Reg. Ric. n. 22 del 2026
pubbl. su G.U. del n.

Ricorrente: Regione Toscana

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Toscana – Sostituzione dell'originaria previsione del meccanismo di rideterminazione dell'aliquota IRPE con una compartecipazione al gettito – Denunciata mancata correlazione del meccanismo di compartecipazione alla dinamicità del gettito fiscale e/o all’aumento dei costi – Introduzione di un trasferimento statico, riferito a un determinato momento storico e privo di meccanismi di ricontrattazione periodica – Conseguente inadeguatezza delle risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite alla regioni anche in materie LEP – Trasferimento degli oneri effettivi sui bilanci regionali – Permanenza della staticità del meccanismo di compartecipazione anche con riguardo alla perequazione prevista per la fase a regime – Contrasto con i principi e criteri direttivi della legge di delega e con i principi e i criteri in materia di federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 – Contrasto con il principio di corrispondenza tra entrate ed esercizio delle funzioni pubbliche attribuite – Violazione del principio dell’autonomia finanziaria – Irragionevolezza – Contrasto con il principio di solidarietà sociale – Lesione dei principi del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione – Incidenza sul corretto e regolare espletamento delle funzioni legislative e amministrative regionali.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettere a), d) ed e), rispettivamente, la prima sostitutiva dell’art. 2, la seconda sostitutiva dei commi 1 e 2 dell’art. 7, e la terza modificativa dell’art. 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- Costituzione, artt. 2, 3, 5, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, 118 e 119; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 2, commi 1 e 2, in particolare, lettere a) b), e), f), m), ll), 9 e 17; legge 9 agosto 2023, n. 111, artt. 2, in particolare, comma 1, lettera g), numeri 6) e 7), 13 e 14. 


Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Toscana – Denunciata incompletezza e incertezza delle previsioni, in termini temporali, procedurali e di quantificazione delle risorse, sia nella fase transitoria che in quella a regime – Rinvio a una regolamentazione integrativa, tramite d.P.C.m., di aspetti essenziali del nuovo assetto finanziario incidente sull’autonomia finanziaria regionale, lo svolgimento delle funzioni, e la tenuta dei bilanci regionali – Contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge di delega – Eccesso di delega – Violazione del principio dell’autonomia finanziaria delle regioni e del principio dell’integrale finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite agli enti territoriali – Lesione dell’autonomia regionale – Incidenza sulla capacità di programmazione e sullo svolgimento delle funzioni normative e amministrative regionali – Lesione del principio del buon andamento – Potenziale pregiudizio dei servizi in settori sensibili quali il trasporto pubblico locale e il diritto allo studio – Incidenza sul bilancio regionale – Lesione del principio dell’equilibrio dei bilanci – Violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica – Aggravamento dell’incertezza normativa anche in relazione al termine per l’adozione del d.P.C.m. in prossimità della chiusura dell’esercizio finanziario – Violazione del principio di ragionevolezza.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettere a), b), d) ed e), rispettivamente la prima sostitutiva dell’art. 2, la seconda modificativa dell’art. 4, la terza sostitutiva dei commi 1 e 2 dell’art. 7 e la quarta modificativa dell’art. 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- Costituzione, artt. 3, 5, 70, 76, 77, 81, 97, 117, commi terzo e quarto, 118 e 119, in particolare commi primo e quarto; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 2, commi 1 e 2, in particolare, lettere a), b), e), f), m), ll), 9, 17 e 20; legge 9 agosto 2023, n. 111, artt. 2, 13, in particolare, comma 1, lettera a), e 14. 


Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Toscana – Adozione del provvedimento in carenza di intesa (all’unanimità) in sede di Conferenza unificata e con modalità procedurali che non ne hanno favorito il raggiungimento – Violazione del principio di leale collaborazione in relazione alla lesione dell’autonomia finanziaria.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33.

- Costituzione, artt. 5, 119 e 120.





Norme impugnate:
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 33
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 33  Co. 1
decreto legislativo  del 06/05/2011  Num. 68  Art. 2
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 33  Co. 1
decreto legislativo  del 06/05/2011  Num. 68  Art. 4
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 33  Co. 1
decreto legislativo  del 06/05/2011  Num. 68  Art. 7  Co. 1
decreto legislativo  del 06/05/2011  Num. 68  Art. 7  Co. 2
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 33  Co. 1
decreto legislativo  del 06/05/2011  Num. 68  Art. 15


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art. 2 
Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 5 
Costituzione   Art. 70 
Costituzione   Art. 76 
Costituzione   Art. 77 
Costituzione   Art. 81 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 114 
Costituzione   Art. 117    Co. 3 
Costituzione   Art. 117    Co. 4 
Costituzione   Art. 118 
Costituzione   Art. 119 
Costituzione   Art. 119    Co. 1 
Costituzione   Art. 119    Co. 4 
Costituzione   Art. 120 
legge del 05/05/2009    Art. 2    Co. 1 
legge del 05/05/2009    Art. 2    Co. 2 
legge del 05/05/2009    Art. 2    Co. 2 
legge del 05/05/2009    Art. 2    Co. 2 
legge del 05/05/2009    Art. 2    Co. 2 
legge del 05/05/2009    Art. 2    Co. 2 
legge del 05/05/2009    Art. 2    Co. 2 
legge del 05/05/2009    Art. 2    Co. 2 
legge del 05/05/2009    Art. 9 
legge del 05/05/2009    Art. 17 
legge del 05/05/2009    Art. 20 
legge del 09/08/2023    Art. 2 
legge del 09/08/2023    Art. 2    Co. 1 
legge del 09/08/2023    Art. 13 
legge del 09/08/2023    Art. 13    Co. 1 
legge del 09/08/2023    Art. 14