Udienza pubblica

Udienza Pubblica del 07/10/2025

La Corte costituzionale rende disponibili i filmati delle singole cause di ogni udienza pubblica immediatamente dopo lo svolgimento della stessa. Il ruolo delle cause di ciascuna udienza pubblica è consultabile nella pagina Calendario lavori di questa stessa sezione. La visione di tali filmati è possibile direttamente selezionando il filmato.


Le cause iscritte ai nn.rr. 2 e 3 del ruolo vengono chiamate congiuntamente.


Ruoli n.2-3

Ordinanze:
ord. 11/2025

ord. 7 ottobre 2024 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari - Saras spa c/ Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Sardegna

ord. 54/2025

ord. 7 febbraio 2025 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma - Eni Global Energy Markets spa c/ Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Lazio

Oggetto Ruolo
Tributi - Energia - Istituzione, per l’anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Previsione che il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive - Denunciata indeducibilità totale di un costo inerente e oggettivo contraria ai principi che regolano la determinazione del reddito d’impresa, perché comporta la tassazione di un reddito al lordo di parte dei fattori che hanno contribuito alla sua stessa produzione - Violazione del divieto di doppia imposizione atteso che la ricorrente nel giudizio principale ha già scontato una prima imposta, per l’anno di imposta in esame, vale a dire il contributo straordinario contro il caro bollette e una seconda legata alla mancata deduzione integrale della prima dal reddito d’impresa - Violazione del principio di capacità contributiva - Previsione di un regime di indeducibilità, in assenza di una riconoscibile giustificazione razionale, non coerente con la struttura stessa del presupposto dell’imposta vale a dire il reddito complessivo netto - Contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale secondo cui i costi sostenuti nell’esercizio dell’impresa, se inerenti, devono essere deducibili ai fini del reddito d’impresa - Elementi strutturali del contributo in questione che si pongono al di là della soglia minima di connessione razionale e di proporzionalità - Violazione della riserva di legge in materia di prestazione patrimoniale imposta

Tributi - Energia - Prevista istituzione, per l’anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Individuazione dei soggetti passivi - Quantificazione della base imponibile - Criterio di determinazione costituito dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 - Previsione che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero - Applicazione del contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se è inferiore al 10 per cento non è dovuto alcun contributo - Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive, entrambe al netto dell'IVA - Denunciata introduzione di un contributo del tutto privo di razionalità - Prelievo inidoneo a intercettare e a quantificare correttamente una reale forza economica differenziata, atteso che il contributo va a incidere in modo più gravoso su alcuni operatori, per ragioni del tutto casuali, in assenza di effettivi incrementi di ricchezza - Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e della capacità contributiva - Previsione di un prelievo che ha effetti ablativi integrali delle sostanze del soggetto inciso, risolvendosi in una illegittima prestazione, priva della natura di onere fiscale e di una causa indennitaria o risarcitoria - Conflitto con la garanzia costituzionale posta a presidio della proprietà privata - Contributo sproporzionato che viola il principio del giusto equilibrio - Irretroattività del prelievo che grava su una ricchezza che, ove si sia formata, lo ha fatto prima della sua entrata in vigore - Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall’art. 1 del Primo Protocollo CEDU

LUCA ANTONINI (GIUDICE RELATORE)

SILVESTRI ANDREA per Saras spa (AVVOCATO)

SALVINI LIVIA per Eni Global Energy Markets spa (AVVOCATO)

DE GIROLAMO DAVIDE per Eni Global Energy Markets spa (AVVOCATO)

FARACI SALVATORE per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)

CHERUBINI MATTIA per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)

Si dà atto della presenza di FANNI MATTEO per Saras spa (AVVOCATO)


I Giudici Emanuela Navarretta, Massimo Luciani e Francesco Saverio Marini si astengono dalla discussione delle cause iscritte ai nn.rr. 2 e 3 del ruolo e si allontanano dall'aula di udienza.


I Giudici Emanuela Navarretta, Massimo Luciani e Francesco Saverio Marini rientrano in aula di udienza e si uniscono al Collegio.


Ruolo n.4

Ordinanze:
ord. 51/2025

ord. 3 marzo 2025 Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Regione Campania nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2023

Oggetto Ruolo
Impiego pubblico - Impiego regionale - Trattamento economico - Norme della Regione Campania - Previsione che, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate - Previsione che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell'ammontare dell’emolumento e le modalità di erogazione - Previsione che l’emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL - Denunciate previsioni che dispongono l’istituzione di un trattamento accessorio, posto a carico del bilancio e non del fondo salariale, non previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto e dalla legge statale di riferimento - Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Lesione dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria - Elusione dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2019

MARCO D'ALBERTI (GIUDICE RELATORE)

DE FRANCISCIS GIULIA, per delega dell'avv. AMODEO EMILIA, per Procuratore generale della Corte dei conti (AVVOCATO)

La Corte si ritira in Camera di consiglio per decidere sull'ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum proposto dalla Procura Generale della Corte dei conti.

La Corte rientra e il Presidente dà lettura dell'ordinanza con la quale il predetto intervento viene dichiarato inammissibile.

BOVE ALMERINA per Regione Campania (AVVOCATO)

Si dà atto della presenza di MONTI TIZIANA per Regione Campania (AVVOCATO)


Il Giudice Giovanni Pitruzzella si astiene dalla partecipazione alla causa iscritta al nr. 5 del ruolo ed esce dall'aula di Udienza.


Ruolo n.5

Ricorsi:
ric. 8/2025

Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione autonoma della Sardegna

Oggetto Ruolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che la l. reg.le n. 20 del 2024 si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E alla l. reg.le n. 20 del 2024 e dai c. 9 e 11 dell'art. 1 della medesima legge regionale - Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della l. reg.le n. 20 del 2024 - Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi a oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità. Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi a impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della l. reg.le n. 20 del 2024 e in esercizio, nelle aree non idonee - Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del c. 6 dell'art. 1 della medesima legge regionale, ivi compreso il rispetto dell'art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale. Previsione che indica quali sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore. Previsione che i comuni hanno facoltà di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un'intesa con la Regione - Previsione che l'istanza è deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtù di un impatto visivo o paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER - Previsione che la deliberazione è preceduta da un processo partecipativo, denominato "dibattito pubblico", nonché dall'espletamento di una consultazione popolare che si deve concludere con una posizione favorevole alla proposta - Previsione che l'istanza per il raggiungimento dell'intesa è proposta all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge n. 241 del 1990, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, convoca i soggetti competenti a esprimersi, all'unanimità, in relazione alla compatibilità dell'intervento rispetto alla presenza di aree non idonee - Previsione che nel procedimento amministrativo non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito - Previsione che, in caso di perfezionamento dell'intesa, il proponente ha facoltà di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo stabilito per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla taglia e tipologia dell'impianto, il regime della Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell'Autorizzazione unica (AU)

ANGELO BUSCEMA (GIUDICE RELATORE)

COMANDE' CARLO per Pacifico Lapislazzuli srl, FRV ITALIA srl, EF Agri - Società Agricola a rl, Maple Tree Solar srl, DRen Solare 12 srl, DRen Solare 8 srl, DRen Solare 15 srl, ANT srl, EVO srl, Iberdrola Renovables Italia spa e ERG Wind Energy srl (AVVOCATO)

VIVANI CLAUDIO per RWE Renewables Italia srl (AVVOCATO)

Si dà atto della presenza di STICCHI DAMIANI ANDREA per Ortus Power Resources Italy srl,Ortus Power Resources Italy srl,OPR Sun 11 srl ed altri 2 (AVVOCATO)

Si dà atto della presenza di BRUNETTI FILIPPO per ENGIE TREXENTA srl e ENGIE MISTRAL srl (AVVOCATO)

Si dà atto della presenza di LOMBARDI PINA per DRen Solare 12 srl, DRen Solare 8 srl, DRen Solare 15 srl, ANT srl, EVO srl, ENGIE TREXENTA srl e ENGIE MISTRAL srl (AVVOCATO)

La Corte si ritira in Camera di consiglio per decidere sull'ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum proposto da Ortus Resources Italy srl e altri.


La Corte rientra e il Presidente dà lettura dell'ordinanza con la quale i predetti interventi vengono dichiarati inammissibili.


MANGIA MARIA GABRIELLA per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)

SANTINI GIORGIO per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)

ISOLA FLORIANA per Regione autonoma della Sardegna (AVVOCATO)

PANI MATTIA per Regione autonoma della Sardegna (AVVOCATO)


Alle ore 13.13 il Presidente dichiara conclusa l'udienza.