Sentenza 587/1988 (ECLI:IT:COST:1988:587)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:
Camera di Consiglio del 23/03/1988;    Decisione  del 12/05/1988
Deposito del 31/05/1988;   Pubblicazione in G. U. 08/06/1988  n. 23
Norme impugnate:
Massime:  13533  13534  13535 
Massime:  13533  13534  13535 
Atti decisi:

Massima n. 13533 Massima successiva
Titolo
SENT. 587/88 A. PENSIONI - RIVERSIBILITA'- DIFFERENZA D'ETA' FRA CONIUGI - PERSONALE DEL LOTTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 6 AGOSTO 1967, N.699, ART. 10, SETTIMO COMMA. - COST. ARTT. 3, 29, 31 E 36.

Testo
PENSIONI - RIVERSIBILITA'. Il potere legiferante dello Stato non puo' spingersi sino ad incidere nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare, cosi' comprimendo valori costituzionalmente protetti. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art.10, settimo comma, L. 6 agosto 1967, n.699 limitatamente alle parole "e se la differenza d'eta' tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20".
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 29
Costituzione  art. 31
Costituzione  art. 36

Riferimenti normativi
legge  06/08/1967  n. 699  art. 10  co. 7

Titolo
SENT. 587/88 B. PENSIONI - RIVERSIBILITA' - DIFFERENZA DI ETA' TRA I CONIUGI - DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA CONSEGUENZIALE. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N.1092, ART.81, COMMA TERZO. - COST. ARTT.3, 29, 31 E 36 LEGGE 11 MARZO 1953 N.87, ART.27.

Testo
PENSIONI - RIVERSIBILITA'. Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art.27 L. 11 marzo 1953 n.87, art.27) l'art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, limitatamente alle parole "e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni".
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 29
Costituzione  art. 31
Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte
legge  11/03/1953  n. false  art. 27

Riferimenti normativi
decreto del Presidente della Repubblica  29/12/1973  n. 1092  art. 81  co. 3

Massima n. 13535 Massima precedente
Titolo
SENT. 587/88 C. PENSIONI - RIVERSIBILITA' - DIFFERENZA DI ETA' TRA I CONIUGI - DIPENDENTI ENTI LOCALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA CONSEGUENZIALE. - LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N.1646, ART. 6, SECONDO COMMA. - COST. ARTT. 3, 29, 31 E 36. LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART.27.

Testo
PENSIONI - RIVERSIBILITA'. Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, L. 11 novembre 1953 n.87) l'art.6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n.15), L. 22 novembre 1962, n. 1646, limitatamente alle parole "e la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni". - cfr. S. n. 15/1980.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 29
Costituzione  art. 31
Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte
legge  11/03/1953  n. false  art. 27

Riferimenti normativi
legge  22/11/1962  n. 1646  art. 6  co. 2


Pronuncia

N. 587

SENTENZA 12-31 MAGGIO 1988


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1981 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da D'Errico Maria, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.239 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;


Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 25 ottobre 1974 (r.o. n. 570 del 1976) nel corso di un giudizio promosso da D'Errico Maria, alla quale era stata negata la pensione quale vedova del ricevitore del lotto Di Chiara Francesco per mancanza del requisito relativo alla differenza di età (non maggiore di anni 20) prevista dall'art.10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, la Corte dei conti Sezione III giurisdizionale sollevava questione di legittimità della riferita norma, in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 36 Cost.

Deduceva il Collegio che il subordinare il diritto alla pensione di riversibilità alla vedova, coniugata al dipendente dopo che costui aveva raggiunto il 65° anno di età, alla condizione che tra i coniugi non sussistesse differenza di età superiore ad anni 20, opererebbe un irrazionale condizionamento della libertà matrimoniale (artt.3 e 29, primo comma, Cost.), oltreché violazione dei successivi artt. 31 e 36 per incidenza sulle garanzie retributive.

2. - Restituiti gli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) la Corte dei conti reiterava la rimessione (ord. n. 218 del 1983) per "la permanente validità delle argomentazioni già svolte" in ordine alla riversibilità alla vedova, circoscrivendo, tuttavia, il riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 29 (primo comma), 36 (primo comma).


Considerato in diritto

1. - L'art.10, settimo comma della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto") stabilisce che la vedova ha diritto all'assegno di riversibilità a condizione che nel matrimonio, contratto dal dipendente dopo il 65° anno d'età, non sussista una differenza di età tra i coniugi maggiore di anni 20.

La norma è sospettata di illegittimità costituzionale dal remittente poiché condizionante la libertà matrimoniale "avuto riguardo al pur necessario aspetto economico del matrimonio", con negativa connessa incidenza sulle garanzie retributive (artt. 3; 29, primo comma; 36, primo comma, Cost.).

2. - La questione è fondata.

La Corte ha in passato deciso nel senso della non fondatezza questioni analoghe, in quanto i profili della rimessione restavano limitati ad una assunta disparità, peraltro insussistente per la diversità di disciplina, con il rapporto di lavoro privato assistito dall'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia e i superstiti (sentenza n.72 del 1986).

Ma per i trattamenti pubblici e assimilati, in ordine a disposizioni limitative della riversibilità contenute nelle varie inerenti normative, la Corte ha già tratto convincimento della irrazionalità di restrizioni a mero fondamento naturalistico con conseguente esigenza di una necessità di parificazione, sul punto, dei sistemi pensionistici stessi. Ed è da considerare che il potere legiferante dello Stato non può certo spingersi sino a incidere nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare, così comprimendo valori costituzionalmente protetti (sentt. n.15 del 1980 e n.73 del 1987).

È palese pertanto l'ingiustificata irrazionalità ex art. 3 Cost. della norma oggetto del presente esame, restando assorbita ogni altra prospettazione in causa.

La declaratoria di illegittimità va estesa - ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 - alle consimili disposizioni contenute nell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nonché nell'art. 6, secondo comma, modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15, della legge 22 novembre 1962, n.1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto) limitatamente alle parole "e se la differenza d'età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20";

Dichiara - a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole "e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni";

b) dell'art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "e la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI