Titolo
Istruzione - Minoranze linguistiche - Dimensionamento della rete scolastica - Assegnazione del dirigente scolastico titolare e del direttore dei servizi amministrativi titolare alle autonomie scolastiche costituite da almeno 600 alunni - Riduzione del parametro a 400 alunni in presenza di "aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche" - Disposizione che attribuisce alla predetta locuzione il significato di aree "nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera" - Impossibilità di ricorrere a tale criterio rispetto ad aree nelle quali la specificità linguistica non è straniera - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita ingiustificata discriminazione della lingua e della comunità friulana - Insussistenza - Applicabilità della clausola di salvaguardia di cui all'art 24- bis dello stesso decreto-legge censurato - Non fondatezza della questione.
TestoNon è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 16, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 3 dello statuto speciale di autonomia, 3 e 6 Cost., in quanto - stabilendo che, ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dagli artt. 19, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 e 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera - ha un contenuto limitativo della precedente disciplina che, in tema di dimensionamento della rete scolastica, prevedeva l'assegnazione del dirigente scolastico titolare e del direttore dei servizi amministrativi titolare alle autonomie scolastiche costituite da almeno 600 alunni oppure da almeno 400 alunni in presenza di aree geografiche caratterizzate da «specificità linguistica». Il legislatore statale ha determinato una rilevante contrazione dell'ambito applicativo della precedente regolamentazione (esteso, prima del censurato intervento normativo, alle tre minoranze linguistiche storiche friulana, tedesca e slovena presenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), che comporta l'impossibilità di ricorrere a tale criterio rispetto ad aree in cui la specificità linguistica non è straniera; ciò determina un'ingiustificata discriminazione della lingua e della comunità friulana e, quindi, un contrasto con il richiamato parametro statutario. Tuttavia, la norma denunciata non è applicabile alla Regione ricorrente poiché è da ritenere operante la clausola di salvaguardia posta dall'art. 24-bis del medesimo d.l., che ha la precisa funzione di renderne applicabili le disposizioni agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che ciò avvenga nel rispetto degli statuti speciali e di escluderne l'applicazione ove, come nella specie, sussista un contrasto.
- Sulla funzione della clausola di salvaguardia posta dall'art. 24-
bis del d.l. n. 95 del 2012, v. la citata sentenza n. 241/2012.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 14
co. 16
legge
07/08/2012
n. 135
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 6
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 3
SENTENZA N. 215
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 15 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2012 ed iscritto al n. 159 del registro ricorsi 2012.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 18 giugno 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.− Con ricorso notificato il 15 ottobre 2012 e depositato il successivo 19 ottobre, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha (tra le altre) proposto in via principale – per violazione dell’art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e degli artt. 3 e 6 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
La ricorrente premette, in termini generali, che l’impugnazione (comprendente anche la disposizione in esame) ha carattere subordinato all’ipotesi in cui si dovesse intendere che le norme censurate siano destinate ad applicarsi anche nel territorio regionale, o che comunque pongano attualmente limiti o vincoli ad essa, nonostante la clausola di salvaguardia di cui all’art. 24-bis dello stesso decreto-legge. Ed esclude che – non contenendo le norme impugnate alcuna specifica menzione circa la loro applicabilità alle autonomie speciali – esse pongano alcun vincolo ai modi con i quali in futuro le «procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione» ne disciplineranno eventualmente l’applicazione.
Nel merito, la Regione osserva che la disposizione censurata – la quale stabilisce che «ai fini dell’applicazione dei parametri previsti dall’art. 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera» – ha un contenuto limitativo delle precedenti disposizioni che, in tema di dimensionamento della rete scolastica, prevedevano l’assegnazione del dirigente scolastico titolare e del direttore dei servizi amministrativi titolare alle autonomie scolastiche costituite da almeno 600 alunni oppure da almeno 400 alunni in presenza di aree geografiche caratterizzate da «specificità linguistica». Requisito, questo, che prima dell’intervento normativo de quo era riferito alle minoranze linguistiche storiche (friulana, tedesca e slovena) riconosciute nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 482 del 1999.
Poiché il parametro dei «400 alunni» riguardava, appunto, le aree di insediamento delle tre comunità linguistiche, compresa quella friulana, a seguito della nuova disposizione è venuta meno la possibilità di applicare tale parametro alle aree nelle quali la specificità linguistica non è straniera. La qual cosa, secondo la ricorrente, si traduce in una discriminazione della lingua e della comunità friulana (in cui non sono presenti «minoranze di lingua madre straniera»), rispetto alla lingua e comunità tedesca e slovena; tale discriminazione contraddice gli artt. 6 e 3 Cost., e l’art. 3 dello statuto speciale (in base al quale «nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali»); ciò in quanto la norma, non solo irragionevolmente non garantisce le caratteristiche etniche e culturali del gruppo linguistico friulano, ma direttamente nega la parità tra gli appartenenti ai diversi gruppi, poiché il requisito delle «minoranze di lingua madre straniera introduce nella tutela della specificità linguistica un collegamento con i rapporti tra ordinamenti statali, che è del tutto estraneo alla logica e alle ragioni della tutela delle minoranze linguistiche».
2.− Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che conclude per l’inammissibilità della questione.
Premesso, in termini generali, che con il decreto-legge in esame sono stati previsti interventi volti a consolidare il patto di stabilità esterno ed interno, nell’ámbito della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, il resistente deduce che (come precisato nella sentenza n. 147 del 2012) l’art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, persegue la finalità di ridurre il numero dei dirigenti scolastici, al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica, attraverso nuovi criteri per la loro assegnazione nella copertura dei posti di dirigente. Tale materia è di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»), poiché i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali, come risulta sia dal loro reclutamento che dal loro complessivo status giuridico; e quindi la scelta dei parametri da adottare per garantire le suddette finalità, tra cui la connotazione da attribuire alla dizione «aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche», è rimessa alla discrezionalità dello Stato.
Inoltre, il resistente deduce l’inammissibilità delle censure riferite agli artt. 3 e 6 Cost., potendo le Regioni far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali, mentre, nella specie, le censure sono proposte in relazione a parametri a ciò non attinenti, senza che sia desunta la compressione di sfere di attribuzione regionale.
3.− Nella memoria di udienza, la Regione – confermando in termini generali che lo Stato deve affrontare l’emergenza finanziaria predisponendo rimedi che siano consentiti dall’ordinamento costituzionale, poiché la Costituzione esclude che uno stato di necessità possa legittimare l’esercizio delle funzioni legislative al di fuori del riparto di competenze regolato dall’art. 117 Cost., e sottolineando che la difesa erariale non ha preso posizione sulla premessa riguardante la inapplicabilità ad essa ricorrente delle disposizioni censurate in virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. 24-bis – osserva che (quanto all’art. 14, comma 16, in esame) gli evocati artt. 3 e 6 Cost. si saldano con l’art. 3 dello statuto speciale e concorrono a chiarirne il contenuto.
Nel merito, la Regione rileva di non avere messo in discussione che spetti allo Stato determinare l’organico dei dirigenti scolastici e definire i criteri di riduzione del personale, ma di avere contestato lo specifico criterio scelto, in quanto discriminatorio del gruppo linguistico friulano.
4.− A sua volta, nella memoria di udienza, la difesa dello Stato resistente ribadisce le argomentazioni difensive già svolte e le rassegnate conclusioni.
Considerato in diritto
1.− La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso in epigrafe, impugna varie disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra cui anche l’art. 14, comma 16, censurato per violazione dell’art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e degli artt. 3 e 6 della Costituzione.
2.− La trattazione della questione di legittimità costituzionale relativa a tale disposizione viene qui separata da quella delle altre questioni, promosse con il medesimo ricorso, per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto.
3.− Preliminarmente, va rilevato che la Regione deduce, in termini generali, che le diverse impugnazioni proposte con il ricorso (e quindi anche quella oggetto del presente scrutinio) hanno tutte carattere subordinato all’ipotesi in cui si dovesse intendere che le norme interessate siano destinate ad applicarsi anche nel territorio regionale, o che comunque pongano attualmente limiti o vincoli ad essa, nonostante la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 24-bis del medesimo decreto-legge (la quale dispone che, «Fermo restando il contributo di Trento e di Bolzano all’azione di risanamento così come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale»).
L’attuazione, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, delle disposizioni del presente decreto-legge, come regolamentata dall’art. 24-bis, deve essere intesa non già nella ristretta accezione di una necessaria procedimentalizzazione della predisposizione di fonti normative secondarie dirette a disciplinare in dettaglio i princípi o le norme espressi nel decreto medesimo, ma in quella, più ampia e generica, di applicabilità ai predetti enti di autonomia speciale delle norme del decreto. Sicché la previsione della conformazione secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione assume la funzione di limite generale per l’applicazione delle norme del decreto-legge n. 95 del 2012.
Lungi dunque dal porre una mera formula di stile – ed a prescindere dalla espressa previsione della sua non operatività nei particolari casi in cui singole norme del decreto-legge prevedano espressamente, derogando alla clausola in esame, la propria diretta ed immediata applicabilità – la suddetta clausola di salvaguardia ha la precisa funzione di rendere applicabili le disposizioni del decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel “rispetto” degli statuti speciali. E, pertanto, quando il contrasto non sussista o, pur sussistendo, operi la clausola di salvaguardia che determina l’inapplicabilità della norma denunciata alle Regioni a statuto speciale, la questione deve essere comunque dichiarata non fondata. E ciò perché, nel caso in cui il contrasto non sussista, non c’è, ovviamente, alcuna violazione della normativa statutaria, mentre, nel caso in cui il contrasto sussista, la clausola di salvaguardia impedisce l’applicabilità alle ricorrenti della normativa censurata (sentenza di questa Corte n. 241 del 2012).
4.− D’altronde, va rilevato che la sollevata questione si colloca in un contesto in cui il riparto delle competenze fra Stato e Regioni si attua attraverso la coesistenza di normative di principio in materia di minoranze linguistiche, che, nella specie, sono dettate dalla norma di tutela di cui all’art. 3 dello statuto di autonomia, nonché dall’art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), secondo cui, «In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo».
La norma impugnata attribuisce alla definizione di «aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche» (di cui all’art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011) una portata indiscutibilmente limitativa rispetto a quella originaria contenuta nella norma modificata. Infatti, nel conferire a tale previsione il significato di aree «nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera», il legislatore statale determina una rilevante contrazione dell’àmbito applicativo della precedente disposizione (esteso, prima del censurato intervento normativo, alle tre minoranze linguistiche storiche friulana, tedesca e slovena presenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), che comporta l’impossibilità di ricorrere a tale criterio rispetto ad aree nelle quali la specificità linguistica non è straniera; la qual cosa determina una non giustificata discriminazione della lingua e della comunità friulana e, quindi, un contrasto con il parametro statutario richiamato.
5.− Operando, pertanto, la clausola di salvaguardia di cui all’art. 24-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, va dichiarata la non fondatezza della questione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 16, del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il menzionato ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI