Sentenza 102/2018 (ECLI:IT:COST:2018:102)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LATTANZI - Redattore: MODUGNO
Camera di Consiglio del 21/03/2018;    Decisione  del 21/03/2018
Deposito del 17/05/2018;   Pubblicazione in G. U. 23/05/2018  n. 21
Norme impugnate: art. 639, c. 1° e 2°, codice penale.
Massime:  40176  40177  40178  40179 
Massime:  40176  40177  40178  40179 
Atti decisi: ordd. 120/2016 e 85/2017

Massima n. 40176 Massima successiva
Titolo
Reati e pene - Deturpamento e imbrattamento di beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati - Trattamento sanzionatorio - Denunciata manifesta irragionevolezza della pena rispetto al reato di danneggiamento, come abrogato e sostituito da corrispondente illecito civile - Erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Conseguente inadeguata motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento alla quale si connette l'inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Milano in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 639, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che per il deturpamento o l'imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati si applica − anche quando il fatto non è commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331 cod. pen. − la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro trecento a euro mille, anziché la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila prevista per i corrispondenti fatti di danneggiamento. L'assunto del rimettente - riguardo all'attuale perimetro di rilevanza penale del danneggiamento - si rivela inesatto, in quanto, anche a seguito del d.lgs. n. 7 del 2016, esso continua a costituire illecito penale - punito con pena più severa di quella prevista dalla norma censurata - non solo se commesso con violenza alla persona o minaccia o condizioni consimili, ma anche, e comunque sia, se avente ad oggetto tutta una serie di beni, analiticamente elencati, tra i quali anche numerose categorie di immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati. A fronte di ciò, il petitum del rimettente risulta incoerente, in quanto l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale dovrebbe essere limitata ai casi in cui il deturpamento o l'imbrattamento di immobili o di mezzi di trasporto avvenga non solo in assenza di violenza alla persona o minaccia, ma altresì su beni diversi da quelli elencati dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen., senza che, peraltro, tali circostanze emergano dall'ordinanza di rimessione.
Atti oggetto del giudizio
codice penale  art. 639  co. 2

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3

Titolo
Thema decidendum - Pluralità di eccezioni di inammissibilità della questione incidentale - Assorbimento di alcune in conseguenza dell'accoglimento di una di esse.

Testo
Accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, della questione incidentale avente ad oggetto l'art. 639, secondo comma, cod. pen., rimangono assorbite le ulteriori eccezioni inerenti all'asserita insindacabilità, da parte della Corte costituzionale, della scelta sanzionatoria operata nel frangente dal legislatore, in quanto non manifestamente irragionevole (eccezione che attiene, peraltro, più propriamente al merito della questione), nonché al carattere, in assunto, "creativo" dell'intervento richiesto dal giudice a quo.
Atti oggetto del giudizio
codice penale  art. 639  co. 2

Titolo
Reati e pene - Deturpamento e imbrattamento di cose mobili altrui - Trattamento sanzionatorio - Denunciata manifesta irragionevolezza della pena rispetto al reato di danneggiamento, come abrogato e sostituito da corrispondente illecito civile - Motivazione inadeguata sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Aosta, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 639, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 635 del medesimo codice, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103, anziché con la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila prevista per i corrispondenti fatti di danneggiamento. Il rimettente, formulando un petitum incoerente "per eccesso", ha chiesto di trasformare il reato censurato in "illecito punitivo civile", al pari dell'abrogato reato di danneggiamento, laddove, in base al postulato che fonda la doglianza, la pronuncia sostitutiva dovrebbe essere circoscritta ai soli fatti di deturpamento o imbrattamento commessi con modalità o su cose diverse da quelle indicate dall'art. 635 cod. pen. Né ha offerto gli elementi per verificare se la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale risulti rilevante nel processo principale, non avendo precisato se il fatto per cui si procede sia stato commesso senza violenza o minaccia o condizioni assimilate, né - soprattutto - se il bene imbrattato esuli dalla platea di quelli enumerati dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen. Sotto un ulteriore e distinto profilo, il rimettente non ha indicato le ragioni per le quali non ha riqualificato giuridicamente il fatto per cui si procede, inquadrandolo sotto la previsione punitiva diversa da quella censurata e primo visu più pertinente di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo censurato, operazione che avrebbe reso irrilevante (sotto il profilo dell'aberratio ictus) la questione sottoposta.
Atti oggetto del giudizio
codice penale  art. 639  co. 2

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3

Massima n. 40179 Massima precedente
Titolo
Thema decidendum - Pluralità di eccezioni di inammissibilità della questione incidentale - Assorbimento di alcune in conseguenza dell'accoglimento di una di esse.

Testo
Accolta l'eccezione di inammissibilità, per incoerenza del petitum e insufficiente motivazione sulla rilevanza, della questione incidentale avente ad oggetto l'art. 639, secondo comma, cod. pen., rimane assorbita l'ulteriore eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione del giudice a quo in ordine al motivo di appello degli imputati inteso a denunciare il difetto di querela.
Atti oggetto del giudizio
codice penale  art. 639  co. 2


Pronuncia

SENTENZA N. 102

ANNO 2018


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 639, primo e secondo comma, del codice penale, promossi dai Tribunali ordinari di Milano e di Aosta, con ordinanze del 26 aprile 2016 e del 1° febbraio 2017, iscritte rispettivamente al n. 120 del registro ordinanze 2016 e al n. 85 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2016, e n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti l’atto di costituzione di Trenitalia spa, nonché gli atti di intervento del Comune di Milano e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 20 marzo e nella camera di consiglio del 21 marzo 2018 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi gli avvocati Giulio Enea Vigevani per Trenitalia spa, Maria Rosa Sala per il Comune di Milano e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 26 aprile 2016 (r.o. n. 120 del 2016), il Tribunale ordinario di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 639, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che per il deturpamento o l’imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati si applica − anche quando il fatto non è commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’art. 331 cod. pen. − la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro trecento a euro mille, anziché la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila.

1.1.– Il giudice a quo riferisce di essere investito del processo penale nei confronti di una persona imputata: a) del delitto di deturpamento e imbrattamento continuato di cose altrui (artt. 81 e 639, secondo comma, cod. pen.), per aver apposto, con vernice non biodegradabile, una scritta su nove immobili siti in varie zone della città di Milano; b) del delitto di danneggiamento aggravato continuato (artt. 81 e 635, commi primo e secondo, numero 3, in relazione all’art. 625, numero 7, cod. pen.), per aver deteriorato tre vetture ferroviarie apponendovi una scritta parimente indelebile, con l’aggravante di aver commesso il fatto su beni esposti per necessità e consuetudine alla pubblica fede e destinati, comunque sia, a pubblico servizio o a pubblica utilità.

Il rimettente rileva che la responsabilità dell’imputato per i fatti ascrittigli deve ritenersi provata, all’esito dell’istruzione dibattimentale. Da questa sarebbe, peraltro, anche emerso che i fatti sono stati commessi senza violenza alla persona o minaccia, fuori da manifestazioni pubbliche e senza dar luogo a interruzione di servizi pubblici o di pubblica necessità.

Ciò premesso, il giudice a quo reputa che il fatto oggetto del secondo capo di imputazione, relativo all’apposizione della scritta sulle vetture ferroviarie, debba essere riqualificato anch’esso come imbrattamento di cose altrui, punibile ai sensi dell’art. 639, secondo comma, cod. pen. Pertanto, con riguardo a tutti i fatti per cui si procede, il Tribunale rimettente sarebbe chiamato a irrogare le sanzioni penali previste dalla disposizione censurata.

Non potrebbe essere, infatti, recepita la tesi del difensore dell’imputato, secondo la quale la parziale abrogazione del reato di cui all’art. 635 cod. pen., operata dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), avrebbe determinato l’abrogazione tacita della figura criminosa prevista dall’art. 639 cod. pen., in quanto speciale rispetto alla prima. A prescindere dal rilievo che tra le due disposizioni intercorrerebbe un rapporto, non di specialità, ma di sussidiarietà espressa, non sussisterebbero, comunque sia, i presupposti del ventilato fenomeno di abrogazione tacita, ossia l’incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o l’introduzione di una nuova legge che regoli l’intiera materia disciplinata dalla legge anteriore.

Di qui, dunque, la rilevanza della questione.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva come l’art. 2, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 7 del 2016, sostituendo l’art. 635 cod. pen., abbia operato una parziale depenalizzazione della fattispecie criminosa, finitima e più grave, del danneggiamento. A seguito della novella, la condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui manterrebbe – secondo il rimettente – rilievo penale nei soli casi in cui il fatto sia commesso «con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331».

Fuori da tali ipotesi, le condotte di danneggiamento resterebbero soggette a una semplice sanzione pecuniaria civile. Infatti, l’art. 3 del d.lgs. n. 7 del 2016 stabilisce che «[i] fatti previsti dall’articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita». A propria volta, l’art. 4, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo sottopone alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila «chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale».

Di contro, il censurato art. 639, secondo comma, cod. pen. – rimasto invariato – continua a punire indistintamente chi deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto, pubblici o privati, con la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro trecento a euro mille.

Ad avviso del giudice a quo, un simile assetto sanzionatorio si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost.

Come attesta la clausola di riserva con cui l’art. 639 cod. pen. esordisce («fuori dei casi preveduti dall’articolo 635»), il reato di deturpamento e imbrattamento ha carattere sussidiario rispetto a quello di danneggiamento, punendo una forma di offesa meno intensa del medesimo bene giuridico. Il danneggiamento, infatti, richiede – secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità – che l’agente abbia diminuito in modo apprezzabile il valore della cosa altrui, o ne abbia impedito l’uso, mentre il deturpamento o imbrattamento si configura in presenza di una alterazione temporanea o superficiale della cosa, il cui aspetto originario è, comunque sia, facilmente reintegrabile.

Per effetto della riforma operata dal d.lgs. n. 7 del 2016, si sarebbe quindi prodotto un risultato palesemente irragionevole, quanto ai fatti commessi senza violenza alla persona o minaccia, fuori da manifestazioni pubbliche e senza determinare un’interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità. Chi realizza la forma di offesa più intensa dell’interesse protetto – il danneggiamento – soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila; chi realizza quella meno intensa – il deturpamento o l’imbrattamento – è invece punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da euro trecento a euro mille, e dunque in modo più severo.

L’intervento attuabile, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, onde ripristinare la razionalità del sistema, sarebbe quello di sottoporre il deturpamento e l’imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto, pubblici o privati, alla sanzione pecuniaria civile attualmente prevista per i fatti di danneggiamento non costituenti reato. Rimarrebbe, poi, compito del giudice far emergere il diverso disvalore delle condotte in sede di commisurazione in concreto della sanzione tra il minimo e il massimo edittale. Tale soluzione, se pure non conforme all’assetto delineato originariamente dal legislatore – caratterizzato da risposte sanzionatorie “scaglionate” per i fatti in questione – consentirebbe, comunque sia, di rimuovere l’attuale, arbitraria sperequazione sanzionatoria, senza implicare una libera rimodulazione della sanzione per la violazione meno grave, non consentita alla Corte costituzionale, in quanto invasiva della discrezionalità legislativa. La Corte potrebbe, infatti, «intervenire secondo lo schema delle “rime obbligate”», utilizzando come tertium comparationis la previsione dell’art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 7 del 2016.

1.2.– Si è costituita Trenitalia spa, parte civile nel giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Secondo la parte costituita, la mancata depenalizzazione del reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui sarebbe frutto, non di mera dimenticanza, ma di consapevole scelta legislativa: scelta che si sottrarrebbe al sindacato della Corte costituzionale, costituendo esercizio non manifestamente irragionevole o arbitrario dell’ampia discrezionalità spettante al legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio degli illeciti.

Il d.lgs. n. 7 del 2016 si è limitato, infatti, a depenalizzare il solo danneggiamento semplice, contemplato dal previgente art. 635, primo comma, cod. pen. Resta invece punito con la reclusione da sei mesi a tre anni non soltanto il danneggiamento attuato con le modalità cui fa riferimento il giudice rimettente, ma anche il danneggiamento delle cose indicate dal secondo comma del novellato art. 635 cod. pen., tra cui – per effetto del richiamo all’art. 625, primo comma, numero 7), cod. pen. – le cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede, o destinate a servizio pubblico o a pubblica utilità, come, ad esempio, il materiale ferroviario oggetto dei fatti per cui si procede nel giudizio a quo.

Sarebbe, pertanto, ben comprensibile la mancata depenalizzazione della fattispecie del deturpamento o imbrattamento di cose altrui, e in particolare di beni immobili o mezzi di trasporto: fattispecie che, se pure produttiva di una lesione meno intensa «a livello puramente materiale» di quella recata dalle condotte represse dall’art. 635 cod. pen., inciderebbe però su una pluralità di beni giuridici, facenti capo «non solo al singolo ma all’intera comunità», quali l’igiene e il decoro urbano. Il vigente testo dell’art. 639 cod. pen. è frutto, infatti, della riscrittura operata dall’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), con lo specifico intento di inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti di atti vandalici assai diffusi e idonei a determinare «gravi forme di degrado urbano», tra i quali assume un ruolo di primo piano proprio la pratica cosiddetta del «writing».

La questione sarebbe inammissibile – secondo Trenitalia – anche in ragione del carattere «altamente “creativo”» dell’intervento richiesto dal giudice a quo. Il rimettente non lamenta, infatti, che fattispecie omogenee siano trattate in modo diverso, ma che condotte meno gravi siano punite più severamente di condotte più gravi. In questa cornice, la Corte costituzionale non avrebbe punti di riferimento per ridefinire il «compasso edittale» della fattispecie prevista dalla norma censurata, la quale, in base alla stessa prospettiva del rimettente, sarebbe meritevole di una sanzione inferiore – e non già eguale – a quella del danneggiamento semplice.

1.3.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo la difesa dell’interveniente, la previsione di una sanzione più severa per le condotte di deturpamento e imbrattamento, nonostante la loro minore offensività rispetto a quelle di danneggiamento, sarebbe giustificata dall’esigenza di contrastare fenomeni di illegalità diffusa che aggravano il degrado dei centri urbani. Si tratterebbe, dunque, di una scelta di politica criminale non manifestamente irragionevole e, come tale, non censurabile per violazione dell’art. 3 Cost.

1.4.– È intervenuto anche il Comune di Milano, il quale ritiene la questione manifestamente infondata, in quanto basata su una analisi parziale, e perciò inesatta, del quadro normativo di riferimento. Nel denunciare la violazione dell’art. 3 Cost., il rimettente avrebbe tenuto conto, infatti, unicamente della previsione del primo comma dell’art. 635 cod. pen., come sostituito dal d.lgs. n. 7 del 2016, trascurando completamente quella del secondo comma, che punisce tuttora con la reclusione da sei mesi a tre anni chi – anche in assenza di violenza alla persona o minaccia e delle altre condizioni indicate nel primo comma – danneggia una serie di beni, tra i quali gli immobili pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, le cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate, gli immobili compresi nel perimetro dei centri storici, gli immobili i cui lavori di costruzione, ristrutturazione, recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati, e le altre cose indicate nel numero 7) del primo comma dell’art. 625 cod. pen.

La sperequazione denunciata dal giudice a quo si rivelerebbe, pertanto, insussistente. Le condotte che determinano un’offesa più grave (danneggiamento dei beni ora indicati) risultano, infatti, sanzionate con pena più severa rispetto a quelle che causano un minore nocumento (deturpamento o imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto, pubblici o privati, nonché di cose di interesse storico o artistico, puniti dall’art. 639, secondo comma, cod. pen., rispettivamente, con la reclusione da uno a sei mesi o la multa da euro trecento a euro mille, e con la reclusione da tre mesi a un anno e la multa da euro mille a euro tremila).

1.5.– Trenitalia spa ha depositato una memoria, insistendo nelle conclusioni già formulate.

Nell’atto difensivo, si pone in particolare l’accento sulla disomogeneità delle fattispecie poste a raffronto dal rimettente, in quanto rispondenti «a finalità di prevenzione diverse». Già prima del d.lgs. n. 7 del 2016 i due illeciti erano, del resto, strutturati in modo differenziato: il danneggiamento di immobili altrui era, infatti, punibile a querela, mentre il deturpamento e l’imbrattamento di essi erano perseguibili d’ufficio; tanto l’art. 635, quanto l’art. 639 cod. pen. contemplavano, inoltre, fattispecie “semplici” e ipotesi di condotta più gravi, per le quali era comminata una pena più severa: queste ultime non erano, tuttavia, speculari, ma congegnate in modo diverso per ciascun illecito.

In ogni caso, poi, la questione poggerebbe su un presupposto interpretativo errato, non avendo il rimettente affatto considerato la previsione del secondo comma del vigente art. 635 cod. pen., a mente della quale – indipendentemente dalle modalità della condotta – conserva rilevanza penale il danneggiamento di tutto un complesso di cose altrui. L’errata ricostruzione del quadro normativo renderebbe incongrua la pronuncia richiesta alla Corte, rispetto alla stessa prospettazione del giudice a quo. L’ipotetico accoglimento della questione comporterebbe, infatti, la depenalizzazione di tutte le condotte di deturpamento e imbrattamento “semplice”, anche se relative alle cose indicate dal secondo comma dell’art. 635 cod. pen.: esito, questo, irragionevole proprio nell’ottica dell’equiparazione sanzionatoria propugnata dal rimettente.

1.6.– Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, insistendo affinché la questione sia dichiarata non fondata.

L’Avvocatura generale dello Stato rimarca, del pari, la non comparabilità delle due fattispecie in discussione, a fronte dell’eterogeneità degli interessi da esse rispettivamente protetti: la salvaguardia dell’estetica e della nettezza delle cose altrui, nell’ipotesi del deturpamento e dell’imbrattamento; il generico interesse all’inviolabilità del patrimonio, nel caso del danneggiamento.

2.– Con ordinanza del 1° febbraio 2017 (r.o. n. 85 del 2017), il Tribunale ordinario di Aosta ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 639, primo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce che chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 635 del medesimo codice, deturpa o imbratta cose mobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103, anziché con la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila.

2.1.– Il giudice a quo riferisce di essere investito, quale giudice di appello, del processo penale nei confronti di due persone, imputate dei reati di ingiuria e di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, per avere, in concorso tra loro, imbrattato una autovettura e offeso l’onore e il decoro del suo proprietario, con atti a carattere dispregiativo. Secondo l’ipotesi accusatoria, gli imputati avrebbero sputato ripetutamente sul parabrezza dell’autovettura della persona offesa, lasciando evidenti segni di saliva lungo il vetro, appeso al tergicristallo del lunotto posteriore un assorbente igienico usato e imbrattato di sostanza rossa – presumibilmente sangue – le maniglie delle portiere anteriori e il vetro della portiera anteriore destra. Fatti, questi, commessi il 27 settembre 2009.

Con sentenza del 29 aprile 2016, il Giudice di pace di Aosta aveva assolto gli imputati dal delitto di ingiuria, non essendo il fatto più previsto come reato a seguito della depenalizzazione di tale figura criminosa disposta dal d.lgs. n. 7 del 2016, mentre li aveva condannati alla pena di euro 103 di multa ciascuno – oltre al pagamento di una provvisionale in favore della persona offesa, costituitasi parte civile – in relazione al reato di cui all’art. 639, primo comma, cod. pen.

Avverso la sentenza avevano proposto appello gli imputati, lamentando che il primo giudice avesse pronunciato condanna per un delitto perseguibile a querela – quale quello previsto dalla norma censurata – pur in difetto di tale condizione di procedibilità, che avesse erroneamente valutato le prove assunte e che avesse liquidato una provvisionale di importo eccessivo.

Ciò premesso, il rimettente osserva come la questione debba ritenersi rilevante, giacché, ove la disposizione denunciata non fosse dichiarata illegittima nei termini richiesti, esso giudice a quo «potrebbe essere tenuto a confermare la sentenza di primo grado», proprio in relazione al reato della cui legittimità costituzionale egli dubita.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva come, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 7 del 2016, la tutela della proprietà, sotto il particolare aspetto della salvaguardia dell’integrità delle cose rispetto alle aggressioni provenienti da terzi, fosse affidata intieramente allo «strumento penale». In particolare, tale tutela era demandata alle previsioni punitive degli artt. 635 e 639 cod. pen., le quali, anche a mezzo di un «nutrito corredo di circostanze aggravanti», delineavano una progressione della risposta sanzionatoria correlata alla crescente gravità delle offese.

Questo quadro è stato profondamente innovato dal d.lgs. n. 7 del 2016, il cui art. 2, comma 1, lettera l), sostituendo l’art. 635 cod. pen., ha circoscritto la rilevanza penale della condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ai soli casi in cui il fatto sia commesso con determinate modalità di azione (primo comma del nuovo art. 635 cod. pen.) o su determinati beni (secondo comma dello stesso art. 635 cod. pen.). In ogni altra ipotesi, le condotte di danneggiamento soggiacciono, in forza degli artt. 3 e 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 7 del 2016, alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila.

Per converso, l’art. 639 cod. pen. – non inciso dalla novella – continua a punire, al primo comma, con la multa fino a euro 103 chi, fuori dei casi previsti dall’art. 635 cod. pen., deturpa o imbratta cose mobili altrui, mentre al secondo commina tuttora una pena più severa (reclusione da uno a sei mesi o multa da euro trecento a euro mille) per chi deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati.

Ad avviso del giudice a quo, in un simile contesto, la perdurante rilevanza penale delle condotte indicate nel primo comma dell’art. 639 cod. pen. risulterebbe incompatibile con l’art. 3 Cost.

Alla luce della clausola di riserva presente nella norma censurata e delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui si connota, infatti, come sussidiario rispetto a quello di danneggiamento, punendo aggressioni di minore intensità al medesimo bene giuridico. Sarebbe, perciò, manifestamente irragionevole che le condotte di deturpamento e imbrattamento continuino a costituire reato, quando invece quelle di danneggiamento – che recano un’offesa più grave al patrimonio – integrano un semplice illecito civile, punito con sanzioni di carattere pecuniario e, dunque, in modo più lieve.

La norma censurata dovrebbe essere ritenuta, dunque, costituzionalmente illegittima nella parte in cui punisce il deturpamento o l’imbrattamento di cose mobili altrui con la multa fino a euro 103, anziché con la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila, prevista dall’art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 7 del 2016 per i fatti di danneggiamento non costituenti reato ai sensi degli artt. 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies cod. pen.

2.2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Ad avviso dell’interveniente, la questione sarebbe inammissibile per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza. Nell’ordinanza di rimessione, lo stesso giudice a quo ha, infatti, riferito che gli imputati avevano denunciato, come motivo di appello, il difetto di querela: doglianza sulla quale il Tribunale rimettente nulla ha osservato, malgrado il suo carattere assorbente. Discutendosi, infatti, di reato procedibile a querela della persona offesa, ove questa fosse effettivamente mancata, sarebbe divenuto operante l’obbligo di immediata declaratoria della connessa causa di non punibilità, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.: obbligo che – secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – impedirebbe la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, ancorché finalizzata a conseguire un epilogo assolutorio più vantaggioso.

Nel merito, la questione risulterebbe, comunque sia, infondata.

Alla Corte è, infatti, precluso il sindacato sulla scelta delle sanzioni da parte del legislatore, trattandosi di scelta basata su apprezzamenti discrezionali correlati alle specifiche caratteristiche degli illeciti considerati e sulla ponderazione complessiva degli interessi coinvolti, salvo il caso in cui la norma sottoposta a scrutinio contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, comportando ingiustificabili sperequazioni di trattamento fra fattispecie omogenee: ipotesi non ravvisabile nella specie.

Le due fattispecie poste a raffronto dal giudice a quo non sarebbero, in effetti, «perfettamente omogenee», essendo connotate – come osserva lo stesso rimettente – da una «progressiva offensività». L’art. 635 cod. pen., quale disposizione principale, reprime infatti «condotte violente o plateali» che incidono sulla cosa altrui, diminuendone il valore in modo apprezzabile o impedendone l’uso; mentre l’art. 639 cod. pen., quale disposizione sussidiaria, preserva il bene giuridico da offese di minore intensità, come l’alterazione temporanea o superficiale della cosa.

Ciò posto, la scelta del legislatore di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo per i fatti di deturpamento e imbrattamento di cose mobili sarebbe ragionevole, trattandosi di condotte «caratterizzate da iattanza e spregio [...], che suscitano un giudizio di grave riprovazione ed un corrispondente allarme sociale». La disposizione censurata costituirebbe, quindi, frutto di una legittima opzione di politica criminale, volta a inasprire la risposta repressiva nei confronti di fenomeni di illegalità diffusa e di atti di vandalismo motivati da mero capriccio.


Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Milano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 639, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che per il deturpamento o l’imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati si applica − anche quando il fatto non è commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’art. 331 cod. pen. − la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro trecento a euro mille, anziché la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila.

Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe l’art. 3 della Costituzione, sottoponendo le condotte considerate a una sanzione più severa di quella prevista dall’art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67) nei confronti di chi – sempre in assenza di violenza alla persona o minaccia e al di fuori di manifestazioni pubbliche o della commissione del delitto di cui all’art. 331 cod. pen. – distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui: condotte, queste, che pregiudicano in modo maggiormente significativo il medesimo bene giuridico, con conseguente manifesta irragionevolezza della sperequazione sanzionatoria denunciata.

2.– Il Tribunale ordinario di Aosta solleva, a sua volta, questione di legittimità costituzionale dell’art. 639, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 635 del medesimo codice, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103, anziché con la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila.

Il giudice a quo denuncia, del pari, la violazione dell’art. 3 Cost., reputando manifestamente irragionevole che le condotte dianzi indicate siano trattate in modo deteriore rispetto a condotte che recano un’offesa più intensa allo stesso bene giuridico, quali quelle di chi – fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies cod. pen. – distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui: fatti, questi ultimi, che l’art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 7 del 2016 assoggetta a una mera sanzione pecuniaria civile.

3.– Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni strutturalmente analoghe, relative al regime sanzionatorio dei fatti di deturpamento e imbrattamento di cose altrui delineato da due distinti commi del medesimo articolo del codice penale. I relativi giudizi vanno quindi riuniti per essere definiti con un’unica decisione.

4.– Ciò posto, la questione sollevata dal Tribunale ordinario di Milano è inammissibile.

4.1.– Il Tribunale ambrosiano lamenta, nella sostanza, che la fattispecie del deturpamento e imbrattamento di beni immobili e di mezzi di trasporto, pubblici o privati, prevista dal (primo periodo del) secondo comma dell’art. 639 cod. pen. (quale risultante per effetto delle modifiche operate dall’art. 3, comma 3, lettera b, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»), non abbia formato oggetto di un intervento di parziale depenalizzazione – o, per meglio dire, di parziale degradazione in “illecito punitivo civile” – omologo a quello attuato dal d.lgs. n. 7 del 2016 sulla fattispecie, finitima e più grave, del danneggiamento (art. 635 cod. pen.).

L’intervento cui fa riferimento il rimettente si colloca nell’ambito del complesso di misure intese a deflazionare il sistema penale, adottate in attuazione delle deleghe legislative conferite dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili). Per il conseguimento dell’obiettivo si è fatto ricorso, nell’occasione, a due distinti strumenti. Il primo è quello – tradizionale – della depenalizzazione, cioè della trasformazione di un insieme di reati in illeciti amministrativi: operazione compiuta, in specie, con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67). Il secondo strumento – del tutto innovativo – è invece quello dell’abrogazione di alcuni reati, con contemporanea sottoposizione dei corrispondenti fatti a sanzioni pecuniarie civili a carattere punitivo, che si aggiungono all’obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno secondo le leggi civili.

Tra le figure criminose interessate (peraltro, in modo parziale) da questo secondo intervento – operato dal d.lgs. n. 7 del 2016 – figura anche il delitto di danneggiamento, previsto dall’art. 635 cod. pen.

Il giudice a quo muove, a tal riguardo, dall’assunto che l’art. 2, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 7 del 2016, riscrivendo la norma incriminatrice ora citata, avrebbe limitato la rilevanza penale del danneggiamento di cose mobili o immobili altrui ai soli casi in cui il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, o del delitto previsto dall’art. 331 cod. pen. In assenza di tali condizioni, le condotte di danneggiamento resterebbero soggette – secondo il rimettente – a una semplice sanzione pecuniaria civile. Ciò, in virtù di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, secondo il quale soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila chi – con dolo (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016) – «distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale».

Sulla base di tale premessa, il giudice a quo reputa quindi palesemente irragionevole che l’art. 639, secondo comma, cod. pen. – lasciato immutato dalla novella – continui a configurare come delitto, punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da euro trecento a euro mille, il deturpamento o imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto, pubblici o privati, ancorché realizzato senza violenza alla persona o minaccia e in assenza delle altre condizioni precedentemente indicate.

Alla luce della clausola di riserva che figura nell’incipit dell’art. 639 cod. pen. («fuori dei casi preveduti dall’articolo 635»), la fattispecie del deturpamento e imbrattamento si connoterebbe, infatti, come sussidiaria rispetto a quella del danneggiamento, collocandosi in uno stadio anteriore lungo la linea di progressione dell’offesa del medesimo bene giuridico. Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il reato di danneggiamento si distingue, in effetti, da quello di deturpamento o imbrattamento perché, mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui, che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, rendendo così necessario un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo determina solo un’alterazione temporanea e superficiale della res, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, resta, comunque sia, facilmente reintegrabile (ex plurimis, tra le ultime, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 3 febbraio-3 marzo 2016, n. 8826; sezione quinta penale, sentenza 21 maggio-19 settembre 2014, n. 38574). Sarebbe, di conseguenza, apertamente contrario al canone della ragionevolezza che le condotte di deturpamento e imbrattamento restino represse con sanzioni penali, quando i corrispondenti fatti di danneggiamento – latori di un’offesa più grave – vengono sanzionati solo sul piano civile.

Di qui la richiesta, rivolta a questa Corte, di una pronuncia sostitutiva, che surroghi le sanzioni penali previste dalla norma censurata – quante volte si discuta di fatto commesso senza violenza alla persona o minaccia e in difetto delle altre condizioni a queste assimilate – con la sanzione pecuniaria civile prevista per il danneggiamento non costituente reato.

4.2.– L’assunto “di partenza” del rimettente – riguardo all’attuale perimetro di rilevanza penale del danneggiamento – si rivela, tuttavia, inesatto, in quanto frutto di una lettura incompleta del nuovo testo dell’art. 635 cod. pen.

In ossequio alle indicazioni della legge di delegazione (art. 2, comma 3, lettera a, numero 5, della legge n. 67 del 2014), il d.lgs. n. 7 del 2016 ha, infatti, espunto dal novero dei fatti penalmente significativi solo quelli che integravano il vecchio delitto di danneggiamento semplice, previsto dal primo comma del previgente art. 635 cod. pen., trasformando correlativamente le pregresse ipotesi di danneggiamento aggravato, delineate dal secondo comma, in fattispecie autonome di reato.

In questo contesto, il danneggiamento continua, quindi, a costituire illecito penale – punito con pena più severa di quella prevista dalla norma censurata (reclusione da sei mesi a tre anni) – non solo se commesso con le modalità di azione alle quali fa riferimento il rimettente (primo comma del nuovo art. 635 cod. pen., corrispondente ai numeri 1 e 2 del secondo comma della norma anteriore), ma anche, e comunque sia, se avente ad oggetto tutta una serie di beni, analiticamente elencati (secondo comma del nuovo art. 635 cod. pen., corrispondente ai numeri 3, 4, 5 e 5-bis del secondo comma della norma sostituita).

Agli odierni fini, viene in particolare rilievo la previsione del numero 1) del secondo comma del vigente art. 635 cod. pen., che assoggetta alla pena dianzi indicata chi – indipendentemente dalle condizioni previste dal primo comma – distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili «edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625».

Il richiamato numero 7) dell’art. 625 cod. pen. prevede, a sua volta, una circostanza aggravante speciale del delitto di furto ove il fatto sia commesso (oltre che «su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento») su cose «esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza». Secondo l’orientamento giurisprudenziale predominante, tale disposizione deve ritenersi riferibile – anche per quanto attiene al genus delle cose «esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» – non soltanto ai beni mobili, ma anche ai beni immobili. Ai fini dell’applicazione della norma, infatti, deve aversi riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose, e non anche alla natura (mobiliare od immobiliare) delle stesse, che rileva unicamente al fine della realizzazione del delitto di furto (ovviamente ipotizzabile soltanto per i beni mobili), ma non anche in rapporto al danneggiamento (per tutte, tra le molte, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 17 novembre-1° dicembre 2016, n. 51294; sezione seconda penale, sentenza 12 maggio-5 giugno 2009, n. 23550; sezione seconda penale, sentenza 20 novembre 2003-27 gennaio 2004, n. 2889).

Vi è, dunque, in conclusione, un’ampia gamma di ipotesi nelle quali il danneggiamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati – vale a dire dei beni il cui deturpamento o imbrattamento è penalmente represso dal denunciato art. 639, secondo comma, cod. pen. – continua a costituire illecito penale (più severamente punito), anche se realizzato senza violenza alla persona o minaccia o condizioni consimili.

4.3.– A fronte di ciò, il petitum del rimettente viene a risultare, quindi, incoerente con il postulato fondante il dubbio di legittimità costituzionale, giusto il quale sarebbe manifestamente irragionevole prevedere sanzioni penali per il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui in situazioni nelle quali il danneggiamento delle medesime cose è soggetto a una mera sanzione pecuniaria civile. In questa prospettiva, infatti, l’invocata declaratoria di illegittimità costituzionale dovrebbe essere limitata ai casi in cui il deturpamento o l’imbrattamento di immobili o di mezzi di trasporto avvenga, non solo in assenza delle modalità di azione indicate nel primo comma del nuovo art. 635 cod. pen., ma altresì su beni diversi da quelli elencati dal secondo comma.

La rilevanza nel giudizio a quo di una simile questione resta, peraltro, tutta da dimostrare.

Di certo, la questione non sarebbe rilevante in rapporto ai fatti oggetto del secondo dei due capi di imputazione che il rimettente riferisce essere contestati all’imputato: vale a dire, con riguardo all’imbrattamento mediante vernice di tre vetture ferroviarie che si trovavano collocate in stazioni, scali ferroviari o depositi. Tali vetture sono, infatti, beni destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità, e per di più esposti per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Di conseguenza, il loro danneggiamento conserva senz’altro rilievo penale.

Con riguardo ai fatti oggetto del primo capo di imputazione – l’imbrattamento di nove immobili ubicati in varie zone del Comune di Milano – occorrerebbe appurare, affinché la questione possa ritenersi rilevante, che i beni imbrattati non ricadano in alcuna tra le numerose categorie di immobili il cui danneggiamento resta anch’esso tuttora sanzionato penalmente dall’art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen.: in particolare, che si tratti di immobili non compresi nel perimetro dei centri storici, non pubblici o destinati ad uso pubblico o all’esercizio di un culto, né oggetto di lavori di costruzione, ristrutturazione, recupero o risanamento in corso o ultimati, e neppure di immobili esposti alla pubblica fede (almeno quanto alle parti imbrattate). Tali circostanze non emergono, peraltro, dall’ordinanza di rimessione, la quale non reca indicazioni di sorta al riguardo (anzi, rispetto all’immobile di proprietà del Comune di Milano, risulta il contrario, discutendosi di edificio pubblico).

4.4.– La questione va dichiarata, dunque, inammissibile per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento da parte del giudice rimettente, alla quale si connette l’inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza.

Le ulteriori eccezioni di inammissibilità formulate dalla parte costituita Trenitalia spa – relative all’asserita insindacabilità, da parte di questa Corte, della scelta sanzionatoria operata nel frangente dal legislatore, in quanto non manifestamente irragionevole (eccezione che attiene, peraltro, più propriamente al merito della questione), nonché al carattere, in assunto, “creativo” dell’intervento richiesto dal giudice a quo – restano assorbite.

5.– Una ragione di inammissibilità similare è riscontrabile anche in rapporto alla questione sollevata dal Tribunale ordinario di Aosta, che investe la previsione punitiva del primo comma dell’art. 639 cod. pen., relativa al deturpamento o imbrattamento di beni mobili (per il quale è prevista la multa fino a 103 euro).

5.1.– Nell’illustrare la nuova configurazione assunta dal delitto del danneggiamento a seguito del d.lgs. n. 7 del 2016, il giudice a quo ha, in verità, correttamente richiamato tanto la previsione del primo comma, quanto quella del secondo comma del novellato art. 635 cod. pen. E, però, non ne ha tratto le dovute conseguenze al momento di formulare la propria richiesta.

In questo caso, l’incoerenza “per eccesso” del petitum rispetto al postulato che fonda la doglianza (per cui sarebbe manifestamente irragionevole che il deturpamento e l’imbrattamento costituiscano reato, quando invece il danneggiamento soggiace solo a una sanzione civile) risulta persino più marcata. Il rimettente ha, infatti, chiesto a questa Corte di trasformare sic et simpliciter il reato di cui all’art. 639, primo comma, cod. pen. in “illecito punitivo civile”, senza alcun riferimento limitativo né alle modalità della condotta, né all’oggetto materiale della stessa: laddove, per converso, appare evidente – per quanto in precedenza osservato – che, in base a quella premessa, la pronuncia sostitutiva dovrebbe essere circoscritta ai soli fatti di deturpamento o imbrattamento commessi con modalità o su cose diverse da quelle indicate nei primi due commi dell’art. 635 cod. pen.

Neppure il Tribunale ordinario di Aosta ha, d’altro canto, offerto gli elementi per verificare se la ipotetica declaratoria di illegittimità costituzionale, “ritagliata” in termini logicamente coerenti con il suo postulato fondante, risulti effettivamente rilevante nel processo principale. Il giudice a quo non precisa, in specie, se il fatto di imbrattamento per cui si procede sia stato commesso senza violenza alla persona o minaccia o condizioni assimilate, né – soprattutto – se il bene imbrattato esuli dalla platea di quelli enumerati dal secondo comma dell’art. 635 cod. pen.

Nel giudizio principale si discute, in effetti, dell’imbrattamento di un’autovettura e tra le ipotesi nelle quali il danneggiamento conserva rilevanza penale rientra, come già ricordato, quella del danneggiamento commesso su cose esposte, per necessità, per consuetudine o per destinazione, alla pubblica fede (art. 635, secondo comma, numero 1, in riferimento all’art. 625, primo comma, numero 7, cod. pen.). Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, le autovetture debbono considerarsi cose esposte alla pubblica fede allorché siano parcheggiate sulla pubblica via, o anche in luogo privato, ma aperto al pubblico o, comunque sia, facilmente accessibile da chiunque (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 6 dicembre 2016-8 maggio 2017, n. 22194; sezione quarta penale, sentenza 7-29 dicembre 2016, n. 55227). Ciò, in linea con la ratio legis, consistente nella volontà di reprimere con maggior rigore la lesione dell’affidamento che il proprietario o possessore si trova costretto a riporre nel rispetto da parte dei consociati delle cose lasciate costantemente, o per un certo tempo, senza custodia (Corte di cassazione, sezione seconda penale, 3 febbraio-3 marzo 2016, n. 8826; sezione seconda penale, 9 dicembre 2008-9 gennaio 2009, n. 561). Dunque, il danneggiamento di autovetture parcheggiate nei modi dianzi indicati costituisce tuttora reato (in questo senso, Corte di cassazione, sezione settima penale, ordinanza 14 novembre 2017-25 gennaio 2018, n. 3592).

Ne deriva che, nel caso di specie, la questione – correttamente circoscritta – risulterebbe rilevante solo qualora, all’atto dell’imbrattamento, l’autovettura della persona offesa non fosse parcheggiata nella pubblica via, ovvero in luogo privato aperto al pubblico o, comunque sia, agevolmente accessibile: circostanza che, peraltro, non consta dall’ordinanza di rimessione, la quale non fornisce alcuna indicazione riguardo al luogo in cui l’autovettura imbrattata si trovava al momento del fatto.

5.2.– In confronto alla questione in esame, l’insufficienza della motivazione sulla rilevanza sussiste, peraltro, anche sotto un ulteriore e distinto profilo.

L’autovettura è, infatti, un bene riconducibile, per sua natura, al genus dei «mezzi di trasporto pubblici o privati», il cui deturpamento o imbrattamento è punito (unitamente a quello dei beni immobili), non già dal censurato primo comma dell’art. 639 cod. pen., ma (e in modo più rigoroso) dal primo periodo del secondo comma dello stesso articolo. Tale previsione punitiva – già vigente alla data di commissione del fatto per cui si procede nel giudizio a quo (27 settembre 2009), essendo stata introdotta dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore l’8 agosto 2009) – prevale evidentemente, in parte qua, in quanto maggiormente specifica, su quella del primo comma, riferita alla generalità dei beni mobili.

Il Tribunale rimettente – chiamato a occuparsi della vicenda quale giudice di appello avverso una sentenza del giudice di pace che aveva condannato gli imputati per il reato di cui al primo comma dell’art. 639 cod. pen. – non ha, tuttavia, indicato le ragioni per quali non abbia ritenuto di dover riqualificare giuridicamente il fatto, inquadrandolo sotto una previsione punitiva diversa da quella censurata e primo visu più pertinente: operazione la cui ovvia conseguenza sarebbe quella di rendere irrilevante (sotto il profilo dell’aberratio ictus) la questione sottoposta all’esame di questa Corte.

5.3.– Anche la questione sollevata dal Tribunale ordinario di Aosta va dichiarata, dunque, inammissibile.

L’ulteriore eccezione di inammissibilità formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri – legata all’omessa motivazione del giudice a quo in ordine al motivo di appello degli imputati inteso a denunciare il difetto di querela – rimane assorbita.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 639, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 639, primo comma, cod. pen., sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Aosta con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA