Sentenza 260/2012 (ECLI:IT:COST:2012:260)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: QUARANTA - Redattore: CARTABIA
Udienza Pubblica del ;    Decisione  del 19/11/2012
Deposito del 22/11/2012;   Pubblicazione in G. U. 28/11/2012  n. 47
Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, lett. a) e b), della legge della Regione Abruzzo 13/01/2012, n. 3.
Massime:  36732 
Massime:  36732 
Atti decisi: ric. 63/2012

Massima n. 36732
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Autorizzazioni e accreditamento di strutture socio-sanitarie private - Proroga fino al 31 dicembre 2012 del temporaneo accreditamento già concesso a particolari strutture sanitarie autorizzate, inserite in "Progetti obiettivo" già approvati - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute, per contrasto con i principi generali sul passaggio dall'accreditamento provvisorio all'accreditamento istituzionale - Asserita interferenza con il mandato del 12 dicembre 2009 al Commissario per il risanamento del disavanzo sanitario - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per inosservanza dei vincoli posti dall'Accordo per il Piano di rientro dal deficit sanitario del 6 marzo 2007 e dall' "Azione 4 del Programma operativo 2010" - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Deve essere dichiarata la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative alle norme della Regione Abruzzo, concernenti la proroga fino al 31 dicembre 2012 del temporaneo accreditamento già concesso, la quale determinerebbe, secondo il ricorrente, la violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute, per contrasto con i principi generali sul passaggio dall'accreditamento provvisorio all'accreditamento istituzionale, nonché l'interferenza con il mandato del 12 dicembre 2009 al commissario per il risanamento del disavanzo sanitario. Al riguardo, le disposizioni regionali impugnate non configurano una ipotesi di accreditamento definitivo ope legis, elusivo quindi della necessaria verifica della sussistenza dei "requisiti ulteriori" previsti dalla normativa statale, ma riguardano, invece, prestazioni inserite in "Progetti obiettivo", per le quali lo stesso Stato ha già espresso una valutazione di priorità e di indispensabilità tali da giustificare un autonomo ed eccezionale procedimento di erogazione di fondi e di controllo e valutazione dei risultati raggiunti. Infine, non vi è alcuna interferenza con il mandato commissariale, poiché questo riguarda gli accreditamenti istituzionali e non gli accreditamenti provvisori come quello oggetto della disposizione impugnata.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo  13/01/2012  n. 3  art. 1  co. 1
legge della Regione Abruzzo  13/01/2012  n. 3  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3
Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo  30/12/1992  n. false  art. 8  ter
decreto legislativo  30/12/1992  n. false  art. 8  quater


Pronuncia

SENTENZA N. 260

ANNO 2012


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all’art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009 – e altre disposizioni di adeguamento normativo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 23-27 marzo 2012, depositato in cancelleria il 30 marzo 2012 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato dello Stato Rosario Di Maggio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Federico Tedeschini per la Regione Abruzzo.


Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso notificato il 23 marzo 2012 e depositato il successivo 30 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all’art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009 – e altre disposizioni di adeguamento normativo) per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

L’impugnato art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2012 ha modificato l’art. 35, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009), il cui testo originario prevedeva che «le strutture pubbliche e private che alla data del 1° gennaio 2009 erogano prestazioni socio-sanitarie a seguito di “Progetti obiettivo” sono provvisoriamente autorizzate, ai sensi dell’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) fino alla data del 31 dicembre 2011, a continuare ad erogare le stesse prestazioni in attesa della ridefinizione della normativa regionale che consente di accedere all’accreditamento istituzionale, fermo restando il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale». In particolare, l’art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale impugnata dispone che: «dopo le parole “provvisoriamente autorizzate”, sono inserite le seguenti: “ed accreditate”»; l’art. 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale dispone, inoltre, che: «le parole “31 dicembre 2011”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”».

Ritiene il ricorrente che la disposizione impugnata stabilisca un accreditamento ex lege fino al 31 dicembre 2012 delle strutture socio-sanitarie indicate nel menzionato art. 35 della legge della Regione Abruzzo n. 6 del 2009, che siano già state autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992.

In proposito la difesa dello Stato rammenta che l’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 subordina l’accreditamento istituzionale delle strutture autorizzate al possesso dei requisiti ulteriori di qualificazione, funzionali agli indirizzi regionali e positivamente valutati in ordine ai risultati raggiunti per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA).

Poiché la disposizione regionale prescinde dall’accertamento degli ulteriori requisiti di qualificazione, dalla compatibilità dell’accreditamento con la programmazione regionale e dalla verifica positiva dei risultati raggiunti, essa si tradurrebbe, dunque, in una violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute riguardanti l’accreditamento istituzionale e sarebbe, pertanto, illegittima per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Sotto altro aspetto il ricorrente ravvisa un secondo profilo di incostituzionalità, in ragione del fatto che il mandato commissariale del 12 dicembre 2009 per la Regione Abruzzo ha demandato al Commissario per il risanamento del disavanzo sanitario l’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazione e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale (lettera a, n. 5) e la sospensione dell’accreditamento di strutture sanitarie private, fino all’avvenuta adozione del Piano di riassetto della rete ospedaliera, laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale tranne quelle necessarie all’attuazione del Piano di rientro (lettera b). La legge regionale impugnata, stabilendo l’accreditamento delle strutture sanitarie sino al 31 dicembre 2012, interferirebbe con le predette funzioni commissariali. Poiché la Corte costituzionale (sentenze n. 78 del 2011 e n. 2 del 2010) ha precisato che la situazione di interferenza con i poteri del Commissario determina la violazione dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione, dovrebbe ritenersi violata anche quest’ultima disposizione costituzionale.

Un terzo ed ultimo profilo di incostituzionalità viene ravvisato dal ricorrente in relazione all’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), che ha reso vincolanti per le Regioni che li sottoscrivono gli accordi per il rientro dal disavanzo sanitario. La Corte costituzionale (sentenza n. 141 del 2010) ha ritenuto tale norma espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Poiché l’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010) prevede che, in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario, è preclusa alla Regione l’adozione di nuovi provvedimenti di ostacolo alla piena attuazione dell’accordo e del piano, l’accreditamento di strutture socio-sanitarie sino al 31 dicembre 2012, previsto dalla legge regionale impugnata, non rispetta i vincoli posti dall’Accordo per il Piano di rientro dal deficit della Regione Abruzzo del 6 marzo 2007 e nell’“Azione 4 del Programma operativo 2010”. Considerato che tali accordi sono vincolanti ed espressione di un correlato principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica deve, pertanto, ritenersi violato l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2.— Con memoria depositata in data 2 maggio 2012, giusta delibera di Giunta regionale del 23 aprile 2012, n. 250, si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, osservando quanto segue.

In ordine alla censura relativa alla violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione per lesione dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia di tutela della salute, la Regione resistente ha rilevato che le strutture di cui all’art. 35 della legge della Regione Abruzzo n. 6 del 2009 erano già state provvisoriamente accreditate con provvedimenti della Giunta regionale fino alla definizione dei criteri e requisiti per l’accreditamento definitivo. La disposizione impugnata, di cui all’art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2012, non avrebbe fatto altro che prorogare sino al 31 dicembre 2012 l’accreditamento provvisorio, nel rispetto del termine del 1° gennaio 2013 stabilito per il passaggio all’accreditamento istituzionale, in conformità alle previsioni contenute nel testo vigente dell’art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296 del 2006. La norma transitoria contenuta nella legge regionale impugnata si limiterebbe, pertanto, a salvaguardare le strutture che assicurano sul territorio regionale prestazioni, rientranti nei LEA, a favore di pazienti autistici, minori in situazione di disagio, vittime di abbandono o di abuso, senza perciò violare i principi fondamentali in materia di tutela della salute ex art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento alla censura relativa alla violazione dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione, la difesa della resistente ha osservato che la finalità transitoria della legge regionale di adeguamento al disposto nazionale non ostacola la realizzazione delle finalità commissariali di attuazione della normativa statale. Inoltre, la medesima disposizione regionale impugnata fa salvi i poteri e le attribuzioni commissariali relativi alla rideterminazione del fabbisogno di prestazioni riabilitative. Conseguentemente non si potrebbe ravvisare nella specie alcuna violazione dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione.

Riguardo, infine, alla censura relativa alla violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione per lesione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, la Regione ha rammentato che, in mancanza dell’accreditamento provvisorio delle strutture socio-sanitarie previste dalla legge regionale impugnata, i pazienti si vedrebbero costretti a rivolgersi a strutture accreditate di altre Regioni, il cui onere verrebbe comunque imputato al bilancio della ASL di residenza del paziente e, quindi, a carico della Regione Abruzzo che non avrebbe alcuna possibilità di effettuare controlli sulla necessità della prestazione, sulla loro erogazione e sulla appropriatezza e sulla conformità delle richieste di pagamento delle strutture accreditate delle altre Regioni. Neppure quest’ultima censura risulterebbe, pertanto, fondata.

3.— Con memoria depositata in data 11 settembre 2012, la difesa della Regione Abruzzo ha insistito perché il ricorso sia rigettato in quanto infondato, ribadendo le medesime considerazioni, già sviluppate nell’atto di costituzione, e sopra riportate.

4.— Con memoria depositata in data 18 settembre 2012 la Presidenza del Consiglio ha ritenuto non condivisibili le argomentazioni esposte dalla Regione Abruzzo, evidenziando come le autorizzazioni e gli accreditamenti provvisori rilasciati ai sensi della normativa previgente la legge della Regione Abruzzo, 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) fossero idonei esclusivamente a legittimare le strutture private all’avvio dei percorsi amministrativi finalizzati all’ottenimento delle autorizzazioni e degli accreditamenti istituzionali quali delineati dalla stessa legge regionale citata. Pertanto, l’art. 1 della legge regionale n. 3 del 2012, disponendo l’accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie ivi indicate, con elisione della prevista fase procedimentale e dell’esercizio dei connessi poteri amministrativi, si sarebbe posto in contrasto con i principi fondamentali in materia di accreditamento istituzionale fissati dall’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, in particolare con quelli riguardanti le verifiche di compatibilità con la programmazione regionale e con i risultati raggiunti, così da violare l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La difesa erariale ha ribadito, infine, le argomentazioni già esposte in ricorso sull’interferenza con il mandato commissariale e sulla lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria, con conseguente violazione dell’art. 120, secondo comma, e dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.


Considerato in diritto

1.— Con ricorso notificato il 23 marzo 2012 e depositato il successivo 30 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Abruzzo, 13 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all’art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009 – e altre disposizioni di adeguamento normativo).

La disposizione impugnata ha modificato l’art. 35, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009), il cui testo originario prevedeva che «le strutture pubbliche e private che alla data del 1° gennaio 2009 erogano prestazioni socio-sanitarie a seguito di “Progetti obiettivo” sono provvisoriamente autorizzate, ai sensi dell’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) fino alla data del 31 dicembre 2011, a continuare ad erogare le stesse prestazioni in attesa della ridefinizione della normativa regionale che consente di accedere all’accreditamento istituzionale, fermo restando il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale». In particolare, l’art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale impugnata dispone che: «dopo le parole “provvisoriamente autorizzate”, sono inserite le seguenti: “ed accreditate”»; l’art. 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale dispone, inoltre, che: «le parole “31 dicembre 2011”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”».

Le censure della Presidenza del Consiglio muovono tutte dal comune assunto che le disposizioni impugnate stabiliscano un accreditamento ex lege, fino al 31 dicembre 2012, delle strutture socio-sanitarie indicate nel menzionato art. 35 della legge della Regione Abruzzo, 30 aprile 2009, n. 6, che siano già state autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Simile accreditamento ex lege violerebbe l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, perché si porrebbe in conflitto con i principi generali stabiliti in materia di tutela della salute dall’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, in quanto le disposizioni regionali impugnate prescinderebbero dall’accertamento degli ulteriori requisiti di qualificazione delle strutture, richiesto dalla citata legislazione statale per il passaggio dall’accreditamento provvisorio all’accreditamento istituzionale.

In secondo luogo, il ricorrente ritiene che la legislazione regionale impugnata interferisca con il mandato del Commissario per il risanamento del disavanzo sanitario del 12 dicembre 2009 per la Regione Abruzzo e che, conseguentemente, risulterebbe violato l’art. 120, secondo comma, della Costituzione.

Infine, il ricorrente lamenta, ex art. 117, terzo comma, della Costituzione, la violazione, dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, considerato che l’accreditamento di strutture socio-sanitarie sino al 31 dicembre 2012, previsto dalla legge regionale impugnata, non rispetterebbe i vincoli posti dall’Accordo per il Piano di rientro dal deficit sanitario della Regione Abruzzo del 6 marzo 2007 e dall’“Azione 4 del Programma operativo 2010”.

2.— Le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri non sono fondate.

3.— Per valutare la disposizione regionale impugnata, occorre preliminarmente inquadrare la legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2012 nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie private. Infatti, in base alla giurisprudenza di questa Corte, la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private è ricompresa nella più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali fissati dalle norme statali (su tale inquadramento generale, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, ex plurimis sentenze n. 200 del 2005 e n. 134 del 2006).

3.1.— Per verificare l’osservanza da parte della legislazione regionale di tali principi fondamentali, occorre peraltro distinguere, dopo il riordino del sistema sanitario, gli aspetti che attengono all’“autorizzazione”, prevista per l’esercizio di tutte le attività sanitarie, da quelli che riguardano l’“accreditamento” delle strutture autorizzate.

Quanto all’“autorizzazione”, gli artt. 8, comma 4 e 8-ter, del d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono livelli essenziali di sicurezza e qualità che debbono essere soddisfatti da tutte le strutture che intendono effettuare prestazioni sanitarie e questa Corte ha riconosciuto che tali disposizioni rappresentano principi fondamentali che le Regioni devono rispettare indipendentemente dal fatto che la struttura intenda o meno chiedere l’accreditamento (ex plurimis sentenze n. 245 del 2010 e n. 150 del 2010).

Per l’“accreditamento” occorrono, invece, “requisiti ulteriori” (rispetto a quelli necessari all’autorizzazione) e l’accettazione del sistema di pagamento a prestazione, ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992. Come già riconosciuto da questa Corte (ex plurimis sentenza n. 361 del 2008), i “requisiti ulteriori”, di cui all’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, necessari per l’accreditamento, hanno natura di principi fondamentali che le Regioni sono tenute a rispettare, non potendosi attribuire l’accreditamento ope legis a strutture di cui viene presunta la regolarità, indipendentemente dal possesso effettivo di tali requisiti.

Tuttavia, è stata la medesima legislazione statale a stabilire un passaggio graduale dal sistema precedente (convenzionale, basato sul pagamento dei fattori produttivi) a quello nuovo (basato sul pagamento delle prestazioni, previo accreditamento delle strutture). Si è così previsto un “accreditamento temporaneo” (art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994) per le strutture precedentemente convenzionate che avessero accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché un “accreditamento provvisorio” per le strutture nuove, o per attività nuove in strutture accreditate per altre attività, in attesa della verifica del volume di attività e della qualità delle prestazioni (art. 8-quater, comma 7, della legge n. 502 del 1992), disciplina questa già ritenuta legittima dalla Corte costituzionale (sin dalla sentenza n. 416 del 1995).

Inoltre, il legislatore statale ha previsto che il passaggio all’accreditamento definitivo o istituzionale per le strutture già temporaneamente accreditate (art. 8-quater, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992) debba perfezionarsi entro un termine stabilito dalla legge dello Stato. Il rispetto di tale termine è stato considerato principio fondamentale che le Regioni sono tenute a rispettare, dovendosi fare salve solo quelle discipline regionali di proroga che costituiscano «un mezzo per consentire e promuovere la regolarizzazione delle posizioni dei soggetti privati ancora aperte, senza dover procedere alla revoca dell’autorizzazione», in presenza di casi eccezionali che differenzino la situazione presa in esame da quella generale alla quale soltanto il legislatore statale poteva aver fatto riferimento quando ha fissato il termine finale di adeguamento (sentenza n. 93 del 1996).

In ordine al termine finale per il passaggio dall’accreditamento provvisorio a quello definitivo, più volte prorogato dal legislatore statale, deve rilevarsi come, da ultimo, l’art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296 del 2006, abbia stabilito la data del 1° gennaio 2010, successivamente posposta al 1° gennaio 2011 dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010) e ulteriormente procrastinata sino al 1° gennaio 2013 dall’art. 1 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie). Quest’ultima proroga vale, però, per le sole strutture non ospedaliere e non ambulatoriali, fermo restando per le strutture ospedaliere e ambulatoriali il termine del 1° gennaio 2011.

3.2.— Con riferimento alla legislazione della Regione Abruzzo, deve rilevarsi che i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti istituzionali ai fini del passaggio dall’accreditamento provvisorio a quello definitivo sono stati regolamentati dalla legge n. 37 del 2007, cui è seguita la delibera della Giunta regionale di approvazione dei manuali di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Su un piano distinto, invece, devono essere collocate le disposizioni impugnate (art. 1, comma 1, lettere a e b, della legge della Regione n. 3 del 2012 di modifica all’art. 35 della legge della Regione n. 6 del 2009), con le quali la Regione Abruzzo si è limitata a prorogare fino al 31 dicembre 2012 – termine che coincide con quello previsto dalla legislazione statale per il passaggio dall’accreditamento provvisorio al definitivo per le strutture non ospedaliere e non ambulatoriali – il temporaneo accreditamento già concesso con precedenti delibere della Giunta regionale, a particolari strutture sanitarie autorizzate, cioè a quelle inserite in “Progetti obiettivo” già approvati.

3.3.— Ancora è necessario sottolineare che la posizione delle strutture inserite in “Progetti obiettivo” è del tutto peculiare. A quest’ultimo riguardo, infatti, deve rimarcarsi che, ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il Ministero della salute sottopone annualmente all’approvazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, una proposta di Accordo che individua gli indirizzi cui le Regioni dovranno attenersi nell’elaborare specifici progetti (cd. “Progetti obiettivo”), destinati ad essere finanziati con appositi fondi dello Stato. Acquisito l’assenso e formalizzato l’Accordo, viene stabilito il riparto dei fondi tra le varie Regioni sulla base dei progetti presentati, destinato ad essere recepito in apposita intesa. A partire dal 2009, per effetto della modifica operata sull’art. 1, comma 34-bis, della legge n. 662 del 1996, dall’art. 79, comma 1-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell’economia e delle finanze eroga, a titolo di acconto, il 70% dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre il restante 30% è subordinato all’approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti.

3.4.— Le disposizioni regionali impugnate non configurano, pertanto, una ipotesi di accreditamento definitivo ope legis, incompatibile con l’art. 8-quater della legge n. 502 del 1992, in quanto elusivo della necessaria verifica della sussistenza dei “requisiti ulteriori” ivi previsti. Le norme oggetto del presente giudizio si riferiscono, invece, a prestazioni inserite in “Progetti obiettivo”, per i quali lo stesso Stato ha espresso una valutazione di priorità e di indispensabilità tali da giustificare un autonomo ed eccezionale procedimento di erogazione di fondi e di controllo e valutazione dei risultati raggiunti.

È solo in riferimento a strutture che erogano tale tipo di prestazioni che le disposizioni regionali sono intervenute a consentire una proroga al 31 dicembre 2012 dell’accreditamento provvisorio già concesso. Simile proroga, pertanto, pone solo un problema di rispetto del termine finale stabilito dalla legislazione statale: 1° gennaio 2011 per le strutture ospedaliere e ambulatoriali e 1° gennaio 2013 per le altre, come previsto dall’art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296 del 2006, poi prorogato dalle leggi successive.

La proroga disposta dalla legge regionale impugnata riguarda le sole strutture che erogano servizi inseriti in “Progetti obiettivo” approvati dalla Giunta regionale e, in base alle delibere dedotte dalle Regione (senza che la Presidenza del Consiglio ricorrente abbia dedotto risultanze contrarie), tali servizi risultano essere non ospedalieri e non ambulatoriali. Per esse, pertanto, il termine di riferimento posto dal legislatore statale è quello del 1° gennaio 2013 e non è quindi scaduto.

Ne consegue che la legge regionale non ha violato i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di accreditamento.

4.— In ordine alla lamentata violazione dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione, va osservato che il mandato commissariale per la Regione Abruzzo alla lettera a), n. 5, prevede, tra gli interventi prioritari, «l’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale». Inoltre, il medesimo mandato, alla lettera b), incarica altresì il Commissario «di sospendere eventuali nuove iniziative regionali in corso per la realizzazione o l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l’autorizzazione e l’accreditamento di strutture sanitarie private fino all’avvenuta adozione del Piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale tranne quelle necessarie alla attuazione del Piano di rientro».

Tale essendo il contenuto del mandato, non sussiste alcuna interferenza da parte dell’impugnata legislazione regionale, in quanto: la lettera a), n. 5, del mandato riguarda gli accreditamenti istituzionali e non gli accreditamenti provvisori come quello oggetto della disposizione impugnata; la lettera b) del mandato concerne le “nuove” iniziative regionali, mentre nel caso in esame manca il requisito della novità, trattandosi di proroga di accreditamenti già concessi e, in quanto inseriti in “Progetti obiettivo”, già oggetto di positiva valutazione da parte dello Stato medesimo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La questione di legittimità costituzionale deve perciò ritenersi non fondata.

5.— In riferimento alla dedotta violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione per contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, va osservato come la giurisprudenza costituzionale sia ferma nel ritenere che il contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario determini una violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 e all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 (ex plurimis, sentenza n. 91 del 2012).

A prescindere da ogni considerazione sulla sufficienza e sull’adeguatezza delle motivazioni del ricorso in relazione al contrasto tra la disposizione impugnata e il Piano di rientro, deve ribadirsi che le prestazioni rientranti in “Progetti obiettivo” sono oggetto di una valutazione di priorità in sede di Conferenza Stato-Regioni e seguono un autonomo percorso anche in ordine alla ripartizione dei fondi specificamente ad esse destinati. Né risulta che le prestazioni legate a “Progetti obiettivo” siano state prese in considerazione dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario per la Regione Abruzzo.

Anche quest’ultima questione di legittimità costituzionale quindi non è fondata, in quanto la legge regionale impugnata riguarda prestazioni, inserite in “Progetti obiettivo” finanziati dallo Stato separatamente e con fondi autonomi, non incidenti perciò sul disavanzo regionale e non inclusi nel piano di rientro dal disavanzo stesso che, pertanto, non può ritenersi essere stato violato.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all’art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009 – e altre disposizioni di adeguamento normativo) promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI