Reg. Ric. n. 21 del 2026
pubbl. su G.U. del 28/10/2026 n. 43

Ricorrente: Regione Siciliana

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Istituzione, a decorrere dall'anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Previsione che la misura della compartecipazione è fissata per l'anno 2027 nello 0,92 per cento e a decorrere dall'anno 2028 nello 0,97 per cento, dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 2 dell’art. 36 del d.lgs. n. 147 del 2026 – Previsione che i criteri e le modalità di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalità di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonché le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato, correlate all’eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026, d’intesa con la conferenza Stato città e autonomie locali – Ricorso della Regione siciliana – Denunciata incidenza sulla base di calcolo dei 7,10 decimi dell’IRPEF, afferente all'ambito regionale, spettanti alla Regione siciliana, fissati dalle norme di attuazione statutarie, prevedendone l’attuazione senza l’intesa con la Regione – Indeterminatezza della norma in ordine alla base imponibile della compartecipazione provinciale, rimettendo al decreto ministeriale la definizione concreta del meccanismo – Contrasto con il sistema di garanzia finanziaria della Regione siciliana previsto dallo statuto speciale – Lesione delle prerogative statutarie e delle correlate norme di attuazione.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 36, commi 1 e 3.

- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), art. 36; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.


Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Istituzione, a decorrere dall'anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Previsione che la misura della compartecipazione è fissata per l'anno 2027 nello 0,92 per cento e a decorrere dall'anno 2028 nello 0,97 per cento, dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 2 dell’art. 36 del d.lgs. n. 147 del 2026 – Previsione che i criteri e le modalità di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalità di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonché le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato, correlate all’eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026, d’intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali – Previsione che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 2029, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015, entro il 31 luglio 2029, è disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti – Ricorso della Regione siciliana – Denunciata attribuzione a decreti ministeriali di interventi sul riparto delle entrate della Regione siciliana senza l’intesa prescritta e, ove essi comportino modifiche alle norme di attuazione, eludendo il procedimento statutariamente necessario con la Commissione paritetica – Lesione delle prerogative statutarie e delle correlate norme di attuazione.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 36, commi 1, 3 e 5.

- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), artt. 36 e 43; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.


Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Istituzione, a decorrere dall'anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Previsione che la predetta compartecipazione sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997 sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli (RCA) – Ricorso della Regione siciliana – Denunciata acquisizione allo Stato del gettito RCA riferibile al territorio siciliano per l’aliquota del 12,5 per cento – Incidenza sulla compartecipazione all’IRPEF sancita dalle norme di attuazione statutarie che fissano i decimi di spettanza – Fiscalizzazione di un trasferimento finanziario dovuto dallo Stato a favore delle province e delle città metropolitane siciliane gravante sul bilancio regionale, comportante una forma di concorso pubblico a favore della finanza locale a carico della Regione siciliana – Lesione delle prerogative statutarie di disciplinare la devoluzione agli enti del sistema regionale delle entrate erariali di sua spettanza.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 36, comma 4.

- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), art. 36; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.


In via conseguenziale: Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Compartecipazione, a decorrere dall'anno 2027, al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine dell'attribuzione agli enti interessati delle risorse spettanti sulla compartecipazione – Previsione che agli oneri derivanti si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal gettito dell'imposta sulla RCA – Ricorso della Regione siciliana – Denunciato finanziamento del fondo mediante il gettito RCA riferibile al territorio siciliano – Utilizzo, ai fini della copertura di spese statali, di risorse di spettanza regionale – Pregiudizio dell’equilibrio del bilancio della Regione e della capacità della medesima di rispettare i vincoli di finanza pubblica imposti anche a livello statale – Lesione delle prerogative statutarie.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 36, comma 6.

- Costituzione, art. 81; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), art. 36.


In subordine: Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale –Compartecipazione, a decorrere dall'anno 2027, al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Disciplina – Applicabilità alla Regione siciliana – Ricorso della Regione siciliana – Affermata inapplicabilità della nuova disciplina in modo da ridurre la quota IRPEF spettante alla Regione siciliana e da disciplinare profili incidenti sul riparto statutario senza il coinvolgimento della Regione e, ove occorra, da modificare le norme di attuazione senza il procedimento previsto dallo statuto speciale.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 36.

- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), art. 36, in combinato disposto con l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, artt. 2 e 43. 




Norme impugnate:
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 36  Co. 1
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 36  Co. 3
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 36  Co. 4
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 36  Co. 5
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 36  Co. 6
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 36


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art. 81 
Statuto della Regione Siciliana   Art. 36 
Statuto della Regione Siciliana   Art. 43 
decreto del Presidente della Repubblica del 26/07/1965    Art. 2 



Testo del ricorso

                        N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 ottobre 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 12 ottobre 2026 (della Regione siciliana). 
 
Tributi  -  Federalismo  fiscale  -  Disposizioni   in   materia   di
  federalismo fiscale regionale - Istituzione, a decorrere  dall'anno
  2027, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul  reddito
  delle persone fisiche per le province e per le citta' metropolitane
  delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e  della
  Regione Sardegna - Misura della compartecipazione -  Determinazione
  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
  con  il  Ministro  dell'interno,   d'intesa   con   la   Conferenza
  Stato-citta' e autonomie locali, dei criteri e delle  modalita'  di
  attribuzione, dei  meccanismi  perequativi  e  delle  modalita'  di
  recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica,
  nonche'  delle  regolazioni  finanziarie  annuali  con   lo   Stato
  correlate alla eventuale maggiore  dinamicita'  del  gettito  IRPEF
  derivante dalla compartecipazione. 
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in  materia
  di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale  regionale),
  art. 36, commi 1 e 3. 
Tributi  -  Federalismo  fiscale  -  Disposizioni   in   materia   di
  federalismo fiscale regionale - Istituzione, a decorrere  dall'anno
  2027, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul  reddito
  delle persone fisiche per le province e per le citta' metropolitane
  delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e  della
  Regione Sardegna - Misura della compartecipazione -  Determinazione
  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
  con  il  Ministro  dell'interno,   d'intesa   con   la   Conferenza
  Stato-citta' e autonomie locali, dei criteri e delle  modalita'  di
  attribuzione, dei  meccanismi  perequativi  e  delle  modalita'  di
  recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica,
  nonche'  delle  regolazioni  finanziarie  annuali  con   lo   Stato
  correlate alla eventuale maggiore  dinamicita'  del  gettito  IRPEF
  derivante dalla compartecipazione -  Monitoraggio  periodico  degli
  effetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
  concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con  la  Conferenza
  Stato-citta' e autonomie locali. 
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in  materia
  di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale  regionale),
  art. 36, commi 1, 3 e 5. 
Tributi  -  Federalismo  fiscale  -  Disposizioni   in   materia   di
  federalismo fiscale regionale - Istituzione, a decorrere  dall'anno
  2027, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul  reddito
  delle persone fisiche per le province e per le citta' metropolitane
  delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e  della
  Regione Sardegna - Previsione  che  la  predetta  compartecipazione
  sostituisce,  per  gli  enti  beneficiari,  il  gettito   derivante
  dall'imposta di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 446  del  1997  sulle
  assicurazioni contro  la  responsabilita'  civile  derivante  dalla
  circolazione degli autoveicoli (RCA). 
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in  materia
  di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale  regionale),
  art. 36, comma 4. 
In via conseguenziale: Tributi - Federalismo fiscale  -  Disposizioni
  in materia di federalismo fiscale regionale - Compartecipazione,  a
  decorrere dall'anno 2027, al gettito dell'imposta sul reddito delle
  persone fisiche per le province e per le citta' metropolitane delle
  regioni a  statuto  ordinario,  della  Regione  siciliana  e  della
  Regione  Sardegna  -  Istituzione  di  un  fondo,  nello  stato  di
  previsione del Ministero dell'interno,  al  fine  dell'attribuzione
  agli   enti   interessati    delle    risorse    spettanti    sulla
  compartecipazione - Previsione che agli oneri derivanti si provvede
  mediante utilizzo delle  maggiori  entrate  derivanti  dal  gettito
  dell'imposta sulla RCA. 
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in  materia
  di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale  regionale),
  art. 36, comma 6. 
In subordine: Tributi - Federalismo fiscale - Disposizioni in materia
  di federalismo fiscale regionale - Compartecipazione,  a  decorrere
  dall'anno 2027, al gettito dell'imposta sul reddito  delle  persone
  fisiche per le province e per le citta' metropolitane delle regioni
  a statuto  ordinario,  della  Regione  siciliana  e  della  Regione
  Sardegna - Disciplina - Applicabilita' alla Regione siciliana. 
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in  materia
  di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale  regionale),
  art. 36. 


(GU n. 43 del 28-10-2026)

    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione proposto  dalla
Regione Siciliana (C.F. 80012000826),  con  sede  legale  in  Palermo
piazza Indipendenza 1, in persona del suo Presidente pro tempore, On.
le Renato Schifani, autorizzato con deliberazione di Giunta regionale
n.  341  dell'8  ottobre  2026  e   rappresentato   e   difeso,   sia
congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura speciale  stesa  su
foglio separato da considerare in calce al presente  atto,  dall'Avv.
Nicola  Dumas  (C.F.  DMSNCL78H03A089J)  pec:  nicola.dumas@pec.it  e
dall'Avv.         Enrico         Pistone         Nascone         pec:
nascone.pistonenascone@avvnicosia.legalmail.it                  (C.F.
PSTNRC66E06C342R) con domicilio eletto presso  la  sede  dell'Ufficio
della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36 
    Contro  il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   (C.F.
80188230587) in persona del Presidente  del  Consiglio  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui  uffici  e'  legalmente  domiciliato  in  Roma,  alla   via   dei
Portoghesi, n. 12. 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in  parte
qua, dell'art. 36 del decreto legislativo  7  agosto  2026,  n.  147,
adottato in attuazione della legge 9 agosto  2023,  n.  111,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  tributi  regionali  e  locali  e   di
federalismo fiscale regionale», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 11 agosto 2026, n. 185, 
 
                          Premesse di fatto 
 
    Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11
agosto 2026 e' stato pubblicato il decreto legislativo n. 147  del  7
agosto 2026 recante «Disposizioni in materia di tributi  regionali  e
locali e di federalismo fiscale regionale». 
    L'art. 36 del suddetto decreto legislativo  dispone  che:  «1.  A
decorrere dall'anno 2027, e' istituita in  favore  delle  province  e
delle citta' metropolitane delle regioni a statuto  ordinario,  della
Regione Siciliana e della regione Sardegna una  compartecipazione  al
gettito dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche.  La  misura
della compartecipazione e' fissata per l'anno  2027  nello  0,92  per
cento e a decorrere dall'anno 2028 nello 0,97 per cento, dell'imposta
netta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, nel limite della
dotazione del fondo di cui al comma 2. 
    2. Al fine dell'attribuzione agli enti interessati delle  risorse
spettanti sulla compartecipazione,  come  determinate  ai  sensi  del
comma 1, nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito, a decorrere dall'anno 2027, un fondo,  con  una  dotazione
iniziale di 1.802,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.973,4  milioni
di euro per l'anno 2028, 2.040,5 milioni di euro per  l'anno  2029  e
2.110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030. Il fondo  di  cui
al presente comma e' ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2030. 
    3. I criteri e le modalita' di attribuzione,  la  definizione  di
meccanismi  perequativi  e  le  modalita'  di  recupero  dei  mancati
versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonche' le regolazioni
finanziarie annuali con lo Stato correlate  alla  eventuale  maggiore
dinamicita' del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno, da  emanarsi  entro  il  31
dicembre 2026, d'intesa con la Conferenza Stato  citta'  e  autonomie
locali, sulla base di una  metodologia  approvata  dalla  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 30 novembre 2026. 
    4. La compartecipazione di cui al comma 1  sostituisce,  per  gli
enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta di  cui  all'art.
60  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446   sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i  ciclomotori,  al  netto
del contributo di cui all'art. 18, comma 1, lettera a),  della  legge
23  febbraio   1999,   n.   44.   Il   gettito   dell'imposta   sulla
responsabilita' civile autoveicoli (RCA) di cui al primo periodo  nei
territori di cui al comma 1 e' acquisito allo Stato,  per  l'aliquota
pari al 12,5 per cento, a decorrere  dai  versamenti  effettuati  dal
mese di febbraio 2027. Le province e le citta' metropolitane  di  cui
al comma 1, in deroga all'art. 17 del decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, possono aumentare l'aliquota dell'imposta sulla  RCA  in
misura non superiore a 3,5 punti percentuali e il relativo gettito e'
attribuito  alle  medesime  province  e  citta'  metropolitane.   Con
provvedimento  del  direttore   dell'Agenzia   delle   entrate   sono
determinate le modalita' per il versamento dell'imposta per la  quota
di spettanza erariale e per l'eventuale maggiorazione di cui al terzo
periodo. 
    5. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il  Ministro  dell'interno,  da  emanarsi  entro  il  31
ottobre 2029, d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie
locali, sulla base di una  metodologia  approvata  dalla  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29,  della
legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  entro  il  31  luglio  2029,  e'
disciplinato  il  monitoraggio  periodico  degli   effetti   relativi
all'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti. 
    Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli
esiti del predetto monitoraggio e  al  fine  di  tenere  conto  della
dinamicita' del gettito dell'IRPEF, potra' procedersi alla  revisione
delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1, in  ogni  caso
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    6. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a  1.802,1  milioni  di
euro per l'anno 2027,  1.973,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2028,
2.040,5 milioni di euro per l'anno 2029 e  2.125,6  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno  2030,  si  provvede,  quanto  a  1.793,1
milioni di euro per l'anno 2027, 1.970,8 milioni di euro  per  l'anno
2028, 1.999,4 milioni di euro per l'anno 2029 e  2.028,0  milioni  di
euro annui  a  decorrere  dall'anno  2030,  mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 9 milioni di  euro
per l'anno 2027, 2,6 milioni di euro per l'anno 2028, 41,1 milioni di
euro per l'anno 2029 e 97,6 milioni annui a decorrere dall'anno 2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 62, comma
1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.» 
    La  norma  sopra  trascritta,  nella  parte  in  cui  si  applica
espressamente  alla  Regione  Siciliana  e  alle  province  e  citta'
metropolitane del relativo territorio, si pone in contrasto  con  gli
articoli 36 e 43 dello Statuto della Regione Siciliana (approvato con
r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in  legge  costituzionale
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), con l'art. 2  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria) e con l'art. 81 della Costituzione. 
    Pertanto, tale  disposizione  viene  impugnata  con  il  presente
ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche' ne  sia  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato  il  conseguente
annullamento per i seguenti motivi in 
 
                               Diritto 
 
    I. Violazione dell'art. 36 dello Statuto speciale  della  Regione
Siciliana, in relazione all'art. 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. La compartecipazione  provinciale
al gettito IRPEF  e  la  sua  incidenza  sulla  spettanza  tributaria
regionale 
    I.1. Il sistema di garanzia finanziaria dello Statuto speciale 
    L'art.  36  dello  statuto  stabilisce  che  «1.  Al   fabbisogno
finanziario della Regione si  provvede  con  i  redditi  patrimoniali
della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima. 
    2. Sono pero' riservate allo Stato le imposte di produzione e  le
entrate dei tabacchi e del lotto.» 
    Dunque, l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana  discende
da uno statuto di rango costituzionale che attribuisce alla  Regione,
quale titolo diretto e primario, la spettanza  di  tutte  le  entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito  del  territorio  regionale,
con  le  sole  eccezioni  tassativamente  enumerate:  le  imposte  di
produzione, i proventi dei tabacchi e  del  lotto.  Al  di  fuori  di
queste eccezioni, lo Stato non dispone di  un  titolo  costituzionale
per riservare a se' o per destinare  ad  altri  soggetti  le  entrate
tributarie maturate nel territorio siciliano senza che la Regione  vi
abbia concorso attraverso propria normativa. 
    Il superiore assunto non  e'  frutto  di  una  mera  speculazione
interpretativa, bensi' il precipitato della  costante  giurisprudenza
resa dalla Corte costituzionale chiamata a valutare l'estensione alla
Regione Siciliana di  misure  statali  incidenti  sul  riparto  delle
entrate tributarie. 
    In particolare, e' stato affermato  con  chiarezza  che  anche  i
«tributi propri derivati», che sono istituiti e regolati dalla  legge
dello Stato, ma il cui gettito e' destinato a un  ente  territoriale,
conservano inalterata la loro natura di tributi erariali  e  che,  in
ragione  di  tale  natura,  rientrano  nella   devoluzione   prevista
dall'art. 36 dello Statuto e dall'art. 2 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1074 del 1965 (cosi', sentenza n. 97 del 2013). 
    L'art. 2 delle norme di attuazione (DPR n. 1074/1965) concretizza
siffatta garanzia per l'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche:
definisce convenzionalmente la quota regionale, ne fissa la misura in
7,10 decimi a decorrere dal 2018 e impone che qualsiasi modifica alle
modalita' attuative del riparto avvenga mediante decreto ministeriale
adottato previa intesa con la Regione. 
    La descritta clausola di intesa non e' un  requisito  procedurale
accessorio: e' la forma  con  cui  l'ordinamento  garantisce  che  la
Regione partecipi attivamente alla definizione  delle  regole  di  un
riparto che la riguarda in via diretta e necessaria. 
    I.2.  L'indeterminatezza  della  norma  in   ordine   alla   base
imponibile della compartecipazione provinciale 
    La norma, in parte qua impugnata istituisce la  compartecipazione
delle province e delle  citta'  metropolitane  siciliane  al  gettito
IRPEF, senza chiarire se l'aliquota dello 0,92 per cento per il  2027
e dello 0,97 per  cento  a  decorrere  dal  2028  venga  calcolata  e
prelevata sull'imposta netta che, per effetto dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n.  1074  del  1965,  costituisce  la
quota di spettanza regionale, ovvero sull'imposta che,  al  netto  di
tale quota, rimane nella disponibilita' dello Stato. 
    Non si tratta di una questione di mero dettaglio tecnico. Le  due
ipotesi producono conseguenze radicalmente diverse dal punto di vista
della legittimita' costituzionale. 
    Nella prima ipotesi - compartecipazione provinciale  calcolata  e
prelevata sul gettito spettante  alla  Regione  -  la  norma  statale
realizzerebbe  una   sottrazione   di   risorse   che   l'ordinamento
costituzionale attribuisce alla Regione con la stessa forza normativa
con cui lo Statuto riserva allo Stato le imposte  di  produzione.  Si
tratterebbe, in sostanza, di modificare  unilateralmente,  con  fonte
primaria ordinaria, un assetto  che  le  norme  di  attuazione  dello
Statuto speciale hanno definito con valore di  legge  costituzionale.
Il vulnus e'  qui  evidente:  l'aliquota  nominale  dei  7,10  decimi
resterebbe formalmente invariata, ma verrebbe applicata  a  una  base
ridotta della compartecipazione provinciale, con il risultato che  la
Regione percepirebbe non 7,10 decimi dell'imposta netta afferente  al
proprio territorio, ma 7,10 decimi di una grandezza  gia'  decurtata.
Il valore reale della garanzia statutaria sarebbe eroso senza che sia
stata rispettata la procedura di modifica delle norme di attuazione. 
    Nella seconda ipotesi - compartecipazione provinciale  finanziata
con risorse statali, senza incidenza  sulla  base  di  calcolo  della
quota regionale -  la  norma  sarebbe  suscettibile  di  una  lettura
costituzionalmente orientata. L'istituzione di un fondo  nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno, con  dotazioni  pluriennali
specificamente determinate, e la previsione di una copertura a carico
delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 depongono nel senso  che
lo Stato abbia inteso assumere direttamente l'onere finanziario della
riforma, senza gravare sulla spettanza regionale. Se cosi' fosse,  la
norma sarebbe applicabile alle province siciliane nei limiti  in  cui
tale lettura sia effettivamente garantita dalla disciplina attuativa. 
    Il primo problema, di natura ermeneutica, posto dal  citato  art.
36 non appare superabile alla stregua del solo tenore letterale della
disposizione. Ne' la relazione tecnica al decreto  legislativo  offre
elementi idonei a scioglierlo in modo univoco.  L'ambiguita'  non  e'
innocua: essa si scarica sulle future modalita' attuative, rimettendo
al decreto ministeriale la definizione concreta del meccanismo, senza
che la  norma  primaria  abbia  fissato  il  vincolo  che  tutela  la
spettanza regionale. 
    I.3. L'incidenza finanziaria concreta 
    La questione presenta un rilievo non solo ordinamentale, ma anche
finanziario  immediato  e  misurabile.  Essa   investe   direttamente
l'integrita'  delle  risorse  attribuite  alla  Regione  Siciliana  e
l'assetto della compartecipazione al gettito IRPEF ad essa spettante,
incidendo su un equilibrio consolidato che  le  norme  di  attuazione
dello Statuto hanno definito con precisione. 
    L'istituzione di una compartecipazione all'IRPEF in favore  delle
Province e delle Citta' metropolitane siciliane, in luogo del gettito
dell'imposta RCA,  determinerebbe  refluenze  negative  sul  bilancio
regionale, andando a incidere sulla compartecipazione  IRPEF  sancita
dalle norme di attuazione statutarie di cui al decreto legislativo 11
dicembre 2016, n. 251, che fissano i decimi della spettanza. 
    A cio' si aggiunge un ulteriore profilo. La fiscalizzazione di un
trasferimento finanziario dovuto dallo Stato a favore delle  Province
e delle Citta' metropolitane della Sicilia  graverebbe  sul  bilancio
regionale, configurando una forma di concorso pubblico a favore della
finanza locale a carico della Regione Siciliana. 
    Il pregiudizio e'  correlato  alla  modalita'  applicativa  della
disposizione. 
    L'art. 36 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147,  oggetto
di contestazione, non esprime in maniera chiara ed inequivocabile  se
la compartecipazione debba gravare interamente  sull'IRPEF  netta  di
spettanza statale o vada ad  intaccare  l'IRPEF  netta  di  spettanza
regionale. La riduzione delle risorse regionali  si  verifica  dunque
nella seconda ipotesi. Proprio tale incertezza espone la Regione a un
rischio concreto, che la norma non esclude. 
    Nell'ipotesi in cui la compartecipazione intacchi  l'IRPEF  netta
di spettanza regionale, il dettato normativo eroderebbe  di  fatto  i
decimi di IRPEF netta spettanti alla Regione Siciliana secondo quanto
disposto dal decreto ministeriale 28  settembre  2017  di  0,065  per
l'anno 2027 e di 0,069 a partire dall'anno  2028,  riducendo  da  7,1
decimi a 7,035 i decimi di spettanza regionale per l'anno  2027  e  a
7,031 a partire dall'anno 2028. 
    Le entrate accertate riconducibili al gettito RCA  riferibile  al
territorio siciliano, sulla base del dato  piu'  recente  disponibile
relativo all'anno 2024, ammontano a euro 151.620.687,54. Tale importo
rappresenta il gettito RCA rilevato e non la misura della perdita  di
IRPEF per la  Regione,  la  quale  dovra'  essere  quantificata,  per
ciascun esercizio, sulla base del gettito IRPEF rilevante. 
    Il rischio finanziario e' dunque concreto e  strutturale.  Se  la
compartecipazione destinata agli enti locali gravasse  sull'IRPEF  di
spettanza regionale, il finanziamento si tradurrebbe in una riduzione
permanente dei decimi attribuiti alla Regione,  con  effetti  che  si
proiettano su ogni esercizio successivo all'entrata in  vigore  della
norma. 
    I.4.  La  violazione  dell'art.  36  dello  Statuto  speciale   e
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.  1074  del
1965 sotto un diverso profilo. 
    Qualora  la  disciplina  dell'art.  36  censurato  -  nella   sua
formulazione primaria ovvero attraverso le  modalita'  attuative  che
saranno definite dal decreto ministeriale  previsto  dal  comma  3  -
determini la riduzione della base sulla quale sono calcolati  i  7,10
decimi  di  spettanza   regionale,   ovvero   produca   l'imputazione
dell'onere  della  compartecipazione  provinciale  alla  quota   gia'
attribuita alla Regione, la norma violerebbe l'art. 36 dello  Statuto
speciale e l'art. 2 delle norme di attuazione. 
    Al riguardo non sarebbe  sufficiente  obiettare  che  la  Regione
manterrebbe formalmente la stessa aliquota. L'art. 2 del decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  1074  del  1965  non  si  limita  a
garantire una percentuale nominale: garantisce che quella percentuale
si applichi a una  base  determinata  secondo  criteri  convenzionali
specificamente definiti, che  includono  l'imposta  netta  risultante
dalle  dichiarazioni  dei  contribuenti  domiciliati  nel  territorio
regionale. Intervenire su quella base con una norma primaria statale,
senza l'intesa prevista per la  modifica  del  meccanismo  attuativo,
equivale a eludere la garanzia costituzionale riducendola a un valore
nominale svuotato di contenuto effettivo. 
    Non sarebbe neppure sufficiente rilevare che la compartecipazione
viene  destinata  agli  enti  provinciali  ubicati   nel   territorio
siciliano. 
    Il bilancio della Regione e i  bilanci  degli  enti  locali  sono
soggettivita' finanziarie distinte: il beneficio che  transita  nelle
casse provinciali non reintegra  le  risorse  sottratte  al  bilancio
regionale, ne' puo' essere invocato come compensazione di una perdita
che opera su un piano giuridicamente diverso. 
    La riserva  di  intesa  prevista  dall'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1074 del  1965  per  l'attuazione  del
riparto IRPEF  non  e'  surrogabile  dall'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali prevista dal  comma  3  dell'articolo
impugnato. Quella  sede  istituzionale  e'  deputata  a  regolare  il
rapporto  tra  lo  Stato  e  gli  enti   locali   beneficiari   della
compartecipazione; non  e'  la  sede  in  cui  la  Regione  Siciliana
esercita le proprie prerogative  statutarie  in  materia  di  entrate
tributarie. 
    I.5.  La  violazione  dell'art.   81   della   Costituzione   per
l'utilizzo, a fini di copertura, di risorse di spettanza regionale 
    Il comma 6 dell'art. 36 finanzia gli oneri del fondo mediante  le
maggiori entrate derivanti dall'acquisizione statale del gettito  RCA
prevista dal comma 4  e  mediante  la  riduzione  del  fondo  di  cui
all'art. 62 del decreto legislativo n. 209 del 2023. 
    Come sopra illustrato, il gettito  RCA  riscosso  nel  territorio
siciliano spetta alla Regione ai sensi dell'art. 36 dello  Statuto  e
dell'art. 2 delle relative norme di attuazione.  Lo  Stato  non  puo'
quindi utilizzarlo per finanziare proprie  spese:  per  la  quota  di
spettanza regionale, la copertura si fonda su risorse delle quali  lo
Stato non puo' legittimamente disporre e risulta, pertanto,  soltanto
apparente. 
    La disposizione viola l'art. 81 della Costituzione anche sotto un
ulteriore profilo. La sottrazione di queste entrate, infatti,  riduce
le risorse disponibili per finanziare le funzioni regionali e,  nella
misura in cui ne  compromette  l'adeguato  finanziamento,  pregiudica
l'equilibrio del  bilancio  della  Regione  e  la  sua  capacita'  di
rispettare i vincoli di finanza  pubblica  imposti  anche  a  livello
statale. 
    I   due   profili   sono   strettamente   collegati.   La   Corte
costituzionale, ha ribadito piu' volte che la copertura  delle  spese
ed equilibrio  di  bilancio  costituiscono  due  facce  della  stessa
medaglia e che l'art. 81 tutela la sana  gestione  finanziaria  anche
delle autonomie speciali. (Corte cost., sentt. nn. 274 del 2017 e 184
del 2016) 
    La Corte  ha  inoltre  chiarito,  con  riferimento  alle  risorse
destinate a  programmi  pluriennali  gia'  finanziati,  che  la  loro
sottrazione  puo'  ledere  l'equilibrio  di  bilancio  e  l'autonomia
dell'ente   territoriale   quando   non   consenta   di    finanziare
adeguatamente le sue funzioni. 
    Il meccanismo impugnato contrasta, dunque, con  l'art.  81  della
Costituzione sia perche' assume risorse di spettanza  regionale  come
mezzi di copertura di spese statali, sia perche', nei  termini  sopra
indicati, compromette l'equilibrio finanziario della Regione. 
    II. Violazione dell'art. 36 dello Statuto speciale e dell'art.  2
del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  1074  del  1965.
L'acquisizione statale  del  gettito  RCA  riferibile  al  territorio
siciliano 
    II.1. La natura giuridica del gettito RCA nella Regione Siciliana 
    Il rubricato art. 2 DPR n. 1074/65,  dispone  che  ai  sensi  del
primo comma  dell'art.  36  dello  Statuto  della  Regione  Siciliana
spettano alla Regione, tra le altre, oltre alle entrate tributarie da
essa direttamente deliberate anche «i dieci decimi di tutte le  altre
entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo  territorio,
dirette o indirette, comunque denominate, ad  eccezione  delle  nuove
entrate tributarie il cui gettito sia destinato  con  apposite  leggi
alla copertura di oneri diretti a  soddisfare  particolari  finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime (cosi', comma 1 lettera b) ). 
    L'imposta sulle assicurazioni contro  la  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore  e'  un  tributo
istituito e disciplinato dalla legge dello Stato ma  conserva  natura
erariale anche quando venga qualificata come tributo proprio derivato
provinciale;  invero,  l'attribuzione   del   gettito   a   un   ente
territoriale  non  modifica  la  fonte  istitutiva  del  tributo  ne'
determina, di per se', il venir meno delle  garanzie  previste  dallo
Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 
    La Corte costituzionale, con la  precitata  sentenza  n.  97  del
2013, ha chiarito che tale imposta rientra nel novero  delle  entrate
che, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto siciliano e dell'art. 2  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1074  del  1965,  spettano
alla Regione nella misura in cui sono riscosse  nell'ambito  del  suo
territorio. Ha altresi' precisato che  questa  natura  non  e'  stata
alterata dalla qualificazione come  tributo  proprio  derivato  delle
Province operata dall'art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011. 
    La Corte ha, conseguentemente,  evidenziato  che  il  legislatore
statale non puo' disporre direttamente l'assegnazione  alle  Province
del gettito dei tributi erariali riscossi nel  territorio  siciliano,
spettando  alla  Regione  provvedere,   con   propria   normativa   e
nell'ambito   della   propria   autonomia,    all'attuazione    della
legislazione  statale  e  all'eventuale  devoluzione  delle  relative
entrate agli enti provinciali. 
    Proprio   su   tale   fondamento,   la   Corte   ha    dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2,  del  decreto-legge
n. 16 del 2012 nella parte in cui estendeva alla Regione Siciliana la
disciplina  statale  in  questione  senza  la  necessaria  mediazione
regionale. 
    Occorre distinguere, a questo  riguardo,  il  potere  statale  di
modificare  o  sopprimere  un  tributo   erariale   dal   potere   di
appropriarsi di un gettito che  continua  a  essere  riscosso  ed  e'
assoggettato a una disciplina statutaria di spettanza. La sentenza n.
97  del  2013  riconosce  il  primo  potere,  entro  i  limiti  della
sostenibilita' delle funzioni regionali;  non  consente,  invece,  di
ricavarne una generale facolta'  di  trasferire  allo  Stato  entrate
regionali preesistenti, prescindendo dalle condizioni  dettate  dalle
norme di attuazione. 
    II.2. Le condizioni per la deroga alla spettanza regionale  e  la
loro assenza nel caso di specie 
    L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074  del
1965 prevede che la spettanza regionale non  si  estenda  alle  nuove
entrate tributarie destinate con apposite leggi ad  alimentare  fondi
speciali dello Stato ovvero a far fronte  a  particolari  servizi  od
opere a carico dello Stato, nei casi in  cui  tale  destinazione  non
abbia  carattere  strettamente  localistico.   Per   sottrarsi   alla
spettanza   regionale,   una   risorsa   deve    dunque    soddisfare
cumulativamente tre condizioni: deve trattarsi di una entrata  nuova,
deve essere destinata mediante apposita  legge  a  finalita'  statali
specificamente  individuate,  e  tale  destinazione  non  deve  avere
carattere localistico. Nessuna di queste condizioni ricorre nel  caso
del gettito RCA acquisito dallo Stato con il comma 4 dell'art. 36. 
    Come gia' evidenziato, il gettito RCA non e' frutto di una  nuova
entrata  bensi'  un'imposta  gia'  esistente,   gia'   riscossa   nel
territorio siciliano che, pertanto, rientra a pieno titolo nel novero
di quelle imposte che le norme di  attuazione  ricomprendono  tra  le
entrate di spettanza regionale. 
    Inoltre, l'evenienza che  il  legislatore  statale  modifichi  la
destinazione di un gettito preesistente non equivale a istituire  una
nuova entrata tributaria nel senso richiesto dall'eccezione. 
    L'acquisizione statale non e', poi, finalizzata al  finanziamento
di servizi o opere a carico dello Stato:  il  comma  6  dell'art.  36
destina esplicitamente quelle risorse alla copertura del fondo per la
compartecipazione provinciale, che e' una misura a favore degli  enti
locali, non  una  finalita'  statale  in  senso  stretto.  La  stessa
architettura della norma esclude che ricorra la terza condizione:  la
destinazione alle province siciliane ha, per  definizione,  carattere
localistico. 
    II.3. La competenza regionale nella devoluzione del gettito  agli
enti provinciali 
    La censura non investe l'attribuzione  del  gettito  dell'imposta
RCA agli enti provinciali siciliani in quanto  tale,  bensi'  la  sua
diretta disposizione da parte del  legislatore  statale,  in  assenza
della necessaria intermediazione normativa regionale. Viene  pertanto
in rilievo la lesione della prerogativa,  riconosciuta  alla  Regione
dall'art. 36 dello Statuto speciale e dall'art.  2  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  1074  del  1965,  di  disciplinare,
nell'esercizio della propria autonomia, la devoluzione agli enti  del
sistema regionale delle entrate erariali di sua spettanza. 
    La distinzione attiene al titolo giuridico e alla  competenza  in
forza dei quali e' disposta la destinazione delle risorse,  non  alla
legittimita' della finalita' di finanziamento degli enti provinciali.
Spetta alla Regione determinare, con propria normativa e nel rispetto
del quadro statutario, le modalita' e  la  misura  della  devoluzione
delle  entrate  tributarie  che  le  competono,  come   espressamente
riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 97 del 2013
e  coerentemente  previsto  dall'art.  60,  comma  4,   del   decreto
legislativo n. 446 del 1997. 
    Il legislatore statale non puo', dunque, sostituirsi alla Regione
nell'esercizio di tale  attribuzione  mediante  una  disposizione  di
rango ordinario che incida direttamente sulla destinazione di risorse
assoggettate   al   regime   statutario   di   spettanza   regionale.
L'istituzione  di  una  compartecipazione   a   favore   degli   enti
provinciali non costituisce, di per se', titolo idoneo a  derogare  a
tale regime ne' a eludere la competenza  regionale  nella  disciplina
dei relativi rapporti finanziari. 
    II.4. Il gettito RCA riferibile al territorio siciliano:  i  dati
economici  Come  sopra  accennato,  il  gettito  RCA  riferibile   al
territorio siciliano e' stato determinato, con  riferimento  all'anno
2024, in euro 151.620.687,54 sulla base delle comunicazioni trasmesse
dagli enti provinciali siciliani ai sensi dell'art. 6, comma 4, della
legge regionale  6  febbraio  2008,  n.  1.  Sebbene  riferito  a  un
esercizio  anteriore  all'entrata  in   vigore   della   disposizione
impugnata,  tale   dato   consente   di   apprezzare   la   rilevanza
economico-finanziaria dell'intervento normativo, nella misura in  cui
esso  prevede  l'acquisizione  statale  di  una  quota  del   gettito
medesimo, con conseguente sottrazione di  risorse  che,  in  base  al
quadro statutario,  sono  di  spettanza  della  Regione  Siciliana  e
possono essere devolute agli  enti  del  sistema  regionale  soltanto
mediante l'esercizio della competenza regionale. 
    III. Violazione dell'art. 43 dello Statuto: modifica  unilaterale
dell'assetto finanziario  regionale  al  di  fuori  del  procedimento
paritetico 
    L'art. 43 dello Statuto della Regione Siciliana dispone che: «Una
Commissione  paritetica  di   quattro   membri   nominati   dall'Alto
Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera'  le
norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del  personale
dello Stato alla Regione,  nonche'  le  norme  per  l'attuazione  del
presente Statuto». 
    Come e' evidente,  tale  disposizione  non  ha  valore  meramente
storico  o  simbolico,  ma  individua  il  canale  costituzionalmente
necessario attraverso il quale devono essere  definite  le  norme  di
attuazione dello  Statuto  e,  quindi,  anche  le  modificazioni  del
concreto assetto delle attribuzioni finanziarie regionali quando esse
incidano   sul   contenuto   dell'autonomia   speciale.   La    Corte
costituzionale ha infatti  chiarito  che  la  Commissione  paritetica
prevista dall'art. 43  «e'  titolare  di  una  speciale  funzione  di
partecipazione al procedimento legislativo» e  «rappresenta,  dunque,
un essenziale raccordo tra la  Regione  e  il  legislatore  statale».
(Corte cost., sentenza n. 201 del 2010). 
    Nello stesso  senso,  la  Corte  ha  precisato  che,  quando  una
disciplina statale incide sull'assetto  finanziario  attuativo  dello
Statuto, non e' consentito  degradare  la  Commissione  paritetica  a
organo  meramente  consultivo  ne'  sostituirne  il  ruolo  con  atti
unilaterali del Governo. La sentenza  n.  145  del  2008  ha  infatti
dichiarato illegittima una disposizione che attribuiva a  un  decreto
statale la determinazione dell'importo da retrocedere  alla  Regione,
rilevando che essa «crea - con una  legge  statale  ordinaria  -  una
speciale funzione consultiva non prevista dallo statuto di  autonomia
e, al tempo stesso, sottrae alla medesima Commissione  il  potere  di
stabilire essa stessa, con le  norme  di  attuazione  dello  statuto,
anche le modalita' per la determinazione dell'importo  annuo»  (Corte
cost., sentenza n. 145 del 2008). 
    La giurisprudenza costituzionale ha inoltre affermato, in materia
di finanza delle autonomie speciali, che la modifica della disciplina
finanziaria deve rispettare  il  metodo  pattizio  e  paritetico.  In
particolare,  la  Corte  ha  ribadito  che  vi  e'  una  «riserva  di
competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti  speciali
per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad  autonomia
differenziata»,  cosi'  da  configurare  tale  sede  quale  «presidio
procedurale della specialita' finanziaria» (Corte cost., sentenza  n.
82 del 2015). Ancora piu' chiaramente, la sentenza n. 155 del 2015 ha
affermato che «solo il metodo  paritetico  (da  cui  scaturiscono  le
norme finanziarie degli statuti e le relative  norme  di  attuazione)
determina i contenuti storico-concreti  dell'autonomia  regionale»  e
che la riforma della  finanza  pubblica  non  puo'  comprimere,  «con
modalita'  indirette  e  senza   contraddittorio   in   ordine   alla
sostenibilita' delle stesse, le condizioni particolari  di  autonomia
previste dai rispettivi statuti» (Corte cost., sentenza  n.  155  del
2015). 
    L'art. 36 del decreto legislativo n.  147  del  2026  viola  tale
parametro    statutario    perche',    sotto    l'apparente     veste
dell'istituzione di una compartecipazione al gettito IRPEF in  favore
anche delle di province e citta' metropolitane siciliane, realizza in
realta' una incisione diretta e unilaterale sul regime delle  entrate
spettanti alla Regione  Siciliana,  gia'  disciplinato  dall'art.  36
dello  Statuto  e  dall'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1074 del 1965. 
    Proprio  perche'  la  disposizione  statale  incide  sul   regime
attuativo dell'autonomia finanziaria speciale, essa non poteva essere
adottata unilateralmente, ne' poteva demandare i profili attuativi  a
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. 
    Tali  meccanismi  non  possono  essere  ritenuti  equivalenti  al
procedimento  di  cui   all'art.   43   dello   Statuto.   La   Corte
costituzionale ha infatti escluso che sedi diverse possano  surrogare
la Commissione paritetica, chiarendo che organismi  differenti  hanno
ambiti operativi e funzioni diversi e che le loro determinazioni «non
possono interferire con la determinazione delle norme  di  attuazione
dello statuto della Regione  Siciliana,  che  rimane  riservata  alla
Commissione paritetica» (Corte cost., sentenza n. 201 del 2010). 
    Ne consegue che neppure l'intesa in Conferenza Stato-citta' o  il
coinvolgimento della Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard
possono sostituire la sede specifica e necessaria  di  partecipazione
della Regione Siciliana prevista dallo Statuto. 
    Neppure puo'  sostenersi  che  la  disciplina  impugnata  attenga
esclusivamente al coordinamento della  finanza  pubblica  in  termini
tali da escludere il rilievo dell'art.  43.  E'  vero  che,  in  casi
particolari, la Corte ha ammesso interventi statali anche unilaterali
nelle more del perfezionamento degli accordi; ma lo  ha  fatto  fermo
restando  il   «necessario   rispetto   della   sovraordinata   fonte
statutaria» (Corte cost., sentenza n. 82 del 2015). E,  quando  viene
in rilievo il concreto assetto delle risorse spettanti  all'autonomia
speciale,  la  stessa  giurisprudenza  ha  richiesto  un  consapevole
contraddittorio tra  Stato  ed  autonomie  per  evitare  squilibri  o
compressioni delle funzioni regionali. 
    Nel caso di specie, la violazione dell'art. 43 e' dunque concreta
e  attuale,   poiche'   il   legislatore   statale:   ha   modificato
unilateralmente il quadro di allocazione delle entrate;  ha  previsto
meccanismi attuativi idonei  a  incidere  sulla  spettanza  regionale
dell'IRPEF  e  sul  destino  del  gettito  RCA;  ha   sostituito   il
procedimento statutariamente necessario con moduli diversi,  estranei
al sistema dell'attuazione paritetica dello Statuto siciliano. 

    Per tutto quanto  sopra  dedotto  e  ritenuto,  si  formulano  le
seguenti 
 
                             Conclusioni 
 
    Piaccia All'Ecc.ma Corte, accogliere il ricorso e per l'effetto: 
      - in via principale, dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 36, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 agosto 2026,  n.
147, nella parte in cui la compartecipazione IRPEF delle  province  e
citta' metropolitane siciliane incide sulla base di calcolo dei  7,10
decimi  spettanti  alla  Regione  o  grava  sulla  quota   regionale,
prevedendone l'attuazione senza intesa con la Regione, per violazione
dell'art. 36 dello Statuto speciale e dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965; 
      - in via  ulteriore  e  autonoma,  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 36, commi 1, 3  e  5,  nella  parte  in  cui
demanda a decreti ministeriali interventi sul riparto  delle  entrate
regionali senza l'intesa prescritta e, ove comportino modifiche  alle
norme di attuazione, eludendo  il  procedimento  con  la  Commissione
paritetica, per violazione degli  articoli  36  e  43  dello  Statuto
speciale, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
1074 del 1965; 
      - in via  ulteriore  e  autonoma,  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 36, comma 4, nella parte in  cui  acquisisce
allo Stato il gettito RCA  riferibile  al  territorio  siciliano  per
l'aliquota del 12,5 per cento,  per  violazione  dell'art.  36  dello
Statuto speciale e dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1074 del 1965; 
      -   in   via   consequenziale,   dichiarare    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 36, comma 6, nella parte in cui finanzia  il
fondo mediante il predetto gettito RCA, per violazione  dell'art.  81
Cost., in connessione con l'art. 36 dello Statuto speciale; 
      - in subordine, ove sia possibile un'interpretazione conforme a
Costituzione, dichiarare che l'art.  36  del  decreto  legislativo  7
agosto 2026, n. 147, non puo' essere applicato in modo da ridurre  la
quota IRPEF spettante alla  Regione  Siciliana  ne'  da  disciplinare
profili incidenti sul  riparto  statutario  senza  il  coinvolgimento
della Regione, e, ove occorra  modificare  le  norme  di  attuazione,
senza  il  procedimento  previsto  dallo  Statuto,   per   violazione
dell'art. 36 dello  Statuto  speciale  della  Regione  Siciliana,  in
combinato disposto con l'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e con  l'art.  43  dello  Statuto
speciale per quanto attiene al procedimento di modifica  delle  norme
di attuazione. 
 
    Allegati 
    1. Deliberazione della Giunta regionale  n.  341  dell'8  ottobre
2026 di autorizzazione alla proposizione del ricorso. 
    Con riserva di integrazione e controdeduzioni. 
 
      Palermo-Roma, 
 
                                                    avv. Nicola Dumas 
 
                                          avv. Enrico Pistone Nascone