Ordinanza 78/2017 (ECLI:IT:COST:2017:78)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GROSSI - Redattore: PROSPERETTI
Camera di Consiglio del 08/03/2017;    Decisione  del 08/03/2017
Deposito del 12/04/2017;   Pubblicazione in G. U. 19/04/2017  n. 16
Norme impugnate: Artt. 6, c. 3°, 7, c. 6°, e 8, c. 4°, della legge della Regione Liguria 22/12/2015, n. 22.
Massime:  39372  39373 
Massime:  39372  39373 
Atti decisi: ric. 5/2016

Massima n. 39372 Massima successiva
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Legittimazione processuale nei giudizi in via principale - Presidente della Giunta regionale - Costituzione in giudizio per la Regione resistente e accettazione della rinuncia al ricorso statale - Necessità di previa deliberazione della Giunta regionale - Esclusione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il Presidente della Regione resistente, costituita in giudizio, è legittimato ad accettare la rinuncia al ricorso, senza necessità di previa deliberazione della Giunta. Tale conclusione si fonda sul principio generale di stretta legalità delle nullità e delle preclusioni processuali e - nella specie in esame - è conforme allo statuto della Regione Liguria, che si limita (art. 37, comma 1, lett. i) ad attribuire la rappresentanza dell'ente in giudizio al Presidente della Giunta regionale, senza ulteriori prescrizioni.

Il principio, di portata generale, secondo cui le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate ad un regime di stretta legalità, è applicabile a tutti gli atti (tra cui quello di accettazione della rinuncia al ricorso) per i quali le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge n. 87 del 1953 non prescrivono formalità.

Con riferimento alle condizioni di ammissibilità della costituzione in giudizio della Regione quale parte resistente, né le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, né la legge n. 87 del 1953 richiedono espressamente il requisito della "previa deliberazione" della Giunta regionale, che è evocato dall'art. 32, secondo comma, di tale legge solo come presupposto dell'iniziativa della Regione contro una legge statale, al pari di quanto dispone l'art. 31, terzo comma, della stessa legge, a proposito della "previa deliberazione" del Consiglio dei ministri per l'impugnativa di una legge regionale da parte del Governo. (Precedente citato: sentenza n. 37 del 2016).

Altri parametri e norme interposte
statuto regione Liguria  art. 37  co. 1
legge  11/03/1953  n. false  art. 31  co. 2
legge  11/03/1953  n. false  art. 32  co. 3
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massima n. 39373 Massima precedente
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi di ampliamento e di mutamento della destinazione d'uso degli edifici ricadenti nel territorio di parchi naturali - Individuazione delle aree ove sono possibili - Facoltà di ogni ente parco con deliberazione costituente automaticamente variante al piano del parco comprensiva del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica regionale - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente della Giunta regionale della Liguria costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, 7, comma 6, e 8, comma 4, della legge reg. Liguria n. 22 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lett. s), e 97 Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da intervenuta modifica delle norme impugnate).

Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria  22/12/2015  n. 22  art. 6  co. 3
legge della Regione Liguria  22/12/2015  n. 22  art. 7  co. 6
legge della Regione Liguria  22/12/2015  n. 22  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 97
Costituzione  art. 117  co. 1
Costituzione  art. 117  co. 2


Pronuncia

ORDINANZA N. 78

ANNO 2017


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, 7, comma 6, 8, comma 4, della legge della Regione Liguria 22 dicembre 2015, n. 22, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-24 febbraio 2016, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2016 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.


Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 20-24 febbraio 2016 e depositato in cancelleria il 23 febbraio 2016 (reg. ric. n. 5 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 6, comma 3, 7, comma 6, 8, comma 4, della legge della Regione Liguria 22 dicembre 2015, n. 22, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)», in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 97 della Costituzione;

che, in particolare, l’art. 6, comma 3, della legge reg. Liguria n. 22 del 2015 attribuisce all’Ente parco la facoltà di individuare le aree del parco dove sono possibili interventi di ampliamento e mutamento di destinazione d’uso, con apposita deliberazione, che costituisce variante al piano del parco;

che l’art. 7, comma 6, e l’art. 8, comma 4, della legge reg. Liguria n. 22 del 2015, prevedono che l’approvazione della variante al piano del parco «è comprensiva del contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica regionale»;

che, con atto depositato il 1° aprile 2016, si è costituita in giudizio la Regione Liguria chiedendo, sulla base di diffuse argomentazioni, sostanzialmente riconducibili all’erronea interpretazione della normativa regionale effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che il ricorso introduttivo del presente giudizio sia dichiarato non fondato.

Considerato che, con atto notificato alla Regione resistente il 4 ottobre 2016 e depositato l’11 ottobre 2016, l’Avvocatura generale dello Stato, premesso che, con legge 5 luglio 2016, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)», la Regione Liguria ha modificato, nel senso indicato dal Governo, le impugnate previsioni della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22, ha dichiarato, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 settembre 2016, di rinunciare al ricorso;

che, con atto depositato il 17 gennaio 2017, il Presidente della Giunta regionale della Liguria ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo;

che, con specifico riferimento alle condizioni di ammissibilità della costituzione in giudizio della Regione quale parte resistente, questa Corte − con la sentenza n. 37 del 2016 − ha chiarito che né le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, né la legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) richiedono espressamente il requisito della «previa deliberazione» della Giunta regionale, che è evocato dall’art. 32, comma 2, di tale legge «solo come presupposto dell’iniziativa della Regione contro una legge statale […] al pari, del resto, di quanto dispone l’art. 31, comma 3, della stessa legge, a proposito della “previa deliberazione” del Consiglio dei ministri per l’impugnativa di una legge regionale da parte del Governo»;

che tale decisione si fonda sul principio, di portata generale, per cui le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate ad un regime di stretta legalità;

che, in ragione della sua generalità, tale principio è applicabile a tutti gli atti per cui le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge 11 marzo 1953, n. 87 non prescrivono formalità e, quindi, anche all’accettazione della rinuncia dell’impugnativa proposta dallo Stato;

che tale conclusione è conforme alla legge regionale statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria), che si limita (all’art. 37, comma 1, lettera i) ad attribuire la rappresentanza dell’ente in giudizio al Presidente della Giunta regionale, senza ulteriori prescrizioni.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA