Udienza pubblica

Udienza Pubblica del 24/09/2025

La Corte costituzionale rende disponibili i filmati delle singole cause di ogni udienza pubblica immediatamente dopo lo svolgimento della stessa. Il ruolo delle cause di ciascuna udienza pubblica è consultabile nella pagina Calendario lavori di questa stessa sezione. La visione di tali filmati è possibile direttamente selezionando il filmato.

L'udienza ha inizio alle ore 9:35. Il Collegio è composto di quindici Giudici. Presiede il Presidente Giovanni Amoroso.


Ruolo n.1

Ordinanze:
ord. 12/2025

ord. 17 gennaio 2025 Consiglio di Stato - Ministero della cultura c/ Matteo Lampertico srl

Oggetto Ruolo
Beni culturali - Uscita dal territorio nazionale - Previsione che consente all’ufficio di esportazione della Soprintendenza, all’atto di ricezione della autodichiarazione finalizzata al trasferimento di opera all’estero, di avviare il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 42 del 2004, solo nell’ipotesi in cui la medesima ricada nella fattispecie ex art. 10, c. 3, lett. d-bis), del medesimo decreto legislativo (vale a dire "le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione") e non anche nelle altre ipotesi di cui all’art. 10, c. 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 - Denunciata disciplina manifestamente irragionevole visto il confronto con gli artt. 13, c. 1, e 65, c. 1, del medesimo decreto legislativo i quali operano un richiamo omnicomprensivo al c. 3 dell’art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004, senza enucleare un regime differenziato per la fattispecie di cui alla lett. d-bis) del c. 3 dell’art. 10 di tale decreto legislativo - Normativa illogica che dà luogo a una disparità di trattamento - Assenza di una ragione per la quale, a fronte del medesimo concreto valore del bene, il suo regime di tutela dipenda esclusivamente dalla circostanza se sia stato o meno attivato il procedimento semplificato ex c. 4-bis del citato art. 65 - Introduzione di un novella legislativa che travalica la sua finalità di semplificazione procedimentale, divenendo strumento di parziale liberalizzazione del settore - Detrimento del primario bene costituzionale dell’integrità della cultura - Violazione del patrimonio storico e artistico della Nazione

FILIPPO PATRONI GRIFFI (GIUDICE RELATORE)

CELOTTO ALFONSO per Matteo Lampertico srl (AVVOCATO)


Il Giudice Filippo Patroni Griffi si astiene dalle successive cause iscritte al ruolo ed esce dall'aula di udienza.


Ruolo n.2

Ordinanze:
ord. 32/2025

ord. 14 gennaio 2025 Tribunale di Roma - P.P. A. d. P. c/ Ordine degli psicologi del Lazio

Oggetto Ruolo
Professioni - Albi - Ordinamento della professione di psicologo - Sanzioni disciplinari - Previsione che la radiazione è pronunciata di diritto quando l’iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo - Denunciata previsione di un automatismo della sanzione della radiazione irragionevole e contrastante con il principio di proporzione, posto a presidio della razionalità che informa il principio di uguaglianza - Norma che, contemplando la radiazione di diritto solo per gli psicologi, confligge con il principio di uguaglianza, attesa l’intervenuta soppressione dell’istituto della destituzione di diritto nel campo del pubblico impiego

MARIA ALESSANDRA SANDULLI (GIUDICE RELATRICE)

MAZZOLI PAOLO per Apuzzo Di Portanova Paul Piero (AVVOCATO)

Si dà atto della presenza di CAPRARA GIOVANNI per Apuzzo Di Portanova Paul Piero (AVVOCATO)

CARUSO PAOLO per Ordine degli Psicologi del Lazio (AVVOCATO)


Ruolo n.3

Ordinanze:
ord. 26/2025

ord. 20 gennaio 2025 Consiglio di Stato - Azienda Agricola Levante di Romani F.lli ss c/ Regione Lombardia e altro

Oggetto Ruolo
Imprese - Calamità pubbliche - Contributi a vantaggio delle imprese (nella specie, imprese casearie) danneggiate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, nei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo - Previsione che dispone la concessione di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510 del 2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori suindicati - Denunciata disciplina che comporta una differente modalità di trattamento nella liquidazione dei danni tra produttori, nella stessa area geografica, di formaggio Denominazione di Origine Protetta (DOP) e non, dinnanzi alla medesima origine dei danni patiti e alla potenziale identità dei danni stessi, nonché all’esistenza di caratteristiche di lavorazione e stagionatura simili - Lesione del principio di ragionevolezza per disparità del contributo previsto - Lesione della libertà di iniziativa economica privata e della libera concorrenza tra imprese - Previsione che, elargendo dei contributi per i danni subiti in favore di una sola tipologia di aziende, risulta irragionevole, poiché l’eventuale maggior pregio delle produzioni indicate può esser adeguatamente tutelato in termini di quantificazione del contributo per il maggior danno patito

ROBERTO NICOLA CASSINELLI (GIUDICE RELATORE)

GIATTI GIANFREDO per Azienda Agricola Levante di Romani F.lli ss (AVVOCATO)

CONVERTINI ANGELO per Azienda Agricola Levante di Romani F.lli ss (AVVOCATO)

ADAMO SALVATORE per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)


Ruolo n.4

Ricorsi:
ric. 9/2025

Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Puglia

Oggetto Ruolo
Sanità pubblica - Professioni - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo) - Previsione che, in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. reg.le n. 41 del 2024, le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano il personale già in servizio, oppure lo assumono con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, per fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia - Previsione che, nello svolgimento dell’attività di supporto psicologico, la Regione promuove l’inserimento del servizio di assistenza psicologica all’interno delle aziende ospedaliere della Regione per i malati oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l’equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia - Previsione che, nel raggiungimento delle finalità di sostentamento, riconosce l’approccio multidisciplinare/professionale all’interno della Rete oncologica dello psiconcologo, inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche - Previsione che l’assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di due anni, avviene facendo ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami - Previsione che l’attività di sostegno psicologico può essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo) - Previsione che alla copertura degli oneri derivanti dalla l. reg.le n. 41 del 2024, quantificati in euro 1.500.000 per l’anno 2024, si provvede con copertura nell’ambito del "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", capitolo n. 1110070 - Denunciata introduzione nell’ambito della Regione Puglia della figura del psiconcologo non prevista dalla normativa nazionale, né dalle linee guida di tipo organizzativo per il funzionamento delle reti oncologiche fornite dall’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2019 - Previsione confliggente con la normativa statale di riferimento che disciplina i profili professionali nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, limitandone l’assunzione a coloro che siano in possesso di un titolo di specializzazione contemplato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 50 del 2019, tra i quali non rientra quello menzionato nella normativa regionale - Contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato - Previsione di un sostegno psicologico in ambito oncologico che costituisce un livello ulteriore di assistenza, non rientrante tra le spese obbligatorie consentite alle Regioni che abbiano adottato un Piano di rientro - Contrasto con gli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario perseguiti con l’Accordo del 29 novembre 2010 e con la correlata normativa interposta - Lesione dei principi fondamentali dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di equilibrio di bilancio

FRANCESCO SAVERIO MARINI (GIUDICE RELATORE)

ROCCHITTA GIAMMARCO per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)


Il Giudice Massimo Luciani si astiene dalla discussione delle cause iscritte ai nn.rr 5 e 6 del ruolo ed esce dall'aula di udienza.


Ruoli n.5-6

Ricorsi:
confl. enti 2/2025

Regione autonoma della Sardegna c/ Presidente del Consiglio dei ministri e altro

confl. enti 5/2025

Regione autonoma della Sardegna c/ Presidente del Consiglio dei ministri e altro

Oggetto Ruolo
Elezioni - Elezioni regionali - Verifica delle dichiarazioni e dei rendiconti delle spese elettorali - Ordinanza/ingiunzione del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'appello di Cagliari del 3 gennaio 2025, relativa alla verifica della dichiarazione e del rendiconto depositati, in esito alle elezioni regionali del 25 febbraio 2024, dalla attuale Presidente della Regione autonoma della Sardegna, nella parte in cui dispone che, stante l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, si impone “la decadenza dalla carica del candidato eletto” e “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio regionale per quanto di sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna”, come previsto dall’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993 - Denunciato illegittimo esercizio del potere da parte del Collegio di garanzia, in violazione delle attribuzioni costituzionalmente attribuite alla regione - Menomazione delle possibilità di esercizio delle competenze statutariamente attribuite al Consiglio regionale, nonché agli altri organi di vertice della regione (Presidente e Giunta regionale) - Erronea presunzione che la competenza a comminare la sanzione della decadenza spetti al Collegio Regionale di Garanzia e che il Consiglio regionale debba conformarsi dichiarando la decadenza della presidente in carica (e con ciò provocando l’automatica dissoluzione del Consiglio regionale in virtù del dispositivo aut simul stabunt aut simul cadent) - Non conformità ai requisiti richiesti dalla legislazione statale e regionale della comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, la quale richiama soltanto il c. 7 dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 - Insussistenza dei presupposti per la comminazione della sanzione della decadenza espressamente previsti ai c. 8 e 9 dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 - Inesatta qualificazione della peculiare posizione del Presidente della Regione - Erroneità del presupposto interpretativo secondo cui la l. reg.le n. 1 del 1994, recante la disciplina dei rendiconti elettorali, si riferisca, oltre che ai consiglieri regionali elettivi, anche al Presidente della regione ricorrente, eletto a suffragio universale e diretto - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare, se del caso previa autopromozione delle questioni di legittimità costituzionale dedotte, che non spetta allo Stato e per esso al Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte d’Appello di Cagliari, imporre “la decadenza dalla carica del candidato eletto” a Presidente della Regione e disporre “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio regionale per quanto di sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna” e per l’effetto di annullare l’ordinanza/ingiunzione depositata dal predetto Collegio Regionale di Garanzia il 3 gennaio 2025. Richiesta, in via subordinata, alla Corte costituzionale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993, qualora si ritenesse che la legge n. 515 del 1993 sia comunque applicabile al caso del Presidente della Regione e che il Collegio di garanzia abbia agito applicando un’ipotesi decadenziale autonoma - Indeterminatezza della fattispecie sanzionatoria - Denunciata previsione della sanzione dell’ineleggibilità al candidato che abbia violato le norme che disciplinano la campagna elettorale - Uso improprio della categoria della ineleggibilità - Violazione del principio di ragionevolezza, del principio di legalità, del diritto di difesa e del diritto di elettorato passivo - Violazione del diritto convenzionale a un ricorso effettivo. Richiesta, in via ulteriormente subordinata, alla Corte costituzionale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993 nella parte in cui dispone che la fattispecie ivi prevista “costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza” e non “costituisce causa di ineleggibilità sopravvenuta del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo ove non rimossa nel ragionevole termine assegnato a seguito di contestazione effettuata con delibera della Camera di appartenenza” - Contrasto con la disciplina di cui alla legge n. 165 del 2004, di attuazione dell’art. 122, primo comma, Cost., che impone alla legislazione elettorale regionale l’applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute

Elezioni - Elezioni regionali - Spese elettorali - Sentenza del Tribunale di Cagliari 28 maggio 2025, n. 848, emessa a conclusione del giudizio R.G. n. 477/2025, promosso dalla dott.ssa Alessandra Todde, Presidente della Regione autonoma della Sardegna, avverso l’ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari adottata il 20 dicembre 2024 e notificata il 3 gennaio 2025, nella parte in cui stabilisce che “l’accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali”, compiuto nella predetta sentenza, “rimane insindacabile dal Consiglio regionale, [quando] quest’ultimo assumerà le sue determinazioni sulla decadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede”

MARIA ROSARIA SAN GIORGIO (GIUDICE RELATRICE)

L'Avv. Riccardo FERCIA rinuncia ai suoi due atti di intervento ad opponendum.

CHESSA OMAR per Regione autonoma della Sardegna (AVVOCATO)

FERCIA RICCARDO per Corte d'appello di Cagliari e Fercia Riccardo (AVVOCATO)

FEDELI FABRIZIO per Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della Giustizia (AVVOCATO DELLO STATO)

SAITTA Antonio per Regione autonoma della Sardegna (AVVOCATO)


FEDELI FABRIZIO per Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della Giustizia (AVVOCATO DELLO STATO)



Alle ore 11.42 il Presidente dichiara conclusa l'udienza.