Reg. Ric. n. 23 del 2026
pubbl. su G.U. del n.
Ricorrente: Regione Campania
Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Applicazione della disciplina decorsi tre anni di operatività transitoria del fondo istituito in favore delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 68 del 2011 – Confluenza, a decorrere da tale data, delle risorse del citato fondo, nell'ambito dei fondi perequativi di cui all’art. 15 del medesimo decreto legislativo – Ricorso della Regione Campania – Denunciato decreto delegato privo delle risultanze tecniche richieste – Eccesso di delega – Disciplina approvata in assenza di un’intesa e di un preliminare confronto tecnico – Violazione del principio di leale collaborazione – Lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, attesa la sottrazione di risorse all’autonomia finanziaria regionale – Normativa che non prevede alcuna indicazione in ordine ai criteri di assegnazione del fondo, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 68 del 2011, né prescrive una relazione tecnica concernente le conseguenze finanziarie – Contrasto con i principi fissati dalla normativa interposta la quale prescrive entrate corrispondenti ai trasferimenti soppressi, previsti a legislazione vigente – Disposizione transitoria che stabilisce un ennesimo rinvio dell’entrata in vigore dei costi standard e della determinazione dei LEP, delineando un sistema di finanziamento delle funzioni regionali, nell’immediato e a medio-lungo termine, che ne prescinde – Contrasto con il principio di autonomia finanziaria e con la disciplina interposta, in relazione all’omessa preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e delle relative fonti di finanziamento – Lesione del diritto/dovere statale di determinare tali livelli concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale – Decreto legislativo che delegando al d.P.C.m. tale determinazione senza parametri sostanziali minimi, eccede la delega e confligge con la normativa di riferimento – Disposizioni che prevedono la soppressione al buio dei trasferimenti statali, con decorrenza sin dal 1 gennaio 2027, nella totale assenza della definizione di criteri di finanziamento che impatteranno sulle funzioni regionali – Incidenza sull’autonomia politica, amministrativa e finanziaria delle Regioni – Lesione della tutela delle autonomie territoriali e delle esigenze di certezza, trasparenza e prevedibilità della programmazione finanziaria – Irrazionale e discriminatoria mancata previsione di strumenti perequativi – Violazione delle prerogative costituzionali in tutte le materie assegnate alla propria competenza legislativa concorrente e residuale –Disciplina che attribuisce allo Stato le eccedenze di gettito IRPEF rispetto al Fondo di compensazione, configurando una compartecipazione unilateralmente determinata e strutturalmente asimmetrica – Lesione del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse – Trattenimento delle risorse a favore del bilancio statale che non persegue finalità perequativa né aggiuntiva – Normativa contraddittoria e irragionevole poiché, da un lato, prevede la compartecipazione, disponendo che il fondo ivi contemplato sia proprio delle Regioni; dall’altro, però, come rilevato, stabilisce che l’eccedenza di gettito vada al bilancio dello Stato – Norma primaria che delega la quantificazione dell'autonomia finanziaria regionale a una fonte regolamentare dell'Esecutivo, con il solo vincolo procedimentale dell'intesa in Conferenza Unificata e senza prescrivere una relazione tecnica sul punto – Lesione della competenza legislativa concorrente della regione in materia di coordinamento della finanza pubblica – Attribuzione alle amministrazioni statali del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni in ambiti in cui i trasferimenti sono soppressi e sostituiti da compartecipazione IRPEF, salvo potere sostitutivo, che riduce la Regione a soggetto meramente attuativo in settori rientranti nelle materie di legislazione concorrente – Violazione della potestà legislativa di dettaglio spettante alla regione – Normativa e in particolare il regime transitorio che compromette il raggiungimento dell’equilibrio finanziario del bilancio regionale a fronte di una minore disponibilità di risorse – Inadeguata copertura erariale che viola l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico – Disposizioni che producono rilevanti effetti sulle collettività amministrate, ampliando le disuguaglianze tra cittadini, a seguito dell’incremento della sperequazione infrastrutturale e dei conseguenti effetti sui livelli di PIL delle singole Regioni, svantaggiando i territori che dispongono di minore capacità contributiva – Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, di buon andamento e di solidarietà – Lesione del principio di leale collaborazione nonché della disciplina della destinazione sulle risorse aggiuntive – Disposizioni che demandano ad un d.P.C.m. la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali, rispetto a quelli indicati all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, destinati alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle competenze regionali aventi carattere di generalità e permanenza - Illegittima attribuzione delle relative competenze all’esecutivo, in assenza di adeguate garanzie co-decisorie in capo alle Regioni - Lesione del principio di leale collaborazione e delle prerogative costituzionali in tutte le materie assegnate alla propria competenza legislativa concorrente e residuale – Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate, in considerazione del pericolo di gravissimo ed irreparabile nocumento alle competenze e alle funzioni della Regione, all'ordinamento della Repubblica e ai diritti dei cittadini in materia di servizi pubblici essenziali.
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Costituzione Art. 5
Costituzione Art. 76
Costituzione Art. 81
Costituzione Art. 81 Co. 6
Costituzione Art. 97
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