Reg. Ric. n. 24 del 2026
pubbl. su G.U. del n.
Ricorrente: Regione Emilia-Romagna
Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Denunciata introduzione, attraverso le previsioni di disciplina della compartecipazione al gettito, in luogo della precedente previsione della rideterminazione dell’addizionale all’IRPEF, di un meccanismo fiscale con risorse dal carattere prefissato e statico, inidoneo ad assicurarne sia la sufficienza in relazione alle funzioni, sia la conservazione del valore nel tempo – Violazione dei principi di certezza del diritto, di chiarezza e di veridicità normativa – Lesione dell’autonomia regionale e, in particolare, dell’autonomia finanziaria – Incidenza sull’esercizio delle funzioni regionali, e sulle relative responsabilità delle decisioni di bilancio, in particolare negli ambiti del trasporto pubblico e dell’assistenza scolastica – Violazione del principio di territorialità dell’imposta – Violazione dell’autonomia finanziaria sotto il profilo del principio della mancata dinamicità della compartecipazione delle entrate, leso dalla previsione di un tetto alla quota di gettito – Specifica criticità correlata alla soppressione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettera a), nella parte in cui sostituisce l’art. 2, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 5, 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo e quarto, 118, in particolare commi primo e secondo, e 119, commi primo, secondo, terzo e quarto; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 2, comma 2, in particolare, lettera hh), e 7, comma 1, lettera d).
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Denunciata sostituzione all’originaria previsione del meccanismo di rideterminazione dell’addizionale IRPEF con una compartecipazione al gettito consistente, in concreto, in un fondo centralizzato di trasferimento – Violazione del principio di autonomia finanziaria – Violazione del principio autonomistico – Continuità della “pseudo compartecipazione" anche nella fase a regime – Specifica criticità correlata alla soppressione degli attuali trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale in connessione alla non realizzata garanzia dei livelli adeguati di servizio (LAS).
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33, comma 1, lettera a), nella parte in cui sostituisce l’art. 2, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- Costituzione, artt. 5 e 119.
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Denunciata istituzione di un fondo a gestione centralizzata sia con riferimento alla alimentazione, sia con riguardo alla sua ripartizione – Incompatibilità con le previsioni e le finalità della legge di delegazione – Eccesso di delega – Lesione dell’autonomia regionale sul versante dell’entrata.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33, comma 1, lettera a), nella parte in cui sostituisce l’art. 2, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- Costituzione, artt. 76 e 119, primo comma; legge 9 agosto 2023, n. 111, art. 13, comma 1, e, in particolare lettera a), numero 1).
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Riconducibilità al meccanismo della compartecipazione previsto per la fase a regime dei vizi di costituzionalità sollevati con riferimento alle previsioni relative alla fase transitoria – Eccesso di delega – Violazione dei principi di certezza del diritto, di chiarezza e di veridicità normativa – Incidenza sull’autonomia regionale e, in particolare, sull’autonomia finanziaria.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33, comma 1, lettera e), sostitutiva dell’art. 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 5, 76, 114, primo comma, 117, commi terzo e quarto, 118, in particolare commi primo e secondo, e 119, commi primo, secondo, terzo e quarto; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 2, comma 2, in particolare, lettera hh), e 7, comma 1, lettera d); legge 9 agosto 2023, n. 111, art. 13, comma 1, e, in particolare lettera a), numero 1).
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Denunciato trasferimento, a carico delle regioni, del finanziamento di funzioni fondamentali degli enti locali – Lesione del principio dell’integrale finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite agli enti locali – Contrasto con i principi sul federalismo fiscale – Sovrapposizione della responsabilità finanziaria della regione in ordine all’esercizio di funzioni fondamentali degli enti locali – Violazione dell’autonomia finanziaria di spesa della regione – Individuazione di fonti di finanziamento non costituzionalmente previste e connessa insufficienza di quelle appropriate.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33, comma 1, lettera a), nella parte in cui sostituisce l’art. 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- Costituzione, artt. 114, secondo comma, 119, commi primo, secondo, terzo e quarto; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 11, comma 1, lettera b), e 12, comma 1, lettere b) e c).
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Denunciato trasferimento, a carico delle regioni, del finanziamento di funzioni fondamentali degli enti locali – Esercizio del potere sostitutivo non corrispondente ai presupposti costituzionali – Introduzione di un potere sostitutivo straordinario al di fuori dei casi previsti – Violazione dell’autonomia delle regioni e degli enti territoriali – Lesione dell’autonomia amministrativa.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33, comma 1, lettera a), nella parte in cui sostituisce l’art. 2, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- Costituzione, artt. 114, secondo comma, 118, commi primo e secondo, e 120, secondo comma.
decreto legislativo del 07/08/2026 Num. 147 Art. 33 Co. 1
decreto legislativo del 06/05/2011 Num. 68 Art. 2 Co. 1
decreto legislativo del 06/05/2011 Num. 68 Art. 2 Co. 2
decreto legislativo del 06/05/2011 Num. 68 Art. 2 Co. 3
decreto legislativo del 06/05/2011 Num. 68 Art. 2 Co. 4
decreto legislativo del 06/05/2011 Num. 68 Art. 2 Co. 4
decreto legislativo del 06/05/2011 Num. 68 Art. 2 Co. 6
decreto legislativo del 07/08/2026 Num. 147 Art. 33 Co. 1
decreto legislativo del 06/05/2011 Num. 68 Art. 15
Costituzione Art. 5
Costituzione Art. 76
Costituzione Art. 114 Co. 1
Costituzione Art. 114 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 117 Co. 4
Costituzione Art. 118
Costituzione Art. 118 Co. 1
Costituzione Art. 118 Co. 2
Costituzione Art. 119
Costituzione Art. 119 Co. 1
Costituzione Art. 119 Co. 2
Costituzione Art. 119 Co. 3
Costituzione Art. 119 Co. 4
Costituzione Art. 120 Co. 2
legge del 05/05/2009 Art. 2 Co. 2
legge del 05/05/2009 Art. 2 Co. 2
legge del 05/05/2009 Art. 7 Co. 1
legge del 05/05/2009 Art. 11 Co. 1
legge del 05/05/2009 Art. 12 Co. 1
legge del 05/05/2009 Art. 12 Co. 1
legge del 09/08/2023 Art. 13 Co. 1
legge del 09/08/2023 Art. 13 Co. 1