Sentenza 187/2000 (ECLI:IT:COST:2000:187)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: MIRABELLI - Redattore:
Camera di Consiglio del 10/05/2000; Decisione del 07/06/2000
Deposito del 13/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
n. 26
Norme impugnate:
Massime:
25392
25394
Atti decisi:
Titolo
Oggetto della questione - Abrogazione della norma censurata - Applicabilità al caso di specie 'ratione temporis' - Ammissibilita' della questione.
Testo
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, applicabile al caso di specie 'ratione temporis' nonostante l'intervenuta abrogazione.
Titolo
Previdenza e assistenza - Veterinari - Diritto alla pensione di reversibilità - Esclusione del trattamento di reversibilità in favore del coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altro profilo.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per lesione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 22, sesto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilita' in favore del coniuge del veterinario, che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato, in quanto, alla stregua di un principio generale - gia' affermato dalla giurisprudenza costituzionale anteriore e recepito dalle leggi - il diritto in questione non puo' essere subordinato alla durata minima del vincolo matrimoniale ne' limitato immotivatamente. Resta assorbito l'ulteriore profilo (relativo alla lesione dell'art. 38 Cost.). - V. sentenze (richiamate) nn. 110/1999, 162/1994, 1/1992, 450/1991, 189/1991, 123/1990.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Riferimenti normativi
legge
18/08/1962
n. 1357
art. 22
co. 6
N. 187
SENTENZA 7-13 GIUGNO 2000
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI,
Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), promosso con
ordinanza emessa il 20 febbraio 1999 dal pretore di Pisa nel
procedimento civile tra Romani Ciompi Anna Maria e l'Ente nazionale
di previdenza e assistenza dei veterinari, iscritta al n. 243 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - prima serie speciale - n. 19 dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto in fatto
La vedova di un veterinario, che aveva contratto matrimonio dopo
il pensionamento, conveniva in giudizio l'ente di assistenza (ENPAV)
chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di
reversibilità. Il giudice adito rilevava, preliminarmente, che nella
specie l'evento morte, quale fatto costitutivo del diritto alla
reversibilità, si era verificato durante la vigenza della legge
18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), la quale limitava,
all'art. 22, la concessione del trattamento di reversibilità ai casi
in cui il matrimonio fosse stato contratto prima del collocamento in
quiescenza.
Il pretore di Pisa, investito della questione, dubita, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, della legittimità
costituzionale di tale norma e - fondandosi sulla motivazione della
sentenza n. 123 del 1990 di questa Corte - osserva che risultano
sempre più frequenti, in ragione del crescente elevarsi dell'età
media della popolazione, i matrimoni contratti in età avanzata quale
rimedio alla solitudine. Fenomeno, questo, che avrebbe, da un lato,
reso non più attuale la ratio di norme come quella censurata, e
cioè di evitare matrimoni strumentali all'unico fine di lucrare il
trattamento di reversibilità; e, dall'altro, ha comportato
l'estensione della tutela previdenziale a coloro che si siano sposati
dopo il pensionamento.
Quanto alla rilevanza il rimettente ritiene ch'essa sia in re
ipsa avendo la controversia a oggetto la corresponsione della
pensione di reversibilità in favore di una donna che aveva contratto
matrimonio con un veterinario in posizione di quiescenza.
Considerato in diritto
1. - Il pretore di Pisa solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento
dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari,
ENPAV), norma abrogata, ma applicabile al caso di specie ratione
temporis nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di
reversibilità per il coniuge del veterinario che si sia sposato dopo
il pensionamento.
2. - Nel merito la questione è fondata.
Sin dalla sentenza n. 3 del 1975 questa Corte ha affermato che
costituisce un principio generale del nostro ordinamento la spettanza
della pensione di reversibilità anche al coniuge che abbia contratto
matrimonio dopo il pensionamento dell'assicurato. A quella pronuncia
la Corte si è sempre attenuta, dichiarando la illegittimità
costituzionale d'una serie di norme che, nelle ipotesi di matrimonio
posteriore alla quiescenza, subordinavano il diritto alla
reversibilità a una durata minima del vincolo (sentenze nn. 110 del
1999, 162 del 1994, 1 del 1992, 450 e 189 del 1991, 123 del 1990); e
ciò sul presupposto che norme siffatte, sebbene indirettamente,
ledevano il diritto di libertà matrimoniale.
Tali principi sono stati recepiti dal legislatore che - nei più
recenti provvedimenti in materia previdenziale, fra i quali la citata
legge n. 136 del 1991 - ha evitato di far dipendere il diritto alla
pensione di reversibilità da una durata minima del matrimonio. Onde
la illegittimità costituzionale, per lesione dell'art. 3 della
Costituzione, di quella norma - com'è nel caso di specie - che
limiti immotivatamente il diritto al trattamento di reversibilità in
favore del coniuge, il quale abbia contratto matrimonio in seguito al
pensionamento dell'assicurato. Né ha pregio, per quanto qui rileva,
la circostanza secondo cui il matrimonio possa essere contratto da
persona in età avanzata al solo fine di far conseguire al coniuge il
beneficio della reversibilità, trattandosi di una circostanza di
mero fatto.
Resta assorbita la censura avanzata con riguardo all'art. 38
della Costituzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, sesto
comma, della legge 18 agosto 1962 n. 1357 (Riordinamento dell'Ente
nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), nella
parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità in
favore del coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente al
pensionamento dell'assicurato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella