Sentenza 169/2010 (ECLI:IT:COST:2010:169)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMIRANTE - Redattore: MADDALENA
Udienza Pubblica del ;    Decisione  del 10/05/2010
Deposito del 13/05/2010;   Pubblicazione in G. U. 19/05/2010  n. 20
Norme impugnate: Art. 2 della legge della Regione Liguria 18/02/2009, n. 3.
Massime:  34644  34645 
Massime:  34644  34645 
Atti decisi: ric. 29/2009

Massima n. 34644 Massima successiva
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni - Ricorso del Governo - Formulazione di ulteriori profili di violazione degli evocati parametri costituzionali solo con successiva memoria illustrativa e non con il ricorso introduttivo - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 (concernente la copertura dei posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono inammissibili le censure - relative ad ulteriori profili di violazione dei medesimi parametri costituzionali - formulate per la prima volta con successiva memoria illustrativa, poiché non è possibile modificare né integrare la domanda iniziale dopo il decorso del termine decadenziale di proposizione del ricorso.

In senso analogo, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 298/2009.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria  18/02/2009  n. 3  art. 2

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 97

Massima n. 34645 Massima precedente
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni - Copertura, nel limite del cinquanta per cento, attraverso concorsi pubblici riservati a soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione e gli enti strumentali regionali, con almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge - Violazione dei principi del pubblico concorso aperto, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della residua questione relativa alla medesima disposizione regionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3, in quanto - nel consentire l'indizione di un concorso, per un numero di posti pari alla metà di quelli previsti nella programmazione triennale delle assunzioni, riservato ad una specifica categoria di soggetti, cioè a coloro che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione e gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge - lascia aperta la possibilità di indire concorsi interamente riservati, così ledendo i principi del pubblico concorso aperto, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. [Resta assorbita l'ulteriore questione sollevata nei confronti della medesima disposizione in riferimento all'art. 3 Cost.].

Sull'incostituzionalità, per contrasto con i principi del pubblico concorso aperto, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, di disposizioni che prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall'esterno, ovvero che, in assenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedono soltanto categorie di riservatari, v., ex multis, le citate sentenze n. 100/2010 e n. 293/2009.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria  18/02/2009  n. 3  art. 2

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 97
Costituzione  art. 3


Pronuncia

SENTENZA N. 169

ANNO 2010


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-29 aprile 2009, depositato in cancelleria il 28 aprile 2009 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2009.

Udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

udito l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto

1. ( Con ricorso notificato il 23 aprile 2009 e depositato il successivo 28 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)».

1.1. ( La disposizione impugnata sostituisce il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 44 del 2008, stabilendo che «fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

2. ( Il ricorrente ritiene che questa disposizione, non prevedendo un contestuale concorso pubblico non riservato riferito al restante cinquanta per cento dei posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3. ( La Regione Liguria non si è costituita.

4. ( In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato una memoria, nella quale, richiamata la sentenza n. 293 del 2009 della Corte costituzionale, sostiene la illegittimità costituzionale della disposizione censurata in quanto essa «non trova alcuna ragione “speciale” per il ricorso ai concorsi riservati e, [per]chè comunque, non prevede il contestuale concorso pubblico per il (residuo) 50% dei posti vacanti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni».

Per la difesa dello Stato la disposizione censurata avrebbe, poi, illegittimamente individuato la categoria riservataria in soggetti con una esperienza limitata ad un anno nell’ultimo triennio ovvero in soggetti che non avrebbero maturato una indispensabile o quantomeno utile qualificazione nelle funzioni oggetto di concorsi riservati.

L’Avvocatura dello Stato rimarca, infine, come la mancanza di contestuali concorsi pubblici non possa essere «lenita dalla astratta possibilità di bandirli nel futuro con ricorso all’altro 50% dei posti vacanti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, atteso che» sarebbe «sufficiente non bandire tali concorsi (ciò che rientra certamente nell’attribuzione esclusiva della Regione) per avere assunto personale reclutato esclusivamente con il ricorso al concorso riservato».


Considerato in diritto

1. ( Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)», per la quale «fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1. ( Il ricorrente ritiene che questa disposizione, non prevedendo un contestuale concorso pubblico non riservato per il restante cinquanta per cento dei posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

1.2. ( Nella memoria depositata il 2 marzo 2010 il ricorrente evidenzia due ulteriori profili di violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che questi sarebbero violati, anche in quanto non sussisterebbe alcuna ragione “speciale” per il ricorso ai concorsi riservati ed in quanto il legislatore regionale avrebbe individuato quale categoria riservataria quella costituita da soggetti con una esperienza limitata ad un anno nell’ultimo triennio, ovvero da soggetti che non avrebbero maturato una indispensabile, o quanto meno utile, qualificazione nelle funzioni oggetto di concorsi riservati.

2. ( Va preliminarmente rilevato che le suddette censure formulate per la prima volta nella memoria illustrativa del 2 marzo 2010 sono inammissibili non essendo possibile né modificare né integrare la domanda iniziale dopo il decorso del termine decadenziale di proposizione del ricorso (ex plurimis: sentenza n. 298 del 2009).

3. ( La questione è fondata.

Infatti la disposizione regionale impugnata, nel consentire l’indizione di un concorso riservato ad una specifica categoria di soggetti per un numero di posti pari alla metà di quelli previsti nella programmazione triennale delle assunzioni lascia aperta la possibilità di indire concorsi interamente riservati.

Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 100 del 2010 e n. 293 del 2009) le disposizioni le quali prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall’esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedendo soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all’art. 97, terzo comma, Cost., e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.) che esso assicura. Resta, invece, assorbita la questione di costituzionalità sollevata, nei confronti della stessa disposizione, in riferimento all’art. 3 Cost.

Deve, conseguentemente, essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2009.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA