Sentenza 287/2013 (ECLI:IT:COST:2013:287)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SILVESTRI - Redattore: MAZZELLA
Udienza Pubblica del 05/11/2013; Decisione del 20/11/2013
Deposito del 04/12/2013; Pubblicazione in G. U. 11/12/2013
n. 50
Norme impugnate: Art. 1, c. 30°, della legge della Regione Molise 01/02/2011, n. 2.
Massime:
37484
Atti decisi: ric. 33/2011
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato, condizionata unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica - Contrasto con il principio fondamentale statale che pone limiti alle assunzioni di personale, in vista del contenimento dei costi ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
TestoÈ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2, nella parte in cui condiziona la facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica. Infatti, la disposizione regionale contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, stabilito dall'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, il quale, nell'ottica di contenere i costi per il personale ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno, prevede che «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente».
- Sulla qualificazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 in termini di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 148/2012.
- Sulla possibilità per le Regioni di procedere ad assunzioni di personale senza tener conto dei limiti fissati dalla legislazione statale di principio, v. le sentenze nn. 130/2013 e 28/2013.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
01/02/2011
n. 2
art. 1
co. 30
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge
31/05/2010
n. false
art. 14
co. 9
legge
30/07/2010
n. false
SENTENZA N. 287
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato in cancelleria l’11 aprile 2011 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
udito l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato in cancelleria l’11 aprile 2011 e iscritto al n. 33 del registro ricorsi dell’anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione.
La norma censurata prevede che: «La Giunta regionale è autorizzata a indire una o più procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione: a) del periodo di impiego effettivamente svolto presso l’Amministrazione regionale o in enti ad essa strumentali, nonché strutture commissariali; b) delle tipologie contrattuali, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente. Il numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica».
Ad avviso del ricorrente, l’art. 1, comma 30, della legge reg. Molise n. 2 del 2011, condizionando la facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica, vìola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Esso, infatti, contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall’art. 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha sostituito il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente» ed ha previsto che tale disposizione «si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010».
Trattasi di una norma di coordinamento della finanza pubblica che pone limiti estremamente restrittivi alle nuove assunzioni e che, quindi, verrebbe elusa dall’art. 1, comma 30, della legge reg. Molise n. 2 del 2011.
2.– Successivamente l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria nella quale ha sostenuto che anche le Regioni e gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea e, a tal fine, essi sono assoggettati alle regole del cosiddetto Patto di stabilità interno, le quali costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011).
Riservata a separata pronuncia la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nella suddetta legge regionale, viene in esame in questa sede la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 1, comma 30, il quale prevede che: «La Giunta regionale è autorizzata a indire una o più procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione: a) del periodo di impiego effettivamente svolto presso l’Amministrazione regionale o in enti ad essa strumentali, nonché strutture commissariali; b) delle tipologie contrattuali, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente. Il numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica».
Ad avviso del ricorrente, così disponendo, la norma censurata vìola l’art. 117, terzo comma, Cost., perché, condizionando la facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica, contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall’art. 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Questa disposizione ha previsto la sostituzione del comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente». La norma aggiunge che essa «si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010».
2.– La questione è fondata.
L’art. 76, comma 7, d.l. n. 112 del 2008, come novellato dall’art. 14, comma 9, d.l. n. 78 del 2010 e successivamente da altri numerosi interventi legislativi (da ultimo, art. 4-ter, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44), costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (sent. n. 148 del 2012).
La norma, infatti, è ispirata all’esigenza di contenere i costi per il personale ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna. La rilevante entità di tale importante aggregato della spesa di parte corrente esclude che la disposizione possa considerarsi relativa ad una minuta voce di dettaglio.
La possibilità di procedere da parte delle Regioni ad assunzioni di personale senza tener conto del limite di cui alle citate disposizioni statali di principio contrasta conseguentemente con l’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 130 e n. 28 del 2013).
Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della legge reg. Molise n. 2 del 2011.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 33 del registro dei ricorsi 2011;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI