Reg. Ric. n. 21 del 2026
pubbl. su G.U. del 28/10/2026 n. 43
Ricorrente: Regione Siciliana
Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Istituzione, a decorrere dall'anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Previsione che la misura della compartecipazione è fissata per l'anno 2027 nello 0,92 per cento e a decorrere dall'anno 2028 nello 0,97 per cento, dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 2 dell’art. 36 del d.lgs. n. 147 del 2026 – Previsione che i criteri e le modalità di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalità di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonché le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato, correlate all’eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026, d’intesa con la conferenza Stato città e autonomie locali – Ricorso della Regione siciliana – Denunciata incidenza sulla base di calcolo dei 7,10 decimi dell’IRPEF, afferente all'ambito regionale, spettanti alla Regione siciliana, fissati dalle norme di attuazione statutarie, prevedendone l’attuazione senza l’intesa con la Regione – Indeterminatezza della norma in ordine alla base imponibile della compartecipazione provinciale, rimettendo al decreto ministeriale la definizione concreta del meccanismo – Contrasto con il sistema di garanzia finanziaria della Regione siciliana previsto dallo statuto speciale – Lesione delle prerogative statutarie e delle correlate norme di attuazione.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 36, commi 1 e 3.
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), art. 36; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Istituzione, a decorrere dall'anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Previsione che la misura della compartecipazione è fissata per l'anno 2027 nello 0,92 per cento e a decorrere dall'anno 2028 nello 0,97 per cento, dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 2 dell’art. 36 del d.lgs. n. 147 del 2026 – Previsione che i criteri e le modalità di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalità di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonché le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato, correlate all’eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026, d’intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali – Previsione che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 2029, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015, entro il 31 luglio 2029, è disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti – Ricorso della Regione siciliana – Denunciata attribuzione a decreti ministeriali di interventi sul riparto delle entrate della Regione siciliana senza l’intesa prescritta e, ove essi comportino modifiche alle norme di attuazione, eludendo il procedimento statutariamente necessario con la Commissione paritetica – Lesione delle prerogative statutarie e delle correlate norme di attuazione.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 36, commi 1, 3 e 5.
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), artt. 36 e 43; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Istituzione, a decorrere dall'anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Previsione che la predetta compartecipazione sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997 sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli (RCA) – Ricorso della Regione siciliana – Denunciata acquisizione allo Stato del gettito RCA riferibile al territorio siciliano per l’aliquota del 12,5 per cento – Incidenza sulla compartecipazione all’IRPEF sancita dalle norme di attuazione statutarie che fissano i decimi di spettanza – Fiscalizzazione di un trasferimento finanziario dovuto dallo Stato a favore delle province e delle città metropolitane siciliane gravante sul bilancio regionale, comportante una forma di concorso pubblico a favore della finanza locale a carico della Regione siciliana – Lesione delle prerogative statutarie di disciplinare la devoluzione agli enti del sistema regionale delle entrate erariali di sua spettanza.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 36, comma 4.
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), art. 36; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.
In via conseguenziale: Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Compartecipazione, a decorrere dall'anno 2027, al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine dell'attribuzione agli enti interessati delle risorse spettanti sulla compartecipazione – Previsione che agli oneri derivanti si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal gettito dell'imposta sulla RCA – Ricorso della Regione siciliana – Denunciato finanziamento del fondo mediante il gettito RCA riferibile al territorio siciliano – Utilizzo, ai fini della copertura di spese statali, di risorse di spettanza regionale – Pregiudizio dell’equilibrio del bilancio della Regione e della capacità della medesima di rispettare i vincoli di finanza pubblica imposti anche a livello statale – Lesione delle prerogative statutarie.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 36, comma 6.
- Costituzione, art. 81; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), art. 36.
In subordine: Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale –Compartecipazione, a decorrere dall'anno 2027, al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Disciplina – Applicabilità alla Regione siciliana – Ricorso della Regione siciliana – Affermata inapplicabilità della nuova disciplina in modo da ridurre la quota IRPEF spettante alla Regione siciliana e da disciplinare profili incidenti sul riparto statutario senza il coinvolgimento della Regione e, ove occorra, da modificare le norme di attuazione senza il procedimento previsto dallo statuto speciale.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 36.
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), art. 36, in combinato disposto con l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, artt. 2 e 43.
decreto legislativo del 07/08/2026 Num. 147 Art. 36 Co. 3
decreto legislativo del 07/08/2026 Num. 147 Art. 36 Co. 4
decreto legislativo del 07/08/2026 Num. 147 Art. 36 Co. 5
decreto legislativo del 07/08/2026 Num. 147 Art. 36 Co. 6
decreto legislativo del 07/08/2026 Num. 147 Art. 36
Statuto della Regione Siciliana Art. 36
Statuto della Regione Siciliana Art. 43
decreto del Presidente della Repubblica del 26/07/1965 Art. 2
Testo del ricorso
N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 ottobre 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 12 ottobre 2026 (della Regione siciliana).
Tributi - Federalismo fiscale - Disposizioni in materia di
federalismo fiscale regionale - Istituzione, a decorrere dall'anno
2027, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche per le province e per le citta' metropolitane
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della
Regione Sardegna - Misura della compartecipazione - Determinazione
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, dei criteri e delle modalita' di
attribuzione, dei meccanismi perequativi e delle modalita' di
recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica,
nonche' delle regolazioni finanziarie annuali con lo Stato
correlate alla eventuale maggiore dinamicita' del gettito IRPEF
derivante dalla compartecipazione.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia
di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale),
art. 36, commi 1 e 3.
Tributi - Federalismo fiscale - Disposizioni in materia di
federalismo fiscale regionale - Istituzione, a decorrere dall'anno
2027, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche per le province e per le citta' metropolitane
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della
Regione Sardegna - Misura della compartecipazione - Determinazione
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, dei criteri e delle modalita' di
attribuzione, dei meccanismi perequativi e delle modalita' di
recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica,
nonche' delle regolazioni finanziarie annuali con lo Stato
correlate alla eventuale maggiore dinamicita' del gettito IRPEF
derivante dalla compartecipazione - Monitoraggio periodico degli
effetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia
di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale),
art. 36, commi 1, 3 e 5.
Tributi - Federalismo fiscale - Disposizioni in materia di
federalismo fiscale regionale - Istituzione, a decorrere dall'anno
2027, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche per le province e per le citta' metropolitane
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della
Regione Sardegna - Previsione che la predetta compartecipazione
sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante
dall'imposta di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997 sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione degli autoveicoli (RCA).
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia
di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale),
art. 36, comma 4.
In via conseguenziale: Tributi - Federalismo fiscale - Disposizioni
in materia di federalismo fiscale regionale - Compartecipazione, a
decorrere dall'anno 2027, al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche per le province e per le citta' metropolitane delle
regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della
Regione Sardegna - Istituzione di un fondo, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, al fine dell'attribuzione
agli enti interessati delle risorse spettanti sulla
compartecipazione - Previsione che agli oneri derivanti si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal gettito
dell'imposta sulla RCA.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia
di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale),
art. 36, comma 6.
In subordine: Tributi - Federalismo fiscale - Disposizioni in materia
di federalismo fiscale regionale - Compartecipazione, a decorrere
dall'anno 2027, al gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche per le province e per le citta' metropolitane delle regioni
a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione
Sardegna - Disciplina - Applicabilita' alla Regione siciliana.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia
di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale),
art. 36.
(GU n. 43 del 28-10-2026)
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione proposto dalla
Regione Siciliana (C.F. 80012000826), con sede legale in Palermo
piazza Indipendenza 1, in persona del suo Presidente pro tempore, On.
le Renato Schifani, autorizzato con deliberazione di Giunta regionale
n. 341 dell'8 ottobre 2026 e rappresentato e difeso, sia
congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura speciale stesa su
foglio separato da considerare in calce al presente atto, dall'Avv.
Nicola Dumas (C.F. DMSNCL78H03A089J) pec: nicola.dumas@pec.it e
dall'Avv. Enrico Pistone Nascone pec:
nascone.pistonenascone@avvnicosia.legalmail.it (C.F.
PSTNRC66E06C342R) con domicilio eletto presso la sede dell'Ufficio
della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F.
80188230587) in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12.
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte
qua, dell'art. 36 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147,
adottato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante
«Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di
federalismo fiscale regionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 11 agosto 2026, n. 185,
Premesse di fatto
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11
agosto 2026 e' stato pubblicato il decreto legislativo n. 147 del 7
agosto 2026 recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e
locali e di federalismo fiscale regionale».
L'art. 36 del suddetto decreto legislativo dispone che: «1. A
decorrere dall'anno 2027, e' istituita in favore delle province e
delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della
Regione Siciliana e della regione Sardegna una compartecipazione al
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura
della compartecipazione e' fissata per l'anno 2027 nello 0,92 per
cento e a decorrere dall'anno 2028 nello 0,97 per cento, dell'imposta
netta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, nel limite della
dotazione del fondo di cui al comma 2.
2. Al fine dell'attribuzione agli enti interessati delle risorse
spettanti sulla compartecipazione, come determinate ai sensi del
comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito, a decorrere dall'anno 2027, un fondo, con una dotazione
iniziale di 1.802,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.973,4 milioni
di euro per l'anno 2028, 2.040,5 milioni di euro per l'anno 2029 e
2.110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030. Il fondo di cui
al presente comma e' ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2030.
3. I criteri e le modalita' di attribuzione, la definizione di
meccanismi perequativi e le modalita' di recupero dei mancati
versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonche' le regolazioni
finanziarie annuali con lo Stato correlate alla eventuale maggiore
dinamicita' del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31
dicembre 2026, d'intesa con la Conferenza Stato citta' e autonomie
locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 30 novembre 2026.
4. La compartecipazione di cui al comma 1 sostituisce, per gli
enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta di cui all'art.
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto
del contributo di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge
23 febbraio 1999, n. 44. Il gettito dell'imposta sulla
responsabilita' civile autoveicoli (RCA) di cui al primo periodo nei
territori di cui al comma 1 e' acquisito allo Stato, per l'aliquota
pari al 12,5 per cento, a decorrere dai versamenti effettuati dal
mese di febbraio 2027. Le province e le citta' metropolitane di cui
al comma 1, in deroga all'art. 17 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, possono aumentare l'aliquota dell'imposta sulla RCA in
misura non superiore a 3,5 punti percentuali e il relativo gettito e'
attribuito alle medesime province e citta' metropolitane. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
determinate le modalita' per il versamento dell'imposta per la quota
di spettanza erariale e per l'eventuale maggiorazione di cui al terzo
periodo.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31
ottobre 2029, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2029, e'
disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi
all'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti.
Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli
esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della
dinamicita' del gettito dell'IRPEF, potra' procedersi alla revisione
delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1.802,1 milioni di
euro per l'anno 2027, 1.973,4 milioni di euro per l'anno 2028,
2.040,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.125,6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1.793,1
milioni di euro per l'anno 2027, 1.970,8 milioni di euro per l'anno
2028, 1.999,4 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.028,0 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 9 milioni di euro
per l'anno 2027, 2,6 milioni di euro per l'anno 2028, 41,1 milioni di
euro per l'anno 2029 e 97,6 milioni annui a decorrere dall'anno 2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 62, comma
1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.»
La norma sopra trascritta, nella parte in cui si applica
espressamente alla Regione Siciliana e alle province e citta'
metropolitane del relativo territorio, si pone in contrasto con gli
articoli 36 e 43 dello Statuto della Regione Siciliana (approvato con
r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), con l'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria) e con l'art. 81 della Costituzione.
Pertanto, tale disposizione viene impugnata con il presente
ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche' ne sia dichiarata
l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente
annullamento per i seguenti motivi in
Diritto
I. Violazione dell'art. 36 dello Statuto speciale della Regione
Siciliana, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. La compartecipazione provinciale
al gettito IRPEF e la sua incidenza sulla spettanza tributaria
regionale
I.1. Il sistema di garanzia finanziaria dello Statuto speciale
L'art. 36 dello statuto stabilisce che «1. Al fabbisogno
finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali
della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
2. Sono pero' riservate allo Stato le imposte di produzione e le
entrate dei tabacchi e del lotto.»
Dunque, l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana discende
da uno statuto di rango costituzionale che attribuisce alla Regione,
quale titolo diretto e primario, la spettanza di tutte le entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio regionale,
con le sole eccezioni tassativamente enumerate: le imposte di
produzione, i proventi dei tabacchi e del lotto. Al di fuori di
queste eccezioni, lo Stato non dispone di un titolo costituzionale
per riservare a se' o per destinare ad altri soggetti le entrate
tributarie maturate nel territorio siciliano senza che la Regione vi
abbia concorso attraverso propria normativa.
Il superiore assunto non e' frutto di una mera speculazione
interpretativa, bensi' il precipitato della costante giurisprudenza
resa dalla Corte costituzionale chiamata a valutare l'estensione alla
Regione Siciliana di misure statali incidenti sul riparto delle
entrate tributarie.
In particolare, e' stato affermato con chiarezza che anche i
«tributi propri derivati», che sono istituiti e regolati dalla legge
dello Stato, ma il cui gettito e' destinato a un ente territoriale,
conservano inalterata la loro natura di tributi erariali e che, in
ragione di tale natura, rientrano nella devoluzione prevista
dall'art. 36 dello Statuto e dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1074 del 1965 (cosi', sentenza n. 97 del 2013).
L'art. 2 delle norme di attuazione (DPR n. 1074/1965) concretizza
siffatta garanzia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche:
definisce convenzionalmente la quota regionale, ne fissa la misura in
7,10 decimi a decorrere dal 2018 e impone che qualsiasi modifica alle
modalita' attuative del riparto avvenga mediante decreto ministeriale
adottato previa intesa con la Regione.
La descritta clausola di intesa non e' un requisito procedurale
accessorio: e' la forma con cui l'ordinamento garantisce che la
Regione partecipi attivamente alla definizione delle regole di un
riparto che la riguarda in via diretta e necessaria.
I.2. L'indeterminatezza della norma in ordine alla base
imponibile della compartecipazione provinciale
La norma, in parte qua impugnata istituisce la compartecipazione
delle province e delle citta' metropolitane siciliane al gettito
IRPEF, senza chiarire se l'aliquota dello 0,92 per cento per il 2027
e dello 0,97 per cento a decorrere dal 2028 venga calcolata e
prelevata sull'imposta netta che, per effetto dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, costituisce la
quota di spettanza regionale, ovvero sull'imposta che, al netto di
tale quota, rimane nella disponibilita' dello Stato.
Non si tratta di una questione di mero dettaglio tecnico. Le due
ipotesi producono conseguenze radicalmente diverse dal punto di vista
della legittimita' costituzionale.
Nella prima ipotesi - compartecipazione provinciale calcolata e
prelevata sul gettito spettante alla Regione - la norma statale
realizzerebbe una sottrazione di risorse che l'ordinamento
costituzionale attribuisce alla Regione con la stessa forza normativa
con cui lo Statuto riserva allo Stato le imposte di produzione. Si
tratterebbe, in sostanza, di modificare unilateralmente, con fonte
primaria ordinaria, un assetto che le norme di attuazione dello
Statuto speciale hanno definito con valore di legge costituzionale.
Il vulnus e' qui evidente: l'aliquota nominale dei 7,10 decimi
resterebbe formalmente invariata, ma verrebbe applicata a una base
ridotta della compartecipazione provinciale, con il risultato che la
Regione percepirebbe non 7,10 decimi dell'imposta netta afferente al
proprio territorio, ma 7,10 decimi di una grandezza gia' decurtata.
Il valore reale della garanzia statutaria sarebbe eroso senza che sia
stata rispettata la procedura di modifica delle norme di attuazione.
Nella seconda ipotesi - compartecipazione provinciale finanziata
con risorse statali, senza incidenza sulla base di calcolo della
quota regionale - la norma sarebbe suscettibile di una lettura
costituzionalmente orientata. L'istituzione di un fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, con dotazioni pluriennali
specificamente determinate, e la previsione di una copertura a carico
delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 depongono nel senso che
lo Stato abbia inteso assumere direttamente l'onere finanziario della
riforma, senza gravare sulla spettanza regionale. Se cosi' fosse, la
norma sarebbe applicabile alle province siciliane nei limiti in cui
tale lettura sia effettivamente garantita dalla disciplina attuativa.
Il primo problema, di natura ermeneutica, posto dal citato art.
36 non appare superabile alla stregua del solo tenore letterale della
disposizione. Ne' la relazione tecnica al decreto legislativo offre
elementi idonei a scioglierlo in modo univoco. L'ambiguita' non e'
innocua: essa si scarica sulle future modalita' attuative, rimettendo
al decreto ministeriale la definizione concreta del meccanismo, senza
che la norma primaria abbia fissato il vincolo che tutela la
spettanza regionale.
I.3. L'incidenza finanziaria concreta
La questione presenta un rilievo non solo ordinamentale, ma anche
finanziario immediato e misurabile. Essa investe direttamente
l'integrita' delle risorse attribuite alla Regione Siciliana e
l'assetto della compartecipazione al gettito IRPEF ad essa spettante,
incidendo su un equilibrio consolidato che le norme di attuazione
dello Statuto hanno definito con precisione.
L'istituzione di una compartecipazione all'IRPEF in favore delle
Province e delle Citta' metropolitane siciliane, in luogo del gettito
dell'imposta RCA, determinerebbe refluenze negative sul bilancio
regionale, andando a incidere sulla compartecipazione IRPEF sancita
dalle norme di attuazione statutarie di cui al decreto legislativo 11
dicembre 2016, n. 251, che fissano i decimi della spettanza.
A cio' si aggiunge un ulteriore profilo. La fiscalizzazione di un
trasferimento finanziario dovuto dallo Stato a favore delle Province
e delle Citta' metropolitane della Sicilia graverebbe sul bilancio
regionale, configurando una forma di concorso pubblico a favore della
finanza locale a carico della Regione Siciliana.
Il pregiudizio e' correlato alla modalita' applicativa della
disposizione.
L'art. 36 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, oggetto
di contestazione, non esprime in maniera chiara ed inequivocabile se
la compartecipazione debba gravare interamente sull'IRPEF netta di
spettanza statale o vada ad intaccare l'IRPEF netta di spettanza
regionale. La riduzione delle risorse regionali si verifica dunque
nella seconda ipotesi. Proprio tale incertezza espone la Regione a un
rischio concreto, che la norma non esclude.
Nell'ipotesi in cui la compartecipazione intacchi l'IRPEF netta
di spettanza regionale, il dettato normativo eroderebbe di fatto i
decimi di IRPEF netta spettanti alla Regione Siciliana secondo quanto
disposto dal decreto ministeriale 28 settembre 2017 di 0,065 per
l'anno 2027 e di 0,069 a partire dall'anno 2028, riducendo da 7,1
decimi a 7,035 i decimi di spettanza regionale per l'anno 2027 e a
7,031 a partire dall'anno 2028.
Le entrate accertate riconducibili al gettito RCA riferibile al
territorio siciliano, sulla base del dato piu' recente disponibile
relativo all'anno 2024, ammontano a euro 151.620.687,54. Tale importo
rappresenta il gettito RCA rilevato e non la misura della perdita di
IRPEF per la Regione, la quale dovra' essere quantificata, per
ciascun esercizio, sulla base del gettito IRPEF rilevante.
Il rischio finanziario e' dunque concreto e strutturale. Se la
compartecipazione destinata agli enti locali gravasse sull'IRPEF di
spettanza regionale, il finanziamento si tradurrebbe in una riduzione
permanente dei decimi attribuiti alla Regione, con effetti che si
proiettano su ogni esercizio successivo all'entrata in vigore della
norma.
I.4. La violazione dell'art. 36 dello Statuto speciale e
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del
1965 sotto un diverso profilo.
Qualora la disciplina dell'art. 36 censurato - nella sua
formulazione primaria ovvero attraverso le modalita' attuative che
saranno definite dal decreto ministeriale previsto dal comma 3 -
determini la riduzione della base sulla quale sono calcolati i 7,10
decimi di spettanza regionale, ovvero produca l'imputazione
dell'onere della compartecipazione provinciale alla quota gia'
attribuita alla Regione, la norma violerebbe l'art. 36 dello Statuto
speciale e l'art. 2 delle norme di attuazione.
Al riguardo non sarebbe sufficiente obiettare che la Regione
manterrebbe formalmente la stessa aliquota. L'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 non si limita a
garantire una percentuale nominale: garantisce che quella percentuale
si applichi a una base determinata secondo criteri convenzionali
specificamente definiti, che includono l'imposta netta risultante
dalle dichiarazioni dei contribuenti domiciliati nel territorio
regionale. Intervenire su quella base con una norma primaria statale,
senza l'intesa prevista per la modifica del meccanismo attuativo,
equivale a eludere la garanzia costituzionale riducendola a un valore
nominale svuotato di contenuto effettivo.
Non sarebbe neppure sufficiente rilevare che la compartecipazione
viene destinata agli enti provinciali ubicati nel territorio
siciliano.
Il bilancio della Regione e i bilanci degli enti locali sono
soggettivita' finanziarie distinte: il beneficio che transita nelle
casse provinciali non reintegra le risorse sottratte al bilancio
regionale, ne' puo' essere invocato come compensazione di una perdita
che opera su un piano giuridicamente diverso.
La riserva di intesa prevista dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 per l'attuazione del
riparto IRPEF non e' surrogabile dall'intesa con la Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali prevista dal comma 3 dell'articolo
impugnato. Quella sede istituzionale e' deputata a regolare il
rapporto tra lo Stato e gli enti locali beneficiari della
compartecipazione; non e' la sede in cui la Regione Siciliana
esercita le proprie prerogative statutarie in materia di entrate
tributarie.
I.5. La violazione dell'art. 81 della Costituzione per
l'utilizzo, a fini di copertura, di risorse di spettanza regionale
Il comma 6 dell'art. 36 finanzia gli oneri del fondo mediante le
maggiori entrate derivanti dall'acquisizione statale del gettito RCA
prevista dal comma 4 e mediante la riduzione del fondo di cui
all'art. 62 del decreto legislativo n. 209 del 2023.
Come sopra illustrato, il gettito RCA riscosso nel territorio
siciliano spetta alla Regione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto e
dell'art. 2 delle relative norme di attuazione. Lo Stato non puo'
quindi utilizzarlo per finanziare proprie spese: per la quota di
spettanza regionale, la copertura si fonda su risorse delle quali lo
Stato non puo' legittimamente disporre e risulta, pertanto, soltanto
apparente.
La disposizione viola l'art. 81 della Costituzione anche sotto un
ulteriore profilo. La sottrazione di queste entrate, infatti, riduce
le risorse disponibili per finanziare le funzioni regionali e, nella
misura in cui ne compromette l'adeguato finanziamento, pregiudica
l'equilibrio del bilancio della Regione e la sua capacita' di
rispettare i vincoli di finanza pubblica imposti anche a livello
statale.
I due profili sono strettamente collegati. La Corte
costituzionale, ha ribadito piu' volte che la copertura delle spese
ed equilibrio di bilancio costituiscono due facce della stessa
medaglia e che l'art. 81 tutela la sana gestione finanziaria anche
delle autonomie speciali. (Corte cost., sentt. nn. 274 del 2017 e 184
del 2016)
La Corte ha inoltre chiarito, con riferimento alle risorse
destinate a programmi pluriennali gia' finanziati, che la loro
sottrazione puo' ledere l'equilibrio di bilancio e l'autonomia
dell'ente territoriale quando non consenta di finanziare
adeguatamente le sue funzioni.
Il meccanismo impugnato contrasta, dunque, con l'art. 81 della
Costituzione sia perche' assume risorse di spettanza regionale come
mezzi di copertura di spese statali, sia perche', nei termini sopra
indicati, compromette l'equilibrio finanziario della Regione.
II. Violazione dell'art. 36 dello Statuto speciale e dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965.
L'acquisizione statale del gettito RCA riferibile al territorio
siciliano
II.1. La natura giuridica del gettito RCA nella Regione Siciliana
Il rubricato art. 2 DPR n. 1074/65, dispone che ai sensi del
primo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana
spettano alla Regione, tra le altre, oltre alle entrate tributarie da
essa direttamente deliberate anche «i dieci decimi di tutte le altre
entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,
dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove
entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi
alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita'
contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi
medesime (cosi', comma 1 lettera b) ).
L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e' un tributo
istituito e disciplinato dalla legge dello Stato ma conserva natura
erariale anche quando venga qualificata come tributo proprio derivato
provinciale; invero, l'attribuzione del gettito a un ente
territoriale non modifica la fonte istitutiva del tributo ne'
determina, di per se', il venir meno delle garanzie previste dallo
Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
La Corte costituzionale, con la precitata sentenza n. 97 del
2013, ha chiarito che tale imposta rientra nel novero delle entrate
che, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto siciliano e dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, spettano
alla Regione nella misura in cui sono riscosse nell'ambito del suo
territorio. Ha altresi' precisato che questa natura non e' stata
alterata dalla qualificazione come tributo proprio derivato delle
Province operata dall'art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011.
La Corte ha, conseguentemente, evidenziato che il legislatore
statale non puo' disporre direttamente l'assegnazione alle Province
del gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio siciliano,
spettando alla Regione provvedere, con propria normativa e
nell'ambito della propria autonomia, all'attuazione della
legislazione statale e all'eventuale devoluzione delle relative
entrate agli enti provinciali.
Proprio su tale fondamento, la Corte ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
n. 16 del 2012 nella parte in cui estendeva alla Regione Siciliana la
disciplina statale in questione senza la necessaria mediazione
regionale.
Occorre distinguere, a questo riguardo, il potere statale di
modificare o sopprimere un tributo erariale dal potere di
appropriarsi di un gettito che continua a essere riscosso ed e'
assoggettato a una disciplina statutaria di spettanza. La sentenza n.
97 del 2013 riconosce il primo potere, entro i limiti della
sostenibilita' delle funzioni regionali; non consente, invece, di
ricavarne una generale facolta' di trasferire allo Stato entrate
regionali preesistenti, prescindendo dalle condizioni dettate dalle
norme di attuazione.
II.2. Le condizioni per la deroga alla spettanza regionale e la
loro assenza nel caso di specie
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del
1965 prevede che la spettanza regionale non si estenda alle nuove
entrate tributarie destinate con apposite leggi ad alimentare fondi
speciali dello Stato ovvero a far fronte a particolari servizi od
opere a carico dello Stato, nei casi in cui tale destinazione non
abbia carattere strettamente localistico. Per sottrarsi alla
spettanza regionale, una risorsa deve dunque soddisfare
cumulativamente tre condizioni: deve trattarsi di una entrata nuova,
deve essere destinata mediante apposita legge a finalita' statali
specificamente individuate, e tale destinazione non deve avere
carattere localistico. Nessuna di queste condizioni ricorre nel caso
del gettito RCA acquisito dallo Stato con il comma 4 dell'art. 36.
Come gia' evidenziato, il gettito RCA non e' frutto di una nuova
entrata bensi' un'imposta gia' esistente, gia' riscossa nel
territorio siciliano che, pertanto, rientra a pieno titolo nel novero
di quelle imposte che le norme di attuazione ricomprendono tra le
entrate di spettanza regionale.
Inoltre, l'evenienza che il legislatore statale modifichi la
destinazione di un gettito preesistente non equivale a istituire una
nuova entrata tributaria nel senso richiesto dall'eccezione.
L'acquisizione statale non e', poi, finalizzata al finanziamento
di servizi o opere a carico dello Stato: il comma 6 dell'art. 36
destina esplicitamente quelle risorse alla copertura del fondo per la
compartecipazione provinciale, che e' una misura a favore degli enti
locali, non una finalita' statale in senso stretto. La stessa
architettura della norma esclude che ricorra la terza condizione: la
destinazione alle province siciliane ha, per definizione, carattere
localistico.
II.3. La competenza regionale nella devoluzione del gettito agli
enti provinciali
La censura non investe l'attribuzione del gettito dell'imposta
RCA agli enti provinciali siciliani in quanto tale, bensi' la sua
diretta disposizione da parte del legislatore statale, in assenza
della necessaria intermediazione normativa regionale. Viene pertanto
in rilievo la lesione della prerogativa, riconosciuta alla Regione
dall'art. 36 dello Statuto speciale e dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, di disciplinare,
nell'esercizio della propria autonomia, la devoluzione agli enti del
sistema regionale delle entrate erariali di sua spettanza.
La distinzione attiene al titolo giuridico e alla competenza in
forza dei quali e' disposta la destinazione delle risorse, non alla
legittimita' della finalita' di finanziamento degli enti provinciali.
Spetta alla Regione determinare, con propria normativa e nel rispetto
del quadro statutario, le modalita' e la misura della devoluzione
delle entrate tributarie che le competono, come espressamente
riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 97 del 2013
e coerentemente previsto dall'art. 60, comma 4, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
Il legislatore statale non puo', dunque, sostituirsi alla Regione
nell'esercizio di tale attribuzione mediante una disposizione di
rango ordinario che incida direttamente sulla destinazione di risorse
assoggettate al regime statutario di spettanza regionale.
L'istituzione di una compartecipazione a favore degli enti
provinciali non costituisce, di per se', titolo idoneo a derogare a
tale regime ne' a eludere la competenza regionale nella disciplina
dei relativi rapporti finanziari.
II.4. Il gettito RCA riferibile al territorio siciliano: i dati
economici Come sopra accennato, il gettito RCA riferibile al
territorio siciliano e' stato determinato, con riferimento all'anno
2024, in euro 151.620.687,54 sulla base delle comunicazioni trasmesse
dagli enti provinciali siciliani ai sensi dell'art. 6, comma 4, della
legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1. Sebbene riferito a un
esercizio anteriore all'entrata in vigore della disposizione
impugnata, tale dato consente di apprezzare la rilevanza
economico-finanziaria dell'intervento normativo, nella misura in cui
esso prevede l'acquisizione statale di una quota del gettito
medesimo, con conseguente sottrazione di risorse che, in base al
quadro statutario, sono di spettanza della Regione Siciliana e
possono essere devolute agli enti del sistema regionale soltanto
mediante l'esercizio della competenza regionale.
III. Violazione dell'art. 43 dello Statuto: modifica unilaterale
dell'assetto finanziario regionale al di fuori del procedimento
paritetico
L'art. 43 dello Statuto della Regione Siciliana dispone che: «Una
Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto
Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le
norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale
dello Stato alla Regione, nonche' le norme per l'attuazione del
presente Statuto».
Come e' evidente, tale disposizione non ha valore meramente
storico o simbolico, ma individua il canale costituzionalmente
necessario attraverso il quale devono essere definite le norme di
attuazione dello Statuto e, quindi, anche le modificazioni del
concreto assetto delle attribuzioni finanziarie regionali quando esse
incidano sul contenuto dell'autonomia speciale. La Corte
costituzionale ha infatti chiarito che la Commissione paritetica
prevista dall'art. 43 «e' titolare di una speciale funzione di
partecipazione al procedimento legislativo» e «rappresenta, dunque,
un essenziale raccordo tra la Regione e il legislatore statale».
(Corte cost., sentenza n. 201 del 2010).
Nello stesso senso, la Corte ha precisato che, quando una
disciplina statale incide sull'assetto finanziario attuativo dello
Statuto, non e' consentito degradare la Commissione paritetica a
organo meramente consultivo ne' sostituirne il ruolo con atti
unilaterali del Governo. La sentenza n. 145 del 2008 ha infatti
dichiarato illegittima una disposizione che attribuiva a un decreto
statale la determinazione dell'importo da retrocedere alla Regione,
rilevando che essa «crea - con una legge statale ordinaria - una
speciale funzione consultiva non prevista dallo statuto di autonomia
e, al tempo stesso, sottrae alla medesima Commissione il potere di
stabilire essa stessa, con le norme di attuazione dello statuto,
anche le modalita' per la determinazione dell'importo annuo» (Corte
cost., sentenza n. 145 del 2008).
La giurisprudenza costituzionale ha inoltre affermato, in materia
di finanza delle autonomie speciali, che la modifica della disciplina
finanziaria deve rispettare il metodo pattizio e paritetico. In
particolare, la Corte ha ribadito che vi e' una «riserva di
competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali
per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia
differenziata», cosi' da configurare tale sede quale «presidio
procedurale della specialita' finanziaria» (Corte cost., sentenza n.
82 del 2015). Ancora piu' chiaramente, la sentenza n. 155 del 2015 ha
affermato che «solo il metodo paritetico (da cui scaturiscono le
norme finanziarie degli statuti e le relative norme di attuazione)
determina i contenuti storico-concreti dell'autonomia regionale» e
che la riforma della finanza pubblica non puo' comprimere, «con
modalita' indirette e senza contraddittorio in ordine alla
sostenibilita' delle stesse, le condizioni particolari di autonomia
previste dai rispettivi statuti» (Corte cost., sentenza n. 155 del
2015).
L'art. 36 del decreto legislativo n. 147 del 2026 viola tale
parametro statutario perche', sotto l'apparente veste
dell'istituzione di una compartecipazione al gettito IRPEF in favore
anche delle di province e citta' metropolitane siciliane, realizza in
realta' una incisione diretta e unilaterale sul regime delle entrate
spettanti alla Regione Siciliana, gia' disciplinato dall'art. 36
dello Statuto e dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1074 del 1965.
Proprio perche' la disposizione statale incide sul regime
attuativo dell'autonomia finanziaria speciale, essa non poteva essere
adottata unilateralmente, ne' poteva demandare i profili attuativi a
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Tali meccanismi non possono essere ritenuti equivalenti al
procedimento di cui all'art. 43 dello Statuto. La Corte
costituzionale ha infatti escluso che sedi diverse possano surrogare
la Commissione paritetica, chiarendo che organismi differenti hanno
ambiti operativi e funzioni diversi e che le loro determinazioni «non
possono interferire con la determinazione delle norme di attuazione
dello statuto della Regione Siciliana, che rimane riservata alla
Commissione paritetica» (Corte cost., sentenza n. 201 del 2010).
Ne consegue che neppure l'intesa in Conferenza Stato-citta' o il
coinvolgimento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard
possono sostituire la sede specifica e necessaria di partecipazione
della Regione Siciliana prevista dallo Statuto.
Neppure puo' sostenersi che la disciplina impugnata attenga
esclusivamente al coordinamento della finanza pubblica in termini
tali da escludere il rilievo dell'art. 43. E' vero che, in casi
particolari, la Corte ha ammesso interventi statali anche unilaterali
nelle more del perfezionamento degli accordi; ma lo ha fatto fermo
restando il «necessario rispetto della sovraordinata fonte
statutaria» (Corte cost., sentenza n. 82 del 2015). E, quando viene
in rilievo il concreto assetto delle risorse spettanti all'autonomia
speciale, la stessa giurisprudenza ha richiesto un consapevole
contraddittorio tra Stato ed autonomie per evitare squilibri o
compressioni delle funzioni regionali.
Nel caso di specie, la violazione dell'art. 43 e' dunque concreta
e attuale, poiche' il legislatore statale: ha modificato
unilateralmente il quadro di allocazione delle entrate; ha previsto
meccanismi attuativi idonei a incidere sulla spettanza regionale
dell'IRPEF e sul destino del gettito RCA; ha sostituito il
procedimento statutariamente necessario con moduli diversi, estranei
al sistema dell'attuazione paritetica dello Statuto siciliano.
Per tutto quanto sopra dedotto e ritenuto, si formulano le
seguenti
Conclusioni
Piaccia All'Ecc.ma Corte, accogliere il ricorso e per l'effetto:
- in via principale, dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 36, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 agosto 2026, n.
147, nella parte in cui la compartecipazione IRPEF delle province e
citta' metropolitane siciliane incide sulla base di calcolo dei 7,10
decimi spettanti alla Regione o grava sulla quota regionale,
prevedendone l'attuazione senza intesa con la Regione, per violazione
dell'art. 36 dello Statuto speciale e dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965;
- in via ulteriore e autonoma, dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 36, commi 1, 3 e 5, nella parte in cui
demanda a decreti ministeriali interventi sul riparto delle entrate
regionali senza l'intesa prescritta e, ove comportino modifiche alle
norme di attuazione, eludendo il procedimento con la Commissione
paritetica, per violazione degli articoli 36 e 43 dello Statuto
speciale, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1074 del 1965;
- in via ulteriore e autonoma, dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 36, comma 4, nella parte in cui acquisisce
allo Stato il gettito RCA riferibile al territorio siciliano per
l'aliquota del 12,5 per cento, per violazione dell'art. 36 dello
Statuto speciale e dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1074 del 1965;
- in via consequenziale, dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 36, comma 6, nella parte in cui finanzia il
fondo mediante il predetto gettito RCA, per violazione dell'art. 81
Cost., in connessione con l'art. 36 dello Statuto speciale;
- in subordine, ove sia possibile un'interpretazione conforme a
Costituzione, dichiarare che l'art. 36 del decreto legislativo 7
agosto 2026, n. 147, non puo' essere applicato in modo da ridurre la
quota IRPEF spettante alla Regione Siciliana ne' da disciplinare
profili incidenti sul riparto statutario senza il coinvolgimento
della Regione, e, ove occorra modificare le norme di attuazione,
senza il procedimento previsto dallo Statuto, per violazione
dell'art. 36 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, in
combinato disposto con l'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e con l'art. 43 dello Statuto
speciale per quanto attiene al procedimento di modifica delle norme
di attuazione.
Allegati
1. Deliberazione della Giunta regionale n. 341 dell'8 ottobre
2026 di autorizzazione alla proposizione del ricorso.
Con riserva di integrazione e controdeduzioni.
Palermo-Roma,
avv. Nicola Dumas
avv. Enrico Pistone Nascone