Sentenza 310/2012 (ECLI:IT:COST:2012:310)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: QUARANTA - Redattore: LATTANZI
Udienza Pubblica del ;    Decisione  del 12/12/2012
Deposito del 20/12/2012;   Pubblicazione in G. U. 27/12/2012  n. 51
Norme impugnate: Art. 5, c. 1°, della legge della Regione Abruzzo 13/12/2011, n. 43.
Massime:  36832  36833 
Massime:  36832  36833 
Atti decisi: ric. 26/2012

Massima n. 36832 Massima successiva
Titolo
Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Calendario venatorio - Approvazione con legge anziché con atto secondario - Contrasto con la normativa statale di principio che vieta l'impiego di legge-provvedimento - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma lettera s) Cost., l'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 2011 in quanto, nel disciplinare con legge anziché con atto secondario l'arco temporale aperto per la caccia al cinghiale durante la stagione 2011-2012, contrasta con l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 che, con disposizione finalizzata alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, regola la materia e non consente alla Regione di provvedere per mezzo della legge. Resta assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. per avere la disposizione impugnata stabilito un periodo di caccia diverso e più lungo rispetto a quello consentito con legge dello Stato.

- Sulla necessità di determinazione della stagione venatoria mediante procedimento amministrativo e sul divieto di impiegare a tal fine la legge-provvedimento, v. le citate sentenze nn. 116, 105 e 20 del 2012.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo  13/12/2011  n. 43  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte
legge  11/02/1992  n. false  art. 18  co. 4

Massima n. 36833 Massima precedente
Titolo
Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Calendario venatorio - Approvazione con legge anziché con atto secondario - Contrasto con la normativa statale di principio che vieta l'impiego di legge-provvedimento - Norme divenute prive di significato a seguito della dichiarata illegittimità - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 2011 a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del comma 1, del medesimo articolo atteso che la prima disposizione, nel vietare la caccia al cinghiale nei giorni del 25 dicembre 2011 e del 1° gennaio 2012 con legge anziché con regolamento, contrasta con l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 che, con disposizione finalizzata alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, regola la materia e non consente alla Regione di provvedere per mezzo della legge, mentre il comma 3, nel disciplinare con altra prescrizione la caccia durante il periodo di proroga sancito dal comma 1, è del tutto privo di significato una volta dichiarato illegittimo quest'ultimo.

- V. citata sentenza n. 105 del 2012.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo  13/12/2011  n. 43  art. 5  co. 2
legge della Regione Abruzzo  13/12/2011  n. 43  art. 5  co. 3

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte
legge  11/02/1992  n. false  art. 18  co. 4
legge  11/03/1953  n. false  art. 27


Pronuncia

SENTENZA N. 310

ANNO 2012


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-15 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 17 febbraio 2012, ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2012.

Udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto

1.− Con ricorso notificato il 13 febbraio 2012 e depositato il successivo 17 febbraio (reg. ric. n. 26 del 2012) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali», in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata proroga il prelievo venatorio del cinghiale, per la stagione di caccia 2011-2012, fino al 5 gennaio 2012.

Il ricorrente ritiene anzitutto che la disposizione impugnata sia lesiva dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. perché ha assunto veste legislativa, mentre dall’art. 18, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), si desume la necessità di procedere all’approvazione del calendario venatorio in via amministrativa.

L’impiego della legge, infatti, frustrerebbe sia la necessità di garantire pronte modifiche del calendario, sia l’esercizio delle competenze attribuite in materia all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) dalla legislazione statale.

In secondo luogo, la proroga dell’attività venatoria fino al 5 gennaio, a parere del ricorrente, contrasta con l’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 157 del 1992, che invece, quanto al cinghiale, la limita al periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre, ovvero tra il 1° novembre e il 31 gennaio e comunque per un periodo massimo di 90 giorni, nel caso di specie superato perché la caccia era stata aperta il 18 agosto e pertanto si sarebbe dovuta chiudere il 18 novembre.

La norma impugnata avrebbe perciò invaso un’area riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in relazione alle forme di approvazione del calendario venatorio a fini di tutela della fauna.

2.− La Regione Abruzzo non si è costituita.


Considerato in diritto

1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali», in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

2.− La questione è fondata, per la parte in cui si contesta alla Regione di avere approvato previsioni proprie del calendario venatorio con legge anziché con atto secondario.

La disposizione impugnata disciplina l’arco temporale aperto per la caccia al cinghiale durante la stagione 2011-2012, ovvero un profilo proprio del calendario venatorio, e lo proroga fino al 5 gennaio 2012, ponendosi in contrasto con l’art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che, con una disposizione finalizzata alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), regola la materia e non consente alla Regione di provvedere in proposito per mezzo della legge.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato, infatti, «appare evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull’attività venatoria e imponendo l’acquisizione obbligatoria del parere dell’ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento» (sentenza n. 20 del 2012; in seguito, sentenze n. 105 del 2012 e n. 116 del 2012).

3.− Il vizio di legittimità costituzionale appena indicato colpisce non solo l’impugnato comma 1 dell’art. 5, ma, in via consequenziale, l’intero testo di tale disposizione (sentenza n. 105 del 2012), ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Infatti, il comma 2, nel vietare la caccia al cinghiale nei giorni del 25 dicembre 2011 e del 1° gennaio 2012, è afflitto dal medesimo vizio appena rilevato con riguardo al comma 1, mentre il comma 3, nel disciplinare con altra prescrizione la caccia durante il periodo di proroga sancito dal comma 1, è del tutto privo di significato una volta dichiarato illegittimo quest’ultimo.

4.− Resta assorbita la censura di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per avere la disposizione impugnata stabilito un periodo di caccia al cinghiale diverso e più lungo di quello consentito dalla legge dello Stato.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali»;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale in via consequenziale dell’articolo 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI