Udienza Pubblica del 04/11/2025
La Corte costituzionale rende disponibili i filmati delle singole cause di ogni udienza pubblica immediatamente dopo lo svolgimento della stessa. Il ruolo delle cause di ciascuna udienza pubblica è consultabile nella pagina Calendario lavori di questa stessa sezione. La visione di tali filmati è possibile direttamente selezionando il filmato.
L'udienza ha inizio alle ore 9:43. Il Collegio è composto di quindici Giudici. Presiede il Presidente Giovanni Amoroso.
IL Giudice Filippo Patroni Griffi si astiene dalla discussione della causa iscritta al nr. 1 del ruolo e non prende parte alla prima parte di udienza.
Ruolo n.1
Ordinanze:
ord. 92/2025
ord. 3 aprile 2025 Tribunale di Ravenna
- V. A. c/ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS
Oggetto Ruolo
Previdenza - Pensioni - Previsione che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del r.d.l. n. 1827 del 1935, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli assegni di cui all’art. 11 della legge n. 1115 del 1968, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative - Previsione che per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo - Impossibilità di gravare di interessi le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato - Omessa previsione di una soglia, sulla quale l’INPS non può comunque soddisfarsi, nemmeno allorquando opera una trattenuta diretta sulla pensione a compensazione del proprio credito, pari all’ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro, risultando la pensione aggredibile solo oltre tale soglia, nella misura di un quinto - Denunciata normativa che, consentendo a INPS di non rispettare i limiti valevoli per tutti gli altri creditori a fronte di un bisogno vitale del debitore, risulta irragionevole e ingiustamente discriminatoria, poiché situazioni uguali vengono trattate differentemente, in base al creditore che agisce, al tipo di credito e alle modalità di soddisfo dello stesso – Disciplina che esentando i crediti vantati da INPS dal rispetto dei minimi vitali, viola una rima essenzialmente obbligata per il legislatore, e il limite previsto dalla normativa di riferimento di generale applicazione
EMANUELA NAVARRETTA (GIUDICE RELATRICE)
PATTERI ANTONELLA per INPS (AVVOCATO)
GAROFOLI PIETRO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Il Giudice Filippo Patroni Griffi entra in aula e si unisce al collegio per la discussione delle successive cause iscritte al ruolo.
Ruolo n.2
Ordinanze:
ord. 43/2025
ord. 2 dicembre 2024 Corte di cassazione
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS c/ A. R.
Oggetto Ruolo
Assistenza e solidarietà sociale - Disabilità - Congedo straordinario per assistenza di un soggetto con disabilità in situazione di gravità - Soggetti legittimati alla fruizione del beneficio - Previsione che non include, nel novero dei beneficiari del congedo straordinario, il convivente di fatto - Denunciata disciplina, che, nella versione antecedente alla riforma del 2022, applicabile ratione temporis, viola la tutela costituzionale da riconoscere alla famiglia di fatto - Irragionevole compressione del diritto alla salute psicofisica del disabile grave, vista la limitazione dell’assistenza all’interno della propria comunità di vita in funzione di un dato normativo integrato dal mero rapporto di coniugio
MARIA ROSARIA SAN GIORGIO (GIUDICE RELATRICE)
GUARISO ALBERTO per R. A. (AVVOCATO)
PISCHEDDA SAMUELA per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS (AVVOCATO)
MARINUZZI DARIO per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS (AVVOCATO)
PAOLO GENTILI per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
SFERRAZZA MAURO per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS (AVVOCATO)
Ruolo n.3
Ordinanze:
ord. 177/2024
ord. 6 giugno 2024 Tribunale di Napoli
- G. S.
Oggetto Ruolo
Procedimento penale - Misure cautelari - Allontanamento dalla casa familiare - Applicazione delle modalità di controllo previste dall'art. 275-bis codice di procedura penale (cosiddetto braccialetto elettronico) qualora si proceda per determinati delitti (nella specie, delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572 codice penale) - Previsione che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi - Mancata previsione che il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi “salvo che non le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto” - Denunciata obbligatorietà di un regime cautelare più gravoso - Automatismo applicativo di un aggravamento tale da rendere inoperanti i criteri di proporzionalità e di adeguatezza, in contrasto con il principio di inviolabilità della libertà personale e con il principio della finalità rieducativa della pena, a fronte dell’attribuzione alla coercizione cautelare di tratti funzionali tipici della pena - Diversa e ingiustificata incidenza sull’indagato della “non fattibilità tecnica” del cosiddetto braccialetto elettronico, regolato dall’art. 275-bis codice di procedura penale in riferimento agli arresti domiciliari
MASSIMO LUCIANI (GIUDICE RELATORE)
CORSETTI CARLA per Stefanelli Gianni (AVVOCATO)
FEDELI ANDREA per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.4
Ricorsi:
ric. 20/2025
Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Toscana
Oggetto Ruolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 - Previsione che la Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie competenze, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle suindicate sentenze relative al suicidio medicalmente assistito -Denunciata disciplina, con legge regionale, dell’accesso della persona ad una morte volontaria rientrante nella materia “ordinamento civile e penale” riservata alla legislazione esclusiva statale in quanto incidente su diritti personalissimi, tra i quali quello alla vita e all’integrità – Creazione di un istituto giuridico, che innova il diritto civile e che trova applicazione diretta nell’ambito del diritto penale, che esula dalle competenze del legislatore regionale, intervenendo in una materia riguardante la responsabilità penale (artt. 579 e 580 cod. pen.), la tutela della vita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del consenso e rifiuto dei trattamenti sanitari desumibili dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e dall’art. 5 cod. civ. - Previsione che, fino all'entrata in vigore della disciplina statale, possono accedere alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalle suddette sentenze, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) - Previsione che le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla legge regionale costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza - Previsione che le aziende unità sanitarie locali istituiscono una commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, nonché per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione - Modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito - Previsione che l'azienda unità sanitaria locale trasmette tempestivamente l'istanza della persona interessata e la relativa documentazione alla commissione e al comitato per l'etica nella clinica operante presso l'azienda, ai sensi dell'art. 99 della l. reg.le n. 40 del 2005 - Procedura per la verifica dei requisiti - Previsione che, in caso di esito positivo della verifica dei requisiti, la commissione procede ai fini dell'approvazione o definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito - Denunciata sovrapposizione con le competenze riservate dal legislatore statale ai comitati etici territoriali individuati con decreti del Ministro della salute del 23 e 30 gennaio 2023 – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
VIGANÒ - ANTONINI (GIUDICE RELATORE)
CASELLI GIANCARLO per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
GALLUZZO GIANNA per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
CIARI FABIO per Regione Toscana (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di MANCINO BARBARA per Regione Toscana (AVVOCATO)
Alle ore 11.55 il Presidente dichiara conclusa l'udienza.