Udienza Pubblica del 18/11/2025
La Corte costituzionale rende disponibili i filmati delle singole cause di ogni udienza pubblica immediatamente dopo lo svolgimento della stessa. Il ruolo delle cause di ciascuna udienza pubblica è consultabile nella pagina Calendario lavori di questa stessa sezione. La visione di tali filmati è possibile direttamente selezionando il filmato.
L'udienza ha inizio alle ore 9:35. Il Collegio è composto di quindici Giudici. Sono assenti i Giudici Filippo Patroni Griffi e Antonella Sciarrone Alibrandi. Presiede il Presidente Giovanni Amoroso.
In apertura di udienza, il Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, commemora la figura del Presidente emerito Annibale Marini, recentemente scomparso. Il Presidente dà poi la parola all’avvocato Romano Vaccarella che, a nome proprio e degli avvocati del Libero foro, si unisce al cordoglio. Successivamente dà la parola all’Avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri che, a nome proprio e dell’Avvocatura generale dello Stato, ricorda il Presidente emerito. Al termine, il Presidente chiede di osservare un minuto di silenzio Infine, il Presidente ringrazia e dispone una breve sospensione dell’udienza.
Alle ore 10,17 riprende l'udienza.
Ruolo n.1
Ordinanze:
ord. 223/2024
ord. 31 luglio 2024 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
- Italian Tobacco Manufacturing srl e altri c/ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e altri
Oggetto Ruolo
Tributi - Accise - Aliquote di base e calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati - Previsione che l’onere fiscale minimo (OFM) è pari, per l’anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell’accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lett. a) e b) del c. 3 dell’art. 39-octies del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato (PMP) delle sigarette e che la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l’anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall’anno 2025 - Previsione che l’OFM è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell’imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell’art. 39-sexies del citato decreto legislativo, e dell’accisa, applicata ai sensi del c. 3 dell’art. 39-octies, risulti inferiore al medesimo OFM - Previsione che l’accisa sui predetti prezzi di vendita è pari alla differenza tra l’importo dell’OFM e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell’art. 39-sexies - Denunciato meccanismo legislativo perturbativo del gioco concorrenziale, vista l’introduzione di un sistema fiscale ingiustificatamente penalizzante, nella dinamica dei prezzi, per i produttori di sigarette di fascia bassa, a vantaggio di quelli di fascia medio-alta - Normativa nazionale sull’OFM che viola le previsioni stabilite dalla direttiva 2011/64/UE di neutralità dell’impatto fiscale e di tutela del mercato e della concorrenza - Lesione dei principi di libera concorrenza e proporzionalità di cui al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - Violazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario
LUCA ANTONINI (GIUDICE RELATORE)
FERRARI GIUSEPPE FRANCO per Yesmoke srl in liquidazione (AVVOCATO)
GIUBILEO CHIARA per Yesmoke srl in liquidazione (AVVOCATO)
PISELLI PIERLUIGI per Italian Tobacco Manufacturing srl (AVVOCATO)
SESTINI GIANLUCA per Italian Tobacco Manufacturing srl (AVVOCATO)
TORTORA FABIO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.2
Ricorsi:
ric. 15/2025
Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Toscana
Oggetto Ruolo
Turismo - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla l. reg.le n. 61 del 2024 - Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione - Previsione che fino alla data del 31 dicembre 2025, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della legge n. 61 del 2024 possono continuare a esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l. reg.le n. 86 del 2016 - Denunciata disciplina che introduce limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di proprietà, inibendo ai proprietari la possibilità di disporre del proprio immobile, concedendone il godimento a terzi per fini turistici - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Previsione transitoria che determina un’irragionevole discriminazione, imponendo a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’applicabilità delle limitazioni contenute nell’art. 41, c. 4, della l. reg.le n. 61 del 2024, alla gestione di tali strutture nell’ambito del medesimo edificio - Disposizione che lede la libertà di iniziativa economica, dato che, fissando dei limiti di applicabilità alla previgente disciplina, preclude alla ricettività svolta in forma imprenditoriale la possibilità di trovare l’assetto organizzativo e dimensionale più adatto alla produzione di ricchezza
GIOVANNI PITRUZZELLA (GIUDICE RELATORE)
MANGIA MARIA GABRIELLA per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
PERTICI ANDREA per Regione Toscana (AVVOCATO)
Ruolo n.3
Ricorsi:
ric. 18/2025
Regione Toscana c/ Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto Ruolo
Istruzione - Organizzazione scolastica - Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni - Modifiche all’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito - Procedura e scadenze per l’adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica - Anticipazione (dal 30 novembre al 31 ottobre) del termine per l’adozione, da parte delle regioni, del Piano di dimensionamento - Possibilità, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di determinare un differimento del termine non superiore a 30 giorni - Denunciata compressione del termine per l’adozione del provvedimento regionale e trasferimento all’amministrazione centrale della facoltà di decretare la proroga della scadenza di un atto di competenza regionale - Incidenza sulle attribuzioni regionali nella materia, di competenza concorrente, dell’istruzione - Lesione dei principi riguardanti la chiamata in sussidiarietà
MASSIMO LUCIANI (GIUDICE RELATORE)
MARCELLO CECCHETTI, per delega dell'avv. MANCINO BARBARA, per Regione Toscana (AVVOCATO)
PAOLUCCI LAURA per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
FEOLA EMANUELE per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Alle ore 12.10 il Presidente dichiara conclusa l'udienza.