Ordinanza 164/2015 (ECLI:IT:COST:2015:164)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: CARTABIA
Camera di Consiglio del 24/06/2015;    Decisione  del 24/06/2015
Deposito del 15/07/2015;   Pubblicazione in G. U. 22/07/2015  n. 29
Norme impugnate: Art. 2 della legge della Regione Puglia 05/02/2013, n. 6.
Massime:  38502 
Massime:  38502 
Atti decisi: ric. 47/2013

Massima n. 38502
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Semplificazione in materia di edilizia - Previsione che, nelle zone a basso grado di sismicità, i Comuni individuati dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia e dall'Unione delle Province italiane sono autorizzati al rilascio diretto delle attestazioni di avvenuto deposito di cui all'art. 93 del testo unico in materia edilizia, previa verifica della completezza della prescritta documentazione e successiva trasmissione degli atti all'amministrazione provinciale competente - Ricorso del Governo - Rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

E' estinto il processo - promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione agli artt. 65, 83, 88 e 93 del d.P.R 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), nonché dell'art. 117, comma secondo, lett. h), Cost. - relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Puglia 5 febbraio 2013, n. 6, recante «Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23». Infatti, la rinuncia alla impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione dei processi, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Sull'estinzione del processo, per rinuncia della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 82/2015 e 77/2015; ordinanze nn. 93/2015, 79/2015 e 73/2015.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia  05/02/2013  n. 6  art. 2

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2
Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. false  art. 65
decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. false  art. 83
decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. false  art. 88
decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. false  art. 93


Pronuncia

ORDINANZA N. 164

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 5 febbraio 2013, n. 6, recante «Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-19 marzo 2013, depositato in cancelleria il 20 marzo 2013 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 14-19 marzo 2013 e depositato in cancelleria il 20 marzo 2013 (reg. ric. n. 47 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 5 febbraio 2013, n. 6, recante «Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23)», per violazione dell’art. 117, comma terzo, della Costituzione, in relazione agli artt. 65, 83, 88 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), nonché dell’art. 117, comma secondo, lettera h), Cost.;

che, premette il ricorrente, anteriormente all’entrata in vigore delle norme impugnate, nelle zone del territorio regionale classificate a bassa sismicità (zone 3 e 4), chi intendeva procedere ad attività edilizia doveva, prima dell’inizio dei lavori, dare preavviso scritto al competente ufficio, o sportello unico per l’edilizia, del Comune, allegando il progetto con i relativi elaborati tecnici e atti amministrativi; in seguito, spettava alla Provincia eseguire le verifiche di cui all’art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, anche in merito al rispetto delle prescrizioni per le opere in conglomerato cementizio di cui all’art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché delle norme tecniche ministeriali per le costruzioni da realizzare nelle zone sismiche di cui all’art. 83 dello stesso testo unico, derogabili solo alle condizioni di cui al successivo art. 88; in esito alle verifiche, gli uffici provinciali potevano chiedere integrazioni alla documentazione, oppure rilasciare l’attestazione di avvenuto deposito del progetto, unitamente a copia vistata del progetto stesso;

che, prosegue la difesa erariale, con riguardo alle anzidette zone a bassa sismicità, in deroga alla normativa previgente, la disposizione impugnata autorizzava i Comuni individuati, a seguito di intesa, dall’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) e dall’Unione delle Province italiane (UPI Puglia) a rilasciare direttamente le attestazioni di avvenuto deposito di cui all’art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, «previa verifica della completezza della prescritta documentazione e successiva trasmissione degli atti all’amministrazione provinciale competente per territorio» (comma 1); spettava al Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, a seguito della prevista intesa, modificare la disciplina regionale in materia di trasferimento di funzioni riguardanti l’edilizia sismica (comma 2);

che, tuttavia, il ricorrente lamenta come, in tal modo, si sarebbe demandata ai Comuni «una mera verifica estrinseca di completezza della prescritta documentazione», senza alcun riferimento alla rispondenza della documentazione alle norme tecniche ministeriali e alle prescrizioni per le opere in conglomerato cementizio;

che ciò avrebbe determinato una violazione dell’art. 117, comma terzo, Cost., in relazione agli artt. 65, 83, 88 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, i quali costituirebbero principi fondamentali delle materie del governo del territorio e della protezione civile, nonché dell’art. 117, comma secondo, lettera h), Cost.;

che il Presidente della Giunta regionale si è costituito in giudizio con atto depositato il 26 aprile 2013, chiedendo che la questione sia rigettata, in quanto la norma impugnata avrebbe esclusivamente previsto la delega delle stesse funzioni di cui all’art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, che prima spettavano alle Province, ai Comuni che fossero in condizione di esercitarle, secondo l’apprezzamento di ANCI e UPI;

che, con memoria depositata il 25 luglio 2013, la difesa erariale ha replicato agli argomenti di parte resistente, ribadendo quanto esposto nel ricorso;

che, con memoria depositata il 13 gennaio 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha formulato la richiesta – cui ha aderito la difesa regionale – di un rinvio della discussione della causa, in modo da consentire una valutazione sull’opportunità di rinunciare al ricorso in seguito alla promulgazione della legge della Regione Puglia 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), il cui art. 7, comma 1, ha aggiunto all’impugnato art. 2 della legge reg. Puglia n. 6 del 2013 il comma 1-bis, del seguente tenore: «[l]a verifica della completezza della prescritta documentazione di cui al comma 1 comprende anche la valutazione del contenuto tecnico del progetto, ancorché tale valutazione sia limitata al solo rispetto formale della normativa tecnica statale di cui all’articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

che, previa delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2014, con atto depositato il 25 febbraio 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in seguito alla modifica normativa intervenuta e alla luce del suo esplicito riferimento all’art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001;

che, con delibera del 14 ottobre 2014, depositata il 13 febbraio 2015, la Giunta regionale della Puglia ha accettato la rinuncia al ricorso.

Considerato che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia alla impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione dei processi, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 82 e n. 77 del 2015; ordinanze n. 93, n. 79 e n. 73 del 2015).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI