Sentenza 274/2016 (ECLI:IT:COST:2016:274)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: GROSSI - Redattore: PROSPERETTI
Camera di Consiglio del 05/10/2016;    Decisione  del 05/10/2016
Deposito del 16/12/2016;   Pubblicazione in G. U. 21/12/2016  n. 51
Norme impugnate: Art. 6 ter del decreto-legge 27/06/2003, n. 151, introdotto dall'art. 1, c. 1°, della legge 01/08/2003, n. 214.
Massime:  39190  39191  39192 
Massime:  39190  39191  39192 
Atti decisi: ord. 86/2016

Massima n. 39190 Massima successiva
Titolo
Circolazione stradale - Patente a punti - Regime applicabile ai cittadini italiani titolari di patente estera - Possibilità di sostenere un esame di idoneità tecnica per evitare l'inibizione alla guida in caso di azzeramento del punteggio - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai titolari di patente italiana - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 6-ter del d.l. n. 151 del 2003 (introdotto dalla legge di conversione n. 214 del 2003) come modificato dalla legge n. 120 del 2010, nella parte in cui non estende al cittadino italiano titolare di patente estera la disciplina di cui all'art. 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, in caso di azzeramento del punteggio, per evitare il provvedimento di inibizione alla guida. La disciplina censurata dal Giudice di pace di Sondrio - in forza del quale, il meccanismo sanzionatorio della patente a punti è esteso ai cittadini italiani residenti all'estero e titolari di patente estera - viola il principio di eguaglianza, in quanto, in caso di decurtazione totale del punteggio, consente al solo titolare di patente italiana, e non anche al cittadino con patente estera, di dimostrare, sostenendo un apposito esame, di essere ancora idoneo alla guida e di non costituire un pericolo per la sicurezza stradale. In tali limiti, il meccanismo sanzionatorio risulta irragionevole rispetto alla causa giustificativa della disposizione, che impone una disciplina uniforme nei confronti di tutti i conducenti in funzione del raggiungimento del fine di sicurezza della circolazione, per garantire la quale è indifferente che la sanzione finale comporti, nel caso di titolari di patente italiana, la sospensione dello stesso titolo abilitativo alla guida, e, nel caso di titolari di patente estera, l'inibizione della sola facoltà di guidare in Italia.

Atti oggetto del giudizio
decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art. 6  ter
legge  01/08/2003  n. 214
legge  29/07/2010  n. 120  art. 24  co. 2

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3

Titolo
Circolazione stradale - Patente a punti - Regime applicabile ai cittadini italiani titolari di patente estera - Comunicazione dello stato del punteggio e del sistema premiale per la guida virtuosa - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai titolari di patente italiana - Insussistenza - Non irrazionalità della scelta discrezionale operata dal legislatore.

Testo

Non è riscontrabile l'irrazionalità - denunciata dal Giudice di pace di Sondrio - dell'art. 6-ter del d.l. n. 151 del 2003 (introdotto dalla legge di conversione n. 214 del 2003), come modificato dalla legge n. 120 del 2010, nella parte in cui, pur assoggettando i cittadini italiani residenti all'estero e titolari di patente estera al meccanismo sanzionatorio della patente a punti, riserva ai soli titolari di patente italiana la comunicazione dello stato del punteggio complessivo e la possibilità di recuperare i punti perduti per mezzo della frequenza di appositi corsi o degli incrementi premiali per buona condotta di guida. La mancata estensione di tali strumenti agevolativi ai cittadini con patente estera non produce l'effetto di frustrare il fine ultimo della norma né rende irragionevole la scelta operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, essendo evidente, in particolare, che il sistema di incremento dei punti per la guida virtuosa mal si attaglia al titolare di patente estera, che si presume non guidi abitualmente in territorio italiano, e per il quale l'assenza di infrazioni potrebbe essere determinata soltanto dalla mancata circolazione in Italia nel periodo di riferimento. Conseguentemente, perde rilievo anche la mancata comunicazione dello stato del punteggio, ricevendo comunque il titolare di patente estera comunicazione, con la notifica della contravvenzione, dei punti di volta in volta decurtati; e l'esclusione dalla possibilità di svolgere in Italia corsi di recupero assume rilievo marginale, ben riferibile alla legittima scelta del legislatore.

Atti oggetto del giudizio
decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art. 6  ter
legge  01/08/2003  n. 214
legge  29/07/2010  n. 120  art. 24  co. 2

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3

Massima n. 39192 Massima precedente
Titolo
Circolazione stradale - Patente a punti - Regime applicabile ai cittadini italiani titolari di patente estera - Estensione dell'intero sistema sanzionatorio e non anche di quello premiale - Denunciata violazione della libertà di circolazione e inibizione delle modalità di esplicazione della personalità sotto il profilo familiare e lavorativo - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter del d.l. n. 151 del 2003 (introdotto dalla legge di conversione n. 214 del 2003), come modificato dalla legge n. 120 del 2010, censurato dal Giudice di pace di Sondrio, in riferimento agli artt. 2 e 16 Cost., in quanto estende il sistema sanzionatorio, e non anche quello premiale, della patente a punti ai cittadini italiani titolari di patente estera e residenti all'estero. La disciplina censurata può comportare, come sanzione finale, l'inibizione dell'esercizio del diritto di guida nel territorio italiano, ma non limita il diritto di circolare; né detta inibizione riguarda l'esplicazione della personalità del soggetto, sotto il profilo familiare e lavorativo, potendo incidere sulle sole modalità pratiche della sua realizzazione. (Precedente citato: sentenza n. 6 del 1962, secondo cui il diritto di guidare veicoli a motore non inerisce alla libertà di circolazione costituzionalmente garantita).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art. 6  ter
legge  01/08/2003  n. 214
legge  29/07/2010  n. 120  art. 24  co. 2

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 2
Costituzione  art. 16


Pronuncia

SENTENZA N. 274

ANNO 2016


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), come modificato dall’art. 24, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), promosso dal Giudice di pace di Sondrio, nel procedimento civile vertente tra G. L. e il Prefetto di Sondrio, con ordinanza del 7 gennaio 2016, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.


Ritenuto in fatto

1.− Con ordinanza del 7 gennaio 2016, il Giudice di pace di Sondrio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), come modificato dall’art. 24, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale). Secondo il rimettente, la norma confligge con gli artt. 2, 3 e 16 della Costituzione, nella parte in cui, con riferimento ai cittadini italiani titolari di patente di guida estera, non prevede: 1) l’obbligo di comunicare ogni variazione di punteggio sulla patente, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); 2) un sistema per recuperare i punti decurtati, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 4, del Nuovo codice della strada; 3) un premio, per i conducenti che non abbiano commesso infrazioni per due anni, di due punti per biennio fino ad un massimo di dieci punti, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 5, del Nuovo codice della strada; 4) il superamento di un esame di idoneità tecnica, in caso di azzeramento del punteggio, per evitare il provvedimento di inibizione alla guida, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 6, del Nuovo codice della strada.

2.− Il giudice a quo riferisce che un cittadino italiano in possesso di patente svizzera si è opposto, ai sensi dell’art. 205 del Nuovo codice della strada, all’ordinanza con la quale il prefetto di Sondrio gli ha inibito, in modo assoluto, la guida sul territorio italiano, per due anni, a seguito della constatata commissione, tra il gennaio e il dicembre del 2013, di due infrazioni alle norme del Nuovo codice della strada comportanti la detrazione di dieci punti ciascuna ed il conseguente azzeramento del “monte punti” figurativamente disponibile.

3.− Il provvedimento prefettizio è stato adottato in applicazione dell’art. 6-ter della legge n. 214 del 2003 e il rimettente dubita della legittimità costituzionale della disciplina da esso prevista, che ha esteso, a tutti i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il sistema di decurtazione a punti per evitare che, a parità di infrazioni commesse, i conducenti con patente straniera possano continuare a circolare in Italia, senza subire conseguenze.

4.− Il sistema così delineato avrebbe determinato una disparità di trattamento, poiché per i titolari di patente straniera, a differenza di quelli che sono in possesso di patente italiana, non è prevista la comunicazione della variazione del punteggio a disposizione, ma viene comunicato solo l’ordine di inibizione alla guida, dopo che il suddetto punteggio si è esaurito. Costoro, inoltre, non hanno possibilità di recuperare i punti persi, frequentando appositi corsi ovvero sostenendo un esame di idoneità tecnica, dovendo necessariamente attendere un periodo di tempo predeterminato, pari alla durata della inibizione, per poter riprendere a guidare sul territorio italiano e non beneficiano del meccanismo premiale, di incremento del punteggio per ogni biennio di condotta di guida virtuosa, previsto dall’art. 126-bis, comma 5, del Nuovo codice della strada.

5.− Il giudice a quo sottolinea che la disparità di trattamento è ancor più ingiustificata per quei cittadini italiani che, come il ricorrente, vivono all’estero in zone di confine e hanno necessità di transitare quotidianamente sul territorio italiano per motivi lavorativi e personali. La finalità del legislatore, tesa a garantire la sicurezza della circolazione stradale con un sistema di penalizzazione, ma anche premiale, risulterebbe viziata nell’applicazione solo in malam partem nei confronti dei titolari di patente estera.

6.− La previsione normativa dell’art. 6-ter del d.l. n. 151 del 2003, che discrimina i titolari di patente estera, sarebbe, altresì, lesiva della libertà di circolazione e soggiorno tutelata dall’art. 16 Cost., che risulterebbe gravemente compressa dall’impossibilità di guidare, e dei diritti tutelati dall’art. 2 Cost., che verrebbero particolarmente in rilievo in casi di cittadini italiani residenti all’estero, in zone di confine, obbligati a convertire la patente italiana nella patente estera. Per questi ultimi, infatti, la necessità di transitare in Italia con frequenza può integrare una modalità di esplicazione della propria personalità, sotto il profilo lavorativo, familiare e personale, analogamente a quanto avverrebbe per il ricorrente nel giudizio a quo, che svolge parte della propria attività lavorativa in Valtellina ed ha due figli minori e amici residenti in provincia di Sondrio.

7.− In punto di rilevanza il rimettente segnala che l’applicazione della norma comporterebbe il rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, non essendo possibile una interpretazione adeguatrice, che la renda compatibile con i principi costituzionali evocati.

8.− E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità della questione, per mancata puntuale e circostanziata illustrazione delle vicende processuali, onde consentire il giudizio sulla rilevanza, e la sua infondatezza nel merito.


Considerato in diritto

1.– Il Giudice di pace di Sondrio, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 16 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), come modificato dall’art. 24, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui estende l’applicazione della decurtazione dei punti della patente ai cittadini italiani titolari della patente estera, senza estendere per costoro l’applicazione dell’intera disciplina prevista per le patenti nazionali, incluso il meccanismo che consente di evitare ovvero di recuperare la perdita totale del punteggio a disposizione.

2.− In particolare, il rimettente censura la previsione secondo cui, in caso di violazioni per un totale di almeno venti punti, al conducente, cittadino italiano, titolare di patente estera viene inibita la guida in Italia, per un tempo inversamente proporzionale a quello occorso per consumare i punti, senza estendere in suo favore la disciplina prevista dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che, per i titolari di patente italiana, prevedono, rispettivamente, l’obbligo di comunicare ogni variazione di punteggio; la possibilità di frequentare corsi per il recupero dei punti decurtati; la concessione di un premio, in caso di mancanza di infrazioni per due anni, pari a due punti per biennio, fino ad un massimo di dieci punti; la possibilità di sostenere l’esame di idoneità tecnica di cui all’art. 128 del Nuovo codice della strada, in caso di azzeramento del punteggio, per evitare il provvedimento di inibizione alla guida.

3.− In ordine all’ammissibilità della questione, la sua rilevanza nel giudizio a quo è fatta derivare dal rimettente dalla impossibilità di applicare al cittadino italiano, residente all’estero e con patente estera, il meccanismo sanzionatorio attenuato previsto per la patente a punti italiana; e quindi l’opposizione all’ordine di inibizione alla guida emesso del prefetto dovrebbe essere rigettata, poiché la decurtazione del punteggio, applicata a seguito delle infrazioni commesse, non avrebbe potuto essere evitata e non sarebbe recuperabile in alcun modo.

4.− La questione è parzialmente fondata.

5.− Il giudice a quo, pur adombrando l’illegittimità costituzionale dell’intera normativa, solleva la questione con specifico riferimento alla situazione del cittadino italiano residente all’estero e con patente estera, che viene discriminato nell’applicazione del sistema sanzionatorio.

6.− La difformità del meccanismo sanzionatorio delle condotte di guida, che inibisce l’accesso all’esame di idoneità tecnica per la revisione della patente a quei cittadini italiani che sono titolari di patente estera e risiedono al di fuori dal territorio nazionale, deriva dalla diversità delle fattispecie poste a confronto poiché, a parità di infrazioni commesse, comportanti la decurtazione totale del punteggio, la sanzione incide, in caso, di patente italiana, sullo stesso titolo abilitativo, portando alla sua sospensione, e in caso di patente estera, sulla sola facoltà di guidare in Italia.

7.− La ratio di fondo del meccanismo della patente a punti risiede nell’esigenza di dare una pronta risposta per garantire in modo non irragionevole la sicurezza della circolazione. Essa va garantita in relazione a tutti i conducenti, siano essi titolari di patente estera o italiana; e infatti il meccanismo della decurtazione del punteggio viene esteso anche ai primi e la sanzione finale è costruita in maniera da assicurare tale esigenza, essendo indifferente che il suo raggiungimento sia ottenuto per mezzo della sospensione del titolo alla guida ovvero della inibizione a circolare in Italia.

8.− Sulla scorta di tali considerazioni, un meccanismo sanzionatorio che consente al solo titolare di patente italiana, e non anche al cittadino italiano titolare di patente estera, a fronte della decurtazione totale del punteggio, di dimostrare, sostenendo un apposito esame, di essere ancora idoneo alla guida e di non costituire un pericolo per la sicurezza stradale, è irragionevole rispetto alla causa giustificativa della disposizione, che invece impone una disciplina uniforme in funzione del raggiungimento del fine di sicurezza della circolazione. La norma censurata è, quindi, illegittima nella parte in cui non consente al cittadino italiano residente all’estero e titolare di patente estera, in caso di azzeramento del punteggio, di sostenere un esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, onde evitare il provvedimento di inibizione alla guida in Italia.

9.− Analoga irrazionalità non è, invece, riscontrabile con riferimento alla restante disciplina della patente a punti. L’obbligo di comunicazione di tutte le variazioni di punteggio, con finalità deterrente dell’ulteriore commissione di infrazioni comportanti la perdita aggiuntiva di punteggio, e il meccanismo di recupero di quest’ultimo, per mezzo della frequenza di appositi corsi o degli incrementi premiali per buona condotta di guida, costituiscono strumenti agevolativi orientati alla sicurezza della circolazione stradale; tuttavia, poiché la loro mancata applicazione non produce l’effetto di frustrare il fine ultimo della norma, non è irragionevole che essi siano stati riservati dal legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, al solo titolare di patente italiana.

Invero, tali tecniche di conservazione del complessivo punteggio mal si attagliano alla situazione del cittadino italiano titolare di patente estera, che si presume non guidi abitualmente sul territorio italiano, né si può tener conto di una consuetudine di guida svolta nello Stato estero di residenza dove, evidentemente, il titolare di patente estera abitualmente circola.

In particolare, il sistema premiale per la guida virtuosa, che consente al titolare di patente italiana di incrementare i propri punti, non può, evidentemente, essere applicato, giacché l’assenza di infrazioni potrebbe essere determinata soltanto dalla mancanza di circolazione in Italia nel periodo di riferimento.

Conseguentemente, perde rilievo anche l’argomentazione circa la mancata comunicazione dello stato del punteggio, che, appunto, per i titolari di patente italiana, prevede non solo la decurtazione, ma anche l’indicazione dei punti recuperati. Il titolare di patente estera riceve comunque, con la notifica della contravvenzione, anche la comunicazione dei punti volta a volta persi.

Infine, in considerazione della circostanza per la quale si deve presumere che il titolare di patente estera viva e guidi prevalentemente all’estero, assume carattere marginale e, quindi, ben riferibile alla legittima scelta del legislatore, la sua esclusione dalla possibilità di svolgere in Italia corsi di recupero.

10.− Parimenti non fondate sono le censure sollevate con riferimento agli artt. 2 e 16 Cost. La sanzione amministrativa conseguente all’applicazione della disciplina normativa censurata inibisce il solo esercizio del diritto di guida e non limita il diritto di circolare (in tal senso sentenza n. 6 del 1962), né in tale diritto si sostanzia l’esplicazione della personalità del soggetto, sotto il profilo familiare e lavorativo, potendo l’inibizione incidere sulle sole modalità pratiche della sua realizzazione.

11.− In conclusione, la disciplina censurata dal rimettente concreta una violazione del principio di uguaglianza, lesiva dell’art. 3 Cost., in quanto la norma che stabilisce l’inibizione alla guida è costituzionalmente illegittima in riferimento alla mancata previsione della possibilità, per il cittadino italiano titolare di patente estera, di essere ammesso ad una prova di idoneità tecnica alla guida, come è, invece, previsto per i titolari di patente italiana.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), come modificato dall’art. 24, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non estende al cittadino italiano titolare di patente estera la disciplina di cui all’art. 126-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in caso di azzeramento del punteggio, per evitare il provvedimento di inibizione alla guida.

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6-ter del d.l. n. 151 del 2003, come modificato dalla legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 16 Cost., dal Giudice di pace di Sondrio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA