Sentenza 28/2008 (ECLI:IT:COST:2008:28)
Giudizio: GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: BILE - Redattore: CASSESE
Udienza Pubblica del ;    Decisione  del 11/02/2008
Deposito del 21/02/2008;   Pubblicazione in G. U. 27/02/2008  n. 10
Norme impugnate: Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati 08/02/2006.
Massime:  32112  32113 
Massime:  32112  32113 
Atti decisi: confl. pot. mer. 16/2006

Massima n. 32112 Massima successiva
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale promosso nei confronti di un parlamentare per diffamazione a mezzo stampa ai danni di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - Eccezione di inammissibilità per carente descrizione dei fatti di causa nell'atto introduttivo - Reiezione.

Testo

Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal GIP presso il Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla delibera 8 febbraio 2006 con cui è stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato nei confronti di un magistrato, per le quali pende procedimento penale per diffamazione, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per carente descrizione dei fatti nell'atto introduttivo, dal momento che la descrizione delle dichiarazioni oggetto del conflitto è sufficiente alla loro compiuta identificazione, considerato che il giudice riproduce integralmente il capo di imputazione e riporta il contenuto della Relazione della Giunta per le autorizzazioni in ordine al contenuto e alla successione temporale degli atti funzionali.

- Sulla riproduzione integrale del capo di imputazione ai fini della identificazione delle dichiarazioni oggetto del conflitto, v., citata, sentenza n. 271/2007.

- Sul rilievo del contenuto della Relazione della Giunta per le autorizzazioni ai fini della identificazione delle dichiarazioni oggetto del conflitto v., citata, sentenza n. 331/2006.

Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati  08/02/2006  (doc. IV-quater, n. 123)

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 68  co. 1

Massima n. 32113 Massima precedente
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale promosso nei confronti di un parlamentare per diffamazione a mezzo stampa ai danni di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - Insussistenza di atti parlamentari tipici cui ricondurre le opinioni oggetto del conflitto e irrilevanza di atti provenienti da altri esponenti dello stesso gruppo parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.

Testo

Non spettava alla Camera dei deputati affermare, con la delibera 8 febbraio 2006 (doc. IV-quater, n. 123), che le dichiarazioni espresse da un deputato e per le quali pende procedimento penale per diffamazione dinanzi al GIP presso il Tribunale di Roma costituivano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Infatti, non solo non sono stati indicati atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni, compiuti dallo stesso deputato, ai quali possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto, ma neppure rilevano atti provenienti da altri esponenti dello stesso gruppo parlamentare, poiché la verifica del nesso funzionale deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare una sorta di insindacabilità di gruppo. La delibera di insindacabilità di cui sopra deve, pertanto, essere annullata.

- Sulla irrilevanza di atti provenienti da altri parlamentari dello stesso gruppo v., citata, tra le altre da ultimo, sentenza n. 304/2007.

Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati  08/02/2006  (doc. IV-quater, n. 123)

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 68  co. 1


Pronuncia

SENTENZA N. 28 ANNO 2008


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati dell'8 febbraio 2006 (doc. IV-quater, n. 123), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri nei confronti della dottoressa Maria Clementina Forleo, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, notificato il 5 gennaio 2007, depositato in cancelleria il 15 febbraio 2007 ed iscritto al n. 16 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.


Ritenuto in fatto

1. – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ha sollevato, con ordinanza - ricorso del 21 giugno 2006, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta dell'8 febbraio 2006 (Doc. IV-quater, n. 123) con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Maurizio Gasparri, rispetto alle quali pende un procedimento penale.

Il giudice ricorrente espone che il deputato Maurizio Gasparri è imputato del reato continuato di diffamazione a mezzo stampa, aggravato dall'aver attribuito un fatto determinato, per avere, mediante «una serie di dichiarazioni alle agenzie ANSA e ADNKRONOS in data 25 gennaio 2005 e con un comunicato stampa del Ministero delle Comunicazioni in data 6 febbraio 2005 (il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto) offeso la reputazione del magistrato Maria Clementina Forleo in relazione al provvedimento dalla stessa emesso in data 24 gennaio 2005 nella sua funzione di giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano. In tali dichiarazioni, testualmente, affermava trattarsi di “una decisione incredibile, sconcertante e allarmante, fuori da ogni schema razionale, basata su una scelta ideologica. Oggi vive gente che si trova al di fuori dal mondo e che non si ricorda che c'è stato un evento terribile come l'11 settembre […] il Governo deve valutare con urgenza l'emanazione di norme che impediscano a giudici irresponsabili di lasciare a piede libero degli autentici terroristi […] in ogni caso il CSM deve intervenire perché un magistrato che ha fatto queste cose è un pericolo per la sicurezza ed è una persona che non può svolgere quella funzione”, commettendo il fatto con l'attribuzione di un fatto determinato. In Roma 25 gennaio 2005 e 6 febbraio 2005».

Il giudice ricorrente richiama, inoltre, il contenuto della proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nella quale, dopo una sommaria ricostruzione della vicenda – che aveva visto protagonista la dr.ssa Forleo in relazione ad un procedimento nei confronti di Mohamed Daki e altri, conclusosi dinanzi alla stessa, in sede di giudizio abbreviato, con l'assoluzione di alcuni imputati per il reato di terrorismo – si affermava che: «la maggioranza dei componenti ha ritenuto che tutta la vicenda debba essere ricondotta pienamente nel contesto del dibattito politico-parlamentare. Appare infatti persino superfluo ricordare che a partire dall'11 settembre 2001, il tema del terrorismo internazionale, è prepotentemente venuto alla ribalta politica in tutti i Paesi e i relativi Parlamenti, compreso naturalmente il nostro. Tanto risulta non soltanto dalle varie iniziative ed attestazioni di solidarietà con gli Stati Uniti, avutesi nell'immediatezza dei tragici attentati alle Torri gemelle ed al Pentagono, ma anche dai tantissimi passaggi parlamentari relativi alla guerra in Iraq, ai finanziamenti della relativa spedizione di pace italiana, alle vicende del rapimento e della liberazione di Giuliana Sgrena e della connessa morte di Nicola Calipari […] con riguardo specifico alla sentenza della dottoressa Forleo, va qui ricordato altresì che i deputati Paniz di Forza Italia e Cé della Lega Nord hanno presentato il 26 gennaio 2005 le interrogazioni, rispettivamente, n. 3-04133 e n. 3-04134, mentre il successivo 10 febbraio 2005 il deputato Fragalà dello stesso gruppo dell'on. Gasparri ha presentato l'interrogazione n. 4-12869 […]. Tutti questi momenti parlamentari sono inconfutabilmente dimostrativi della rilevanza politica dell'argomento trattato dell'on. Gasparri e del loro nesso con le funzioni di competenza di un membro della Camera dei deputati, nonché con l'esercizio relativo del diritto di cronaca politica. Per questi motivi la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio a maggioranza propone all'Assemblea – come già nei precedenti casi degli onorevoli Selva e Cicchitto – di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento in esame concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni».

Il giudice per le indagini preliminari osserva, in via preliminare, di ritenere ammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa e di riservare ogni decisione in ordine alla natura eventualmente diffamatoria delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni e nel comunicato in oggetto, all'esito della risoluzione del conflitto.

Ad avviso del giudice a quo, le dichiarazioni oggetto di conflitto non possono essere ricondotte ad uno degli atti previsti dall'art. 68, primo comma, Cost.

In particolare, egli evidenzia che le interrogazioni depositate sono tutte successive alle dichiarazioni del deputato, le quali, pertanto, non possono assolutamente essere considerate come riproduttive o divulgative di opinioni già espresse in sede istituzionale, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 347 del 2004 e n. 289 del 1998). Infine, il giudice rileva come manchi la necessaria corrispondenza di identità tra colui che richiede la tutela di cui all'art. 68 Cost. e gli autori delle interrogazioni parlamentari.

2. – Con ordinanza n. 445 del 2006 il conflitto è stato ritenuto ammissibile.

3. – Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, atteso che le frasi pronunciate dal deputato non sarebbero state riportate compiutamente, né sarebbe precisato quali di esse siano state pronunciate in occasione delle dichiarazioni alle agenzie di stampa del 25 gennaio 2005 e quali in occasione del comunicato stampa del Ministero delle comunicazioni del 6 febbraio 2005.

Nel merito, la Camera dei deputati chiede il rigetto del ricorso in quanto le opinioni extra moenia espresse dal deputato sono sostanzialmente identiche a quelle formulate in atti funzionali a firma di altri parlamentari (le interrogazioni del 26 gennaio 2005, numeri 3/04133, 3/04134 e 3/04135, rispettivamente a firma dei deputati Paniz, Cè e La Russa, nonché la interrogazione n. 4/12869 del 10 febbraio 2005, a firma del deputato Fragalà, e la interrogazione n. 4/13312 del 7 marzo 2005, a firma del deputato Cicchitto). Tra l'altro, la Camera dei deputati evidenzia che uno degli atti funzionali (l'interrogazione n. 3/04135), oltre che dal primo firmatario, deputato La Russa, è stato sottoscritto da ben ottantatre deputati del gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale e cioè dalla quasi totalità dei deputati allora iscritti a quel gruppo (che ne contava novantanove ad inizio legislatura).

4. – In prossimità della data fissata per l'udienza, la Camera dei deputati ha depositato una memoria con cui ribadisce l'eccezione di inammissibilità del conflitto e insiste per il rigetto del ricorso.


Considerato in diritto

1. – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato, con ordinanza - ricorso del 21 giugno 2006, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta dell'8 febbraio 2006 (Doc. IV-quater, n. 123) con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare Maurizio Gasparri, rispetto alle quali pende un procedimento penale.

Ad avviso del giudice ricorrente, le dichiarazioni del parlamentare, oggetto di conflitto, non possono essere ricondotte ad uno degli atti previsti dall'art. 68, primo comma, Cost.

In particolare, egli evidenzia che le interrogazioni sono tutte successive alle dichiarazioni del deputato le quali, pertanto, non possono essere considerate come riproduttive o divulgative di opinioni già espresse in sede istituzionale, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 347 del 2004 e n. 289 del 1998). Infine, rileva come manchi la necessaria corrispondenza di identità tra colui che richiede la tutela di cui all'art. 68 Cost. e gli autori delle interrogazioni parlamentari.

2. – Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 445 del 2006.

Non può essere accolta in proposito l'eccezione, formulata dalla Camera dei deputati, basata sul rilievo che l'atto introduttivo sarebbe carente sotto il profilo della compiuta esposizione dei fatti, giacchè - si sostiene - le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere il conflitto non sarebbero state riportate compiutamente dal giudice ricorrente.

La descrizione delle dichiarazioni oggetto del conflitto appare sufficiente alla loro compiuta identificazione, tenuto conto che il giudice, per un verso, riproduce integralmente il capo di imputazione ascritto al deputato (sentenza n. 271 del 2007) e, per l'altro, riporta il contenuto della Relazione della Giunta per le autorizzazioni in ordine al contenuto e alla successione temporale degli atti funzionali (sentenza n. 331 del 2006).

3. – Nel merito, il ricorso è fondato.

Non sono stati indicati, infatti, atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni in esame, compiuti dallo stesso deputato, ai quali, per il loro contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto.

Né rilevano altri atti, richiamati nella relazione della Giunta e nelle memorie della Camera dei deputati, provenienti da altri esponenti dello stesso gruppo parlamentare cui appartiene il deputato, avendo la Corte ripetutamente affermato che la verifica del nesso funzionale tra le dichiarazioni esterne e quelle funzionali deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare «una sorta di insindacabilità di gruppo» assistita dalla guarentigia costituzionale prevista dall'art. 68, primo comma, Cost. (tra le tante e da ultimo, sentenza n. 304 del 2007).

Conclusivamente, la delibera della Camera dei deputati ha violato l'art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali pende un procedimento penale a carico del deputato Maurizio Gasparri davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 2006 (Doc. IV-quater, n. 123).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA