Udienza pubblica

Udienza Pubblica del 28/01/2026

La Corte costituzionale rende disponibili i filmati delle singole cause di ogni udienza pubblica immediatamente dopo lo svolgimento della stessa. Il ruolo delle cause di ciascuna udienza pubblica è consultabile nella pagina Calendario lavori di questa stessa sezione. La visione di tali filmati è possibile direttamente selezionando il filmato.

L'udienza ha inizio alle ore 9:35. Il Collegio è composto di quindici Giudici. E' assente il Giudice Roberto Nicola Cassinelli. Presiede il Presidente Giovanni Amoroso.


Ruolo n.1

Ordinanze:
ord. 169/2025

ord. 1 luglio 2025 Corte dei conti sezioni riunite in sede giurisdizionale - Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria e Procuratore generale della Corte dei conti c/Regione Liguria

Oggetto Ruolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Liguria - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) - Finanziamento - Previsione di un finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente - Riferibilità del finanziamento indistintamente alle attività dell’ARPAL in assenza della correlazione al fabbisogno per le attività rientranti nei LEA - Denunciata alterazione della struttura del perimetro delle spese sanitarie - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lesione del diritto alla salute - Lesione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa

MARCO D'ALBERTI (GIUDICE RELATORE)

MAOLI RICCARDO per Regione Liguria (AVVOCATO)

LUPI Andrea per Procura generale Corte dei conti (AVVOCATI)



La causa iscritta al nr. 2 è stata rinviata a nuovo ruolo con decreto presidenziale del 22 gennaio 2026.


Ruolo n.2

Ordinanze:
ordd. 136, 137, 138 e 139/2025

n. 4 ordinanze 13 maggio 2025 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

Oggetto Ruolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Modifiche al decreto legislativo n. 199 del 2021 - Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo - Previsione che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lett. a) limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c) incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1), e c-ter), nn. 2) e 3), del c. 8 dell’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 - Previsione che il primo periodo del c. 1-bis dell’art. 20 di tale decreto legislativo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'art. 31 del predetto decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR - Previsione che l’art. 20, c. 1-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 199 del 2021, introdotto dal c. 1 dell’art. 5 del decreto-legge n. 63 del 2024, come convertito, non si applica ai progetti per i quali, alla relativa data di entrata in vigore, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Previsione che gli interventi di cui all'art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 190 del 2024 sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, c. 1-bis, del d.lgs. n. 199 del 2021 - Denunciata disciplina che, prevedendo il divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e il divieto di aumentare l’estensione di quelli esistenti nelle aree agricole, confligge con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e in particolare con il principio di massima diffusione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, come declinato dalla normativa europea - Contrasto con il principio europeo di integrazione ambientale funzionale a ridurre le pressioni sull’ambiente derivanti dalle politiche e dalle attività di altri settori e a raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici - Introduzione di un divieto che si inserisce nel complesso delle previsioni dell’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 quale corpo estraneo, dato che le relative previsioni non risultano coordinate con il resto dell’articolato - Norma che non istituisce nessuna forma di bilanciamento tra i valori in gioco, sancendo una prevalenza dell’interesse alla conservazione dello stato dei luoghi dei terreni agricoli, senza considerare una loro possibile utilizzabilità finanche a fini agricoli - Conflitto con l’obiettivo del decreto succitato di promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili - Assenza di contemperamento con gli altri interessi in gioco, anche di rilievo costituzionale, che contrasta con la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi

MASSIMO LUCIANI (GIUDICE RELATORE)


Ruolo n.3

Ordinanze:
ord. 39/2025

ord. 28 gennaio 2025 Tribunale di Milano - E.H. E. F.

Oggetto Ruolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - Giudizio di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione - Mancata previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio in capo al giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o di accoglimento) della richiesta di revoca (anche parziale) ex art. 669 codice di procedura penale di sentenze di condanna irrevocabili emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto - Ingiustificata disparità di trattamento tra le fasi di cognizione e dell'esecuzione

MARIA ALESSANDRA SANDULLI (GIUDICE RELATRICE)

TARGA FABIO per E.H. E.F. (AVVOCATO)


Alle ore 10.15 il Presidente dichiara conclusa l'udienza.