Titolo
SENT. 1/57 A. COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI - PROCEDIMENTO - NORME DI ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE - PROCEDIMENTO ORDINARIO.
Testo
Il procedimento di formazione della legge previsto dall'art. 138 della Costituzione deve essere osservato allorche' si tratti della revisione della Carta costituzionale e di altre leggi costituzionali, e non anche nelle ipotesi di norme di attuazione della Costituzione. Pertanto, non contrasta con il detto articolo la legge 20 giugno 1952, n. 645, contenente norme di attuazione della XII disp. trans. e finale della Cost..
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 138
Riferimenti normativi
legge
20/06/1952
n. 645
art. 0
co. 0
Titolo
SENT. 1/57 B. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ART. 4 LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645: ISTIGAZIONE INDIRETTA ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO FASCISTA - ATTUAZIONE DELLA XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, interpretato in relazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione, non prevede come reato qualsiasi difesa elogiativa del fascismo, ma solo l'esaltazione idonea e specificamente rivolta alla riorganizzazione del disciolto partito fascista (istigazione indiretta). Pertanto infondata e' la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 4 in riferimento all'art. 21, primo comma, e alla XII disposizione transitoria della Costituzione.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 1
Riferimenti normativi
legge
20/06/1952
n. 645
art. 4
co. 0
N. 1
SENTENZA 16 GENNAIO 1957
Deposito in cancelleria: 26 gennaio 1957.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 27 del 30 gennaio 1957.
Pres. DE NICOLA - Rel. COSATTI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott.
GAETANO AZZARITI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI -
Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. MARIO BRACCI
- Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO
PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 20
giugno 1952, n. 645, contenente norme di attuazione della XII
disposizione transitoria e finale (comma 1) della Costituzione,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) Ordinanza 16 gennaio 1956 del Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Morino Luciano, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 del 4 febbraio 1956 ed
iscritta al n. 10 del Reg. ord. 1956;
2) Ordinanza 28 gennaio 1956 della Corte di appello di Roma nel
procedimento penale a carico di Belfiori Fausto e di Fois Giorgio,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta
al n. 66 del Reg. ord. 1956;
3) Ordinanza 8 giugno 1956 della Corte di appello di Perugia nel
procedimento penale a carico di Ragazzini Francesco, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 21 luglio 1956 ed iscritta al n. 223 del
Reg. ord. 1956.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1956 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini.
Ritenuto in fatto:
Nel procedimento penale a carico di Morino Luciano, imputato del
delitto di apologia del fascismo di cui all'art. 4 della legge 20
giugno 1952, n. 645, la difesa dinanzi al Tribunale di Torino impugnò
di illegittimità costituzionale l'art. 4 della citata legge sia
perché in contrasto con l'art. 21 primo comma della Costituzione sia
perché non può considerarsi attuazione della XII disposizione
transitoria e finale della Costituzione medesima, nonché l'art. 1
della richiamata legge, per quanto possa influire sulla definizione del
procedimento, trattandosi di norma emanata in violazione del disposto
dell'art. 138 della Costituzione.
Il Tribunale, con ordinanza 16 gennaio 1956, rilevato che la
questione non si appalesava manifestamente infondata "per quanto ha
tratto alla pretesa incostituzionalità dell'intera legge n. 645 del
1952 e non anche del solo art. 4", dispose la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale. Tale ordinanza venne notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle
due Camere ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87, e pubblicata, per
disposizione del Presidente di questa Corte, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Nel procedimento penale a carico di Belfiori Fausto e di Fois
Giorgio, imputati del delitto di cui all'art. 4 della legge n. 645 del
1952, la difesa degli imputati, in sede di appello, sollevò eccezione
di illegittimità costituzionale dell'intera legge 1952 perché in
contrasto con la XII delle disposizioni transitorie e finali e con gli
articoli 138 e 21 della Costituzione. La Corte di appello di Roma,
ritenuta non manifestamente infondata la predetta eccezione,
limitatamente al contrasto tra l'art. 4 della legge 1952 e l'art. 21
della Costituzione, con ordinanza 28 gennaio 1956, dispose la
trasmissione degli atti a questa Corte. Tale ordinanza venne notificata
al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti
delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Nel procedimento penale a carico di Ragazzini Francesco, imputato
del delitto di cui all'art. 4 della legge n. 645 del 1952, la difesa
dell'imputato in sede di appello sollevò l'eccezione, già respinta
dal Tribunale di Terni, sulla illegittimità costituzionale del citato
art. 4 perché in contrasto con l'art. 21 della Costituzione. La Corte
di appello di Perugia, con ordinanza 8 giugno 1956, ritenuta non
manifestamente infondata la suddetta eccezione in quanto potrebbe
opinarsi che le disposizioni contenute nell'art. 4 eccedano i limiti
della norma XII e siano in contrasto con l'art. 21 della Costituzione,
dispose la trasmissione degli atti a questa Corte. Tale ordinanza venne
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai
Presidenti delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Gli imputati nei suddetti tre procedimenti non si sono costituiti
nel presente giudizio; il Presidente del Consiglio è intervenuto a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato ai sensi della legge 11
marzo 1953, n. 87, e delle norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte costituzionale.
Nell'atto di intervento, depositato in cancelleria il 13 febbraio
1956 e concernente il procedimento a carico del Morino, l'Avvocatura
dello Stato, in ordine all'eccepita incostituzionalità dell'art. 4
della legge n. 645 del 1952 in riferimento all'art. 21 primo comma
della Costituzione, osserva che tale articolo contiene una
dichiarazione di principi i quali per la loro applicazione vanno posti
in relazione con altri principi fondamentali, che nel nostro
ordinamento condizionano le manifestazioni del pensiero; queste non
sono né possono essere senza limiti. Nessun contrasto nella
configurazione del reato di apologia del fascismo, che altro non è che
una categoria di apologia di delitto; l'art. 4 della legge 1952 è
logica conseguenza della disposizione XII. Come è proibita e punita
l'esaltazione che abbia già dato risultati concreti di
riorganizzazione del partito fascista, deve essere proibita e punita
l'esaltazione pubblica individuale, perché può concorrere a preparare
ambiente favorevole al risorgere del partito fascista.
In ordine poi all'art. 1 della legge 1952, che sarebbe in contrasto
con l'art. 138 della Costituzione, l'Avvocatura dello Stato osserva che
tale impugnativa è inammissibile, essendo stato il Morino imputato del
reato di cui all'art. 4 e non del reato di cui all'art. 1 della legge
n. 645 del 1952.
Nel merito rileva che l'impugnativa si appalesa priva di
fondamento, poiché l'art. 1 altro non è che attuazione della norma
XII e non revisione della Costituzione per cui debbono osservarsi le
forme prescritte dall'art. 138 della Costituzione medesima.
Concludendo, l'Avvocatura dello Stato chiede che la Corte voglia
dichiarare infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale in
ordine all'art. 4 della legge n. 645 del 1952; dichiarare inammissibile
l'impugnativa in ordine all'art. 1 o, quanto meno, dichiarare infondata
l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in merito
all'articolo stesso.
Con memoria depositata il 17 aprile 1956 l'Avvocatura dello Stato
svolge le deduzioni contenute nell'atto di intervento e conferma le
relative richieste.
Negli atti di intervento concernenti il giudizio a carico del
Belfiori e del Fois e in quello a carico del Ragazzini, depositati
rispettivamente il 1 marzo 1956 e il 6 luglio 1956, l'Avvocatura dello
Stato enuncia deduzioni e richieste analoghe a quelle sopra riassunte,
limitatamente all'art. 4 della legge 1952. In ordine al giudizio
Belfiori e Fois, l'Avvocatura ha anche prodotto una memoria depositata
il 17 aprile 1956.
Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15
delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha
disposto che le cause promosse con le sopra indicate ordinanze e
chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse.
Il sostituto avvocato generale dello Stato si è, in udienza,
rimesso alle deduzioni e conclusioni enunciate nelle proprie memorie.
Considerato in diritto:
La Corte ravvisa l'opportunità che la decisione delle tre cause,
congiuntamente discusse all'udienza, abbia luogo con unica sentenza,
trattandosi in sostanza della stessa questione di legittimità
costituzionale.
Nelle ordinanze, che hanno dato luogo ai giudizi, si fa riferimento
o all'intera legge 20 giugno 1952, n. 645, contenente "Norme di
attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)
della Costituzione" o all'art. 4 in connessione con l'art. 1 della
detta legge o al solo art. 4 della legge medesima.
In rapporto all'intera legge n. 645 del 1952, non si ravvisa alcuna
violazione delle disposizioni contenute nell'art. 138 della
Costituzione, perché il procedimento da tale articolo prescritto deve
essere osservato allorché si tratti di revisione della Carta
costituzionale o di altre leggi costituzionali: ipotesi che qui non
ricorre.
Non può esser preso in considerazione l'art. 1 della legge 1952,
perché, come ha esattamente rilevato l'Avvocatura generale dello
Stato, in nessuno dei tre procedimenti penali, nel corso dei quali sono
state emesse le ordinanze, era in contestazione il reato di cui
all'art. 1.
Resta, quindi, da considerare e risolvere la sollevata questione -
comune ai tre giudizi - di legittimità costituzionale della norma
contenuta nell'art. 4 della legge 1952, in riferimento a quelle
contenute nella XII delle disposizioni transitorie e finali e nell'art.
21 primo comma della Costituzione.
L'art. 4 va esaminato in rapporto al primo comma della XII delle
disposizioni transitorie e finali della Costituzione, che statuisce:
"È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista".
Come risulta dal contesto stesso della legge 1952 (le cui norme, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, cesseranno di avere vigore appena
saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del
Codice penale), l'apologia del fascismo, per assumere carattere di
reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una
esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito
fascista. Ciò significa che deve essere considerata non già in sé e
per sé, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla
XII disposizione.
Trattasi non di una istigazione diretta, perché questa è
configurata nell'art. 2 della legge 1952, bensì di una istigazione
indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a
tal fine idoneo ed efficiente.
La riprova che l'apologia, in realtà, consista in una istigazione
indiretta si desume dall'art. 414 del Codice penale (che non trovasi
modificato nel progetto preliminare per la riforma del detto codice,
redatto dall'ultima Commissione ministeriale), articolo il quale -
sotto l'intestazione "Istigazione a delinquere" - nell'ultimo comma
prevede precisamente l'apologia di uno o più delitti. Appunto per ciò
la dottrina ha ritenuto che il reato di apologia costituisca una forma
di istigazione indiretta.
Consegue che non può istituirsi il raffronto, che è stato
dedotto, tra l'art. 4 della legge n. 645 del 1952 e l'art. 21 primo
comma della Costituzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti,
indicati in epigrafe:
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento alle norme contenute
nell'art. 138 della Costituzione;
dichiara infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 della
legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento alle norme contenute nella
XII delle disposizioni transitorie e finali e nell'art. 21 primo comma
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.