Sentenza 245/2010 (ECLI:IT:COST:2010:245)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMIRANTE - Redattore: NAPOLITANO
Udienza Pubblica del ; Decisione del 05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
n. 28
Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, della legge della Regione Abruzzo 26/09/2009, n. 19, che modifica l'art. 2, c. 2°, lett. a), della legge della Regione Abruzzo 31/07/2007, n. 32.
Massime:
34816
Atti decisi: ric. 103/2009
Titolo
Tutela della salute - Iniziativa economica privata - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 32 del 2007 - Esclusione dal regime dell'autorizzazione per gli studi medici e odontoiatrici che non intendano richiedere l'accreditamento istituzionale - Violazione di principio fondamentale dettato dalla normativa statale nella materia tutela della salute per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19, che esclude dal regime dell'autorizzazione ivi previsto «gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale». In ragione dell'assoluta identità dei presupposti e della ratio, deve essere nella specie confermato l'orientamento già espresso dalla Corte nella sentenza n. n. 150 del 2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.3, della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45, disposizione che - analogamente alla norma regionale qui denunciata - prevedeva l'esclusione dal regime dell'autorizzazione per gli studi medici e per gli studi odontoiatrici privati che non intendevano chiedere l'accreditamento, in difformità da quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992. In tale occasione, la Corte ha rilevato che la disposizione regionale impugnata disattendeva il principio fondamentale dettato dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, i quali stabiliscono la necessità di tale autorizzazione per gli studi medici ed odontoiatrici privati al fine di «assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assum[ono] preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure», non rispettando, in tal modo, i limiti imposti dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute. Infatti, se è condivisibile che la competenza regionale in tema di autorizzazione e vigilanza delle istituzioni sanitarie private vada inquadrata nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute (di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.), resta, comunque, precluso alle Regioni di derogare a norme statali che fissano principi fondamentali; né assume rilievo la circostanza che queste strutture non abbiano l'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale perché tale elemento non incide sul tipo di prestazioni che esse vengono ad erogare.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo
30/12/1992
n. false
art. 8
co. 4
decreto legislativo
30/12/1992
n. false
art. 8
ter
SENTENZA N. 245
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. l, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19 (Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 novembre - 1° dicembre 2009, depositato in cancelleria il 3 dicembre 2009 ed iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2009.
Udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
udito l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso spedito per la notifica il 27 novembre e depositato il successivo 3 dicembre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. l, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19 (Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»).
1.1.– Il ricorrente, dopo aver ricordato che l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32 (Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prima dell’attuale integrazione, prevedeva alla lettera a) il non assoggettamento ad autorizzazione solo degli «studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali», fa presente che la norma regionale censurata stabilisce che all’art. 2, comma 2, lettera a), della citata legge regionale n. 32 del 2007, dopo le parole «collettivi nazionali», sono aggiunte le parole «gli studi privati medici e odontoiatrici che non intendono chiedere l’accreditamento istituzionale», estendendo, quindi, anche a questa ipotesi l’esonero dal sistema autorizzatorio.
Secondo il Governo, l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 19 del 2009, di conseguenza, sarebbe da ritenere costituzionalmente illegittimo, in quanto – escludendo dal regime dell’autorizzazione «gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l’accreditamento istituzionale» – eccederebbe dalla competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute, ex art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Per il ricorrente, la disposizione regionale impugnata verrebbe a violare, in particolare, gli artt. 8, comma 4, e 8-ter del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), secondo i quali tutti gli studi medici e odontoiatrici, per la peculiarità dell’attività posta in essere e, comunque, ove debbano essere erogate «prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessità che comportino un rischio per la sicurezza del paziente», devono essere autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti fissati con il d.P.R. 14 gennaio 1997 recante «Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private (previsioni rilevanti relative agli ambulatori)», emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome.
Sempre a detta del ricorrente, il rispetto delle prescrizioni richiamate dal legislatore statale è, difatti, «indispensabile per assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assum[ono] preminente interesse per assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure».
1.2.– Inoltre, la norma regionale in esame verrebbe anche ad incidere sui poteri conferiti dal Governo al Commissario ad acta con delibera dell’11 settembre 2008, per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, dal momento che uno degli interventi «prioritari» per il suddetto rientro dovrà essere proprio quello relativo «all’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale».
La disposizione in oggetto, dunque, anche per questo verso, eccederebbe la competenza regionale concorrente attribuita alla Regione in materia dall’art. 117, terzo comma, Cost.
2.– La Regione Abruzzo non si è costituita.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. l, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19 (Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n.32, recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»).
1.1.– L’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 19 del 2009, secondo il ricorrente, nella parte in cui – modificando l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2007 – esclude dal regime dell’autorizzazione ivi previsto «gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l’accreditamento istituzionale», violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost. Esso, infatti, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali desumibili dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge. 23 ottobre 1992, n. 421), secondo i quali «gli studi medici e odontoiatrici ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente» devono essere autorizzati, previa verifica del possesso dei requisiti fissati con il d.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private). Inoltre la suddetta disposizione verrebbe ad incidere sui poteri conferiti dal Governo al Commissario ad acta, con delibera dell’11 settembre 2008, per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, dato che la materia degli accreditamenti e dell’autorizzazione è proprio uno dei settori di intervento previsti dal suddetto piano.
2.– La questione è fondata.
2.1.– A prescindere dall’eventuale incidenza della norma censurata sui poteri conferiti al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro del disavanzo sanitario della Regione Abruzzo, una questione simile a quella attualmente prospettata ha formato oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, definito con la sentenza n. 150 del 2010, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.3, della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), disposizione che – analogamente alla norma regionale qui denunciata – prevedeva l’esclusione dal regime dell’autorizzazione per gli studi medici e per gli studi odontoiatrici privati che non intendevano chiedere l’accreditamento, in difformità da quanto stabilito dall’art. 8, comma 4, e dall’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992.
In tale occasione, questa Corte ha rilevato, difatti, che la disposizione regionale impugnata disattendeva il principio fondamentale dettato dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, i quali stabiliscono la necessità di tale autorizzazione per gli studi medici ed odontoiatrici privati al fine di «assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assum[ono] preminente interesse per assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure», non rispettando, in tal modo, i limiti imposti dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute.
Infatti, sempre secondo quanto ritenuto nella suddetta decisione, «se è condivisibile che la competenza regionale in tema di autorizzazione e vigilanza delle istituzioni sanitarie private vada inquadrata nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute (di cui all’art. 117, comma terzo, Cost.), resta, comunque, […] precluso alle Regioni di derogare a norme statali che fissano principi fondamentali»; né assume rilievo «(l)a circostanza che queste strutture non abbiano l’accreditamento presso il servizio sanitario nazionale» perché tale elemento «non incide sul tipo di prestazioni che esse vengono ad erogare».
2.2.– Tale orientamento, per l’assoluta identità dei presupposti e della ratio, deve essere nella specie confermato con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale qui impugnata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale, dell’art. l, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 26 settembre 2009, n. 19 (Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA