Sentenza 153/2013 (ECLI:IT:COST:2013:153)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GALLO - Redattore: CRISCUOLO
Udienza Pubblica del 21/05/2013;    Decisione  del 17/06/2013
Deposito del 21/06/2013;   Pubblicazione in G. U. 26/06/2013  n. 26
Norme impugnate: Legge della Regione Toscana 31/07/2012, n. 45.
Massime:  37168 
Massime:  37168 
Atti decisi: ric. 142/2012

Massima n. 37168
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Misure per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio - Introduzione di un credito di imposta IRAP a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dall'anno 2013 - Ricorso del Governo - Asserita integrazione della disciplina di un tributo dello Stato, in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge statale, lesiva della competenza esclusiva statale in materia di tributi - Insussistenza - Esistenza di norma statale che consente alle Regioni ordinarie di ridurre le aliquote e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi stabiliti - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, n. 45, promossa perché, introducendo un credito d'imposta IRAP (tributo proprio derivato, istituito e regolato da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni), avrebbe posto in essere un'integrazione della disciplina di un tributo dello Stato, in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge statale. Infatti, proprio l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, con riferimento all'IRAP consente alle Regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati. Anche il limite temporale risulta osservato, perché l'art. 8 della legge regionale stabilisce che le disposizioni di essa si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013 - hanno cioè la decorrenza fissata nella menzionata norma statale - salvo quanto previsto dall'art. 5 della norma regionale stessa, concernente il regolamento attuativo e la convenzione con l'Agenzia delle entrate, cioè attività di tipo preparatorio. Infine, non si potrebbe sostenere che il credito d'imposta non trova specifica previsione nell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, poiché la detta norma statale va oltre tale previsione e senz'altro la comprende, riconoscendo alle Regioni la potestà di ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana  31/07/2012  n. 45

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2


Pronuncia

SENTENZA N. 153

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 ottobre 2012, depositato in cancelleria l’11 ottobre 2012 ed iscritto al n. 142 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 21 maggio 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.


Ritenuto in fatto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso presentato per la notifica il 4 ottobre 2012, pervenuto all’ente destinatario l’8 ottobre 2012 e depositato nella Cancelleria di questa Corte l’11 ottobre 2012, ha promosso nei confronti della Regione Toscana questione di legittimità costituzionale della legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 dell’8 agosto 2012.

Il ricorrente osserva che detta legge, dopo avere stabilito, con gli articoli 1, 2 e 3, agevolazioni fiscali a vantaggio di persone giuridiche private che effettuino erogazioni liberali in favore di soggetti pubblici o privati impegnati in progetti di valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, con l’art. 4 ha disposto che detta agevolazione fiscale consista in un credito d’imposta sull’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), pari al 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti.

Tali disposizioni, nonché l’art. 5 (riguardante il regolamento attuativo e la convenzione con l’Agenzia delle entrate) e gli artt. 6 e 7 (relativi alla norma finanziaria e alla relazione riguardante l’attuazione della legge), esulerebbero dalla competenza legislativa regionale, in quanto attinenti ad un tributo istituito e disciplinato con legge statale, ancorché il gettito sia attribuito alle Regioni. Pertanto, a queste ultime sarebbe inibito qualunque intervento normativo. Infatti la relativa disciplina, afferente al sistema tributario e contabile dello Stato, sarebbe riservata alla legislazione statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

In particolare, il ricorrente deduce che questa Corte – con la sentenza n. 123 del 2010 – avrebbe posto in evidenza che un intervento normativo regionale esulerebbe dalle competenze dell’ente territoriale, in quanto «allo stato attuale della normativa regionale, non risultano sussistere tributi regionali “propri” (nel senso di tributi istituiti e disciplinati dalla Regione Campania), che possano essere considerati ai fini dell’agevolazione in questione».

Pertanto, tale agevolazione – prosegue il ricorrente citando la medesima sentenza – «si riferisce a tributi erariali, compresi i tributi regionali cosiddetti derivati, cioè istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni», come appunto l’IRAP.

Da tale considerazione, essendo innegabile che la previsione di una agevolazione tributaria nella forma del credito d’imposta applicabile a tributi erariali costituisca un’integrazione di questi ultimi, discenderebbe l’illegittimità costituzionale della normativa in scrutinio, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., «dato che, in assenza di specifica autorizzazione contenuta in una legge statale, detta normativa viene a violare la competenza accentrata in materia di sistema tributario dello Stato».

2.— La Regione Toscana si è costituita in giudizio con atto depositato l’8 novembre 2012, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

Dopo avere riassunto le disposizioni contenute nella legge impugnata, la Regione osserva che sarebbe certa la propria competenza concorrente in materia di «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», materia contemplata dall’art. 117, terzo comma, Cost., così come sarebbe evidente che le misure previste dalla legge regionale n. 45 del 2012 siano incentivanti e strumentali proprio alle citate attività di promozione e valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali del territorio toscano.

Non si potrebbe ritenere preclusa alla Regione la previsione per tali fini di agevolazioni fiscali sull’IRAP; e, quanto alla giurisprudenza citata nel ricorso, andrebbe rilevato che proprio la normativa statale, attuativa dell’art. 119 Cost. in materia di federalismo fiscale, di cui al combinato disposto della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione) e del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), avrebbe stabilito che per i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni (come l’IRAP), queste ultime, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria (art. 7, comma 1, lettere b, n. 1, e c). Inoltre, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 68 del 2011, «A decorrere dall’anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell’aliquota di cui all’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

La Regione Toscana, con la legge censurata, nel prevedere un credito d’imposta sull’IRAP pari al 20 per cento delle erogazioni liberali di cui si tratta, sarebbe intervenuta (in via indiretta) sull’aliquota del tributo, in modo conforme alla citata disciplina statale, che addirittura consente alle regioni di azzerare detta aliquota. Inoltre, con la stessa legge, il legislatore regionale avrebbe disposto il differimento delle agevolazioni a far tempo dal 2013, così legittimamente esercitando la facoltà contemplata dalla norma statale.

La tesi esposta troverebbe puntuale conferma nella sentenza di questa Corte n. 50 del 2012 che, con riferimento ad una norma della Regione Umbria simile a quella della Regione Toscana, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale soltanto perché «L’art. 5 della legge impugnata […] introduce una ipotesi di deduzione dalla base imponibile IRAP che non è prevista dalla legislazione statale e che, in quanto riferita agli anni 2011 e 2012, è in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in materia di sistema tributario e contabile dello Stato».

Pertanto, la legge regionale n. 45 del 2012, prevedendo che l’agevolazione fiscale sull’IRAP operi a decorrere dal 2013, costituirebbe un intervento consentito dalla normativa statale in materia di federalismo fiscale e, quindi, sarebbe conforme al riparto di competenze definito dall’art. 117 Cost.

Ad avviso della Regione Toscana, dunque, la questione sarebbe non fondata.

3.— In prossimità dell’udienza di discussione, la resistente ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito le argomentazioni difensive svolte nell’atto di costituzione.


Considerato in diritto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe, ha promosso, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della intera legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio in Toscana).

La legge censurata con l’art. 1 spiega le finalità di promozione culturale e organizzativa perseguite, nonché le agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dall’anno 2013; l’art. 2 indica i soggetti destinatari di dette agevolazioni (in particolare, le persone giuridiche private con sede legale e con una stabile organizzazione in Toscana), prevedendo anche talune esclusioni; l’art. 3 individua i progetti di intervento finanziabili e i soggetti beneficiari dei finanziamenti; l’art. 4 determina la tipologia e la misura delle agevolazioni, stabilendo che ai soggetti di cui all’art. 2 è riconosciuto un credito d’imposta sull’IRAP, pari al 20 per cento delle erogazioni liberali destinate a favore dei soggetti di cui all’art. 3, e disciplina le condizioni e i limiti delle agevolazioni stesse, rinviando per le modalità applicative ad un apposito regolamento, che è previsto dall’art. 5; l’art. 6 reca una norma finanziaria diretta a regolare le minori entrate derivanti dall’applicazione dell’art. 4; l’art. 7 detta una clausola valutativa sulle modalità di attuazione della legge; infine, l’art. 8 stabilisce l’efficacia differita per l’entrata in vigore della legge stessa, a far tempo dal 1° gennaio 2013.

Ad avviso del ricorrente, tale normativa violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché, introducendo un credito d’imposta IRAP (tributo proprio derivato, istituito e regolato da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni), avrebbero posto in essere un’integrazione della disciplina di un tributo dello Stato, in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge statale.

2.— La questione non è fondata.

Invero, l’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), emanato a seguito della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione), stabilisce che «A decorrere dall’anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle, e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell’aliquota di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Pertanto, non è esatto affermare che le disposizioni censurate abbiano dato luogo ad un’integrazione di un tributo statale (IRAP), in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge dello Stato. Proprio l’art. 5, comma 1, dianzi citato, con riferimento all’IRAP dimostra il contrario, consentendo alle Regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati.

Anche il limite temporale risulta osservato, perché l’art. 8 della legge regionale stabilisce che le disposizioni di essa si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013 – hanno cioè la decorrenza fissata nella menzionata norma statale – salvo quanto previsto dall’art. 5 della norma regionale stessa, concernente il regolamento attuativo e la convenzione con l’Agenzia delle entrate, cioè attività di tipo preparatorio.

Infine, non si potrebbe sostenere che il credito d’imposta non trova specifica previsione nell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011. In realtà la detta norma statale va oltre tale previsione e senz’altro la comprende, riconoscendo alle Regioni la potestà di ridurre le aliquote dell’IRAP fino ad azzerarle.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la questione promossa con il ricorso indicato in epigrafe deve essere dichiarata non fondata.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), promossa, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI