Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 5 luglio 2017 il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143.
La disposizione è censurata nella parte in cui ammette al corso abilitante per l’insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado i docenti che abbiano prestato, per il periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado, ma non quelli che abbiano prestato tale servizio nella scuola di grado superiore.
È denunciato il contrasto con l’art. 3 Cost., perché tale esclusione precluderebbe irragionevolmente una possibilità di miglioramento professionale a coloro che abbiano in concreto prestato servizio di insegnamento di strumento musicale in una scuola di grado superiore e siano, quindi, potenzialmente più qualificati dei soggetti ammessi.
2.– Il Consiglio di Stato riferisce di essere chiamato a decidere in ordine all’appello avverso la sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso di un insegnante di pianoforte avverso il provvedimento di esclusione dal corso abilitante per la classe di concorso 77/A (insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado) e dei relativi atti presupposti e conseguenziali.
Osserva il rimettente che l’art. 2 del d.l. n. 97 del 2004, come convertito, ha previsto alcune disposizioni di carattere speciale volte a consentire agli insegnanti precari della scuola statale di conseguire, attraverso percorsi agevolati, l’abilitazione all’insegnamento, necessaria per l’immissione nei ruoli e la stabilizzazione del rapporto di impiego.
In particolare, ai fini dell’abilitazione all’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado (classe di concorso 77/A), l’art. 2, comma 4-bis, oggetto di censura, prevede l’ammissione all’ultimo anno del corso di didattica della musica dei «docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A».
La parte appellante non è stata ammessa a questo corso poiché – pur essendo abilitata nelle classi di concorso 31/A e 32/A – ha in concreto prestato servizio nella scuola secondaria superiore, quindi in una classe di concorso diversa da quella prevista dalla disposizione censurata. In primo grado il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che l’esclusione fosse imposta dalla disposizione in esame e che la relativa questione di legittimità costituzionale fosse manifestamente infondata.
A seguito di ammissione con riserva, l’appellante ha poi superato le relative prove al termine del corso. Egli ha comunque dedotto di avere interesse alla pronuncia di merito sull’appello, per finalità di ricostruzione di carriera e di risarcimento.
2.1.– Il Consiglio di Stato ritiene che l’esplicito riferimento della disposizione censurata alla sola classe di concorso 77/A non consenta un’interpretazione estensiva, nel senso di ammettere al corso anche docenti che abbiano prestato servizio per classi diverse da quella prevista.
In punto di rilevanza, il giudice a quo fa rilevare che dall’accoglimento della questione in esame discenderebbero l’illegittimità dell’esclusione e l’accoglimento del ricorso.
D’altra parte, ad avviso del Consiglio di Stato, l’ammissione con riserva al corso – avvenuta in forza di un provvedimento di autotutela dell’amministrazione – ed il successivo conseguimento dell’abilitazione non influirebbero sulla rilevanza della questione. Pur essendo venuti meno gli effetti dell’atto impugnato, non sarebbe comunque possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere, né l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la parte ricorrente prospetta una utilità ricavabile dall’annullamento dell’atto (ai fini di ricostruzione di carriera e di risarcimento) e occorrerebbe pertanto una pronuncia nel merito. Tale conclusione sarebbe imposta anche dall’art. 34, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).
2.2.– Nel merito, il Consiglio di Stato ritiene che la disposizione censurata violi l’art. 3 Cost., in quanto situazioni analoghe sarebbero irragionevolmente trattate in modo difforme.
Il giudice a quo rileva che inizialmente le classi di concorso per l’insegnamento dell’educazione musicale, previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 (Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica), erano soltanto due: la 32/A, per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, e la 31/A, per le scuole secondarie di secondo grado. Come risulta dalla tabella allegata al citato decreto, tale insegnamento comprendeva quello dello strumento musicale.
In seguito, il decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, n. 201 (Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9), ha istituito una nuova classe di concorso, la 77/A, relativa all’insegnamento dello «strumento musicale nella scuola media».
Pertanto, all’epoca dei fatti di causa, per coprire l’intero insegnamento, teorico e pratico, dell’educazione musicale nella scuola media inferiore erano necessarie due abilitazioni, la 32/A e la 77/A. Viceversa, nella scuola superiore, era sufficiente una sola abilitazione, la 31/A, che consentiva di insegnare sia la teoria, sia lo strumento.
Ciò premesso, il Consiglio di Stato osserva che il censurato art. 2, comma 4-bis, consente l’accesso al corso abilitante per la classe 77/A ai soli docenti che abbiano un’esperienza pratica di insegnamento dello strumento musicale nella scuola media, ossia nella stessa classe di concorso.
Viceversa, la previsione di tale ultimo requisito escluderebbe dal corso chi abbia l’esperienza pratica come insegnante di strumento musicale, ma in una scuola di grado superiore. Ciò precluderebbe una possibilità di miglioramento professionale a soggetti potenzialmente più qualificati di quelli ammessi a partecipare al corso.
La disposizione è censurata, quindi, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui essa non ammette a partecipare al corso abilitante per la classe di concorso 77/A coloro che abbiano prestato servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di secondo grado.
3.– Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
3.1.– La difesa dell’interveniente sottolinea, in via preliminare, le differenze dell’insegnamento di strumento musicale rispettivamente impartito negli istituti secondari di primo grado e in quelli di secondo grado ed, in particolare, negli istituti magistrali.
Il piano degli studi di tali istituti prevedeva quale insegnamento obbligatorio il canto, mentre quello dello strumento era solo facoltativo. Non erano previsti i contenuti di tale disciplina, in quanto essa aveva «la precisa finalità di servire con efficace mezzo ausiliario nello studio della musica e canto». Al riguardo, è richiamata la circolare del Ministro dell’istruzione pubblica 17 settembre 1938 (Insegnamento facoltativo dello strumento musicale negli istituti magistrali).
Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, l’insegnamento dello strumento musicale negli istituti magistrali (come sarebbe il caso dell’odierno ricorrente) risulterebbe, quindi, sostanzialmente diverso rispetto a quello impartito nelle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale. Per queste ultime, l’insegnamento rivestirebbe, infatti, un rilievo centrale nell’offerta formativa dei relativi percorsi di studio. La difesa dell’interveniente sottolinea che tali percorsi prevedono un programma molto approfondito, finalizzato a fornire allo studente consapevolezza interpretativa nell’esecuzione di composizioni tratte dal repertorio solistico e d’insieme.
Non sarebbe, pertanto, possibile un’assimilazione dell’insegnamento prestato nella classe di concorso 77/A a quello prestato nella classe 31/A. Tale differenza varrebbe a giustificare il trattamento diversificato previsto dalla disposizione censurata con riferimento a coloro che abbiano rispettivamente prestato servizio nelle due classi indicate.
3.2.– L’Avvocatura generale dello Stato deduce, inoltre, la natura derogatoria ed eccezionale della disciplina in esame. Essa istituisce percorsi di abilitazione straordinari e riservati ad una platea di soggetti espressamente individuati. La procedura selettiva non potrebbe essere qualificata come “pubblica”, come si verifica nel caso di una selezione concorsuale, in quanto essa si rivolge in via esclusiva ad una categoria specifica di personale di per sé qualificato.
La disposizione censurata consentirebbe, in via eccezionale, di conseguire l’abilitazione all’insegnamento di una materia a docenti abilitati ad insegnare una diversa materia. L’eccezionalità della deroga si giustificherebbe in ragione dell’esperienza professionale già maturata nell’insegnamento per il quale si intende conseguire l’abilitazione.
La difesa dell’interveniente fa altresì rilevare che la mancata ammissione ai corsi speciali non avrebbe comunque precluso agli aspiranti la possibilità di abilitarsi nella classe di concorso di proprio interesse, attraverso i corsi ordinari di abilitazione attivati a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 anche per la classe di concorso 77/A.
Con riferimento alla disposizione censurata, il mancato riconoscimento del servizio svolto presso istituti scolastici di grado diverso non sarebbe affatto discriminatorio, poiché si terrebbe conto di situazioni giuridiche differenti e non omogenee. Inoltre, l’eccezionalità della procedura selettiva in esame non consentirebbe di estendere l’ambito soggettivo dei destinatari della disposizione speciale.
4.– Nel giudizio incidentale si è costituito M. T., parte appellante nel giudizio a quo, chiedendo l’accoglimento della questione sollevata dal Consiglio di Stato.
La parte privata riferisce di avere impugnato la propria esclusione dal corso abilitante per la classe 77/A e di avere successivamente ottenuto l’ammissione con riserva, conseguendo, al termine, la relativa abilitazione. Ad avviso della parte privata, avrebbe dovuto, quindi, trovare applicazione l’art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione). Esso prevede che i candidati, in possesso dei titoli per partecipare ad un concorso, conseguano la relativa abilitazione professionale qualora abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se la loro ammissione sia avvenuta a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.
4.1.– Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, la parte privata evidenzia che l’insegnamento considerato ai fini dell’ammissione ai corsi abilitanti sarebbe esso stesso derivato da un indirizzo sperimentale autorizzato dal MIUR e finalizzato all’introduzione dell’insegnamento dello strumento musicale nelle scuole medie. Anche il servizio prestato dal ricorrente come insegnante di strumento musicale si è svolto nell’ambito di una sperimentazione ad indirizzo musicale, autorizzata dal competente ufficio scolastico provinciale, in collaborazione con il Conservatorio di Matera. Nell’ambito di tale progetto sperimentale – attivato ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59) – è stato realizzato un incremento del 15 per cento del monte ore annuale per l’indirizzo musicale, che ha consentito di inserire nel piano di studio ulteriori discipline, oltre all’insegnamento dello strumento, quali teoria-solfeggio e dettato musicale, pianoforte complementare, nonché storia di estetica della musica, musica da camera, esercitazioni corali e musica elettronica.
L’insegnamento prestato dal ricorrente nell’ambito di tali sperimentazioni non potrebbe, dunque, ritenersi meramente facoltativo, né di minore impegno rispetto all’insegnamento dello strumento musicale nelle scuole secondarie di primo grado.
Il ricorrente evidenzia, d’altra parte, che il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 maggio 2011, n. 44 (Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo), nell’allegato 3, punto II, lettera c), ha riconosciuto la possibilità di valutare il servizio non di ruolo prestato in strumento musicale nelle scuole superiori nelle graduatorie di strumento musicale delle scuole medie. Ciò dimostrerebbe che le due tipologie di servizio sono del tutto omogenee e comparabili.
Nel caso in esame, l’identità di status giuridico tra coloro che hanno prestato servizio di insegnamento di strumento musicale nelle scuole medie e coloro che lo hanno prestato nelle scuole superiori determinerebbe l’irragionevolezza del trattamento differenziato delle due situazioni e la violazione dell’art. 3 Cost.
Considerato in diritto
1.– Il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143.
La disposizione è censurata nella parte in cui ammette al corso abilitante per l’insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado i docenti che abbiano prestato, per il periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado, ma non quelli che lo abbiano fatto nella scuola di grado superiore.
È denunciato il contrasto con l’art. 3 Cost., perché tale esclusione precluderebbe irragionevolmente una possibilità di miglioramento professionale a coloro che abbiano in concreto prestato servizio di insegnamento di strumento musicale in una scuola di grado superiore e siano, quindi, potenzialmente più qualificati dei soggetti ammessi.
2.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 97 del 2004, come convertito, non è fondata.
2.1.– La disposizione censurata si inserisce all’interno di una speciale disciplina volta a consentire il conseguimento, attraverso percorsi agevolati, dell’abilitazione all’insegnamento necessaria ai fini dell’immissione nelle graduatorie e nei ruoli dell’amministrazione scolastica.
La ratio della disciplina di questi corsi speciali è stata individuata nella finalità di predisporre «un accesso agevolato nelle neoistituite graduatorie permanenti» per gli insegnanti precari (sentenze n. 167 del 2008 e n. 136 del 2004).
L’istituzione dei corsi abilitanti in esame è regolata dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico). Essa ha previsto, tra i requisiti necessari per accedervi, l’effettiva prestazione del servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e il 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della stessa legge n. 124 del 1999), di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995. Inoltre, con disposizione di carattere generale, l’art. 2, comma 4, della stessa legge n. 124 del 1999 ha stabilito che tale servizio dovesse essere stato «prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso».
Inoltre, a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 e con specifico riferimento all’insegnamento di strumento musicale, il successivo art. 11, comma 9, della stessa legge n. 124 del 1999 ha ricondotto a ordinamento i corsi a indirizzo musicale nella scuola media inferiore, già autorizzati in via sperimentale, stabilendo altresì l’immissione in ruolo dei docenti che abbiano prestato 360 giorni di servizio effettivo nell’insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della stessa legge, di cui almeno 180 giorni dall’anno scolastico 1994-1995.
In seguito, per l’anno 2004-2005, ai fini del conseguimento della specifica abilitazione per lo strumento musicale, la disposizione censurata ha previsto che «i docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A […] sono ammessi, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in quest’ultima classe di concorso, all’ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori […]».
Ad avviso del rimettente, la previsione del requisito della prestazione di servizio nella classe 77/A sarebbe irragionevole poiché escluderebbe dai corsi in esame i docenti che abbiano in concreto svolto l’attività di insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado (anziché in quella di primo grado, come espressamente previsto dalla disposizione censurata).
2.2.– La giurisprudenza costituzionale ha da tempo riconosciuto la legittimità della disciplina delle sessioni riservate di esami di abilitazione all’insegnamento e la non irragionevolezza della correlata previsione del requisito del servizio prestato per insegnamenti corrispondenti a determinate classi di concorso.
In particolare, è stato affermato che la disciplina dell’abilitazione «si basa sullo stretto collegamento tra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento di prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare. L’insegnamento prestato non costituisce pertanto una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l’insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere» (sentenza n. 343 del 1999).
Alla luce di tali principi, nel caso in esame, la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto dal giudice rimettente porta ad escludere l’irragionevolezza della scelta operata dal legislatore.
Viene in considerazione, infatti, la disciplina speciale dell’insegnamento di strumento musicale all’interno di uno specifico percorso didattico, quello delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale. Come si è visto, tale insegnamento ha rivestito carattere sperimentale sino alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 124 del 1999. È solo in tale momento che nell’ordinamento della scuola secondaria di primo grado viene istituito uno specifico corso di studi ad indirizzo musicale e viene appositamente introdotta la classe di concorso 77/A. Ciò è indicativo della specificità di tale insegnamento in questi percorsi didattici, non solo in considerazione del diverso grado di maturazione e di consapevolezza espressiva dei discenti, ma anche e soprattutto per la preminenza che la didattica dedicata allo strumento musicale ha assunto all’interno di tale indirizzo.
Di converso, nelle scuole secondarie superiori l’insegnamento dello strumento musicale era previsto esclusivamente negli istituti magistrali, con carattere facoltativo ed in funzione soltanto ausiliaria di altre discipline, pur attinenti alla musica (si veda la circolare del Ministro della pubblica istruzione 17 settembre 1938). Ciò esclude la prospettata equipollenza tra gli insegnamenti svolti nei diversi ordini di scuole secondo modalità necessariamente diverse.
2.3.– La parte privata costituita evidenzia la possibilità, in concreto verificatasi nell’istituto scolastico in cui ha prestato servizio, che siano realizzati progetti sperimentali di didattica musicale nell’esercizio dell’autonomia riconosciuta a singoli istituti. Nell’ambito di questa sperimentazione, lo studio dello strumento può assumere, come è avvenuto nel caso dell’appellante, rilievo preminente. Si può d’altra parte osservare che è la stessa natura sperimentale della didattica dello strumento musicale in alcuni istituti scolastici superiori ad indicarne il carattere non ordinario e a confermare che, in via generale, tale insegnamento non era previsto dai programmi curriculari della scuola superiore. Del resto, si deve presumibilmente all’assoluta specialità del servizio in concreto prestato in questo progetto sperimentale se la stessa amministrazione, in via di autotutela, ha ammesso il ricorrente a partecipare al corso di abilitazione dal quale era stato inizialmente escluso. Con la conseguenza che, nei limiti della fattispecie che interessa il ricorrente, la disposizione censurata non ha comportato la diversità di trattamento che egli denuncia.
2.4.– Resta, e va rilevata, la natura eccezionale e derogatoria della disciplina dell’ammissione ai corsi speciali abilitanti.
Il d.l. n. 97 del 2004, come convertito, ha introdotto alcune disposizioni di carattere speciale per consentire agli insegnanti precari della scuola statale di conseguire, attraverso percorsi agevolati, l’abilitazione all’insegnamento, necessaria per l’immissione nei ruoli e la stabilizzazione del rapporto di impiego.
La selezione operata dalla disposizione censurata non attiene, infatti, ad una procedura concorsuale, ma all’accesso ad un percorso abilitativo semplificato e più rapido dell’ordinario. Essa si rivolge, dunque, ad un numero limitato di destinatari individuati (anche) in funzione di specifiche esperienze didattiche compiute in precedenza. Da tale connotazione di specialità discendono la mancata estensione dei criteri selettivi espressamente stabiliti ai fini dell’ammissione al corso abilitante e la non equiparazione del servizio rispettivamente prestato in due differenti classi di concorso.
In definitiva, non è né irragionevole, né discriminatoria, l’individuazione degli insegnanti legittimati al percorso abilitativo speciale soltanto tra coloro che abbiano già in concreto prestato quella stessa attività didattica per la quale aspirano ad abilitarsi. Il trattamento riservato dalla disposizione censurata agli insegnanti con altre esperienze di servizio risulta ragionevolmente differenziato in funzione della esigenza di selezionare – in modo efficiente e con la dovuta tempestività – i docenti da destinare all’insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria inferiore.