Sentenza 171/2010 (ECLI:IT:COST:2010:171)
Giudizio: GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: AMIRANTE - Redattore: MADDALENA
Udienza Pubblica del ;    Decisione  del 10/05/2010
Deposito del 13/05/2010;   Pubblicazione in G. U. 19/05/2010  n. 20
Norme impugnate: Nota della Regione Puglia, Assessorato all'ecologia, Settore ecologia del 25/09/2008, prot. n. 13442.
Massime:  34652  34653 
Massime:  34652  34653 
Atti decisi: confl. enti 23/2008

Massima n. 34652 Massima successiva
Titolo
Costituzione e intervento - Costituzione in giudizio della Regione resistente - Atto depositato oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso - Inammissibilità.

Testo

È inammissibile l'atto di costituzione della Regione resistente, in quanto depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, secondo quanto prevedeva, nella precedente formulazione, l'art. 27, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, applicabile ratione temporis al giudizio.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 149/2009.

Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)  art. 27

Massima n. 34653 Massima precedente
Titolo
Energia - Nota dell'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia - Indizione di una conferenza di servizi per il giudizio di compatibilità ambientale di quattro diversi impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica - Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Allegazione di elementi idonei ad individuare la data di avvio del procedimento di VIA per il solo impianto da costruirsi davanti alla costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce, e non anche per gli altri tre impianti cui la nota si riferisce - Violazione, relativamente a tale impianto, della competenza amministrativa statale esercitata in materia di "tutela dell'ambiente" - Non spettanza alla Regione Puglia del potere di adottare la nota impugnata limitatamente alla parte concernente l'indicato impianto - Annullamento della nota in parte qua .

Testo

In relazione al conflitto di attribuzione proposto avverso la nota impugnata, con il quale l'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia della Regione Puglia ha indetto, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ai sensi dell'art. 9 Capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340, una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale e per «rendere il parere sulla compatibilità ambientale» in ordine alla realizzazione di alcuni impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica da costruirsi in mare davanti la costa pugliese da parte della società Trevi Energy s.p.a. (d'ora in poi Trevi Energy), va dichiarato che non spettava alla Regione Puglia indire una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale di progetti di impianti eolici off-shore presentati il 16 gennaio 2008; conseguentemente, è annullata la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia - Assessorato all'ecologia, nella parte in cui si riferisce al progetto di impianto di energia eolica potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi off-shore, davanti la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce da parte della Trevi Energy s.p.a. Infatti, posto che la domanda dell'impresa Trevi Energy interessata alla realizzazione degli impianti per i quali è stata indetta la VIA da parte della Regione con la nota impugnata è del 16 gennaio 2008 ovvero successiva alla entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (24 dicembre 2007) ed anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008 (13 febbraio 2008), deve riconoscersi la competenza dello Stato in ordine alla VIA degli impianti in questione; sicché, con la nota impugnata, la Regione Puglia ha usurpato la funzione amministrativa attribuita ad un organo statale da una legge dello Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

In tema v. citata sentenza n. 225/2009.

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2
Costituzione  art. 117  co. 3
Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo  03/04/2006  n. false  art. 25
decreto legislativo  29/12/2003  n. false  art. 12  co. 3
legge  24/12/2007  n. false  art. 2  co. 158
decreto legislativo  16/01/2008  n. false


Pronuncia

SENTENZA N. 171

ANNO 2010


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della Nota della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, settore ecologia del 25 settembre 2008, n. 13.442, avente ad oggetto l’indizione di una conferenza di servizi per il giudizio di compatibilità ambientale di impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica, da realizzarsi ad opera della Trevi Energy s.p.a. nel mare antistante le Province di Brindisi e Lecce, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-27 novembre 2008, depositato in cancelleria il 26 novembre 2008 ed iscritto al n. 23 del registro conflitti tra enti 2008.

Visto l’atto di costituzione, fuori termine, della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto

1. ( Con ricorso notificato il 24 novembre 2008, depositato il successivo 26 novembre ed iscritto al n. 23 del registro conflitti dell’anno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione avverso la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, settore ecologia, chiedendone l’annullamento.

1.1. ( Con la nota impugnata l’Assessorato all’Ecologia – Settore Ecologia della Regione Puglia ha indetto, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché ai sensi dell’art. 9, Capo II, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999), una conferenza di servizi per «rendere il parere sulla compatibilità ambientale» in ordine alla realizzazione di alcuni impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica da costruirsi in mare davanti la costa pugliese da parte della società Trevi Energy s.p.a. (d’ora in poi Trevi Energy).

2. ( Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che con l’indizione di tale conferenza di servizi in ordine alla valutazione di impatto ambientale (d’ora in poi: VIA) degli impianti per la cui realizzazione la Trevi Energy ha presentato domanda il 16 gennaio 2008, la Regione avrebbe violato le attribuzioni statali in materia di tutela dell’ambiente e di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, di cui agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, e 118 della Costituzione, in quanto gli artt. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vigenti alla data di presentazione della domanda da parte della Trevi Energy, avrebbero assegnato ad organi statali (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali) la VIA dei progetti di impianti eolici off shore.

2.1. ( Secondo la difesa erariale, la intervenuta modifica della disciplina della VIA da parte del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) ed, in specie, la prevista competenza regionale (ex art. 7, comma 4, e allegato III alla parte seconda, del D.Lgs. n. 152 del 2004, come modificato) in ordine alla VIA per gli impianti eolici, non negherebbe la competenza statale per la VIA dell’impianto off-shore per la produzione di energia eolica della potenza nominale di 150 MW da costruirsi davanti la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce e non assumerebbe, quindi, rilievo ai fini del presente conflitto, considerato che, ai sensi dell’art. 35, comma 2-ter, del d. lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 4 del 2008, «Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento» e che la relativa istanza della Trevi Energy (allegata al ricorso) è stata presentata il 10 gennaio 2008 ed è stata ricevuta dal Ministero il 16 gennaio 2008, cioè anteriormente all’entrata in vigore (il 13 febbraio 2008) della nuova disciplina introdotta dal d. lgs. n. 4 del 2008.

2.2. ( La difesa erariale ricorda, peraltro, che proprio in ragione dei dubbi interpretativi sorti in ordine a tale regime transitorio, a fronte della posizione della Regione, che con nota del 27 maggio 2008 sosteneva di avere competenza in ordine alla valutazione ambientale per gli impianti in questione, il Ministero dell’ambiente, pur confermando la propria competenza al riguardo, ha manifestato «la piena disponibilità al raggiungimento di una soluzione adeguata per evitare non volute situazioni di conflitto», individuando nella Conferenza Stato-Regioni la sede più adatta alla analisi dei «fondamenti applicativi della norma in contestazione».

La impugnata nota regionale n. 13.442 del 25 settembre 2008 costituirebbe, allora, secondo l’Avvocatura (che cita, in proposito, la sent. n. 199 del 2004 della Corte costituzionale), un tentativo della Regione di risolvere unilateralmente un potenziale conflitto di competenze tramite un proprio atto amministrativo e si porrebbe in contrasto, oltre che con i parametri costituzionali indicati, anche con il principio di leale collaborazione.

3. ( Con atto depositato il 27 gennaio 2009 si è costituita, fuori termine, la Regione Puglia, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

4. ( Successivamente alla proposizione del ricorso ed al deposito dell’atto di costituzione, l’art. 42 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) ha modificato l’allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, aggiungendo all’elenco dei progetti per i quali la VIA è di competenza statale il numero 7-bis riferito agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare.


Considerato in diritto

1. ( Con ricorso notificato il 24 novembre 2008, depositato il successivo 26 novembre ed iscritto al n. 23 del registro conflitti dell’anno 2008 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione avverso la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, chiedendone l’annullamento.

1.1. ( Con la nota impugnata l’Assessorato all’Ecologia – Settore Ecologia della Regione Puglia ha indetto, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché ai sensi dell’art. 9 Capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999), una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale e per «rendere il parere sulla compatibilità ambientale» in ordine alla realizzazione di alcuni impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica da costruirsi in mare davanti la costa pugliese da parte della società Trevi Energy s.p.a. (d’ora in poi Trevi Energy).

2. ( Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità dell’atto di costituzione della Regione Puglia, in quanto depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, secondo quanto prevedeva, nella precedente formulazione, l’art. 27, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, applicabile ratione temporis al presente giudizio (cfr. sent. n. 149 del 2009).

3. ( Nel merito il ricorso è fondato.

4. ( Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che, con l’indizione di tale conferenza di servizi in ordine alla valutazione di impatto ambientale (d’ora in poi: VIA) degli impianti per la cui realizzazione la Trevi Energy ha presentato domanda il 16 gennaio 2008, la Regione avrebbe violato le attribuzioni statali in materia di tutela dell’ambiente e di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, di cui agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, e 118 Cost. Ciò in quanto gli artt. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vigenti alla data di presentazione della domanda da parte della Trevi Energy, assegnavano ad organi statali (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali) la valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti eolici off shore.

4.1. ( Il dato temporale della presentazione di tale domanda (il 16 gennaio 2008) è essenziale ai fini della risoluzione del conflitto, attesa la successione di norme che è intervenuta nella materia.

4.2. ( Il testo originario del d.lgs. n. 152 del 2006 (vigente fino al 12 febbraio 2008) attribuiva la competenza in ordine alla valutazione di impatto ambientale allo Stato o alle Regioni secondo la competenza ad autorizzare il progetto da esaminare.

L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, recante, come detto, attuazione della direttiva 2001/77/CE in materia di energia alternativa prevedeva, a sua volta, la competenza regionale in ordine alla autorizzazione degli impianti di energie alternative (e, tra essi, pertanto, di quelli ad energia eolica).

Dal combinato disposto di tali disposizioni, pertanto, derivava che la competenza in ordine alla autorizzazione ed alla VIA di tutti gli impianti eolici era regionale (salva la necessaria partecipazione ai lavori della relativa conferenza di servizi del Ministero per i beni e le attività culturali, in caso di impianti in aree paesistiche, e del Ministero dell’ambiente).

L’art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008), ha, tuttavia, modificato l’art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003, prevedendo, per quanto interessa il presente giudizio, la attribuzione allo Stato della competenza in ordine agli impianti eolici off shore.

Dopo la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e fino al 12 febbraio 2008, la competenza per la autorizzazione dei soli impianti eolici off-shore (quali quelli per cui è causa) è, pertanto, passata allo Stato e, con essa, è passata allo Stato anche la competenza in ordine alla VIA (mentre è rimasta alle Regioni quella relativa ad ogni impianto eolico su terra).

A partire dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), invece, la competenza in ordine alla VIA per tutti gli impianti eolici (su terra o off-shore) è stata attribuita alle Regioni. Conseguentemente in caso di impianti off-shore si è prevista una duplicità di competenze: statale in ordine alla autorizzazione dell’impianto, regionale in ordine alla VIA.

4.3. ( Il d.lgs. n. 4 del 2008, oltre a dettare una diversa disciplina per l’avvenire, ha regolato il regime transitorio applicabile alle domande di VIA pendenti alla data della sua entrata in vigore.

In particolare l’art. 1, comma 3 (che introduce l’art. 35, comma 2-ter, del d. lgs. n. 152 del 2006) e l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 4 del 2008, prevedono che la valutazione di impatto ambientale delle domande pendenti continua ad essere effettuata dalla autorità competente al momento della presentazione della relativa istanza dalla parte interessata.

4.4. ( Posto che la domanda dell’impresa Trevi Energy interessata alla realizzazione degli impianti per i quali è stata indetta la VIA da parte della Regione con la nota impugnata è del 16 gennaio 2008 ovvero successiva alla entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (24 dicembre 2007) ed anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008 (13 febbraio 2008), alla luce delle osservazioni appena fatte, deve riconoscersi la competenza dello Stato in ordine alla VIA degli impianti in questione.

Il ricorso è, pertanto, fondato, dato che con la nota impugnata la Regione Puglia ha usurpato la funzione amministrativa attribuita ad un organo statale da una legge dello Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente (cfr. sentenza n. 225 del 2009).

5. ( La impugnata nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, ancorché il Presidente del Consiglio dei ministri ne abbia chiesto (tanto nell’incipit, quanto nelle conclusioni del ricorso) l’integrale annullamento, deve, peraltro, essere annullata solo parzialmente.

Essa, in effetti, indice la procedura di VIA in relazione a quattro diversi impianti da realizzare da parte della impresa Trevi Energy.

Sennonché l’Avvocatura erariale riferisce e comprova (mediante copia semplice) solo la avvenuta presentazione, in data 16 gennaio 2008, della domanda relativa all’impianto di potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi davanti alla costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce.

Difettano, quindi, tanto la allegazione, quanto la prova di elementi che possano individuare la data di avvio dei procedimenti relativi agli altri tre impianti cui la impugnata nota regionale si riferisce. Posto che la data di presentazione della domanda (anteriore o successiva al 13 febbraio 2008) è determinante per la individuazione della competenza in ordine alla indizione della VIA, dalla mancata allegazione e prova di tali elementi, il cui onere gravava sul ricorrente, discende il parziale rigetto della domanda di annullamento.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Regione Puglia indire una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale di progetti di impianti eolici off-shore presentati il 16 gennaio 2008;

conseguentemente, annulla la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, nella parte in cui si riferisce al progetto di impianto di energia eolica potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi off-shore, davanti la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce da parte della Trevi Energy s.p.a.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA