Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento ex art. 700 del codice di
procedura civile promosso da un portatore di handicap invalido civile
al 100%, proprietario di un appartamento in condominio, al fine di
ottenere l'autorizzazione ad esercitare, in via d'urgenza, il
passaggio sino alla via pubblica su un orto confinante con lo stabile
condominiale, il pretore di La Spezia ha sollevato - sospendendo il
procedimento cautelare - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, in riferimento agli
artt. 2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della
Costituzione, "nella parte in cui non consente di costituire la
servitù di cui al primo comma in favore di edifici di civile
abitazione, al fine di garantire un adeguato accesso alla via
pubblica per mutilati ed invalidi con difficoltà di deambulazione".
Deduce il giudice rimettente - quanto alla rilevanza della
questione - che il ricorrente agisce in via d'urgenza, quale
proprietario di un appartamento facente parte di un condominio avente
accesso alla via pubblica solamente attraverso una scalinata di
settantacinque gradini, al fine di ottenere l'anticipazione degli
effetti di una sentenza costitutiva di servitù coattiva di passaggio
su di un orto di proprietà di taluni condomini dell'edificio stesso,
posto sul retro dello stabile, attraverso il quale sarebbe possibile
raggiungere agevolmente la via pubblica con percorso in piano.
Ritiene il rimettente che la proposta domanda cautelare sia
ammissibile e che sussista, nella fattispecie, il presupposto del
pericolo nel ritardo, in quanto la tutela invocata dal ricorrente è
strettamente connessa al suo interesse ad una accettabile vita di
relazione, nelle more pregiudicato, stante la sua condizione di
invalido totale, dalla situazione di difficoltoso accesso alla via
pubblica, non adeguabile se non con eccessivo dispendio e disagio.
Osserva tuttavia lo stesso rimettente che, poiché il fondo a
favore del quale dovrebbe chiedersi nel giudizio di merito la
costituzione di servitù non è intercluso, la norma da prendere in
considerazione ai fini della valutazione del fumus boni iuris risulta
quella di cui all'art. 1052 cod. civ. (Passaggio coattivo a favore di
fondo non intercluso), secondo la quale la servitù di passaggio a
favore di un fondo avente un accesso alla via pubblica che sia
inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo stesso e non sia
ampliabile può essere concessa dall'autorità giudiziaria "solo
quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze
dell'agricoltura o dell'industria". Ne dovrebbe dunque conseguire il
rigetto della domanda cautelare, non ricorrendo nella fattispecie le
esigenze di tipo produttivo considerate in via esclusiva dalla norma.
Ritiene tuttavia il giudice a quo che la norma stessa, per la parte
in cui consente appunto la costituzione della servitù solo in vista
delle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e non anche in
considerazione delle esigenze di vita di mutilati ed invalidi con
difficoltà di deambulazione, sia in contrasto con gli artt. 2, 3,
secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della Costituzione.
L'interesse del disabile ad ottenere un passaggio sul fondo altrui
al fine di accedere agevolmente alla via pubblica sarebbe infatti
ricollegabile al diritto inviolabile ad una normale vita di
relazione, tutelato dall'art. 2 Cost., ed al diritto alla salute -
inteso come interesse del singolo e della collettività alla
eliminazione delle discriminazioni dipendenti dalle situazioni
invalidanti - tutelato dall'art. 32 della Costituzione Il diritto di
proprietà, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, Cost., può d'altro
canto subire limitazioni al fine di assicurarne la funzione sociale e
ciò giustificherebbe la sua sottomissione ai doveri di solidarietà
enunciati dall'art. 2 Cost., anche in relazione all'esistenza di un
principio inteso a consentire l'adeguato svolgimento della
personalità rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al
superamento di situazioni di diseguaglianza (art. 3, secondo comma,
Cost.).
La vigente legislazione in tema di eliminazione delle barriere
architettoniche offrirebbe poi - ad avviso del rimettente - ulteriori
elementi a sostegno del dubbio di legittimità, sia perché essa ha
già introdotto limitazioni speciali al diritto di proprietà al fine
di garantire l'accessibilità dei disabili agli edifici (quali le
deroghe al regime ordinario delle distanze ed a quello delle delibere
condominiali) sia soprattutto in quanto l'intero impianto normativo
dimostra che l'accessibilità a fini abitativi costituisce non solo
un interesse del disabile ma un'utilità ed un carattere intrinseco
dell'immobile, non diversamente dalle possibilità di sfruttamento
agricolo ed industriale considerate dall'art. 1052 del codice civile.
L'esistenza di una normativa intesa a favorire l'eliminazione delle
barriere architettoniche non escluderebbe, d'altro canto, l'interesse
alla costituzione della servitù coattiva di passaggio in tutti quei
casi in cui - come nellafattispecie sottoposta all'esame del giudice
a quo - il passaggio esistente non possa adeguarsi se non con
dispendio o disagio eccessivo o comunque notevolmente superiore al
pregiudizio che, con l'imposizione della servitù, verrebbe arrecato
al fondo limitrofo.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo
per l'inammissibilità della questione.
Secondo quanto dedotto dall'Avvocatura la norma denunciata sarebbe
inapplicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, sia perché
diretta a regolamentare (secondo la tradizione romanistica delle
servitù prediali) situazioni inerenti alla qualitas dei fondi più
che alle contingenti e soggettive esigenze dei proprietari, sia
soprattutto perché dal suo ambito di applicazione risultano escluse,
in base al disposto dell'art. 1051, ultimo comma, espressamente
richiamato dall'art. 1052, primo comma, "le case, i cortili, i
giardini e le aie" e tale esclusione dovrebbe estendersi, sempre ad
avviso dell'Avvocatura, anche agli orti.
Considerato in diritto
1. - Il pretore di La Spezia dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, in
riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma,
della Costituzione, "nella parte in cui non consente di costituire la
servitù di cui al primo comma in favore di edifici di civile
abitazione, al fine di garantire un adeguato accesso alla via
pubblica per mutilati ed invalidi con difficoltà di deambulazione".
La norma denunciata contrasterebbe infatti, ad avviso del
rimettente, con il principio di eguaglianza in senso sostanziale e
sarebbe altresì lesiva, nei confronti dei portatori di handicap sia
del diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, sia del
diritto alla salute, inteso come interesse del singolo e della
collettività alla eliminazione delle discriminazioni dipendenti
dalle situazioni invalidanti. Essa inoltre, consentendo la
costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non
intercluso solo per finalità produttive e non anche in relazione
alle esigenze di vita degli invalidi, si porrebbe in contrasto con la
funzione sociale del diritto di proprietà.
2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di irrilevanza e,
quindi, di inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura
generale in base all'assunto che l'orto, su cui dovrebbe nella specie
costituirsi la servitù coattiva di passaggio, sarebbe, come le
"case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti", un bene
esente da siffatta servitù ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1051
cod. civ.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'Avvocatura, l'esenzione
stabilita da tale norma, essendo intesa ad evitare l'eccessiva
onerosità che, avuto riguardo alla destinazione abitativa degli
immobili, deriverebbe dall'imposizione del passaggio a carico di
essi, va, infatti, rigorosamente circoscritta alle case e a quegli
immobili, come appunto i cortili, i giardini e le aie, che alle case
sono legati da un vincolo pertinenziale. Mentre del tutto estranei
allo scopo ed alla previsione della norma devono considerarsi gli
orti, intendendosi per tali, secondo il significato comune del
termine, quei fondi agricoli, di modeste dimensioni, destinati a
soddisfare le esigenze alimentari del coltivatore e dei suoi
familiari e privi, in relazione alla loro vocazione tipicamente
agricola, del carattere di accessorietà alla casa di abitazione.
La qualificazione in concreto del fondo come orto nel senso
precisato, piuttosto che come giardino o aia, costituisce poi
questione di fatto rimessa alla esclusiva valutazione del giudice a
quo. Sicché, anche sotto tale aspetto, l'eccezione
d'inammissibilità della questione risulta priva di fondamento.
3. - Nel merito, la questione è fondata.
4. - L'art. 1052 cod. civ. disciplina l'ipotesi di costituzione di
passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, che cioè abbia
un proprio accesso alla via pubblica, tuttavia inadatto o
insufficiente ai bisogni del fondo e non ampliabile.
Va premesso che l'"ampliabilità" di cui alla citata disposizione
deve essere intesa, secondo la giurisprudenza di legittimità, non in
senso letterale, cioè con riferimento alla sola larghezza del
passaggio, ma nel più ampio e generico significato di riducibilità
a sufficienza e adeguatezza. L'accesso alla pubblica via va, d'altro
canto, considerato non ampliabile non soltanto quando il suo
adeguamento sia materialmente impossibile, ma anche quando risulti
eccessivamente oneroso o difficoltoso, secondo la disposizione di cui
al primo comma dell'art. 1051 cod. civ., ritenuta dalla
giurisprudenza applicabile alla fattispecie disciplinata dall'art.
1052 in virtù dell'espresso richiamo contenuto in quest'ultima norma
e della evidente identità di situazione e di ratio giustificatrice.
La concessione del passaggio coattivo è subordinata, dalla norma
denunciata, non solo alla inadeguatezza dell'accesso alla via
pubblica e alla sua non ampliabilità, ma anche alla sussistenza di
una ulteriore condizione, rappresentata dalla circostanza che la
domanda risponda "alle esigenze della agricoltura o dell'industria".
Con tale disposizione - ignota al codice civile previgente - il
legislatore, per il caso di fondo non intercluso, ha inteso
ricollegare la costituzione della servitù coattiva di passaggio non
soltanto alle necessità del fondo (come nel caso di costituzione di
servitù a favore di fondo intercluso), ma anche alla sussistenza in
concreto di un interesse generale, all'epoca identificato nelle
esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Mentre estranee alla
previsione della norma e prive, pertanto, di ogni rilievo ai fini
della costituzione del passaggio coattivo risultano le esigenze
abitative, pur se riferibili a quegli interessi fondamentali della
persona la cui tutela è indefettibile.
Ed è in relazione a quest'ultimo aspetto che la norma si pone,
come si vedrà, in contrasto con i principi costituzionali evocati
dal rimettente.
5. - Va in proposito ricordato che la più recente legislazione
relativa ai portatori di handicap - in particolare la legge 9 gennaio
1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati),
e la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) - non
si è limitata ad innalzare il livello di tutela in favore di tali
soggetti, ma ha segnato, come la dottrina non ha mancato di
sottolineare, un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo
stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità,
considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da dover
essere assunti dall'intera collettività.
Di tale mutamento di prospettiva è segno evidente l'introduzione
di disposizioni generali per la costruzione degli edifici privati e
per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese alla
eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla
effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone
handicappate.
Risulta, allora, chiaro come la tutela di queste ultime sia potuta
divenire uno dei motivi di fondo della vigente legislazione abitativa
attraverso anche (ma non esclusivamente) la fissazione delle
caratteristiche necessarie all'edificio abitativo considerato nella
sua oggettività ed astraendo dalla condizione personale del singolo
utilizzatore.
Così, l'accessibilità - che l'art. 2 del d.m. 14 giugno 1989, n.
236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche),
definisce come "la possibilità, anche per persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e
le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi
agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di
adeguata sicurezza e autonomia" - è divenuta una qualitas essenziale
degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile
abitazione, quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza
sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni
possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle
persone affette da handicap fisici.
Per quanto riguarda poi gli edifici privati già esistenti, vengono
in considerazione, come espressione dello stesso indirizzo
legislativo, gli interventi previsti dall'art. 2 della citata legge
n. 13 del 1989, in virtù dei quali è possibile apportare
all'immobile condominiale, a spese dell'interessato ed anche in
deroga alle norme sul condominio negli edifici, le modifiche
necessarie per renderlo più comodamente accessibile.
È peraltro evidente come la citata normativa possa in concreto
risultare del tutto insufficiente rispetto al fine perseguito, ove le
innovazioni necessarie alla piena accessibilità dell'immobile
risultino in concreto impossibili o, come nella specie,
eccessivamente onerose o comunque di difficile realizzazione.
Ed è appunto in relazione a tali ipotesi che la non inclusione
della accessibilità dell'immobile tra le esigenze che, ai sensi
dell'art. 1052, secondo comma, cod. civ., possono legittimare la
costituzione della servitù coattiva di passaggio, risulta lesiva di
quei principi costituzionali che, come si è accennato,
l'accessibilità dell'abitazione è intesa a realizzare.
6. - Più specificamente, la impossibilità di accedere alla
pubblica via, attraverso un passaggio coattivo sul fondo altrui, si
traduce nella lesione del diritto del portatore di handicap ad una
normale vita di relazione, che trova espressione e tutela in una
molteplicità di precetti costituzionali: evidente essendo che
l'assenza di una vita di relazione, dovuta alla mancanza di
accessibilità abitativa, non può non determinare quella
disuguaglianza di fatto impeditiva dello sviluppo della persona che
il legislatore deve, invece, rimuovere.
L'omessa previsione della esigenza di accessibilità, nel senso
già precisato, della casa di abitazione, accanto a quelle,
produttivistiche, dell'agricoltura e dell'industria rende, pertanto,
la norma denunciata in contrasto sia con l'art. 3 sia con l'art. 2
della Costituzione, ledendo più in generale il principio
personalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine
ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola
persona umana.
7. - Sotto un diverso aspetto, poi, questa Corte ha già avuto modo
di affermare come debba ritenersi ormai superata la concezione di una
radicale irrecuperabilità dei portatori di handicap e come la
socializzazione debba essere considerata un elemento essenziale per
la salute di tali soggetti sì da assumere una funzione
sostanzialmente terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e
riabilitazione (sentenza n. 215 del 1987).
S'intende allora come la norma denunciata, impedendo od ostacolando
la accessibilità dell'immobile abitativo e, quale riflesso
necessario, la socializzazione degli handicappati comporti anche una
lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute intesa
quest'ultima nel significato, proprio dell'art. 32 della
Costituzione, comprensivo anche della salute psichica la cui tutela
deve essere di grado pari a quello della salute fisica.
8. - Avverso l'affermata incostituzionalità della norma
denunciata, non vale opporre, come fa l'Avvocatura, che
l'accessibilità propria degli edifici abitativi farebbe riferimento
alla persona dei proprietari più che ad una qualitas dei fondi,
cosicché difetterebbe, nella specie, il carattere della predialità,
proprio delle servitù. Si è già visto, infatti, che la
legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche
ha configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili,
anche da parte di persone con ridotta capacità motoria, come
requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati di nuova
costruzione, a prescindere dalla loro concreta appartenenza a
soggetti portatori di handicap. Mentre dottrina e giurisprudenza
hanno, per altro verso, chiarito come la predialità non sia certo
incompatibile con una nozione di utilitas che abbia riguardo - specie
per gli edifici di civile abitazione - alle condizioni di vita
dell'uomo in un determinato contesto storico e sociale, purché detta
utilitas sia inerente al bene così da potersi trasmettere ad ogni
successivo proprietario del fondo dominante.
Né, d'altronde, la previsione della servitù in parola può
trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprietà
dall'art. 42 della Costituzione. Come osservato dal rimettente,
infatti, il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui
può senz'altro ricomprendersi tra quei limiti della proprietà
privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma
costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale.