ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Puglia 20 maggio 2014, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni − Istituzione del fascicolo del fabbricato), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-23 luglio 2014, depositato in cancelleria il 24 luglio 2014 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2014.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nella camera di consiglio del 15 aprile 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 18-23 luglio 2014 e depositato il successivo 24 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Puglia 20 maggio 2014, n. 27, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni − Istituzione del fascicolo del fabbricato»;
che – premesso che gli scopi cui tende la legge regionale (tra cui quello di tutela del patrimonio edilizio dal rischio sismico) sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente in materia di «protezione civile» e di «governo del territorio», riconosciuta dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, alle Regioni nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dallo Stato – il ricorrente deduce, in primo luogo, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, che (nei suoi 5 commi), fornisce le definizioni di fabbricato, di aggregato di fabbricati, di fabbricati di nuova costruzione, di fabbricati esistenti, e di proprietari, nel caso di costruzioni esistenti o nuove costruzioni;
che, secondo la difesa dello Stato, tali definizioni contrastano con quelle di «costruzione» e di «proprietario» previste dalla legislazione statale, che costituiscono il presupposto per l’applicazione delle stesse a tutela di interessi unitari, quali certamente sono quelli sottesi alla legge regionale in esame; e, tra queste, il ricorrente richiama, in particolare, quelle riguardanti le costruzioni in zone sismiche, sottoposte alla disciplina prevista agli artt. 83 e seguenti del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), rispetto alle quali l’uniforme applicazione delle norme presuppone una definizione altrettanto uniforme di «costruzione»;
che, al contrario, rispetto alla sfera di competenza regionale, risulta esorbitante la previsione regionale che intende dare una definizione generale di «fabbricato», a maggior ragione se essa comporta poi l’applicazione di norme con fini di «protezione civile» e di riduzione del «rischio rilevante in relazione alle azioni sismiche» (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale impugnata);
che, dunque, la norma regionale víola l’art. 117, terzo comma, Cost. (per contrasto con i princìpi fondamentali dettati dalle disposizioni sopra indicate del testo unico dell’edilizia), e l’art. 3 Cost., giacché (ove la definizione di cui si discute dovesse considerarsi limitata ai soli fini dell’applicazione degli obblighi di tenuta e aggiornamento del fascicolo del fabbricato) essa parrebbe iniqua e irragionevole, sottoponendo a tali obblighi determinate costruzioni per fini di protezione civile e prevenzione del rischio di eventi calamitosi, escludendo irragionevolmente altri tipi di costruzioni, per i quali sussiste il medesimo rischio;
che, quanto poi alla definizione di «proprietario», essa si pone in contrasto con quella data dalla legislazione statale, cui spetta la competenza esclusiva nella materia «ordinamento civile», ricavabile dall’art. 832 del codice civile, con conseguente lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., nonché dell’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai princìpi fondamentali nella materia «governo del territorio» ricavabili dall’art. 11 del menzionato d.P.R. n. 380 del 2001;
che il ricorrente censura altresì gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della medesima legge regionale, per violazione del terzo comma dell’art. 117 Cost.;
che – riportato il contenuto di dette norme, riguardanti (in sintesi) il fascicolo del fabbricato, il suo aggiornamento e tenuta e la sua obbligatorietà (art. 3); la estensibilità della sua obbligatorietà (art. 4); la redazione e l’aggiornamento della “scheda informativa” del fabbricato e le relative sanzioni (art. 5); la verifica delle condizioni statiche dei fabbricati (art. 6); e l’obbligatorietà della redazione del progetto di messa in sicurezza degli aggregati di costruzioni e delle sopraelevazioni (art. 7) – la difesa dello Stato osserva che esse eccedono la competenza legislativa regionale e pongono obblighi irragionevoli a carico dei privati;
che, tra l’altro, in particolare – per l’inottemperanza agli obblighi di redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato e della scheda informativa che comportano la sanzione della sospensione del procedimento di rilascio del certificato di agibilità per le nuove costruzioni e di sospensione della sua efficacia per gli edifici già esistenti (art. 3, comma 6) – vengono imposti ai proprietari (oltretutto in assenza di fissazione di termini precisi) obblighi ulteriori rispetto a quelli posti dall’art. 25 del testo unico dell’edilizia per il rilascio e il mantenimento del certificato di agibilità; e si individua un’ulteriore ipotesi di sospensione del certificato di agibilità (la mancata trasmissione della scheda informativa, per i fabbricati esistenti), non riconducibile in alcun modo al venir meno delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità (ex art. 26 del citato testo unico);
che, ancora, la normativa regionale, nell’aggravare in maniera ingiustificata il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità per le nuove costruzioni, si porrebbe in contrasto con l’art. 97 Cost., non rispettando il divieto di aggravamento dei procedimenti amministrativi e l’esigenza di semplificazione delle procedure amministrative, intesi come princìpi fondamentali delle materie di legislazione concorrente, nonché come esercizio della potestà legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
che, inoltre, per il ricorrente, le norme regionali – là dove impongono ai privati oneri non necessari e comunque sproporzionati ed eccessivamente gravosi (che comportano anche a carico dei proprietari di più modeste condizioni economiche la necessità di ricorrere a una pluralità di professionisti) – si pongono altresì in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo delle disparità di trattamento e del principio di ragionevolezza, e con l’art. 42, secondo comma, Cost., in quanto impongono limiti alla proprietà privata, che non appaiono necessari ad assicurarne la funzione sociale;
che, infine, quanto specificamente al censurato art. 5, comma 2, il ricorrente denuncia l’introduzione di una misura di carattere sostanzialmente sanzionatorio (che consiste nel diniego dell’autorizzazione o nel rifiuto della comunicazione inviata nelle ipotesi di mancata allegazione della scheda informativa ai progetti ivi contemplati, da sottoporre a permesso di costruire, ovvero a SCIA, DIA o CIL) che non è prevista dalla normativa statale di principio in materia di governo del territorio (e segnatamente dagli artt. 12 e 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 per il permesso di costruire, e dai successivi artt. 22 e 23 per la DIA e 23-bis per la CIL), con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.; mentre, riguardo alla SCIA, ritenuta riconducibile nell’ambito dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., verrebbe lesa la competenza esclusiva dello Stato;
che si è costituita la Regione Puglia, concludendo (con ampie argomentazioni) per la declaratoria di inammissibilità ovvero di non fondatezza dell’avverso ricorso;
che, con successiva memoria depositata il 13 marzo 2015, la Regione – considerato che nelle more del processo è stata promulgata la legge della Regione Puglia 27 gennaio 2015, n. 6, recante «Abrogazione della legge regionale 20 maggio 2014, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni − Istituzione del fascicolo del fabbricato)», il cui art. 1, comma 1, ha abrogato l’intera legge regionale n. 27 del 2014 – ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri (con atto notificato il 20 marzo 2015 e depositato il successivo 26 marzo) ha rinunciato al ricorso;
che la Regione Puglia (con atto pervenuto per posta elettronica il 31 marzo 2015) ha formalmente accettato la rinuncia;
che, conformemente alla giurisprudenza costante di questa Corte (sentenze n. 197, n. 141, n. 54 e n. 40 del 2014; ordinanze n. 61 del 2015, n. 281, n. 196 e n. 38 del 2014), nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia alla impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione dei processi, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.