Titolo
Sanità pubblica - Benefici indennitari anche a favore di soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue - Mancata previsione - Esclusione priva di ragionevole giustificazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura .
TestoE' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede che i benefici indennitari riconosciuti da tale legge spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue. In effetti, è previsto un indennizzo sia a favore di chi sia stato contagiato da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, sia in favore di chi abbia subito danni per epatite contratta mediante trasfusione, sia a favore degli operatori sanitari che abbiano riportato danni permanenti per aver contratto l'HIV o l'epatite a causa del contatto con sangue e suoi derivati. Il beneficio suddetto è una misura di sostegno economico fondata sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini ex artt. 2 e 38 Cost. a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno, misura che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari predisposti in questo settore: come tale, si impone anche a favore di coloro che ne siano irragionevolmente esclusi, posto che il mancato riconoscimento del beneficio solo a coloro che hanno contratto l'epatite per somministrazione di emoderivati non trova alcuna ragionevole giustificazione.
-Sul riconoscimento dell'indennizzo agli operatori sanitari che in occasione del servizio hanno riportato danni da infezione contratta per contatto con sangue e derivati v., citata, sentenza n. 476/2002.
-Sugli artt. 2 e 38 Cost., v., citate, sentenze n. 342/2006, n. 226/2000, n. 118/1996.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/02/1992
n. 210
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
Titolo
Thema decidendum - Errore materiale del rimettente nell'indicazione della disposizione censurata - Necessario riferimento della declaratoria di incostituzionalità alla disposizione cui le censure si riferiscono.
TestoNel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonostante il rimettente abbia denunciato il comma 2, le censure devono intendersi riferite al comma 3, che costituisce, pertanto, l'oggetto della declaratoria di incostituzionalità, essendo in presenza di mero errore materiale.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/02/1992
n. 210
art. 1
co. 3
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), promosso con ordinanza del 15 novembre 2007 dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, nel procedimento civile vertente tra F.F. e il Ministero della salute, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto in fatto
1. – Nel corso di un giudizio avente ad oggetto una richiesta di indennizzo per i danni subiti a seguito di «somministrazione di siero antitetanico per via intramuscolare», con ordinanza del 15 novembre 2007 il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione dell'art. 1, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), «nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatiti contagiate a seguito di somministrazione di derivati del sangue».
Il Tribunale riferisce che il ricorrente nel giudizio a quo era stato sottoposto il 4 novembre 1983 a somministrazione «di siero antitetanico per in via intramuscolare» e che nel marzo del 2000 gli era stata diagnosticata «una cirrosi epatica HCV correlata», asseritamente contratta a seguito della somministrazione di immunoglobulina umana.
Il ricorrente aveva avanzato richiesta di indennizzo per la patologia sofferta, ma la competente Commissione medica ospedaliera non aveva riconosciuto il nesso causale tra la somministrazione dell'immunoglobulina e la patologia HCV.
Proposto ricorso avanti al giudice ordinario, il Ministero della salute, costituitosi in giudizio, aveva negato la fondatezza della domanda evidenziando l'assenza del nesso di causalità tra la somministrazione di emoderivati e la patologia di cui il ricorrente risultava affetto.
Nel corso del giudizio veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio la quale accertava la sussistenza del nesso di causalità tra la somministrazione del siero antitetanico avvenuta nel 1983 e l'epatite HCV sofferta. La consulenza tecnica d'ufficio, inoltre, chiariva che «le immunoglobuline antitetano vengono ottenute mediante un complesso meccanismo di filtrazione di sangue umano» e che nel 1983, data della somministrazione al ricorrente, «non era stato ancora rilevato l'agente patogeno Virus dell'epatite C, identificato solo nel 1989, sicché allora lo screening per anticorpo HCV del sangue da utilizzare per l'antitetanica non era ancora possibile, così rendendo elevate le possibilità di contagio».
Il giudice a quo, accogliendo l'istanza del ricorrente, ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 210 del 1992.
Riguardo alla rilevanza, il tribunale osserva che una volta accertata la sussistenza del nesso causale tra l'epatite da cui è affetto il ricorrente e la somministrazione dell'emoderivato, l'accoglimento della domanda di indennizzo viene a dipendere dall'esito del giudizio di costituzionalità, non sussistendo «ulteriori eccezioni ostative all'accoglimento del ricorso».
La questione sarebbe non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione.
Attesa la natura assistenziale, ai sensi degli artt. 2 e 38 della Costituzione, dell'indennizzo riconosciuto ai danneggiati, non vi sarebbero ragioni per cui la tutela della salute e l'assistenza sociale correlata siano escluse per i soggetti che subiscano danni irreversibili derivanti da epatiti contratte a seguito di somministrazione di derivati del sangue.
Lo stesso indennizzo sarebbe poi riconducibile all'obbligo di tutela della salute previsto all'art. 32 della Costituzione.
La disposizione censurata, inoltre, violerebbe il principio di eguaglianza, in quanto prevederebbe l'indennizzo a favore dei soli soggetti contagiati da HIV, e non anche quindi a favore di quelli contagiati da epatite, a seguito di somministrazione di emoderivati; la stessa legge prevederebbe invece, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 476 del 2002, l'indennizzo a favore anche dei soggetti contagiati da epatite (equiparandoli a quelli contagiati da HIV) solo nel caso il contagio si verifichi a seguito di somministrazione di sangue (art. 1, commi 2 e 3).
La mancata previsione dell'indennizzo a favore dei soggetti contagiati da epatite a seguito di somministrazione di emoderivati determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificata anche in considerazione delle strette analogie che sussistono tra le infezioni da HIV e quelle da epatite.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata «spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatiti contratte a seguito di somministrazione di derivati del sangue».
Tale disposizione contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento che essa determina tra i soggetti che abbiano contratto l'epatite a seguito di somministrazione di emoderivati, ai quali non è riconosciuto alcun indennizzo, e coloro che abbiano contratto l'infezione da HIV per la medesima ragione, ai quali la legge, invece, accorda il beneficio.
Il rimettente denuncia, altresì, la violazione degli artt. 2, 32 e 38 della Costituzione dal momento che non vi sarebbero ragioni per cui la tutela della salute e l'assistenza sociale correlata siano escluse per i soggetti che subiscano danni irreversibili derivanti da epatiti contratte a seguito di somministrazione di derivati del sangue.
2. – La questione è fondata.
L'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 210 del 1992 riconosce una misura di sostegno economico in favore dei soggetti che abbiano subito danni a seguito di taluni interventi terapeutici.
In particolare, è previsto un indennizzo in favore di coloro che siano stati contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché in favore degli operatori sanitari che a causa del contatto con sangue e derivati siano stati contagiati dalla medesima infezione.
Il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 210 citata riconosce, altresì, l'indennizzo in favore di coloro che abbiano subito danni irreversibili da epatite contratta a seguito di trasfusione. Con la sentenza n. 476 del 2002 questa Corte ha riconosciuto analogo beneficio anche in favore degli operatori sanitari che in occasione del servizio e durante il medesimo abbiano riportato danni permanenti conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite.
Dunque, dalla disciplina complessiva del 1992 emerge che, mentre l'indennizzo è sempre riconosciuto nel caso di soggetti che abbiano contratto infezioni da HIV, siano esse derivate dalla somministrazione di sangue ovvero di emoderivati, ai soggetti che abbiano contratto l'epatite il beneficio è concesso solo nel caso in cui la malattia sia conseguita a trasfusione, ovvero, se si tratta di operatori sanitari, nelle ipotesi di contatto con il sangue o suoi derivati.
Resta priva di tutela, invece, l'ipotesi, oggetto del giudizio a quo, in cui l'infezione da epatite sia conseguita alla somministrazione di emoderivati. Dunque, con riguardo a tale caso, si interrompe il parallelismo con la disciplina prevista a favore dei soggetti affetti da infezione da HIV (sentenza n. 476 del 2002)
Come già riconosciuto da questa Corte, il beneficio previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 210 del 1992 consiste in una misura di sostegno economico fondata sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua degli artt. 2 e 38 della Costituzione, a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del 1996).
Esso trova il proprio fondamento nella «insufficienza dei controlli sanitari fino ad allora predisposti» in questo specifico settore (sentenza n. 476 del 2002), e come tale si impone anche a favore di coloro che, allo stato dell'attuale legislazione, ne siano irragionevolmente esclusi, nonostante che ricorra la medesima ratio ora indicata.
Il mancato riconoscimento dell'indennizzo a favore di coloro che abbiano contratto l'epatite a seguito di somministrazione di emoderivati non trova alcuna ragionevole giustificazione, dal momento che, del tutto immotivatamente, tale fattispecie resta priva di tutela.
Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della disciplina censurata per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Restano assorbite le ulteriori censure.
Occorre peraltro rilevare che, benché il rimettente abbia specificamente denunciato il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 210 del 1992, le censure debbano più propriamente intendersi riferite al comma 3 del medesimo articolo, il quale disciplina l'indennizzo per il caso di epatite, laddove, invece, il comma 2 si occupa dei danni derivanti da infezioni da HIV. Pertanto, – trattandosi di errore materiale – è il suddetto comma 3 che deve costituire oggetto della declaratoria di incostituzionalità.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA