Sentenza 470/1989 (ECLI:IT:COST:1989:470)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:
Udienza Pubblica del 13/06/1989;    Decisione  del 19/07/1989
Deposito del 31/07/1989;   Pubblicazione in G. U. 09/08/1989  n. 32
Norme impugnate:
Massime:  13598  13599 
Massime:  13598  13599 
Atti decisi:

Massima n. 13598 Massima successiva
Titolo
SENT. 470/89 A. SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - RICONOSCIMENTO - AMMISSIONE AL SERVIZIO MILITARE NON ARMATO - DURATA DI QUESTO - PREVISIONE DI UN TEMPO SUPERIORE (DI OTTO MESI) ALLA DURATA DEL SERVIZIO DI LEVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".

Testo
Poiche' il servizio militare non armato, cui sono ammessi gli obbligati alla leva contrari all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, e' in tutto e per tutto coincidente con il normale servizio di leva (armato) salvo che nella sola sottrazione all'uso delle armi che ne e' il connotato ispiratore, appare priva di ragionevolezza la previsione di una differente durata di esso, comunque superiore a quella del servizio militare armato. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3

Riferimenti normativi
legge  15/12/1972  n. 772  art. 5  co. 1

Massima n. 13599 Massima precedente
Titolo
SENT. 470/89 B. SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - RICONOSCIMENTO - AMMISSIONE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - DURATA DI QUESTO - PREVISIONE DI UN TEMPO SUPERIORE DI OTTO MESI ALLA DURATA DEL SERVIZIO DI LEVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".

Testo
La maggiore durata, nella attuale consistenza, del servizio sostitutivo civile non puo' essere considerata differenziazione ragionevole rispetto alla durata prevista per il servizio militare armato; a causa delle limitazioni che comporta per il normale sviluppo della vita civile essa lede, in pari tempo, i diritti tutelati dall'art. 3 e dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparita' di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e freno alla libera manifestazione del pensiero. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti. - S. nn. 164/1985; 113/1986.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 21  co. 1

Riferimenti normativi
legge  15/12/1972  n. 772  art. 5  co. 1


Pronuncia

N. 470

SENTENZA 19-31 LUGLIO 1989


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Pusceddu Mariano, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 30 marzo 1988 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Rimini nel procedimento penale a carico di De Filippis Antonio, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 6 ottobre 1988 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Capuzzo Silverio, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;

4) ordinanza emessa il 24 novembre 1988 dal Tribunale di Camerino nel procedimento penale a carco di Scida' Alessandro, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di De Filippis Antonio, Capuzzo Silverio, Scida' Alessandro, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Uditi gli avvocati Valerio Onida e Giuseppe Ramadori per De Filippis Antonio, gli avvocati Vincenzo Colacino e Mauro Mellini per Capuzzo Silverio, l'avvocato Giuseppe Ramadori per Scida' Alessandro e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;


Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 nel corso del procedimento penale a carico di Pusceddu Mariano, imputato del delitto di cui all'art. 8 della l. 15 dicembre 1972, n. 772, per essersi rifiutato di prestare il servizio sostitutivo civile oltre il periodo corrispondente alla durata del servizio militare, il Tribunale di Cagliari ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge anzidetta, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi all'obiezione di coscienza prestino un servizio sostitutivo civile per un periodo superiore di otto messi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

In ordine alla rilevanza della questione il giudice a quo osserva che, ove la norma denunciata fosse dichiarata illegittima, l'imputato dovrebbe essere assolto, poiché, al momento dall'allontanamento dall'ente di assegnazione, lo stesso aveva effettivamente prestato il servizio sostitutivo civile per dodici mesi, con conseguente estinzione del suo obbligo di prestazione.

La questione, inoltre, sarebbe non manifestamente infondata.

Premesso che "la normativa del servizio sostitutivo civile, quale riconoscimento statuale dell'obiezione di coscienza, rappresenta il momento dell'affermazione e della garanzia di un diritto costituzionale di libertà di carattere inviolabile", il giudice a quo rileva che una diversità di trattamento di tale servizio rispetto a quello militare, del quale il primo non rappresenta semplicemente un modo di esplicazione "in quanto fattispecie alternativa profondamente diversa", è legittima solo se non si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ma il precetto costituzionale risulterebbe violato appunto dalla previsione, contenuta nella norma impugnata, di una durata del servizio civile maggiore di otto mesi rispetto a quello del servizio militare.

La conversione del dovere pubblico di prestare servizio militare nel dovere, pure di carattere pubblicistico, di prestazione del servizio sostitutivo civile comporta in ogni caso, e quindi anche in capo all'obiettore di coscienza, l'obbligo della totale destinazione delle proprie energie lavorative ai compiti di volta in volta attribuitigli non diversamente da quanto accade nel servizio militare.

La maggior durata del servizio sostitutivo - d'altra parte - non potrebbe essere ricollegata alla asserita minore gravosità di quest'ultimo rispetto al servizio militare, trattandosi di affermazione indimostrata e contraddetta dalla realtà, nella quale può riscontrarsi l'intensità dell'impegno solitamente profuso dagli obiettori di coscienza impiegati in settori del tutto privi di istituzioni pubbliche.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21, prima serie speciale, del 25 maggio 1988.

Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.

Le differenze esistenti tra il servizio militare e quello sostitutivo civile - osserva l'Avvocatura dello Stato - sono state riconosciute anche dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 113 del 1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che sottoponeva anche il primo alla giustizia militare.

Ma la diversità delle due situazioni si rivelerebbe ancor più marcata per la considerazione della maggior gravosità del servizio militare, retto da un ordinamento ferreo, secondo regole disciplinari severe, anche se formative, cui farebbe riscontro un servizio nel quale il peso della prestazione è determinato prevalentemente dall'impegno dei singoli associati.

La maggior durata del servizio civile sarebbe destinata "a pareggiare le due diverse situazioni ed a consentire una reale alternatività tra i due servizi".

Il venir meno l'elemento equilibratore rappresentato dalla maggior durata del servizio civile, potrebbe incoraggiare la simulazione delle obiezioni di coscienza, con pregiudizio della difesa del Paese, bene costituzionalmente garantito (art. 52 Cost.), al pari del principio di eguaglianza.

2. - Con ordinanza emessa il 30 marzo 1988 nel corso del procedimento penale a carico di De Filippis Antonio, imputato del delitto di cui all'art. 8 della l. 15 dicembre 1972, n. 772, per essersi rifiutato di prestare il servizio sostitutivo civile oltre il periodo corrispondente alla durata del servizio militare, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Rimini ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità dell'art. 5 della legge anzidetta, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi all'obiezione di coscienza prestino un servizio sostitutivo civile o un servizio militare non armato per un periodo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Secondo il giudice a quo, la non manifesta infondatezza della questione emergerebbe dal rilievo che il servizio civile sostitutivo costituisce un "modo" particolare di soddisfare l'obbligo del servizio militare, come è espressamente dichiarato dall'art. 1 della l. 772 del 1972.

Il rispetto del principio di eguaglianza comporterebbe che i diversi modi di soddisfare quell'obbligo debbano equivalersi con riferimento agli "svantaggi" che arrecano ai cittadini che vi si assoggettano.

È ben vero - osserva l'ordinanza - che il principio di eguaglianza non deve essere inteso in senso meccanicistico e che situazioni soggettive diverse giustificano trattamenti diversi, ma perché tale diversità sia ammissibile occorre che essa corrisponda ad esigenze obiettive legate alle peculiarità della situazione in cui si verificano. La maggior durata del servizio civile rispetto a quello militare potrebbe apparire ragionevole qualora esistesse una struttura, una organizzazione del servizio o sue esigenze tecniche particolari che, al pari di quanto avviene per la leva di mare, richiedesse per il suo corretto e utile adempimento una durata superiore a quella ordinaria. Ma, allo stato della legislazione, tali peculiarità sarebbero insussistenti.

"In realtà la ratio della maggior durata del servizio civile, di ben otto mesi rispetto al servizio militare armato, appare consistere esclusivamente nell'intento di esercitare una remora, un concreto ostacolo all'esercizio dell'obiezione di coscienza, una sorta di sbarramento diretto a saggiare la serietà della stessa".

"Lo scopo, giustificato, di evitare ricorsi infondati all'obiezione di coscienza - prosegue il giudice a quo - può e deve essere conseguito dallo Stato, da una parte affinando gli strumenti di indagine motivazionale, dall'altra rendendo nei fatti le modalità esecutive del servizio civile effettivamente equivalenti in termini di disagio a quelle del servizio militare armato, che peraltro opportunamente si cerca di rendere meno inutilmente gravoso e disagevole. Ciò con riferimento alle sedi di servizio, alla natura dei servizi e alla disciplina (orari, permessi, licenze etc.)".

Si conclude ponendo in evidenza il contrasto dell'art. 5, primo comma, della legge n. 772 del 1972, sia con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificatezza della disparità di trattamento tra servizio militare armato e servizio sostitutivo, sia con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione per la violazione dell'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale all'espressione della personalità, ed anzi ponendosene in essere una nuova ipotesi rappresentata dalla maggior durata dell'assoggettamento al servizio obbligatorio.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1988, n. 37, prima serie speciale.

De Filippis Antonio si è costituito dinanzi alla Corte con deduzioni dei suoi difensori avvocati Giuseppe Ramadori e Maurizio Ghinelli, sostenendo, con argomentazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle esposte nell'ordinanza, l'illegittimità della norma denunciata. Nell'interesse del De Filippis ha poi depositato due ampie memorie l'avvocato Valerio Onida, ad ulteriore sostegno della tesi dell'incostituzionalità.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha esplicato intervento tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, affermando l'infondatezza della questione per le ragioni già espresse nel precedente atto di intervento.

3. - In analoga fattispecie, la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza emessa il 6 ottobre 1988 nel corso del procedimento penale a carico di Capuzzo Silverio, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 5 della legge anzidetta, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi all'obiezione di coscienza prestino un servizio sostitutivo civile o un servizio militare non armato per un periodo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il giudice a quo ha riproposto sostanzialmente le argomentazioni già prospettate nelle ordinanze del Tribunale di Cagliari e dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Rimini.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1989, n. 1, prima serie speciale.

Dinanzi alla Corte si è costituito Capuzzo Silverio, imputato nel giudizio a quo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Colacino, ribadendo le considerazioni a favore dell'accoglimento delle questioni illustrate nell'ordinanza di rimessione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

4. - Con ordinanza emessa il 24 novembre 1988 nel corso del procedimento penale a carico di Scida' Alessandro, il Tribunale di Camerino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972 n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi all'obiezione di coscienza prestino un servizio sostitutivo civile per un periodo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Per quanto concerne l'asserita violazione del principio di eguaglianza, l'ordinanza sottolinea che la maggior durata del servizio sostitutivo, "con la previsione dell'equiparazione di coloro che si avvalgono delle disposizioni riguardanti l'obiezione di coscienza rispetto a coloro che prestano il servizio militare secondo le modalità normali...", si risolve "in una sanzione consistente ad una particolare espressione della persona". Il giudice a quo ha, inoltre, denunciato la lesione della libertà di manifestazione del pensiero, sostenendo che la maggior durata del servizio sostitutivo civile impedisce di esprimere adesione a convincimenti pacifisti e non violenti.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 febbraio 1989, n. 6, prima serie speciale.

Scida' Alessandro si è costituito nel giudizio tramite l'avvocato Giuseppe Ramadori, sostenendo la fondatezza della questione.

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso della Avvocatura Generale dello Stato, argomentando per il rigetto della questione.

5. - Alla pubblica udienza del 13 giugno 1989 le difese delle parti private e l'Avvocatura Generale dello Stato hanno illustrato le rispettive tesi ed insistito nelle prese conclusioni.


Considerato in diritto

1. - Le quattro ordinanze in esame hanno tutte per oggetto l'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con riferimento sempre all'art. 3 e in un caso anche all'art. 21 della Costituzione. I relativi giudizi vengono, quindi, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Più precisamente, secondo l'ordinanza di maggior sviluppo (Giudice istruttore del Tribunale di Rimini: n. 366/1988), la norma impugnata sarebbe in contrasto con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione "a causa dell'oggettiva, grave e assolutamente irragionevole disparità di trattamento prevista a carico dei cittadini ammessi a prestare il servizio militare nella forma del servizio sostitutivo civile - e nella forma del servizio militare non armato - rispetto ai cittadini che prestano il servizio militare armato e della minore dignità sociale che ai medesimi viene di fatto riconosciuta come presupposto e conseguenza a un tempo di tale discriminatrice normativa" e con il secondo comma dello stesso articolo "poiché con la disposizione di legge denunciata la Repubblica non solo non rimuove ma addirittura crea un ulteriore e del tutto irragionevole e ingiustificato ostacolo di ordine economico e sociale, concretantesi nella imposizione agli interessati di condizioni di incapacità di esercitare pienamente i propri diritti e di esprimere la propria personalità in campo sociale ed economico, più gravi di quelle imposte ai cittadini che compiono servizio militare armato, al pieno sviluppo della persona umana e alla effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Con un'ulteriore prospettazione l'ordinanza più recente (Tribunale di Camerino: n. 24/1989) denuncia anche un contrasto con il primo comma dell'art. 21 della Costituzione, in quanto la norma, "limitando l'adesione alle forme di servizio militare senza uso delle armi, strumento di manifestazione di convincimenti pacifisti, non violenti, religiosi, filosofici o morali", "viene ad incidere negativamente sullo stesso diritto di manifestazione del pensiero".

Poiché l'"irragionevole disparità di trattamento prevista a carico" dei cittadini ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile trova la sua "causa" nella maggiore durata (8 mesi in più) del servizio militare non armato e del servizio sostitutivo civile rispetto al servizio militare armato (12 mesi ormai generalizzati sia per la leva di terra che per la leva di mare, con la sola eccezione dei 15 mesi richiesti a chi consegue a domanda la nomina ad ufficiale di complemento), così traducendosi nell'imposizione "di condizioni di incapacità...più gravi" di quelle imposte ai cittadini chiamati a prestare servizio militare armato, tanto da limitare di fatto "l'adesione alle forme di servizio militare senza uso delle armi", la questione sottoposta al vaglio di questa Corte viene in definitiva a coinvolgere - come esplicitano nel dispositivo le due restanti ordinanze (Tribunale di Cagliari: n. 190/1988; Corte d'appello di Venezia: n. 776/1988) - l'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi all'obiezione di coscienza prestino il relativo servizio "per un periodo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti".

3. - Le argomentazioni addotte nelle varie ordinanze e poi sviluppate nelle articolate memorie delle parti private a sostegno della ritenuta illegittimità costituzionale della norma impugnata, muovono dalla premessa che l'art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, "pone su un piano di pari dignità il servizio militare armato, il servizio militare non armato e il servizio civile sostitutivo configurandoli come 'modi' di soddisfare l'obbligo del servizio militare", ciascuno dei quali comporterebbe per l'interessato la "totale destinazione delle proprie energie" ai compiti rispettivamente attribuitigli.

Da ciò la conseguenza che, proprio perché modi di soddisfacimento di un medesimo obbligo, i tre tipi di servizio "debbono equivalersi" in linea di principio anche con riferimento agli "svantaggi" subiti dai rispettivi titolari, a cominciare da quello avente un "rilievo primario": cioè, la durata del servizio, in quanto periodo di tempo durante il quale ogni obbligato va incontro ad una vera e propria vitae deminutio rispetto alle sue opportunità di lavoro, di affetti, di relazioni, e via dicendo. Anche la durata, dunque, "deve essere in linea di principio uguale per tutti, salvo le deroghe razionalmente e ragionevolmente richieste dalla natura intrinseca del servizio", nell'ambito delle quali non potrebbe certo farsi rientrare quella degli otto mesi in più: non troverebbero, infatti, corrispondenza in esigenze intrinseche al servizio né la pretesa di "garantire", con siffatto prolungamento del servizio, "la serietà delle motivazioni" di chi chiede l'ammissione al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile, essendo il relativo accertamento già demandato ad una commissione appositamente istituita, né la preoccupazione di compensare, attraverso la maggiore durata, "una supposta minore gravosità" delle prestazioni costituenti il contenuto di quei servizi, essendo tale minore gravosità "indimostrata ed indimostrabile".

Esclusa la reperibilità di qualsiasi sua giustificazione obiettiva, la maggiore durata del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile verrebbe, dunque, a risolversi "in una remora all'esercizio dell'obiezione di coscienza, in un ulteriore vaglio della serietà del convincimento dell'obiettore, e in una sanzione conseguente ad una particolare espressione della persona", nel più aperto contrasto sia con il principio di eguaglianza che con il diritto di libera manifestazione del pensiero, dando vita ad un'ingiustificata "valutazione deteriore delle due forme di servizio alternativo a quello armato".

4. - Per verificare la consistenza delle suddette argomentazioni e, soprattutto, per accertare se il diverso trattamento fatto, sotto l'aspetto della durata, al servizio militare non armato ed al servizio sostitutivo civile rispetto al servizio militare armato corrisponda o no "ad esigenze obiettive del servizio e ad elementi di ragionevolezza intrinseca", si devono prendere in considerazione i due tipi di "servizio alternativo" l'uno distintamente dall'altro, date le differenze di natura e di struttura che li caratterizzano nel loro reciproco raffronto, prima ancora che nel raffronto di ciascuno di essi con il servizio militare armato.

Quanto alla natura, questa Corte ha già avuto occasione di precisare che, diversamente dal servizio militare non armato, nel servizio sostitutivo civile non si può ravvisare un "modo" di esplicazione del servizio militare di leva. Sono "le ragioni che impediscono di considerare "militari in servizio" gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile", così da non legittimarne l'assoggettabilità alla giurisdizione dei tribunali militari, ad "escludere, altresì, che nel servizio sostitutivo civile in atto si possa ravvisare un particolare modo di esplicazione del servizio militare di leva": perciò, "più che all'ottica dei 'modi', è nell'ottica dei 'limiti' del servizio militare obbligatorio... che deve ricondursi il discorso sull'ammissione al servizio sostitutivo civile", con l'ulteriore conseguenza che, "in quanto limite all'adempimento dell'obbligo del servizio militare", "essa non può non tradursi in un'alternativa di natura profondamente diversa" (v. sentenza n. 113 del 1986).

Quanto alla struttura, le differenze emergono, al di là delle terminologie e delle definizioni, dalla contrapposizione dei due gruppi di norme che il titolo II del d.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139, rispettivamente dedica al servizio militare non armato (capo I) e al servizio sostitutivo civile (capo II). Anche se la dichiarazione di opzione tra l'uno e l'altro dei due servizi viene a collocarsi, all'interno della domanda per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, nell'ambito delle altre indicazioni comuni richieste dall'art. 2 dello stesso decreto, i differenti aspetti che il raffronto tra il capo I ed il capo II mette in risalto non possono ignorarsi in un discorso basato sull'equivalenza dei contenuti, sulla comparazione dei rispettivi carichi di gravità e sulla misura dei relativi svantaggi.

Tanto nel riferimento all'art. 3 quanto nel riferimento all'art. 21 della Costituzione, il primo comma dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, va, quindi, esaminato, anzitutto, per la parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti, e, in secondo luogo, per la parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono anch'essi prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva. Il che trova, del resto, riscontro non solo nell'ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Rimini, ma anche in alcune delle memorie difensive che, opportunamente, si soffermano sulla distinzione tra i due tipi di servizio demandati all'opzione dell'obiettore di coscienza.

5. - Il primo profilo da prendere in considerazione non può non riguardare la parte del comma in esame concernente gli ammessi al servizio militare non armato, oggetto del I dei due capi in cui il d.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139, suddivide il titolo II, nel riferimento, costantemente ed immediatamente evidenziato dalle quattro ordinanze di rimessione, all'art. 3 della Costituzione.

A dimostrare l'irragionevolezza di qualunque disparità di durata del servizio militare non armato rispetto a quello armato è sufficiente la constatazione che, come precisa l'art. 10 del d.P.R 28 novembre 1977, n. 1139, i giovani ammessi al servizio militare non armato "sono soggetti a tutte le norme concernenti il personale che presta il normale servizio di leva ad eccezione di quelle sull'uso delle armi", esclusa, quindi, ogni altra differenza.

Poiché la contrarietà all'uso personale delle armi rappresenta l'essenza stessa dell'obiezione di coscienza quale espressamente riconosciuta dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 - tant'è vero che il primo comma del suo art. 1 ammette ai benefici previsti dagli articoli successivi gli "obbligati alla leva che dichiarano di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza" - appare privo di ragionevolezza che un servizio corrispondente in tutto e per tutto al normale servizio di leva, salva appunto la sola sottrazione all'uso delle armi, che ne è il connotato ispiratore legittimamente riconosciuto, abbia una durata superiore all'altro.

Nessuna differenza di durata potrebbe essere giustificata né dalla natura del servizio, né da particolari sue esigenze obiettive, trovandosi esso a coincidere con il servizio armato in tutte le modalità, esclusa soltanto quella che è alla base del riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Ogni discorso - del tipo svolto negli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, peraltro in relazione al servizio sostitutivo civile - sulla "gravosità" del servizio di leva, sulla sua "severa disciplina", sui suoi "ferrei ordinamenti", non è qui proponibile neppure in via di principio, trattandosi degli stessi oneri, della stessa disciplina, degli stessi ordinamenti.

Né vi potrebbe essere posto per una differenza di durata più breve di quella attuale in rapporto all'esigenza di un particolare periodo di addestramento: gli "incarichi di carattere logistico, tecnico od amministrativo", nei quali viene impiegato l'obiettore di coscienza che abbia optato per il servizio militare non armato (v. art. 9, primo comma, d.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139), rientrano fra gli incarichi già previsti dall'organizzazione militare e, in assenza di obiettori, comunemente svolti da militari di leva in servizio armato, senza che gli eventuali corsi di istruzione e di specializzazione, cui si richiama il secondo comma dello stesso art. 9, incidano sulla durata del servizio, tanto più che, nel caso dell'obiettore, essi coprirebbero lo spazio lasciato libero dalla mancata partecipazione all'addestramento armato.

La previsione di "un tempo superiore di otto mesi" è, quindi, da ritenersi costituzionalmente illegittima - prima ancora che per ragioni di entità - per essere comunque superiore alla durata del servizio militare armato, con conseguente assorbimento dell'ulteriore dubbio di legittimità prospettato dal Tribunale di Camerino in ordine all'art. 21 della Costituzione.

6. - Anche riguardo alla parte dell'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, relativa alla durata, pure essa "superiore di otto mesi", del servizio sostitutivo civile, le ordinanze di rimessione fanno, anzitutto, riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Naturalmente, trattandosi qui di un servizio dai "contenuti non militari" (v. la sentenza n. 113 del 1986) e, perciò, ben diversi dai contenuti del servizio militare armato, i termini di comparazione non si presentano omogenei come nel caso del raffronto tra servizio militare armato e servizio militare non armato, data la mancanza tra essi di qualsiasi nucleo di vita e di attività comuni, proprio perché, nell'opzione per il servizio sostitutivo civile, al rifiuto dell'uso delle armi si accompagna e si sovrappone il rifiuto della divisa e della disciplina militari.

Per vagliare la denuncia di irragionevole disparità di trattamento mossa alla diversità di durata tra servizio militare armato e servizio sostitutivo civile occorrerebbe prendere in attenta considerazione i vari aspetti del servizio sostitutivo civile, verificando, anzitutto, se le relative prestazioni abbiano una portata "effettivamente equivalente" (v. sentenza n. 164 del 1985) a quella del servizio militare armato, potendo l'equiparazione nella durata ritenersi imprescindibile soltanto in presenza di condizioni di reale equivalenza. Ma soltanto un servizio sostitutivo nazionale adeguatamente ed unitariamente organizzato consentirebbe una comparazione univoca e precisa. Non la consente, invece, la pluralità disarticolata di "enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale" (art. 11, primo comma, d.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139), presso cui il servizio sostitutivo civile continua ad essere prestato, nell'ormai eccessivo protrarsi di una situazione transitoria dovuta proprio alla mancata istituzione del servizio sostitutivo nazionale, e che accosta, di volta in volta, gli obiettori, quanto a disciplina, orari e sedi, ai dipendenti che operano presso il singolo ente, organizzazione o corpo. D'altronde, l'ormai quasi ventennale ritardo nell'istituzione del servizio civile nazionale, già sollecitata da questa Corte (v. sentenza n. 113 del 1986), non può certo tradursi in un impedimento preclusivo del giudizio richiesto a questa Corte, tanto più che in nessun caso - cioè, anche a ritenere non effettiva l'equivalenza di condizioni operative e di vita con chi presta servizio militare armato - la durata superiore di "ben" otto mesi, come sottolinea nella sua ordinanza il Giudice istruttore del Tribunale di Rimini, potrebbe essere considerata differenziazione ragionevole.

Allo stato, essendo impraticabile ogni sicuro, univoco, raffronto in termini di gravosità del servizio, di organizzazione e di orari, l'unica giustificazione per una differenziazione, sostanzialmente contenuta e non irrazionale, della durata del servizio potrebbe rinvenirsi soltanto nell'eventuale necessità, rimessa alla valutazione del legislatore, di acquisire, preliminarmente allo svolgimento del servizio civile sostitutivo, conoscenze teoriche e capacità pratiche necessarie per far fronte alle esigenze formative sottostanti, certo più personalizzate che non quelle del servizio di truppa. Lo ammettono, sia pur per inciso, anche l'ordinanza del Giudice istruttore di Rimini ed una delle memorie difensive, non disconoscendo che "una modesta diversità di durata... potrebbe forse, in astratto, trovare giustificazione in particolari esigenze di addestramento degli obiettori ai fini del servizio civile". Al di fuori di una previsione del genere e, comunque, in caso di una maggiorazione avente la consistenza attuale, la differente durata del servizio sostitutivo, a causa delle limitazioni che comporta per il normale sviluppo della vita civile, rivestirebbe chiaramente quel significato di sanzione nei confronti degli obiettori che già si è stigmatizzato, ledendo, altresì, i fondamentali diritti tutelati dal primo comma dell'art. 3 e dal primo comma dell'art. 21 della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparità di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e, nello stesso tempo, freno alla libera manifestazione del pensiero.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA