Reg. Ric. n. 20 del 2026
pubbl. su G.U. del 28/10/2026 n. 43
Ricorrente: Regione Puglia
Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata mancata correlazione del meccanismo di compartecipazione alla dinamicità del gettito fiscale e/o all'aumento dei costi – Sostituzione all'originaria previsione del meccanismo dell'aliquota sull'addizionale IRPEF con una compartecipazione al gettito che consiste in un mero trasferimento – Violazione del principio dell’autonomia finanziaria – Contrasto con i principi e criteri direttivi della legge di delega – Irragionevolezza ed eccesso di potere legislativo – Contraddittorietà e irragionevolezza della previsione che non attribuisce le risorse derivanti dall’IRPEF direttamente alle regioni, in rapporto al gettito riferibile ai rispettivi territori, ma le destina a un fondo allocato presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Contraddittorietà e irragionevolezza della previsione che non attribuisce alle regioni le eventuali risorse eccedenti – Omessa previsione dell’assegnazione di risorse in misura congrua e adeguata – Contrasto con i doveri di solidarietà sociale – Lesione del principio del buon andamento – Incidenza sul corretto e regolare espletamento delle funzioni regionali – Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza con riguardo alla potenziale compromissione di servizi ai cittadini – Contrasto con i principi e i criteri in materia di federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettere a) e d), sostitutive, rispettivamente, dell’art. 2 e dei commi 1 e 2 dell’art. 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- Costituzione, artt. 2, 3, 5, 97, 114, 118 e 119; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 2, commi 1 e 2, lettere b), e), f), m), n), ll), 9 e 17, comma 1, lettera a); legge 9 agosto 2023, n. 111, artt. 2, comma 1, lettera g), numeri 6) e 7), e 13.
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata scarsa chiarezza delle previsioni con il rinvio a una regolamentazione integrativa, tramite d.P.C.m., di aspetti fondamentali del nuovo sistema di finanziamento delle autonomie territoriali (con particolare riguardo alla misura dell’aliquota di compartecipazione, ai criteri di assegnazione annuale delle risorse e ad alcuni aspetti dei meccanismi perequativi) – Attribuzione della definizione di aspetti della disciplina ritenuti sostanziali ad un atto dell'esecutivo privo di forza di legge – Potenziale lesione del principio dell’integrale finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite agli enti territoriali, dell’autonomia regionale e pregiudizio dell’uniforme garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni – Violazione della competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Denunciato conferimento di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri – Compromissione dell’autonomia politica, amministrativa e finanziaria delle regioni – Lesione del principio autonomistico – Lesione del principio del buon andamento.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettere a), d) ed e), rispettivamente, la prima sostitutiva dell’art. 2, la seconda sostitutiva dei commi 1 e 2 dell’art. 7 e la terza modificativa dell’art. 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- Costituzione, artt. 3, 5, 70, 76, 77, 97, 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 20, comma 2.
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata indeterminatezza delle previsioni con riguardo a diversi profili di disciplina – Simulazione di calcolo con riguardo ai trasferimenti inerenti alle risorse per il trasporto pubblico locale (fondo TPL) per stimare l’impatto finanziario sul bilancio regionale – Denunciata difficoltà delle regioni, in fase di predisposizione della manovra finanziaria per il triennio 2027-2029, di conoscere le risorse programmabili – Irragionevolezza della rimessione della definizione di aspetti sostanziali di disciplina ad un d.P.C.m. – Lesione del principio degli equilibri di bilancio – Potenziale accentuazione delle disparità territoriali e incidenza sulla capacità delle autonomie di assicurare i servizi ai rispettivi cittadini.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettera a), sostitutiva dell’art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- Costituzione, artt. 81 e 119.
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata carenza di specifica istruttoria sulla sostenibilità economico-finanziaria della riforma sui bilanci regionali – Assenza di un effettivo confronto con i rappresentanti degli enti territoriali – Lesione del principio di leale collaborazione – Violazione dell’autonomia finanziaria regionale.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33.
- Costituzione, artt. 5 e 119; legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 19, comma 1.
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Irragionevole attribuzione alle regioni dell’impegno ad assicurare, negli ambiti trasferiti, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in assenza di specifica indicazione delle risorse disponibili – Genericità della previsione – Contrasto con le previsioni statali in tema di fondi perequativi regionali in favore di comuni e province – Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane – Violazione dell’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettera a), sostitutiva dell’art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 119; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 13, comma 1, lettera a).
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata introduzione di un meccanismo di fiscalizzazione dei trasferimenti in assenza di preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi fabbisogni – Omessa previsione di una clausola di salvaguardia in relazione al passaggio alla fase a regime del nuovo sistema di finanziamento – Violazione della competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Violazione dell’autonomia finanziaria regionale.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettera e), modificativa dell’art. 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera m), e 119; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, 7, 8, comma 1, lettera g), e 9.
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata genericità delle previsioni con rinvio “in bianco” a un successivo d.P.C.m. per la definizione di profili essenziali della riforma – Incidenza sulle politiche di bilancio regionali in considerazione dell’incertezza delle risorse e della “tempistica” ravvicinata alla chiusura dell’anno finanziario – Lesione del principio di equilibrio di bilancio – Violazione dell’autonomia finanziaria – Lesione del principio del buon andamento – Violazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica – Lesione dell’autonomia politica e delle competenze finanziarie regionali – Contrasto con il principio di corrispondenza tra entrate e funzioni – Incidenza sui servizi ai cittadini con particolare riguardo al servizio di trasporto pubblico locale.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettere a), d) ed e), rispettivamente, la prima sostitutiva dell’art. 2, la seconda sostitutiva dei commi 1 e 2 dell’art. 7 e la terza modificativa dell’art. 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- Costituzione, artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 119 e, in particolare, commi primo e quarto; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 7, comma 2, lettera b).
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciato depotenziamento, anche in termini sostanziali, del ruolo e della funzione del sistema delle Conferenze – Violazione del principio di leale collaborazione in relazione alla lesione dell’autonomia finanziaria.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33.
- Costituzione, artt. 5, 119 e 120.
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata inadeguata copertura erariale – Violazione del principio degli equilibri di bilancio – Lesione delle competenze legislative e amministrative regionali – Lesione del principio di leale collaborazione – Lesione dell’autonomia finanziaria e della capacità organizzativa regionale e degli enti locali – Irragionevolezza di previsioni che, in carenza di adeguata istruttoria della sostenibilità dei costi in relazione al sistema di finanziamento prefigurato, incidono sui bilanci regionali e degli enti locali con potenziali ricadute sulle funzioni e sui servizi ai cittadini – Incidenza, in particolare, sulla copertura dei costi del servizio di trasporto pubblico locale.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33.
- Costituzione, artt. 3, 81, ultimo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 9; legge 26 giugno 2024, n. 86, art. 10; legge 9 agosto 2023, n. 111, art. 2.
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Contrasto con l’autonomia finanziaria e la territorialità delle entrate nonché con i principi di solidarietà e perequazione – Determinazione e consolidamento di differenziazioni territoriali – Contrasto con la lettura solidaristica dell’autonomia finanziaria – Violazione della competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettere a), b), d) ed e), rispettivamente, la prima sostitutiva dell’art. 2, la seconda modificativa dell’art. 4, la terza sostitutiva dei commi 1 e 2 dell’art. 7 e la quarta modificativa dell’art. 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- Costituzione, artt. 3, 5, 117, secondo comma, lettera m), e 119.
decreto legislativo del 07/08/2026 Num. 147 Art. 33 Co. 1
decreto legislativo del 06/05/2011 Num. 68 Art. 2
decreto legislativo del 07/08/2026 Num. 147 Art. 33 Co. 1
decreto legislativo del 06/05/2011 Num. 68 Art. 4
decreto legislativo del 07/08/2026 Num. 147 Art. 33 Co. 1
decreto legislativo del 06/05/2011 Num. 68 Art. 7 Co. 1
decreto legislativo del 06/05/2011 Num. 68 Art. 7 Co. 2
decreto legislativo del 07/08/2026 Num. 147 Art. 33 Co. 1
decreto legislativo del 06/05/2011 Num. 68 Art. 15
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 5
Costituzione Art. 70
Costituzione Art. 76
Costituzione Art. 77
Costituzione Art. 81
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 114
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 117 Co. 4
Costituzione Art. 117 Co. 6
Costituzione Art. 118
Costituzione Art. 119
Costituzione Art. 119 Co. 1
Costituzione Art. 119 Co. 4
Costituzione Art. 120
decreto legislativo del 31/03/1998 Art. 7 Co. 2
legge del 05/05/2009 Art. 1
legge del 05/05/2009 Art. 2 Co. 1
legge del 05/05/2009 Art. 2 Co. 2
legge del 05/05/2009 Art. 2 Co. 2
legge del 05/05/2009 Art. 2 Co. 2
legge del 05/05/2009 Art. 2 Co. 2
legge del 05/05/2009 Art. 2 Co. 2
legge del 05/05/2009 Art. 2 Co. 2
legge del 05/05/2009 Art. 7
legge del 05/05/2009 Art. 8 Co. 1
legge del 05/05/2009 Art. 9
legge del 05/05/2009 Art. 13 Co. 1
legge del 05/05/2009 Art. 17 Co. 1
legge del 05/05/2009 Art. 20 Co. 2
legge del 31/12/2009 Art. 19 Co. 1
legge del 09/08/2023 Art. 2
legge del 09/08/2023 Art. 2 Co. 1
legge del 09/08/2023 Art. 13
legge del 26/06/2024 Art. 10
Testo del ricorso
N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 08 ottobre 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 ottobre 2026 (della Regione Puglia).
Tributi - Federalismo fiscale - Disposizioni in materia di
federalismo fiscale regionale - Modifiche al decreto legislativo n.
68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale
- Soppressione, a decorrere dall'anno 2027, di alcuni trasferimenti
statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota
non sanita' della compartecipazione IVA; somma per erogazione
gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il
welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo
di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) - Attribuzione
alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall'anno 2027, di
una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre
2026 - Previsione che il predetto d.P.C.m. e' adottato d'intesa con
la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni
parlamentari - Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., e'
stabilita un'aliquota di compartecipazione al gettito tale da
garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto
ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali
soppressi - Istituzione, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere
alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto
ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali
soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'IRPEF (cosiddetto «fondo perequativo transitorio») - Dotazione
del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione
al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi,
incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal
2028 - Previsione che eventuali risorse eccedenti l'importo del
fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato -
Previsione che, nelle more dell'entrata in vigore della fase di
perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i
criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo
nonche' i meccanismi che, nell'ambito della sua dotazione
complessiva, consentano di garantire forme di perequazione -
Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati
dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del
coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle
prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni
fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il
territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza secondo le modalita' stabilite con
il d.P.C.m. sopra indicato - Previsione che le regioni assicurano,
negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all'esercizio
delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle
citta' metropolitane - Esercizio del potere sostitutivo -
Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni
finalizzato, tenendo conto della dinamicita' del gettito
dell'IRPEF, alla possibilita' di procedere, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di
compartecipazione - Modalita' di compartecipazione regionale al
gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Possibilita' di
disporre la soppressione, a decorrere dall'anno 2028, di ulteriori
trasferimenti statali con rideterminazione dell'aliquota di
compartecipazione all'IRPEF e adeguamento del fondo con successivo
d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali
previste - Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di
finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario -
Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo
perequativo a regime con distinzione di quote destinate al
finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di
funzioni non LEP - Decorrenza dell'applicazione della fase a
regime.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia
di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale),
art. 33.
(GU n. 43 del 28-10-2026)
Ricorso per la Regione Puglia (C.F. 80017210727), in persona del
Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore
Antonio Decaro, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 31,
rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Fornelli (FRNSLL70D64E047S)
e dall'avv. Alessio Mattera (C.F.: MTTLSS75A20A662O), anche in via
disgiunta, ed elettivamente domiciliata con i suddetti difensori in
Roma alla via Barberini n. 36, presso gli uffici della Delegazione
romana della Regione Puglia nonche', ai fini della comunicazione di
atti e provvedimenti, ai seguenti indirizzi di PEC:
isabella.fornelli@pec.giuffre.it e
a.mattera.regione.puglia@pec.giuffre.it - in virtu' di procura
speciale in calce al presente atto e in forza della Delibera di
Giunta regionale n. 1321 del 6 ottobre 2026 (doc. A);
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in
Roma alla via dei Portoghesi, n. 12, e' domiciliato ex lege, per la
dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 33 del
decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante «Modifiche al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di
fiscalizzazione e perequazione regionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 185 dell'11 agosto 2026 -
Suppl. Ordinario n. 30.
Fatto
Con decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 recante:
«Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di
federalismo fiscale regionale», e' stato adottato uno dei principali
provvedimenti attuativi della delega fiscale di cui alla legge 9
agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), come
modificata dalla legge n. 120/2025, relativamente al riordino dei
tributi regionali e locali e all'attuazione del federalismo fiscale.
Il testo interviene sia sulla disciplina generale del rapporto
tributario sia sulle singole entrate regionali e comunali,
introducendo numerose modifiche organizzative e procedurali che
incidono direttamente sull'attivita' degli enti territoriali.
Segnatamente, per quel che in questa sede rileva, l'art. 33 ha
apportato modifiche rilevanti agli articoli 2, 4, 7 e 15 del decreto
legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e
perequazione regionale [la lettera c) sopprime solo un periodo
dell'art. 6 e viene soppresso un comma dell'art. 39].
In breve, dal 2027 viene attribuita alle regioni a statuto
ordinario una compartecipazione al gettito IRPEF - in base ad
un'aliquota da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri entro il 31 dicembre 2026, d'intesa con la Conferenza
unificata - in sostituzione dei trasferimenti statali per circa 5,7
miliardi di euro complessivi, in riferimento:
alla quota non sanitaria dell'IVA;
ai libri di testo;
al welfare dello studente;
(soprattutto) al fondo per il trasporto pubblico locale, che
vale ex se oltre 5 miliardi di euro annui.
Viene, inoltre, prevista l'istituzione di un fondo destinato a
regolare gli scostamenti tra trasferimenti soppressi e gettito della
compartecipazione e, nella fase transitoria, si dispone che il fondo
debba assicurare prioritariamente risorse pari ai trasferimenti
soppressi e, per la parte residua, forme di perequazione, con
eventuali eccedenze di gettito rispetto alla dotazione del fondo
acquisite al bilancio dello Stato.
Le regioni devono assicurare il concorso all'esercizio delle
funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane
negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione. Dal 2028, inoltre,
potranno essere fiscalizzati ulteriori trasferimenti statali,
compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni provinciali e
comunali.
La relativa soppressione sara' disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo coinvolgimento delle
sedi tecniche e istituzionali previste.
Dopo tre anni di funzionamento transitorio, le risorse
confluiranno nei fondi perequativi a regime, con graduale convergenza
dalla spesa storica ai costi standard e, per le funzioni non
essenziali, alle capacita' fiscali.
La norma quindi sperimenta una strada nuova: interrompe la prassi
del mero spostamento in avanti del termine iniziale di effettivo
avvio del sistema originariamente ipotizzato e vara un riassetto
strutturato su un percorso «a tappe».
Si riporta il (lungo) testo in vigore dal 12 agosto 2026 (per
comodita' espositiva sono riportati in grassetto le norme del decreto
legislativo 68/2011 attinte dalla modifica):
«Art. 33 (Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale). - 1. Al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF)). - 1. A decorrere dall'anno 2027, alle regioni a
statuto ordinario e' attribuita una compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura,
fermi i limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3, determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31
dicembre 2026. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano
entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale il decreto puo' essere comunque adottato.
2. Con il decreto di cui al comma 1 e' stabilita un'aliquota di
compartecipazione al gettito dell'IRPEF tale da garantire annualmente
al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti
all'ammontare dei seguenti trasferimenti statali in favore delle
medesime regioni che sono soppressi a decorrere dall'anno 2027:
a) somme a titolo di quota non sanita' della compartecipazione IVA,
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
per 424 milioni di euro annui;
b) somma per l'erogazione gratuita di libri di testo, ai sensi
dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 110 milioni di
euro annui;
c) somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per
il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 63, per 34 milioni di euro annui;
d) somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico
locale, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 per 5.259,6 milioni di euro annui.
3. Tenuto conto del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota
di compartecipazione di cui al comma 1, al fine di procedere alle
regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario
correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali
soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'IRPEF, ai sensi dei commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito
fondo in favore delle medesime regioni, con dotazione corrispondente,
per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel
limite dei trasferimenti di cui al comma 2, incrementata, fermo
quanto previsto dal secondo periodo, nella misura di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi. Nelle more
dell'aggiornamento della legge di contabilita', fermo quanto previsto
dall'art. 21, comma 1-ter, lettera g), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'entita'
dell'incremento di cui al primo periodo puo' essere stabilita, ai
sensi del suddetto art. 21, nel disegno di legge di bilancio al fine
di tenere conto dell'andamento delle entrate e dei risultati ottenuti
dalle Regioni in termini di miglioramento di efficienza. Eventuali
risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti
l'importo del fondo di cui al primo periodo, come rimodulato ai sensi
del secondo periodo, restano acquisite al bilancio dello Stato. Con
il decreto di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti, nelle more
dell'entrata in vigore della fase di perequazione a regime di cui
all'art. 15, i criteri di assegnazione annuale delle quote del fondo,
nonche' i necessari meccanismi che consentano di garantire,
nell'ambito della dotazione complessiva del fondo medesimo, forme di
perequazione:
a) prioritariamente in misura pari alla quota dei trasferimenti
statali soppressi, ai sensi del comma 2 e dell'art. 7;
b) per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e
dei costi standard o, nelle more, secondo modalita' individuate dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di auto
coordinamento, nel rispetto del terzo comma dell'art. 119 della
Costituzione.
4. Negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti
statali soppressi ai sensi del comma 2 e dell'art. 7, alle
amministrazioni statali e' affidato il coordinamento e il
monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli
adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi
di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale e il
rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 1. Nei medesimi
ambiti e', comunque, assicurato dalle regioni, anche nell'ambito
delle risorse di cui al comma 3, il concorso all'esercizio delle
funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle citta'
metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117, comma secondo,
lettera p), e 119 della Costituzione. Le finalita' di cui al presente
comma, ove necessario, sono assicurate anche attraverso il ricorso
all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120 della
Costituzione.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da
emanarsi entro il 31 ottobre 2028, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2028, e'
disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi
all'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4.
6. In considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine
di tenere conto della dinamicita' del gettito dell'IRPEF, potra'
procedersi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla
revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1.»;
b) all'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per gli anni dal 2011 fino al termine dell'operativita'
transitoria del fondo di cui all'art. 2, comma 3, ai sensi dell'art.
15, comma 8-bis, l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 e'
calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto
alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere
dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime,
ai sensi dell'art. 15, comma 8-bis, l'aliquota e' determinata con le
modalita' previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto
di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse
UE.».
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di
perequazione a regime, ai sensi dell'art. 15, comma 8-bis, le
modalita' di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A.
alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il
principio di territorialita'. Il principio di territorialita' tiene
conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con
quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il
luogo della prestazione puo' essere identificato con quello del
domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si
fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle
dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso
dell'Amministrazione finanziaria vengono elaborati per tenere conto
delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con
I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai
fini IVA, a consumatori finali. Ai fini dell'applicazione del
principio di territorialita' si tiene conto anche dei dati della
fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei
corrispettivi. I criteri di attuazione del presente comma sono
stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,
previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di
cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere
finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere
comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente
le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del
principio di territorialita'.».
3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nelle more della definizione dell'aliquota di
compartecipazione all'IVA di cui all'art. 15, commi 3 e 5, l'aliquota
di cui al comma 2, destinata al finanziamento del settore sanitario,
e' stabilita in misura pari a quella individuata annualmente dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.»;
c) all'art. 6, comma 1, le parole: «sino alla rideterminazione
effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, primo periodo» sono
soppresse;
d) all'art. 7, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dall'anno 2028, possono essere soppressi ulteriori
trasferimenti statali, rispetto a quelli indicati all'art. 2, comma
2, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso
all'indebitamento, in conto capitale, destinati alle regioni a
statuto ordinario per l'esercizio delle competenze regionali, aventi
carattere di generalita' e permanenza, ivi compresi quelli
finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni.
Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo
perequativo di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre
1995, n. 549. In tal caso, l'aliquota di compartecipazione all'IRPEF
prevista dall'art. 2, comma 1, e' rideterminata con il decreto di cui
al comma 2 e si provvede all'adeguamento del fondo di cui all'art. 2,
comma 3.
2. I trasferimenti statali di cui al comma 1 sono individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, sulla
base delle valutazioni della Commissione tecnica fabbisogni standard
di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e
della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti
per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione
tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.»;
e) all'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza
verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle
regioni di cui all'art. 14, comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'art. 4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF;
c) la compartecipazione al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 2;
d) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
e) le quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
f) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel
riparto delle disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario
nazionale per l'anno 2010.»;
2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e' valutato in
base all'aliquota di base applicabile ai sensi dell'art. 6.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'art. 14, comma
2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all'art. 8, commi 2 e 3;
b) i tributi propri di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), numero
3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'art. 2;
d) le quote del fondo perequativo di cui al comma 7.»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. E' istituito un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto
da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale
da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese
di cui all'art. 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del
fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori
di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi
quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard.
Le modalita' della convergenza sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di
cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere
finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere
comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente
le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma,
per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno
sanitario standard, come definito ai sensi dell'art. 26.»;
5) al comma 7, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle
quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF
supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo
perequativo con quota delle risorse del comma 4, lettere a), b) e c),
in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di
gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per
abitante;»;
6) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del
presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni
annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel
primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese
di cui all'art. 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa
storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve
gradualmente convergere verso le capacita' fiscali. Le modalita'
della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione del comma 7,
lettere a), b), c) e d), sono stabilite con decreto di natura
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione
tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.»;
7) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi
tre anni di operativita' transitoria del fondo di cui all'art. 2,
comma 3. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse
del fondo di cui all'art. 2, comma 3, confluiscono nell'ambito dei
fondi perequativi di cui al presente articolo.».
f) all'art. 39, il comma 5 e' abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 62, comma 1, del
decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».
Pertanto, la norma cosi' puo' essere sinteticamente riassunta:
A) Fase transitoria.
Il suo avvio e' previsto per il 2027 e ha la durata di tre anni
(artt. 2, comma 1, e 15, comma 8-bis decreto legislativo n. 68 del
2011, nella versione modificata dall'art. 33 decreto legislativo n.
147 del 2026).
I suoi caratteri essenziali sono:
soppressione certa (e immediata, ma) solo parziale dei
trasferimenti statali alle regioni ordinarie per l'esercizio di loro
competenze con fiscalizzazione delle relative risorse; i
trasferimenti soppressi sono elencati dall'art. 2, comma 2, decreto
legislativo n. 68 del 2011 modificato e il loro ammontare e' di circa
5,87 miliardi di euro complessivi.
Per gli altri trasferimenti statali analoghi - che, in base a
una valutazione espressa nel 2023 dalla Commissione tecnica
fabbisogni standard, si stima abbiano un valore complessivo di circa
4,3 miliardi di euro - la soppressione viene resa solo eventuale nel
periodo transitorio e comunque a partire dal 2028 (art. 7, comma 1,
decreto legislativo n. 68 del 2011 nel testo modificato), risultando,
in questa fase, incerta nell'an, nel quantum e nel quando. Competente
a decidere e' il Presidente del Consiglio dei ministri (con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri) e la Conferenza unificata
viene in questo caso solo sentita (comma 2 del cit. art. 7);
fiscalizzazione nella forma della compartecipazione all'IRPEF
(la versione ante decreto legislativo n. 147/2026 prevedeva invece
l'addizionale IRPEF) per un'aliquota da stabilire con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con la
Conferenza unificata, atta a garantire annualmente al complesso delle
regioni a statuto ordinario «entrate corrispondenti all'ammontare dei
trasferimenti statali [...] soppressi» (cfr. articoli 2, comma 2, e
7, comma 1, decreto legislativo n. 68 del 2011 nel testo modificato);
fondo di perequazione per il periodo 2027-2029 (c.d. fondo
perequativo transitorio), alimentato dalla richiamata
compartecipazione al gettito IRPEF incrementata dal 2028,
«tendenzialmente» di 50 milioni annui (art. 2, comma 3, decreto
legislativo n. 68 del 2011 modificato), volto prioritariamente a
garantire che ogni regione ordinaria riceva, nella ripartizione, una
dotazione pari alla quota dei trasferimenti statali soppressi [cfr.
lettera a) dell'art. 2, comma 3, appena citato];
B) Fase della messa a regime.
Essa si articola in tre tappe: B.1) avvio, B.2) implementazione
dinamica, B. 3) «a regime» o della «piena operativita' ordinaria».
Per espressa previsione normativa la fase transitoria si conclude
a fine 2029 e le risorse del relativo fondo di perequazione sono
destinate al nuovo strumento perequativo (art. 15, comma 8-bis,
decreto legislativo n. 68/2011 nel testo modificato), che, gia'
all'avvio della fase di messa a regime, si articola in due fondi:
quello per finanziare le spese che le regioni ordinarie devono
sostenere per garantire, nell'esercizio delle competenze proprie,
livelli essenziali delle prestazioni e quello per finanziare (art.
14, comma 1), nell'esercizio delle competenze proprie, altre spese:
quelle ex art. 14, comma 2 o, per brevita', in materie no-LEP (art.
15, comma 1, lettera e, comma 4, lettera d, nel testo modificato).
La nuova architettura, che (secondo quanto sancito dal testo oggi
vigente) sarebbe efficace sin dal 2030, ha i seguenti caratteri
essenziali:
i. soppressione di tutti i trasferimenti statali a carattere
di generalita' volti a finanziare l'esercizio di competenze proprie
delle regioni ordinarie (fatti salvi solo quelli in conto capitale
finanziati tramite il ricorso all'indebitamento);
ii. assegnazione alle regioni ordinarie di risorse proprie
per finanziare l'esercizio delle competenze proprie (sia che
impattino sui LEP, sia che non impattino sui LEP);
iii. due fondi perequativi, le cui quote di spettanza
rientrano tra le risorse proprie regionali:
a. il fondo perequativo per le spese LEP, alimentato da quote di
compartecipazione al gettito IVA di modo da garantire il
finanziamento integrale in ogni regione delle spese ex art. 14, comma
1 (art. 15, comma 5, modificato);
b. il fondo perequativo per spese no-LEP, alimentato dalle regioni
con maggiore capacita' fiscale e ripartito con l'obiettivo di ridurre
le differenze tra regioni nel rapporto tra gettito medio regionale
per abitante e reddito medio nazionale per abitante (art. 15, comma
7, modificato).
Precisati i principali caratteri del sistema, si evidenziano gli
elementi di caratterizzazione delle tappe in cui si articola il
percorso (B), attraverso cui il nuovo sistema viene avviato e
progressivamente messo a regime:
B.1) Tappa di avvio di durata annuale: 2030.
La spesa LEP e' computata in base alla spesa storica e, ove
stabiliti, anche in base ai costi standard.
La spesa no-LEP viene computata in base alla spesa storica.
B.2) Tappa dell'implementazione dinamica di durata quadriennale:
2031-2034.
Il computo della spesa LEP deve gradualmente convergere verso i
costi standard.
Il legislatore, dunque, da' per scontato che entro la fine del
2030 tali costi vengano definiti, senza farsi alcun carico
dell'ipotesi che cio' non accada: considerate le difficolta'
dimostrate da una storia di rinvii lunga gia' 13 anni, la mancata
previsione di una clausola di salvaguardia, volta a garantire alle
regioni la permanenza di un sistema perequativo in caso di mancata
definizione dei costi standard, ingenera dunque non poche
perplessita'.
La perequazione per le spese no-LEP deve gradualmente convergere
verso la capacita' fiscale, anche in questo caso con modalita' di
convergenza che saranno stabilite da un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza
permanente (per il quale non e' fissato un termine d'adozione).
Volendo riassumere, l'art. 33 del decreto legislativo n. 147 del
2026 risponde all'intenzione di dare concreta efficacia (in qualche
forma) al federalismo fiscale regionale, rimasto sino a oggi in larga
misura incompiuto, mediante il superamento del tradizionale sistema
dei trasferimenti statali.
A decorrere dal 2027, la disposizione prevede infatti
l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF, destinata a sostituire una
serie di trasferimenti statali, tra i quali rientrano la quota non
sanitaria della compartecipazione all'IVA e le risorse destinate al
trasporto pubblico locale, alla fornitura gratuita dei libri di testo
e al welfare studentesco.
La ratio dell'intervento consiste, dunque, nella c.d.
fiscalizzazione dei trasferimenti: il finanziamento delle funzioni
regionali dovrebbe essere ricondotto a entrate di natura tributaria,
in coerenza con il modello di autonomia delineato dall'art. 119 Cost.
La riforma mira, inoltre, a garantire l'invarianza della
pressione fiscale complessiva, avviando il graduale passaggio a un
sistema perequativo fondato sui fabbisogni e sui costi standard per
le funzioni LEP, e sulle capacita' fiscali territoriali per le
restanti competenze.
Tale transizione trova, peraltro, nell'adozione di fonti
normative secondarie la propria condizione di effettivita'; una
prospettiva che presenta numerose criticita', in quanto meramente
ipotetica con un'esperienza pregressa che dimostra essere di non
facile conseguimento.
Il quadro normativo
Si ritiene opportuno ripercorrere sinteticamente alcuni dei
principali aspetti del contesto normativo in cui il medesimo
provvedimento e' stato adottato, al fine di poter meglio delineare le
criticita' presenti nel richiamato art. 33 del decreto legislativo n.
147/2026 che, pur apparentemente limitandosi ad un aggiornamento del
precedente decreto lgs. n. 68/2011, si discosta in realta' sia dal
percorso sino ad oggi condiviso dallo Stato e dalle autonomie
territoriali sia dall'attuazione del principio di autonomia
finanziaria di cui all'art. 119 della Costituzione.
L'art. 119 Cost. ed il principio di autonomia finanziaria di
entrata e di spesa. L'art. 119 della Costituzione, profondamente
modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione),
delinea l'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie
territoriali, prevedendo essenzialmente un sistema di finanza
«propria» o «originaria», in cui e' attribuita a ciascun ente
territoriale «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» nel
rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e dei vincoli economici
e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
Tale modello e' stato previsto dal Legislatore costituzionale in
sostituzione del «precedente» (seppur ad oggi non interamente
superato) sistema di finanza derivata, basato principalmente sulla
riscossione da parte dello Stato dei tributi e sulla redistribuzione
del gettito agli enti territoriali sotto forma di trasferimenti.
Il dettato della medesima disposizione, come accennato, e' stato
profondamente innovato dalla legge costituzionale n. 3/2001,
costituendo l'autonomia finanziaria un aspetto essenziale nel nuovo
assetto policentrico della Repubblica delineato dalla riforma del
Titolo V.
Nello specifico, nel dettato vigente dell'art. 119 Cost., il
concetto di autonomia finanziaria e' declinato nella duplice
accezione di autonomia finanziaria «di entrata» e «di spesa» e puo'
dunque essere inteso come la capacita' di un ente di autodeterminarsi
sia in relazione al reperimento delle risorse (autonomia di entrata),
sia in relazione all'impiego delle stesse per il finanziamento delle
proprie funzioni (autonomia di spesa).
Proprio l'introduzione del concetto di «autonomia finanziaria di
entrata» nel dettato costituzionale e' considerato uno degli elementi
maggiormente caratterizzanti il nuovo assetto di rapporti tra lo
Stato e gli enti territoriali, nell'ottica della maggiore
responsabilizzazione delle amministrazioni territoriali, non potendo
prescindere l'effettiva attuazione dell'autonomia e l'allocazione
delle funzioni presso le autonomie territoriali dal quantum di
risorse che gli stessi possono trarre e utilizzare sul proprio
territorio (mentre l'autonomia finanziaria di spesa risultava gia'
attribuita alle Regioni, seppur nei limiti delle fonti di
finanziamento, in gran parte derivate dallo Stato). Anche in
considerazione delle strutturali divergenze delle capacita' fiscali
sul territorio nazionale, gia' l'art. 119 della Costituzione delinea
in maniera chiara i principi fondamentali che devono regolare i
rapporti economici-finanziari tra lo Stato e le autonomie
territoriali, al fine di assicurare uno sviluppo equilibrato e
armonioso dell'intero Paese.
In estrema sintesi, tali principi possono essere sintetizzati
come di seguito:
agli enti territoriali e' riconosciuta autonomia finanziaria
di entrata e di spesa e gli stessi enti dispongono di risorse
autonome nella forma di tributi, entrate proprie e «compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio»
(art. 119, commi 1 e 2, Costituzione);
le predette risorse, integrate da un fondo perequativo senza
vincolo di destinazione per i territori con minore capacita' fiscale,
devono consentire agli enti di finanziare integralmente le funzioni
ordinarie agli stessi attribuite (art. 119, commi 3 e 4,
Costituzione);
oltre a tali fonti di finanziamento «ordinario», lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali destinati
in favore di determinati enti al fine della promozione dello sviluppo
economico, della coesione e solidarieta' sociale, per la rimozione
degli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona o comunque per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle funzioni (art. 119, comma 5,
Costituzione).
Nel rispetto del quadro normativo cosi' delineato dall'art. 119
della Costituzione, la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione) e il decreto Legislativo attuativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a
statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) hanno
ridisegnato i meccanismi di finanziamento degli enti territoriali
prevedendo un modello di federalismo fiscale regionale «simmetrico» e
«cooperativo», basato sulla determinazione di costi e fabbisogni
standard, previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP) e istituzione di adeguati meccanismi perequativi finalizzati a
garantire l'integralita' del finanziamento dei livelli essenziali
delle prestazioni (LEP), ad azzerare o ridurre le differenze di
capacita' fiscale per abitante tra i diversi territori e al recupero
del divario infrastrutturale tra i territori.
Il comparto delle regioni a statuto ordinario e, in generale, il
comparto degli enti territoriali hanno sempre reiterato la volonta'
di dare attuazione al processo di federalismo fiscale cosi'
delineato, ritenendo che tale processo - basato, giova rammentarlo,
sulla preventiva definizione dei livelli essenziali di prestazioni da
assicurare in maniera uniforme a tutti i cittadini sul territorio
nazionale e sulla conseguente predisposizione di adeguati meccanismi
perequativi - rappresenti un'opportunita' di crescita e sviluppo
armonico di tutti i territori a beneficio dell'intero Paese,
riducendo i divari sul piano dei diritti sociali e sul piano
infrastrutturale ancor oggi esistenti.
Come ben noto, l'attuazione del processo di federalismo fiscale
e' avvenuta ad oggi solo in parte, essendo stata sistematicamente
rinviata, di anno in anno, l'entrata in vigore dei meccanismi
attuativi previsti dal decreto legislativo n. 68/2011.
Il processo e' stato caratterizzato da continui ritardi,
incertezze, soluzioni parziali e differimenti (1) , in considerazione
non solo della complessita' delle questioni tecniche presupposte, ma
anche del sopraggiungere della crisi economico-finanziaria che ha
indotto il legislatore ad accentrare le decisioni di finanza
pubblica, in uno alla limitatezza delle risorse disponibili per
l'istituzione di adeguati meccanismi perequativi (al riguardo si
consideri che lo Stato richiede annualmente alle autonomie
territoriali ingenti contributi di finanza pubblica).
In particolare, gli aspetti maggiormente controversi che hanno
ritardato l'attuazione della riforma sono individuabili da un lato
nella complessita' della definizione e del relativo finanziamento dei
Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) finalizzati a garantire i
diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, dall'altro
nella definizione e nell'individuazione delle risorse atte ad
assicurare il finanziamento dei meccanismi perequativi.
Invero, in un Paese quale il nostro caratterizzato da ampi divari
territoriali e sociali e' evidente la necessaria istituzione di
meccanismi perequativi rigorosi, che difficilmente possono
prescindere dallo stanziamento di risorse statali aggiuntive.
Nel corso degli anni, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha
ripetutamente sollecitato il Legislatore a procedere alla compiuta
attuazione del sistema di finanziamento delle funzioni degli enti
territoriali previsto dall'art. 119 della Costituzione (cfr., ex
multis, sentenze n. 370/2003; n. 197/2019; n. 220/2021; n. 71/2023;
n. 192/2024).
Piu' di recente, la problematica relativa all'attuazione del
federalismo fiscale, con particolare riferimento alla definizione di
adeguati meccanismi perequativi, si e' anche «intersecata» con
l'attuazione del processo di autonomia differenziata di alcune
regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, comma 3, della
Costituzione.
In particolare, nella ben nota sentenza n. 192/2024, con cui
codesta on. le Corte costituzionale ha dichiarato illegittime molte
delle disposizioni di cui alla legge 26 giugno 2024, n. 86
(Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle
regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 116, terzo comma,
della Costituzione), si legge testualmente: «... la Corte, peraltro,
non puo' esimersi dal rilevare che e' improcrastinabile l'attuazione
del fondo perequativo previsto dall'art. 15 del decreto legislativo
n. 68 del 2011: un ordinamento che intende attuare la punta avanzata
del regionalismo differenziato non puo' permettersi di lasciare
inattuato quel modello di federalismo fiscale "cooperativo" (sentenza
n. 71 del 2023), disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai
suoi decreti attuativi, che ne consente un'equilibrata gestione»,
concludendo che «Questa Corte sottolinea dunque con forza la
necessita' di dare compiuta attuazione al descritto disegno nei
termini previsti dalla richiamata milestone, interrompendo quindi una
volta per tutte la prassi dei sistematici rinvii seguita sino ad
oggi».
Di conseguenza, il processo di attuazione del federalismo fiscale
e' stato interessato di recente da una decisa accelerazione,
riproponendo, su scala ancora piu' complessa, le stesse sfide
tecniche e finanziarie che hanno frenato l'attuazione del decreto sin
dall'anno 2011.
L'art. 33 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 recante
«Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di
fiscalizzazione e perequazione regionale».
All'interno di tale quadro normativo, il citato decreto
legislativo 7 agosto 2026, n. 147, adottato in attuazione della legge
delega 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma
fiscale), contiene le «Disposizioni in materia di tributi regionali e
locali e di federalismo fiscale regionale»; segnatamente, l'art. 33,
come dianzi esposto, ha introdotto la revisione di alcune norme del
decreto legislativo n. 68/2011 relativamente al Capo I in materia di
«Autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario», con
particolare riferimento alla «fiscalizzazione dei trasferimenti
statali» e alla previsione di adeguati meccanismi perequativi.
Invero, un aspetto fondamentale nel processo del federalismo
fiscale e' costituito dalla sostituzione dei trasferimenti
distribuiti centralmente dallo Stato agli enti territoriali con
l'attribuzione ai medesimi enti di entrate proprie (tributi ed
entrate proprie o «compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibili al loro territorio», secondo quanto disposto dall'art. 119
della Costituzione), previa definizione di adeguati meccanismi
perequativi al fine di assicurare a ciascun ente di disporre delle
risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite,
secondo criteri di perequazione distinti a seconda che si tratti di
funzioni incidenti sui livelli essenziali delle prestazioni
(perequazione integrale sulla base dei costi standard) o di funzioni
non ricadenti nell'ambito dei LEP (riduzione delle differenze delle
capacita' fiscali in misura non inferiore al 75%).
Nell'adozione del decreto legislativo, il Governo avrebbe dovuto
attenersi ai principi e ai criteri direttivi indicati nella legge
delega n. 111/2023, il cui art. 2, comma 1, lettera g), ha imposto al
Governo di assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia
finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009,
n. 42 e al decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare
riferimento, tra gli altri, «(...) all'opportunita' di considerare le
eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a
legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai
livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto
pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla
giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n.
196», secondo quanto espressamente previsto al punto 6), nonche'
«alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in
conformita' ai principi di cui all'art. 9 della legge n. 42 del 2009
(2) , con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni
di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011» (punto 7).
L'art. 13 impone inoltre che nell'esercizio della delega, nel
rispetto in particolare dei principi previsti dall'art. 119 della
Costituzione, il Governo, per realizzare la piena attuazione del
federalismo fiscale regionale, osservi altresi' i principi e criteri
direttivi specifici ivi elencati, tra cui «a) rivedere le norme del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la
razionalizzazione delle procedure e delle modalita' applicative
necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario».
(3)
I meccanismi delineati dall'art. 33 del decreto legislativo n.
147/2026 non tengono conto dei medesimi principi, non attuandosi con
la predetta riforma la piena attuazione del federalismo fiscale e
dell'autonomia finanziaria regionale, ne' definendosi adeguati
meccanismi perequativi, secondo i principi e i criteri gia' indicati
nell'art. 9 della legge delega n. 42/2009 e ribaditi dalla legge
delega n. 111/2023.
In una prima disamina critica delle disposizioni di cui all'art.
33 del decreto Legislativo n. 147/2026, come visto, il comma 1,
lettera a) sostituisce integralmente l'art. 2 del decreto legislativo
n. 68/2011: tale norma, nel testo previgente, disponeva, a decorrere
dall'anno 2027, che al fine di garantire al complesso delle Regioni a
statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei
trasferimenti statali soppressi venisse disposto l'incremento
dell'aliquota ordinaria dell'addizionale regionale all'IRPEF, con
contestuale riduzione dell'aliquota statale al fine di assicurare la
neutralita' del carico fiscale per il contribuente (art. 2, comma 1,
ult. periodo).
Il meccanismo introdotto dal decreto legislativo n. 147/2026
prevede invece la sostituzione dell'incremento dell'addizionale
regionale IRPEF con l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario
di una - per cosi' dire «atipica» - compartecipazione al gettito
IRPEF: tale «compartecipazione» non e' invero parametrata alla
dinamica del gettito fiscale bensi' prefissata nel suo valore
assoluto e pari, nell'ammontare massimo, agli importi dei
trasferimenti statali soppressi come individuati nel comma 2 del
medesimo articolo, salvo un incremento di appena 50 milioni
dall'esercizio finanziario 2028. Conseguentemente, viene istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
un apposito fondo , «al fine di procedere alle regolazioni
finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate
allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi
e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'IRPEF», con una dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti
soppressi e incrementata nella misura annua di 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2028. La disposizione precisa che «eventuali
risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti
l'importo del fondo di cui al primo periodo, come rimodulato ai sensi
del secondo periodo, restano acquisite al bilancio dello Stato»: e'
evidente pertanto che il meccanismo individuato dal Legislatore non
possa prefigurarsi quale «compartecipazione al gettito erariale
riferibile al proprio territorio», come previsto dall'art. 119 della
Costituzione, essendosi sostanzialmente limitato a «cambiare
etichetta» ai precedenti trasferimenti, senza in alcun modo
incrementare l'autonomia delle regioni a statuto ordinario (v. infra,
punto 1) della parte in diritto).
Nessuna specifica indicazione viene fornita dalla norma in ordine
ai criteri di assegnazione del medesimo Fondo alle singole regioni,
rinviando la definizione dei medesimi criteri a un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31
dicembre 2026.
Al riguardo, il comma 3, periodo 4, del novellato art. 2 del
decreto legislativo n. 68/2011 stabilisce altresi' - con una
formulazione a dir poco «criptica» - che con il medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, nelle more di entrata in
vigore della fase di perequazione a regime di cui al successivo art.
15, vengono stabiliti i criteri assegnazione annuale delle quote del
fondo nonche' i meccanismi che consentano di garantire, nell'ambito
della dotazione complessiva del medesimo fondo, un regime perequativo
transitorio tra le regioni al fine di garantire le seguenti forme di
perequazione:
(i) «prioritariamente» in misura pari alla quota dei
trasferimenti statali soppressi ai sensi del medesimo comma 2 nonche'
dell'art. 7;
(ii) «per la restante parte» nel rispetto dei percorsi di
perequazione e dei costi standard o, nelle more, secondo modalita'
individuate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome
in sede di autocoordinamento, nel rispetto del terzo comma dell'art.
119 della Costituzione» (v. infra, punto 2) delle parte in diritto).
La stessa disposizione prevede inoltre che, negli ambiti
interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali
soppressi, previsti dal comma 2 e dal successivo art. 7, spetti alle
amministrazioni statali il coordinamento e il monitoraggio dei
livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di
servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio
da garantire sull'intero territorio nazionale e il rispetto dei
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui
all'art. 118 della Costituzione, secondo le modalita' stabilite con
il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Deve essere invece assicurato dalle regioni - anche nell'ambito
delle risorse di cui al comma 3 (sic) - «il concorso all'esercizio
delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle citta'
metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117, comma secondo,
lettera p), e 119 della Costituzione».
La norma prevede inoltre un monitoraggio periodico degli effetti
relativi all'applicazione delle disposizioni sopra descritte e
riconosce la facolta' per lo Stato, «al fine di tenere conto della
dinamicita' del gettito dell'IRPEF», di rivedere le aliquote di
compartecipazione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Procedendo nell'esame dell'art. 33 del decreto legislativo n.
147/2026, con la lettera b) si apportano modifiche all'art. 4 del
decreto legislativo n. 68 del 2011 che disciplina le modalita' di
determinazione della compartecipazione all'IVA da attribuire alle
Regioni a statuto ordinario: in particolare, vengono rappresentate le
modalita' di calcolo della predetta compartecipazione durante il
periodo transitorio fino all'entrata in vigore della perequazione a
regime di cui all'art. 15 (comma 2) e, successivamente, a decorrere
dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime
(comma 3). La norma e le relazioni tecniche si limitano a precisare
che alle modifiche introdotte non si ascrivono effetti di natura
finanziaria nei bilanci dello Stato, senza contenere alcun elemento
che consenta di valutare la sostenibilita' per i bilanci delle
regioni a statuto ordinario.
La lettera d) apporta modifiche all'art. 7 del decreto
legislativo n. 68/2011, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2028,
possano essere soppressi ulteriori trasferimenti statali destinati
alle Regioni a statuto ordinario, aventi carattere di generalita' e
permanenza, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni
da parte di province e comuni.
Il meccanismo delineato nel novellato art. 7 replica quanto
previsto nell'art. 2: ove lo Stato esercitasse tale facolta', sarebbe
rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
l'individuazione dei trasferimenti, la rideterminazione dell'aliquota
di compartecipazione all'IRPEF nonche' l'adeguamento del fondo di cui
all'art. 2, comma 3. Anche in questo caso, pur nell'assoluta
scarsita' di indicazioni contenute nel decreto legislativo n.
147/2026 e nella pressoche' totale remissione a un successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, e' dunque prevista una
compartecipazione «atipica», non correlata al gettito erariale bensi'
prefissata nell'importo massimo.
Infine, con la lettera e) sono apportate modifiche all'art. 15
del decreto legislativo n. 68 del 2011 che disciplina la fase a
regime del federalismo regionale e, segnatamente, i meccanismi di
definizione e di riparto dei fondi perequativi, distinti per funzioni
LEP (comma 5) e funzioni non LEP (comma 7).
Con riferimento a entrambi i fondi, le «modalita' della
convergenza» - verso i costi standard per le funzioni LEP e verso le
capacita' fiscali per le spese non LEP - sono rimesse a un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pur precisandosi
che nel primo anno la perequazione sara' effettuata sulla base della
spesa storica (e dei costi standard, ove stabiliti), mentre nei
successivi quattro anni deve convergere gradualmente verso i costi
standard (comma 5) e verso le capacita' fiscali (comma 7).
Si precisa che le entrate tributarie indicate nel novellato art.
7, comma a) - al fine della realizzazione della perequazione - sono
sostanzialmente le medesime che, ai sensi del precedente comma 4,
sono destinate al finanziamento delle spese regionali non LEP, non
essendo pertanto prevista la destinazione di risorse statali o
comunque aggiuntive per la realizzazione della perequazione (che e'
pertanto esclusivamente «orizzontale» tra le regioni e non
«verticale»). Vieppiu' che, rispetto al testo previgente, viene
specificato che il suddetto fondo perequativo viene alimentato
esclusivamente con tributi regionali e con quote della medesima
compartecipazione al gettito IRPEF.
Viene altresi' specificato che il Fondo di cui alla precedente
lettera a) - ovvero il Fondo parametrato alla soppressione dei
trasferimenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 68/2011 -
e' istituito per un periodo transitorio pari a 3 anni (dunque a
valere sugli esercizi finanziari 2027, 2028 e 2029): decorso il
periodo di operativita' transitoria, le medesime risorse confluiscono
nell'ambito dei fondi perequativi di cui all'art. 15 (v. art. 15,
comma 8 bis, decreto legislativo n. 68/2011).
Pertanto, come precisato nei lavori istruttori, il Fondo di cui
all'art. 2 - con una dotazione pari alla compartecipazione al gettito
dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti fiscalizzati ai sensi del
comma 2 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011,
incrementato nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2028 e successivi - verra' suddiviso in due quote, che
confluiranno nell'ambito dei due distinti fondi perequativi di cui al
citato art. 15, a seconda che le funzioni oggetto di fiscalizzazione
siano riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, soggetti
a perequazione integrale sulla base dei fabbisogni e costi standard
(art. 15, comma 5) o, invece, riguardino materie non inerenti ai LEP
e oggetto di perequazione sulla base del criterio della capacita'
fiscali (art. 15, comma 7).
Di conseguenza, la Regione Puglia sottopone all'attenzione della
ecc.ma Corte la questione di legittimita' costituzionale del citato
art. 33, decreto legislativo n. 147/2026 per i seguenti
Motivi
In limine
Si ritiene opportuno rimarcare l'interesse della Regione Puglia a
proporre la presente impugnazione, atteso che (sent. n. 192/2024),
«Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il giudizio promosso in
via principale si configura come successivo e astratto e presuppone
la mera pubblicazione di una legge ... che possa ledere il riparto
delle competenze, "a prescindere dagli effetti che questa abbia o non
abbia prodotto" (tra le tante, sentenza n. 262 del 2016, punto 4.2.
del Considerato in diritto). Tale sindacato, in quanto mira a
definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione
nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del giudizio
in via principale, non risulta inutilmente svolto anche allorquando
l'ambito temporale di applicazione delle norme impugnate sia assai
ristretto o azzerato» (sentenza n. 24 del 2022). Cio' perche' il
ricorrente ricava un vantaggio dalla pronuncia della Corte per il
solo ripristino "normativo" della propria competenza, cioe' per
l'eliminazione dell'incertezza sull'assetto dei rapporti tra Stato e
regioni (sentenza n. 257 del 2021)», sicche' «Nel momento in cui la
ricorrente denuncia una lesione di competenza (diretta o indiretta),
sussiste gia' l'interesse al ripristino della propria competenza, a
prescindere dagli effetti concreti».
Invero, «Il ricorso in via principale puo' contenere censure con
finalita' interpretativa o "cautelativa", purche' le interpretazioni
prospettate non siano implausibili e irragionevolmente scollegate
dalle disposizioni impugnate, cosi' da far ritenere le questioni del
tutto astratte e pretestuose» (C. Cost., sentenza n. 73/2021; cfr.
pure sentenze n. 298 del 2012, n. 249 del 2005 e n. 412 del 2004).
E cio' anche se «L'assunto della ricorrente non costituisc[a]
l'unica possibile interpretazione della norma impugnata, ma non e'
certamente implausibile. La giurisprudenza costituzionale ritiene
ammissibile tale prospettazione "poiche', nel giudizio in via
principale, devono essere esaminate anche le lesioni in ipotesi
derivanti da [accezioni polisense] delle disposizioni impugnate"
(sentenza n. 270 del 2017). L'eccezione sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato, circa una presunta carenza di interesse alla
proposizione del ricorso, va dunque rigettata, perche', nel caso di
specie, deve escludersi una valutazione d'implausibilita' prima facie
della lettura offerta dalla ricorrente» (sent. 6/2019).
Tanto chiarito, si illustrano i seguenti motivi di doglianza.
1) Violazione degli articoli 2, 3, 5, 97, 114, 118 e 119 Cost.
nonche' dell'art. 2, commi 1 e 2 lettera b), e), f), m), n), ll),
dell'art. 9, dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 42 del
2009, dell'art. 2 comma 1, lettera g), punti 6) e 7) e dell'art. 13,
legge n. 111/2023, quali norme interposte, per mancato rispetto del
principio di autonomia finanziaria delle regioni.
L'art. 33 del decreto legislativo n. 147/2026 interviene, come
detto, nel processo di «fiscalizzazione dei trasferimenti statali»
(4) , ovvero in ordine al previsto meccanismo attraverso cui, al fine
di assicurare l'attuazione del principio costituzionale di autonomia
finanziaria degli enti territoriali, sono soppressi i trasferimenti
statali aventi carattere di generalita' e permanenza e destinati
all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli
finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni,
previa sostituzione con compartecipazioni a tributi erariali o
entrate tributarie proprie.
A tal fine, in particolare il comma 1, lettera a del citato art.
33 decreto legislativo n. 147/2026 introduce modifiche agli articoli
2 e 7 del decreto legislativo n. 68/2011: nell'art. 2, comma 2, sono
individuati i trasferimenti soppressi a decorrere dall'anno 2027 (5)
; l'art. 7 prevede invece che, a decorrere dall'anno 2028, possano
essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ulteriori trasferimenti da assoggettarsi ai medesimi
meccanismi di cui all'art. 2.
Senonche', come dianzi rilevato, il meccanismo introdotto dal
decreto Legislativo n. 147/2026 si discosta notevolmente da quanto
previsto nel precedente decreto legislativo n. 68/2011. Invero, al
fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario entrate
corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi, il novellato art.
2 del decreto legislativo n. 68/2011 introduce, a partire
dall'esercizio finanziario 2027, una «compartecipazione» regionale al
gettito Irpef, in sostituzione dell'incremento dell'aliquota base
dell'addizionale regionale IRPEF (con conseguente decremento
dell'aliquota statale) prevista dal previgente testo (6) : l'importo
di tale «compartecipazione» risulta inoltre cristallizzato sulla base
del quantum dei trasferimenti individuati nel comma 2.
La modifica, lungi dal rivestire carattere meramente tecnico e
formale, assume valenza sostanziale per le regioni a statuto
ordinario in quanto il meccanismo della «compartecipazione» delineato
nel comma 3 dell'art. 2 risulta privato della naturale correlazione
alla dinamicita' del gettito fiscale.
Invero, la compartecipazione prevista dal decreto legislativo n.
147/2026 puo' essere definita «statica», in quanto la dinamica del
gettito Irpef viene «sterilizzata» attraverso la restituzione al
bilancio dello Stato delle eventuali maggiori entrate rispetto ai
trasferimenti soppressi (art. 2, comma 3, terzo periodo, decreto
legislativo n. 68/2011).
Si tratta, di fatto, di un trasferimento «mascherato», in somma
fissa, che naturalmente non apporta alcun elemento di autonomia
tributaria - neppure quello collegato all'evoluzione dei gettiti
compartecipati - alla finanza regionale (7) .
Al riguardo appare opportuna una ulteriore precisazione: il
Legislatore non si e' limitato a sostituire il meccanismo
dell'aliquota sull'addizionale regionale IRPEF con una
compartecipazione al gettito fiscale (come apparentemente risultante
dal dettato dalla norma), ma ha sostituito il previsto meccanismo
della rideterminazione dell'aliquota sull'addizionale regionale IRPEF
con un mero trasferimento (seppur etichettato quale
compartecipazione), in palese violazione del principio di autonomia
finanziaria di cui all'art. 119 della Costituzione nonche' dei
principi e dei criteri direttivi indicati nella legge delega n.
111/2023 (art. 13).
Tale aspetto, come detto, e' chiaramente deducibile dalla lettura
del combinato disposto del novellato art. 2, comma 2 (con la
determinazione del quantum del Fondo) e comma 3, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 68/2011 nella parte in cui e' espressamente
previsto che «Eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione
all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo di cui al primo periodo, come
rimodulato ai sensi del secondo periodo, restano acquisite al
bilancio dello Stato» (8) .
Si segnala al riguardo l'irragionevolezza della disposizione (in
violazione dell'art. 3 Cost.) che, cristallizzando l'importo del
trasferimento - rectius, della «compartecipazione» - al quantum
trasferito dallo Stato in un determinato anno finanziario, senza la
previsione di alcuna correlazione dello stesso importo rispetto alla
dinamica del gettito fiscale e/o alla crescita dei costi, da un lato
addossa l'evoluzione reale dei costi di esercizio ai bilanci
regionali (si pensi ai costi crescenti per i servizi afferenti al
trasporto pubblico locale); dall'altro assicura al bilancio statale
gli incrementi futuri del gettito fiscale IRPEF.
E' evidente pertanto che non solo la norma non persegue
l'obiettivo della piena realizzazione dell'autonomia finanziaria
prevista nell'ordinamento costituzionale e nella stessa legge delega
n. 111/2023, ma vieppiu' pregiudica la stessa capacita' delle Regioni
di svolgere le proprie funzioni ordinarie, posto che l'applicazione
della norma comportera', di fatto, il drenaggio di risorse dei
bilanci regionali (quantomeno nella dinamica futura) e potrebbe
comportare, soprattutto per le Regioni con minore capacita' fiscale,
l'insostenibilita' per i medesimi bilanci di sostenere una spesa
crescente, a fronte dell'invarianza delle risorse.
E' evidente allora la denunziata lesione delle anzindicate norme
costituzionali, atteso che «ai sensi dell'art. 119, quarto comma,
Cost., le funzioni degli enti territoriali devono essere assicurate
in concreto mediante le risorse menzionate ai primi tre commi del
medesimo art. 119 Cost., attraverso un criterio perequativo
trasparente e ostensibile, in attuazione dei principi fissati
dall'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 42 del 2009» (sent.
220/2021).
Sul punto, giova evidenziare che la previsione di cui al
novellato comma 6 dell'art. 2 - secondo cui «in considerazione degli
esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della
dinamicita' del gettito dell'IRPEF, potra' procedersi, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di
compartecipazione di cui al comma 1» - non e' assolutamente
sufficiente a scongiurare i rischi reali di insostenibilita' per i
bilanci regionali, invero limitandosi a riconoscere in capo allo
Stato, senza alcun coinvolgimento delle autonomie territoriali e
senza alcun automatismo rispetto alla dinamicita' del gettito IRPEF,
la mera possibilita' di revisione delle aliquote di compartecipazione
al gettito IRPEF mediante successivi provvedimenti legislativi:
trattasi, per cosi' dire, di una clausola «meramente potestativa» in
favore dello Stato, senza la previsione di alcuna garanzia per le
autonomie territoriali.
La relazione tecnica sottolinea, peraltro, che l'esercizio di
tale facolta' deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica (all. 1) (9) .
Infine preme evidenziare un ulteriore aspetto: nel sistema
delineato dal decreto legislativo n. 68/2011, alla prevista
rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) avrebbe dovuto conseguire la riduzione
delle aliquote IRPEF di competenza statale, al fine di mantenere
inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente
(art. 2, comma 1, ult. periodo, decreto legislativo n. 68/2011 - nel
testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal decreto
legislativo n. 147/2026).
Il nuovo meccanismo «a costo zero» delineato dal decreto
legislativo n. 147/2026 consente invece allo Stato di addossare ai
bilanci regionali i crescenti costi di esercizio dei servizi da
rendere in favore dei cittadini, trattenendo nel bilancio statale le
maggiori entrate correlate, seppur tendenzialmente, alla dinamica
evolutiva del gettito fiscale.
I dati di seguito esposti, tratti dal sito MEF - Dipartimento
Finanze dimostrano la dinamica evolutiva crescente del gettito
fiscale IRPEF: negli ultimi 5 anni il gettito complessivo correlato
all'IRPEF e' aumentato in maniera costante per un importo di circa 34
miliardi di euro (totale esercizio finanziario 2020: 140.988.877;
totale esercizio finanziario 2024: 174.506.291). Tale crescita e'
avvenuta peraltro in maniera pressoche' uniforme per tutte le
regioni.
Parte di provvedimento in formato grafico
Un secondo elemento problematico, ma connesso al precedente, e'
rappresentato dalla struttura concreta della compartecipazione.
Le risorse derivanti dall'IRPEF non sono attribuite direttamente
alle regioni in rapporto al gettito riferibile ai rispettivi
territori, ma confluiscono in un fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e,
soprattutto, le eventuali somme eccedenti l'importo del fondo restano
acquisite al bilancio dello Stato.
Tale previsione attenua significativamente il collegamento tra
gettito prodotto nel territorio e risorse spettanti alle regioni,
richiesto dall'art. 119 Cost., e impedisce loro di beneficiare
integralmente della dinamica positiva del tributo.
La compartecipazione rischia, pertanto, di assumere una natura
meramente nominale e di riprodurre, nella sostanza, il precedente
modello dei trasferimenti statali: cambierebbe la qualificazione
formale della fonte di finanziamento, ma non la dipendenza delle
regioni dalle determinazioni finanziarie centrali.
Non a caso, l'art. 2 novellato stabilisce la compartecipazione
delle regioni al gettito IRPEF e prevede un fondo in favore delle
medesime regioni alimentato da tale compartecipazione; fondo che
dovrebbe garantire il finanziamento di alcune importanti funzioni,
tra le quali il TPL, i cui trasferimenti diretti sono soppressi.
Ebbene: al comma 3 si dispone che «eventuali risorse derivanti dalla
compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo [...]
restano acquisite al bilancio dello Stato».
In tal modo, pero', e' evidente l'irragionevolezza e
contraddittorieta', nonche' l'eccesso di potere legislativo, in
violazione dell'art. 3 Cost. che si riflette sulla ulteriore
compressione dell'autonomia finanziaria della regioni ex art. 119
Cost.: la norma impugnata, infatti, da un lato prevede la
compartecipazione, in sostanza disponendo che il fondo ivi
contemplato sia proprio delle regioni; dall'altro, pero', stabilisce
che il residuo del fondo vada al bilancio dello Stato, forse proprio
perche' allocato ab origine nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, senza alcuna spiegazione o ragione
(per esempio, in collegamento al ciclo economico o per particolari
necessita') di tale modus procedendi.
Inoltre, il meccanismo sembra contraddittorio ed irragionevole
(in reiterata violazione dell'art. 3 Cost.), anche perche' si
invitano le regioni a una maggiore efficienza (si veda il periodo
precedente a quello sopra richiamato), ma poi non si lasciano alle
regioni eventuali risparmi derivanti proprio da quella efficienza.
Si rammenta che il c.d. «vizio di irragionevolezza» viene
ricondotto dalla dottrina alla figura di «eccesso di potere
legislativo» (che ricorrerebbe in ipotesi di sviamento della legge
dai fini costituzionalmente prescritti), di straripamento della
funzione legislativa in ambiti riservati ad altri poteri, di
esercizio della funzione legislativa in frode alla (o elusiva della)
Costituzione.
In particolare, con la sentenza n. 46/2024, la Corte
costituzionale ha riconosciuto il proprio potere di sindacare le
scelte del Legislatore, qualora tale scelta contrasti in maniera
cosi' evidente con il canone della ragionevolezza «da atteggiarsi
alla stregua di una figura per cosi' dire sintomatica di "eccesso di
potere" e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che
l'ordinamento assegna alla funzione legislativa».
Le norme censurate violano, pertanto, l'art. 2, l'art. 3 e l'art.
97 Cost, in quanto l'omessa previsione dell'assegnazione delle
risorse, nella adeguata e congrua misura, risulta del tutto
contrastante con i doveri di solidarieta' sociale che lo Stato, nella
sua unitaria composizione, e' chiamato ad assolvere nonche'
negativamente incidente sulla stessa efficacia, adeguatezza e,
quindi, buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97
Cost., che impone al comma 1 anche il rispetto degli equilibri di
bilancio, oltre che essere del tutto priva di proporzionalita' e
ragionevolezza richieste dall'art. 3 Cost., lesioni che ridondano,
per quanto detto, sul corretto e regolare espletamento delle
competenze e funzioni regionali, attesa la correlata compromissione
della sua autonomia finanziaria ex art. 119 Cost..
Rispetto a tale scopo, si pone, come detto, anche la questione
del rispetto del principio di proporzionalita' e ragionevolezza
dell'intervento coordinatore dello Stato (cfr. sentt. n. 326 del 2010
e n. 236 del 2013, in cui la Corte ha messo, in relazione con
l'obiettivo prestabilito, la necessita' del rispetto dei suddetti
principi: «la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il
canone generale della ragionevolezza e proporzionalita'
dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato»; ma si
veda anche la sentenza n. 272 del 2015).
In altre parole, in assenza di una previsione di adeguato
finanziamento, la questione e' inerente a quale valore costituzionale
sia riconducibile l'azione perseguita dal Legislatore statale, dal
momento che la Costituzione si connota per la rilevanza che essa
assegna ai diritti sociali e alla tutela della salute, alla cui
stregua la previsione della fruibilita' della funzione, come visto,
e' connessa al dovere inderogabile di solidarieta' sociale,
compromessa dalla insufficiente ed incerta previsione statale al
riguardo.
In questi termini si ritiene che la violazione dei principi di
proporzionalita' e ragionevolezza ex art. 3 Cost., secondo cui
«occorre sempre accertare una «connessione razionale tra il mezzo
predisposto dal legislatore [...] e il fine che questi intende
perseguire" (sentenza n. 8 del 2024)» (sent. 183/2024), sia da
valutare anche alla luce del principio del buon andamento della
pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost (10) , la cui
violazione ridonda sull'autonomia costituzionalmente garantita alla
regione ex art. 119, dal momento che proprio la possibilita' di
continuare a garantire adeguati servizi viene compromessa dai
continui ingenti esborsi a carico della finanza regionale, a fronte
delle manifestamente insufficienti assegnazioni statali, con una
ricaduta evidente sulla sua autonomia finanziaria.
Non si possono, allora, non rammentare i precisi e ripetuti
moniti che Codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha ritenuto di dover
rivolgere al Legislatore statale in situazioni analoghe, da cui
trarre insegnamenti e principi valevoli anche per la vicenda in
disamina.
Basti ricordare il lungo elenco di pronunce che va dalla sentenza
n. 65 del 2016, che non si esime «dall'avvertire che interventi
statali, i quali modifichino repentinamente l'equilibrio del rapporto
tra autocoordinamento regionale e supplenza statale nel delicato
settore dei contributi regionali alla finanza pubblica, restano
ovviamente soggetti allo stretto scrutinio di questa Corte, se e in
quanto investita del relativo giudizio», fino alla sentenza n. 169
del 2017, dove si afferma «nondimeno deve essere rinnovato al
legislatore l'invito a corredare le iniziative legislative incidenti
sull'erogazione delle prestazioni sociali di rango primario con
un'appropriata istruttoria finanziaria. Cio' soprattutto al fine di
definire in modo appropriato, anche tenendo conto delle scansioni
temporali dei cicli di bilancio e piu' in generale della situazione
economica del Paese, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo
Stato, le regioni e gli enti locali, evitando la sostanziale
estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre che potrebbe
sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti
complessivi e sistemici di queste ultime in un periodo piu' lungo»
(sentenza n. 154 del 2017).
Si tratta quindi, nell'insieme, di una situazione concretamente
dimostrata proprio dalle prese di posizione di codesta On. le Corte
costituzionale (e che in quanto tali rendono superflua ogni ulteriore
dimostrazione), che valgono, in tale specifica fattispecie, a porre
la denunciata violazione degli articoli 2, 3, 97 e 119 Cost. su un
piano che prescinde dall'allegazione da parte della regione della
dimostrazione (che assumerebbe il carattere di una vera e propria
probatio diabolica nella misura in cui fosse, peraltro, pretesa nei
ristretti tempi in cui nel termine di sessanta giorni previsto
dall'art. 127 Cost.) di un vulnus tale da rendere impossibile lo
svolgimento delle proprie funzioni.
Tanto piu' che, come codesta On. le Corte ha avuto modo di
rammentare, «La dedotta contrazione delle risorse trasferite dallo
Stato, unitamente all'imposizione del contributo alla finanza
pubblica, sono elementi di per se' in grado di sostenere le
potenzialita' lesive delle disposizioni impugnate in relazione allo
svolgimento delle funzioni assegnate e quindi di consentire l'esame
nel merito della questione secondo la giurisprudenza di questa Corte
(ex multis, sentenze n. 220 del 2021 e n. 137 del 2018)» (sent.
45/2025).
E' evidente che l'art. 33 in disamina abbia anche disatteso le
indicazioni contenute nella legge n. 42/2009, il cui art. 2,
segnatamente nei primi due commi, ha indicato al Governo, ai fini
dell'attuazione dell'art. 119 Cost., una serie di criteri <al fine di
assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la
definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni,
province, citta' metropolitane e regioni nonche' al fine di
armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi
enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione
della finanza pubblica> (comma 1).
Segnatamente (comma 2), tra i criteri manifestamente smentiti
dalla norma qui censurata (anche per quello che si dira' infra),
troviamo quelli della <b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli
di Governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in
coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati
internazionali; ... e) attribuzione di risorse autonome ai comuni,
alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in relazione
alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialita' e
nel rispetto del principio di solidarieta' e dei principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118
della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate
propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito
di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare
integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche
attribuite; f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e
l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e
valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio
cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali
nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali
delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione; ... m)
superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio
della spesa storica a favore: 1) del fabbisogno standard per il
finanziamento dei livelli essenziali di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacita' fiscale per le altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato
e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; ... ll) certezza delle risorse e stabilita'
tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente
alle funzioni attribuite;...>.
Nell'adozione del decreto legislativo, il Governo avrebbe dovuto
attenersi anche ai principi e ai criteri direttivi indicati nella
legge delega n. 111/2023, il cui art. 2, comma 1, lettera g), ha
imposto al Governo di assicurare la piena applicazione dei principi
di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5
maggio 2009, n. 42 e al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con
particolare riferimento, tra gli altri, <(...) all'opportunita' di
considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto
previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi
relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del
trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla
giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n.
196>, secondo quanto espressamente previsto al punto 6), nonche'
<alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in
conformita' ai principi di cui all'art. 9 della legge n. 42 del 2009,
con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui
all'art. 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011> (punto 7).
L'art. 13 impone inoltre che nell'esercizio della delega, nel
rispetto in particolare dei principi previsti dall'art. 119 della
Costituzione, il Governo, per realizzare la piena attuazione del
federalismo fiscale regionale, osservi altresi' i principi e criteri
direttivi specifici ivi elencati, tra cui <a) rivedere le norme del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la
razionalizzazione delle procedure e delle modalita' applicative
necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario>.
I meccanismi delineati dall'art. 33 del decreto legislativo n.
147/2026 non tengono conto dei medesimi principi, non attuandosi con
la predetta riforma la piena attuazione del federalismo fiscale e
dell'autonomia finanziaria regionale, ne' definendo adeguati
meccanismi perequativi, secondo i principi e i criteri gia' indicati
nell'art. 9 della legge delega n. 42/2009 e ribaditi dalla legge
delega n. 111/2023.
2) Violazione degli articoli 3, 5, 70, 76, 77, 97, 117, II comma,
lettera m) e lettera p) Cost., nonche' dell'art. 20, comma 2, legge
n. 42 del 2009, quale norma interposta, in relazione alla violazione
dell'art. 119 Cost. - Assenza di specifici criteri direttivi, scarsa
chiarezza del testo legislativo e rinvio ad atti di natura
regolamentare.
Si premette che codesta Ecc.ma Corte «ammette, con giurisprudenza
costante, che "le regioni possono evocare parametri di legittimita'
diversi rispetto a quelli che sovrintendono al riparto di
attribuzioni solo se la lamentata violazione determini una
compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente
garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e
regioni" (sentenza n. 33 del 2011; in senso conforme, ex plurimis,
sentenze n. 46, n. 20 e n. 8 del 2013; n. 311, n. 298, n. 200, n.
199, n. 198, n. 187, n. 178, n. 151, n. 80 e n. 22 del 2012). Se
dunque il parametro evocato non attiene direttamente al riparto delle
competenze legislative tra Stato e regioni, e' necessario, ai fini
dell'ammissibilita', che le norme censurate determinino, nella
prospettazione della parte ricorrente, una violazione «potenzialmente
idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali
delle regioni» (sentenza n. 22 del 2012, ma, ancora prima, sentenze
n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). ... La possibile ridondanza deve
essere valutata non solo con riferimento alle competenze proprie
delle regioni ricorrenti (uniche legittimate ad esperire ricorsi in
via di azione davanti a questa Corte), ma anche con riguardo alle
attribuzioni degli enti locali, quando sia lamentata dalle regioni
una potenziale lesione delle sfere di competenza degli stessi enti
locali (sentenza n. 199 del 2012)» (sent. n. 220/2013).
Il decreto legislativo n. 147/2026 interviene indubbiamente
nell'ambito di una tematica estremamente tecnica e molto complessa:
tuttavia, la lettura del testo appare particolarmente «criptica», se
non «sibillina», rendendo oltremodo difficile anche agli «addetti ai
lavori» comprendere non solo il reale significato delle disposizioni
ma soprattutto valutarne l'impatto sulla tenuta dei bilanci
regionali, anche in chiave prospettica in relazione all'entrata in
vigore «a regime» dei fondi perequativi di cui ai commi 5 e 7 del
novellato art. 15, decreto legislativo n. 68/2011.
Vieppiu' che, oltre alla scarsa chiarezza del testo legislativo e
all'assenza di specifici dati nelle relazioni tecniche, la scelta del
Legislatore delegato e' di rinviare a un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri aspetti fondamentali (e non
meramente di dettaglio) del nuovo sistema di finanziamento delle
autonomie territoriali: si pensi ai criteri di definizione e
meccanismi di funzionamento della compartecipazione; alla
determinazione dei criteri di assegnazione delle quote del Fondo;
all'individuazione dei meccanismi di perequazione nella fase
transitoria; alla definizione degli ulteriori trasferimenti che
possono essere soppressi a decorrere dal 2028 ai sensi dell'art. 7
nonche' ai meccanismi di calcolo e funzionamento dei fondi
perequativi di cui all'art. 15, commi 5 e 7 e finanche la percentuale
di riduzione delle differenze tra le capacita' fiscali.
Trattandosi di norme che delineano, anche per il futuro,
l'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie
territoriali e tese, in ultimo, ad assicurare i diritti civili e
sociali dei cittadini sull'intero territorio nazionale, e' evidente
l'assoluta illegittimita', anche sotto tale profilo, delle richiamate
disposizioni.
Al solo fine esemplificativo, senza alcuna pretesa di
esaustivita', si indicano di seguito alcuni aspetti fondamentali del
nuovo sistema di finanziamento, dal significato non chiaro nel testo
legislativo e/o rimessi a un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri:
determinazione della compartecipazione al gettito dell'IRPEF:
ai sensi del novellato art. 2, comma 1, decreto legislativo n.
68/2011, la determinazione dell'aliquota di compartecipazione e'
rimessa a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi peraltro con una tempistica stringente, ovvero
entro il 31 dicembre 2026;
i criteri di quantificazione e finalita' dell'incremento di
50 milioni di euro: nessun elemento e' indicato in relazione ai
criteri di quantificazione dell'incremento di 50 milioni a decorrere
dall'anno 2028 previsto dall'art. 2, comma 3, decreto legislativo n.
68/2011. Il testo legislativo non risulta chiaro neanche in ordine
alle finalita' del predetto dell'incremento: la norma statuisce che
l'entita' puo' essere rideterminata annualmente nel disegno di legge
di bilancio «al fine di tenere conto dell'andamento delle entrate e
dei risultati ottenuti dalle regioni in termini di miglioramento di
efficienza»;
scostamenti tra l'ammontare dei trasferimenti statali
soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'IRPEF: posto che la norma risulta estremamente chiara nello
stabilire che le risorse eccedenti verranno acquisite al bilancio
dello Stato (art. 2, comma 3, terzo periodo, decreto legislativo n.
68/2011), nulla viene detto in relazione all'ipotesi inversa in cui
il gettito fiscale correlato alla compartecipazione risulti inferiore
rispetto ai trasferimenti statali soppressi. L'ipotesi piu' temuta -
ma anche piu' probabile - e' che gli scostamenti in rialzo vengano
acquisiti al bilancio dello Stato, mentre eventuali scostamenti al
ribasso siano addossati ai bilanci regionali;
criteri di assegnazione annuale delle quote del Fondo di cui
all'art. 2: nulla viene detto in ordine ai criteri di assegnazione
annuale delle quote del fondo, che saranno definiti con il successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 2, comma 3,
quinto periodo). Peraltro il Fondo di cui all'art. 2, come precisato
nel comma 2, comprende trasferimenti di natura eterogenea, ripartiti
tra le regioni in maniera differente: si consideri inoltre che, a
decorrere dall'anno 2028, ulteriori trasferimenti possono essere
soppressi e confluire nel medesimo Fondo sulla base del novellato
art. 7 del decreto legislativo n. 68/2011.
Al fine di meglio esplicitare le criticita' derivanti dal
silenzio del Legislatore in ordine ai criteri di assegnazione del
Fondo, si osservino i criteri di riparto del Fondo Nazionale
Trasporti, di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge n.
95/2012 (ovvero della posta ad oggi assolutamente maggioritaria del
Fondo di cui all'art. 2): sulla base della normativa vigente e delle
modalita' di assegnazione delle risorse sino ad oggi adottate, varie
sono le opzioni che possono ipoteticamente essere valutate
nell'adozione del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Invero, la ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti e' stata
storicamente effettuata mediante percentuali consolidate: sulla base
di tale modalita', alla Regione Puglia e' attribuito l'8,09%
dell'importo del Fondo.
A partire dall'esercizio finanziario 2023, l'art. 27, comma 2,
del decreto-legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede pero' che la ripartizione del
Fondo sia effettuata secondo modalita' differenti, ovvero per una
quota pari al 50%, tenendo conto dei costi standard di cui all'art.
1, comma 84, della legge n. 147/2013 (percentuale Puglia 5,62%); per
la restante quota del 50%, tenendo conto dei LAS - Livelli Adeguati
dei Servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
Il successivo art. 27, comma 2-ter, precisa che, al fine di
garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, la
suddetta ripartizione non possa determinare, per ciascuna regione,
un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante nel 2020,
effettuata con le percentuali storiche («Clausola di salvaguardia»):
per la Regione Puglia l'importo del 2020 e' pari ad euro
394.213.409,40.
Le percentuali dei LAS sono, ad oggi, ancora in corso di
definizione ma l'art. 27, comma 6, del medesimo decreto-legge n.
50/2017 prevede che gli stessi LAS siano definiti entro il 31
dicembre 2026 e utilizzati, per la ripartizione del Fondo, a partire
dal 2027. La stessa norma precisa che, fino alla definizione dei LAS,
la ripartizione del Fondo sia effettuata soltanto sulla base dei
Costi Standard.
Fino ad oggi, la ripartizione non e' mai stata effettuata
integralmente con Costi Standard/LAS, sulla base di quanto previsto
dall'art. 27, comma 2-quater, del decreto-legge n. 50/2017 (11) .
In considerazione di tale coacervo normativo, che riflette le
concrete difficolta' nell'individuazione di nuove modalita' di
riparto, e in assenza di specifiche indicazioni da parte del
legislatore delegato, non e' perspicuo quali criteri di assegnazione
saranno individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di prossima emanazione.
Le ipotesi possono essere differenti:
si privilegera' la «spesa storica» intendendosi per tale le
percentuali di riparto del 2020?;
si scegliera' di mantenere, almeno nella fase transitoria,
gli stessi criteri di riparto adottati per l'anno 2025 (spesa storica
e costi standard)?
si adotteranno criteri sulla base del dato normativo
dell'art. 27, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 (50% costi
standard e 50% LAS)?
E' evidente che tali «scelte», lungi dal riguardare aspetti
meramente tecnici, rivestono un elevato grado di discrezionalita' e
non possono essere rimesse a un atto di natura regolamentare, anche
in considerazione del loro notevole impatto sulla tenuta dei bilanci
regionali e sulla capacita' delle amministrazioni di assicurare i
servizi ai cittadini (sul punto si veda anche infra, in ordine alle
stime e simulazioni di riparto).
A tanto aggiungasi che la determinazione dei costi standard
viene, comunque, assegnata al Governo e cio', se in linea di
principio non e' di per se' illegittimo anche in considerazione della
tecnicita' della materia, presupporrebbe quanto meno che la legge
stabilisse dei criteri ai quali il Governo medesimo si dovrebbe
attenere se si considera il rapporto di condizionalita' che vi e' tra
effettivita' dei LEP e costi standard.
Tale assunto discende dalla retta interpretazione dell'art. 20,
comma 2, legge n. 42 del 2009, il quale dispone che «La legge statale
disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e
dei livelli essenziali delle prestazioni»: in buona sostanza, se e'
la legge statale a disciplinare la determinazione dei LEP, e' sempre
la legge che dovrebbe indicare almeno dei criteri - seppur generali -
per la determinazione dei costi standard (che sono necessari proprio
al fine di fornire adeguato finanziamento per garantire in concreto i
LEP).
Del resto, codesta On. le Corte ha affermato che «i LEP implicano
una delicata scelta politica, perche' si tratta - fondamentalmente -
di bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale, diritti
e esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro. Si tratta,
in definitiva, di decidere i livelli delle prestazioni relative ai
diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno
standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio
nazionale. [...] La determinazione dei LEP dovra' dunque avvenire
(anche con l'ausilio del lavoro svolto dal Comitato tecnico
scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP,
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
23 marzo 2023) nel rispetto dei principi costituzionali, quali
richiamati dalla presente sentenza» (sent. n. 192 del 2024 cit., §
9.2).
Deve rilevarsi, a tal proposito, che la determinazione dei costi
standard non e' operazione squisitamente «aritmetica» ma comporta
anche delle scelte con riferimento alle grandezze da prendere in
considerazione.
Pertanto, il dubbio concerne il principio dell'integrale
finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite agli enti
territoriali, sancito dall'art. 119, quarto comma, Cost. La garanzia
iniziale di risorse corrispondenti ai trasferimenti soppressi non
assicura necessariamente che il loro ammontare risulti adeguato nel
tempo all'evoluzione dei costi, dei fabbisogni e della domanda di
servizi.
La criticita' assume particolare rilievo poiche' alcune delle
risorse fiscalizzate riguardano settori socialmente sensibili, quali
il trasporto pubblico locale e il diritto allo studio. Qualora il
nuovo sistema producesse una strutturale insufficienza finanziaria,
potrebbero configurarsi una lesione dell'autonomia regionale e, al
contempo, un pregiudizio per l'uniforme garanzia dei livelli
essenziali delle prestazioni, con conseguente possibile violazione
degli articoli 117, secondo comma, lettera m, 118 e 119 Cost.
Analogo problema si pone per le funzioni fondamentali degli enti
locali, rispetto alle quali la disposizione non definisce
puntualmente la quota delle risorse da destinare a comuni, province e
Citta' metropolitane ne' i relativi criteri di riparto, come si dira'
meglio infra;
definizione dei meccanismi che consentano di garantire forme
di perequazione: altro aspetto assolutamente poco chiaro nel dettato
legislativo concerne la determinazione (da adottarsi sempre con il
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
nell'ambito dell'importo del Fondo pari ai trasferimenti soppressi
oltre a un incremento di 50 milioni dal 2028) di meccanismi che
consentano di garantire «forme di perequazione» cosi' definiti: «a)
prioritariamente in misura pari alla quota dei trasferimenti statali
soppressi, ai sensi del comma 2 e dell'art. 7; b) per la restante
parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard
o, nelle more, secondo modalita' individuate dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome in sede di auto coordinamento, nel
rispetto del terzo comma dell'art. 119 della Costituzione».
Anche tale disposizione appare «sibillina» posto che
l'indicazione di cui alla lettera a) potrebbe lasciar intendere
(versando sempre nel campo delle ipotesi) che i criteri di
assegnazione annuale delle quote si discosteranno da quelli sino ad
oggi utilizzati, rendendo pertanto necessario adottare - gia' in
questa prima fase - meccanismi perequativi tra le regioni.
Assolutamente criptico risulta inoltre il dettato di cui alla
lettera b) ove - per la «restante parte», non meglio precisata - si
fa riferimento a percorsi di perequazione, costi standard e al
rispetto del terzo comma dell'art. 119 della Costituzione, che
prevede, come noto, l'istituzione con legge di un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita'
fiscale per abitante. Peraltro, occorre ribadirlo, tali meccanismi di
perequazione devono essere effettuati con risorse pari, per il 2027,
ai soli trasferimenti soppressi e incrementati per un importo pari a
solo 50 milioni di euro dal 2028;
fondi perequativi di cui al novellato art. 15, comma 5 e 7,
decreto legislativo n. 68/2011: nessuna indicazione e' vieppiu'
contenuta in riferimento alla determinazione delle risorse e ai
meccanismi di riparto dei fondi di cui all'art. 15, comma 5
(perequazione integrale funzioni LEP, sulla base dei costi standard)
e comma 7 (perequazione in misura non inferiore al 75% delle
capacita' fiscali per le funzioni non LEP).
Anche in questo caso, le «modalita' della convergenza» - verso i
costi standard per le funzioni LEP e verso le capacita' fiscali per
le spese non LEP - sono rimesse a un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri La ratio della delega e
dell'assenza di criteri direttivi nel testo normativo sembra
individuabile nell'assenza della preventiva definizione dei LEP,
ovvero del presupposto stesso sia dell'attivazione del fondo
perequativo di cui al comma 5), sia della definizione del quantum di
risorse necessarie alla perequazione delle differenze tra le
capacita' fiscali da attuarsi «in misura non inferiore al 75%»,
secondo il disposto di cui al comma 7.
Si evidenzia inoltre che le entrate tributarie indicate nel
novellato art. 7, comma a) - al fine della realizzazione della
perequazione - sono sostanzialmente le medesime fonti di
finanziamento indicate nel precedente comma 4 per il finanziamento
delle spese regionali non LEP, non essendo dunque prevista la
destinazione di risorse statali per la realizzazione delle
perequazione.
Anche sotto tale profilo si ritiene che possa essere oggetto di
valutazione l'eventuale illegittimita' costituzionale dell'art. 33,
trattandosi peraltro di perequazione esclusivamente «orizzontale» tra
le regioni (v. art. 9 legge delega n. 42/2009 e art. 2 legge delega
n. 111/2023).
Alle regioni a statuto ordinario e' pertanto richiesto, in un
quadro normativo caratterizzato dalla perdurante assenza dei LEP e
delle relative fonti finanziamento, nonche' della definizione dei
meccanismi perequativi, di accettare «al buio» la soppressione di
trasferimenti statali, con decorrenza sin dal 1° gennaio 2027, nella
totale assenza, da parte del Legislatore delegato, della definizione
- nonche' della dovuta preventiva condivisione - di criteri di
finanziamento che impatteranno notevolmente sulla capacita' delle
regioni di assicurare i diritti civili e sociali sul proprio
territorio, nonche' di garantire i servizi e le prestazioni ai propri
cittadini.
La misura dell'aliquota di compartecipazione, i criteri di
assegnazione annuale delle risorse e alcuni aspetti dei meccanismi
perequativi sono, pertanto, rimessi a un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ossia a un atto dell'esecutivo privo di forza
di legge.
Sebbene il ricorso a tale strumento possa ritenersi legittimo per
la definizione di aspetti tecnici e applicativi, desta perplessita'
la circostanza che a esso siano affidate determinazioni suscettibili
di incidere su elementi essenziali del sistema di finanziamento
regionale. Ne deriva il rischio che l'autonomia di entrata,
costituzionalmente garantita, rimanga subordinata a decisioni assunte
unilateralmente dallo Stato e non sufficientemente predeterminate
dalla fonte primaria.
In definitiva la norma censurata, attesa la sua genericita' ed
assenza di criteri direttivi, opera un vero e proprio conferimento di
potesta' legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri in
manifesta violazione degli articoli 76 e 77 Cost., sicche' puo'
ritenersi NON rispettato «quanto da questa Corte affermato a
proposito dell'individuazione delle fonti primarie, e cioe' che, "in
considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative,
delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su
molteplici situazioni soggettive, nonche' del loro raccordo con il
sistema rappresentativo, una siffatta individuazione puo' essere
disposta solo da fonti di livello costituzionale" (sentenza n. 361
del 2010)» (sent. 198/2021).
Sotto questo profilo, la suddetta lesione ridonda sulla
compromissione dell'autonomia politica, amministrativa e finanziaria
delle regioni, venendo in rilievo la violazione non soltanto
dell'art. 119 Cost., ma anche degli articoli 5 e 97 Cost., in
relazione rispettivamente alla tutela delle autonomie territoriali e
alle esigenze di certezza, trasparenza e prevedibilita' della
programmazione finanziaria, anche avuto riguardo all'adeguato
finanziamento delle funzioni e dei livelli essenziali degli enti
locali che ciascuna regione e' chiamata a garantire.
3) Violazione dell'art. 81 e dell'art. 119 Cost. in relazione ai
trasferimenti soppressi in materia di trasporto pubblico locale.
Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, in attuazione del
federalismo fiscale, all'art. 33 comma 1, introduce, come detto, a
partire dal 2027 la soppressione dei trasferimenti statali alle
regioni a statuto ordinario destinati a quattro diversi ambiti:
a. quota di compartecipazione IVA non sanita' - per un
importo pari a euro 424 milioni;
b. erogazione gratuita libri di testo - per un importo pari a
euro 110 milioni;
c. fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto
allo studio - per un importo pari a euro 34 milioni;
d. fondo unico per il trasporto pubblico locale - per un
importo pari a euro 5.259,6 milioni (novellato art. 2, comma 2,
decreto legislativo n. 68/2011).
La medesima disposizione prevede altresi', in sostituzione dei
suddetti trasferimenti, l'attribuzione di una compartecipazione al
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
secondo un'aliquota che verra' stabilita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2026, tale da
garantire al complesso delle citate regioni entrate totali
corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi.
L'importante tema correlato alla citata disposizione e'
certamente quello della stima del riparto di questo ammontare tra le
regioni, secondo calcoli basati sui pochi elementi determinati dalla
norma. La disposizione infatti, - occorre ribadirlo - non specifica
quale sara' l'aliquota di compartecipazione, non chiarisce quali
saranno i meccanismi di regolazione finanziaria tra lo Stato e le
regioni atte a colmare lo scostamento tra l'ammontare dei
trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla
compartecipazione al gettito IRPEF, non specifica i criteri di
assegnazione delle quote del Fondo e non dettaglia altresi' quali
saranno i meccanismi della «perequazione a regime», giacche' anche in
questo caso viene azionato lo strumento del rinvio ad un futuro
decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottarsi entro tempi e modi non precisati (art. 33,
comma 1, lettera e), punto 6)).
La Regione Puglia, al fine di esaminare il nuovo assetto
emergente, ha effettuato una simulazione di calcolo in relazione al
riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato
agli oneri del trasporto pubblico locale, cosi' concentrandosi sulla
posta piu' importante in ragione della sua cospicua consistenza e
relativo maggiore impatto sul bilancio regionale, relativamente alla
quale il citato art. 33 prevede la soppressione di trasferimenti
statali per un ammontare complessivo pari a 5.259,6 milioni di euro
annui (cfr. relazione tecnica elaborata dai competenti dipartimenti
regionali - all. B).
La simulazione di calcolo (cfr. pure all. 2) e' stata effettuata
prendendo a riferimento i dati presenti nel decreto adottato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e finanze, prot. n. 337 del 17 dicembre 2025
(trattasi del decreto utilmente disponibile alla data di settembre
2026), il quale ha stabilito che l'ammontare netto per l'anno 2025 da
destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale
e' pari a euro 5.340.354.000,00,00.
La quota di euro 120.000.000,00 e' stata espunta dal calcolo in
quanto trattasi di erogazione una tantum disposta dalla legge di
bilancio 30 dicembre 2024, n. 207 (art. 1, comma 730). Pertanto la
simulazione considera un ammontare complessivo di risorse pari a
5.221.554.000,00 euro a titolo di trasferimenti statali in favore
delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio finanziario 2025
(d'ora in avanti: fondo TPL). L'intento e' quello di stimare - seppur
solo a livello ipotetico in assenza di indicazione dei criteri da
parte del Legislatore delegato - quale possa essere l'impatto
finanziario sui bilanci delle regioni a statuto ordinario una volta
che il meccanismo futuro della compartecipazione al gettito IRPEF
dovesse soppiantare quello dei trasferimenti statali vigente fino al
2026.
Parte di provvedimento in formato grafico
Lo scenario rappresentato nella Tabella 1 ipotizza che continui a
permanere il criterio di riparto del fondo TPL stabilito dal citato
decreto n. 337/2025 con una precisa suddivisione del totale in quota
parte sulla base del criterio della spesa storica e, nella restante
parte, sulla base del criterio dei costi standard (12) .
Nello specifico, in ordine alla metodologia adottata, si precisa
quanto segue:
la colonna A reca l'importo del trasferimento al fondo TPL
distinto per regione ed ammontante, come anzidetto ad un totale pari
5.221.554.000,00 di euro;
la colonna B espone il gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) per ciascuna regione (esclusa addizionale
regionale), riferito all'anno di imposta 2024, ultimo dato
disponibile tratto dal portale del Ministero delle Finanze -
Dipartimento Finanze alla data del 14 settembre 2026;
la colonna C riporta, a mero scopo illustrativo, la
composizione percentuale del gettito IRPEF per regione calcolata come
rapporto tra il dato riferito a ciascuna regione e il totale
generale.
Rapportando l'ammontare complessivo dei trasferimenti soppressi
(totale colonna A) a quello del gettito IRPEF (totale colonna B), si
ricava il valore da prendere a riferimento quale possibile aliquota
di compartecipazione al gettito IRPEF atta a garantire annualmente al
complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti
all'ammontare dei trasferimenti soppressi. Sul punto, si ripete,
l'art. 33 fa espresso e generico rimando ad apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui non e' possibile
conoscere ne' contenuto ne' criteri di determinazione del calcolo.
Nella simulazione anzi descritta, tale aliquota e' indicata con la
lettera A1 ed e' pari a 3,00%. I valori presenti nella colonna D
rappresentano, per ciascuna regione, il gettito IRPEF di cui alla
colonna B, moltiplicato per la citata aliquota di compartecipazione
IRPEF (A1).
Infine i dati della colonna E, marcano lo scostamento tra la
colonna D e la colonna A, cioe' tra quanto le regioni riceverebbero
attraverso l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione al
gettito IRPEF e quanto avrebbero ricevuto dai trasferimenti dello
Stato.
In ragione delle percentuali di ripartizione, applicate alle
relative quote del Fondo TPL cosi' suddivise, il risultato rilevato
dalla colonna E mostra una differenza negativa totale netta delle
Regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata e Calabria di euro 746.146.129,26; nello
specifico, la Regione Puglia registra una differenza negativa,
secondo tale calcolo e al netto dei meccanismi perequativi, pari a
circa 158 milioni.
Tale importo, come detto, e' relativo allo «scostamento»
ipotizzato (13) tra il riparto del Fondo Nazionale Trasporti
calcolato secondo i criteri applicati nell'anno 2025 e l'eventuale
riparto derivante esclusivamente dall'applicazione della (ipotetica)
aliquota di compartecipazione, stimata al 3% secondo la metodologia
sopra indicata.
Su tale importo, devono essere calcolati i meccanismi di
perequazione cosi' definiti:
per il periodo transitorio di operativita' del Fondo di cui
al novellato art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 68/2011
(esercizi 2027-2029): in tale fase la perequazione, come detto, sara'
definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
avverra' «prioritariamente in misura pari alla quota dei
trasferimenti statali soppressi, ai sensi del comma 2 e dell'art. 7;
b) per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e
dei costi standard o, nelle more, secondo modalita' individuate dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di auto
coordinamento, nel rispetto del terzo comma dell'art. 119 della
Costituzione»;
con decorrenza dall'esercizio finanziario 2030, sul
presupposto che il finanziamento del Fondo nazionale Trasporti venga
integralmente confermato come rientrante tra le funzioni NOLEP, la
perequazione dovra' avvenire gradualmente nel termine di 5 anni «in
misura non inferiore al 75%» della differenza delle capacita' fiscali
tra territori. Pur essendo rimessa, anche in questo caso, la
disciplina delle «modalita' di convergenza» e delle modalita' di
attuazione a un successivo atto di natura regolamentare, in assenza
di specifiche indicazioni del legislatore anche in ordine all'esatta
definizione della «capacita' fiscale» da perequare (posto che l'art.
15, comma 7, lettera a) fa riferimento al «gettito per abitante
dell'addizionale regionale IRPEF» rispetto al gettito medio nazionale
per abitante), la perdita ipotizzabile per la Regione Puglia, a
regime e dunque al termine della fase transitoria di 5 anni, puo'
essere ipoteticamente indicata in circa 40 milioni di euro annui
(ovvero nel 25% - parte non perequata assumendo una perequazione al
75% - dell'importo di 158 milioni).
Pur trattandosi, come detto, di una mera simulazione di calcolo,
effettuata in assenza dell'indicazione di specifici criteri da parte
del Legislatore delegato, ma resa plausibile dall'applicazione della
disciplina in contestazione, dall'analisi della tabella emergono
altresi' con evidenza due dati:
emerge innanzitutto l'enorme difficolta' per le regioni di
conoscere il quantum delle risorse che possano essere programmate
gia' a partire dall'esercizio finanziario 2027 posto che, sulla base
dei criteri di assegnazione delle quote e di perequazione che saranno
definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, il riparto tra le regioni a Statuto ordinario potrebbe
subire variazioni per decine (se non centinaia) di milioni di euro.
Al riguardo si rammenta che le regioni, secondo la tempistica
indicata dallo stesso Legislatore, sono gia' impegnate nella
predisposizione della manovra di bilancio 2027-2029;
emerge (rectius: si conferma) l'irragionevolezza della
rimessione di tali decisioni a un atto di natura regolamentare, non
trattandosi di aspetti «tecnici» di dettaglio, bensi' di scelte
altamente discrezionali, come dianzi censurato. La simulazione
effettuata dimostra invero come, sulla base delle scelte che verranno
effettuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si
rischia, di fatto, non solo di pregiudicare il mantenimento degli
equilibri da parte delle regioni con minore capacita' fiscale, ma
anche di modificare l'assetto costituzionale accentuando, in ultima
analisi, le disparita' dei territori nonche' la capacita' delle
amministrazioni territoriali di assicurare i servizi ai propri
cittadini.
4) Violazione dell'art. 5, dell'art. 119 Cost. e dell'art. 19, comma
1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quale norma interposta, per
assenza di specifica istruttoria in ordine alla «sostenibilita'
economico-finanziaria» della riforma sui bilanci delle regioni a
statuto ordinario.
Nonostante l'imminenza dell'entrata in vigore dei nuovi
meccanismi di assegnazione delle risorse finanziarie (decorrenza dal
1° gennaio 2027), che incidono notevolmente - come ampiamente detto -
sui bilanci degli enti regionali, deve essere altresi' rilevata -
oltre alla scarsa chiarezza del dato legislativo e alla «delega in
bianco» a una fonte di rango secondario per la definizione di aspetti
essenziali per la tenuta dei bilanci regionali - l'assenza di una
specifica istruttoria in ordine ai riflessi finanziari derivanti
dalla riforma sui bilanci delle regioni a statuto ordinario.
Invero, nei documenti relativi ai lavori preparatori sullo
«Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia i
tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale» (atto
del Governo n. 276, divenuto decreto legislativo n. 147/2026),
pubblicati sul sito istituzionale del Governo
(https://www.senato.it/leggi-e-documenti/attivita-non-legislative/doc
umenti-non-legislativi?documentoId=51485), non e' dato rinvenire
alcuna analisi/stima in ordine agli effetti del provvedimento sui
bilanci regionali, limitandosi la relazione tecnica a precisare la
pressoche' invarianza dei saldi per il bilancio dello Stato (il cui
onere viene fissato in appena 50 milioni di euro dall'anno 2028, in
relazione all'incremento del Fondo di cui all'art. 2, comma 3).
Al riguardo, si rammenta che l'art. 19, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),
espressamente prevede che «Le leggi e i provvedimenti che comportano
oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci
delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione
dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria
riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali».
Si precisa inoltre che la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte
costituzionale ha ribadito in piu' occasioni, con specifico
riferimento alle questioni di legittimita' costituzionale in ordine
ai gravosi contributi di finanza pubblica imposti alle autonomie
territoriali, la necessita' da parte dello Stato di acquisire
preventivamente «adeguati elementi istruttori sulla sostenibilita'»
dei medesimi importi da parte degli enti territoriali (v., ex multis,
sentenze n. 195/2024 e n. 152/2025).
In particolare, nella pronuncia n. 195/2024 e' stato evidenziato
l'obbligo per lo Stato, in quanto «custode della finanza pubblica
allargata», di «acquisire adeguati elementi istruttori sulla
sostenibilita' dell'importo del contributo da parte degli enti ai
quali viene richiesto», evidenziando che tale valutazione e'
«funzionale a scongiurare l'adozione di "tagli al buio", i quali
oltre a poter risultare non sostenibili dalle autonomie territoriali,
con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione, non
consentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione in sede
parlamentare» e precisandosi peraltro, sul punto «la necessita' di un
ossequio sostanziale, e non meramente formale, al principio di leale
collaborazione».
Anche alla luce di tali principi, e', ad avviso della Regione
Puglia, evidente che una siffatta riforma avrebbe dovuto essere
preceduta da un confronto reale (e leale) con i rappresentanti degli
enti territoriali e in particolare delle regioni a statuto ordinario
(14) , in ossequio anche al fondamentale principio di leale
collaborazione discendente dall'art. 5 Cost.
Tale confronto e' assolutamente mancato nel caso di specie, posto
che il testo del decreto e' stato trasmesso alla Conferenza delle
regioni e delle province autonome solo poche ore prima rispetto alla
sua adozione e dopo essere stato modificato per ben due volte in una
settimana (v. posizione sullo schema di decreto legislativo recante
«Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di
federalismo fiscale regionale», prot. n. 26/114/CU01/C2, All. n. 3).
L'assenza di confronto e di condivisione con le autonomie
territoriali, nonche' l'assenza di specifici dati istruttori, desta
peraltro una sensazione - a tacer d'altro - di «sconcerto», posto che
delle due l'una:
da un lato appare «improbabile» che le medesime analisi non
siano oggi disponibili presso gli uffici ministeriali dato che, come
detto, il termine di entrata in vigore dei nuovi meccanismi e'
fissato al 1° gennaio 2027, previa adozione di un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2026,
ovvero entro soli 4 mesi rispetto alla data di adozione del decreto
legislativo: non si comprende pertanto per quali motivi tali dati non
siano stati condivisi con le autonomie territoriali;
d'altro lato, ove i dati non siano effettivamente ancora
disponibili presso gli uffici ministeriali, la sensazione di
«sconcerto» risulterebbe anche rafforzata, posto che l'adozione di
una siffatta riforma, che incide direttamente sulla possibilita' per
le amministrazioni territoriali di assicurare il godimento dei
diritti civili e sociali ai propri cittadini, non puo' che essere
preceduta da una specifica e adeguata istruttoria in ordine ai
riflessi sulla finanza pubblica allargata e in particolare sulla
tenuta dei bilanci di ciascuna regione a statuto ordinario. L'assenza
dei dati e di una compiuta istruttoria spiegherebbe forse la «delega
in bianco» formalizzata dal legislatore a un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri
Non appare superfluo rammentare che Codesta Ecc.ma Corte ha
costantemente valorizzato il principio della leale collaborazione,
nell'ottica della configurazione del federalismo cooperativo cui lo
Stato stenta a voler riconoscere adeguata dignita': «Questa Corte ha
gia' affermato la necessita', da parte dello Stato, "custode della
finanza pubblica allargata" (ex multis, sentenze n. 195 del 2024 e n.
103 del 2017), di acquisire adeguati elementi istruttori sulla
sostenibilita' dell'importo del contributo da parte degli enti ai
quali viene richiesto, al fine di «scongiurare l'adozione di "tagli
al buio", i quali, oltre a poter risultare non sostenibili dalle
autonomie territoriali, con imprevedibili ricadute sui servizi
offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente
ponderazione in sede parlamentare» (sentenza n. 195 del 2024). In
relazione a questa esigenza e nella prospettiva della nuova
governance economica europea, che prevede, come detto, anche
l'allungamento temporale delle misure di contenimento della spesa
netta menzionate nel Piano strutturale di bilancio, si palesa
vieppiu' la necessita' di un ossequio sostanziale, e non meramente
formale, al principio di leale collaborazione, mediante il
coinvolgimento delle sedi gia' appositamente contemplate
nell'ordinamento, come la Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica, di cui l'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n.
42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione) (da ultimo, sentenza n.
195 del 2024)» (sent. 45/2025).
5) Violazione degli articoli 3, 5, 114, 117, II comma, lettera p) e
119 Cost. nonche' dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n.
42/2009, quale norma interposta, in relazione al «CONCORSO», da parte
delle regioni, all'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni,
delle province e delle citta' metropolitane.
Si premette che, per pacifico orientamento di codesta Ecc.ma
Corte, e' stato «progressivamente ampliato il ... potere d'iniziativa
regionale (ex multis, sentenze n. 196 del 2004 e n. 533 del 2002) e,
a partire dal 2009, ... "le regioni sono legittimate a denunciare la
legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti
locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della
competenza legislativa regionale" (sentenza n. 298 del 2009), in
quanto «la stretta connessione [...] tra le attribuzioni regionali e
quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione
delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una
vulnerazione delle competenze regionali" (sentenza n. 195 del 2019)»
(sent. 220/2021).
Pur non volendosi sottrarre la Regione Puglia allo svolgimento
del proprio ruolo istituzionale nei confronti dei comuni, delle
province e delle citta' metropolitane, si sottolineano
l'irragionevolezza (in violazione dell'art. 3 Cost.) e
l'illegittimita' della disposizione contenuta nel novellato art. 2,
comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 68/2011 in base
alla quale «Nei medesimi ambiti e', comunque, assicurato dalle
regioni, anche nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, il
concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle
province e delle citta' metropolitane, nel rispetto degli articoli
114, 117, comma secondo, lettera p), e 119 della Costituzione».
In particolare si sottolinea l'assoluta genericita' di tale
previsione: nello specifico non si comprende sulla base di quali
risorse debba essere assicurato il predetto concorso, visto che, come
detto, «le risorse di cui al comma 3» sono parametrate nel tetto
massimo ai trasferimenti soppressi, salvo un incremento di soli 50
milioni dall'esercizio finanziario 2028 che appare francamente
irrisorio rispetto alle plurime finalita' ascritte alle medesime
risorse.
Si precisa altresi' che nella legge delega n. 42/2009, l'art. 13,
comma 1, lettera a) prevede l'istituzione di fondi perequativi nei
bilanci regionali in favore dei comuni e delle province, ma statuisce
che gli stessi siano «alimentati da un fondo perequativo dello Stato
alimentato dalla fiscalita' generale con indicazione separata degli
stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso
per il finanziamento delle funzioni da loro svolte», previsione
violata dalla norma qui censurata.
La problematica e' sicuramente resa complessa anche dal fatto che
nel nostro sistema molte funzioni vengono cogestite da piu' livelli
di Governo: in ogni caso, ferma restando la volonta' della Regione
Puglia di continuare a contribuire alle funzioni svolte dagli enti
locali, si ritiene che anche tale modifica apportata dall'art. 33,
assolutamente generica e priva dell'indicazione delle necessarie
risorse finanziarie, presenti seri profili di illegittimita'
costituzionale.
Al riguardo si evidenzia altresi' che nella memoria del 10 luglio
2025 depositata da ANCI alla Commissione Finanze del Senato della
Repubblica (all. 2-bis) viene espressamente evidenziato che
«L'attuale formulazione della norma non distingue, tra i
trasferimenti fiscalizzabili delle regioni, quelli che concorrono al
finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni, con la
conseguenza di porre l'istituzione della nuova compartecipazione
regionale in contrasto con la Costituzione, che all'art. 117, comma
secondo, lettera p) individua la determinazione delle funzioni
fondamentali degli enti locali quale compito esclusivo dello Stato e
all'art. 119 non menziona tra le fonti di finanziamento essenziali
degli enti locali i trasferimenti da parte delle regioni».
Evidente e' quindi pure la lesione della competenza esclusiva
dello Stato nella determinazione delle funzioni fondamentali degli
enti locali e nel relativo finanziamento (ex art. 117, II comma,
lett. p), in quanto illegittimamente posto (anche questo!) a carico
delle regioni in assenza di ogni previsione al riguardo ricavabile
dall'art. 119 Cost., laddove la normativa dianzi esaminata lo
configura un onere a carico (solo) dello Stato.
6) Violazione dell'art. 117, II comma, lettera m) e dell'art. 119
Cost. e degli articoli 1, 7, 8 comma 1, lettera g e 9 della legge n.
42/2009, quali norme interposte, in relazione alla omessa preventiva
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
L'art. 15, comma 8-bis, decreto legislativo n. 68/2011, nel testo
novellato dalla norma censurata, statuisce che: «Le disposizioni del
presente articolo si applicano decorsi tre anni di operativita'
transitoria del fondo di cui all'art. 2, comma 3. A decorrere dalla
data di cui al primo periodo, le risorse del fondo di cui all'art. 2,
comma 3, confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al
presente articolo».
Si rammenta che i precedenti commi del medesimo articolo
determinano un meccanismo per il quale l'applicazione a regime dei
costi standard si avra' solo nel 2035, secondo il seguente
cronoprogramma:
i) anni 2027-2029 si applica quanto stabilito dall'art. 2,
decreto legislativo n. 68 del 2011;
ii) anni 2030, 2031, 2032, 2033 e 2034 (Fondo perequativo
comma 5: spese per art. 14, comma 1): nel primo anno sostanzialmente
si fa riferimento al criterio della spesa storica; dal secondo anno
si ricorre contestualmente ai criteri della spesa storica/costi
standard;
iii) dal 2035 costi standard a regime.
Si assiste, pertanto, all'ennesimo rinvio dell'entrata in vigore
dei costi standard e, in generale, della determinazione dei LEP che
di quelli sono il presupposto necessario.
Invero, ad oggi non risulta ancora compiuto il percorso di
individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ne'
risultano individuate e definite le relative fonti di finanziamento
(aspetto certamente non secondario), in palese violazione dell'art.
117, comma II, lettera m) che attribuisce al solo Legislatore statale
il diritto/dovere della «determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale».
L'art. 33 del decreto legislativo n. 147/2026 delinea un nuovo
sistema di finanziamento delle funzioni regionali prescindendo dalla
previa definizione dei LEP: anche sotto tale profilo e' manifesto il
contrasto sostanziale tra la predetta normativa e il principio di
autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Costituzione.
Codesta On. le Corte costituzionale ha invero evidenziato in
diverse pronunce che la materia della definizione dei LEP costituisce
il presupposto imprescindibile ai fini di garantire la completa
attuazione dell'art. 119 Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (15) .
In particolare, gia' con la pronuncia 19 giugno 2002, n. 282 la
Corte costituzionale ha riconosciuto che quella dei LEP non
costituisce una «una "materia" in senso stretto» ma «una competenza
del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie,
rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme
necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale,
il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di
tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o
condizionarle».
Al riguardo, giova ripercorrere i principi consacrati da Codesta
Ecc.ma Corte nella sentenza n. 192/2024 proprio avuto riguardo
all'istituzione dei LEP ed al loro finanziamento.
Orbene, dopo aver ricordato che «il regionalismo italiano ... e'
un regionalismo cooperativo (sentenza n. 121 del 2010, punto 18.2.
del Considerato in diritto), che da' ampio risalto al principio di
leale collaborazione tra lo Stato e le regioni (ex multis, sentenze
n. 87 del 2024 e n. 40 del 2022) e che deve concorrere alla
attuazione dei principi costituzionali e dei diritti che su di essi
si radicano», nella sentenza si dispone che, in nome del principio di
sussidiarieta', «l'adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un
determinato livello territoriale di ggoverno va valutata con riguardo
a tre criteri: l'efficacia e l'efficienza nell'allocazione delle
funzioni e delle relative risorse, l'equita' che la loro
distribuzione deve assicurare e la responsabilita' dell'autorita'
pubblica nei confronti delle popolazioni interessate all'esercizio
della funzione».
Cio' tanto piu' avuto riguardo ai LEP, che «implicano una
delicata scelta politica, perche' si tratta - fondamentalmente - di
bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale, diritti e
esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro. Si tratta,
in definitiva, di decidere i livelli delle prestazioni relative ai
diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno
standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio
nazionale», sicche' «La determinazione dei LEP dovra' dunque avvenire
(anche con l'ausilio del lavoro svolto dal Comitato tecnico
scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP,
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
23 marzo 2023) nel rispetto dei principi costituzionali, quali
richiamati dalla presente sentenza».
Nel par. 14, codesta Ecc.ma Corte ha affrontato la problematica
della definizione dei LEP, rammentando che «L'art. 117, secondo
comma, lettera m), Cost. attribuisce alla competenza legislativa
esclusiva statale la "determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale". Come gia' detto (punto
9.2.), si tratta di un potere attribuito dalla Costituzione allo
Stato al fine di conciliare l'uguaglianza delle persone con
l'autonomia degli enti territoriali, che nel 2001 risultava
accresciuta (sentenze n. 282 del 2002 e n. 88 del 2003). Il
legislatore statale ha il compito di garantire uno standard uniforme
delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia, tenendo conto
delle risorse disponibili.(...) Occorre, pero', precisare che, una
volta che siano determinati dal legislatore statale, i LEP
rappresentano una soglia vincolante che dev'essere rispettata dalle
autonomie territoriali. Coerentemente, la determinazione dei LEP
implica che gli enti territoriali dispongano delle necessarie
risorse, attraverso i canali previsti dall'art. 119 Cost.: dunque,
anche attraverso il fondo perequativo (articoli 8, comma 1, lettera
g, e 9 della legge n. 42 del 2009; art. 15 del decreto legislativo n.
68 del 2011). In sintesi, il nucleo minimo del diritto e' un limite
derivante dalla Costituzione e va garantito da questa Corte, anche
nei confronti della legge statale, a prescindere da considerazioni di
ordine finanziario: «[e'] la garanzia dei diritti incomprimibili ad
incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne
la doverosa erogazione» (sentenza n. 275 del 2016; si vedano anche,
ad esempio, le sentenze n. 152 del 2020, in materia di pensione di
inabilita', e n. 309 del 1999, in materia di assistenza sanitaria
all'estero). Invece, i LEP sono un vincolo posto dal legislatore
statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto
essenzialmente al legislatore regionale e alla pubblica
amministrazione; la loro determinazione origina, poi, il dovere dello
stesso Stato di garantirne il finanziamento... In linea generale, i
LEP rappresentano - come detto - il frutto di un bilanciamento, da
operare tenendo conto delle risorse disponibili. Percio', questa
Corte ha sottolineato "la discrezionalita' politica del legislatore
nella determinazione - secondo canoni di ragionevolezza - dei livelli
essenziali" (sentenza n. 169 del 2017)» (enfasi aggiunta).
Vale sul punto evidenziare quanto espresso nel par. 23.3: «Questa
Corte, peraltro, non puo' esimersi dal rilevare che e'
improcrastinabile l'attuazione del fondo perequativo previsto
dall'art. 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011: un ordinamento
che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato
non puo' permettersi di lasciare inattuato quel modello di
federalismo fiscale «cooperativo» (sentenza n. 71 del 2023),
disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti
attuativi, che ne consente un'equilibrata gestione. [...] Va anche
evidenziato che le norme relative a tali processi (articoli 7, comma
1, e 15, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011) sono state
sistematicamente rinviate, di anno in anno, dal tempo della loro
emanazione, con cio' impedendo il completamento del modello: la
finanza regionale e' quindi rimasta in buona parte a carattere
derivato e priva di meccanismi perequativi (salvo che per la sanita',
in forza della specifica modalita' di finanziamento, risalente al
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante "Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13
maggio 1999, n. 133"). Questa Corte sottolinea dunque con forza la
necessita' di dare compiuta attuazione al descritto disegno nei
termini previsti dalla richiamata milestone, interrompendo quindi una
volta per tutte la prassi dei sistematici rinvii seguita sino ad
oggi».
In ragione di tale coordinata ermeneutica, la stessa legge delega
sul federalismo fiscale n. 42/2009, nelle norme in epigrafe indicate,
si fonda sulla previa fissazione dei LEP allo scopo di individuare
l'ammontare delle risorse da riconoscere alle regioni. Secondo questa
impostazione, la determinazione dei LEP risulta funzionalmente
preordinata ad una ricostruzione dei rapporti finanziari tra lo Stato
e le regioni, poiche' gli stessi rappresentano la misura del
finanziamento necessario che lo Stato deve riconoscere agli enti
territoriali, per assicurare ai cittadini livelli uniformi e adeguati
di servizi essenziali oltre che, secondo quanto evidenziato da
codesta On.le Corte costituzionale nella pronuncia n. 220/2021, «un
elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei
rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali».
Invero, nell'ottica della piena attuazione dell'art. 119 della
Costituzione, i LEP non rappresentano solo un «catalogo» di diritti
civili e sociali da garantire ai cittadini, ma costituiscono il vero
e proprio parametro finanziario del sistema: solo l'effettiva
determinazione degli stessi consente il superamento della spesa
storica e la reale quantificazione dei fondi perequativi, che devono
essere commisurati sulla base dei costi effettivi dei diritti da
garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalle capacita'
fiscali del territorio. Si consideri peraltro che, rispetto ai
trasferimenti «fiscalizzati» elencati nel comma 2 dell'art. 2,
quantomeno i fondi per l'erogazione gratuita dei libri di testo e per
il welfare dello studente, prescindendo dalla problematica del TPL,
sembrano afferire a funzioni LEP.
Nel percorso di federalismo fiscale sino ad oggi delineato dal
legislatore con la legge delega 42/2009 e il decreto legislativo n.
68/2011, la determinazione dei LEP deve logicamente «preesistere»
rispetto alla definizione dei meccanismi di finanziamento delle
funzioni fondamentali proprie dei livelli territoriali di Governo e
costituisce il primo passo per superare il sistema dei trasferimenti
erariali.
Nello specifico, alla individuazione dei Lep deve seguire la
determinazione dei costi standard (di efficienza) delle attivita' che
concretizzano i Lep stessi, per arrivare infine al fabbisogno
standard complessivo necessario sia a quantificare il finanziamento
necessario a garantire i Lep nei territori a un costo di efficienza,
sia a calcolare i meccanismi perequativi in favore dei territori con
minor capacita' fiscale.
Il Legislatore delegato, al contrario, ha intrapreso la strada
della fiscalizzazione dei trasferimenti statali, senza la preventiva
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e delle relative
fonti di finanziamento, effettuando un'inversione temporale e logica
insidiosa per il futuro sviluppo del Paese.
Invero, viene fissato il quantum delle risorse e vengono
individuati i criteri di assegnazione delle stesse senza aver prima
stabilito innanzitutto la «soglia minima» dei diritti civili e
sociali che lo Stato deve garantire a ogni cittadino: tale inversione
appare illogica posto che, solo successivamente alla determinazione
dei LEP, sulla base dei relativi costi standard (ovvero i costi delle
prestazioni in condizioni di efficienza), puo' essere determinato il
fabbisogno complessivo che deve essere assicurato a ciascuna Regione
per coprire i LEP nonche' le quote dei fondi di solidarieta' volti a
garantire i diritti di tutti i cittadini. L'attivazione della
fiscalizzazione dei trasferimenti senza la preventiva individuazione
dei LEP e dei relativi fabbisogni avvantaggia, sotto tale aspetto, le
Regioni con maggiore capacita' fiscale, pregiudicando la possibilita'
per le altre regioni di colmare il divario e assicurare ai propri
cittadini i diritti civili e sociali, secondo i principi stabiliti
nella Carta costituzionale.
Ulteriore punto critico e' costituito dalla mancanza di una
clausola di salvaguardia nel caso in cui il Legislatore non dovesse
determinare i LEP e/o il Governo non dovesse determinare i relativi
costi standard in modo tale da rispettare il cronoprogramma prima
descritto.
La censura e' rafforzata da due profili che devono essere
opportunamente sottolineati: da un lato, come gia' visto, si tratta
dell'ennesimo rinvio, sicche' la mancanza di tale clausola puo'
legittimamente indurre a pensare che non ci sia la volonta' di
procedere davvero nella determinazione dei citati livelli essenziali;
dall'altro, ad oggi non si ha contezza del fatto che tale processo
per la determinazione di LEP e costi standard sia gia' in una fase
avanzata, tale per cui i prossimi anni siano necessari solo a
calibrare e verificare la loro adeguatezza. E' bene precisare che,
dato il citato cronoprogramma, alla fine del 2029 devono gia' essere
determinati LEP e costi standard, in quanto dal 2030 cessa la fase
transitoria e deve iniziare quella di messa a regime.
Tale prolungata inerzia rende legittimo nutrire serie
perplessita' sulla definizione entro tali tempi di quanto disposto.
7) Violazione dell'art. 81, dell'art. 97, dell'art. 117, III comma,
in materia di coordinamento della finanza pubblica, dell'art. 119
Cost. e dell'art. 7 decreto legislativo n. 112/98, lettera b), quale
norma interposta, in relazione al grave pregiudizio derivante
dall'attuazione dell'art. 33 del decreto legislativo n. 147/2026.
Si premette che, come in piu' occasioni evidenziato da Codesta
Ecc.ma Corte, «l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita
agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa
e che sono pertanto ammesse anche riduzioni delle risorse
disponibili, «purche' tali diminuzioni non rendano impossibile lo
svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali
medesimi» (sentenza n. 83 del 2019; nello stesso senso, sentenza n.
155 del 2020).... inoltre ... "grava sul ricorrente l'onere di
provare l'irreparabile pregiudizio lamentato" (ex plurimis, sentenza
n. 76 del 2020), onere peraltro soggetto a gradazioni, a seconda che
debba essere valutato ai fini dell'ammissibilita' del ricorso o della
sua fondatezza. In proposito, secondo la piu' recente giurisprudenza
di questa Corte, sotto il profilo dell'onere di allegazione ai fini
dell'ammissibilita', e' sufficiente una motivazione che chiarisca
"l'incidenza della misura introdotta dal legislatore statale sulle
risorse destinate a tali funzioni" (sentenza n. 137 del 2018)» (sent.
220/2021).
Come dianzi rappresentato, i principali profili di criticita'
rilevabili nell'art. 33 del decreto legislativo n. 147/2026 attengono
innanzitutto all'assoluta indeterminatezza della norma in ordine ai
meccanismi che regoleranno, gia' a decorrere dal 1° gennaio 2027,
l'assetto finanziario tra lo Stato e le autonomie territoriali,
compresa l'ipotesi in cui nulla viene disposto in caso di
insufficienza della quota inizialmente garantita.
Assoluta incertezza vi e' altresi' in ordine ai criteri di
perequazione che disciplineranno i rapporti finanziari al termine del
periodo di «operativita' transitoria» del Fondo, ovvero gia' a
partire dal 2030 e successivamente, «a regime», al termine del
periodo di 5 anni in cui dovrebbe attuarsi la graduale convergenza
verso i costi standard e la perequazione delle differenze tra le
capacita' fiscali.
L'innegabile indeterminatezza delle disposizioni ed il rinvio,
pressoche' «in bianco», a un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono idonee gia' ex se ad integrare sia la
lesione del principio di equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost. e,
quindi, dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 della
Costituzione, sia del principio di buon andamento di cui all'art. 97:
e' evidente, invero, la grave criticita' derivante per le regioni,
ignare in ordine al quantum di risorse ad esse spettanti, nel
garantire la corretta programmazione delle stesse. Tanto si riverbera
anche nell'incertezza di garantire anche il coordinamento della
finanza pubblica, ex art. 117, III co., Cost., cui l'autonomia
finanziaria regionale e' comunque vincolata. Il pregiudizio e'
altresi' rilevabile nel meccanismo della «compartecipazione» con
tetto massimo, allorche', come rappresentato, i costi naturalmente
crescenti dei servizi verranno addossati al bilancio regionale e
privati della dinamicita' del gettito erariale. In generale, al solo
fine di offrire un quadro generale della dinamica evolutiva dei
costi, si rappresenta di seguito un prospetto afferente ai costi
complessivi sostenuti negli ultimi 5 anni dalla Regione Puglia (cfr.
relazione - all. B) per il servizio del Trasporto pubblico locale dal
quale emerge la crescita anche dei costi sostenuti sul bilancio
autonomo regionale:
Raffronto spesa TPL in Puglia negli ultimi 5 anni
Parte di provvedimento in formato grafico
Si evidenzia comunque che, in assenza di ulteriori criteri da
parte del Legislatore, solo in via presuntiva possono essere
effettuate delle stime in ordine agli effetti della normativa, con
applicazioni peraltro differenti nelle diverse fasi temporali
(indicativamente: esercizi finanziari 2027-2029: operativita'
transitoria Fondo di cui all'art. 2; esercizi finanziari 20230-2034:
applicazione graduale dei nuovi meccanismi di perequazione; a
decorrere dal 2034: perequazione «a regime»).
Peraltro, ad aggravare il quadro, si aggiunge per cosi' dire la
«tempistica» scelta dal Legislatore delegato, posto che il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri sara' adottato con ogni
probabilita' a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario: e'
evidente anche sotto tale profilo l'impossibilita' per le regioni -
che sono gia' impegnate nella predisposizione della manovra per il
bilancio regionale 2027-2029 - di apprestare rimedi (che al momento
appaiono in ogni caso non ipotizzabili) allorche' venissero decurtate
risorse gia' nel bilancio annuale 2027 e pluriennale 2027-2029.
Al solo fine di dare un quadro delle difficolta' della regione di
assicurare i servizi ai propri cittadini - nonche' i LEP, allorche'
saranno definiti - si evidenzia - come lamentato in piu' sedi dai
rappresentanti regionali - l'assoluta rigidita' dei bilanci autonomi
regionali.
Invero, sulla parte autonoma del bilancio regionale gravano spese
obbligatorie, di natura strutturale e non comprimibile, quali gli
ingenti e crescenti contributi per il concorso alla finanza pubblica;
la quota obbligatoria di cofinanziamento regionale ai programmi
comunitari; gli oneri per il rimborso mutui e prestiti, oltre che, in
generale, le spese di funzionamento e le spese per il personale.
Al fine di offrire una rappresentazione di tali dati sul bilancio
regionale 2026-2028, la tabella gia' inserita nella relazione tecnica
assessorile allegata al disegno di legge n. 185 del 18 settembre 2025
(Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028 - all. 4, pagg. 164 e ss.
del file), evidenzia la percentuale di ripartizione delle spese del
bilancio autonomo regionale, rappresentando altresi' l'incidenza
delle singole Missioni e relativi Programmi di spesa sul totale
complessivo delle risorse del bilancio autonomo (comprensivo del
fondo sanitario regionale), per ciascuno degli esercizi finanziari
2026, 2027 e 2028.
Come noto, le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli
obiettivi strategici perseguiti con la spesa regionale; ogni Missione
si realizza concretamente attraverso uno o piu' Programmi, che
rappresentano aggregati omogenei di attivita' che si e' programmato
di realizzare al fine di perseguire specifici obiettivi definiti
nell'ambito delle finalita' istituzionali.
Dall'analisi dei dati esposti nella tabella, si evince
agevolmente come la Missione 13 - Tutela della salute assorba in
media, nel triennio di riferimento, circa il 70% del complesso delle
risorse del bilancio autonomo regionale; circa il 3,70% per ciascun
esercizio finanziario e' invece destinato alla copertura degli oneri
relativi al debito pubblico (Missione 50) mentre circa il 2% e'
iscritto nella Missione 20 per Fondi e accantonamenti; le risorse
disponibili devono inoltre essere nettizzate rispetto alle risorse
iscritte per servizi per conto terzi (che gravano per oltre il 13%).
La parte «residua» del bilancio autonomo regionale, pari a circa
l'11% delle risorse astrattamente disponibili, e' destinata alla
realizzazione delle politiche di competenza propriamente regionali,
principalmente correlate al mantenimento dei diritti civili e sociali
dei cittadini: tra di esse, le spese in materia socio-assistenziale;
spese finalizzate a garantire i servizi di trasporto pubblico; spese
finalizzate a garantire i servizi di istruzione e formazione, nonche'
politiche autonome in materia di sviluppo dell'agricoltura, le
politiche tese allo sviluppo economico e allo sviluppo del turismo,
oltre che, come detto, spese incomprimibili di funzionamento, spese
per il personale e quota obbligatoria di cofinanziamento regionale ai
programmi comunitari.
I dati impietosi del bilancio regionale (che si deposita - all. 4
bis), in particolare per il triennio 2026-2028, dimostrano che le
«scelte» che saranno adottate nei prossimi decreti in ordine ai
criteri assegnazione delle quote del Fondo e ai meccanismi di
perequazione potranno pregiudicare, di fatto, la capacita' della
regione non solo di incrementare le prestazioni, ma anche assicurare
i servizi ai cittadini sul proprio territorio.
Tanto comporta una violazione dell'autonomia politica e delle
competenze finanziarie degli enti regionali, impattando incisivamente
sulla possibilita' di questi ultimi di perseguire con mezzi idonei il
proprio indirizzo politico-amministrativo.
Tali disposizioni infrangono, per altro verso, l'insegnamento
reso da Codesta Ecc.ma Corte costituzionale relativamente al
principio del parallelismo tra responsabilita' di disciplina e
responsabilita' finanziaria o principio di corrispondenza tra le
entrate e le funzioni, dopo la riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione, costantemente ribadito a partire dalla
sentenza n. 370/2003 (cfr. ex plurimis Corte costituzionale sentenza
n. 16 e n. 17 del 2004; n. 17 del 2005; e, piu' recentemente,
sentenza n. 40 del 2022), giacche' la dimensione quantitativa delle
entrate regionali e' predisposta in correlazione con l'ampiezza delle
funzioni proprie della stessa regione.
Statuisce la sentenza n. 40/2022, per quel che qui rileva: «In
base all'art. 119 Cost., secondo e terzo comma, infatti, il sistema
di finanziamento degli enti territoriali deve fondarsi su "tributi ed
entrate propri", "compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio", quote di «un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita'
fiscale". Le risorse derivanti dalle suddette fonti devono essere
sufficienti, in base al successivo quarto comma, a consentire a tali
enti "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite"...» (enfasi aggiunta).
La violazione e' ancor piu' manifesta se sol si consideri l'art.
7, decreto legislativo n. 112/98, segnatamente la lettera b), secondo
cui «b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota
delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi
e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel
rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti».
Invero, la lesione dell'art. 119, commi 1 e 4, della Costituzione
appare indubbia laddove le disposizioni censurate, incidendo in
negativo sulla capacita' di programmazione regionale, minano la
regola secondo la quale il sistema delle entrate degli enti
territoriali, come strutturato dalla pertinente disposizione
costituzionale, deve consentire l'assolvimento del normale esercizio
delle funzioni ad essi attribuite.
Restando legati al criterio della spesa storica, peraltro, vi e'
il rischio concreto di una sostanziale cristallizzazione dello status
quo che porta a consolidare, se non a peggiorare, i divari
territoriali gia' esistenti e a rendere sempre piu' difficile
garantire un livello omogeneo di tutela dei diritti sociali sul
territorio nazionale.
Orbene, se e' vero che «la prova della lesione delle prerogative
regionali, dipendente dalla riduzione di risorse destinate ai livelli
essenziali delle prestazioni, non puo' consistere in un'apodittica
doglianza, ma deve essere sorretta da elementi obiettivi ... (sulla
prova della violazione delle attribuzioni regionali, ex multis,
sentenze n. 205, n. 151, n. 127 e n. 65 del 2016, n. 89 del 2015, n.
26 del 2014)» (sent. n. 163/2017), e' del pari vero che la Regione
Puglia ha fornito la prova, sulla base di quanto plausibilmente
potrebbe derivare dalle norme in contestazione, del progressivo
massiccio incremento dei costi derivanti dalla prestazione di che
trattasi.
Grava sullo Stato l'obbligo e la responsabilita' di assicurare
che le risorse messe a disposizione delle regioni siano sufficienti a
garantire l'esercizio delle funzioni e che, secondo la consolidata
giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte costituzionale, non sono
ammissibili sic et simpliciter tagli lineari di carattere permanente,
quali si rivelano de facto le insufficienti ed inadeguate
assegnazioni perpetrate negli anni.
E' stato affermato, in tal senso, che «la riduzione
sproporzionata delle risorse, non corredata da adeguate misure
compensative, e' infatti in grado di determinare un grave vulnus
all'espletamento ... delle funzioni espressamente conferite dalla
legge (...). Dunque la forte riduzione delle risorse destinate a
funzioni esercitate con carattere di continuita' ed in settori di
notevole rilevanza sociale risulta manifestamente irragionevole
proprio per l'assenza di proporzionate misure che ne possano in
qualche modo giustificare il dimensionamento (su analoga questione,
sentenza n. 188 del 2015)» (sentenza 10 del 2016).
Proprio sulla scorta dell'esperienza verificatasi con la
soppressione delle Province e consequenziale trasferimento di
competenze e funzioni, Codesta On.le Corte ha insegnato che in
siffatte fattispecie «L'omissione del legislatore statale lede
l'autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo comma,
Cost.), perche' la necessita' di trovare risorse per le nuove
funzioni comprime inevitabilmente le scelte di spesa relative alle
funzioni preesistenti, e si pone altresi' in contrasto con il
principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ricavabile
dall'art. 119, quarto comma, Cost. (sentenze n. 10 del 2016, n. 188
del 2015, n. 17 del 2015, n. 22 del 2012, n. 206 del 2001, n. 138 del
1999, n. 381del 1990), perche' all'assegnazione delle funzioni non
corrisponde l'attribuzione delle relative risorse, nonostante quanto
richiesto dalla legge...» (sent. n. 137/2018).
Come rammentato anche piu' di recente (sent. n. 73/2023), «L'art.
119 Cost. "impedisce che lo Stato si appropri di quelle risorse,
costringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire
i fondi necessari nell'ambito del proprio bilancio, adeguato alle
funzioni preesistenti. L'omissione del legislatore statale lede
l'autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo comma,
Cost.), perche' la necessita' di trovare risorse per le nuove
funzioni comprime inevitabilmente le scelte di spesa relative alle
funzioni preesistenti, e si pone altresi' in contrasto con il
principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ricavabile
dall'art. 119, quarto comma, Cost.».
Codesta On.le Corte (sentenza n. 71/2023) ha puntualizzato che
«in base all'art. 119 Cost., "le risorse ... devono essere
sufficienti a consentire agli enti territoriali di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite (art. 119,
secondo, terzo e quarto comma), ... Percio', ai sensi dell'art. 119,
quarto comma, Cost., "le funzioni degli enti territoriali devono
essere assicurate in concreto mediante le risorse menzionate ai primi
tre commi del medesimo art. 119 Cost., attraverso un criterio
perequativo trasparente e ostensibile", in attuazione dei principi
fissati dall'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 42 del 2009
(sentenza n. 220 del 2021)».
Risultano altresi' lese le succitate disposizioni primarie, posto
che lo schema normativo utilizzato dal Legislatore statale (senza
condurre un'adeguata istruttoria e senza considerare l'incremento
della spesa reale), e' ancora piu' insidioso in quanto si traduce, di
fatto, in un ulteriore contributo alla finanza pubblica «occulto» o
«mascherato», concretizzandosi tale dictum in un taglio delle risorse
di spesa corrente del bilancio autonomo delle regioni, in particolare
in relazione ai maggiori gettiti fiscali che restano acquisiti al
bilancio dello Stato, nonche' in ordine ai maggiori costi di
esercizio che di fatto verranno addossati ai bilanci regionali.
Invero, non si vuole negare che lo Stato possa richiedere risorse
agli enti territoriali nella forma del contributo alla finanza
pubblica ma la regola - logica, ancor prima che giuridica - derivante
peraltro dallo stesso principio di autonomia finanziaria, e' che alle
regioni vengano assicurate le risorse e che, solo in maniera
successiva ed eventuale, lo Stato possa richiedere, previa
istruttoria, ulteriori contributi alla finanza pubblica alle
autonomie.
In questo caso, invece, lo Stato si «assicura» «eventuali
eccedenze», riservando i maggiori costi quali chiaramente desumibili
dagli aumenti contrattuali e dall'aumento dei costi delle materie
prime e in particolare del carburante, a carico dei bilanci degli
enti territoriali.
Al riguardo, nella significativa sentenza n. 169/2017, Codesta
On.le Corte ha precisato «... - in tema di riduzione delle risorse
degli enti territoriali per il raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica - che il legislatore statale puo' imporle (ex
multis, sentenza n. 36 del 2004) purche' la riduzione sia ragionevole
e tale da non pregiudicare le funzioni assegnate all'ente
territoriale, dal momento che "l'eccessiva riduzione delle risorse e
l'incertezza sulla loro definitiva entita' [...] non consentono una
proficua utilizzazione delle stesse in quanto "[s]olo in presenza di
un ragionevole progetto di impiego e' possibile realizzare una
corretta ripartizione delle risorse [...] e garantire il buon
andamento dei servizi con esse finanziati (sentenza n. 188 del
2015)"» (sentenza n. 10 del 2016... In definitiva, non puo'
sottacersi, nella perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009
gia' lamentata da questa Corte (sentenza n. 273 del 2013),
l'esistenza di una situazione di difficolta' che non consente tuttora
l'integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle
funzioni regionali previste dall'art. 119 Cost. ... Questa Corte ha
affermato che la programmazione e la proporzionalita' tra risorse
assegnate e funzioni esercitate sono intrinseche componenti del
"principio del buon andamento [il quale] - ancor piu' alla luce della
modifica intervenuta con l'introduzione del nuovo primo comma
dell'art. 97 Cost. ad opera della legge costituzionale 20 aprile
2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella
Carta costituzionale) - e' strettamente correlato alla coerenza della
legge finanziaria", per cui "organizzare e qualificare la gestione
dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni
interessate [...] in modo funzionale e proporzionato alla
realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente
diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento
dell'amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere
puntualmente" (sentenza n. 10 del 2016)».
Peraltro, nella sentenza n. 195/2024, e' stato evidenziato che
«tale valutazione e' dunque funzionale a scongiurare l'adozione di
"tagli al buio", i quali oltre a poter risultare non sostenibili
dalle autonomie territoriali, con imprevedibili ricadute sui servizi
offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente
ponderazione in sede parlamentare», rimarcando peraltro, sul punto
«la necessita' di un ossequio sostanziale, e non meramente formale,
al principio di leale collaborazione» e sollecitando il legislatore,
nella predetta fase istruttoria, «a non trascurare» il coinvolgimento
delle sedi istituzionali gia' appositamente contemplate e deputate al
confronto tra il Governo e le autonomie territoriali.
Anche alla luce di tale pronuncia, e' evidente che, nella
fattispecie in esame, la «prassi» sostenuta dallo Stato di addossare
ai bilanci autonomi regionali i costi relativi alla funzione in
generale (soffrendo non solo l'inadeguatezza delle risorse assegnate
anche nel periodo transitorio ma anche l'assoluta genericita' dei
criteri determinanti il gettito futuro) sia assolutamente
illegittima, vuoi perche' non avallata da alcuna «istruttoria» da
parte dello Stato, tesa a valutare la (in)sostenibilita' di tali
costi da parte delle regioni e, in particolare, della Regione Puglia
(anche per i vincoli finanziari cui la stessa e' sottoposta a seguito
del Piano di rientro), vuoi perche' vengono adottati provvedimenti
manifestamente sproporzionati rispetto alle risorse disponibili nei
bilanci autonomi locali.
Al riguardo si ribadisce che le regioni hanno piu' volte, nel
corso degli anni, evidenziato in sede di Conferenza unificata (organo
peraltro riconosciuto nella medesima sentenza n. 195/2024 quale sede
competente al fine della verifica della dovuta istruttoria sulla
sostenibilita' dei tagli) l'insostenibilita' di tali costi per il
bilancio autonomo regionale, come evidenziato nelle osservazioni rese
in sede di Conferenza unificata in data 28 luglio 2026 - all. 3.
Invero, in tale sede e' mancata l'intesa e la Conferenza delle
regioni ha ritenuto opportuno segnalare «la forte criticita' della
disposizione che sopprime i trasferimenti statali a titolo di fondo
unico per il TPL. Infatti, pur non mettendo in discussione la
previsione di legge relativa alla fiscalizzazione del fondo, non si
puo' non evidenziare - oltre alle tempistiche e modalita' utilizzate
(l'emendamento e' stato inviato alle regioni la sera prima della
Conferenza Unificata senza un preliminare confronto) - l'assenza dei
presupposti per una corretta attuazione della norma. In particolare:
non sono state ancora definite le percentuali regionali di
attribuzione del Fondo (sui livelli adeguati di servizio e' ancora in
corso il confronto sullo schema di decreto) che possano garantire
servizi uniformi sul territorio nazionale; le risorse in oggetto non
sarebbero vincolate al TPL; il fondo perequativo non riuscirebbe mai
a coprire le eventuali insufficienze del gettito fiscale (si
consideri che il Fondo TPL e' pari a circa 5 miliardi). Tutto cio'
influira' negativamente sull'equilibrio dei contratti in essere con
il serio rischio di pregiudicare, dal 2027, la continuita' e la
regolarita' dei servizi pubblici in alcune regioni, nonche' la loro
adeguatezza. Tale sottolineatura necessita di essere evidenziata
soprattutto alla luce del fatto che i Livelli adeguati di servizio
(LAS) non sono ancora stati definiti».
Pertanto, pur non volendo sottrarsi alla erogazione di un
servizio cosi' rilevante, la Regione Puglia non e' in grado di
assicurare, in assenza dei dovuti finanziamenti da parte dello Stato,
la sostenibilita' del servizio stesso negli anni a venire.
Peraltro Codesta Ecc.ma Corte ha evidenziato in piu' occasioni
che «l'esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge
determina la necessita' dell'indicazione dei mezzi finanziari per
farvi fronte. Verrebbe altrimenti "disatteso un obbligo
costituzionale di indicazione al quale il legislatore, anche
regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non puo' sottrarsi,
ogni qual volta esso preveda attivita' che non possano realizzarsi se
non per mezzo di una spesa» (sentenza n. 51 del 2013), (sentenza n. 4
del 2014), (sent. n. 10/2016).
Il rischio concreto e' che tali costi, in assenza della
necessaria copertura da parte dello Stato determinata a seguito di
una corretta istruttoria, non possano essere adeguatamente sostenuti
nei successivi esercizi finanziari.
Come ben evidenziato dalla Conferenza delle regioni nel citato
documento del 28 luglio 2026 (all. 3),che ha dichiarato la mancata
intesa sullo schema del (poi adottato) decreto legislativo n. 147 in
esame, «Nel corso degli anni la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, non ultima in occasione del parere sul documento
di finanza pubblica 2025, ha evidenziato i punti principali che
ritiene indispensabili per dare attuazione al decreto legislativo
68/2011, che brevemente possono essere riassunti:
autonomia finanziaria: L'attuazione del d.lgs 68/2011 non
puo' risolversi nell'assegnare, sostituendo, compartecipazioni
erariali almeno per la parte riguardante le materie non LEP
altrimenti si manterrebbe invariato l'assetto dei rapporti fra Stato
e regioni senza l'applicazione del principio di autonomia finanziaria
(e responsabilita' di prelievo e di spesa) previsto dall'art. 119
Cost. Senza una vera autonomia finanziaria non potra' dirsi che il
Federalismo fiscale e' stato applicato. Per salvaguardare l'attuale
livello di autonomia finanziaria previsto dal decreto legislativo
68/2011, si chiede che l'attuazione della delega mantenga almeno il
vigente livello di autonomia tributaria, manovrabilita' o
flessibilita' fiscale potenziale sui tributi regionali. Le
compartecipazioni costituiscono sostanzialmente un arretramento, in
termini di autonomia tributaria e responsabilita', se sostitutive di
tributi propri derivati (come l'addizionale reg. Irpef) e se non sono
collegate automaticamente all'andamento dell'economia ed
all'evoluzione reale dei costi di esercizio (cfr. quanto previsto
dall'art. 9 comma 4 della Carta europea dell'autonomia locale). Senza
tale collegamento esse sarebbero meri trasferimenti statali
"mascherati", in difformita' con quanto affermato dalla sentenza
Corte costituzionale 192/2024.
L'attuazione al d.lgs 68/2011 era Milestone del PNRR, il cui
risultato era legato all'erogazione della rata di risorse del I
trimestre 2026, che non potevamo perdere soprattutto se in relazione
alla mancata riforma correlata.
La Riforma fiscale va applicata con soluzioni legislative
rispettose dell'art. 119 Costituzione» (il tutto oltre agli altri
aspetti ritenuti «preoccupanti» ivi segnalati, cui si rinvia).
A seguito di tanto, su sollecitazione della Regione Campania
(cfr. nota del 3 settembre 2026 - all. 3-bis), il Presidente Fedriga
ha convocato per la data del 1° ottobre 2026 la riunione della
Conferenza delle regioni per discutere nuovamente, inter alia, della
preoccupante problematica del TPL (all. 3-ter).
8. Violazione degli articoli 5 e 120 della Costituzione in relazione
all'art. 119 della Costituzione.
Le disposizioni censurate si pongono in frontale contrasto,
altresi', con il principio di leale collaborazione ex articoli 5 e
120 Cost., sempre in collegamento con il violato art. 119 Cost..
Codesta On.le Corte costituzionale, negli interventi successivi
alla riforma del titolo V, nel solco della propria giurisprudenza in
materia (sent. n. 19 e 242 del 1997), ha assicurato la portata
generale del principio di leale collaborazione evincibile dalle
suindicate norme, principio che, come nell'assetto precedente, non
puo' che «operare su tutto l'arco delle relazioni» fra Stato e
autonomie territoriali (cfr. sentenze numeri 282/2002 e 303/2003).
Invero, con il nuovo titolo V della Costituzione si ha un
definitivo superamento della concezione Statocentrica-gerarchica che
aveva pervaso il periodo precedente, in favore di un assetto dei
rapporti in cui «gli enti costitutivi della Repubblica» (art. 114
della Cost.), dotati di pari dignita' istituzionale, sono chiamati ad
agire non per competenze separate ma interagenti e spesso
interdipendenti. E' proprio per tali ordini di motivi che, in questo
nuovo assetto, gli strumenti di raccordo interistituzionale assurgono
a diventare i principali strumenti attraverso cui garantire il
concreto funzionamento della Repubblica delle autonomie.
Segnatamente, il sistema delle Conferenze ha visto
progressivamente accrescere sempre di piu' la sua centralita'
nell'ambito dell'ordinamento fino a diventare, di fatto, la «via»
attraverso cui si e' cercato di dare attuazione al nuovo titolo V
della Costituzione.
Orbene, questa centralita' pare essere stata vulnerata: nel
documento del 28 luglio 2026 (all. 3) adottato in sede di Conferenza
Unificata, che non ha approvato l'Intesa sul decreto legislativo n.
147/2026, la Conferenza delle regioni ha segnalato «che dopo 1 anno
dalla trasmissione del decreto legislativo il documento in una
settimana e' stato cambiato due volte e nella medesima distanza
temporale oggi e' stata convocata una Conferenza Unificata per
recepire il parere: metodo molto critico».
L'art. 15 decreto legislativo n. 68/2011 novellato non prevede
esplicitamente che le intese cui fa riferimento siano da considerarsi
«forti».
Cio' arreca un evidente danno alle regioni, che potranno veder
superate agevolmente eventuali loro contrarieta'.
Del resto, come detto, lo stesso decreto legislativo n. 147 del
2026 e' stato adottato nonostante non sia stata tecnicamente
raggiunta intesa (all'unanimita') in sede di Conferenza unificata (v.
seduta del 28 luglio 2026). Sebbene l'art. 1, comma 2, della legge
delega (legge n. 111 del 2023) preveda anche per lo schema di decreto
in questione che in assenza dell'acquisizione dell'intesa con la
Conferenza unificata il Governo possa comunque procedere, dalla
lettura dei lavori della Conferenza delle regioni che precedono la
discussione in Conferenza unificata e in Conferenza Stato-regioni
emerge una posizione molto critica delle regioni su come si e'
effettivamente svolto il confronto poiche' vengono lamentati i
seguenti vizi procedurali:
sullo schema di decreto non c'e' stato alcun preliminare
confronto tecnico;
non si puo' non fare riferimento alle tempistiche e alle
modalita' utilizzate (l'emendamento e' stato inviato alle regioni la
sera prima della Conferenza Unificata senza un preliminare
confronto).
Tanto configura una violazione sostanziale (in termini di
effettivita') del principio di leale collaborazione sul quale Codesta
On.le Corte si e' piu' volte pronunciata.
Invero, la regola della leale collaborazione, nel quadro di un
sistema di decentramento politico e amministrativo fondato sul
modello della coesione e della solidarieta', nonche' sulla pari
dignita' istituzionale di tutti i livelli di Governo che compongono
la Repubblica, costituisce «un principio guida nell'evenienza,
rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio tra materie e
competenze» (Corte costituzionale, sentenza n. 251 del 2016).
E ancora: «il principio di leale cooperazione deve governare il
rapporto tra lo Stato e le regioni ... nelle materie e in relazione
alle attivita' in cui le rispettive competenze concorrano o si
intersechino, imponendo un contemperamento dei relativi interessi.
Tale regola, espressione del principio costituzionale fondamentale
per cui la Repubblica, nella salvaguardia della sua unita', riconosce
e promuove le autonomie locali, alle cui esigenze adegua i principi e
i metodi della sua legislazione (art. 5 della Costituzione), va al di
la' del mero riparto costituzionale delle competenze per materia e
opera dunque su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra Stato
e regioni» (Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 1997; sentenza
n. 31 del 2006; sentenza n. 114 del 2009; sentenza n. 179 del 2021;
sentenza n. 39 del 2013).
9. Violazione degli articoli 3, 81, 117, III, IV e VI co., 118 Cost.,
dell'art. 9 legge n. 42/2009, dell'art. 10, legge n. 86/2024 e
dell'art. 2 legge n. 111/2023, quali norme interposte, in relazione
all'art. 119 della Costituzione.
Le norme che si censurano si prestano a rilievi di illegittimita'
costituzionale altresi' con riguardo all'art. 81, ultimo comma, della
Costituzione sotto il profilo della garanzia degli equilibri di
bilancio, cui sono tenute a concorrere anche le pubbliche
amministrazioni, come gia' censurato.
Infatti, la suddetta inadeguata copertura erariale compromette,
com'e' di tutta evidenza, il raggiungimento dell'equilibrio
finanziario del bilancio regionale che si trova a far fronte ad una
minore disponibilita', con conseguente violazione del summenzionato
art. 81, ultimo comma, della Costituzione.
Tale violazione determina anche la lesione dell'art. 117, III, IV
e VI co, nonche' dell'art. 118 della Cost., in quanto compromette il
regolare esercizio delle funzioni legislative ed amministrative della
Regione Puglia - ivi comprese quelle in materia di trasporto pubblico
locale, oggetto peraltro di legislazione residuale - il cui
equilibrio finanziario ex art. 119 della Cost. viene compromesso
dalle mancate adeguate erogazioni necessarie, tenuto conto delle
ridotte disponibilita' economiche che limitano (se non impediscono)
oggettivamente la possibilita' di esercitare regolarmente le proprie
competenze sia legislative che amministrative.
Segnatamente, risultano lese le previsioni di cui all'art. 117
della Cost., III e IV co., che affidano alle regioni la potesta'
legislativa nelle materie di competenza concorrente nonche' nelle
materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, in
uno a quelle di cui al comma VI, sulla potesta' regolamentare delle
regioni e degli enti locali infraregionali.
Tale autonomia legislativa e regolamentare risulta lesa dal
Legislatore statale nel caso di specie in quanto, non prevedendo
risorse sufficienti alle regioni per le funzioni di che trattasi, di
fatto lede il principio di leale collaborazione istituzionale nonche'
l'autonomia finanziaria e la stessa capacita' organizzativa delle
regioni e degli enti locali infraregionali, sui quali pure si
riflette la compromissione dell'equilibrio finanziario regionale.
Tale pregiudizio inevitabilmente si riflette in ogni campo di
intervento della regione, in quanto la necessita' di reperire le
risorse non corrisposte dallo Stato non puo' che comportare la
sottrazione delle medesime risorse da altri ambiti, con discendente
incrinatura della possibilita' di azione nelle varie materie di
competenza (concorrente e residuale) regionale.
A fronte dei consistenti oneri che gia' gravano i bilanci degli
enti territoriali, la nuova fonte di finanziamento, nelle sue varie
fasi, non viene adeguatamente e specificatamente disciplinata e
remunerata dal medesimo Legislatore, a fronte peraltro di una
dinamica assolutamente crescente della spesa a cui si e' gia'
assistito negli ultimi esercizi finanziari (come pure supra
dimostrato) e di una previsione che ben poco lascia sperare
(all'attualita' dell'assetto normativo delineato ed in questa sede
censurato).
Il concreto rischio sotteso a tale «innovazione», non preceduta
da alcuna specifica istruttoria in ordine alla «sostenibilita'» dei
relativi costi (cfr. da ultimo sentenze n. 195/2024 e n. 152/2025),
e' che tali oneri siano «di fatto» addossati sui bilanci degli enti
territoriali che devono farsi carico del gap tra quanto finanziato
dal legislatore statale (sulla base delle proprie «disponibilita'» di
bilancio) e quanto effettivamente necessario per garantire i diritti
dei cittadini.
Tale logica, oltre ad essere insostenibile finanziariamente
(anche in chiave prospettica) per gli enti territoriali, appare
contraria al disegno costituzionale di «federalismo cooperativo» in
cui spetta allo Stato garantire alle autonomie territoriali le
risorse necessarie per assicurare i diritti dei cittadini sull'intero
territorio nazionale (e non spetta invece alle autonomie
territoriali, quantomeno in maniera sistematica come accade oggi,
farsi carico del gap della spesa tra quanto finanziato dallo Stato e
quanto necessario per assicurare diritti fondamentali).
Tale rischio e' peraltro incrementato da due componenti sottese
alla logica assunta dal legislatore:
ancora una volta, l'introduzione di oneri a carico delle
amministrazioni non e' stata preceduta, come detto, da alcuna
istruttoria nelle sedi competenti volta a garantire la
«sostenibilita'» dei predetti costi da parte degli enti territoriali
(v. da ultimo sentenza Corte costituzionale n. 195/2024). Nello
specifico, il sistema di finanziamento delineato non tiene in alcun
conto le ripetute istanze degli enti territoriali in ordine a un
adeguato livello di finanziamento delle funzioni ordinarie, in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione. Sul punto si evidenzia
altresi' che gli enti territoriali hanno ridotti margini di
flessibilita' fiscale, da attuarsi comunque nei limiti della
normativa statale e che e' altresi' precluso agli stessi
l'indebitamento se non finalizzato a spesa di investimento;
il carico «residuale» addossato ai bilanci degli enti
territoriali, destinato a colmare il gap tra finanziamento statale e
finanziamento a carico degli enti territoriali, non solo non e' in
alcun modo preventivamente determinato (rendendo difficoltosa la
programmazione da parte dei medesimi enti) ma assumera' un peso
percentualmente maggiore proprio nelle realta' territoriali con
minore capacita' fiscale che risulteranno pertanto penalizzate, in
una logica «a contrario» della perequazione. Trattasi peraltro di
costi cresciuti notevolmente negli anni e per i quali e' verosimile
un incremento esponenziale anche nel periodo futuro, alla luce pure
del preoccupante quadro internazionale;
la previsione dell'incameramento a favore del bilancio dello
Stato di eventuali residui si scontra con le esigenze delle regioni,
che pure si fanno carico dei maggiori costi, nonostante il chiaro
dettato legislativo (art. 119, 3 e 5 co, Cost.; art. 9 legge n.
42/2009; art. 10 legge 86/2024; art. 2 legge n. 111/2023) e la
necessita' «improcrastinabile» della preventiva realizzazione di un
Fondo perequativo nello sviluppo di un federalismo cooperativo
(sentenza Corte costituzionale n. 192/2024).
La preoccupazione legittimamente espressa dalla Regione Puglia
attiene alla «sostenibilita'» di tali tipologie di spesa da parte del
bilancio autonomo regionale, in considerazione della sua dinamica in
termini assolutamente crescenti, come piu' volte rimarcato, in uno
all'assenza dello Stato nel farsi adeguatamente carico di tali oneri,
che dovrebbe tradursi nel riconoscere agli enti territoriali congrue
risorse, anche parametrate rispetto alla crescita esponenziale dei
costi, nonche' alle maggiori difficolta' dei territori con minore
capacita' fiscale.
Al di la dei profili strettamente finanziari, appare
«irragionevole» (in violazione dell'art. 3 della Cost.) e lesiva
delle norme costituzionali richiamate sinora la pretesa dello Stato
di basare il sistema di finanziamento sulle risorse ad oggi
assicurate dai bilanci degli enti territoriali, senza una preventiva
e specifica istruttoria che tenga conto della «sostenibilita'» di
tali spese anche nell'ottica di medio e lungo periodo, in
considerazione della dinamica crescente della spesa, come peraltro
indicato da Codesta Ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n.
192/2024 piu' volte richiamata.
Per quanto riguarda, in particolare, il trasporto pubblico locale
(che assorbe la quasi totalita' del finanziamento previsto), va
evidenziato come la relativa disciplina, in attesa dell'attuazione
della delega di cui alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo
fiscale, era dapprima regolata dall'art. 21, comma 3, del
decreto-legge n. 98 del 2011 (Fondo per il finanziamento del
trasporto pubblico locale) che prevedeva una dotazione fissa e con il
rinvio a un'intesa fra Governo e Conferenza permanente Stato-regioni
il compito di definire gli obiettivi di incremento dell'efficienza e
razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso,
nonche' le modalita' di monitoraggio e i coerenti criteri di riparto
del Fondo.
Quest'ultimo e' stato poi riformato con l'art. 27, del
decreto-legge 50/2017 mediante la predeterminazione della dotazione
annuale dello stesso (comma 1) e la modifica dei criteri di
ripartizione. Con il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
convertito nella legge n. 6 del 2023, e' stato novellato l'art. 27
del decreto-legge n. 50 del 2017, in specie (con l'art. 7-bis), con
riguardo ai criteri di riparto delle risorse del Fondo TPL di cui al
comma 2, stabilendo che tale ripartizione sia effettuata, entro il 31
ottobre di ogni anno, con decreto interministeriale, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, essenzialmente nel seguente modo:
a) per una quota del 50 per cento del Fondo, tenendo conto
dei costi standard di cui all'art. 1, comma 84, della legge n. 147
del 2013;
b) per la restante quota del 50 per cento, tenendo conto dei
livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico regionale e
locale.
La novella ha, inoltre, introdotto (al comma 2-bis) una clausola
di garanzia, costituita dalla previsione secondo cui - «"al fine di
garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili" - il
suddetto riparto non puo' determinare, per ciascuna regione
un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020».
Inoltre, e' stato modificato il comma 6, prevedendosi che con un
decreto interministeriale, da adottarsi entro il 31 luglio 2023,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, fossero definiti gli
indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le
modalita' di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del
medesimo Fondo.
Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante «Disposizioni
urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e
finanziarie e investimenti strategici», ha apportato, con l'art. 17,
ulteriori modifiche all'art. 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 in
relazione al sistema di contribuzione.
Da ultimo, e' intervenuta la novella di cui all'art. 33, decreto
legislativo 7 agosto 2026, n. 147.
Al momento del trasferimento alle regioni e agli enti locali
delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale
(decreto legislativo n. 422 del 1997), era stato prevista la
necessita' che si garantissero i servizi minimi, qualitativamente e
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita'
dei cittadini.
I Livelli adeguati dei servizi (LAS) vengono previsti con la
legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in attuazione
della riforma del titolo V della Costituzione del 2001. Secondo
l'art. 8, comma 1, lettera c), nel determinare la spesa per il TPL,
si doveva tener conto «della fornitura di un livello adeguato del
servizio su tutto il territorio nazionale nonche' dei costi
standard».
La riforma approvata all'inizio del 2023 (decreto-legge n. 176
del 2022, conv. in legge n. 6 del 2023) prevedeva, difatti, un nuovo
sistema basato per meta' sui costi standard (Cs) e per l'altra meta'
sui livelli adeguati dei servizi (Las), con piccoli importi residuali
destinati a specifici scopi. La lettura dell'art. 33, invece, fa si'
che il sistema di perequazione si fondi, in sostanza, fino al 2035
sul criterio della spesa storica, comportando cosi' il rischio di non
soddisfare i LAS.
In questo modo non si garantisce la certezza delle risorse
assegnate a ciascun territorio, non essendo previsti meccanismi di
riparto finalizzati all'equita' allocativa ed a stimolo
dell'efficienza, perseguiti attraverso il riparto del Fondo in base
ai costi standard e ai LAS. La Corte costituzionale ha all'uopo
precisato che le regioni ricorrenti che censurino le modalita' con
cui il legislatore statale abbia stabilito una determinata riduzione
di risorse, presuntivamente tale da impedire o rendere difficile
l'esercizio delle funzioni, ha l'onere di fornire «adeguata prova
dell'impossibilita' di svolgere le funzioni in esame per effetto
della disposizione impugnata» (sentenza n. 137 del 2018; v. anche
sentenza 239 ed 89 del 2015; sentenza n. 241 del 2012).
Cio' sulla base di appropriata documentazione finanziaria,
finalizzata a precisare l'entita' delle risorse sufficienti a
finanziare le relative funzioni, al fine anche di dimostrare la
manifesta irragionevolezza di quelle misure del legislatore statale
che si risolvano in una riduzione delle risorse per le regioni (e gli
enti locali) tali da rendere difficile lo svolgimento delle medesime.
La norma in esame, dunque, cosi' come formulata potrebbe
plausibilmente determinare un'assegnazione di risorse insufficienti a
garantire che tutte le regioni siano nella condizione di poter
erogare tutte le prestazioni da esse deliberate, con conseguente
lesione del potere di gestione del servizio di trasporto pubblico
regionale e locale (art. 118 Cost.), ambito che rientra nella
competenza regionale residuale (art. 117 Cost.), nonche'
dell'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.), determinando la lesione
del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ricavabile
dal quarto comma dell'art. 119 Cost. A questo proposito la Corte ha
precisato che «l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita
agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa
e che le risorse disponibili possono subire modifiche, anche in
diminuzione. Tuttavia, simili riduzioni non devono comunque rendere
"difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni
attribuite" (sentenza n. 155 del 2020)» (sent. n. 73 del 2023; v.
nello stesso senso, fra le tante, sentenze numeri 155 del 2020, 83
del 2019, 137 del 2018, 10 del 2016, 188 del 2015, 241 del 2012).
Cio' - si e' precisato - «"vale tanto piu' in presenza di un
sistema di finanziamento [che dovrebbe essere] coordinato con il
riparto delle funzioni, cosi' da far corrispondere il piu' possibile
[...] esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato,
disponibilita' di risorse [...] dall'altro" (sentenza n. 138 del 1999
e, piu' di recente, sentenza n. 241 del 2012)» (sent. n. 188 del
2015).
La norma, infine, sembra prospettare un'inversione
logico-procedurale rispetto a quanto affermato dalla stessa Corte con
la sentenza 192 del 2024 poiche' manca una previa definizione
aggiornata e chiara dei livelli adeguati di servizio e che possano
garantire servizi uniformi sul territorio nazionale.
La Corte sui LEP ha dichiarato che «E' da sottolineare, a tal
proposito, che i LEP implicano una delicata scelta politica, perche'
si tratta - fondamentalmente - di bilanciare uguaglianza dei privati
e autonomia regionale, diritti e esigenze finanziarie e anche i
diversi diritti fra loro. Si tratta, in definitiva, di decidere i
livelli delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, con
le risorse necessarie per garantire uno standard uniforme delle
stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale...» (sentenza n.
192 del 2024).
Solo la previa individuazione di questi ultimi e dei relativi
costi standard consentirebbe, poi, di quantificare le risorse
necessarie per garantire l'erogazione paritaria su tutto il
territorio nazionale.
Tuttavia, dai lavori della Conferenza delle regioni si evince che
sui livelli adeguati di servizio e' ancora in corso il confronto
sullo schema di decreto.
Sul punto, circa la prova del pregiudizio (gia' illustrato nella
relazione tecnica regionale - all. b), si evidenzia che la sentenza
n. 195/2024 di Codesta On.le Corte ponga in capo allo Stato l'obbligo
di effettuare specifica istruttoria al fine di valutare la
«sostenibilita'» dei costi da parte delle autonomie territoriali.
In considerazione del peggioramento del contesto economico e
soprattutto della crescita esponenziale degli importi previsti dalla
normativa vigente a carico degli enti territoriali a titolo di
contributo alla finanza pubblica, la regione non e' in grado di
assicurare per il futuro la sostenibilita' di tali costi e il
reperimento delle predette risorse sul bilancio autonomo, ove le
risorse non vengano assicurate dallo Stato o subiscano, in attuazione
dell'emanando DPCM, decurtazioni ad oggi non quantificabili in
assenza della specificazione normativa dei relativi criteri.
In ordine alla attualita' e alla gravita' del pregiudizio subito
dalla Regione Puglia in considerazione della persistente
insufficienza delle somme riconosciute dallo Stato, si evidenzia
altresi' che, in considerazione della crescente entita' degli importi
aggiunti dalla Regione Puglia di anno in anno, e' inevitabile che
tale spesa si traduca in tagli ai servizi per i cittadini, ovvero in
minori stanziamenti per la spesa di natura socio-assistenziale, in
ridotti trasferimenti ai Comuni per contribuire alle funzioni di loro
competenza, in minori interventi di sostegno alle politiche agricole,
al settore del turismo, in generale agli interventi per lo sviluppo
economico e sociale del territorio.
Si ribadisce inoltre che, ove i mancati trasferimenti da parte
dello Stato dovessero essere qualificati come una sorta di
contribuzione alla finanza pubblica, sarebbe dovere dello stesso
Stato acquisire in via preventiva «adeguati elementi istruttori sulla
sostenibilita' dell'importo del contributo» da parte degli enti ai
quali viene richiesto (v. da ultimo sentenze n. 195/2024 e n.
152/2025) e non certo alle autonomie territoriali dimostrare,
necessariamente a posteriori, di non essere piu' in grado di
assicurare i servizi fondamentali ai cittadini del proprio
territorio: e' evidente che nel «gioco» sull'inversione dell'onere
probatorio a rimetterci siano innanzitutto i cittadini.
Si soggiunge, altresi', che anche in relazione al bilancio di
previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e
per il pluriennale 2027-2028, approvato con legge regionale 27
ottobre 2025 n. 19, si conferma la situazione di assoluta criticita'
per la regione che non e' in grado di assicurare, a carico del
bilancio regionale autonomo, la disponibilita' delle risorse
necessarie a garantire, segnatamente avuto riguardo al trasporto
locale, la copertura uniforme del servizio nelle dimensioni
effettive, costantemente e gravemente sottostimate dallo Stato.
Si tratta invero di importi ingenti, peraltro afferenti a spesa
di natura corrente, che si sommano alle notevoli risorse gia' versate
dalla regione allo Stato a titolo di contributo alla finanza
pubblica, nonche' alle risorse gia' destinate dalla regione al
servizio sanitario per sopperire al sotto-finanziamento del fondo
sanitario nazionale, esigenze in relazione alle quali la regione e'
gia' stata costretta ad effettuare importanti riduzioni nei
finanziamenti dei servizi di competenza prettamente regionale.
Al riguardo, vale anche la pena rammentare a Codesta Ecc.ma Corte
che pende il ricorso n. 11/2025 sulla mancata attribuzione delle
somme da parte dello Stato a ristoro degli indennizzi ex legge
210/1992 anticipati dalla Regione Puglia, per un ammontare di oltre
euro 200 milioni, in uno al ricorso n. 3/2026 sull'inadeguato
finanziamento del LEPS relativo all'assistenza all'autonomia ed alla
comunicazione (oltre che, nella fase transitoria, dell'obiettivo di
servizio): diventa superfluo commentare ulteriormente le gravi
difficolta' che incontra l'ente pugliese nella gestione delle proprie
funzioni, a fronte delle plurime inadempienze statali.
Sul punto, si deposita la deliberazione della Giunta regionale 19
novembre 2025, n. 1818 e il relativo allegato unico, con cui e' stato
approvato il bilancio gestionale della regione per gli anni
2026-2028, contenente il dettaglio dei singoli capitoli di spesa
(all. 4-bis).
Secondo l'insegnamento di Codesta On.le Corte (sent. 133/2024),
«"l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti
territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa" (sentenza
n. 73 del 2023), sicche' le risorse disponibili possono subire
modifiche, anche in diminuzione. Tuttavia, «simili riduzioni non
devono comunque rendere "difficile, o addirittura impossibile, lo
svolgimento delle funzioni attribuite" (sentenza n. 155 del 2020)»
(sentenza n. 73 del 2023). Cio' vale tanto piu' in presenza di un
sistema di finanziamento che dovrebbe essere coordinato con il
riparto delle funzioni, «"cosi' da far corrispondere il piu'
possibile [...] esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da
un lato, disponibilita' di risorse [...] dall'altro" (sentenza n. 138
del 1999 e, piu' di recente, sentenza n. 241 del 2012)» (sentenza n.
188 del 2015). In alcuni casi, l'impossibilita' di svolgimento delle
funzioni e' stata ritenuta evidente in presenza di norme di legge che
assegnavano compiti e funzioni agli enti territoriali, senza alcun
trasferimento di risorse (sentenza n. 73 del 2023), o determinavano
drastiche riduzioni di dotazioni finanziarie degli enti (ad esempio
pari al cinquanta per cento rispetto all'anno precedente) «ad
invarianza di funzioni e senza un progetto di riorganizzazione»
(sentenza n. 188 del 2015). Piu' di frequente, tuttavia, questa Corte
(sentenza n. 155 del 2020), pur in presenza di significative
riduzioni di finanziamenti, ha riconosciuto la necessita' che le
regioni dimostrino l'inadeguatezza delle risorse a loro disposizione
«con puntuali riferimenti a dati analitici riferiti alle entrate del
caso di specie» (sentenza n. 155 del 2020) o che tale inadeguatezza
sia desunta dalla lettura dei bilanci regionali o ancora accertata
nei giudizi a quibus (sentenza n. 10 del 2016). In altri termini, si
e' affermato il principio secondo cui grava sulla regione - che
contesti le modalita' con cui il legislatore statale ha stabilito una
determinata riduzione di risorse, presuntivamente tale da impedire o
rendere difficile l'esercizio delle sue funzioni - l'onere di fornire
una adeguata prova di tale situazione, sempre che quest'ultima non si
desuma in maniera "autoevidente" dalla stessa formulazione della
disposizione statale oggetto di censure» (enfasi aggiunta).
Orbene, questa difesa ritiene di aver assolto il proprio onus
probandi, evidenziando l'oggettiva difficolta' del finanziamento
della funzione de qua (senza considerare le altre) per la Regione
Puglia in danno dell'esercizio regolare ed equilibrato delle proprie
prerogative (con l'aggravante pure di essere una regione sottoposta a
Piano operativo), mediante la produzione e lettura dei propri dati
finanziari.
Emerge in tutta la sua oggettivita' la grave difficolta'
regionale nella gestione finanziaria, liddove la adeguata e
programmata copertura avrebbe consentito alla governance regionale di
provvedere a sua volta ad una migliore programmazione ed allocazione
delle risorse, consentendo una gestione regolare e, comunque, piu'
efficiente ed efficace delle risorse disponibili a garanzia delle
prestazioni erogate.
Si ritiene infine che, anche in considerazione dell'imminente
avvio dei processi di autonomia differenziata da parte di alcune
regioni, sia assolutamente improcrastinabile che lo Stato chiarisca
definitivamente l'entita' e la natura dei «contributi» richiesti alle
autonomie territoriali, atteso che in un contesto di risorse scarse o
comunque definite, e' evidente che alla crescita esponenziale degli
importi richiesti a titolo di contributo alla finanza pubblica sia
correlata la contestuale riduzione di spazi di flessibilita' sul
bilancio autonomo. Si rileva, pertanto, che, in tale contesto, stante
l'importanza, la significativita' e la progressione pluriennale del
contributo alla finanza pubblica, nonche' in considerazione
dell'impossibilita' per gli enti territoriali di contrarre debito per
spesa corrente (possibilita' che e' invece contemplata per lo Stato),
la Regione Puglia verosimilmente non sara' in grado di assicurare,
per gli esercizi futuri, la regolare copertura delle funzioni, posto
che i dati di bilancio dimostrano che la capacita' di spesa regionale
non puo' essere ulteriormente ridotta se non a scapito di servizi
essenziali e delle funzioni istituzionali.
Del resto, si rinvia allo stato di previsione di cui alla
relazione citata (pag. 165 e ss.) al fine di verificare le
significative riduzioni effettuate nel triennio 2026-2028 nel
bilancio regionale pugliese in numerosi settori, anche nevralgici,
quali ad es. oltre al trasporto pubblico, lo sviluppo economico, le
politiche per il lavoro, l'agricoltura, fonti energetiche,
istruzione, al fine di dedurre la forte flessione e consequenziale
difficolta' dell'ente regionale a reperire ulteriori risorse a
finanziamento di funzione che dovrebbe essere coperta dallo Stato
integralmente o, quanto meno, in misura adeguata all'effettivo
esercizio della funzione stessa.
Tali dati dimostrano, pertanto, la costante e continua erosione
delle risorse del bilancio autonomo, che assume una decrescita
importante per gli anni 2026-2028, anche in considerazione della
necessita' di assicurare al bilancio statale il contributo alla
finanza pubblica imposto alle regioni. Da tali dati si evince
agevolmente che la regione, pur non potendo -in assenza della
preventiva definizione da parte dello Stato dei LEP- dare oggettiva e
documentale prova della compromissione irreversibile dell'erogazione
dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurati
a tutti i cittadini sul territorio nazionale, sia in estrema
difficolta' nel rinvenire nel bilancio autonomo regionale spazi di
spesa di parte corrente al fine di assicurare la copertura dei
servizi di assistenza di che trattasi. Al fine di fornire ulteriori
riscontri rispetto a tali affermazioni, si ribadisce quanto piu'
volte sostenuto nelle sedi istituzionali in ordine alla crescente
rigidita' strutturale dei bilanci degli enti territoriali, in
particolare modo dei bilanci di parte corrente.
Inoltre, in particolare, con riferimento ai dati del bilancio
della regione per il triennio 2026-2028, si rileva che sul bilancio
autonomo regionale gravano spese obbligatorie, di natura strutturale
e non comprimibile, quali il concorso alla finanza pubblica; la quota
obbligatoria di cofinanziamento regionale ai programmi comunitari;
gli oneri per il rimborso mutui e prestiti, oltre che, in generale,
le spese di funzionamento e le spese per il personale.
Dall'analisi dei dati esposti nella tabella di cui alla citata
relazione tecnica, si evince agevolmente come la Missione 13 - Tutela
della salute assorba in media, nel triennio di riferimento, circa il
70% del complesso delle risorse del bilancio autonomo regionale;
oltre il 3,70% per ciascun esercizio finanziario e' invece destinato
alla copertura degli oneri relativi al debito pubblico (Missione 50)
mentre circa il 2% e' iscritto nella Missione 20 per Fondi e
accantonamenti; le risorse disponibili devono inoltre essere
nettizzate rispetto alle risorse iscritte per servizi per conto terzi
(che gravano per oltre il 13%). La parte «residua» del bilancio
autonomo regionale, pari a circa il 12% delle risorse astrattamente
disponibili, e' destinata alla realizzazione delle politiche di
competenza propriamente regionali, principalmente correlate al
mantenimento dei diritti civili e sociali dei cittadini: tra di esse,
per l'appunto, come visto, le spese in materia socio-assistenziale;
spese finalizzate a garantire i servizi di trasporto pubblico; spese
finalizzate a garantire i servizi di istruzione e formazione, nonche'
politiche autonome in materia di sviluppo dell'agricoltura, le
politiche tese allo sviluppo economico e allo sviluppo del turismo,
oltre che, come detto, spese incomprimibili di funzionamento, spese
per il personale e quota obbligatoria di cofinanziamento regionale ai
programmi comunitari.
I dati impietosi del bilancio regionale, in particolare per il
triennio 2026-2028, e in maniera prospettica almeno sino al 2029, in
considerazione del contributo ingente e crescente di finanza
pubblica, dimostrano che non vi e' capienza nel bilancio regionale,
in assenza dei dovuti adeguati trasferimenti da parte dello Stato,
per continuare a finanziare regolarmente i servizi cosi' come
emergenti dal concreto fabbisogno: e' evidente pertanto il
pregiudizio irrimediabile e gravissimo che l'omesso trasferimento
delle adeguate e congrue somme alle Regioni arrecherebbe alla
collettivita', potenzialmente idoneo ad incidere su diritti
fondamentali della persona.
Il rischio che la Regione Puglia vuole ad ogni costo evitare,
disinnescando il meccanismo posto da anni in essere dallo Stato ed
aggravato dalle previsioni in questa sede censurate, e' che tali
prestazioni non possano piu' essere regolarmente ed uniformemente
erogate secondo l'effettivo bisogno agli aventi diritto.
Al riguardo, si evidenzia peraltro che la gia' citata sentenza n.
195/2024 ha ribadito il fondamentale principio delle spese
incomprimibili che opera in senso bidirezionale nei rapporti tra lo
Stato e la Regione, obbligando lo Stato ad assicurare alle Regioni le
somme necessarie per assicurare la salvaguardia dei diritti civili e
sociali dei cittadini.
Si soggiunge che il rischio della mancata capienza non sorge,
peraltro, ove lo Stato se ne faccia legittimamente carico, anche
perche', in estrema ipotesi, ove anche fosse dimostrata l'incapienza
degli stanziamenti iscritti in bilancio, l'ordinamento costituzionale
ravvisa la possibilita' per lo Stato di contrarre debito anche per
spesa di natura corrente: ipotesi, come detto, preclusa ai soli enti
territoriali in considerazione del disposto dell'art. 119, comma 7,
della Costituzione.
10. Violazione degli articoli articoli 3, 5, art. 117, secondo
comma, lettera m) e 119 della Cost. Sotto altro profilo, si denuncia
la violazione delle succitate norme alla luce delle considerazioni
che seguono.
L'art. 119 della Cost. tiene insieme due principi: autonomia
finanziaria e territorialita' delle entrate, da un lato, e
solidarieta'/perequazione, dall'altro, prevedendo espressamente un
fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacita' fiscale per abitante.
Il decreto legislativo n. 147/2026 accentua la
territorializzazione delle entrate e rinvia nel tempo la piena
entrata a regime della perequazione: ma e' proprio l'interazione fra
queste due scelte che crea il problema della tenuta costituzionale
dell'art. 33 qui censurato.
Come riferito, l'art. 33 prevede, infatti, che dal 2027 siano
fiscalizzati trasferimenti statali per oltre 5,8 miliardi l'anno, tra
cui soprattutto 5,3 miliardi del Fondo nazionale TPL, sostituendoli
con una compartecipazione IRPEF.
Nel periodo transitorio viene istituito un fondo che dovrebbe
regolare i rapporti fra le regioni; tuttavia, la norma dispone che la
perequazione avvenga prioritariamente in misura pari ai trasferimenti
soppressi e, soltanto «per la restante parte», secondo percorsi di
perequazione/costi standard o, nelle more, secondo modalita' definite
dalle stesse regioni.
Cio' evidenzia un primo punto delicato: la spesa storica rischia
di essere cristallizzata come criterio distributivo proprio nel
momento in cui si dovrebbe passare a un sistema fondato su
fabbisogni/costi standard e capacita' fiscali.
Ancora piu' rilevante, pero', appare che la perequazione
pienamente operativa venga ulteriormente differita.
Il nuovo art. 15, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 68 del
2011 stabilisce che il sistema perequativo a regime inizi soltanto
dopo tre anni di operativita' transitoria. Successivamente e'
previsto un ulteriore percorso quinquennale: nel primo anno si parte
dalla spesa storica (con inizio del bilanciamento con i costi
standard espressamente solo se questi siano stati predisposti) e nei
quattro successivi si converge gradualmente verso costi standard o
capacita' fiscali.
Va da se' che un periodo cosi' lungo, soprattutto se nel
frattempo produce o consolida differenziali territoriali, entri in
tensione con articoli 3, 5 e 119 della Cost., oltre che con l'art.
117, secondo comma, lettera m), quando siano coinvolte prestazioni
riconducibili ai LEP.
La giurisprudenza di Codesta On.le Corte costituzionale ha
recentemente rafforzato proprio questa lettura solidaristica
dell'autonomia finanziaria.
Nella sentenza n. 192 del 2024 ha qualificato i LEP come garanzia
di uniformita' dei diritti sul territorio nazionale e ha
esplicitamente collegato tale garanzia alla necessita' di risorse
adeguate, anche mediante il fondo perequativo.
Orbene, il principio di territorialita' dell'IVA puo' amplificare
il problema.
Il nuovo art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 68/2011
stabilisce che la compartecipazione IVA sia attribuita secondo il
luogo del consumo, utilizzando anche fatturazione elettronica e
corrispettivi telematici.
Dal punto di vista economico questo aspetto e' dirimente. Invero,
le regioni caratterizzate da:
redditi pro capite inferiori;
minore occupazione;
minori consumi;
minore base imponibile IRPEF;
minore capacita' fiscale;
tendono naturalmente a produrre una quota inferiore di
gettito territorializzato.
Il criterio della territorialita' e' previsto principalmente
dall'art. 119 della Cost., ma non puo' venire legittimamente
rafforzato senza una perequazione contemporanea e sufficientemente
adeguata.
Sulla scorta delle argomentazioni sin qui svolte, la Regione
Puglia, come in epigrafe rappresentata e difesa, per tutto quanto
dedotto ed eccepito e con riserva di ulteriormente argomentare e
precisare;
(1) V. ex multis Relazione semestrale sull'attuazione della legge
delega 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale (art. 3,
comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42) della Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, approvata
nella seduta del 15 dicembre 2021, in cui si legge «la
fiscalizzazione dei trasferimenti, diretta a superare il
meccanismo della finanza derivata, e' stata concretamente
realizzata solo per il comparto comunale; la perequazione delle
risorse basata sui fabbisogni e sulle capacita' fiscali e' stata
avviata esclusivamente per i comuni delle regioni a statuto
ordinario; la perequazione infrastrutturale e il percorso di
convergenza ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fanno
registrare perduranti inadempienze».
(2) L'art. 9 della legge n. 42/2009 specifica i principi e criteri
direttivi per l'adozione dei decreti legislativi in relazione
alla determinazione dell'entita' e del riparto del fondo
perequativo statale di carattere verticale a favore delle
regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera
e), e 119, terzo comma, della Costituzione.
(3) Con particolare riferimento: «1) alla revisione del meccanismo
previsto dall'art. 2 del citato decreto legislativo n. 68 del
2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto
ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti
statali soppressi, previsti a legislazione vigente, anche
attraverso la possibilita' di rimodulare l'intervento ricorrendo
a fonti di finanziamento alternative; 2) all'attribuzione alle
regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di
compartecipazione regionale all'IVA di cui all'art. 4 del decreto
Legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che
assicurano l'attuazione del principio di territorialita' delle
entrate, da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in
coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del
medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011; 3) alla garanzia di
prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di
compartecipazione all'IVA di cui all'art. 15, commi 3 e 5, del
decreto Legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'art. 4,
comma 2, del medesimo decreto legislativo, destinata al
finanziamento della sanita', e' stabilita, a livello nazionale,
in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione
della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto
di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56».
(4) Si tratta della prima fase di attuazione del federalismo fiscale
regionale «simmetrico», disciplinato dalla legge n. 42 del 2009 e
dal decreto legislativo n. 68 del 2011, nonche' previsto come
riforma abilitante dal PNRR che ha previsto il completamento del
corrispondente quadro normativo entro il primo trimestre del 2026
(Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14 - Riforma del quadro
fiscale subnazionale).
(5) I trasferimenti interessati dalla «fiscalizzazione» sono: somme
da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di quota non
sanita' della compartecipazione IVA, ai sensi dell'art. 1 del
decreto legislativo n. 56 del 2000 per l'importo di euro 424
milioni annui; somma per erogazione gratuita di libri di testo,
ai sensi dell'art. 27 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998,
per 110 milioni di euro annui; fondo unico per il welfare dello
studente e per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo n. 63 del 2017, per 34 milioni di euro annui;
fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, ai sensi
dell'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
per 5.259,6 milioni di euro annui.
(6) Tale modifica viene «giustificata», nei lavori preparatori, da
difficolta' di natura tecnica correlate alla necessita' di dover
calcolare aliquote distinte tra Regioni a statuto ordinario e
Regioni a statuto speciale.
(7) V. A. Zanardi, Audizione sullo stato di attuazione e sulle
prospettive del federalismo fiscale, Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale, 2 luglio 2025.
(8) Sulla distinzione tra compartecipazioni e trasferimenti, v. Marco
Ladu, Lorenzo Spadacini, La nozione costituzionale di livello
essenziale delle prestazioni tra potesta' normativa e autonomia
finanziaria delle Regioni, Italian Papers On Federalism - Rivista
giuridica on-line - ISSiRFA - CNR in cui si legge: "La
compartecipazione implica che il gettito complessivo da destinare
alle Regioni non sia esattamente predeterminato dallo Stato
(perche' dipende dal gettito complessivo prodotto da quel
tributo) e che non sia neppure predeterminato il gettito per
ciascuna delle Regioni (perche' dipende dal gettito del tributo
in quello specifico territorio regionale). Con i trasferimenti,
invece, accade l'opposto: lo Stato determina direttamente sia la
somma complessiva che quella specifica da riconoscere a ciascuna
Regione. Inoltre, l'ammontare della somma riconosciuta sara'
variabile, anno per anno, in relazione all'evoluzione del gettito
del tributo, quando si tratta di compartecipazioni, mentre sara'
invariabile nel caso dei trasferimenti (ovviamente al netto di
altre previsioni normative)».
(9) La relazione tecnica e' inclusa nell'allegato «Atto del Governo
sottoposto a parere parlamentare n. 276 - Schema di decreto
legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali
e locali e di federalismo fiscale regionale», trasmesso alla
Presidenza del Senato il 18 giugno 2025. Si vedano in particolare
le pag. 47-48 del file (precedente art. 30). Si vedano anche gli
allegati n. 1-bis (Dossier Servizio Studi - Senato della
Repubblica, «Disposizioni in materia di tributi regionali e
locali e di federalismo fiscale regionale - Atto del Governo n.
276», aggiornato alla data del 24 giugno 2025 (estratto art. 30)
e n. 1-ter (Dossier Servizio Bilancio dello Stato, «Disposizioni
in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale
regionale - Atto del Governo n. 276», aggiornato alla data del 24
giugno 2025 (estratto art. 30) al presente ricorso.
(10) .«vero cardine della vita amministrativa e quindi condizione
dello svolgimento ordinato della vita sociale» (C.Cost.,
sentenza 123/1968).
(11) Tale disposizione prevede che, limitatamente agli anni 2023,
2024 e 2025, la ripartizione del Fondo sia effettuata: a) per €
4.873.335.361,50 tra tutte le regioni, con le percentuali
utilizzate nel 2020 (percentuali storiche); b) solo per la
rimanente quota, sulla base dei criteri Costi Standard / LAS.
Nel 2025, alla Regione Puglia sono state attribuiti i seguenti
importi: a) € 394.213.409,40, derivanti dal riparto dell'importo
di € 4.873.335.361,50 con le percentuali storiche (8,09% per la
Puglia); b) € 19.504.083,29 derivanti dal riparto della
rimanente quota del Fondo (€ 347.018.638,50) sulla base dei
Costi Standard (la percentuale corrispondente per la Puglia e'
5,6205%). Complessivamente, nel 2025, alla Regione Puglia
(tenendo conto anche di una ulteriore quota legata alle
compensazioni per il pedaggio infrastrutture) sono stati
attribuiti € 415.798.421,88 a titolo di quota del Fondo
Nazionale Trasporti.
(12) Nella tabella 1 viene riprodotta la ripartizione del Fondo
secondo i criteri adottati nel 2025. Nello specifico: 1.la quota
parte di 4.873.335.361,50 euro e' stata ripartita in base alle
percentuali di riparto utilizzate per l'anno 2020, che fanno
riferimento ai criteri definiti dal D.P.C.M. 26 maggio 2017, poi
prorogati e utilizzati come quota fissa o "storica"; 2.la quota
pari a 347.018.638,50 euro e' ripartita tenendo conto dei costi
standard applicati al complesso dei servizi di trasporto
pubblico locale, nonche' dei costi di gestione
dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale
(13) Trattasi, come detto, di mera ipotesi di calcolo adottata in
assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore
delegato.
(14) Si precisa che, con riferimento alla fiscalizzazione dei
trasferimenti di spettanza dei comuni, l'art. 35 del decreto
legislativo n. 147/2026 ha previsto l'istituzione di uno
specifico Tavolo tecnico.
(15) In ordine alla definizione dei LEP quale presupposto
irrinunciabile e preliminare rispetto ad ogni disegno di
attuazione del federalismo fiscale regionale, cfr., ex multis,
sentenze Corte Costituzionale nn. 71/2023, 220/2021, 197/2019,
117/2018.
CHIEDE
che l'Ecc.ma Corte costituzionale, alla luce delle violazioni
denunziate nella narrativa che precede, voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo
7 agosto 2026, n. 147, recante «Modifiche al decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione
regionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto
2026 - Suppl. ordinario - n. 30, per tutte le motivazioni sin qui
rassegnate.
Si depositano, unitamente alla presente memoria di costituzione
ed allegata procura speciale, i seguenti documenti:
all. A dgr 1321/2026 di autorizzazione alla proposizione del
ricorso e di conferimento del mandato difensivo;
all. B - relazione tecnica Dipartimenti Regione Puglia;
all. 1 - relazione tecnica del Governo;
all. 1-bis - dossier servizio studi Dip. Finanze;
all. 1-ter - dossier servizio bilancio dello Stato;
all. 2 - simulazione riparto TPL;
all. 3 - memoria ANCI;
all. 3-bis_nota Regione Campania del 3 settembre 2026;
all. 3-ter_nota di convocazione della Conferenza delle
regioni;
all. 4_disegno di legge 185/2025 con relazione assessorile;
all. 4-bis_DGR 1818/2025.
Salvis juribus.
Bari-Roma, data del mandato
Avv. Fornelli - Avv. Mattera