Reg. Ric. n. 20 del 2026
pubbl. su G.U. del 28/10/2026 n. 43

Ricorrente: Regione Puglia

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata mancata correlazione del meccanismo di compartecipazione alla dinamicità del gettito fiscale e/o all'aumento dei costi – Sostituzione all'originaria previsione del meccanismo dell'aliquota sull'addizionale IRPEF con una compartecipazione al gettito che consiste in un mero trasferimento – Violazione del principio dell’autonomia finanziaria – Contrasto con i principi e criteri direttivi della legge di delega – Irragionevolezza ed eccesso di potere legislativo – Contraddittorietà e irragionevolezza della previsione che non attribuisce le risorse derivanti dall’IRPEF direttamente alle regioni, in rapporto al gettito riferibile ai rispettivi territori, ma le destina a un fondo allocato presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Contraddittorietà e irragionevolezza della previsione che non attribuisce alle regioni le eventuali risorse eccedenti – Omessa previsione dell’assegnazione di risorse in misura congrua e adeguata – Contrasto con i doveri di solidarietà sociale – Lesione del principio del buon andamento – Incidenza sul corretto e regolare espletamento delle funzioni regionali – Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza con riguardo alla potenziale compromissione di servizi ai cittadini – Contrasto con i principi e i criteri in materia di federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettere a) e d), sostitutive, rispettivamente, dell’art. 2 e dei commi 1 e 2 dell’art. 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- Costituzione, artt. 2, 3, 5, 97, 114, 118 e 119; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 2, commi 1 e 2, lettere b), e), f), m), n), ll), 9 e 17, comma 1, lettera a); legge 9 agosto 2023, n. 111, artt. 2, comma 1, lettera g), numeri 6) e 7), e 13. 

 

Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata scarsa chiarezza delle previsioni con il rinvio a una regolamentazione integrativa, tramite d.P.C.m., di aspetti fondamentali del nuovo sistema di finanziamento delle autonomie territoriali (con particolare riguardo alla misura dell’aliquota di compartecipazione, ai criteri di assegnazione annuale delle risorse e ad alcuni aspetti dei meccanismi perequativi) – Attribuzione della definizione di aspetti della disciplina ritenuti sostanziali ad un atto dell'esecutivo privo di forza di legge – Potenziale lesione del principio dell’integrale finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite agli enti territoriali, dell’autonomia regionale e pregiudizio dell’uniforme garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni – Violazione della competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Denunciato conferimento di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri – Compromissione dell’autonomia politica, amministrativa e finanziaria delle regioni – Lesione del principio autonomistico – Lesione del principio del buon andamento.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettere a), d) ed e), rispettivamente, la prima sostitutiva dell’art. 2, la seconda sostitutiva dei commi 1 e 2 dell’art. 7 e la terza modificativa dell’art. 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- Costituzione, artt. 3, 5, 70, 76, 77, 97, 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 20, comma 2. 

 

Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata indeterminatezza delle previsioni con riguardo a diversi profili di disciplina – Simulazione di calcolo con riguardo ai trasferimenti inerenti alle risorse per il trasporto pubblico locale (fondo TPL) per stimare l’impatto finanziario sul bilancio regionale – Denunciata difficoltà delle regioni, in fase di predisposizione della manovra finanziaria per il triennio 2027-2029, di conoscere le risorse programmabili – Irragionevolezza della rimessione della definizione di aspetti sostanziali di disciplina ad un d.P.C.m. – Lesione del principio degli equilibri di bilancio – Potenziale accentuazione delle disparità territoriali e incidenza sulla capacità delle autonomie di assicurare i servizi ai rispettivi cittadini.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettera a), sostitutiva dell’art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- Costituzione, artt. 81 e 119. 

 

Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata carenza di specifica istruttoria sulla sostenibilità economico-finanziaria della riforma sui bilanci regionali – Assenza di un effettivo confronto con i rappresentanti degli enti territoriali – Lesione del principio di leale collaborazione – Violazione dell’autonomia finanziaria regionale.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33.

- Costituzione, artt. 5 e 119; legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 19, comma 1. 

 

Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Irragionevole attribuzione alle regioni dell’impegno ad assicurare, negli ambiti trasferiti, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in assenza di specifica indicazione delle risorse disponibili – Genericità della previsione – Contrasto con le previsioni statali in tema di fondi perequativi regionali in favore di comuni e province – Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane – Violazione dell’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettera a), sostitutiva dell’art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 119; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 13, comma 1, lettera a). 

 

Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata introduzione di un meccanismo di fiscalizzazione dei trasferimenti in assenza di preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi fabbisogni – Omessa previsione di una clausola di salvaguardia in relazione al passaggio alla fase a regime del nuovo sistema di finanziamento – Violazione della competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Violazione dell’autonomia finanziaria regionale.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettera e), modificativa dell’art. 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera m), e 119; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, 7, 8, comma 1, lettera g), e 9. 

 

Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata genericità delle previsioni con rinvio “in bianco” a un successivo d.P.C.m. per la definizione di profili essenziali della riforma – Incidenza sulle politiche di bilancio regionali in considerazione dell’incertezza delle risorse e della “tempistica” ravvicinata alla chiusura dell’anno finanziario – Lesione del principio di equilibrio di bilancio – Violazione dell’autonomia finanziaria – Lesione del principio del buon andamento – Violazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica – Lesione dell’autonomia politica e delle competenze finanziarie regionali – Contrasto con il principio di corrispondenza tra entrate e funzioni – Incidenza sui servizi ai cittadini con particolare riguardo al servizio di trasporto pubblico locale.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettere a), d) ed e), rispettivamente, la prima sostitutiva dell’art. 2, la seconda sostitutiva dei commi 1 e 2 dell’art. 7 e la terza modificativa dell’art. 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- Costituzione, artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 119 e, in particolare, commi primo e quarto; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 7, comma 2, lettera b). 

 

Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciato depotenziamento, anche in termini sostanziali, del ruolo e della funzione del sistema delle Conferenze – Violazione del principio di leale collaborazione in relazione alla lesione dell’autonomia finanziaria.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33.

- Costituzione, artt. 5, 119 e 120.

 

Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata inadeguata copertura erariale – Violazione del principio degli equilibri di bilancio – Lesione delle competenze legislative e amministrative regionali – Lesione del principio di leale collaborazione – Lesione dell’autonomia finanziaria e della capacità organizzativa regionale e degli enti locali – Irragionevolezza di previsioni che, in carenza di adeguata istruttoria della sostenibilità dei costi in relazione al sistema di finanziamento prefigurato, incidono sui bilanci regionali e degli enti locali con potenziali ricadute sulle funzioni e sui servizi ai cittadini – Incidenza, in particolare, sulla copertura dei costi del servizio di trasporto pubblico locale.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33.

- Costituzione, artt. 3, 81, ultimo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 9; legge 26 giugno 2024, n. 86, art. 10; legge 9 agosto 2023, n. 111, art. 2. 

 

Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime – Ricorso della Regione Puglia – Contrasto con l’autonomia finanziaria e la territorialità delle entrate nonché con i principi di solidarietà e perequazione – Determinazione e consolidamento di differenziazioni territoriali – Contrasto con la lettura solidaristica dell’autonomia finanziaria – Violazione della competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, art. 33 e, in particolare, comma 1, lettere a), b), d) ed e), rispettivamente, la prima sostitutiva dell’art. 2, la seconda modificativa dell’art. 4, la terza sostitutiva dei commi 1 e 2 dell’art. 7 e la quarta modificativa dell’art. 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- Costituzione, artt. 3, 5, 117, secondo comma, lettera m), e 119. 

 





Norme impugnate:
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 33
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 33  Co. 1
decreto legislativo  del 06/05/2011  Num. 68  Art. 2
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 33  Co. 1
decreto legislativo  del 06/05/2011  Num. 68  Art. 4
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 33  Co. 1
decreto legislativo  del 06/05/2011  Num. 68  Art. 7  Co. 1
decreto legislativo  del 06/05/2011  Num. 68  Art. 7  Co. 2
decreto legislativo  del 07/08/2026  Num. 147  Art. 33  Co. 1
decreto legislativo  del 06/05/2011  Num. 68  Art. 15


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art. 2 
Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 5 
Costituzione   Art. 70 
Costituzione   Art. 76 
Costituzione   Art. 77 
Costituzione   Art. 81 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 114 
Costituzione   Art. 117    Co. 2 
Costituzione   Art. 117    Co. 2 
Costituzione   Art. 117    Co. 3 
Costituzione   Art. 117    Co. 4 
Costituzione   Art. 117    Co. 6 
Costituzione   Art. 118 
Costituzione   Art. 119 
Costituzione   Art. 119    Co. 1 
Costituzione   Art. 119    Co. 4 
Costituzione   Art. 120 
decreto legislativo del 31/03/1998    Art. 7    Co. 2 
legge del 05/05/2009    Art. 1 
legge del 05/05/2009    Art. 2    Co. 1 
legge del 05/05/2009    Art. 2    Co. 2 
legge del 05/05/2009    Art. 2    Co. 2 
legge del 05/05/2009    Art. 2    Co. 2 
legge del 05/05/2009    Art. 2    Co. 2 
legge del 05/05/2009    Art. 2    Co. 2 
legge del 05/05/2009    Art. 2    Co. 2 
legge del 05/05/2009    Art. 7 
legge del 05/05/2009    Art. 8    Co. 1 
legge del 05/05/2009    Art. 9 
legge del 05/05/2009    Art. 13    Co. 1 
legge del 05/05/2009    Art. 17    Co. 1 
legge del 05/05/2009    Art. 20    Co. 2 
legge del 31/12/2009    Art. 19    Co. 1 
legge del 09/08/2023    Art. 2 
legge del 09/08/2023    Art. 2    Co. 1 
legge del 09/08/2023    Art. 13 
legge del 26/06/2024    Art. 10 



Testo del ricorso

                        N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 08 ottobre 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8 ottobre 2026 (della Regione Puglia). 
 
Tributi  -  Federalismo  fiscale  -  Disposizioni   in   materia   di
  federalismo fiscale regionale - Modifiche al decreto legislativo n.
  68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione  regionale
  - Soppressione, a decorrere dall'anno 2027, di alcuni trasferimenti
  statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo  di  quota
  non sanita'  della  compartecipazione  IVA;  somma  per  erogazione
  gratuita libri di testo; somme a  titolo  di  fondo  unico  per  il
  welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo
  di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) - Attribuzione
  alle regioni a statuto ordinario, a decorrere  dall'anno  2027,  di
  una compartecipazione al gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle
  persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata  con  decreto  del
  Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro
  dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per  gli
  affari regionali e le autonomie, da adottare entro il  31  dicembre
  2026 - Previsione che il predetto d.P.C.m. e' adottato d'intesa con
  la Conferenza unificata e previo parere della  Commissione  tecnica
  per  i  fabbisogni  standard   e   delle   competenti   Commissioni
  parlamentari  -  Previsione  che,  con  il medesimo  d.P.C.m.,   e'
  stabilita un'aliquota  di  compartecipazione  al  gettito  tale  da
  garantire  annualmente,  al  complesso  delle  regioni  a   statuto
  ordinario,  entrate   corrispondenti   ai   trasferimenti   statali
  soppressi - Istituzione, nello stato di  previsione  del  Ministero
  dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo  per  procedere
  alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le  regioni  a  statuto
  ordinario correlate allo scostamento tra  i  trasferimenti  statali
  soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito
  dell'IRPEF (cosiddetto «fondo perequativo transitorio») - Dotazione
  del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla  compartecipazione
  al gettito  dell'IRPEF  nel  limite  dei  trasferimenti  soppressi,
  incrementata nella misura di 50 milioni di  euro  a  decorrere  dal
  2028 - Previsione che eventuali  risorse  eccedenti  l'importo  del
  fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato -
  Previsione che, nelle more dell'entrata in  vigore  della  fase  di
  perequazione a regime, con il d.P.C.m.  citato,  sono  stabiliti  i
  criteri di assegnazione annuale  delle  quote  del  predetto  fondo
  nonche'  i  meccanismi  che,  nell'ambito   della   sua   dotazione
  complessiva,  consentano  di  garantire  forme  di  perequazione  -
  Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti  interessati
  dalla fiscalizzazione  dei  trasferimenti  statali  soppressi,  del
  coordinamento e  del  monitoraggio  dei  livelli  essenziali  delle
  prestazioni, dei  livelli  adeguati  di  servizio,  delle  funzioni
  fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il
  territorio nazionale e il rispetto dei principi di  sussidiarieta',
  differenziazione e adeguatezza secondo le modalita'  stabilite  con
  il d.P.C.m. sopra indicato - Previsione che le regioni  assicurano,
  negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso  all'esercizio
  delle funzioni fondamentali dei  comuni,  delle  province  e  delle
  citta'  metropolitane  -  Esercizio  del   potere   sostitutivo   -
  Monitoraggio   periodico   degli   effetti    delle    disposizioni
  finalizzato,  tenendo   conto   della   dinamicita'   del   gettito
  dell'IRPEF, alla possibilita'  di  procedere,  nel  rispetto  degli
  equilibri di finanza pubblica, alla  revisione  delle  aliquote  di
  compartecipazione - Modalita'  di  compartecipazione  regionale  al
  gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)  -  Possibilita'  di
  disporre la soppressione, a decorrere dall'anno 2028, di  ulteriori
  trasferimenti  statali  con   rideterminazione   dell'aliquota   di
  compartecipazione all'IRPEF e adeguamento del fondo con  successivo
  d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali
  previste - Disciplina della fase a  regime  del  nuovo  sistema  di
  finanziamento delle spese  delle  regioni  a  statuto  ordinario  -
  Disciplina dei meccanismi di definizione e  di  riparto  del  fondo
  perequativo  a  regime  con  distinzione  di  quote  destinate   al
  finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di
  funzioni non  LEP  -  Decorrenza  dell'applicazione  della  fase  a
  regime. 
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in  materia
  di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale  regionale),
  art. 33. 


(GU n. 43 del 28-10-2026)

     Ricorso per la Regione Puglia (C.F. 80017210727), in persona del
Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore
Antonio Decaro, con sede in Bari al Lungomare Nazario  Sauro  n.  31,
rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Fornelli (FRNSLL70D64E047S)
e dall'avv. Alessio Mattera (C.F.: MTTLSS75A20A662O),  anche  in  via
disgiunta, ed elettivamente domiciliata con i suddetti  difensori  in
Roma alla via Barberini n. 36, presso gli  uffici  della  Delegazione
romana della Regione Puglia nonche', ai fini della  comunicazione  di
atti   e   provvedimenti,   ai    seguenti    indirizzi    di    PEC:
isabella.fornelli@pec.giuffre.it                                    e
a.mattera.regione.puglia@pec.giuffre.it  -  in  virtu'   di   procura
speciale in calce al presente atto  e  in  forza  della  Delibera  di
Giunta regionale n. 1321 del 6 ottobre 2026 (doc. A); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la  cui  sede  in
Roma alla via dei Portoghesi, n. 12, e' domiciliato ex lege,  per  la
dichiarazione dell'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  33  del
decreto legislativo 7 agosto 2026,  n.  147,  recante  «Modifiche  al
decreto  legislativo  6  maggio   2011,   n.   68   in   materia   di
fiscalizzazione e perequazione regionale», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 185  dell'11  agosto  2026  -
Suppl. Ordinario n. 30. 
 
                                Fatto 
 
    Con  decreto  legislativo  7  agosto  2026,   n.   147   recante:
«Disposizioni  in  materia  di  tributi  regionali  e  locali  e   di
federalismo fiscale regionale», e' stato adottato uno dei  principali
provvedimenti attuativi della delega fiscale  di  cui  alla  legge  9
agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale),  come
modificata dalla legge n. 120/2025,  relativamente  al  riordino  dei
tributi regionali e locali e all'attuazione del federalismo fiscale. 
    Il testo interviene sia sulla disciplina  generale  del  rapporto
tributario  sia  sulle  singole   entrate   regionali   e   comunali,
introducendo  numerose  modifiche  organizzative  e  procedurali  che
incidono direttamente sull'attivita' degli enti territoriali. 
    Segnatamente, per quel che in questa sede rileva,  l'art.  33  ha
apportato modifiche rilevanti agli articoli 2, 4, 7 e 15 del  decreto
legislativo  n.  68  del  2011  in  materia  di   fiscalizzazione   e
perequazione regionale  [la  lettera  c)  sopprime  solo  un  periodo
dell'art. 6 e viene soppresso un comma dell'art. 39]. 
    In breve, dal  2027  viene  attribuita  alle  regioni  a  statuto
ordinario una  compartecipazione  al  gettito  IRPEF  -  in  base  ad
un'aliquota da determinarsi con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri entro il 31 dicembre 2026, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata - in sostituzione dei trasferimenti statali per  circa  5,7
miliardi di euro complessivi, in riferimento: 
        alla quota non sanitaria dell'IVA; 
        ai libri di testo; 
        al welfare dello studente; 
        (soprattutto) al fondo per il trasporto pubblico locale,  che
vale ex se oltre 5 miliardi di euro annui. 
    Viene, inoltre, prevista l'istituzione di un  fondo  destinato  a
regolare gli scostamenti tra trasferimenti soppressi e gettito  della
compartecipazione e, nella fase transitoria, si dispone che il  fondo
debba  assicurare  prioritariamente  risorse  pari  ai  trasferimenti
soppressi e,  per  la  parte  residua,  forme  di  perequazione,  con
eventuali eccedenze di gettito  rispetto  alla  dotazione  del  fondo
acquisite al bilancio dello Stato. 
    Le regioni devono  assicurare  il  concorso  all'esercizio  delle
funzioni fondamentali di  comuni,  province  e  citta'  metropolitane
negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione.  Dal  2028,  inoltre,
potranno  essere  fiscalizzati   ulteriori   trasferimenti   statali,
compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni  provinciali  e
comunali. 
    La  relativa  soppressione  sara'  disposta   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri,  previo  coinvolgimento  delle
sedi tecniche e istituzionali previste. 
    Dopo  tre  anni  di   funzionamento   transitorio,   le   risorse
confluiranno nei fondi perequativi a regime, con graduale convergenza
dalla spesa  storica  ai  costi  standard  e,  per  le  funzioni  non
essenziali, alle capacita' fiscali. 
    La norma quindi sperimenta una strada nuova: interrompe la prassi
del mero spostamento in avanti  del  termine  iniziale  di  effettivo
avvio del sistema originariamente  ipotizzato  e  vara  un  riassetto
strutturato su un percorso «a tappe». 
    Si riporta il (lungo) testo in vigore dal  12  agosto  2026  (per
comodita' espositiva sono riportati in grassetto le norme del decreto
legislativo 68/2011 attinte dalla modifica): 
        «Art. 33 (Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.
68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale). -  1.  Al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
«Art. 2  (Attribuzione  alle  regioni  a  statuto  ordinario  di  una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche (IRPEF)). - 1. A decorrere dall'anno  2027,  alle  regioni  a
statuto ordinario e'  attribuita  una  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella  misura,
fermi i limiti di spesa di cui  ai  commi  2  e  3,  determinata  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie,  da  adottare  entro  il  31
dicembre 2026. Il  decreto  di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere  della  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29,  della
legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano
entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale il decreto puo' essere comunque adottato. 
2. Con il decreto di cui al  comma  1  e'  stabilita  un'aliquota  di
compartecipazione al gettito dell'IRPEF tale da garantire annualmente
al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti
all'ammontare dei seguenti  trasferimenti  statali  in  favore  delle
medesime regioni che sono soppressi a decorrere dall'anno 2027: 
a) somme a titolo di quota non sanita' della  compartecipazione  IVA,
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.  56
per 424 milioni di euro annui; 
b) somma per l'erogazione  gratuita  di  libri  di  testo,  ai  sensi
dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 110 milioni di
euro annui; 
c) somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e  per
il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 9 del decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 63, per 34 milioni di euro annui; 
d) somme a titolo  di  fondo  nazionale  per  il  trasporto  pubblico
locale, ai sensi dell'art.  16-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95 per 5.259,6 milioni di euro annui. 
3. Tenuto conto del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota
di compartecipazione di cui al comma 1, al  fine  di  procedere  alle
regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario
correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti  statali
soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione  al  gettito
dell'IRPEF, ai sensi dei commi 1 e 2, e' istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  un  apposito
fondo in favore delle medesime regioni, con dotazione corrispondente,
per ciascun anno, alla compartecipazione al  gettito  dell'IRPEF  nel
limite dei trasferimenti di  cui  al  comma  2,  incrementata,  fermo
quanto previsto dal secondo periodo, nella misura di  50  milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2028  e  successivi.   Nelle   more
dell'aggiornamento della legge di contabilita', fermo quanto previsto
dall'art. 21, comma 1-ter, lettera g), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, nel rispetto degli equilibri di finanza  pubblica,  l'entita'
dell'incremento di cui al primo periodo  puo'  essere  stabilita,  ai
sensi del suddetto art. 21, nel disegno di legge di bilancio al  fine
di tenere conto dell'andamento delle entrate e dei risultati ottenuti
dalle Regioni in termini di miglioramento  di  efficienza.  Eventuali
risorse  derivanti  dalla   compartecipazione   all'IRPEF   eccedenti
l'importo del fondo di cui al primo periodo, come rimodulato ai sensi
del secondo periodo, restano acquisite al bilancio dello  Stato.  Con
il decreto di cui al comma 1 sono, altresi',  stabiliti,  nelle  more
dell'entrata in vigore della fase di perequazione  a  regime  di  cui
all'art. 15, i criteri di assegnazione annuale delle quote del fondo,
nonche'  i  necessari  meccanismi  che   consentano   di   garantire,
nell'ambito della dotazione complessiva del fondo medesimo, forme  di
perequazione: 
a) prioritariamente in  misura  pari  alla  quota  dei  trasferimenti
statali soppressi, ai sensi del comma 2 e dell'art. 7; 
b) per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e
dei costi standard o, nelle more, secondo modalita' individuate dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome in  sede  di  auto
coordinamento, nel rispetto  del  terzo  comma  dell'art.  119  della
Costituzione. 
4. Negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione  dei  trasferimenti
statali  soppressi  ai  sensi  del  comma  2  e  dell'art.  7,   alle
amministrazioni  statali  e'   affidato   il   coordinamento   e   il
monitoraggio dei livelli essenziali delle  prestazioni,  dei  livelli
adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e  degli  obiettivi
di servizio  da  garantire  sull'intero  territorio  nazionale  e  il
rispetto  dei  principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza di  cui  all'art.  118  della  Costituzione,  secondo  le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma  1.  Nei  medesimi
ambiti e', comunque,  assicurato  dalle  regioni,  anche  nell'ambito
delle risorse di cui al comma  3,  il  concorso  all'esercizio  delle
funzioni fondamentali dei  comuni,  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117,  comma  secondo,
lettera p), e 119 della Costituzione. Le finalita' di cui al presente
comma, ove necessario, sono assicurate anche  attraverso  il  ricorso
all'esercizio del  potere  sostitutivo  di  cui  all'art.  120  della
Costituzione. 
5. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  da
emanarsi entro  il  31  ottobre  2028,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, sulla base di una  metodologia  approvata  dalla  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29,  della
legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  entro  il  31  luglio  2028,  e'
disciplinato  il  monitoraggio  periodico  degli   effetti   relativi
all'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4. 
6. In considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al  fine
di tenere conto della  dinamicita'  del  gettito  dell'IRPEF,  potra'
procedersi, nel rispetto degli equilibri di  finanza  pubblica,  alla
revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1.»; 
b) all'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
«2.  Per  gli  anni  dal  2011  fino  al  termine   dell'operativita'
transitoria del fondo di cui all'art. 2, comma 3, ai sensi  dell'art.
15, comma 8-bis, l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 e'
calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto
alle regioni a statuto speciale  e  delle  risorse  UE.  A  decorrere
dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione  a  regime,
ai sensi dell'art. 15, comma 8-bis, l'aliquota e' determinata con  le
modalita' previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto
di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale  e  delle  risorse
UE.». 
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
«3. A  decorrere  dall'anno  di  entrata  in  vigore  della  fase  di
perequazione a  regime,  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  8-bis,  le
modalita' di attribuzione del gettito della compartecipazione  I.V.A.
alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il
principio di territorialita'. Il principio di  territorialita'  tiene
conto del luogo di consumo, identificando il  luogo  di  consumo  con
quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei  servizi,  il
luogo della prestazione  puo'  essere  identificato  con  quello  del
domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili  si
fa  riferimento  alla  loro  ubicazione.  I  dati   derivanti   dalle
dichiarazioni fiscali  e  da  altre  fonti  informative  in  possesso
dell'Amministrazione finanziaria vengono elaborati per  tenere  conto
delle transazioni e degli acquisti in capo  a  soggetti  passivi  con
I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili,  ai
fini  IVA,  a  consumatori  finali.  Ai  fini  dell'applicazione  del
principio di territorialita' si tiene  conto  anche  dei  dati  della
fatturazione  elettronica  e  della   trasmissione   telematica   dei
corrispettivi. I  criteri  di  attuazione  del  presente  comma  sono
stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  e  la
Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza  pubblica,
previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard  di
cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  e
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di  carattere
finanziario, che si pronunciano entro il  termine  di  trenta  giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto  puo'  essere
comunque  adottato.  Allo  schema  di  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica  concernente
le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del
principio di territorialita'.». 
3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
«3-bis.   Nelle   more    della    definizione    dell'aliquota    di
compartecipazione all'IVA di cui all'art. 15, commi 3 e 5, l'aliquota
di cui al comma 2, destinata al finanziamento del settore  sanitario,
e' stabilita in misura pari  a  quella  individuata  annualmente  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.  5,
comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.»; 
c) all'art. 6,  comma  1,  le  parole:  «sino  alla  rideterminazione
effettuata ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  primo  periodo»  sono
soppresse; 
d) all'art. 7, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti: 
«1. A decorrere dall'anno 2028, possono  essere  soppressi  ulteriori
trasferimenti statali, rispetto a quelli indicati all'art.  2,  comma
2, di parte  corrente  e,  ove  non  finanziati  tramite  il  ricorso
all'indebitamento,  in  conto  capitale,  destinati  alle  regioni  a
statuto ordinario per l'esercizio delle competenze regionali,  aventi
carattere  di  generalita'  e   permanenza,   ivi   compresi   quelli
finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e  comuni.
Sono esclusi dalla soppressione i  trasferimenti  relativi  al  fondo
perequativo di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge  28  dicembre
1995, n. 549. In tal caso, l'aliquota di compartecipazione  all'IRPEF
prevista dall'art. 2, comma 1, e' rideterminata con il decreto di cui
al comma 2 e si provvede all'adeguamento del fondo di cui all'art. 2,
comma 3. 
2. I trasferimenti statali di cui al comma  1  sono  individuati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottato,  sulla
base delle valutazioni della Commissione tecnica fabbisogni  standard
di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.  208  e
della  Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della  finanza
pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro per gli affari  regionali  e  le  autonomie,
sentita la Conferenza unificata e  previo  parere  delle  Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica  competenti
per i profili di carattere finanziario. Allo schema  di  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  allegata  una  relazione
tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.»; 
e) all'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
«1. In conseguenza dell'avvio del percorso  di  graduale  convergenza
verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle  spese  delle
regioni di cui all'art. 14, comma 1, sono le seguenti: 
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'art. 4; 
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF; 
c) la compartecipazione al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 2; 
d) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; 
e) le quote del fondo perequativo di cui al comma 5; 
f) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente  stabilita  nel
riparto delle disponibilita' finanziarie per  il  servizio  sanitario
nazionale per l'anno 2010.»; 
        2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Ai  fini  del  comma  1,  il  gettito  derivante   dall'applicazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale  all'IRPEF  e'  valutato  in
base all'aliquota di base applicabile ai sensi dell'art. 6.»; 
        3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
«4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'art.  14,  comma
2, sono le seguenti: 
a) i tributi propri derivati di cui all'art. 8, commi 2 e 3; 
b) i tributi propri di cui all'art. 7, comma 1,  lettera  b),  numero
3), della citata legge n. 42 del 2009; 
c) la compartecipazione al gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche di cui all'art. 2; 
d) le quote del fondo perequativo di cui al comma 7.»; 
        4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
«5. E' istituito un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto
da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale
da garantire in ogni regione il finanziamento integrale  delle  spese
di cui all'art. 14, comma 1. Nel  primo  anno  di  funzionamento  del
fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori
di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei  successivi
quattro anni devono gradualmente convergere verso i  costi  standard.
Le  modalita'  della  convergenza  sono  stabilite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,
previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard  di
cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  e
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di  carattere
finanziario, che si pronunciano entro il  termine  di  trenta  giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto  puo'  essere
comunque  adottato.  Allo  schema  di  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica  concernente
le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente  comma,
per il  settore  sanitario,  la  spesa  coincide  con  il  fabbisogno
sanitario standard, come definito ai sensi dell'art. 26.»; 
        5) al comma 7, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
«a) le regioni con maggiore capacita' fiscale,  ovvero  quelle  nelle
quali il gettito per abitante  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano  il  fondo
perequativo con quota delle risorse del comma 4, lettere a), b) e c),
in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di
gettito  per  abitante  rispetto  al  gettito  medio  nazionale   per
abitante;»; 
        6) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
«8. Le quote del fondo perequativo risultanti  dall'applicazione  del
presente articolo  sono  distintamente  indicate  nelle  assegnazioni
annuali. L'indicazione non  comporta  vincoli  di  destinazione.  Nel
primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese
di cui all'art. 14, comma 2, computate in base  ai  valori  di  spesa
storica;  nei  successivi   quattro   anni   la   perequazione   deve
gradualmente convergere verso  le  capacita'  fiscali.  Le  modalita'
della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione  del  comma  7,
lettere a), b), c)  e  d),  sono  stabilite  con  decreto  di  natura
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa   con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome, previo parere  della  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard di cui all'art.  1,  comma  29,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano  entro  il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema di decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  allegata  una  relazione
tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.»; 
        7) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  decorsi
tre anni di operativita' transitoria del fondo  di  cui  all'art.  2,
comma 3. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,  le  risorse
del fondo di cui all'art. 2, comma 3,  confluiscono  nell'ambito  dei
fondi perequativi di cui al presente articolo.». 
f) all'art. 39, il comma 5 e' abrogato. 
        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a),  pari  a  50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 62, comma  1,  del
decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209». 
    Pertanto, la norma cosi' puo' essere sinteticamente riassunta: 
        A) Fase transitoria. 
    Il suo avvio e' previsto per il 2027 e ha la durata di  tre  anni
(artt. 2, comma 1, e 15, comma 8-bis decreto legislativo  n.  68  del
2011, nella versione modificata dall'art. 33 decreto  legislativo  n.
147 del 2026). 
    I suoi caratteri essenziali sono: 
        soppressione  certa  (e  immediata,  ma)  solo  parziale  dei
trasferimenti statali alle regioni ordinarie per l'esercizio di  loro
competenze   con   fiscalizzazione   delle   relative   risorse;    i
trasferimenti soppressi sono elencati dall'art. 2, comma  2,  decreto
legislativo n. 68 del 2011 modificato e il loro ammontare e' di circa
5,87 miliardi di euro complessivi. 
        Per gli altri trasferimenti statali analoghi - che, in base a
una  valutazione  espressa  nel  2023   dalla   Commissione   tecnica
fabbisogni standard, si stima abbiano un valore complessivo di  circa
4,3 miliardi di euro - la soppressione viene resa solo eventuale  nel
periodo transitorio e comunque a partire dal 2028 (art. 7,  comma  1,
decreto legislativo n. 68 del 2011 nel testo modificato), risultando,
in questa fase, incerta nell'an, nel quantum e nel quando. Competente
a decidere e' il Presidente del Consiglio dei ministri  (con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri) e la Conferenza  unificata
viene in questo caso solo sentita (comma 2 del cit. art. 7); 
        fiscalizzazione nella forma della compartecipazione all'IRPEF
(la versione ante decreto legislativo n.  147/2026  prevedeva  invece
l'addizionale IRPEF) per un'aliquota da  stabilire  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  adottato  d'intesa  con  la
Conferenza unificata, atta a garantire annualmente al complesso delle
regioni a statuto ordinario «entrate corrispondenti all'ammontare dei
trasferimenti statali [...] soppressi» (cfr. articoli 2, comma  2,  e
7, comma 1, decreto legislativo n. 68 del 2011 nel testo modificato); 
        fondo di perequazione per il periodo  2027-2029  (c.d.  fondo
perequativo     transitorio),     alimentato     dalla     richiamata
compartecipazione   al   gettito   IRPEF   incrementata   dal   2028,
«tendenzialmente» di 50 milioni  annui  (art.  2,  comma  3,  decreto
legislativo n. 68 del  2011  modificato),  volto  prioritariamente  a
garantire che ogni regione ordinaria riceva, nella ripartizione,  una
dotazione pari alla quota dei trasferimenti statali  soppressi  [cfr.
lettera a) dell'art. 2, comma 3, appena citato]; 
B) Fase della messa a regime. 
    Essa si articola in tre tappe: B.1) avvio,  B.2)  implementazione
dinamica, B. 3) «a regime» o della «piena operativita' ordinaria». 
    Per espressa previsione normativa la fase transitoria si conclude
a fine 2029 e le risorse del  relativo  fondo  di  perequazione  sono
destinate al nuovo  strumento  perequativo  (art.  15,  comma  8-bis,
decreto legislativo n.  68/2011  nel  testo  modificato),  che,  gia'
all'avvio della fase di messa a regime, si  articola  in  due  fondi:
quello per finanziare  le  spese  che  le  regioni  ordinarie  devono
sostenere per garantire,  nell'esercizio  delle  competenze  proprie,
livelli essenziali delle prestazioni e quello  per  finanziare  (art.
14, comma 1), nell'esercizio delle competenze proprie,  altre  spese:
quelle ex art. 14, comma 2 o, per brevita', in materie  no-LEP  (art.
15, comma 1, lettera e, comma 4, lettera d, nel testo modificato). 
    La nuova architettura, che (secondo quanto sancito dal testo oggi
vigente) sarebbe efficace sin  dal  2030,  ha  i  seguenti  caratteri
essenziali: 
        i. soppressione di tutti i trasferimenti statali a  carattere
di generalita' volti a finanziare l'esercizio di  competenze  proprie
delle regioni ordinarie (fatti salvi solo quelli  in  conto  capitale
finanziati tramite il ricorso all'indebitamento); 
        ii. assegnazione alle regioni ordinarie  di  risorse  proprie
per  finanziare  l'esercizio  delle  competenze  proprie   (sia   che
impattino sui LEP, sia che non impattino sui LEP); 
        iii.  due  fondi  perequativi,  le  cui  quote  di  spettanza
rientrano tra le risorse proprie regionali: 
a. il fondo perequativo per le spese  LEP,  alimentato  da  quote  di
compartecipazione  al  gettito  IVA   di   modo   da   garantire   il
finanziamento integrale in ogni regione delle spese ex art. 14, comma
1 (art. 15, comma 5, modificato); 
b. il fondo perequativo per spese no-LEP,  alimentato  dalle  regioni
con maggiore capacita' fiscale e ripartito con l'obiettivo di ridurre
le differenze tra regioni nel rapporto tra  gettito  medio  regionale
per abitante e reddito medio nazionale per abitante (art.  15,  comma
7, modificato). 
    Precisati i principali caratteri del sistema, si evidenziano  gli
elementi di caratterizzazione delle  tappe  in  cui  si  articola  il
percorso (B),  attraverso  cui  il  nuovo  sistema  viene  avviato  e
progressivamente messo a regime: 
B.1) Tappa di avvio di durata annuale: 2030. 
    La spesa LEP e' computata in  base  alla  spesa  storica  e,  ove
stabiliti, anche in base ai costi standard. 
    La spesa no-LEP viene computata in base alla spesa storica. 
B.2) Tappa  dell'implementazione  dinamica  di  durata  quadriennale:
2031-2034. 
    Il computo della spesa LEP deve gradualmente convergere  verso  i
costi standard. 
    Il legislatore, dunque, da' per scontato che entro  la  fine  del
2030  tali  costi  vengano  definiti,  senza   farsi   alcun   carico
dell'ipotesi  che  cio'  non  accada:  considerate   le   difficolta'
dimostrate da una storia di rinvii lunga gia'  13  anni,  la  mancata
previsione di una clausola di salvaguardia, volta  a  garantire  alle
regioni la permanenza di un sistema perequativo in  caso  di  mancata
definizione  dei  costi   standard,   ingenera   dunque   non   poche
perplessita'. 
    La perequazione per le spese no-LEP deve gradualmente  convergere
verso la capacita' fiscale, anche in questo  caso  con  modalita'  di
convergenza che saranno stabilite da un decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  adottato  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente (per il quale non e' fissato un termine d'adozione). 
    Volendo riassumere, l'art. 33 del decreto legislativo n. 147  del
2026 risponde all'intenzione di dare concreta efficacia  (in  qualche
forma) al federalismo fiscale regionale, rimasto sino a oggi in larga
misura incompiuto, mediante il superamento del  tradizionale  sistema
dei trasferimenti statali. 
    A  decorrere  dal   2027,   la   disposizione   prevede   infatti
l'attribuzione   alle   regioni   a   statuto   ordinario   di    una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF, destinata a  sostituire  una
serie di trasferimenti statali, tra i quali rientrano  la  quota  non
sanitaria della compartecipazione all'IVA e le risorse  destinate  al
trasporto pubblico locale, alla fornitura gratuita dei libri di testo
e al welfare studentesco. 
    La   ratio   dell'intervento   consiste,   dunque,   nella   c.d.
fiscalizzazione dei trasferimenti: il  finanziamento  delle  funzioni
regionali dovrebbe essere ricondotto a entrate di natura  tributaria,
in coerenza con il modello di autonomia delineato dall'art. 119 Cost. 
    La  riforma  mira,  inoltre,  a  garantire   l'invarianza   della
pressione fiscale complessiva, avviando il graduale  passaggio  a  un
sistema perequativo fondato sui fabbisogni e sui costi  standard  per
le funzioni LEP,  e  sulle  capacita'  fiscali  territoriali  per  le
restanti competenze. 
    Tale  transizione  trova,  peraltro,   nell'adozione   di   fonti
normative secondarie  la  propria  condizione  di  effettivita';  una
prospettiva che presenta numerose  criticita',  in  quanto  meramente
ipotetica con un'esperienza pregressa  che  dimostra  essere  di  non
facile conseguimento. 
Il quadro normativo 
    Si  ritiene  opportuno  ripercorrere  sinteticamente  alcuni  dei
principali  aspetti  del  contesto  normativo  in  cui  il   medesimo
provvedimento e' stato adottato, al fine di poter meglio delineare le
criticita' presenti nel richiamato art. 33 del decreto legislativo n.
147/2026 che, pur apparentemente limitandosi ad un aggiornamento  del
precedente decreto lgs. n. 68/2011, si discosta in  realta'  sia  dal
percorso sino  ad  oggi  condiviso  dallo  Stato  e  dalle  autonomie
territoriali  sia  dall'attuazione   del   principio   di   autonomia
finanziaria di cui all'art. 119 della Costituzione. 
    L'art. 119 Cost. ed il  principio  di  autonomia  finanziaria  di
entrata e di spesa.  L'art.  119  della  Costituzione,  profondamente
modificato  dalla  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,   n.   3
(Modifiche al Titolo  V  della  parte  seconda  della  Costituzione),
delinea l'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie
territoriali,  prevedendo  essenzialmente  un  sistema   di   finanza
«propria» o  «originaria»,  in  cui  e'  attribuita  a  ciascun  ente
territoriale «autonomia  finanziaria  di  entrata  e  di  spesa»  nel
rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e dei vincoli economici
e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. 
    Tale modello e' stato previsto dal Legislatore costituzionale  in
sostituzione  del  «precedente»  (seppur  ad  oggi  non   interamente
superato) sistema di finanza derivata,  basato  principalmente  sulla
riscossione da parte dello Stato dei tributi e sulla  redistribuzione
del gettito agli enti territoriali sotto forma di trasferimenti. 
    Il dettato della medesima disposizione, come accennato, e'  stato
profondamente  innovato  dalla  legge   costituzionale   n.   3/2001,
costituendo l'autonomia finanziaria un aspetto essenziale  nel  nuovo
assetto policentrico della Repubblica  delineato  dalla  riforma  del
Titolo V. 
    Nello specifico, nel dettato  vigente  dell'art.  119  Cost.,  il
concetto  di  autonomia  finanziaria  e'  declinato   nella   duplice
accezione di autonomia finanziaria «di entrata» e «di spesa»  e  puo'
dunque essere inteso come la capacita' di un ente di autodeterminarsi
sia in relazione al reperimento delle risorse (autonomia di entrata),
sia in relazione all'impiego delle stesse per il finanziamento  delle
proprie funzioni (autonomia di spesa). 
    Proprio l'introduzione del concetto di «autonomia finanziaria  di
entrata» nel dettato costituzionale e' considerato uno degli elementi
maggiormente caratterizzanti il nuovo  assetto  di  rapporti  tra  lo
Stato  e  gli   enti   territoriali,   nell'ottica   della   maggiore
responsabilizzazione delle amministrazioni territoriali, non  potendo
prescindere l'effettiva  attuazione  dell'autonomia  e  l'allocazione
delle funzioni  presso  le  autonomie  territoriali  dal  quantum  di
risorse che gli  stessi  possono  trarre  e  utilizzare  sul  proprio
territorio (mentre l'autonomia finanziaria di  spesa  risultava  gia'
attribuita  alle  Regioni,  seppur  nei   limiti   delle   fonti   di
finanziamento,  in  gran  parte  derivate  dallo  Stato).  Anche   in
considerazione delle strutturali divergenze delle  capacita'  fiscali
sul territorio nazionale, gia' l'art. 119 della Costituzione  delinea
in maniera chiara i  principi  fondamentali  che  devono  regolare  i
rapporti  economici-finanziari  tra   lo   Stato   e   le   autonomie
territoriali, al  fine  di  assicurare  uno  sviluppo  equilibrato  e
armonioso dell'intero Paese. 
    In estrema sintesi, tali  principi  possono  essere  sintetizzati
come di seguito: 
        agli enti territoriali e' riconosciuta autonomia  finanziaria
di entrata e di  spesa  e  gli  stessi  enti  dispongono  di  risorse
autonome nella forma di tributi, entrate proprie e «compartecipazioni
al gettito di tributi  erariali  riferibili  al  proprio  territorio»
(art. 119, commi 1 e 2, Costituzione); 
        le predette risorse, integrate da un fondo perequativo  senza
vincolo di destinazione per i territori con minore capacita' fiscale,
devono consentire agli enti di finanziare integralmente  le  funzioni
ordinarie  agli  stessi  attribuite  (art.  119,   commi   3   e   4,
Costituzione); 
        oltre a tali fonti di  finanziamento  «ordinario»,  lo  Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali  destinati
in favore di determinati enti al fine della promozione dello sviluppo
economico, della coesione e solidarieta' sociale,  per  la  rimozione
degli  squilibri  economici  e  sociali,  per  favorire   l'effettivo
esercizio dei diritti della persona o comunque per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle  funzioni  (art.  119,  comma  5,
Costituzione). 
    Nel rispetto del quadro normativo cosi' delineato  dall'art.  119
della Costituzione, la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al  Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119  della
Costituzione) e il decreto Legislativo attuativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario)   hanno
ridisegnato i meccanismi di  finanziamento  degli  enti  territoriali
prevedendo un modello di federalismo fiscale regionale «simmetrico» e
«cooperativo», basato sulla  determinazione  di  costi  e  fabbisogni
standard, previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP) e istituzione di adeguati meccanismi perequativi finalizzati  a
garantire l'integralita' del  finanziamento  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni (LEP), ad  azzerare  o  ridurre  le  differenze  di
capacita' fiscale per abitante tra i diversi territori e al  recupero
del divario infrastrutturale tra i territori. 
    Il comparto delle regioni a statuto ordinario e, in generale,  il
comparto degli enti territoriali hanno sempre reiterato  la  volonta'
di  dare  attuazione  al  processo  di  federalismo   fiscale   cosi'
delineato, ritenendo che tale processo - basato,  giova  rammentarlo,
sulla preventiva definizione dei livelli essenziali di prestazioni da
assicurare in maniera uniforme a tutti  i  cittadini  sul  territorio
nazionale e sulla conseguente predisposizione di adeguati  meccanismi
perequativi - rappresenti  un'opportunita'  di  crescita  e  sviluppo
armonico  di  tutti  i  territori  a  beneficio  dell'intero   Paese,
riducendo i  divari  sul  piano  dei  diritti  sociali  e  sul  piano
infrastrutturale ancor oggi esistenti. 
    Come ben noto, l'attuazione del processo di  federalismo  fiscale
e' avvenuta ad oggi solo in  parte,  essendo  stata  sistematicamente
rinviata, di  anno  in  anno,  l'entrata  in  vigore  dei  meccanismi
attuativi previsti dal decreto legislativo n. 68/2011. 
    Il  processo  e'  stato  caratterizzato  da   continui   ritardi,
incertezze, soluzioni parziali e differimenti (1) , in considerazione
non solo della complessita' delle questioni tecniche presupposte,  ma
anche del sopraggiungere della  crisi  economico-finanziaria  che  ha
indotto  il  legislatore  ad  accentrare  le  decisioni  di   finanza
pubblica, in uno  alla  limitatezza  delle  risorse  disponibili  per
l'istituzione di adeguati  meccanismi  perequativi  (al  riguardo  si
consideri  che  lo  Stato   richiede   annualmente   alle   autonomie
territoriali ingenti contributi di finanza pubblica). 
    In particolare, gli aspetti maggiormente  controversi  che  hanno
ritardato l'attuazione della riforma sono individuabili  da  un  lato
nella complessita' della definizione e del relativo finanziamento dei
Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) finalizzati a garantire  i
diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, dall'altro
nella  definizione  e  nell'individuazione  delle  risorse  atte   ad
assicurare il finanziamento dei meccanismi perequativi. 
    Invero, in un Paese quale il nostro caratterizzato da ampi divari
territoriali e sociali  e'  evidente  la  necessaria  istituzione  di
meccanismi   perequativi   rigorosi,   che   difficilmente    possono
prescindere dallo stanziamento di risorse statali aggiuntive. 
    Nel corso degli anni,  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  ha
ripetutamente sollecitato il Legislatore a  procedere  alla  compiuta
attuazione del sistema di finanziamento  delle  funzioni  degli  enti
territoriali previsto dall'art.  119  della  Costituzione  (cfr.,  ex
multis, sentenze n. 370/2003; n. 197/2019; n. 220/2021;  n.  71/2023;
n. 192/2024). 
    Piu' di recente,  la  problematica  relativa  all'attuazione  del
federalismo fiscale, con particolare riferimento alla definizione  di
adeguati  meccanismi  perequativi,  si  e'  anche  «intersecata»  con
l'attuazione  del  processo  di  autonomia  differenziata  di  alcune
regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, comma  3,  della
Costituzione. 
    In particolare, nella ben nota  sentenza  n.  192/2024,  con  cui
codesta on. le Corte costituzionale ha dichiarato  illegittime  molte
delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  26  giugno  2024,  n.   86
(Disposizioni per  l'attuazione  dell'autonomia  differenziata  delle
regioni a statuto ordinario ai  sensi  dell'art.  116,  terzo  comma,
della Costituzione), si legge testualmente: «... la Corte,  peraltro,
non puo' esimersi dal rilevare che e' improcrastinabile  l'attuazione
del fondo perequativo previsto dall'art. 15 del  decreto  legislativo
n. 68 del 2011: un ordinamento che intende attuare la punta  avanzata
del regionalismo  differenziato  non  puo'  permettersi  di  lasciare
inattuato quel modello di federalismo fiscale "cooperativo" (sentenza
n. 71 del 2023), disegnato dalla legge delega n. 42 del  2009  e  dai
suoi decreti attuativi, che  ne  consente  un'equilibrata  gestione»,
concludendo  che  «Questa  Corte  sottolinea  dunque  con  forza   la
necessita' di dare  compiuta  attuazione  al  descritto  disegno  nei
termini previsti dalla richiamata milestone, interrompendo quindi una
volta per tutte la prassi dei  sistematici  rinvii  seguita  sino  ad
oggi». 
    Di conseguenza, il processo di attuazione del federalismo fiscale
e'  stato  interessato  di  recente  da  una  decisa   accelerazione,
riproponendo,  su  scala  ancora  piu'  complessa,  le  stesse  sfide
tecniche e finanziarie che hanno frenato l'attuazione del decreto sin
dall'anno 2011. 
    L'art. 33 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n.  147  recante
«Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia  di
fiscalizzazione e perequazione regionale». 
    All'interno  di  tale  quadro  normativo,   il   citato   decreto
legislativo 7 agosto 2026, n. 147, adottato in attuazione della legge
delega 9 agosto 2023, n.  111  (Delega  al  Governo  per  la  riforma
fiscale), contiene le «Disposizioni in materia di tributi regionali e
locali e di federalismo fiscale regionale»; segnatamente, l'art.  33,
come dianzi esposto, ha introdotto la revisione di alcune  norme  del
decreto legislativo n. 68/2011 relativamente al Capo I in materia  di
«Autonomia  di  entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario»,  con
particolare  riferimento  alla  «fiscalizzazione  dei   trasferimenti
statali» e alla previsione di adeguati meccanismi perequativi. 
    Invero, un aspetto  fondamentale  nel  processo  del  federalismo
fiscale  e'   costituito   dalla   sostituzione   dei   trasferimenti
distribuiti centralmente  dallo  Stato  agli  enti  territoriali  con
l'attribuzione ai  medesimi  enti  di  entrate  proprie  (tributi  ed
entrate proprie o «compartecipazioni al gettito di  tributi  erariali
riferibili al loro territorio», secondo quanto disposto dall'art. 119
della  Costituzione),  previa  definizione  di  adeguati   meccanismi
perequativi al fine di assicurare a ciascun ente  di  disporre  delle
risorse  necessarie  allo  svolgimento  delle  funzioni   attribuite,
secondo criteri di perequazione distinti a seconda che si  tratti  di
funzioni  incidenti  sui   livelli   essenziali   delle   prestazioni
(perequazione integrale sulla base dei costi standard) o di  funzioni
non ricadenti nell'ambito dei LEP (riduzione delle  differenze  delle
capacita' fiscali in misura non inferiore al 75%). 
    Nell'adozione del decreto legislativo, il Governo avrebbe  dovuto
attenersi ai principi e ai criteri  direttivi  indicati  nella  legge
delega n. 111/2023, il cui art. 2, comma 1, lettera g), ha imposto al
Governo di assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia
finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio  2009,
n. 42 e al decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con  particolare
riferimento, tra gli altri, «(...) all'opportunita' di considerare le
eventuali  perdite  di  gettito  rispetto   a   quanto   previsto   a
legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai
livelli essenziali delle prestazioni  e  al  servizio  del  trasporto
pubblico  locale,  nel   rispetto   dei   principi   indicati   dalla
giurisprudenza costituzionale e dalla  legge  31  dicembre  2009,  n.
196», secondo quanto espressamente  previsto  al  punto  6),  nonche'
«alla  garanzia  della  previsione  di  meccanismi   perequativi   in
conformita' ai principi di cui all'art. 9 della legge n. 42 del  2009
(2) , con riferimento in particolare all'attuazione delle  previsioni
di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011» (punto 7). 
    L'art. 13 impone inoltre che  nell'esercizio  della  delega,  nel
rispetto in particolare dei principi  previsti  dall'art.  119  della
Costituzione, il Governo, per  realizzare  la  piena  attuazione  del
federalismo fiscale regionale, osservi altresi' i principi e  criteri
direttivi specifici ivi elencati, tra cui «a) rivedere le  norme  del
decreto  legislativo  6   maggio   2011,   n.   68,   attraverso   la
razionalizzazione  delle  procedure  e  delle  modalita'  applicative
necessarie ad assicurare  la  completa  attuazione  dei  principi  in
materia di autonomia di entrata delle regioni a  statuto  ordinario».
(3) 
    I meccanismi delineati dall'art. 33 del  decreto  legislativo  n.
147/2026 non tengono conto dei medesimi principi, non attuandosi  con
la predetta riforma la piena attuazione  del  federalismo  fiscale  e
dell'autonomia  finanziaria  regionale,  ne'   definendosi   adeguati
meccanismi perequativi, secondo i principi e i criteri gia'  indicati
nell'art. 9 della legge delega n.  42/2009  e  ribaditi  dalla  legge
delega n. 111/2023. 
    In una prima disamina critica delle disposizioni di cui  all'art.
33 del decreto Legislativo n.  147/2026,  come  visto,  il  comma  1,
lettera a) sostituisce integralmente l'art. 2 del decreto legislativo
n. 68/2011: tale norma, nel testo previgente, disponeva, a  decorrere
dall'anno 2027, che al fine di garantire al complesso delle Regioni a
statuto   ordinario   entrate   corrispondenti   all'ammontare    dei
trasferimenti  statali  soppressi   venisse   disposto   l'incremento
dell'aliquota ordinaria  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF,  con
contestuale riduzione dell'aliquota statale al fine di assicurare  la
neutralita' del carico fiscale per il contribuente (art. 2, comma  1,
ult. periodo). 
    Il meccanismo introdotto  dal  decreto  legislativo  n.  147/2026
prevede  invece  la  sostituzione  dell'incremento   dell'addizionale
regionale IRPEF con l'attribuzione alle Regioni a  statuto  ordinario
di una - per cosi' dire  «atipica»  -  compartecipazione  al  gettito
IRPEF:  tale  «compartecipazione»  non  e'  invero  parametrata  alla
dinamica  del  gettito  fiscale  bensi'  prefissata  nel  suo  valore
assoluto  e  pari,   nell'ammontare   massimo,   agli   importi   dei
trasferimenti statali soppressi come  individuati  nel  comma  2  del
medesimo  articolo,  salvo  un  incremento  di  appena   50   milioni
dall'esercizio finanziario 2028.  Conseguentemente,  viene  istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
un  apposito  fondo  ,  «al  fine  di  procedere   alle   regolazioni
finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto  ordinario  correlate
allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali  soppressi
e  le  entrate   derivanti   dalla   compartecipazione   al   gettito
dell'IRPEF», con una dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei  trasferimenti
soppressi e incrementata nella misura annua di 50 milioni di  euro  a
decorrere dall'anno 2028.  La  disposizione  precisa  che  «eventuali
risorse  derivanti  dalla   compartecipazione   all'IRPEF   eccedenti
l'importo del fondo di cui al primo periodo, come rimodulato ai sensi
del secondo periodo, restano acquisite al bilancio dello  Stato»:  e'
evidente pertanto che il meccanismo individuato dal  Legislatore  non
possa  prefigurarsi  quale  «compartecipazione  al  gettito  erariale
riferibile al proprio territorio», come previsto dall'art. 119  della
Costituzione,  essendosi   sostanzialmente   limitato   a   «cambiare
etichetta»  ai  precedenti  trasferimenti,  senza   in   alcun   modo
incrementare l'autonomia delle regioni a statuto ordinario (v. infra,
punto 1) della parte in diritto). 
    Nessuna specifica indicazione viene fornita dalla norma in ordine
ai criteri di assegnazione del medesimo Fondo alle  singole  regioni,
rinviando la definizione  dei  medesimi  criteri  a  un  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  adottarsi  entro  il  31
dicembre 2026. 
    Al riguardo, il comma 3, periodo 4,  del  novellato  art.  2  del
decreto  legislativo  n.  68/2011  stabilisce  altresi'  -  con   una
formulazione a dir poco «criptica» - che con il medesimo decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  nelle  more  di  entrata  in
vigore della fase di perequazione a regime di cui al successivo  art.
15, vengono stabiliti i criteri assegnazione annuale delle quote  del
fondo nonche' i meccanismi che consentano di  garantire,  nell'ambito
della dotazione complessiva del medesimo fondo, un regime perequativo
transitorio tra le regioni al fine di garantire le seguenti forme  di
perequazione: 
        (i)  «prioritariamente»  in  misura  pari  alla   quota   dei
trasferimenti statali soppressi ai sensi del medesimo comma 2 nonche'
dell'art. 7; 
        (ii) «per la restante parte» nel  rispetto  dei  percorsi  di
perequazione e dei costi standard o, nelle  more,  secondo  modalita'
individuate dalla Conferenza delle regioni e delle province  autonome
in sede di autocoordinamento, nel rispetto del terzo comma  dell'art.
119 della Costituzione» (v. infra, punto 2) delle parte in diritto). 
    La  stessa  disposizione  prevede  inoltre  che,   negli   ambiti
interessati   dalla   fiscalizzazione   dei   trasferimenti   statali
soppressi, previsti dal comma 2 e dal successivo art. 7, spetti  alle
amministrazioni  statali  il  coordinamento  e  il  monitoraggio  dei
livelli  essenziali  delle  prestazioni,  dei  livelli  adeguati   di
servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi  di  servizio
da garantire sull'intero  territorio  nazionale  e  il  rispetto  dei
principi di sussidiarieta', differenziazione  e  adeguatezza  di  cui
all'art. 118 della Costituzione, secondo le modalita'  stabilite  con
il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Deve essere invece assicurato dalle regioni -  anche  nell'ambito
delle risorse di cui al comma 3 (sic) -  «il  concorso  all'esercizio
delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle citta'
metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117,  comma  secondo,
lettera p), e 119 della Costituzione». 
    La norma prevede inoltre un monitoraggio periodico degli  effetti
relativi  all'applicazione  delle  disposizioni  sopra  descritte   e
riconosce la facolta' per lo Stato, «al fine di  tenere  conto  della
dinamicita' del gettito  dell'IRPEF»,  di  rivedere  le  aliquote  di
compartecipazione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
    Procedendo nell'esame dell'art. 33  del  decreto  legislativo  n.
147/2026, con la lettera b) si apportano  modifiche  all'art.  4  del
decreto legislativo n. 68 del 2011 che  disciplina  le  modalita'  di
determinazione della compartecipazione  all'IVA  da  attribuire  alle
Regioni a statuto ordinario: in particolare, vengono rappresentate le
modalita' di calcolo  della  predetta  compartecipazione  durante  il
periodo transitorio fino all'entrata in vigore della  perequazione  a
regime di cui all'art. 15 (comma 2) e, successivamente,  a  decorrere
dall'anno di entrata in vigore della fase di  perequazione  a  regime
(comma 3). La norma e le relazioni tecniche si limitano  a  precisare
che alle modifiche introdotte non  si  ascrivono  effetti  di  natura
finanziaria nei bilanci dello Stato, senza contenere  alcun  elemento
che consenta di  valutare  la  sostenibilita'  per  i  bilanci  delle
regioni a statuto ordinario. 
    La  lettera  d)  apporta  modifiche  all'art.   7   del   decreto
legislativo n. 68/2011, prevedendo che, a decorrere  dall'anno  2028,
possano essere soppressi ulteriori  trasferimenti  statali  destinati
alle Regioni a statuto ordinario, aventi carattere di  generalita'  e
permanenza, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni
da parte di province e comuni. 
    Il meccanismo delineato  nel  novellato  art.  7  replica  quanto
previsto nell'art. 2: ove lo Stato esercitasse tale facolta', sarebbe
rimessa a un decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
l'individuazione dei trasferimenti, la rideterminazione dell'aliquota
di compartecipazione all'IRPEF nonche' l'adeguamento del fondo di cui
all'art.  2,  comma  3.  Anche  in  questo  caso,  pur  nell'assoluta
scarsita'  di  indicazioni  contenute  nel  decreto  legislativo   n.
147/2026 e nella pressoche' totale remissione a un successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,  e'  dunque  prevista  una
compartecipazione «atipica», non correlata al gettito erariale bensi'
prefissata nell'importo massimo. 
    Infine, con la lettera e) sono apportate  modifiche  all'art.  15
del decreto legislativo n. 68 del  2011  che  disciplina  la  fase  a
regime del federalismo regionale e,  segnatamente,  i  meccanismi  di
definizione e di riparto dei fondi perequativi, distinti per funzioni
LEP (comma 5) e funzioni non LEP (comma 7). 
    Con  riferimento  a  entrambi  i  fondi,  le   «modalita'   della
convergenza» - verso i costi standard per le funzioni LEP e verso  le
capacita' fiscali per le spese non LEP - sono rimesse a un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  pur  precisandosi
che nel primo anno la perequazione sara' effettuata sulla base  della
spesa storica (e dei  costi  standard,  ove  stabiliti),  mentre  nei
successivi quattro anni deve convergere gradualmente  verso  i  costi
standard (comma 5) e verso le capacita' fiscali (comma 7). 
    Si precisa che le entrate tributarie indicate nel novellato  art.
7, comma a) - al fine della realizzazione della perequazione  -  sono
sostanzialmente le medesime che, ai sensi  del  precedente  comma  4,
sono destinate al finanziamento delle spese regionali  non  LEP,  non
essendo pertanto  prevista  la  destinazione  di  risorse  statali  o
comunque aggiuntive per la realizzazione della perequazione  (che  e'
pertanto  esclusivamente  «orizzontale»  tra   le   regioni   e   non
«verticale»). Vieppiu'  che,  rispetto  al  testo  previgente,  viene
specificato  che  il  suddetto  fondo  perequativo  viene  alimentato
esclusivamente con tributi  regionali  e  con  quote  della  medesima
compartecipazione al gettito IRPEF. 
    Viene altresi' specificato che il Fondo di  cui  alla  precedente
lettera a) -  ovvero  il  Fondo  parametrato  alla  soppressione  dei
trasferimenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 68/2011  -
e' istituito per un periodo transitorio  pari  a  3  anni  (dunque  a
valere sugli esercizi finanziari  2027,  2028  e  2029):  decorso  il
periodo di operativita' transitoria, le medesime risorse confluiscono
nell'ambito dei fondi perequativi di cui all'art.  15  (v.  art.  15,
comma 8 bis, decreto legislativo n. 68/2011). 
    Pertanto, come precisato nei lavori istruttori, il Fondo  di  cui
all'art. 2 - con una dotazione pari alla compartecipazione al gettito
dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti  fiscalizzati  ai  sensi  del
comma 2 e dell'art.  7  del  decreto  legislativo  n.  68  del  2011,
incrementato nella misura di 50 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni  2028  e  successivi  -  verra'  suddiviso  in  due  quote,  che
confluiranno nell'ambito dei due distinti fondi perequativi di cui al
citato art. 15, a seconda che le funzioni oggetto di  fiscalizzazione
siano riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, soggetti
a perequazione integrale sulla base dei fabbisogni e  costi  standard
(art. 15, comma 5) o, invece, riguardino materie non inerenti ai  LEP
e oggetto di perequazione sulla base  del  criterio  della  capacita'
fiscali (art. 15, comma 7). 
    Di conseguenza, la Regione Puglia sottopone all'attenzione  della
ecc.ma Corte la questione di legittimita' costituzionale  del  citato
art. 33, decreto legislativo n. 147/2026 per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
In limine 
    Si ritiene opportuno rimarcare l'interesse della Regione Puglia a
proporre la presente impugnazione, atteso che  (sent.  n.  192/2024),
«Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il giudizio promosso  in
via principale si configura come successivo e astratto  e  presuppone
la mera pubblicazione di una legge ... che possa  ledere  il  riparto
delle competenze, "a prescindere dagli effetti che questa abbia o non
abbia prodotto" (tra le tante, sentenza n. 262 del 2016,  punto  4.2.
del Considerato  in  diritto).  Tale  sindacato,  in  quanto  mira  a
definire il corretto riparto delle competenze  fra  Stato  e  Regione
nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del  giudizio
in via principale, non risulta inutilmente svolto  anche  allorquando
l'ambito temporale di applicazione delle norme  impugnate  sia  assai
ristretto o azzerato» (sentenza n. 24  del  2022).  Cio'  perche'  il
ricorrente ricava un vantaggio dalla pronuncia  della  Corte  per  il
solo ripristino  "normativo"  della  propria  competenza,  cioe'  per
l'eliminazione dell'incertezza sull'assetto dei rapporti tra Stato  e
regioni (sentenza n. 257 del 2021)», sicche' «Nel momento in  cui  la
ricorrente denuncia una lesione di competenza (diretta o  indiretta),
sussiste gia' l'interesse al ripristino della propria  competenza,  a
prescindere dagli effetti concreti». 
    Invero, «Il ricorso in via principale puo' contenere censure  con
finalita' interpretativa o "cautelativa", purche' le  interpretazioni
prospettate non siano  implausibili  e  irragionevolmente  scollegate
dalle disposizioni impugnate, cosi' da far ritenere le questioni  del
tutto astratte e pretestuose» (C. Cost., sentenza  n.  73/2021;  cfr.
pure sentenze n. 298 del 2012, n. 249 del 2005 e n. 412 del 2004). 
    E cio' anche se «L'assunto  della  ricorrente  non  costituisc[a]
l'unica possibile interpretazione della norma impugnata,  ma  non  e'
certamente implausibile.  La  giurisprudenza  costituzionale  ritiene
ammissibile  tale  prospettazione  "poiche',  nel  giudizio  in   via
principale, devono essere  esaminate  anche  le  lesioni  in  ipotesi
derivanti da  [accezioni  polisense]  delle  disposizioni  impugnate"
(sentenza n. 270 del  2017).  L'eccezione  sollevata  dall'Avvocatura
generale dello Stato, circa una presunta carenza  di  interesse  alla
proposizione del ricorso, va dunque rigettata, perche', nel  caso  di
specie, deve escludersi una valutazione d'implausibilita' prima facie
della lettura offerta dalla ricorrente» (sent. 6/2019). 
    Tanto chiarito, si illustrano i seguenti motivi di doglianza. 
1) Violazione degli articoli 2, 3,  5,  97,  114,  118  e  119  Cost.
nonche' dell'art. 2, commi 1 e 2 lettera b), e),  f),  m),  n),  ll),
dell'art. 9, dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 42 del
2009, dell'art. 2 comma 1, lettera g), punti 6) e 7) e dell'art.  13,
legge n. 111/2023, quali norme interposte, per mancato  rispetto  del
principio di autonomia finanziaria delle regioni. 
    L'art. 33 del decreto legislativo n.  147/2026  interviene,  come
detto, nel processo di «fiscalizzazione  dei  trasferimenti  statali»
(4) , ovvero in ordine al previsto meccanismo attraverso cui, al fine
di assicurare l'attuazione del principio costituzionale di  autonomia
finanziaria degli enti territoriali, sono soppressi  i  trasferimenti
statali aventi carattere di  generalita'  e  permanenza  e  destinati
all'esercizio  delle  competenze  regionali,  ivi   compresi   quelli
finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e  comuni,
previa  sostituzione  con  compartecipazioni  a  tributi  erariali  o
entrate tributarie proprie. 
    A tal fine, in particolare il comma 1, lettera a del citato  art.
33 decreto legislativo n. 147/2026 introduce modifiche agli  articoli
2 e 7 del decreto legislativo n. 68/2011: nell'art. 2, comma 2,  sono
individuati i trasferimenti soppressi a decorrere dall'anno 2027  (5)
; l'art. 7 prevede invece che, a decorrere  dall'anno  2028,  possano
essere individuati con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  ulteriori  trasferimenti  da  assoggettarsi   ai   medesimi
meccanismi di cui all'art. 2. 
    Senonche', come dianzi rilevato,  il  meccanismo  introdotto  dal
decreto Legislativo n. 147/2026 si discosta  notevolmente  da  quanto
previsto nel precedente decreto legislativo n.  68/2011.  Invero,  al
fine  di  attribuire  alle  regioni  a  statuto   ordinario   entrate
corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi, il novellato  art.
2  del  decreto  legislativo  n.   68/2011   introduce,   a   partire
dall'esercizio finanziario 2027, una «compartecipazione» regionale al
gettito Irpef, in  sostituzione  dell'incremento  dell'aliquota  base
dell'addizionale  regionale   IRPEF   (con   conseguente   decremento
dell'aliquota statale) prevista dal previgente testo (6) :  l'importo
di tale «compartecipazione» risulta inoltre cristallizzato sulla base
del quantum dei trasferimenti individuati nel comma 2. 
    La modifica, lungi dal rivestire carattere  meramente  tecnico  e
formale,  assume  valenza  sostanziale  per  le  regioni  a   statuto
ordinario in quanto il meccanismo della «compartecipazione» delineato
nel comma 3 dell'art. 2 risulta privato della  naturale  correlazione
alla dinamicita' del gettito fiscale. 
    Invero, la compartecipazione prevista dal decreto legislativo  n.
147/2026 puo' essere definita «statica», in quanto  la  dinamica  del
gettito Irpef viene  «sterilizzata»  attraverso  la  restituzione  al
bilancio dello Stato delle eventuali  maggiori  entrate  rispetto  ai
trasferimenti soppressi (art. 2,  comma  3,  terzo  periodo,  decreto
legislativo n. 68/2011). 
    Si tratta, di fatto, di un trasferimento «mascherato»,  in  somma
fissa, che naturalmente  non  apporta  alcun  elemento  di  autonomia
tributaria - neppure  quello  collegato  all'evoluzione  dei  gettiti
compartecipati - alla finanza regionale (7) . 
    Al riguardo  appare  opportuna  una  ulteriore  precisazione:  il
Legislatore  non  si  e'  limitato   a   sostituire   il   meccanismo
dell'aliquota    sull'addizionale    regionale    IRPEF    con    una
compartecipazione al gettito fiscale (come apparentemente  risultante
dal dettato dalla norma), ma ha  sostituito  il  previsto  meccanismo
della rideterminazione dell'aliquota sull'addizionale regionale IRPEF
con    un    mero    trasferimento    (seppur    etichettato    quale
compartecipazione), in palese violazione del principio  di  autonomia
finanziaria di  cui  all'art.  119  della  Costituzione  nonche'  dei
principi e dei criteri  direttivi  indicati  nella  legge  delega  n.
111/2023 (art. 13). 
    Tale aspetto, come detto, e' chiaramente deducibile dalla lettura
del combinato  disposto  del  novellato  art.  2,  comma  2  (con  la
determinazione del quantum del Fondo) e comma 3, terzo  periodo,  del
decreto legislativo n. 68/2011 nella parte in  cui  e'  espressamente
previsto che «Eventuali  risorse  derivanti  dalla  compartecipazione
all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo di cui al primo periodo, come
rimodulato  ai  sensi  del  secondo  periodo,  restano  acquisite  al
bilancio dello Stato» (8) . 
    Si segnala al riguardo l'irragionevolezza della disposizione  (in
violazione dell'art. 3  Cost.)  che,  cristallizzando  l'importo  del
trasferimento -  rectius,  della  «compartecipazione»  -  al  quantum
trasferito dallo Stato in un determinato anno finanziario,  senza  la
previsione di alcuna correlazione dello stesso importo rispetto  alla
dinamica del gettito fiscale e/o alla crescita dei costi, da un  lato
addossa  l'evoluzione  reale  dei  costi  di  esercizio  ai   bilanci
regionali (si pensi ai costi crescenti per  i  servizi  afferenti  al
trasporto pubblico locale); dall'altro assicura al  bilancio  statale
gli incrementi futuri del gettito fiscale IRPEF. 
    E'  evidente  pertanto  che  non  solo  la  norma  non   persegue
l'obiettivo  della  piena  realizzazione  dell'autonomia  finanziaria
prevista nell'ordinamento costituzionale e nella stessa legge  delega
n. 111/2023, ma vieppiu' pregiudica la stessa capacita' delle Regioni
di svolgere le proprie funzioni ordinarie, posto  che  l'applicazione
della norma comportera',  di  fatto,  il  drenaggio  di  risorse  dei
bilanci regionali  (quantomeno  nella  dinamica  futura)  e  potrebbe
comportare, soprattutto per le Regioni con minore capacita'  fiscale,
l'insostenibilita' per i medesimi  bilanci  di  sostenere  una  spesa
crescente, a fronte dell'invarianza delle risorse. 
    E' evidente allora la denunziata lesione delle anzindicate  norme
costituzionali, atteso che «ai sensi  dell'art.  119,  quarto  comma,
Cost., le funzioni degli enti territoriali devono  essere  assicurate
in concreto mediante le risorse menzionate ai  primi  tre  commi  del
medesimo  art.  119  Cost.,  attraverso   un   criterio   perequativo
trasparente  e  ostensibile,  in  attuazione  dei  principi   fissati
dall'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 42 del 2009» (sent.
220/2021). 
    Sul  punto,  giova  evidenziare  che  la  previsione  di  cui  al
novellato comma 6 dell'art. 2 - secondo cui «in considerazione  degli
esiti del predetto monitoraggio e  al  fine  di  tenere  conto  della
dinamicita' del gettito dell'IRPEF, potra' procedersi,  nel  rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di
compartecipazione  di  cui  al  comma  1»  -  non  e'   assolutamente
sufficiente a scongiurare i rischi reali di  insostenibilita'  per  i
bilanci regionali, invero limitandosi  a  riconoscere  in  capo  allo
Stato, senza alcun  coinvolgimento  delle  autonomie  territoriali  e
senza alcun automatismo rispetto alla dinamicita' del gettito  IRPEF,
la mera possibilita' di revisione delle aliquote di compartecipazione
al  gettito  IRPEF  mediante  successivi  provvedimenti  legislativi:
trattasi, per cosi' dire, di una clausola «meramente potestativa»  in
favore dello Stato, senza la previsione di  alcuna  garanzia  per  le
autonomie territoriali. 
    La relazione tecnica sottolinea,  peraltro,  che  l'esercizio  di
tale facolta' deve avvenire senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica (all. 1) (9) . 
    Infine  preme  evidenziare  un  ulteriore  aspetto:  nel  sistema
delineato  dal  decreto  legislativo  n.   68/2011,   alla   prevista
rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF) avrebbe dovuto conseguire la  riduzione
delle aliquote IRPEF di competenza  statale,  al  fine  di  mantenere
inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del  contribuente
(art. 2, comma 1, ult. periodo, decreto legislativo n. 68/2011 -  nel
testo  previgente  rispetto  alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo n. 147/2026). 
    Il  nuovo  meccanismo  «a  costo  zero»  delineato  dal   decreto
legislativo n. 147/2026 consente invece allo Stato  di  addossare  ai
bilanci regionali i crescenti  costi  di  esercizio  dei  servizi  da
rendere in favore dei cittadini, trattenendo nel bilancio statale  le
maggiori entrate correlate,  seppur  tendenzialmente,  alla  dinamica
evolutiva del gettito fiscale. 
    I dati di seguito esposti, tratti dal  sito  MEF  -  Dipartimento
Finanze  dimostrano  la  dinamica  evolutiva  crescente  del  gettito
fiscale IRPEF: negli ultimi 5 anni il gettito  complessivo  correlato
all'IRPEF e' aumentato in maniera costante per un importo di circa 34
miliardi di euro (totale  esercizio  finanziario  2020:  140.988.877;
totale esercizio finanziario 2024:  174.506.291).  Tale  crescita  e'
avvenuta  peraltro  in  maniera  pressoche'  uniforme  per  tutte  le
regioni.  
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Un secondo elemento problematico, ma connesso al  precedente,  e'
rappresentato dalla struttura concreta della compartecipazione. 
    Le risorse derivanti dall'IRPEF non sono attribuite  direttamente
alle  regioni  in  rapporto  al  gettito  riferibile  ai   rispettivi
territori, ma confluiscono in  un  fondo  istituito  nello  stato  di
previsione  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   e,
soprattutto, le eventuali somme eccedenti l'importo del fondo restano
acquisite al bilancio dello Stato. 
    Tale previsione attenua significativamente  il  collegamento  tra
gettito prodotto nel territorio e  risorse  spettanti  alle  regioni,
richiesto dall'art.  119  Cost.,  e  impedisce  loro  di  beneficiare
integralmente della dinamica positiva del tributo. 
    La compartecipazione rischia, pertanto, di  assumere  una  natura
meramente nominale e di riprodurre,  nella  sostanza,  il  precedente
modello dei  trasferimenti  statali:  cambierebbe  la  qualificazione
formale della fonte di finanziamento,  ma  non  la  dipendenza  delle
regioni dalle determinazioni finanziarie centrali. 
    Non a caso, l'art. 2 novellato  stabilisce  la  compartecipazione
delle regioni al gettito IRPEF e prevede un  fondo  in  favore  delle
medesime regioni alimentato  da  tale  compartecipazione;  fondo  che
dovrebbe garantire il finanziamento di  alcune  importanti  funzioni,
tra le quali il TPL, i  cui  trasferimenti  diretti  sono  soppressi.
Ebbene: al comma 3 si dispone che «eventuali risorse derivanti  dalla
compartecipazione  all'IRPEF  eccedenti  l'importo  del  fondo  [...]
restano acquisite al bilancio dello Stato». 
    In  tal   modo,   pero',   e'   evidente   l'irragionevolezza   e
contraddittorieta',  nonche'  l'eccesso  di  potere  legislativo,  in
violazione  dell'art.  3  Cost.  che  si  riflette  sulla   ulteriore
compressione dell'autonomia finanziaria della  regioni  ex  art.  119
Cost.:  la  norma  impugnata,  infatti,  da  un   lato   prevede   la
compartecipazione,  in  sostanza  disponendo   che   il   fondo   ivi
contemplato sia proprio delle regioni; dall'altro, pero',  stabilisce
che il residuo del fondo vada al bilancio dello Stato, forse  proprio
perche' allocato ab origine nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, senza  alcuna  spiegazione  o  ragione
(per esempio, in collegamento al ciclo economico  o  per  particolari
necessita') di tale modus procedendi. 
    Inoltre, il meccanismo sembra  contraddittorio  ed  irragionevole
(in  reiterata  violazione  dell'art.  3  Cost.),  anche  perche'  si
invitano le regioni a una maggiore efficienza  (si  veda  il  periodo
precedente a quello sopra richiamato), ma poi non  si  lasciano  alle
regioni eventuali risparmi derivanti proprio da quella efficienza. 
    Si  rammenta  che  il  c.d.  «vizio  di  irragionevolezza»  viene
ricondotto  dalla  dottrina  alla  figura  di  «eccesso   di   potere
legislativo» (che ricorrerebbe in ipotesi di  sviamento  della  legge
dai  fini  costituzionalmente  prescritti),  di  straripamento  della
funzione  legislativa  in  ambiti  riservati  ad  altri  poteri,   di
esercizio della funzione legislativa in frode alla (o elusiva  della)
Costituzione. 
    In  particolare,  con  la   sentenza   n.   46/2024,   la   Corte
costituzionale ha riconosciuto il  proprio  potere  di  sindacare  le
scelte del Legislatore, qualora  tale  scelta  contrasti  in  maniera
cosi' evidente con il canone  della  ragionevolezza  «da  atteggiarsi
alla stregua di una figura per cosi' dire sintomatica di "eccesso  di
potere" e,  dunque,  di  sviamento  rispetto  alle  attribuzioni  che
l'ordinamento assegna alla funzione legislativa». 
    Le norme censurate violano, pertanto, l'art. 2, l'art. 3 e l'art.
97  Cost,  in  quanto  l'omessa  previsione  dell'assegnazione  delle
risorse,  nella  adeguata  e  congrua  misura,  risulta   del   tutto
contrastante con i doveri di solidarieta' sociale che lo Stato, nella
sua  unitaria  composizione,  e'  chiamato   ad   assolvere   nonche'
negativamente  incidente  sulla  stessa  efficacia,  adeguatezza   e,
quindi, buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art.  97
Cost., che impone al comma 1 anche il  rispetto  degli  equilibri  di
bilancio, oltre che essere del  tutto  priva  di  proporzionalita'  e
ragionevolezza richieste dall'art. 3 Cost.,  lesioni  che  ridondano,
per  quanto  detto,  sul  corretto  e  regolare  espletamento   delle
competenze e funzioni regionali, attesa la  correlata  compromissione
della sua autonomia finanziaria ex art. 119 Cost.. 
    Rispetto a tale scopo, si pone, come detto,  anche  la  questione
del rispetto  del  principio  di  proporzionalita'  e  ragionevolezza
dell'intervento coordinatore dello Stato (cfr. sentt. n. 326 del 2010
e n. 236 del 2013, in  cui  la  Corte  ha  messo,  in  relazione  con
l'obiettivo prestabilito, la necessita'  del  rispetto  dei  suddetti
principi: «la disciplina dettata dal legislatore non deve  ledere  il
canone   generale    della    ragionevolezza    e    proporzionalita'
dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato»;  ma  si
veda anche la sentenza n. 272 del 2015). 
    In altre  parole,  in  assenza  di  una  previsione  di  adeguato
finanziamento, la questione e' inerente a quale valore costituzionale
sia riconducibile l'azione perseguita dal  Legislatore  statale,  dal
momento che la Costituzione si connota  per  la  rilevanza  che  essa
assegna ai diritti sociali e  alla  tutela  della  salute,  alla  cui
stregua la previsione della fruibilita' della funzione,  come  visto,
e'  connessa  al  dovere  inderogabile   di   solidarieta'   sociale,
compromessa dalla insufficiente  ed  incerta  previsione  statale  al
riguardo. 
    In questi termini si ritiene che la violazione  dei  principi  di
proporzionalita' e  ragionevolezza  ex  art.  3  Cost.,  secondo  cui
«occorre sempre accertare una «connessione  razionale  tra  il  mezzo
predisposto dal legislatore  [...]  e  il  fine  che  questi  intende
perseguire" (sentenza n.  8  del  2024)»  (sent.  183/2024),  sia  da
valutare anche alla luce  del  principio  del  buon  andamento  della
pubblica amministrazione di cui  all'art.  97  Cost  (10)  ,  la  cui
violazione ridonda sull'autonomia costituzionalmente  garantita  alla
regione ex art. 119, dal  momento  che  proprio  la  possibilita'  di
continuare  a  garantire  adeguati  servizi  viene  compromessa   dai
continui ingenti esborsi a carico della finanza regionale,  a  fronte
delle manifestamente  insufficienti  assegnazioni  statali,  con  una
ricaduta evidente sulla sua autonomia finanziaria. 
    Non si possono, allora,  non  rammentare  i  precisi  e  ripetuti
moniti che Codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha ritenuto  di  dover
rivolgere al Legislatore  statale  in  situazioni  analoghe,  da  cui
trarre insegnamenti e principi  valevoli  anche  per  la  vicenda  in
disamina. 
    Basti ricordare il lungo elenco di pronunce che va dalla sentenza
n. 65 del 2016, che  non  si  esime  «dall'avvertire  che  interventi
statali, i quali modifichino repentinamente l'equilibrio del rapporto
tra autocoordinamento regionale  e  supplenza  statale  nel  delicato
settore dei  contributi  regionali  alla  finanza  pubblica,  restano
ovviamente soggetti allo stretto scrutinio di questa Corte, se  e  in
quanto investita del relativo giudizio», fino alla  sentenza  n.  169
del 2017,  dove  si  afferma  «nondimeno  deve  essere  rinnovato  al
legislatore l'invito a corredare le iniziative legislative  incidenti
sull'erogazione delle  prestazioni  sociali  di  rango  primario  con
un'appropriata istruttoria finanziaria. Cio' soprattutto al  fine  di
definire in modo appropriato, anche  tenendo  conto  delle  scansioni
temporali dei cicli di bilancio e piu' in generale  della  situazione
economica del Paese, il quadro delle  relazioni  finanziarie  tra  lo
Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali,  evitando  la  sostanziale
estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre  che  potrebbe
sottrarre al confronto  parlamentare  la  valutazione  degli  effetti
complessivi e sistemici di queste ultime in un  periodo  piu'  lungo»
(sentenza n. 154 del 2017). 
    Si tratta quindi, nell'insieme, di una  situazione  concretamente
dimostrata proprio dalle prese di posizione di codesta On.  le  Corte
costituzionale (e che in quanto tali rendono superflua ogni ulteriore
dimostrazione), che valgono, in tale specifica fattispecie,  a  porre
la denunciata violazione degli articoli 2, 3, 97 e 119  Cost.  su  un
piano che prescinde dall'allegazione da  parte  della  regione  della
dimostrazione (che assumerebbe il carattere di  una  vera  e  propria
probatio diabolica nella misura in cui fosse, peraltro,  pretesa  nei
ristretti tempi in  cui  nel  termine  di  sessanta  giorni  previsto
dall'art. 127 Cost.) di un vulnus  tale  da  rendere  impossibile  lo
svolgimento delle proprie funzioni. 
    Tanto piu' che, come codesta  On.  le  Corte  ha  avuto  modo  di
rammentare, «La dedotta contrazione delle  risorse  trasferite  dallo
Stato,  unitamente  all'imposizione  del  contributo   alla   finanza
pubblica,  sono  elementi  di  per  se'  in  grado  di  sostenere  le
potenzialita' lesive delle disposizioni impugnate in  relazione  allo
svolgimento delle funzioni assegnate e quindi di  consentire  l'esame
nel merito della questione secondo la giurisprudenza di questa  Corte
(ex multis, sentenze n. 220 del 2021  e  n.  137  del  2018)»  (sent.
45/2025). 
    E' evidente che l'art. 33 in disamina abbia  anche  disatteso  le
indicazioni  contenute  nella  legge  n.  42/2009,  il  cui  art.  2,
segnatamente nei primi due commi, ha indicato  al  Governo,  ai  fini
dell'attuazione dell'art. 119 Cost., una serie di criteri <al fine di
assicurare, attraverso la definizione dei principi  fondamentali  del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema  tributario  e  la
definizione della perequazione, l'autonomia  finanziaria  di  comuni,
province,  citta'  metropolitane  e  regioni  nonche'  al   fine   di
armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi
enti e  i  relativi  termini  di  presentazione  e  approvazione,  in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione
della finanza pubblica> (comma 1). 
    Segnatamente (comma 2), tra  i  criteri  manifestamente  smentiti
dalla norma qui censurata (anche per  quello  che  si  dira'  infra),
troviamo quelli della <b) lealta' istituzionale fra tutti  i  livelli
di Governo e  concorso  di  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  al
conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  nazionale  in
coerenza con i vincoli  posti  dall'Unione  europea  e  dai  trattati
internazionali; ... e) attribuzione di risorse  autonome  ai  comuni,
alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in relazione
alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialita' e
nel  rispetto  del  principio  di  solidarieta'  e  dei  principi  di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza di cui  all'art.  118
della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle  entrate
propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al  gettito
di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di  finanziare
integralmente  il  normale   esercizio   delle   funzioni   pubbliche
attribuite; f) determinazione del costo  e  del  fabbisogno  standard
quale  costo  e   fabbisogno   che,   valorizzando   l'efficienza   e
l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale  comparare  e
valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi  di  servizio
cui  devono   tendere   le   amministrazioni   regionali   e   locali
nell'esercizio delle funzioni  riconducibili  ai  livelli  essenziali
delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui  all'art.  117,
secondo  comma,  lettere  m)  e  p),  della  Costituzione;   ...   m)
superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio
della spesa storica a favore:  1)  del  fabbisogno  standard  per  il
finanziamento dei livelli essenziali di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni  fondamentali
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p),  della  Costituzione;
2) della perequazione della capacita' fiscale per le altre  funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato
e regioni in tema di  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario; ...  ll)  certezza  delle  risorse  e  stabilita'
tendenziale del quadro di  finanziamento,  in  misura  corrispondente
alle funzioni attribuite;...>. 
    Nell'adozione del decreto legislativo, il Governo avrebbe  dovuto
attenersi anche ai principi e ai  criteri  direttivi  indicati  nella
legge delega n. 111/2023, il cui art. 2,  comma  1,  lettera  g),  ha
imposto al Governo di assicurare la piena applicazione  dei  principi
di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge  5
maggio 2009, n. 42 e al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con
particolare riferimento, tra gli altri,  <(...)  all'opportunita'  di
considerare  le  eventuali  perdite  di  gettito  rispetto  a  quanto
previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei  servizi
relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e  al  servizio  del
trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi  indicati  dalla
giurisprudenza costituzionale e dalla  legge  31  dicembre  2009,  n.
196>, secondo quanto espressamente  previsto  al  punto  6),  nonche'
<alla  garanzia  della  previsione  di  meccanismi   perequativi   in
conformita' ai principi di cui all'art. 9 della legge n. 42 del 2009,
con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui
all'art. 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011> (punto 7). 
    L'art. 13 impone inoltre che  nell'esercizio  della  delega,  nel
rispetto in particolare dei principi  previsti  dall'art.  119  della
Costituzione, il Governo, per  realizzare  la  piena  attuazione  del
federalismo fiscale regionale, osservi altresi' i principi e  criteri
direttivi specifici ivi elencati, tra cui <a) rivedere le  norme  del
decreto  legislativo  6   maggio   2011,   n.   68,   attraverso   la
razionalizzazione  delle  procedure  e  delle  modalita'  applicative
necessarie ad assicurare  la  completa  attuazione  dei  principi  in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario>. 
    I meccanismi delineati dall'art. 33 del  decreto  legislativo  n.
147/2026 non tengono conto dei medesimi principi, non attuandosi  con
la predetta riforma la piena attuazione  del  federalismo  fiscale  e
dell'autonomia  finanziaria   regionale,   ne'   definendo   adeguati
meccanismi perequativi, secondo i principi e i criteri gia'  indicati
nell'art. 9 della legge delega n.  42/2009  e  ribaditi  dalla  legge
delega n. 111/2023. 
2) Violazione degli articoli 3, 5, 70, 76, 77,  97,  117,  II  comma,
lettera m) e lettera p) Cost., nonche' dell'art. 20, comma  2,  legge
n. 42 del 2009, quale norma interposta, in relazione alla  violazione
dell'art. 119 Cost. - Assenza di specifici criteri direttivi,  scarsa
chiarezza  del  testo  legislativo  e  rinvio  ad  atti   di   natura
regolamentare. 
    Si premette che codesta Ecc.ma Corte «ammette, con giurisprudenza
costante, che "le regioni possono evocare parametri  di  legittimita'
diversi  rispetto  a  quelli  che   sovrintendono   al   riparto   di
attribuzioni  solo  se  la   lamentata   violazione   determini   una
compromissione  delle   attribuzioni   regionali   costituzionalmente
garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e
regioni" (sentenza n. 33 del 2011; in senso  conforme,  ex  plurimis,
sentenze n. 46, n. 20 e n. 8 del 2013; n. 311, n.  298,  n.  200,  n.
199, n. 198, n. 187, n. 178, n. 151, n. 80 e  n.  22  del  2012).  Se
dunque il parametro evocato non attiene direttamente al riparto delle
competenze legislative tra Stato e regioni, e'  necessario,  ai  fini
dell'ammissibilita',  che  le  norme  censurate  determinino,   nella
prospettazione della parte ricorrente, una violazione «potenzialmente
idonea a determinare una lesione  delle  attribuzioni  costituzionali
delle regioni» (sentenza n. 22 del 2012, ma, ancora  prima,  sentenze
n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). ... La  possibile  ridondanza  deve
essere valutata non solo  con  riferimento  alle  competenze  proprie
delle regioni ricorrenti (uniche legittimate ad esperire  ricorsi  in
via di azione davanti a questa Corte), ma  anche  con  riguardo  alle
attribuzioni degli enti locali, quando sia  lamentata  dalle  regioni
una potenziale lesione delle sfere di competenza  degli  stessi  enti
locali (sentenza n. 199 del 2012)» (sent. n. 220/2013). 
    Il  decreto  legislativo  n.  147/2026  interviene  indubbiamente
nell'ambito di una tematica estremamente tecnica e  molto  complessa:
tuttavia, la lettura del testo appare particolarmente «criptica»,  se
non «sibillina», rendendo oltremodo difficile anche agli «addetti  ai
lavori» comprendere non solo il reale significato delle  disposizioni
ma  soprattutto  valutarne  l'impatto  sulla   tenuta   dei   bilanci
regionali, anche in chiave prospettica in  relazione  all'entrata  in
vigore «a regime» dei fondi perequativi di cui ai commi  5  e  7  del
novellato art. 15, decreto legislativo n. 68/2011. 
    Vieppiu' che, oltre alla scarsa chiarezza del testo legislativo e
all'assenza di specifici dati nelle relazioni tecniche, la scelta del
Legislatore delegato e' di  rinviare  a  un  successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  aspetti  fondamentali  (e  non
meramente di dettaglio) del  nuovo  sistema  di  finanziamento  delle
autonomie  territoriali:  si  pensi  ai  criteri  di  definizione   e
meccanismi   di   funzionamento   della    compartecipazione;    alla
determinazione dei criteri di assegnazione  delle  quote  del  Fondo;
all'individuazione  dei  meccanismi  di   perequazione   nella   fase
transitoria;  alla  definizione  degli  ulteriori  trasferimenti  che
possono essere soppressi a decorrere dal 2028 ai  sensi  dell'art.  7
nonche'  ai  meccanismi  di  calcolo  e   funzionamento   dei   fondi
perequativi di cui all'art. 15, commi 5 e 7 e finanche la percentuale
di riduzione delle differenze tra le capacita' fiscali. 
    Trattandosi  di  norme  che  delineano,  anche  per  il   futuro,
l'assetto dei  rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  le  autonomie
territoriali e tese, in ultimo, ad  assicurare  i  diritti  civili  e
sociali dei cittadini sull'intero territorio nazionale,  e'  evidente
l'assoluta illegittimita', anche sotto tale profilo, delle richiamate
disposizioni. 
    Al  solo  fine   esemplificativo,   senza   alcuna   pretesa   di
esaustivita', si indicano di seguito alcuni aspetti fondamentali  del
nuovo sistema di finanziamento, dal significato non chiaro nel  testo
legislativo e/o rimessi a un successivo decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri: 
        determinazione della compartecipazione al gettito dell'IRPEF:
ai sensi del novellato  art.  2,  comma  1,  decreto  legislativo  n.
68/2011, la  determinazione  dell'aliquota  di  compartecipazione  e'
rimessa a un successivo decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottarsi peraltro con una tempistica stringente, ovvero
entro il 31 dicembre 2026; 
        i criteri di quantificazione e finalita'  dell'incremento  di
50 milioni di euro: nessun  elemento  e'  indicato  in  relazione  ai
criteri di quantificazione dell'incremento di 50 milioni a  decorrere
dall'anno 2028 previsto dall'art. 2, comma 3, decreto legislativo  n.
68/2011. Il testo legislativo non risulta chiaro  neanche  in  ordine
alle finalita' del predetto dell'incremento: la norma  statuisce  che
l'entita' puo' essere rideterminata annualmente nel disegno di  legge
di bilancio «al fine di tenere conto dell'andamento delle  entrate  e
dei risultati ottenuti dalle regioni in termini di  miglioramento  di
efficienza»; 
        scostamenti  tra  l'ammontare   dei   trasferimenti   statali
soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione  al  gettito
dell'IRPEF: posto che la  norma  risulta  estremamente  chiara  nello
stabilire che le risorse eccedenti  verranno  acquisite  al  bilancio
dello Stato (art. 2, comma 3, terzo periodo, decreto  legislativo  n.
68/2011), nulla viene detto in relazione all'ipotesi inversa  in  cui
il gettito fiscale correlato alla compartecipazione risulti inferiore
rispetto ai trasferimenti statali soppressi. L'ipotesi piu' temuta  -
ma anche piu' probabile - e' che gli scostamenti  in  rialzo  vengano
acquisiti al bilancio dello Stato, mentre  eventuali  scostamenti  al
ribasso siano addossati ai bilanci regionali; 
        criteri di assegnazione annuale delle quote del Fondo di  cui
all'art. 2: nulla viene detto in ordine ai  criteri  di  assegnazione
annuale delle quote del fondo, che saranno definiti con il successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 2,  comma  3,
quinto periodo). Peraltro il Fondo di cui all'art. 2, come  precisato
nel comma 2, comprende trasferimenti di natura eterogenea,  ripartiti
tra le regioni in maniera differente: si  consideri  inoltre  che,  a
decorrere dall'anno  2028,  ulteriori  trasferimenti  possono  essere
soppressi e confluire nel medesimo Fondo  sulla  base  del  novellato
art. 7 del decreto legislativo n. 68/2011. 
    Al  fine  di  meglio  esplicitare  le  criticita'  derivanti  dal
silenzio del Legislatore in ordine ai  criteri  di  assegnazione  del
Fondo,  si  osservino  i  criteri  di  riparto  del  Fondo  Nazionale
Trasporti, di cui all'art. 16-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.
95/2012 (ovvero della posta ad oggi assolutamente  maggioritaria  del
Fondo di cui all'art. 2): sulla base della normativa vigente e  delle
modalita' di assegnazione delle risorse sino ad oggi adottate,  varie
sono  le  opzioni  che   possono   ipoteticamente   essere   valutate
nell'adozione del prossimo decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri. 
    Invero, la ripartizione del Fondo Nazionale  Trasporti  e'  stata
storicamente effettuata mediante percentuali consolidate: sulla  base
di  tale  modalita',  alla  Regione  Puglia  e'  attribuito   l'8,09%
dell'importo del Fondo. 
    A partire dall'esercizio finanziario 2023, l'art.  27,  comma  2,
del decreto-legge n.  50/2017,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede pero' che  la  ripartizione  del
Fondo sia effettuata secondo modalita'  differenti,  ovvero  per  una
quota pari al 50%, tenendo conto dei costi standard di  cui  all'art.
1, comma 84, della legge n. 147/2013 (percentuale Puglia 5,62%);  per
la restante quota del 50%, tenendo conto dei LAS -  Livelli  Adeguati
dei Servizi di trasporto pubblico locale e regionale. 
    Il successivo art. 27, comma  2-ter,  precisa  che,  al  fine  di
garantire una ragionevole  certezza  delle  risorse  disponibili,  la
suddetta ripartizione non possa determinare,  per  ciascuna  regione,
un'assegnazione di risorse inferiore a quella  risultante  nel  2020,
effettuata con le percentuali storiche («Clausola di  salvaguardia»):
per  la  Regione  Puglia  l'importo  del  2020  e'   pari   ad   euro
394.213.409,40. 
    Le percentuali  dei  LAS  sono,  ad  oggi,  ancora  in  corso  di
definizione ma l'art. 27, comma  6,  del  medesimo  decreto-legge  n.
50/2017 prevede che  gli  stessi  LAS  siano  definiti  entro  il  31
dicembre 2026 e utilizzati, per la ripartizione del Fondo, a  partire
dal 2027. La stessa norma precisa che, fino alla definizione dei LAS,
la ripartizione del Fondo sia  effettuata  soltanto  sulla  base  dei
Costi Standard. 
    Fino ad  oggi,  la  ripartizione  non  e'  mai  stata  effettuata
integralmente con Costi Standard/LAS, sulla base di  quanto  previsto
dall'art. 27, comma 2-quater, del decreto-legge n. 50/2017 (11) . 
    In considerazione di tale coacervo  normativo,  che  riflette  le
concrete  difficolta'  nell'individuazione  di  nuove  modalita'   di
riparto,  e  in  assenza  di  specifiche  indicazioni  da  parte  del
legislatore delegato, non e' perspicuo quali criteri di  assegnazione
saranno individuati nel decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di prossima emanazione. 
    Le ipotesi possono essere differenti: 
        si privilegera' la «spesa storica» intendendosi per  tale  le
percentuali di riparto del 2020?; 
        si scegliera' di mantenere, almeno  nella  fase  transitoria,
gli stessi criteri di riparto adottati per l'anno 2025 (spesa storica
e costi standard)? 
        si  adotteranno  criteri  sulla  base  del   dato   normativo
dell'art. 27, comma  2,  del  decreto-legge  n.  50/2017  (50%  costi
standard e 50% LAS)? 
    E' evidente che  tali  «scelte»,  lungi  dal  riguardare  aspetti
meramente tecnici, rivestono un elevato grado di  discrezionalita'  e
non possono essere rimesse a un atto di natura  regolamentare,  anche
in considerazione del loro notevole impatto sulla tenuta dei  bilanci
regionali e sulla capacita' delle  amministrazioni  di  assicurare  i
servizi ai cittadini (sul punto si veda anche infra, in  ordine  alle
stime e simulazioni di riparto). 
    A tanto aggiungasi  che  la  determinazione  dei  costi  standard
viene, comunque,  assegnata  al  Governo  e  cio',  se  in  linea  di
principio non e' di per se' illegittimo anche in considerazione della
tecnicita' della materia, presupporrebbe quanto  meno  che  la  legge
stabilisse dei criteri ai  quali  il  Governo  medesimo  si  dovrebbe
attenere se si considera il rapporto di condizionalita' che vi e' tra
effettivita' dei LEP e costi standard. 
    Tale assunto discende dalla retta interpretazione  dell'art.  20,
comma 2, legge n. 42 del 2009, il quale dispone che «La legge statale
disciplina la determinazione dei livelli essenziali di  assistenza  e
dei livelli essenziali delle prestazioni»: in buona sostanza,  se  e'
la legge statale a disciplinare la determinazione dei LEP, e'  sempre
la legge che dovrebbe indicare almeno dei criteri - seppur generali -
per la determinazione dei costi standard (che sono necessari  proprio
al fine di fornire adeguato finanziamento per garantire in concreto i
LEP). 
    Del resto, codesta On. le Corte ha affermato che «i LEP implicano
una delicata scelta politica, perche' si tratta - fondamentalmente  -
di bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale,  diritti
e esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro. Si tratta,
in definitiva, di decidere i livelli delle  prestazioni  relative  ai
diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno
standard uniforme delle stesse prestazioni  in  tutto  il  territorio
nazionale. [...] La determinazione dei  LEP  dovra'  dunque  avvenire
(anche  con  l'ausilio  del  lavoro  svolto  dal   Comitato   tecnico
scientifico con funzioni istruttorie per  l'individuazione  dei  LEP,
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del
23 marzo  2023)  nel  rispetto  dei  principi  costituzionali,  quali
richiamati dalla presente sentenza» (sent. n. 192 del  2024  cit.,  §
9.2). 
    Deve rilevarsi, a tal proposito, che la determinazione dei  costi
standard non e' operazione  squisitamente  «aritmetica»  ma  comporta
anche delle scelte con riferimento  alle  grandezze  da  prendere  in
considerazione. 
    Pertanto,  il  dubbio  concerne   il   principio   dell'integrale
finanziamento  delle  funzioni   pubbliche   attribuite   agli   enti
territoriali, sancito dall'art. 119, quarto comma, Cost. La  garanzia
iniziale di risorse corrispondenti  ai  trasferimenti  soppressi  non
assicura necessariamente che il loro ammontare risulti  adeguato  nel
tempo all'evoluzione dei costi, dei fabbisogni  e  della  domanda  di
servizi. 
    La criticita' assume particolare  rilievo  poiche'  alcune  delle
risorse fiscalizzate riguardano settori socialmente sensibili,  quali
il trasporto pubblico locale e il diritto  allo  studio.  Qualora  il
nuovo sistema producesse una strutturale  insufficienza  finanziaria,
potrebbero configurarsi una lesione dell'autonomia  regionale  e,  al
contempo,  un  pregiudizio  per  l'uniforme  garanzia   dei   livelli
essenziali delle prestazioni, con  conseguente  possibile  violazione
degli articoli 117, secondo comma, lettera m, 118 e 119 Cost. 
    Analogo problema si pone per le funzioni fondamentali degli  enti
locali,  rispetto  alle   quali   la   disposizione   non   definisce
puntualmente la quota delle risorse da destinare a comuni, province e
Citta' metropolitane ne' i relativi criteri di riparto, come si dira'
meglio infra; 
        definizione dei meccanismi che consentano di garantire  forme
di perequazione: altro aspetto assolutamente poco chiaro nel  dettato
legislativo concerne la determinazione (da adottarsi  sempre  con  il
successivo decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
nell'ambito dell'importo del Fondo pari  ai  trasferimenti  soppressi
oltre a un incremento di 50  milioni  dal  2028)  di  meccanismi  che
consentano di garantire «forme di perequazione» cosi'  definiti:  «a)
prioritariamente in misura pari alla quota dei trasferimenti  statali
soppressi, ai sensi del comma 2 e dell'art. 7;  b)  per  la  restante
parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard
o, nelle more, secondo modalita' individuate dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome in sede di auto coordinamento,  nel
rispetto del terzo comma dell'art. 119 della Costituzione». 
    Anche   tale   disposizione   appare   «sibillina»   posto    che
l'indicazione di cui  alla  lettera  a)  potrebbe  lasciar  intendere
(versando  sempre  nel  campo  delle  ipotesi)  che  i   criteri   di
assegnazione annuale delle quote si discosteranno da quelli  sino  ad
oggi utilizzati, rendendo pertanto  necessario  adottare  -  gia'  in
questa prima fase - meccanismi perequativi tra le regioni. 
    Assolutamente criptico risulta inoltre il  dettato  di  cui  alla
lettera b) ove - per la «restante parte», non meglio precisata  -  si
fa riferimento a  percorsi  di  perequazione,  costi  standard  e  al
rispetto del  terzo  comma  dell'art.  119  della  Costituzione,  che
prevede, come noto, l'istituzione con legge di un fondo  perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con  minore  capacita'
fiscale per abitante. Peraltro, occorre ribadirlo, tali meccanismi di
perequazione devono essere effettuati con risorse pari, per il  2027,
ai soli trasferimenti soppressi e incrementati per un importo pari  a
solo 50 milioni di euro dal 2028; 
        fondi perequativi di cui al novellato art. 15, comma 5  e  7,
decreto legislativo  n.  68/2011:  nessuna  indicazione  e'  vieppiu'
contenuta in riferimento  alla  determinazione  delle  risorse  e  ai
meccanismi  di  riparto  dei  fondi  di  cui  all'art.  15,  comma  5
(perequazione integrale funzioni LEP, sulla base dei costi  standard)
e comma  7  (perequazione  in  misura  non  inferiore  al  75%  delle
capacita' fiscali per le funzioni non LEP). 
    Anche in questo caso, le «modalita' della convergenza» - verso  i
costi standard per le funzioni LEP e verso le capacita'  fiscali  per
le spese  non  LEP  -  sono  rimesse  a  un  successivo  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  La  ratio  della  delega  e
dell'assenza  di  criteri  direttivi  nel  testo   normativo   sembra
individuabile nell'assenza  della  preventiva  definizione  dei  LEP,
ovvero  del  presupposto  stesso  sia  dell'attivazione   del   fondo
perequativo di cui al comma 5), sia della definizione del quantum  di
risorse  necessarie  alla  perequazione  delle  differenze   tra   le
capacita' fiscali da attuarsi  «in  misura  non  inferiore  al  75%»,
secondo il disposto di cui al comma 7. 
    Si evidenzia inoltre  che  le  entrate  tributarie  indicate  nel
novellato art. 7, comma  a)  -  al  fine  della  realizzazione  della
perequazione  -   sono   sostanzialmente   le   medesime   fonti   di
finanziamento indicate nel precedente comma 4  per  il  finanziamento
delle spese  regionali  non  LEP,  non  essendo  dunque  prevista  la
destinazione  di  risorse  statali   per   la   realizzazione   delle
perequazione. 
    Anche sotto tale profilo si ritiene che possa essere  oggetto  di
valutazione l'eventuale illegittimita' costituzionale  dell'art.  33,
trattandosi peraltro di perequazione esclusivamente «orizzontale» tra
le regioni (v. art. 9 legge delega n. 42/2009 e art. 2  legge  delega
n. 111/2023). 
    Alle regioni a statuto ordinario e'  pertanto  richiesto,  in  un
quadro normativo caratterizzato dalla perdurante assenza  dei  LEP  e
delle relative fonti finanziamento,  nonche'  della  definizione  dei
meccanismi perequativi, di accettare «al  buio»  la  soppressione  di
trasferimenti statali, con decorrenza sin dal 1° gennaio 2027,  nella
totale assenza, da parte del Legislatore delegato, della  definizione
- nonche' della  dovuta  preventiva  condivisione  -  di  criteri  di
finanziamento che impatteranno  notevolmente  sulla  capacita'  delle
regioni  di  assicurare  i  diritti  civili  e  sociali  sul  proprio
territorio, nonche' di garantire i servizi e le prestazioni ai propri
cittadini. 
    La  misura  dell'aliquota  di  compartecipazione,  i  criteri  di
assegnazione annuale delle risorse e alcuni  aspetti  dei  meccanismi
perequativi sono, pertanto, rimessi a un decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, ossia a un atto dell'esecutivo privo di forza
di legge. 
    Sebbene il ricorso a tale strumento possa ritenersi legittimo per
la definizione di aspetti tecnici e applicativi,  desta  perplessita'
la circostanza che a esso siano affidate determinazioni  suscettibili
di incidere su  elementi  essenziali  del  sistema  di  finanziamento
regionale.  Ne  deriva  il  rischio  che  l'autonomia   di   entrata,
costituzionalmente garantita, rimanga subordinata a decisioni assunte
unilateralmente dallo Stato  e  non  sufficientemente  predeterminate
dalla fonte primaria. 
    In definitiva la norma censurata, attesa la  sua  genericita'  ed
assenza di criteri direttivi, opera un vero e proprio conferimento di
potesta' legislativa al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in
manifesta violazione degli articoli  76  e  77  Cost.,  sicche'  puo'
ritenersi  NON  rispettato  «quanto  da  questa  Corte  affermato   a
proposito dell'individuazione delle fonti primarie, e cioe' che,  "in
considerazione della particolare efficacia delle  fonti  legislative,
delle rilevanti materie ad esse riservate, della  loro  incidenza  su
molteplici situazioni soggettive, nonche' del loro  raccordo  con  il
sistema rappresentativo,  una  siffatta  individuazione  puo'  essere
disposta solo da fonti di livello costituzionale"  (sentenza  n.  361
del 2010)» (sent. 198/2021). 
    Sotto  questo  profilo,  la  suddetta   lesione   ridonda   sulla
compromissione dell'autonomia politica, amministrativa e  finanziaria
delle  regioni,  venendo  in  rilievo  la  violazione  non   soltanto
dell'art. 119 Cost., ma  anche  degli  articoli  5  e  97  Cost.,  in
relazione rispettivamente alla tutela delle autonomie territoriali  e
alle  esigenze  di  certezza,  trasparenza  e  prevedibilita'   della
programmazione  finanziaria,  anche   avuto   riguardo   all'adeguato
finanziamento delle funzioni e  dei  livelli  essenziali  degli  enti
locali che ciascuna regione e' chiamata a garantire. 
3) Violazione dell'art. 81 e dell'art.  119  Cost.  in  relazione  ai
trasferimenti soppressi in materia di trasporto pubblico locale. 
    Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, in  attuazione  del
federalismo fiscale, all'art. 33 comma 1, introduce,  come  detto,  a
partire dal 2027  la  soppressione  dei  trasferimenti  statali  alle
regioni a statuto ordinario destinati a quattro diversi ambiti: 
        a. quota di  compartecipazione  IVA  non  sanita'  -  per  un
importo pari a euro 424 milioni; 
        b. erogazione gratuita libri di testo - per un importo pari a
euro 110 milioni; 
        c. fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto
allo studio - per un importo pari a euro 34 milioni; 
        d. fondo unico per il trasporto  pubblico  locale  -  per  un
importo pari a euro 5.259,6  milioni  (novellato  art.  2,  comma  2,
decreto legislativo n. 68/2011). 
    La medesima disposizione prevede altresi',  in  sostituzione  dei
suddetti trasferimenti, l'attribuzione di  una  compartecipazione  al
gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)
secondo un'aliquota che verra' stabilita con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  entro  il  31  dicembre  2026,  tale  da
garantire  al  complesso  delle   citate   regioni   entrate   totali
corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi. 
    L'importante  tema  correlato   alla   citata   disposizione   e'
certamente quello della stima del riparto di questo ammontare tra  le
regioni, secondo calcoli basati sui pochi elementi determinati  dalla
norma. La disposizione infatti, - occorre ribadirlo -  non  specifica
quale sara' l'aliquota  di  compartecipazione,  non  chiarisce  quali
saranno i meccanismi di regolazione finanziaria tra  lo  Stato  e  le
regioni  atte  a  colmare  lo   scostamento   tra   l'ammontare   dei
trasferimenti  statali  soppressi  e  le  entrate   derivanti   dalla
compartecipazione al  gettito  IRPEF,  non  specifica  i  criteri  di
assegnazione delle quote del Fondo e  non  dettaglia  altresi'  quali
saranno i meccanismi della «perequazione a regime», giacche' anche in
questo caso viene azionato lo  strumento  del  rinvio  ad  un  futuro
decreto di natura regolamentare  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri da adottarsi entro tempi e  modi  non  precisati  (art.  33,
comma 1, lettera e), punto 6)). 
    La  Regione  Puglia,  al  fine  di  esaminare  il  nuovo  assetto
emergente, ha effettuato una simulazione di calcolo in  relazione  al
riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario  dello  Stato
agli oneri del trasporto pubblico locale, cosi' concentrandosi  sulla
posta piu' importante in ragione della  sua  cospicua  consistenza  e
relativo maggiore impatto sul bilancio regionale, relativamente  alla
quale il citato art. 33  prevede  la  soppressione  di  trasferimenti
statali per un ammontare complessivo pari a 5.259,6 milioni  di  euro
annui (cfr. relazione tecnica elaborata dai  competenti  dipartimenti
regionali - all. B). 
    La simulazione di calcolo (cfr. pure all. 2) e' stata  effettuata
prendendo a riferimento i dati  presenti  nel  decreto  adottato  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e finanze, prot. n. 337 del 17 dicembre  2025
(trattasi del decreto utilmente disponibile alla  data  di  settembre
2026), il quale ha stabilito che l'ammontare netto per l'anno 2025 da
destinare al finanziamento dei servizi di trasporto  pubblico  locale
e' pari a euro 5.340.354.000,00,00. 
    La quota di euro 120.000.000,00 e' stata espunta dal  calcolo  in
quanto trattasi di erogazione una  tantum  disposta  dalla  legge  di
bilancio 30 dicembre 2024, n. 207 (art. 1, comma  730).  Pertanto  la
simulazione considera un ammontare  complessivo  di  risorse  pari  a
5.221.554.000,00 euro a titolo di  trasferimenti  statali  in  favore
delle regioni a statuto ordinario per  l'esercizio  finanziario  2025
(d'ora in avanti: fondo TPL). L'intento e' quello di stimare - seppur
solo a livello ipotetico in assenza di  indicazione  dei  criteri  da
parte  del  Legislatore  delegato  -  quale  possa  essere  l'impatto
finanziario sui bilanci delle regioni a statuto ordinario  una  volta
che il meccanismo futuro della  compartecipazione  al  gettito  IRPEF
dovesse soppiantare quello dei trasferimenti statali vigente fino  al
2026. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Lo scenario rappresentato nella Tabella 1 ipotizza che continui a
permanere il criterio di riparto del fondo TPL stabilito  dal  citato
decreto n. 337/2025 con una precisa suddivisione del totale in  quota
parte sulla base del criterio della spesa storica e,  nella  restante
parte, sulla base del criterio dei costi standard (12) . 
    Nello specifico, in ordine alla metodologia adottata, si  precisa
quanto segue: 
        la colonna A reca l'importo del trasferimento  al  fondo  TPL
distinto per regione ed ammontante, come anzidetto ad un totale  pari
5.221.554.000,00 di euro; 
        la colonna B espone il gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) per  ciascuna  regione  (esclusa  addizionale
regionale),  riferito  all'anno  di   imposta   2024,   ultimo   dato
disponibile  tratto  dal  portale  del  Ministero  delle  Finanze   -
Dipartimento Finanze alla data del 14 settembre 2026; 
        la  colonna  C  riporta,  a  mero  scopo   illustrativo,   la
composizione percentuale del gettito IRPEF per regione calcolata come
rapporto tra  il  dato  riferito  a  ciascuna  regione  e  il  totale
generale. 
    Rapportando l'ammontare complessivo dei  trasferimenti  soppressi
(totale colonna A) a quello del gettito IRPEF (totale colonna B),  si
ricava il valore da prendere a riferimento quale  possibile  aliquota
di compartecipazione al gettito IRPEF atta a garantire annualmente al
complesso delle regioni a statuto  ordinario  entrate  corrispondenti
all'ammontare dei trasferimenti  soppressi.  Sul  punto,  si  ripete,
l'art. 33 fa espresso e generico  rimando  ad  apposito  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  non  e'  possibile
conoscere ne' contenuto ne' criteri di  determinazione  del  calcolo.
Nella simulazione anzi descritta, tale aliquota e'  indicata  con  la
lettera A1 ed e' pari a 3,00%. I  valori  presenti  nella  colonna  D
rappresentano, per ciascuna regione, il gettito  IRPEF  di  cui  alla
colonna B, moltiplicato per la citata aliquota  di  compartecipazione
IRPEF (A1). 
    Infine i dati della colonna E,  marcano  lo  scostamento  tra  la
colonna D e la colonna A, cioe' tra quanto le  regioni  riceverebbero
attraverso  l'applicazione  dell'aliquota  di  compartecipazione   al
gettito IRPEF e quanto avrebbero  ricevuto  dai  trasferimenti  dello
Stato. 
    In ragione delle  percentuali  di  ripartizione,  applicate  alle
relative quote del Fondo TPL cosi' suddivise, il  risultato  rilevato
dalla colonna E mostra una differenza  negativa  totale  netta  delle
Regioni  Piemonte,  Liguria,  Toscana,   Umbria,   Abruzzo,   Molise,
Campania, Puglia, Basilicata e Calabria di euro 746.146.129,26; nello
specifico,  la  Regione  Puglia  registra  una  differenza  negativa,
secondo tale calcolo e al netto dei meccanismi  perequativi,  pari  a
circa 158 milioni. 
    Tale  importo,  come  detto,  e'  relativo   allo   «scostamento»
ipotizzato  (13)  tra  il  riparto  del  Fondo  Nazionale   Trasporti
calcolato secondo i criteri applicati nell'anno  2025  e  l'eventuale
riparto derivante esclusivamente dall'applicazione della  (ipotetica)
aliquota di compartecipazione, stimata al 3% secondo  la  metodologia
sopra indicata. 
    Su  tale  importo,  devono  essere  calcolati  i  meccanismi   di
perequazione cosi' definiti: 
        per il periodo transitorio di operativita' del Fondo  di  cui
al  novellato  art.  2,  comma  2,  decreto  legislativo  n.  68/2011
(esercizi 2027-2029): in tale fase la perequazione, come detto, sara'
definita con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
avverra'  «prioritariamente   in   misura   pari   alla   quota   dei
trasferimenti statali soppressi, ai sensi del comma 2 e dell'art.  7;
b) per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e
dei costi standard o, nelle more, secondo modalita' individuate dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome in  sede  di  auto
coordinamento, nel rispetto  del  terzo  comma  dell'art.  119  della
Costituzione»; 
        con   decorrenza   dall'esercizio   finanziario   2030,   sul
presupposto che il finanziamento del Fondo nazionale Trasporti  venga
integralmente confermato come rientrante tra le  funzioni  NOLEP,  la
perequazione dovra' avvenire gradualmente nel termine di 5  anni  «in
misura non inferiore al 75%» della differenza delle capacita' fiscali
tra  territori.  Pur  essendo  rimessa,  anche  in  questo  caso,  la
disciplina delle «modalita' di  convergenza»  e  delle  modalita'  di
attuazione a un successivo atto di natura regolamentare,  in  assenza
di specifiche indicazioni del legislatore anche in ordine  all'esatta
definizione della «capacita' fiscale» da perequare (posto che  l'art.
15, comma 7, lettera a)  fa  riferimento  al  «gettito  per  abitante
dell'addizionale regionale IRPEF» rispetto al gettito medio nazionale
per abitante), la perdita  ipotizzabile  per  la  Regione  Puglia,  a
regime e dunque al termine della fase transitoria  di  5  anni,  puo'
essere ipoteticamente indicata in circa  40  milioni  di  euro  annui
(ovvero nel 25% - parte non perequata assumendo una  perequazione  al
75% - dell'importo di 158 milioni). 
    Pur trattandosi, come detto, di una mera simulazione di  calcolo,
effettuata in assenza dell'indicazione di specifici criteri da  parte
del Legislatore delegato, ma resa plausibile dall'applicazione  della
disciplina in  contestazione,  dall'analisi  della  tabella  emergono
altresi' con evidenza due dati: 
        emerge innanzitutto l'enorme difficolta' per  le  regioni  di
conoscere il quantum delle risorse  che  possano  essere  programmate
gia' a partire dall'esercizio finanziario 2027 posto che, sulla  base
dei criteri di assegnazione delle quote e di perequazione che saranno
definiti con successivo decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, il riparto tra le  regioni  a  Statuto  ordinario  potrebbe
subire variazioni per decine (se non centinaia) di milioni di euro. 
    Al riguardo si rammenta che le  regioni,  secondo  la  tempistica
indicata  dallo  stesso  Legislatore,  sono  gia'   impegnate   nella
predisposizione della manovra di bilancio 2027-2029; 
        emerge  (rectius:  si  conferma)   l'irragionevolezza   della
rimessione di tali decisioni a un atto di natura  regolamentare,  non
trattandosi di aspetti  «tecnici»  di  dettaglio,  bensi'  di  scelte
altamente  discrezionali,  come  dianzi  censurato.  La   simulazione
effettuata dimostra invero come, sulla base delle scelte che verranno
effettuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  si
rischia, di fatto, non solo di  pregiudicare  il  mantenimento  degli
equilibri da parte delle regioni con  minore  capacita'  fiscale,  ma
anche di modificare l'assetto costituzionale accentuando,  in  ultima
analisi, le disparita'  dei  territori  nonche'  la  capacita'  delle
amministrazioni  territoriali  di  assicurare  i  servizi  ai  propri
cittadini. 
4) Violazione dell'art. 5, dell'art. 119 Cost. e dell'art. 19,  comma
1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quale norma interposta,  per
assenza di  specifica  istruttoria  in  ordine  alla  «sostenibilita'
economico-finanziaria» della riforma  sui  bilanci  delle  regioni  a
statuto ordinario. 
    Nonostante  l'imminenza  dell'entrata   in   vigore   dei   nuovi
meccanismi di assegnazione delle risorse finanziarie (decorrenza  dal
1° gennaio 2027), che incidono notevolmente - come ampiamente detto -
sui bilanci degli enti regionali, deve  essere  altresi'  rilevata  -
oltre alla scarsa chiarezza del dato legislativo e  alla  «delega  in
bianco» a una fonte di rango secondario per la definizione di aspetti
essenziali per la tenuta dei bilanci regionali  -  l'assenza  di  una
specifica istruttoria in  ordine  ai  riflessi  finanziari  derivanti
dalla riforma sui bilanci delle regioni a statuto ordinario. 
    Invero,  nei  documenti  relativi  ai  lavori  preparatori  sullo
«Schema di decreto legislativo  recante  disposizioni  in  materia  i
tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale»  (atto
del Governo  n.  276,  divenuto  decreto  legislativo  n.  147/2026),
pubblicati     sul      sito      istituzionale      del      Governo
(https://www.senato.it/leggi-e-documenti/attivita-non-legislative/doc
umenti-non-legislativi?documentoId=51485),  non  e'  dato   rinvenire
alcuna analisi/stima in ordine agli  effetti  del  provvedimento  sui
bilanci regionali, limitandosi la relazione tecnica  a  precisare  la
pressoche' invarianza dei saldi per il bilancio dello Stato  (il  cui
onere viene fissato in appena 50 milioni di euro dall'anno  2028,  in
relazione all'incremento del Fondo di cui all'art. 2, comma 3). 
    Al riguardo, si rammenta che l'art. 19, comma 1, della  legge  31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di  contabilita'  e  finanza  pubblica),
espressamente prevede che «Le leggi e i provvedimenti che  comportano
oneri, anche sotto forma di minori  entrate,  a  carico  dei  bilanci
delle  amministrazioni  pubbliche  devono  contenere  la   previsione
dell'onere  stesso  e  l'indicazione  della   copertura   finanziaria
riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali». 
    Si precisa inoltre che la giurisprudenza di codesta Ecc.ma  Corte
costituzionale  ha  ribadito  in  piu'   occasioni,   con   specifico
riferimento alle questioni di legittimita' costituzionale  in  ordine
ai gravosi contributi di  finanza  pubblica  imposti  alle  autonomie
territoriali,  la  necessita'  da  parte  dello  Stato  di  acquisire
preventivamente «adeguati elementi istruttori  sulla  sostenibilita'»
dei medesimi importi da parte degli enti territoriali (v., ex multis,
sentenze n. 195/2024 e n. 152/2025). 
    In particolare, nella pronuncia n. 195/2024 e' stato  evidenziato
l'obbligo per lo Stato, in quanto  «custode  della  finanza  pubblica
allargata»,  di  «acquisire  adeguati   elementi   istruttori   sulla
sostenibilita' dell'importo del contributo da  parte  degli  enti  ai
quali  viene  richiesto»,  evidenziando  che  tale   valutazione   e'
«funzionale a scongiurare l'adozione di  "tagli  al  buio",  i  quali
oltre a poter risultare non sostenibili dalle autonomie territoriali,
con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione,  non
consentirebbero  nemmeno  una  trasparente   ponderazione   in   sede
parlamentare» e precisandosi peraltro, sul punto «la necessita' di un
ossequio sostanziale, e non meramente formale, al principio di  leale
collaborazione». 
    Anche alla luce di tali principi, e',  ad  avviso  della  Regione
Puglia, evidente che  una  siffatta  riforma  avrebbe  dovuto  essere
preceduta da un confronto reale (e leale) con i rappresentanti  degli
enti territoriali e in particolare delle regioni a statuto  ordinario
(14)  ,  in  ossequio  anche  al  fondamentale  principio  di   leale
collaborazione discendente dall'art. 5 Cost. 
    Tale confronto e' assolutamente mancato nel caso di specie, posto
che il testo del decreto e' stato  trasmesso  alla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome solo poche ore prima rispetto  alla
sua adozione e dopo essere stato modificato per ben due volte in  una
settimana (v. posizione sullo schema di decreto  legislativo  recante
«Disposizioni  in  materia  di  tributi  regionali  e  locali  e   di
federalismo fiscale regionale», prot. n. 26/114/CU01/C2, All. n. 3). 
    L'assenza  di  confronto  e  di  condivisione  con  le  autonomie
territoriali, nonche' l'assenza di specifici dati  istruttori,  desta
peraltro una sensazione - a tacer d'altro - di «sconcerto», posto che
delle due l'una: 
        da un lato appare «improbabile» che le medesime  analisi  non
siano oggi disponibili presso gli uffici ministeriali dato che,  come
detto, il termine di  entrata  in  vigore  dei  nuovi  meccanismi  e'
fissato al 1°  gennaio  2027,  previa  adozione  di  un  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  entro  il  31  dicembre  2026,
ovvero entro soli 4 mesi rispetto alla data di adozione  del  decreto
legislativo: non si comprende pertanto per quali motivi tali dati non
siano stati condivisi con le autonomie territoriali; 
        d'altro lato, ove i  dati  non  siano  effettivamente  ancora
disponibili  presso  gli  uffici  ministeriali,  la   sensazione   di
«sconcerto» risulterebbe anche rafforzata, posto  che  l'adozione  di
una siffatta riforma, che incide direttamente sulla possibilita'  per
le  amministrazioni  territoriali  di  assicurare  il  godimento  dei
diritti civili e sociali ai propri cittadini,  non  puo'  che  essere
preceduta da una  specifica  e  adeguata  istruttoria  in  ordine  ai
riflessi sulla finanza pubblica  allargata  e  in  particolare  sulla
tenuta dei bilanci di ciascuna regione a statuto ordinario. L'assenza
dei dati e di una compiuta istruttoria spiegherebbe forse la  «delega
in bianco» formalizzata dal legislatore a un successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 
    Non appare superfluo  rammentare  che  Codesta  Ecc.ma  Corte  ha
costantemente valorizzato il principio  della  leale  collaborazione,
nell'ottica della configurazione del federalismo cooperativo  cui  lo
Stato stenta a voler riconoscere adeguata dignita': «Questa Corte  ha
gia' affermato la necessita', da parte dello  Stato,  "custode  della
finanza pubblica allargata" (ex multis, sentenze n. 195 del 2024 e n.
103 del  2017),  di  acquisire  adeguati  elementi  istruttori  sulla
sostenibilita' dell'importo del contributo da  parte  degli  enti  ai
quali viene richiesto, al fine di «scongiurare l'adozione  di  "tagli
al buio", i quali, oltre a  poter  risultare  non  sostenibili  dalle
autonomie  territoriali,  con  imprevedibili  ricadute  sui   servizi
offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente
ponderazione in sede parlamentare» (sentenza n.  195  del  2024).  In
relazione  a  questa  esigenza  e  nella  prospettiva   della   nuova
governance  economica  europea,  che  prevede,  come   detto,   anche
l'allungamento temporale delle misure  di  contenimento  della  spesa
netta  menzionate  nel  Piano  strutturale  di  bilancio,  si  palesa
vieppiu' la necessita' di un ossequio sostanziale,  e  non  meramente
formale,  al  principio  di   leale   collaborazione,   mediante   il
coinvolgimento   delle   sedi    gia'    appositamente    contemplate
nell'ordinamento, come la Conferenza permanente per il  coordinamento
della finanza pubblica, di cui l'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n.
42  (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,   in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione) (da ultimo, sentenza  n.
195 del 2024)» (sent. 45/2025). 
5) Violazione degli articoli 3, 5, 114, 117, II comma, lettera  p)  e
119 Cost. nonche' dell'art. 13, comma 1, lettera a), della  legge  n.
42/2009, quale norma interposta, in relazione al «CONCORSO», da parte
delle regioni, all'esercizio delle funzioni fondamentali dei  comuni,
delle province e delle citta' metropolitane. 
    Si premette che, per  pacifico  orientamento  di  codesta  Ecc.ma
Corte, e' stato «progressivamente ampliato il ... potere d'iniziativa
regionale (ex multis, sentenze n. 196 del 2004 e n. 533 del 2002)  e,
a partire dal 2009, ... "le regioni sono legittimate a denunciare  la
legge statale anche per la  lesione  delle  attribuzioni  degli  enti
locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della
competenza legislativa regionale" (sentenza  n.  298  del  2009),  in
quanto «la stretta connessione [...] tra le attribuzioni regionali  e
quelle delle autonomie locali consente di  ritenere  che  la  lesione
delle competenze locali sia potenzialmente idonea a  determinare  una
vulnerazione delle competenze regionali" (sentenza n. 195 del  2019)»
(sent. 220/2021). 
    Pur non volendosi sottrarre la Regione  Puglia  allo  svolgimento
del proprio ruolo  istituzionale  nei  confronti  dei  comuni,  delle
province   e   delle   citta'    metropolitane,    si    sottolineano
l'irragionevolezza   (in   violazione   dell'art.    3    Cost.)    e
l'illegittimita' della disposizione contenuta nel novellato  art.  2,
comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 68/2011 in  base
alla quale  «Nei  medesimi  ambiti  e',  comunque,  assicurato  dalle
regioni, anche nell'ambito delle  risorse  di  cui  al  comma  3,  il
concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni,  delle
province e delle citta' metropolitane, nel  rispetto  degli  articoli
114, 117, comma secondo, lettera p), e 119 della Costituzione». 
    In particolare  si  sottolinea  l'assoluta  genericita'  di  tale
previsione: nello specifico non si  comprende  sulla  base  di  quali
risorse debba essere assicurato il predetto concorso, visto che, come
detto, «le risorse di cui al comma  3»  sono  parametrate  nel  tetto
massimo ai trasferimenti soppressi, salvo un incremento  di  soli  50
milioni  dall'esercizio  finanziario  2028  che  appare   francamente
irrisorio rispetto alle  plurime  finalita'  ascritte  alle  medesime
risorse. 
    Si precisa altresi' che nella legge delega n. 42/2009, l'art. 13,
comma 1, lettera a) prevede l'istituzione di  fondi  perequativi  nei
bilanci regionali in favore dei comuni e delle province, ma statuisce
che gli stessi siano «alimentati da un fondo perequativo dello  Stato
alimentato dalla fiscalita' generale con indicazione  separata  degli
stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo  di  concorso
per il finanziamento  delle  funzioni  da  loro  svolte»,  previsione
violata dalla norma qui censurata. 
    La problematica e' sicuramente resa complessa anche dal fatto che
nel nostro sistema molte funzioni vengono cogestite da  piu'  livelli
di Governo: in ogni caso, ferma restando la  volonta'  della  Regione
Puglia di continuare a contribuire alle funzioni  svolte  dagli  enti
locali, si ritiene che anche tale modifica  apportata  dall'art.  33,
assolutamente generica  e  priva  dell'indicazione  delle  necessarie
risorse  finanziarie,  presenti  seri   profili   di   illegittimita'
costituzionale. 
    Al riguardo si evidenzia altresi' che nella memoria del 10 luglio
2025 depositata da ANCI alla Commissione  Finanze  del  Senato  della
Repubblica  (all.  2-bis)   viene   espressamente   evidenziato   che
«L'attuale  formulazione   della   norma   non   distingue,   tra   i
trasferimenti fiscalizzabili delle regioni, quelli che concorrono  al
finanziamento  delle  funzioni  fondamentali  dei  comuni,   con   la
conseguenza di  porre  l'istituzione  della  nuova  compartecipazione
regionale in contrasto con la Costituzione, che all'art.  117,  comma
secondo,  lettera  p)  individua  la  determinazione  delle  funzioni
fondamentali degli enti locali quale compito esclusivo dello Stato  e
all'art. 119 non menziona tra le fonti  di  finanziamento  essenziali
degli enti locali i trasferimenti da parte delle regioni». 
    Evidente e' quindi pure la  lesione  della  competenza  esclusiva
dello Stato nella determinazione delle  funzioni  fondamentali  degli
enti locali e nel relativo finanziamento  (ex  art.  117,  II  comma,
lett. p), in quanto illegittimamente posto (anche questo!)  a  carico
delle regioni in assenza di ogni previsione  al  riguardo  ricavabile
dall'art.  119  Cost.,  laddove  la  normativa  dianzi  esaminata  lo
configura un onere a carico (solo) dello Stato. 
6) Violazione dell'art. 117, II comma, lettera  m)  e  dell'art.  119
Cost. e degli articoli 1, 7, 8 comma 1, lettera g e 9 della legge  n.
42/2009, quali norme interposte, in relazione alla omessa  preventiva
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. 
    L'art. 15, comma 8-bis, decreto legislativo n. 68/2011, nel testo
novellato dalla norma censurata, statuisce che: «Le disposizioni  del
presente articolo si  applicano  decorsi  tre  anni  di  operativita'
transitoria del fondo di cui all'art. 2, comma 3. A  decorrere  dalla
data di cui al primo periodo, le risorse del fondo di cui all'art. 2,
comma 3, confluiscono nell'ambito dei fondi  perequativi  di  cui  al
presente articolo». 
    Si  rammenta  che  i  precedenti  commi  del  medesimo   articolo
determinano un meccanismo per il quale l'applicazione  a  regime  dei
costi  standard  si  avra'  solo  nel  2035,  secondo   il   seguente
cronoprogramma: 
        i) anni 2027-2029 si applica quanto  stabilito  dall'art.  2,
decreto legislativo n. 68 del 2011; 
        ii) anni 2030, 2031, 2032, 2033  e  2034  (Fondo  perequativo
comma 5: spese per art. 14, comma 1): nel primo anno  sostanzialmente
si fa riferimento al criterio della spesa storica; dal  secondo  anno
si ricorre  contestualmente  ai  criteri  della  spesa  storica/costi
standard; 
        iii) dal 2035 costi standard a regime. 
    Si assiste, pertanto, all'ennesimo rinvio dell'entrata in  vigore
dei costi standard e, in generale, della determinazione dei  LEP  che
di quelli sono il presupposto necessario. 
    Invero, ad oggi  non  risulta  ancora  compiuto  il  percorso  di
individuazione  dei  livelli  essenziali   delle   prestazioni,   ne'
risultano individuate e definite le relative fonti  di  finanziamento
(aspetto certamente non secondario), in palese  violazione  dell'art.
117, comma II, lettera m) che attribuisce al solo Legislatore statale
il diritto/dovere della «determinazione dei livelli essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale». 
    L'art. 33 del decreto legislativo n. 147/2026  delinea  un  nuovo
sistema di finanziamento delle funzioni regionali prescindendo  dalla
previa definizione dei LEP: anche sotto tale profilo e' manifesto  il
contrasto sostanziale tra la predetta normativa  e  il  principio  di
autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Costituzione. 
    Codesta On. le Corte  costituzionale  ha  invero  evidenziato  in
diverse pronunce che la materia della definizione dei LEP costituisce
il presupposto imprescindibile  ai  fini  di  garantire  la  completa
attuazione dell'art. 119 Costituzione, come  modificato  dalla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (15) . 
    In particolare, gia' con la pronuncia 19 giugno 2002, n.  282  la
Corte  costituzionale  ha  riconosciuto  che  quella  dei   LEP   non
costituisce una «una "materia" in senso stretto» ma  «una  competenza
del  legislatore  statale  idonea  ad  investire  tutte  le  materie,
rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre  le  norme
necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio  nazionale,
il godimento di prestazioni garantite, come contenuto  essenziale  di
tali diritti, senza che la legislazione regionale possa  limitarle  o
condizionarle». 
    Al riguardo, giova ripercorrere i principi consacrati da  Codesta
Ecc.ma Corte  nella  sentenza  n.  192/2024  proprio  avuto  riguardo
all'istituzione dei LEP ed al loro finanziamento. 
    Orbene, dopo aver ricordato che «il regionalismo italiano ...  e'
un regionalismo cooperativo (sentenza n. 121 del  2010,  punto  18.2.
del Considerato in diritto), che da' ampio risalto  al  principio  di
leale collaborazione tra lo Stato e le regioni (ex  multis,  sentenze
n. 87 del 2024  e  n.  40  del  2022)  e  che  deve  concorrere  alla
attuazione dei principi costituzionali e dei diritti che su  di  essi
si radicano», nella sentenza si dispone che, in nome del principio di
sussidiarieta', «l'adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un
determinato livello territoriale di ggoverno va valutata con riguardo
a tre criteri:  l'efficacia  e  l'efficienza  nell'allocazione  delle
funzioni  e  delle  relative   risorse,   l'equita'   che   la   loro
distribuzione deve assicurare  e  la  responsabilita'  dell'autorita'
pubblica nei confronti delle  popolazioni  interessate  all'esercizio
della funzione». 
    Cio' tanto  piu'  avuto  riguardo  ai  LEP,  che  «implicano  una
delicata scelta politica, perche' si tratta - fondamentalmente  -  di
bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale,  diritti  e
esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro.  Si  tratta,
in definitiva, di decidere i livelli delle  prestazioni  relative  ai
diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno
standard uniforme delle stesse prestazioni  in  tutto  il  territorio
nazionale», sicche' «La determinazione dei LEP dovra' dunque avvenire
(anche  con  l'ausilio  del  lavoro  svolto  dal   Comitato   tecnico
scientifico con funzioni istruttorie per  l'individuazione  dei  LEP,
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del
23 marzo  2023)  nel  rispetto  dei  principi  costituzionali,  quali
richiamati dalla presente sentenza». 
    Nel par. 14, codesta Ecc.ma Corte ha affrontato  la  problematica
della definizione dei  LEP,  rammentando  che  «L'art.  117,  secondo
comma, lettera m),  Cost.  attribuisce  alla  competenza  legislativa
esclusiva statale la "determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale". Come gia'  detto  (punto
9.2.), si tratta di un  potere  attribuito  dalla  Costituzione  allo
Stato  al  fine  di  conciliare  l'uguaglianza  delle   persone   con
l'autonomia  degli  enti  territoriali,  che   nel   2001   risultava
accresciuta (sentenze  n.  282  del  2002  e  n.  88  del  2003).  Il
legislatore statale ha il compito di garantire uno standard  uniforme
delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia, tenendo  conto
delle risorse disponibili.(...) Occorre, pero',  precisare  che,  una
volta  che  siano  determinati  dal  legislatore   statale,   i   LEP
rappresentano una soglia vincolante che dev'essere  rispettata  dalle
autonomie territoriali.  Coerentemente,  la  determinazione  dei  LEP
implica  che  gli  enti  territoriali  dispongano  delle   necessarie
risorse, attraverso i canali previsti dall'art.  119  Cost.:  dunque,
anche attraverso il fondo perequativo (articoli 8, comma  1,  lettera
g, e 9 della legge n. 42 del 2009; art. 15 del decreto legislativo n.
68 del 2011). In sintesi, il nucleo minimo del diritto e'  un  limite
derivante dalla Costituzione e va garantito da  questa  Corte,  anche
nei confronti della legge statale, a prescindere da considerazioni di
ordine finanziario: «[e'] la garanzia dei diritti  incomprimibili  ad
incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo  a  condizionarne
la doverosa erogazione» (sentenza n. 275 del 2016; si  vedano  anche,
ad esempio, le sentenze n. 152 del 2020, in materia  di  pensione  di
inabilita', e n. 309 del 1999, in  materia  di  assistenza  sanitaria
all'estero). Invece, i LEP sono  un  vincolo  posto  dal  legislatore
statale,  tenendo  conto  delle  risorse   disponibili,   e   rivolto
essenzialmente   al   legislatore   regionale   e    alla    pubblica
amministrazione; la loro determinazione origina, poi, il dovere dello
stesso Stato di garantirne il finanziamento... In linea  generale,  i
LEP rappresentano - come detto - il frutto di  un  bilanciamento,  da
operare tenendo conto  delle  risorse  disponibili.  Percio',  questa
Corte ha sottolineato "la discrezionalita' politica  del  legislatore
nella determinazione - secondo canoni di ragionevolezza - dei livelli
essenziali" (sentenza n. 169 del 2017)» (enfasi aggiunta). 
    Vale sul punto evidenziare quanto espresso nel par. 23.3: «Questa
Corte,  peraltro,   non   puo'   esimersi   dal   rilevare   che   e'
improcrastinabile  l'attuazione  del   fondo   perequativo   previsto
dall'art. 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011:  un  ordinamento
che intende attuare la punta avanzata del regionalismo  differenziato
non  puo'  permettersi  di  lasciare  inattuato   quel   modello   di
federalismo  fiscale  «cooperativo»  (sentenza  n.  71   del   2023),
disegnato dalla legge delega n.  42  del  2009  e  dai  suoi  decreti
attuativi, che ne consente un'equilibrata gestione.  [...]  Va  anche
evidenziato che le norme relative a tali processi (articoli 7,  comma
1, e 15, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011) sono  state
sistematicamente rinviate, di anno in  anno,  dal  tempo  della  loro
emanazione, con cio'  impedendo  il  completamento  del  modello:  la
finanza regionale e'  quindi  rimasta  in  buona  parte  a  carattere
derivato e priva di meccanismi perequativi (salvo che per la sanita',
in forza della specifica modalita'  di  finanziamento,  risalente  al
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante "Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della  legge  13
maggio 1999, n. 133"). Questa Corte sottolinea dunque  con  forza  la
necessita' di dare  compiuta  attuazione  al  descritto  disegno  nei
termini previsti dalla richiamata milestone, interrompendo quindi una
volta per tutte la prassi dei  sistematici  rinvii  seguita  sino  ad
oggi». 
    In ragione di tale coordinata ermeneutica, la stessa legge delega
sul federalismo fiscale n. 42/2009, nelle norme in epigrafe indicate,
si fonda sulla previa fissazione dei LEP allo  scopo  di  individuare
l'ammontare delle risorse da riconoscere alle regioni. Secondo questa
impostazione,  la  determinazione  dei  LEP  risulta   funzionalmente
preordinata ad una ricostruzione dei rapporti finanziari tra lo Stato
e  le  regioni,  poiche'  gli  stessi  rappresentano  la  misura  del
finanziamento necessario che lo  Stato  deve  riconoscere  agli  enti
territoriali, per assicurare ai cittadini livelli uniformi e adeguati
di servizi  essenziali  oltre  che,  secondo  quanto  evidenziato  da
codesta On.le Corte costituzionale nella pronuncia n.  220/2021,  «un
elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente  dei
rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali». 
    Invero, nell'ottica della piena attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione, i LEP non rappresentano solo un «catalogo»  di  diritti
civili e sociali da garantire ai cittadini, ma costituiscono il  vero
e  proprio  parametro  finanziario  del  sistema:  solo   l'effettiva
determinazione degli  stessi  consente  il  superamento  della  spesa
storica e la reale quantificazione dei fondi perequativi, che  devono
essere commisurati sulla base dei  costi  effettivi  dei  diritti  da
garantire a tutti  i  cittadini,  indipendentemente  dalle  capacita'
fiscali del  territorio.  Si  consideri  peraltro  che,  rispetto  ai
trasferimenti  «fiscalizzati»  elencati  nel  comma  2  dell'art.  2,
quantomeno i fondi per l'erogazione gratuita dei libri di testo e per
il welfare dello studente, prescindendo dalla problematica  del  TPL,
sembrano afferire a funzioni LEP. 
    Nel percorso di federalismo fiscale sino ad  oggi  delineato  dal
legislatore con la legge delega 42/2009 e il decreto  legislativo  n.
68/2011, la determinazione dei  LEP  deve  logicamente  «preesistere»
rispetto alla  definizione  dei  meccanismi  di  finanziamento  delle
funzioni fondamentali proprie dei livelli territoriali di  Governo  e
costituisce il primo passo per superare il sistema dei  trasferimenti
erariali. 
    Nello specifico, alla individuazione  dei  Lep  deve  seguire  la
determinazione dei costi standard (di efficienza) delle attivita' che
concretizzano  i  Lep  stessi,  per  arrivare  infine  al  fabbisogno
standard complessivo necessario sia a quantificare  il  finanziamento
necessario a garantire i Lep nei territori a un costo di  efficienza,
sia a calcolare i meccanismi perequativi in favore dei territori  con
minor capacita' fiscale. 
    Il Legislatore delegato, al contrario, ha  intrapreso  la  strada
della fiscalizzazione dei trasferimenti statali, senza la  preventiva
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e delle relative
fonti di finanziamento, effettuando un'inversione temporale e  logica
insidiosa per il futuro sviluppo del Paese. 
    Invero,  viene  fissato  il  quantum  delle  risorse  e   vengono
individuati i criteri di assegnazione delle stesse senza  aver  prima
stabilito innanzitutto  la  «soglia  minima»  dei  diritti  civili  e
sociali che lo Stato deve garantire a ogni cittadino: tale inversione
appare illogica posto che, solo successivamente  alla  determinazione
dei LEP, sulla base dei relativi costi standard (ovvero i costi delle
prestazioni in condizioni di efficienza), puo' essere determinato  il
fabbisogno complessivo che deve essere assicurato a ciascuna  Regione
per coprire i LEP nonche' le quote dei fondi di solidarieta' volti  a
garantire  i  diritti  di  tutti  i  cittadini.  L'attivazione  della
fiscalizzazione dei trasferimenti senza la preventiva  individuazione
dei LEP e dei relativi fabbisogni avvantaggia, sotto tale aspetto, le
Regioni con maggiore capacita' fiscale, pregiudicando la possibilita'
per le altre regioni di colmare il divario  e  assicurare  ai  propri
cittadini i diritti civili e sociali, secondo  i  principi  stabiliti
nella Carta costituzionale. 
    Ulteriore punto critico  e'  costituito  dalla  mancanza  di  una
clausola di salvaguardia nel caso in cui il Legislatore  non  dovesse
determinare i LEP e/o il Governo non dovesse determinare  i  relativi
costi standard in modo tale da  rispettare  il  cronoprogramma  prima
descritto. 
    La censura  e'  rafforzata  da  due  profili  che  devono  essere
opportunamente sottolineati: da un lato, come gia' visto,  si  tratta
dell'ennesimo rinvio, sicche'  la  mancanza  di  tale  clausola  puo'
legittimamente indurre a pensare  che  non  ci  sia  la  volonta'  di
procedere davvero nella determinazione dei citati livelli essenziali;
dall'altro, ad oggi non si ha contezza del fatto  che  tale  processo
per la determinazione di LEP e costi standard sia gia'  in  una  fase
avanzata, tale per  cui  i  prossimi  anni  siano  necessari  solo  a
calibrare e verificare la loro adeguatezza. E'  bene  precisare  che,
dato il citato cronoprogramma, alla fine del 2029 devono gia'  essere
determinati LEP e costi standard, in quanto dal 2030  cessa  la  fase
transitoria e deve iniziare quella di messa a regime. 
    Tale   prolungata   inerzia   rende   legittimo   nutrire   serie
perplessita' sulla definizione entro tali tempi di quanto disposto. 
7) Violazione dell'art. 81, dell'art. 97, dell'art. 117,  III  comma,
in materia di coordinamento della  finanza  pubblica,  dell'art.  119
Cost. e dell'art. 7 decreto legislativo n. 112/98, lettera b),  quale
norma  interposta,  in  relazione  al  grave  pregiudizio   derivante
dall'attuazione dell'art. 33 del decreto legislativo n. 147/2026. 
    Si premette che, come in piu' occasioni  evidenziato  da  Codesta
Ecc.ma Corte, «l'autonomia finanziaria  costituzionalmente  garantita
agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia  quantitativa
e  che  sono  pertanto  ammesse   anche   riduzioni   delle   risorse
disponibili, «purche' tali diminuzioni  non  rendano  impossibile  lo
svolgimento  delle  funzioni  attribuite   agli   enti   territoriali
medesimi» (sentenza n. 83 del 2019; nello stesso senso,  sentenza  n.
155 del 2020)....  inoltre  ...  "grava  sul  ricorrente  l'onere  di
provare l'irreparabile pregiudizio lamentato" (ex plurimis,  sentenza
n. 76 del 2020), onere peraltro soggetto a gradazioni, a seconda  che
debba essere valutato ai fini dell'ammissibilita' del ricorso o della
sua fondatezza. In proposito, secondo la piu' recente  giurisprudenza
di questa Corte, sotto il profilo dell'onere di allegazione  ai  fini
dell'ammissibilita', e' sufficiente  una  motivazione  che  chiarisca
"l'incidenza della misura introdotta dal  legislatore  statale  sulle
risorse destinate a tali funzioni" (sentenza n. 137 del 2018)» (sent.
220/2021). 
    Come dianzi rappresentato, i  principali  profili  di  criticita'
rilevabili nell'art. 33 del decreto legislativo n. 147/2026 attengono
innanzitutto all'assoluta indeterminatezza della norma in  ordine  ai
meccanismi che regoleranno, gia' a decorrere  dal  1°  gennaio  2027,
l'assetto finanziario tra  lo  Stato  e  le  autonomie  territoriali,
compresa  l'ipotesi  in  cui  nulla  viene  disposto   in   caso   di
insufficienza della quota inizialmente garantita. 
    Assoluta incertezza vi  e'  altresi'  in  ordine  ai  criteri  di
perequazione che disciplineranno i rapporti finanziari al termine del
periodo di  «operativita'  transitoria»  del  Fondo,  ovvero  gia'  a
partire dal 2030  e  successivamente,  «a  regime»,  al  termine  del
periodo di 5 anni in cui dovrebbe attuarsi  la  graduale  convergenza
verso i costi standard e la  perequazione  delle  differenze  tra  le
capacita' fiscali. 
    L'innegabile indeterminatezza delle disposizioni  ed  il  rinvio,
pressoche' «in bianco», a un successivo decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri sono idonee gia' ex se  ad  integrare  sia  la
lesione del principio di equilibrio di bilancio ex art. 81  Cost.  e,
quindi,  dell'autonomia  finanziaria  di  cui  all'art.   119   della
Costituzione, sia del principio di buon andamento di cui all'art. 97:
e' evidente, invero, la grave criticita' derivante  per  le  regioni,
ignare in ordine  al  quantum  di  risorse  ad  esse  spettanti,  nel
garantire la corretta programmazione delle stesse. Tanto si riverbera
anche nell'incertezza  di  garantire  anche  il  coordinamento  della
finanza pubblica, ex  art.  117,  III  co.,  Cost.,  cui  l'autonomia
finanziaria  regionale  e'  comunque  vincolata.  Il  pregiudizio  e'
altresi' rilevabile  nel  meccanismo  della  «compartecipazione»  con
tetto massimo, allorche', come rappresentato,  i  costi  naturalmente
crescenti dei servizi verranno  addossati  al  bilancio  regionale  e
privati della dinamicita' del gettito erariale. In generale, al  solo
fine di offrire un  quadro  generale  della  dinamica  evolutiva  dei
costi, si rappresenta di seguito  un  prospetto  afferente  ai  costi
complessivi sostenuti negli ultimi 5 anni dalla Regione Puglia  (cfr.
relazione - all. B) per il servizio del Trasporto pubblico locale dal
quale emerge la crescita  anche  dei  costi  sostenuti  sul  bilancio
autonomo regionale: 
    Raffronto spesa TPL in Puglia negli ultimi 5 anni 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Si evidenzia comunque che, in assenza  di  ulteriori  criteri  da
parte  del  Legislatore,  solo  in  via  presuntiva  possono   essere
effettuate delle stime in ordine agli effetti  della  normativa,  con
applicazioni  peraltro  differenti  nelle  diverse   fasi   temporali
(indicativamente:   esercizi   finanziari   2027-2029:   operativita'
transitoria Fondo di cui all'art. 2; esercizi finanziari  20230-2034:
applicazione  graduale  dei  nuovi  meccanismi  di  perequazione;   a
decorrere dal 2034: perequazione «a regime»). 
    Peraltro, ad aggravare il quadro, si aggiunge per cosi'  dire  la
«tempistica» scelta dal Legislatore delegato, posto  che  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  sara'  adottato  con  ogni
probabilita' a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario:  e'
evidente anche sotto tale profilo l'impossibilita' per le  regioni  -
che sono gia' impegnate nella predisposizione della  manovra  per  il
bilancio regionale 2027-2029 - di apprestare rimedi (che  al  momento
appaiono in ogni caso non ipotizzabili) allorche' venissero decurtate
risorse gia' nel bilancio annuale 2027 e pluriennale 2027-2029. 
    Al solo fine di dare un quadro delle difficolta' della regione di
assicurare i servizi ai propri cittadini - nonche' i  LEP,  allorche'
saranno definiti - si evidenzia - come lamentato  in  piu'  sedi  dai
rappresentanti regionali - l'assoluta rigidita' dei bilanci  autonomi
regionali. 
    Invero, sulla parte autonoma del bilancio regionale gravano spese
obbligatorie, di natura strutturale e  non  comprimibile,  quali  gli
ingenti e crescenti contributi per il concorso alla finanza pubblica;
la quota  obbligatoria  di  cofinanziamento  regionale  ai  programmi
comunitari; gli oneri per il rimborso mutui e prestiti, oltre che, in
generale, le spese di funzionamento e le spese per il personale. 
    Al fine di offrire una rappresentazione di tali dati sul bilancio
regionale 2026-2028, la tabella gia' inserita nella relazione tecnica
assessorile allegata al disegno di legge n. 185 del 18 settembre 2025
(Bilancio  di  previsione  della  Regione  Puglia   per   l'esercizio
finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028 - all. 4, pagg.  164  e  ss.
del file), evidenzia la percentuale di ripartizione delle  spese  del
bilancio  autonomo  regionale,  rappresentando  altresi'  l'incidenza
delle singole Missioni e  relativi  Programmi  di  spesa  sul  totale
complessivo delle risorse  del  bilancio  autonomo  (comprensivo  del
fondo sanitario regionale), per ciascuno  degli  esercizi  finanziari
2026, 2027 e 2028. 
    Come noto, le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli
obiettivi strategici perseguiti con la spesa regionale; ogni Missione
si realizza  concretamente  attraverso  uno  o  piu'  Programmi,  che
rappresentano aggregati omogenei di attivita' che si  e'  programmato
di realizzare al fine  di  perseguire  specifici  obiettivi  definiti
nell'ambito delle finalita' istituzionali. 
    Dall'analisi  dei  dati  esposti   nella   tabella,   si   evince
agevolmente come la Missione 13 -  Tutela  della  salute  assorba  in
media, nel triennio di riferimento, circa il 70% del complesso  delle
risorse del bilancio autonomo regionale; circa il 3,70%  per  ciascun
esercizio finanziario e' invece destinato alla copertura degli  oneri
relativi al debito pubblico (Missione  50)  mentre  circa  il  2%  e'
iscritto nella Missione 20 per Fondi  e  accantonamenti;  le  risorse
disponibili devono inoltre essere nettizzate  rispetto  alle  risorse
iscritte per servizi per conto terzi (che gravano per oltre il 13%). 
    La parte «residua» del bilancio autonomo regionale, pari a  circa
l'11% delle risorse  astrattamente  disponibili,  e'  destinata  alla
realizzazione delle politiche di competenza  propriamente  regionali,
principalmente correlate al mantenimento dei diritti civili e sociali
dei cittadini: tra di esse, le spese in materia  socio-assistenziale;
spese finalizzate a garantire i servizi di trasporto pubblico;  spese
finalizzate a garantire i servizi di istruzione e formazione, nonche'
politiche  autonome  in  materia  di  sviluppo  dell'agricoltura,  le
politiche tese allo sviluppo economico e allo sviluppo  del  turismo,
oltre che, come detto, spese incomprimibili di  funzionamento,  spese
per il personale e quota obbligatoria di cofinanziamento regionale ai
programmi comunitari. 
    I dati impietosi del bilancio regionale (che si deposita - all. 4
bis), in particolare per il triennio  2026-2028,  dimostrano  che  le
«scelte» che saranno adottate  nei  prossimi  decreti  in  ordine  ai
criteri assegnazione  delle  quote  del  Fondo  e  ai  meccanismi  di
perequazione potranno pregiudicare,  di  fatto,  la  capacita'  della
regione non solo di incrementare le prestazioni, ma anche  assicurare
i servizi ai cittadini sul proprio territorio. 
    Tanto comporta una violazione  dell'autonomia  politica  e  delle
competenze finanziarie degli enti regionali, impattando incisivamente
sulla possibilita' di questi ultimi di perseguire con mezzi idonei il
proprio indirizzo politico-amministrativo. 
    Tali disposizioni infrangono,  per  altro  verso,  l'insegnamento
reso  da  Codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale   relativamente   al
principio  del  parallelismo  tra  responsabilita'  di  disciplina  e
responsabilita' finanziaria o  principio  di  corrispondenza  tra  le
entrate e le funzioni, dopo la  riforma  del  titolo  V  della  parte
seconda della Costituzione, costantemente ribadito  a  partire  dalla
sentenza n. 370/2003 (cfr. ex plurimis Corte costituzionale  sentenza
n. 16 e n. 17 del  2004;  n.  17  del  2005;  e,  piu'  recentemente,
sentenza n. 40 del 2022), giacche' la dimensione  quantitativa  delle
entrate regionali e' predisposta in correlazione con l'ampiezza delle
funzioni proprie della stessa regione. 
    Statuisce la sentenza n. 40/2022, per quel che  qui  rileva:  «In
base all'art. 119 Cost., secondo e terzo comma, infatti,  il  sistema
di finanziamento degli enti territoriali deve fondarsi su "tributi ed
entrate propri", "compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali
riferibile al loro territorio", quote di «un fondo perequativo, senza
vincoli  di  destinazione,  per  i  territori  con  minore  capacita'
fiscale". Le risorse derivanti dalle  suddette  fonti  devono  essere
sufficienti, in base al successivo quarto comma, a consentire a  tali
enti  "di  finanziare  integralmente  le  funzioni   pubbliche   loro
attribuite"...» (enfasi aggiunta). 
    La violazione e' ancor piu' manifesta se sol si consideri  l'art.
7, decreto legislativo n. 112/98, segnatamente la lettera b), secondo
cui «b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di  una  quota
delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai  sensi
e nei termini di cui al comma 3 del presente  articolo,  degli  oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti  conferiti  nel
rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti». 
    Invero, la lesione dell'art. 119, commi 1 e 4, della Costituzione
appare indubbia  laddove  le  disposizioni  censurate,  incidendo  in
negativo sulla  capacita'  di  programmazione  regionale,  minano  la
regola  secondo  la  quale  il  sistema  delle  entrate  degli   enti
territoriali,  come   strutturato   dalla   pertinente   disposizione
costituzionale, deve consentire l'assolvimento del normale  esercizio
delle funzioni ad essi attribuite. 
    Restando legati al criterio della spesa storica, peraltro, vi  e'
il rischio concreto di una sostanziale cristallizzazione dello status
quo  che  porta  a  consolidare,  se  non  a  peggiorare,  i   divari
territoriali  gia'  esistenti  e  a  rendere  sempre  piu'  difficile
garantire un livello omogeneo  di  tutela  dei  diritti  sociali  sul
territorio nazionale. 
    Orbene, se e' vero che «la prova della lesione delle  prerogative
regionali, dipendente dalla riduzione di risorse destinate ai livelli
essenziali delle prestazioni, non puo'  consistere  in  un'apodittica
doglianza, ma deve essere sorretta da elementi obiettivi  ...  (sulla
prova della  violazione  delle  attribuzioni  regionali,  ex  multis,
sentenze n. 205, n. 151, n. 127 e n. 65 del 2016, n. 89 del 2015,  n.
26 del 2014)» (sent. n. 163/2017), e' del pari vero  che  la  Regione
Puglia ha fornito la  prova,  sulla  base  di  quanto  plausibilmente
potrebbe derivare  dalle  norme  in  contestazione,  del  progressivo
massiccio incremento dei costi derivanti  dalla  prestazione  di  che
trattasi. 
    Grava sullo Stato l'obbligo e la  responsabilita'  di  assicurare
che le risorse messe a disposizione delle regioni siano sufficienti a
garantire l'esercizio delle funzioni e che,  secondo  la  consolidata
giurisprudenza di  Codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale,  non  sono
ammissibili sic et simpliciter tagli lineari di carattere permanente,
quali  si  rivelano  de  facto   le   insufficienti   ed   inadeguate
assegnazioni perpetrate negli anni. 
    E'  stato  affermato,   in   tal   senso,   che   «la   riduzione
sproporzionata  delle  risorse,  non  corredata  da  adeguate  misure
compensative, e' infatti in grado  di  determinare  un  grave  vulnus
all'espletamento ... delle  funzioni  espressamente  conferite  dalla
legge (...). Dunque la forte  riduzione  delle  risorse  destinate  a
funzioni esercitate con carattere di continuita'  ed  in  settori  di
notevole  rilevanza  sociale  risulta  manifestamente   irragionevole
proprio per l'assenza di  proporzionate  misure  che  ne  possano  in
qualche modo giustificare il dimensionamento (su  analoga  questione,
sentenza n. 188 del 2015)» (sentenza 10 del 2016). 
    Proprio  sulla  scorta  dell'esperienza   verificatasi   con   la
soppressione  delle  Province  e  consequenziale   trasferimento   di
competenze e funzioni,  Codesta  On.le  Corte  ha  insegnato  che  in
siffatte  fattispecie  «L'omissione  del  legislatore  statale   lede
l'autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo  comma,
Cost.), perche'  la  necessita'  di  trovare  risorse  per  le  nuove
funzioni comprime inevitabilmente le scelte di  spesa  relative  alle
funzioni preesistenti,  e  si  pone  altresi'  in  contrasto  con  il
principio  di  corrispondenza  tra  funzioni  e  risorse,  ricavabile
dall'art. 119, quarto comma, Cost. (sentenze n. 10 del 2016,  n.  188
del 2015, n. 17 del 2015, n. 22 del 2012, n. 206 del 2001, n. 138 del
1999, n. 381del 1990), perche' all'assegnazione  delle  funzioni  non
corrisponde l'attribuzione delle relative risorse, nonostante  quanto
richiesto dalla legge...» (sent. n. 137/2018). 
    Come rammentato anche piu' di recente (sent. n. 73/2023), «L'art.
119 Cost. "impedisce che lo Stato  si  appropri  di  quelle  risorse,
costringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire
i fondi necessari nell'ambito del  proprio  bilancio,  adeguato  alle
funzioni  preesistenti.  L'omissione  del  legislatore  statale  lede
l'autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo  comma,
Cost.), perche'  la  necessita'  di  trovare  risorse  per  le  nuove
funzioni comprime inevitabilmente le scelte di  spesa  relative  alle
funzioni preesistenti,  e  si  pone  altresi'  in  contrasto  con  il
principio  di  corrispondenza  tra  funzioni  e  risorse,  ricavabile
dall'art. 119, quarto comma, Cost.». 
    Codesta On.le Corte (sentenza n. 71/2023)  ha  puntualizzato  che
«in  base  all'art.  119  Cost.,  "le  risorse  ...   devono   essere
sufficienti  a  consentire  agli  enti  territoriali  di   finanziare
integralmente  le  funzioni  pubbliche  loro  attribuite  (art.  119,
secondo, terzo e quarto comma), ... Percio', ai sensi dell'art.  119,
quarto comma, Cost., "le  funzioni  degli  enti  territoriali  devono
essere assicurate in concreto mediante le risorse menzionate ai primi
tre commi  del  medesimo  art.  119  Cost.,  attraverso  un  criterio
perequativo trasparente e ostensibile", in  attuazione  dei  principi
fissati dall'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 42 del 2009
(sentenza n. 220 del 2021)». 
    Risultano altresi' lese le succitate disposizioni primarie, posto
che lo schema normativo utilizzato  dal  Legislatore  statale  (senza
condurre un'adeguata istruttoria  e  senza  considerare  l'incremento
della spesa reale), e' ancora piu' insidioso in quanto si traduce, di
fatto, in un ulteriore contributo alla finanza pubblica  «occulto»  o
«mascherato», concretizzandosi tale dictum in un taglio delle risorse
di spesa corrente del bilancio autonomo delle regioni, in particolare
in relazione ai maggiori gettiti fiscali  che  restano  acquisiti  al
bilancio  dello  Stato,  nonche'  in  ordine  ai  maggiori  costi  di
esercizio che di fatto verranno addossati ai bilanci regionali. 
    Invero, non si vuole negare che lo Stato possa richiedere risorse
agli enti  territoriali  nella  forma  del  contributo  alla  finanza
pubblica ma la regola - logica, ancor prima che giuridica - derivante
peraltro dallo stesso principio di autonomia finanziaria, e' che alle
regioni  vengano  assicurate  le  risorse  e  che,  solo  in  maniera
successiva  ed  eventuale,  lo   Stato   possa   richiedere,   previa
istruttoria,  ulteriori  contributi  alla   finanza   pubblica   alle
autonomie. 
    In  questo  caso,  invece,  lo  Stato  si  «assicura»  «eventuali
eccedenze», riservando i maggiori costi quali chiaramente  desumibili
dagli aumenti contrattuali e dall'aumento  dei  costi  delle  materie
prime e in particolare del carburante, a  carico  dei  bilanci  degli
enti territoriali. 
    Al riguardo, nella significativa sentenza  n.  169/2017,  Codesta
On.le Corte ha precisato «... - in tema di  riduzione  delle  risorse
degli enti territoriali per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica -  che  il  legislatore  statale  puo'  imporle  (ex
multis, sentenza n. 36 del 2004) purche' la riduzione sia ragionevole
e  tale  da  non  pregiudicare   le   funzioni   assegnate   all'ente
territoriale, dal momento che "l'eccessiva riduzione delle risorse  e
l'incertezza sulla loro definitiva entita' [...] non  consentono  una
proficua utilizzazione delle stesse in quanto "[s]olo in presenza  di
un ragionevole  progetto  di  impiego  e'  possibile  realizzare  una
corretta  ripartizione  delle  risorse  [...]  e  garantire  il  buon
andamento dei servizi  con  esse  finanziati  (sentenza  n.  188  del
2015)"»  (sentenza  n.  10  del  2016...  In  definitiva,  non   puo'
sottacersi, nella perdurante inattuazione della legge n. 42 del  2009
gia'  lamentata  da  questa  Corte  (sentenza  n.  273   del   2013),
l'esistenza di una situazione di difficolta' che non consente tuttora
l'integrale  applicazione  degli  strumenti  di  finanziamento  delle
funzioni regionali previste dall'art. 119 Cost. ... Questa  Corte  ha
affermato che la programmazione e  la  proporzionalita'  tra  risorse
assegnate e  funzioni  esercitate  sono  intrinseche  componenti  del
"principio del buon andamento [il quale] - ancor piu' alla luce della
modifica  intervenuta  con  l'introduzione  del  nuovo  primo   comma
dell'art. 97 Cost. ad opera  della  legge  costituzionale  20  aprile
2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella
Carta costituzionale) - e' strettamente correlato alla coerenza della
legge finanziaria", per cui "organizzare e  qualificare  la  gestione
dei  servizi  a  rilevanza  sociale  da  rendere   alle   popolazioni
interessate  [...]  in   modo   funzionale   e   proporzionato   alla
realizzazione degli obiettivi  previsti  dalla  legislazione  vigente
diventa  fondamentale  canone  e  presupposto  del   buon   andamento
dell'amministrazione, cui lo  stesso  legislatore  si  deve  attenere
puntualmente" (sentenza n. 10 del 2016)». 
    Peraltro, nella sentenza n. 195/2024, e'  stato  evidenziato  che
«tale valutazione e' dunque funzionale a  scongiurare  l'adozione  di
"tagli al buio", i quali oltre  a  poter  risultare  non  sostenibili
dalle autonomie territoriali, con imprevedibili ricadute sui  servizi
offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente
ponderazione in sede parlamentare», rimarcando  peraltro,  sul  punto
«la necessita' di un ossequio sostanziale, e non  meramente  formale,
al principio di leale collaborazione» e sollecitando il  legislatore,
nella predetta fase istruttoria, «a non trascurare» il coinvolgimento
delle sedi istituzionali gia' appositamente contemplate e deputate al
confronto tra il Governo e le autonomie territoriali. 
    Anche alla  luce  di  tale  pronuncia,  e'  evidente  che,  nella
fattispecie in esame, la «prassi» sostenuta dallo Stato di  addossare
ai bilanci autonomi regionali  i  costi  relativi  alla  funzione  in
generale (soffrendo non solo l'inadeguatezza delle risorse  assegnate
anche nel periodo transitorio ma  anche  l'assoluta  genericita'  dei
criteri   determinanti   il   gettito   futuro)   sia   assolutamente
illegittima, vuoi perche' non avallata  da  alcuna  «istruttoria»  da
parte dello Stato, tesa a  valutare  la  (in)sostenibilita'  di  tali
costi da parte delle regioni e, in particolare, della Regione  Puglia
(anche per i vincoli finanziari cui la stessa e' sottoposta a seguito
del Piano di rientro), vuoi perche'  vengono  adottati  provvedimenti
manifestamente sproporzionati rispetto alle risorse  disponibili  nei
bilanci autonomi locali. 
    Al riguardo si ribadisce che le regioni  hanno  piu'  volte,  nel
corso degli anni, evidenziato in sede di Conferenza unificata (organo
peraltro riconosciuto nella medesima sentenza n. 195/2024 quale  sede
competente al fine della  verifica  della  dovuta  istruttoria  sulla
sostenibilita' dei tagli) l'insostenibilita' di  tali  costi  per  il
bilancio autonomo regionale, come evidenziato nelle osservazioni rese
in sede di Conferenza unificata in data 28 luglio 2026 - all. 3. 
    Invero, in tale sede e' mancata l'intesa e  la  Conferenza  delle
regioni ha ritenuto opportuno segnalare «la  forte  criticita'  della
disposizione che sopprime i trasferimenti statali a titolo  di  fondo
unico per il  TPL.  Infatti,  pur  non  mettendo  in  discussione  la
previsione di legge relativa alla fiscalizzazione del fondo,  non  si
puo' non evidenziare - oltre alle tempistiche e modalita'  utilizzate
(l'emendamento e' stato inviato alle  regioni  la  sera  prima  della
Conferenza Unificata senza un preliminare confronto) - l'assenza  dei
presupposti per una corretta attuazione della norma. In  particolare:
non  sono  state  ancora  definite  le   percentuali   regionali   di
attribuzione del Fondo (sui livelli adeguati di servizio e' ancora in
corso il confronto sullo schema di  decreto)  che  possano  garantire
servizi uniformi sul territorio nazionale; le risorse in oggetto  non
sarebbero vincolate al TPL; il fondo perequativo non riuscirebbe  mai
a  coprire  le  eventuali  insufficienze  del  gettito  fiscale   (si
consideri che il Fondo TPL e' pari a circa 5  miliardi).  Tutto  cio'
influira' negativamente sull'equilibrio dei contratti in  essere  con
il serio rischio di pregiudicare,  dal  2027,  la  continuita'  e  la
regolarita' dei servizi pubblici in alcune regioni, nonche'  la  loro
adeguatezza. Tale  sottolineatura  necessita  di  essere  evidenziata
soprattutto alla luce del fatto che i Livelli  adeguati  di  servizio
(LAS) non sono ancora stati definiti». 
    Pertanto,  pur  non  volendo  sottrarsi  alla  erogazione  di  un
servizio cosi' rilevante, la  Regione  Puglia  non  e'  in  grado  di
assicurare, in assenza dei dovuti finanziamenti da parte dello Stato,
la sostenibilita' del servizio stesso negli anni a venire. 
    Peraltro Codesta Ecc.ma Corte ha evidenziato  in  piu'  occasioni
che  «l'esistenza  di  oneri  nascenti  dal  contenuto  della   legge
determina la necessita' dell'indicazione  dei  mezzi  finanziari  per
farvi   fronte.   Verrebbe   altrimenti   "disatteso    un    obbligo
costituzionale  di  indicazione  al  quale  il   legislatore,   anche
regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non puo' sottrarsi,
ogni qual volta esso preveda attivita' che non possano realizzarsi se
non per mezzo di una spesa» (sentenza n. 51 del 2013), (sentenza n. 4
del 2014), (sent. n. 10/2016). 
    Il  rischio  concreto  e'  che  tali  costi,  in  assenza   della
necessaria copertura da parte dello Stato determinata  a  seguito  di
una corretta istruttoria, non possano essere adeguatamente  sostenuti
nei successivi esercizi finanziari. 
    Come ben evidenziato dalla Conferenza delle  regioni  nel  citato
documento del 28 luglio 2026 (all. 3),che ha  dichiarato  la  mancata
intesa sullo schema del (poi adottato) decreto legislativo n. 147  in
esame, «Nel corso degli anni la  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome, non ultima in occasione del parere  sul  documento
di finanza pubblica 2025,  ha  evidenziato  i  punti  principali  che
ritiene indispensabili per dare  attuazione  al  decreto  legislativo
68/2011, che brevemente possono essere riassunti: 
        autonomia finanziaria: L'attuazione  del  d.lgs  68/2011  non
puo'  risolversi   nell'assegnare,   sostituendo,   compartecipazioni
erariali  almeno  per  la  parte  riguardante  le  materie  non   LEP
altrimenti si manterrebbe invariato l'assetto dei rapporti fra  Stato
e regioni senza l'applicazione del principio di autonomia finanziaria
(e responsabilita' di prelievo e di  spesa)  previsto  dall'art.  119
Cost. Senza una vera autonomia finanziaria non potra'  dirsi  che  il
Federalismo fiscale e' stato applicato. Per  salvaguardare  l'attuale
livello di autonomia finanziaria  previsto  dal  decreto  legislativo
68/2011, si chiede che l'attuazione della delega mantenga  almeno  il
vigente   livello   di   autonomia   tributaria,   manovrabilita'   o
flessibilita'  fiscale   potenziale   sui   tributi   regionali.   Le
compartecipazioni costituiscono sostanzialmente un  arretramento,  in
termini di autonomia tributaria e responsabilita', se sostitutive  di
tributi propri derivati (come l'addizionale reg. Irpef) e se non sono
collegate    automaticamente    all'andamento    dell'economia     ed
all'evoluzione reale dei costi di  esercizio  (cfr.  quanto  previsto
dall'art. 9 comma 4 della Carta europea dell'autonomia locale). Senza
tale  collegamento  esse   sarebbero   meri   trasferimenti   statali
"mascherati", in difformita'  con  quanto  affermato  dalla  sentenza
Corte costituzionale 192/2024. 
        L'attuazione al d.lgs 68/2011 era Milestone del PNRR, il  cui
risultato era legato all'erogazione  della  rata  di  risorse  del  I
trimestre 2026, che non potevamo perdere soprattutto se in  relazione
alla mancata riforma correlata. 
        La Riforma fiscale va  applicata  con  soluzioni  legislative
rispettose dell'art. 119 Costituzione» (il  tutto  oltre  agli  altri
aspetti ritenuti «preoccupanti» ivi segnalati, cui si rinvia). 
    A seguito di tanto,  su  sollecitazione  della  Regione  Campania
(cfr. nota del 3 settembre 2026 - all. 3-bis), il Presidente  Fedriga
ha convocato per la data  del  1°  ottobre  2026  la  riunione  della
Conferenza delle regioni per discutere nuovamente, inter alia,  della
preoccupante problematica del TPL (all. 3-ter). 
8. Violazione degli articoli 5 e 120 della Costituzione in  relazione
all'art. 119 della Costituzione. 
    Le disposizioni  censurate  si  pongono  in  frontale  contrasto,
altresi', con il principio di leale collaborazione ex  articoli  5  e
120 Cost., sempre in collegamento con il violato art. 119 Cost.. 
    Codesta On.le Corte costituzionale, negli  interventi  successivi
alla riforma del titolo V, nel solco della propria giurisprudenza  in
materia (sent. n. 19 e  242  del  1997),  ha  assicurato  la  portata
generale del  principio  di  leale  collaborazione  evincibile  dalle
suindicate norme, principio che, come  nell'assetto  precedente,  non
puo' che «operare su  tutto  l'arco  delle  relazioni»  fra  Stato  e
autonomie territoriali (cfr. sentenze numeri 282/2002 e 303/2003). 
    Invero, con il  nuovo  titolo  V  della  Costituzione  si  ha  un
definitivo superamento della concezione Statocentrica-gerarchica  che
aveva pervaso il periodo precedente, in  favore  di  un  assetto  dei
rapporti in cui «gli enti costitutivi  della  Repubblica»  (art.  114
della Cost.), dotati di pari dignita' istituzionale, sono chiamati ad
agire  non  per  competenze  separate   ma   interagenti   e   spesso
interdipendenti. E' proprio per tali ordini di motivi che, in  questo
nuovo assetto, gli strumenti di raccordo interistituzionale assurgono
a diventare  i  principali  strumenti  attraverso  cui  garantire  il
concreto funzionamento della Repubblica delle autonomie. 
    Segnatamente,   il   sistema   delle    Conferenze    ha    visto
progressivamente  accrescere  sempre  di  piu'  la  sua   centralita'
nell'ambito dell'ordinamento fino a diventare,  di  fatto,  la  «via»
attraverso cui si e' cercato di dare attuazione  al  nuovo  titolo  V
della Costituzione. 
    Orbene, questa  centralita'  pare  essere  stata  vulnerata:  nel
documento del 28 luglio 2026 (all. 3) adottato in sede di  Conferenza
Unificata, che non ha approvato l'Intesa sul decreto  legislativo  n.
147/2026, la Conferenza delle regioni ha segnalato «che dopo  1  anno
dalla trasmissione  del  decreto  legislativo  il  documento  in  una
settimana e' stato cambiato  due  volte  e  nella  medesima  distanza
temporale oggi  e'  stata  convocata  una  Conferenza  Unificata  per
recepire il parere: metodo molto critico». 
    L'art. 15 decreto legislativo n. 68/2011  novellato  non  prevede
esplicitamente che le intese cui fa riferimento siano da considerarsi
«forti». 
    Cio' arreca un evidente danno alle regioni,  che  potranno  veder
superate agevolmente eventuali loro contrarieta'. 
    Del resto, come detto, lo stesso decreto legislativo n.  147  del
2026  e'  stato  adottato  nonostante  non  sia  stata   tecnicamente
raggiunta intesa (all'unanimita') in sede di Conferenza unificata (v.
seduta del 28 luglio 2026). Sebbene l'art. 1, comma  2,  della  legge
delega (legge n. 111 del 2023) preveda anche per lo schema di decreto
in questione che in  assenza  dell'acquisizione  dell'intesa  con  la
Conferenza unificata  il  Governo  possa  comunque  procedere,  dalla
lettura dei lavori della Conferenza delle regioni  che  precedono  la
discussione in Conferenza unificata  e  in  Conferenza  Stato-regioni
emerge una posizione molto  critica  delle  regioni  su  come  si  e'
effettivamente  svolto  il  confronto  poiche'  vengono  lamentati  i
seguenti vizi procedurali: 
        sullo schema di decreto  non  c'e'  stato  alcun  preliminare
confronto tecnico; 
        non si puo' non fare  riferimento  alle  tempistiche  e  alle
modalita' utilizzate (l'emendamento e' stato inviato alle regioni  la
sera  prima  della  Conferenza   Unificata   senza   un   preliminare
confronto). 
    Tanto  configura  una  violazione  sostanziale  (in  termini   di
effettivita') del principio di leale collaborazione sul quale Codesta
On.le Corte si e' piu' volte pronunciata. 
    Invero, la regola della leale collaborazione, nel  quadro  di  un
sistema  di  decentramento  politico  e  amministrativo  fondato  sul
modello della coesione  e  della  solidarieta',  nonche'  sulla  pari
dignita' istituzionale di tutti i livelli di Governo  che  compongono
la  Repubblica,  costituisce  «un  principio  guida   nell'evenienza,
rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio  tra  materie  e
competenze» (Corte costituzionale, sentenza n. 251 del 2016). 
    E ancora: «il principio di leale cooperazione deve  governare  il
rapporto tra lo Stato e le regioni ... nelle materie e  in  relazione
alle attivita' in  cui  le  rispettive  competenze  concorrano  o  si
intersechino, imponendo un contemperamento  dei  relativi  interessi.
Tale regola, espressione del  principio  costituzionale  fondamentale
per cui la Repubblica, nella salvaguardia della sua unita', riconosce
e promuove le autonomie locali, alle cui esigenze adegua i principi e
i metodi della sua legislazione (art. 5 della Costituzione), va al di
la' del mero riparto costituzionale delle competenze  per  materia  e
opera dunque su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra  Stato
e regioni» (Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 1997;  sentenza
n. 31 del 2006; sentenza n. 114 del 2009; sentenza n. 179  del  2021;
sentenza n. 39 del 2013). 
9. Violazione degli articoli 3, 81, 117, III, IV e VI co., 118 Cost.,
dell'art. 9 legge n.  42/2009,  dell'art.  10,  legge  n.  86/2024  e
dell'art. 2 legge n. 111/2023, quali norme interposte,  in  relazione
all'art. 119 della Costituzione. 
    Le norme che si censurano si prestano a rilievi di illegittimita'
costituzionale altresi' con riguardo all'art. 81, ultimo comma, della
Costituzione sotto il  profilo  della  garanzia  degli  equilibri  di
bilancio,  cui  sono  tenute  a   concorrere   anche   le   pubbliche
amministrazioni, come gia' censurato. 
    Infatti, la suddetta inadeguata copertura  erariale  compromette,
com'e'  di  tutta   evidenza,   il   raggiungimento   dell'equilibrio
finanziario del bilancio regionale che si trova a far fronte  ad  una
minore disponibilita', con conseguente violazione  del  summenzionato
art. 81, ultimo comma, della Costituzione. 
    Tale violazione determina anche la lesione dell'art. 117, III, IV
e VI co, nonche' dell'art. 118 della Cost., in quanto compromette  il
regolare esercizio delle funzioni legislative ed amministrative della
Regione Puglia - ivi comprese quelle in materia di trasporto pubblico
locale,  oggetto  peraltro  di  legislazione  residuale  -   il   cui
equilibrio finanziario ex art.  119  della  Cost.  viene  compromesso
dalle mancate adeguate  erogazioni  necessarie,  tenuto  conto  delle
ridotte disponibilita' economiche che limitano (se  non  impediscono)
oggettivamente la possibilita' di esercitare regolarmente le  proprie
competenze sia legislative che amministrative. 
    Segnatamente, risultano lese le previsioni di  cui  all'art.  117
della Cost., III e IV co., che  affidano  alle  regioni  la  potesta'
legislativa nelle materie di  competenza  concorrente  nonche'  nelle
materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, in
uno a quelle di cui al comma VI, sulla potesta'  regolamentare  delle
regioni e degli enti locali infraregionali. 
    Tale autonomia  legislativa  e  regolamentare  risulta  lesa  dal
Legislatore statale nel caso di  specie  in  quanto,  non  prevedendo
risorse sufficienti alle regioni per le funzioni di che trattasi,  di
fatto lede il principio di leale collaborazione istituzionale nonche'
l'autonomia finanziaria e la  stessa  capacita'  organizzativa  delle
regioni e  degli  enti  locali  infraregionali,  sui  quali  pure  si
riflette la compromissione dell'equilibrio finanziario regionale. 
    Tale pregiudizio inevitabilmente si riflette  in  ogni  campo  di
intervento della regione, in quanto  la  necessita'  di  reperire  le
risorse non corrisposte  dallo  Stato  non  puo'  che  comportare  la
sottrazione delle medesime risorse da altri ambiti,  con  discendente
incrinatura della possibilita'  di  azione  nelle  varie  materie  di
competenza (concorrente e residuale) regionale. 
    A fronte dei consistenti oneri che gia' gravano i  bilanci  degli
enti territoriali, la nuova fonte di finanziamento, nelle  sue  varie
fasi, non  viene  adeguatamente  e  specificatamente  disciplinata  e
remunerata  dal  medesimo  Legislatore,  a  fronte  peraltro  di  una
dinamica assolutamente  crescente  della  spesa  a  cui  si  e'  gia'
assistito  negli  ultimi  esercizi  finanziari   (come   pure   supra
dimostrato)  e  di  una  previsione  che  ben  poco  lascia   sperare
(all'attualita' dell'assetto normativo delineato ed  in  questa  sede
censurato). 
    Il concreto rischio sotteso a tale «innovazione»,  non  preceduta
da alcuna specifica istruttoria in ordine alla  «sostenibilita'»  dei
relativi costi (cfr. da ultimo sentenze n. 195/2024 e  n.  152/2025),
e' che tali oneri siano «di fatto» addossati sui bilanci  degli  enti
territoriali che devono farsi carico del gap  tra  quanto  finanziato
dal legislatore statale (sulla base delle proprie «disponibilita'» di
bilancio) e quanto effettivamente necessario per garantire i  diritti
dei cittadini. 
    Tale  logica,  oltre  ad  essere  insostenibile  finanziariamente
(anche in chiave  prospettica)  per  gli  enti  territoriali,  appare
contraria al disegno costituzionale di «federalismo  cooperativo»  in
cui spetta  allo  Stato  garantire  alle  autonomie  territoriali  le
risorse necessarie per assicurare i diritti dei cittadini sull'intero
territorio  nazionale   (e   non   spetta   invece   alle   autonomie
territoriali, quantomeno in maniera  sistematica  come  accade  oggi,
farsi carico del gap della spesa tra quanto finanziato dallo Stato  e
quanto necessario per assicurare diritti fondamentali). 
    Tale rischio e' peraltro incrementato da due  componenti  sottese
alla logica assunta dal legislatore: 
        ancora una volta, l'introduzione  di  oneri  a  carico  delle
amministrazioni  non  e'  stata  preceduta,  come  detto,  da  alcuna
istruttoria   nelle   sedi   competenti   volta   a   garantire    la
«sostenibilita'» dei predetti costi da parte degli enti  territoriali
(v. da ultimo  sentenza  Corte  costituzionale  n.  195/2024).  Nello
specifico, il sistema di finanziamento delineato non tiene  in  alcun
conto le ripetute istanze degli enti  territoriali  in  ordine  a  un
adeguato  livello  di  finanziamento  delle  funzioni  ordinarie,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione. Sul punto  si  evidenzia
altresi'  che  gli  enti  territoriali  hanno  ridotti   margini   di
flessibilita'  fiscale,  da  attuarsi  comunque  nei   limiti   della
normativa  statale  e  che   e'   altresi'   precluso   agli   stessi
l'indebitamento se non finalizzato a spesa di investimento; 
        il  carico  «residuale»  addossato  ai  bilanci  degli   enti
territoriali, destinato a colmare il gap tra finanziamento statale  e
finanziamento a carico degli enti territoriali, non solo  non  e'  in
alcun modo  preventivamente  determinato  (rendendo  difficoltosa  la
programmazione da parte dei  medesimi  enti)  ma  assumera'  un  peso
percentualmente  maggiore  proprio  nelle  realta'  territoriali  con
minore capacita' fiscale che risulteranno  pertanto  penalizzate,  in
una logica «a contrario» della  perequazione.  Trattasi  peraltro  di
costi cresciuti notevolmente negli anni e per i quali  e'  verosimile
un incremento esponenziale anche nel periodo futuro, alla  luce  pure
del preoccupante quadro internazionale; 
        la previsione dell'incameramento a favore del bilancio  dello
Stato di eventuali residui si scontra con le esigenze delle  regioni,
che pure si fanno carico dei maggiori  costi,  nonostante  il  chiaro
dettato legislativo (art. 119, 3 e 5  co,  Cost.;  art.  9  legge  n.
42/2009; art. 10 legge 86/2024;  art.  2  legge  n.  111/2023)  e  la
necessita' «improcrastinabile» della preventiva realizzazione  di  un
Fondo  perequativo  nello  sviluppo  di  un  federalismo  cooperativo
(sentenza Corte costituzionale n. 192/2024). 
    La preoccupazione legittimamente espressa  dalla  Regione  Puglia
attiene alla «sostenibilita'» di tali tipologie di spesa da parte del
bilancio autonomo regionale, in considerazione della sua dinamica  in
termini assolutamente crescenti, come piu' volte  rimarcato,  in  uno
all'assenza dello Stato nel farsi adeguatamente carico di tali oneri,
che dovrebbe tradursi nel riconoscere agli enti territoriali  congrue
risorse, anche parametrate rispetto alla  crescita  esponenziale  dei
costi, nonche' alle maggiori difficolta'  dei  territori  con  minore
capacita' fiscale. 
    Al  di   la   dei   profili   strettamente   finanziari,   appare
«irragionevole» (in violazione dell'art.  3  della  Cost.)  e  lesiva
delle norme costituzionali richiamate sinora la pretesa  dello  Stato
di  basare  il  sistema  di  finanziamento  sulle  risorse  ad   oggi
assicurate dai bilanci degli enti territoriali, senza una  preventiva
e specifica istruttoria che tenga  conto  della  «sostenibilita'»  di
tali  spese  anche  nell'ottica  di  medio  e   lungo   periodo,   in
considerazione della dinamica crescente della  spesa,  come  peraltro
indicato da Codesta Ecc.ma Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.
192/2024 piu' volte richiamata. 
    Per quanto riguarda, in particolare, il trasporto pubblico locale
(che assorbe la  quasi  totalita'  del  finanziamento  previsto),  va
evidenziato come la relativa disciplina,  in  attesa  dell'attuazione
della delega di cui  alla  legge  n.  42  del  2009  sul  federalismo
fiscale,  era  dapprima  regolata  dall'art.   21,   comma   3,   del
decreto-legge  n.  98  del  2011  (Fondo  per  il  finanziamento  del
trasporto pubblico locale) che prevedeva una dotazione fissa e con il
rinvio a un'intesa fra Governo e Conferenza permanente  Stato-regioni
il compito di definire gli obiettivi di incremento dell'efficienza  e
razionalizzazione del trasporto pubblico locale  nel  suo  complesso,
nonche' le modalita' di monitoraggio e i coerenti criteri di  riparto
del Fondo. 
    Quest'ultimo  e'  stato  poi  riformato  con   l'art.   27,   del
decreto-legge 50/2017 mediante la predeterminazione  della  dotazione
annuale  dello  stesso  (comma  1)  e  la  modifica  dei  criteri  di
ripartizione.  Con  il  decreto-legge  18  novembre  2022,  n.   176,
convertito nella legge n. 6 del 2023, e' stato  novellato  l'art.  27
del decreto-legge n. 50 del 2017, in specie (con l'art.  7-bis),  con
riguardo ai criteri di riparto delle risorse del Fondo TPL di cui  al
comma 2, stabilendo che tale ripartizione sia effettuata, entro il 31
ottobre di ogni anno, con decreto interministeriale, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, essenzialmente nel seguente modo: 
        a) per una quota del 50 per cento del  Fondo,  tenendo  conto
dei costi standard di cui all'art. 1, comma 84, della  legge  n.  147
del 2013; 
        b) per la restante quota del 50 per cento, tenendo conto  dei
livelli adeguati  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  regionale  e
locale. 
    La novella ha, inoltre, introdotto (al comma 2-bis) una  clausola
di garanzia, costituita dalla previsione secondo cui - «"al  fine  di
garantire una ragionevole certezza delle risorse  disponibili"  -  il
suddetto  riparto  non  puo'  determinare,   per   ciascuna   regione
un'assegnazione  di  risorse  inferiore  a  quella  risultante  dalla
ripartizione del Fondo di  cui  all'articolo  16-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020». 
    Inoltre, e' stato modificato il comma 6, prevedendosi che con  un
decreto interministeriale, da adottarsi  entro  il  31  luglio  2023,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, fossero  definiti  gli
indicatori per determinare  i  livelli  adeguati  di  servizio  e  le
modalita' di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del
medesimo Fondo. 
    Il decreto-legge 10 agosto 2023, n.  104,  recante  «Disposizioni
urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'  economiche  e
finanziarie e investimenti strategici», ha apportato, con l'art.  17,
ulteriori modifiche all'art. 27 del decreto-legge n. 50 del  2017  in
relazione al sistema di contribuzione. 
    Da ultimo, e' intervenuta la novella di cui all'art. 33,  decreto
legislativo 7 agosto 2026, n. 147. 
    Al momento del trasferimento alle  regioni  e  agli  enti  locali
delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale
(decreto  legislativo  n.  422  del  1997),  era  stato  prevista  la
necessita' che si garantissero i servizi minimi,  qualitativamente  e
quantitativamente sufficienti a soddisfare la  domanda  di  mobilita'
dei cittadini. 
    I Livelli adeguati dei servizi  (LAS)  vengono  previsti  con  la
legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo  fiscale,  in  attuazione
della riforma del titolo  V  della  Costituzione  del  2001.  Secondo
l'art. 8, comma 1, lettera c), nel determinare la spesa per  il  TPL,
si doveva tener conto «della fornitura di  un  livello  adeguato  del
servizio  su  tutto  il  territorio  nazionale  nonche'   dei   costi
standard». 
    La riforma approvata all'inizio del 2023  (decreto-legge  n.  176
del 2022, conv. in legge n. 6 del 2023) prevedeva, difatti, un  nuovo
sistema basato per meta' sui costi standard (Cs) e per l'altra  meta'
sui livelli adeguati dei servizi (Las), con piccoli importi residuali
destinati a specifici scopi. La lettura dell'art. 33, invece, fa  si'
che il sistema di perequazione si fondi, in sostanza,  fino  al  2035
sul criterio della spesa storica, comportando cosi' il rischio di non
soddisfare i LAS. 
    In questo modo  non  si  garantisce  la  certezza  delle  risorse
assegnate a ciascun territorio, non essendo  previsti  meccanismi  di
riparto   finalizzati   all'equita'   allocativa   ed    a    stimolo
dell'efficienza, perseguiti attraverso il riparto del Fondo  in  base
ai costi standard e ai  LAS.  La  Corte  costituzionale  ha  all'uopo
precisato che le regioni ricorrenti che censurino  le  modalita'  con
cui il legislatore statale abbia stabilito una determinata  riduzione
di risorse, presuntivamente tale  da  impedire  o  rendere  difficile
l'esercizio delle funzioni, ha l'onere  di  fornire  «adeguata  prova
dell'impossibilita' di svolgere le  funzioni  in  esame  per  effetto
della disposizione impugnata» (sentenza n. 137  del  2018;  v.  anche
sentenza 239 ed 89 del 2015; sentenza n. 241 del 2012). 
    Cio'  sulla  base  di  appropriata  documentazione   finanziaria,
finalizzata  a  precisare  l'entita'  delle  risorse  sufficienti   a
finanziare le relative funzioni,  al  fine  anche  di  dimostrare  la
manifesta irragionevolezza di quelle misure del  legislatore  statale
che si risolvano in una riduzione delle risorse per le regioni (e gli
enti locali) tali da rendere difficile lo svolgimento delle medesime. 
    La  norma  in  esame,  dunque,  cosi'  come  formulata   potrebbe
plausibilmente determinare un'assegnazione di risorse insufficienti a
garantire che tutte  le  regioni  siano  nella  condizione  di  poter
erogare tutte le prestazioni  da  esse  deliberate,  con  conseguente
lesione del potere di gestione del  servizio  di  trasporto  pubblico
regionale e  locale  (art.  118  Cost.),  ambito  che  rientra  nella
competenza   regionale   residuale   (art.   117   Cost.),    nonche'
dell'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.), determinando la  lesione
del principio di corrispondenza tra funzioni  e  risorse,  ricavabile
dal quarto comma dell'art. 119 Cost. A questo proposito la  Corte  ha
precisato che «l'autonomia finanziaria  costituzionalmente  garantita
agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia  quantitativa
e che le risorse  disponibili  possono  subire  modifiche,  anche  in
diminuzione. Tuttavia, simili riduzioni non devono  comunque  rendere
"difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle  funzioni
attribuite" (sentenza n. 155 del 2020)» (sent. n.  73  del  2023;  v.
nello stesso senso, fra le tante, sentenze numeri 155  del  2020,  83
del 2019, 137 del 2018, 10 del 2016, 188 del 2015, 241 del 2012). 
    Cio' - si e' precisato - «"vale tanto  piu'  in  presenza  di  un
sistema di finanziamento [che  dovrebbe  essere]  coordinato  con  il
riparto delle funzioni, cosi' da far corrispondere il piu'  possibile
[...] esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da  un  lato,
disponibilita' di risorse [...] dall'altro" (sentenza n. 138 del 1999
e, piu' di recente, sentenza n. 241 del  2012)»  (sent.  n.  188  del
2015). 
    La    norma,    infine,    sembra    prospettare    un'inversione
logico-procedurale rispetto a quanto affermato dalla stessa Corte con
la sentenza  192  del  2024  poiche'  manca  una  previa  definizione
aggiornata e chiara dei livelli adeguati di servizio  e  che  possano
garantire servizi uniformi sul territorio nazionale. 
    La Corte sui LEP ha dichiarato che «E'  da  sottolineare,  a  tal
proposito, che i LEP implicano una delicata scelta politica,  perche'
si tratta - fondamentalmente - di bilanciare uguaglianza dei  privati
e autonomia regionale, diritti  e  esigenze  finanziarie  e  anche  i
diversi diritti fra loro. Si tratta, in  definitiva,  di  decidere  i
livelli delle prestazioni relative ai diritti civili e  sociali,  con
le risorse necessarie  per  garantire  uno  standard  uniforme  delle
stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale...» (sentenza  n.
192 del 2024). 
    Solo la previa individuazione di questi  ultimi  e  dei  relativi
costi  standard  consentirebbe,  poi,  di  quantificare  le   risorse
necessarie  per  garantire  l'erogazione  paritaria   su   tutto   il
territorio nazionale. 
    Tuttavia, dai lavori della Conferenza delle regioni si evince che
sui livelli adeguati di servizio e'  ancora  in  corso  il  confronto
sullo schema di decreto. 
    Sul punto, circa la prova del pregiudizio (gia' illustrato  nella
relazione tecnica regionale - all. b), si evidenzia che  la  sentenza
n. 195/2024 di Codesta On.le Corte ponga in capo allo Stato l'obbligo
di  effettuare  specifica  istruttoria  al  fine   di   valutare   la
«sostenibilita'» dei costi da parte delle autonomie territoriali. 
    In considerazione del  peggioramento  del  contesto  economico  e
soprattutto della crescita esponenziale degli importi previsti  dalla
normativa vigente a  carico  degli  enti  territoriali  a  titolo  di
contributo alla finanza pubblica, la  regione  non  e'  in  grado  di
assicurare per il  futuro  la  sostenibilita'  di  tali  costi  e  il
reperimento delle predette risorse  sul  bilancio  autonomo,  ove  le
risorse non vengano assicurate dallo Stato o subiscano, in attuazione
dell'emanando  DPCM,  decurtazioni  ad  oggi  non  quantificabili  in
assenza della specificazione normativa dei relativi criteri. 
    In ordine alla attualita' e alla gravita' del pregiudizio  subito
dalla   Regione   Puglia   in   considerazione   della    persistente
insufficienza delle somme  riconosciute  dallo  Stato,  si  evidenzia
altresi' che, in considerazione della crescente entita' degli importi
aggiunti dalla Regione Puglia di anno in  anno,  e'  inevitabile  che
tale spesa si traduca in tagli ai servizi per i cittadini, ovvero  in
minori stanziamenti per la spesa di  natura  socio-assistenziale,  in
ridotti trasferimenti ai Comuni per contribuire alle funzioni di loro
competenza, in minori interventi di sostegno alle politiche agricole,
al settore del turismo, in generale agli interventi per  lo  sviluppo
economico e sociale del territorio. 
    Si ribadisce inoltre che, ove i mancati  trasferimenti  da  parte
dello  Stato  dovessero  essere  qualificati  come   una   sorta   di
contribuzione alla finanza  pubblica,  sarebbe  dovere  dello  stesso
Stato acquisire in via preventiva «adeguati elementi istruttori sulla
sostenibilita' dell'importo del contributo» da parte  degli  enti  ai
quali viene richiesto  (v.  da  ultimo  sentenze  n.  195/2024  e  n.
152/2025)  e  non  certo  alle  autonomie  territoriali   dimostrare,
necessariamente  a  posteriori,  di  non  essere  piu'  in  grado  di
assicurare  i  servizi  fondamentali   ai   cittadini   del   proprio
territorio: e' evidente che nel  «gioco»  sull'inversione  dell'onere
probatorio a rimetterci siano innanzitutto i cittadini. 
    Si soggiunge, altresi', che anche in  relazione  al  bilancio  di
previsione della Regione Puglia per l'esercizio  finanziario  2026  e
per il  pluriennale  2027-2028,  approvato  con  legge  regionale  27
ottobre 2025 n. 19, si conferma la situazione di assoluta  criticita'
per la regione che non e'  in  grado  di  assicurare,  a  carico  del
bilancio  regionale  autonomo,  la   disponibilita'   delle   risorse
necessarie a garantire,  segnatamente  avuto  riguardo  al  trasporto
locale,  la  copertura  uniforme  del   servizio   nelle   dimensioni
effettive, costantemente e gravemente sottostimate dallo Stato. 
    Si tratta invero di importi ingenti, peraltro afferenti  a  spesa
di natura corrente, che si sommano alle notevoli risorse gia' versate
dalla  regione  allo  Stato  a  titolo  di  contributo  alla  finanza
pubblica, nonche'  alle  risorse  gia'  destinate  dalla  regione  al
servizio sanitario per sopperire  al  sotto-finanziamento  del  fondo
sanitario nazionale, esigenze in relazione alle quali la  regione  e'
gia'  stata  costretta  ad  effettuare   importanti   riduzioni   nei
finanziamenti dei servizi di competenza prettamente regionale. 
    Al riguardo, vale anche la pena rammentare a Codesta Ecc.ma Corte
che pende il ricorso n.  11/2025  sulla  mancata  attribuzione  delle
somme da parte dello  Stato  a  ristoro  degli  indennizzi  ex  legge
210/1992 anticipati dalla Regione Puglia, per un ammontare  di  oltre
euro 200  milioni,  in  uno  al  ricorso  n.  3/2026  sull'inadeguato
finanziamento del LEPS relativo all'assistenza all'autonomia ed  alla
comunicazione (oltre che, nella fase transitoria,  dell'obiettivo  di
servizio):  diventa  superfluo  commentare  ulteriormente  le   gravi
difficolta' che incontra l'ente pugliese nella gestione delle proprie
funzioni, a fronte delle plurime inadempienze statali. 
    Sul punto, si deposita la deliberazione della Giunta regionale 19
novembre 2025, n. 1818 e il relativo allegato unico, con cui e' stato
approvato  il  bilancio  gestionale  della  regione  per   gli   anni
2026-2028, contenente il dettaglio  dei  singoli  capitoli  di  spesa
(all. 4-bis). 
    Secondo l'insegnamento di Codesta On.le Corte  (sent.  133/2024),
«"l'autonomia  finanziaria  costituzionalmente  garantita  agli  enti
territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa" (sentenza
n. 73 del  2023),  sicche'  le  risorse  disponibili  possono  subire
modifiche, anche in  diminuzione.  Tuttavia,  «simili  riduzioni  non
devono comunque rendere "difficile,  o  addirittura  impossibile,  lo
svolgimento delle funzioni attribuite" (sentenza n.  155  del  2020)»
(sentenza n. 73 del 2023). Cio' vale tanto piu'  in  presenza  di  un
sistema di  finanziamento  che  dovrebbe  essere  coordinato  con  il
riparto  delle  funzioni,  «"cosi'  da  far  corrispondere  il   piu'
possibile [...] esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari  da
un lato, disponibilita' di risorse [...] dall'altro" (sentenza n. 138
del 1999 e, piu' di recente, sentenza n. 241 del 2012)» (sentenza  n.
188 del 2015). In alcuni casi, l'impossibilita' di svolgimento  delle
funzioni e' stata ritenuta evidente in presenza di norme di legge che
assegnavano compiti e funzioni agli enti  territoriali,  senza  alcun
trasferimento di risorse (sentenza n. 73 del 2023),  o  determinavano
drastiche riduzioni di dotazioni finanziarie degli enti  (ad  esempio
pari  al  cinquanta  per  cento  rispetto  all'anno  precedente)  «ad
invarianza di funzioni  e  senza  un  progetto  di  riorganizzazione»
(sentenza n. 188 del 2015). Piu' di frequente, tuttavia, questa Corte
(sentenza  n.  155  del  2020),  pur  in  presenza  di  significative
riduzioni di finanziamenti, ha  riconosciuto  la  necessita'  che  le
regioni dimostrino l'inadeguatezza delle risorse a loro  disposizione
«con puntuali riferimenti a dati analitici riferiti alle entrate  del
caso di specie» (sentenza n. 155 del 2020) o che  tale  inadeguatezza
sia desunta dalla lettura dei bilanci regionali  o  ancora  accertata
nei giudizi a quibus (sentenza n. 10 del 2016). In altri termini,  si
e' affermato il principio secondo  cui  grava  sulla  regione  -  che
contesti le modalita' con cui il legislatore statale ha stabilito una
determinata riduzione di risorse, presuntivamente tale da impedire  o
rendere difficile l'esercizio delle sue funzioni - l'onere di fornire
una adeguata prova di tale situazione, sempre che quest'ultima non si
desuma in maniera  "autoevidente"  dalla  stessa  formulazione  della
disposizione statale oggetto di censure» (enfasi aggiunta). 
    Orbene, questa difesa ritiene di aver  assolto  il  proprio  onus
probandi,  evidenziando  l'oggettiva  difficolta'  del  finanziamento
della funzione de qua (senza considerare le  altre)  per  la  Regione
Puglia in danno dell'esercizio regolare ed equilibrato delle  proprie
prerogative (con l'aggravante pure di essere una regione sottoposta a
Piano operativo), mediante la produzione e lettura  dei  propri  dati
finanziari. 
    Emerge  in  tutta  la  sua  oggettivita'  la  grave   difficolta'
regionale  nella  gestione  finanziaria,  liddove   la   adeguata   e
programmata copertura avrebbe consentito alla governance regionale di
provvedere a sua volta ad una migliore programmazione ed  allocazione
delle risorse, consentendo una gestione regolare  e,  comunque,  piu'
efficiente ed efficace delle risorse  disponibili  a  garanzia  delle
prestazioni erogate. 
    Si ritiene infine che,  anche  in  considerazione  dell'imminente
avvio dei processi di autonomia  differenziata  da  parte  di  alcune
regioni, sia assolutamente improcrastinabile che lo  Stato  chiarisca
definitivamente l'entita' e la natura dei «contributi» richiesti alle
autonomie territoriali, atteso che in un contesto di risorse scarse o
comunque definite, e' evidente che alla crescita  esponenziale  degli
importi richiesti a titolo di contributo alla  finanza  pubblica  sia
correlata la contestuale riduzione  di  spazi  di  flessibilita'  sul
bilancio autonomo. Si rileva, pertanto, che, in tale contesto, stante
l'importanza, la significativita' e la progressione  pluriennale  del
contributo  alla  finanza   pubblica,   nonche'   in   considerazione
dell'impossibilita' per gli enti territoriali di contrarre debito per
spesa corrente (possibilita' che e' invece contemplata per lo Stato),
la Regione Puglia verosimilmente non sara' in  grado  di  assicurare,
per gli esercizi futuri, la regolare copertura delle funzioni,  posto
che i dati di bilancio dimostrano che la capacita' di spesa regionale
non puo' essere ulteriormente ridotta se non  a  scapito  di  servizi
essenziali e delle funzioni istituzionali. 
    Del resto, si  rinvia  allo  stato  di  previsione  di  cui  alla
relazione  citata  (pag.  165  e  ss.)  al  fine  di  verificare   le
significative  riduzioni  effettuate  nel  triennio   2026-2028   nel
bilancio regionale pugliese in numerosi  settori,  anche  nevralgici,
quali ad es. oltre al trasporto pubblico, lo sviluppo  economico,  le
politiche  per   il   lavoro,   l'agricoltura,   fonti   energetiche,
istruzione, al fine di dedurre la forte  flessione  e  consequenziale
difficolta'  dell'ente  regionale  a  reperire  ulteriori  risorse  a
finanziamento di funzione che dovrebbe  essere  coperta  dallo  Stato
integralmente  o,  quanto  meno,  in  misura  adeguata  all'effettivo
esercizio della funzione stessa. 
    Tali dati dimostrano, pertanto, la costante e  continua  erosione
delle risorse  del  bilancio  autonomo,  che  assume  una  decrescita
importante per gli anni  2026-2028,  anche  in  considerazione  della
necessita' di assicurare  al  bilancio  statale  il  contributo  alla
finanza pubblica  imposto  alle  regioni.  Da  tali  dati  si  evince
agevolmente che  la  regione,  pur  non  potendo  -in  assenza  della
preventiva definizione da parte dello Stato dei LEP- dare oggettiva e
documentale prova della compromissione irreversibile  dell'erogazione
dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurati
a  tutti  i  cittadini  sul  territorio  nazionale,  sia  in  estrema
difficolta' nel rinvenire nel bilancio autonomo  regionale  spazi  di
spesa di parte corrente  al  fine  di  assicurare  la  copertura  dei
servizi di assistenza di che trattasi. Al fine di  fornire  ulteriori
riscontri rispetto a tali  affermazioni,  si  ribadisce  quanto  piu'
volte sostenuto nelle sedi istituzionali  in  ordine  alla  crescente
rigidita'  strutturale  dei  bilanci  degli  enti  territoriali,   in
particolare modo dei bilanci di parte corrente. 
    Inoltre, in particolare, con riferimento  ai  dati  del  bilancio
della regione per il triennio 2026-2028, si rileva che  sul  bilancio
autonomo regionale gravano spese obbligatorie, di natura  strutturale
e non comprimibile, quali il concorso alla finanza pubblica; la quota
obbligatoria di cofinanziamento regionale  ai  programmi  comunitari;
gli oneri per il rimborso mutui e prestiti, oltre che,  in  generale,
le spese di funzionamento e le spese per il personale. 
    Dall'analisi dei dati esposti nella tabella di  cui  alla  citata
relazione tecnica, si evince agevolmente come la Missione 13 - Tutela
della salute assorba in media, nel triennio di riferimento, circa  il
70% del complesso delle  risorse  del  bilancio  autonomo  regionale;
oltre il 3,70% per ciascun esercizio finanziario e' invece  destinato
alla copertura degli oneri relativi al debito pubblico (Missione  50)
mentre circa il  2%  e'  iscritto  nella  Missione  20  per  Fondi  e
accantonamenti;  le  risorse  disponibili   devono   inoltre   essere
nettizzate rispetto alle risorse iscritte per servizi per conto terzi
(che gravano per oltre il  13%).  La  parte  «residua»  del  bilancio
autonomo regionale, pari a circa il 12% delle  risorse  astrattamente
disponibili, e'  destinata  alla  realizzazione  delle  politiche  di
competenza  propriamente  regionali,  principalmente   correlate   al
mantenimento dei diritti civili e sociali dei cittadini: tra di esse,
per l'appunto, come visto, le spese in  materia  socio-assistenziale;
spese finalizzate a garantire i servizi di trasporto pubblico;  spese
finalizzate a garantire i servizi di istruzione e formazione, nonche'
politiche  autonome  in  materia  di  sviluppo  dell'agricoltura,  le
politiche tese allo sviluppo economico e allo sviluppo  del  turismo,
oltre che, come detto, spese incomprimibili di  funzionamento,  spese
per il personale e quota obbligatoria di cofinanziamento regionale ai
programmi comunitari. 
    I dati impietosi del bilancio regionale, in  particolare  per  il
triennio 2026-2028, e in maniera prospettica almeno sino al 2029,  in
considerazione  del  contributo  ingente  e  crescente   di   finanza
pubblica, dimostrano che non vi e' capienza nel  bilancio  regionale,
in assenza dei dovuti adeguati trasferimenti da  parte  dello  Stato,
per  continuare  a  finanziare  regolarmente  i  servizi  cosi'  come
emergenti  dal  concreto  fabbisogno:   e'   evidente   pertanto   il
pregiudizio irrimediabile e  gravissimo  che  l'omesso  trasferimento
delle  adeguate  e  congrue  somme  alle  Regioni  arrecherebbe  alla
collettivita',  potenzialmente  idoneo   ad   incidere   su   diritti
fondamentali della persona. 
    Il rischio che la Regione Puglia vuole  ad  ogni  costo  evitare,
disinnescando il meccanismo posto da anni in essere  dallo  Stato  ed
aggravato dalle previsioni in questa  sede  censurate,  e'  che  tali
prestazioni non possano piu'  essere  regolarmente  ed  uniformemente
erogate secondo l'effettivo bisogno agli aventi diritto. 
    Al riguardo, si evidenzia peraltro che la gia' citata sentenza n.
195/2024  ha  ribadito  il   fondamentale   principio   delle   spese
incomprimibili che opera in senso bidirezionale nei rapporti  tra  lo
Stato e la Regione, obbligando lo Stato ad assicurare alle Regioni le
somme necessarie per assicurare la salvaguardia dei diritti civili  e
sociali dei cittadini. 
    Si soggiunge che il rischio della  mancata  capienza  non  sorge,
peraltro, ove lo Stato se  ne  faccia  legittimamente  carico,  anche
perche', in estrema ipotesi, ove anche fosse dimostrata  l'incapienza
degli stanziamenti iscritti in bilancio, l'ordinamento costituzionale
ravvisa la possibilita' per lo Stato di contrarre  debito  anche  per
spesa di natura corrente: ipotesi, come detto, preclusa ai soli  enti
territoriali in considerazione del disposto dell'art. 119,  comma  7,
della Costituzione. 

    10. Violazione degli articoli articoli 3, 5,  art.  117,  secondo
comma, lettera m) e 119 della Cost. Sotto altro profilo, si  denuncia
la violazione delle succitate norme alla  luce  delle  considerazioni
che seguono. 
    L'art. 119 della Cost.  tiene  insieme  due  principi:  autonomia
finanziaria  e  territorialita'  delle  entrate,  da   un   lato,   e
solidarieta'/perequazione, dall'altro,  prevedendo  espressamente  un
fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacita' fiscale per abitante. 
    Il    decreto    legislativo    n.    147/2026    accentua     la
territorializzazione delle  entrate  e  rinvia  nel  tempo  la  piena
entrata a regime della perequazione: ma e' proprio l'interazione  fra
queste due scelte che crea il problema  della  tenuta  costituzionale
dell'art. 33 qui censurato. 
    Come riferito, l'art. 33 prevede, infatti,  che  dal  2027  siano
fiscalizzati trasferimenti statali per oltre 5,8 miliardi l'anno, tra
cui soprattutto 5,3 miliardi del Fondo nazionale  TPL,  sostituendoli
con una compartecipazione IRPEF. 
    Nel periodo transitorio viene istituito  un  fondo  che  dovrebbe
regolare i rapporti fra le regioni; tuttavia, la norma dispone che la
perequazione avvenga prioritariamente in misura pari ai trasferimenti
soppressi e, soltanto «per la restante parte»,  secondo  percorsi  di
perequazione/costi standard o, nelle more, secondo modalita' definite
dalle stesse regioni. 
    Cio' evidenzia un primo punto delicato: la spesa storica  rischia
di essere  cristallizzata  come  criterio  distributivo  proprio  nel
momento  in  cui  si  dovrebbe  passare  a  un  sistema  fondato   su
fabbisogni/costi standard e capacita' fiscali. 
    Ancora  piu'  rilevante,  pero',  appare  che   la   perequazione
pienamente operativa venga ulteriormente differita. 
    Il nuovo art. 15, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 68  del
2011 stabilisce che il sistema perequativo a  regime  inizi  soltanto
dopo  tre  anni  di  operativita'  transitoria.  Successivamente   e'
previsto un ulteriore percorso quinquennale: nel primo anno si  parte
dalla spesa  storica  (con  inizio  del  bilanciamento  con  i  costi
standard espressamente solo se questi siano stati predisposti) e  nei
quattro successivi si converge gradualmente verso  costi  standard  o
capacita' fiscali. 
    Va da  se'  che  un  periodo  cosi'  lungo,  soprattutto  se  nel
frattempo produce o consolida differenziali  territoriali,  entri  in
tensione con articoli 3, 5 e 119 della Cost., oltre  che  con  l'art.
117, secondo comma, lettera m), quando  siano  coinvolte  prestazioni
riconducibili ai LEP. 
    La  giurisprudenza  di  Codesta  On.le  Corte  costituzionale  ha
recentemente  rafforzato   proprio   questa   lettura   solidaristica
dell'autonomia finanziaria. 
    Nella sentenza n. 192 del 2024 ha qualificato i LEP come garanzia
di  uniformita'  dei  diritti   sul   territorio   nazionale   e   ha
esplicitamente collegato tale garanzia  alla  necessita'  di  risorse
adeguate, anche mediante il fondo perequativo. 
    Orbene, il principio di territorialita' dell'IVA puo' amplificare
il problema. 
    Il  nuovo  art.  4,  comma  3,  decreto  legislativo  n.  68/2011
stabilisce che la compartecipazione IVA  sia  attribuita  secondo  il
luogo del  consumo,  utilizzando  anche  fatturazione  elettronica  e
corrispettivi telematici. 
    Dal punto di vista economico questo aspetto e' dirimente. Invero,
le regioni caratterizzate da: 
        redditi pro capite inferiori; 
        minore occupazione; 
        minori consumi; 
        minore base imponibile IRPEF; 
        minore capacita' fiscale; 
        tendono  naturalmente  a  produrre  una  quota  inferiore  di
gettito territorializzato. 
    Il criterio  della  territorialita'  e'  previsto  principalmente
dall'art.  119  della  Cost.,  ma  non  puo'  venire   legittimamente
rafforzato senza una perequazione  contemporanea  e  sufficientemente
adeguata. 
    Sulla scorta delle argomentazioni  sin  qui  svolte,  la  Regione
Puglia, come in epigrafe rappresentata e  difesa,  per  tutto  quanto
dedotto ed eccepito e con  riserva  di  ulteriormente  argomentare  e
precisare; 

(1) V. ex multis Relazione  semestrale  sull'attuazione  della  legge
    delega 5 maggio 2009, n. 42  sul  federalismo  fiscale  (art.  3,
    comma 5, della legge 5 maggio  2009,  n.  42)  della  Commissione
    parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,  approvata
    nella  seduta  del  15  dicembre  2021,  in  cui  si  legge   «la
    fiscalizzazione  dei  trasferimenti,  diretta   a   superare   il
    meccanismo  della  finanza  derivata,  e'   stata   concretamente
    realizzata solo per il comparto comunale; la  perequazione  delle
    risorse basata sui fabbisogni e sulle capacita' fiscali e'  stata
    avviata esclusivamente per  i  comuni  delle  regioni  a  statuto
    ordinario; la perequazione  infrastrutturale  e  il  percorso  di
    convergenza ai livelli essenziali delle prestazioni  (LEP)  fanno
    registrare perduranti inadempienze». 

(2) L'art. 9 della legge n. 42/2009 specifica i  principi  e  criteri
    direttivi per l'adozione dei  decreti  legislativi  in  relazione
    alla  determinazione  dell'entita'  e  del  riparto   del   fondo
    perequativo  statale  di  carattere  verticale  a  favore   delle
    regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera
    e), e 119, terzo comma, della Costituzione. 

(3) Con particolare riferimento: «1) alla  revisione  del  meccanismo
    previsto dall'art. 2 del citato decreto  legislativo  n.  68  del
    2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto
    ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei  trasferimenti
    statali  soppressi,  previsti  a  legislazione   vigente,   anche
    attraverso la possibilita' di rimodulare l'intervento  ricorrendo
    a fonti di finanziamento alternative;  2)  all'attribuzione  alle
    regioni  a  statuto   ordinario   delle   somme   a   titolo   di
    compartecipazione regionale all'IVA di cui all'art. 4 del decreto
    Legislativo n. 68 del 2011 sulla base di  specifici  criteri  che
    assicurano l'attuazione del principio  di  territorialita'  delle
    entrate, da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in
    coerenza con le disposizioni di cui  all'art.  9,  comma  2,  del
    medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011; 3) alla garanzia  di
    prevedere che, nelle  more  della  definizione  dell'aliquota  di
    compartecipazione all'IVA di cui all'art. 15, commi 3  e  5,  del
    decreto Legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'art. 4,
    comma  2,  del  medesimo  decreto   legislativo,   destinata   al
    finanziamento della sanita', e' stabilita, a  livello  nazionale,
    in misura pari a quella individuata annualmente dal  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione
    della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto
    di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo  18  febbraio
    2000, n. 56». 

(4) Si tratta della prima fase di attuazione del federalismo  fiscale
    regionale «simmetrico», disciplinato dalla legge n. 42 del 2009 e
    dal decreto legislativo n. 68 del  2011,  nonche'  previsto  come
    riforma abilitante dal PNRR che ha previsto il completamento  del
    corrispondente quadro normativo entro il primo trimestre del 2026
    (Missione 1, Componente 1, Riforma  1.14  -  Riforma  del  quadro
    fiscale subnazionale). 

(5) I trasferimenti interessati dalla «fiscalizzazione»  sono:  somme
    da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di quota non
    sanita' della compartecipazione IVA, ai  sensi  dell'art.  1  del
    decreto legislativo n. 56 del 2000  per  l'importo  di  euro  424
    milioni annui; somma per erogazione gratuita di libri  di  testo,
    ai sensi dell'art. 27 della legge n. 448 del  23  dicembre  1998,
    per 110 milioni di euro annui; fondo unico per il  welfare  dello
    studente e per il diritto allo studio, ai sensi dell'art.  9  del
    decreto legislativo n. 63 del 2017, per 34 milioni di euro annui;
    fondo nazionale  per  il  trasporto  pubblico  locale,  ai  sensi
    dell'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
    per 5.259,6 milioni di euro annui. 

(6) Tale modifica viene «giustificata», nei  lavori  preparatori,  da
    difficolta' di natura tecnica correlate alla necessita' di  dover
    calcolare aliquote distinte tra Regioni  a  statuto  ordinario  e
    Regioni a statuto speciale. 

(7) V. A. Zanardi,  Audizione  sullo  stato  di  attuazione  e  sulle
    prospettive del federalismo fiscale, Commissione parlamentare per
    l'attuazione del federalismo fiscale, 2 luglio 2025. 

(8) Sulla distinzione tra compartecipazioni e trasferimenti, v. Marco
    Ladu, Lorenzo Spadacini, La  nozione  costituzionale  di  livello
    essenziale delle prestazioni tra potesta' normativa  e  autonomia
    finanziaria delle Regioni, Italian Papers On Federalism - Rivista
    giuridica  on-line  -  ISSiRFA  -  CNR  in  cui  si  legge:   "La
    compartecipazione implica che il gettito complessivo da destinare
    alle Regioni  non  sia  esattamente  predeterminato  dallo  Stato
    (perche'  dipende  dal  gettito  complessivo  prodotto  da   quel
    tributo) e che non sia  neppure  predeterminato  il  gettito  per
    ciascuna delle Regioni (perche' dipende dal gettito  del  tributo
    in quello specifico territorio regionale). Con  i  trasferimenti,
    invece, accade l'opposto: lo Stato determina direttamente sia  la
    somma complessiva che quella specifica da riconoscere a  ciascuna
    Regione. Inoltre,  l'ammontare  della  somma  riconosciuta  sara'
    variabile, anno per anno, in relazione all'evoluzione del gettito
    del tributo, quando si tratta di compartecipazioni, mentre  sara'
    invariabile nel caso dei trasferimenti (ovviamente  al  netto  di
    altre previsioni normative)». 

(9) La relazione tecnica e' inclusa nell'allegato «Atto  del  Governo
    sottoposto a parere parlamentare  n.  276  -  Schema  di  decreto
    legislativo recante disposizioni in materia di tributi  regionali
    e locali e di  federalismo  fiscale  regionale»,  trasmesso  alla
    Presidenza del Senato il 18 giugno 2025. Si vedano in particolare
    le pag. 47-48 del file (precedente art. 30). Si vedano anche  gli
    allegati  n.  1-bis  (Dossier  Servizio  Studi  -  Senato   della
    Repubblica, «Disposizioni  in  materia  di  tributi  regionali  e
    locali e di federalismo fiscale regionale - Atto del  Governo  n.
    276», aggiornato alla data del 24 giugno 2025 (estratto art.  30)
    e n. 1-ter (Dossier Servizio Bilancio dello Stato,  «Disposizioni
    in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale
    regionale - Atto del Governo n. 276», aggiornato alla data del 24
    giugno 2025 (estratto art. 30) al presente ricorso. 

(10) .«vero cardine della vita  amministrativa  e  quindi  condizione
     dello  svolgimento  ordinato  della  vita   sociale»   (C.Cost.,
     sentenza 123/1968). 

(11) Tale disposizione prevede che,  limitatamente  agli  anni  2023,
     2024 e 2025, la ripartizione del Fondo sia effettuata: a) per  €
     4.873.335.361,50  tra  tutte  le  regioni,  con  le  percentuali
     utilizzate nel 2020  (percentuali  storiche);  b)  solo  per  la
     rimanente quota, sulla base dei criteri Costi  Standard  /  LAS.
     Nel 2025, alla Regione Puglia sono state attribuiti  i  seguenti
     importi: a) € 394.213.409,40, derivanti dal riparto dell'importo
     di € 4.873.335.361,50 con le percentuali storiche (8,09% per  la
     Puglia);  b)  €  19.504.083,29  derivanti  dal   riparto   della
     rimanente quota del Fondo  (€  347.018.638,50)  sulla  base  dei
     Costi Standard (la percentuale corrispondente per la  Puglia  e'
     5,6205%).  Complessivamente,  nel  2025,  alla  Regione   Puglia
     (tenendo  conto  anche  di  una  ulteriore  quota  legata   alle
     compensazioni  per  il  pedaggio  infrastrutture)   sono   stati
     attribuiti  €  415.798.421,88  a  titolo  di  quota  del   Fondo
     Nazionale Trasporti. 

(12) Nella tabella 1  viene  riprodotta  la  ripartizione  del  Fondo
     secondo i criteri adottati nel 2025. Nello specifico: 1.la quota
     parte di 4.873.335.361,50 euro e' stata ripartita in  base  alle
     percentuali di riparto utilizzate per  l'anno  2020,  che  fanno
     riferimento ai criteri definiti dal D.P.C.M. 26 maggio 2017, poi
     prorogati e utilizzati come quota fissa o "storica"; 2.la  quota
     pari a 347.018.638,50 euro e' ripartita tenendo conto dei  costi
     standard  applicati  al  complesso  dei  servizi  di   trasporto
     pubblico    locale,    nonche'    dei    costi    di    gestione
     dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale 

(13) Trattasi, come detto, di mera ipotesi  di  calcolo  adottata  in
     assenza di  specifiche  indicazioni  da  parte  del  legislatore
     delegato. 

(14) Si  precisa  che,  con  riferimento  alla  fiscalizzazione   dei
     trasferimenti di spettanza dei comuni,  l'art.  35  del  decreto
     legislativo  n.  147/2026  ha  previsto  l'istituzione  di   uno
     specifico Tavolo tecnico. 

(15) In  ordine  alla   definizione   dei   LEP   quale   presupposto
     irrinunciabile  e  preliminare  rispetto  ad  ogni  disegno   di
     attuazione del federalismo fiscale regionale, cfr.,  ex  multis,
     sentenze Corte Costituzionale nn. 71/2023,  220/2021,  197/2019,
     117/2018. 

 
                               CHIEDE 
 
    che l'Ecc.ma Corte costituzionale,  alla  luce  delle  violazioni
denunziate   nella   narrativa   che   precede,   voglia   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 33 del decreto  legislativo
7 agosto 2026, n. 147, recante «Modifiche al  decreto  legislativo  6
maggio 2011, n. 68  in  materia  di  fiscalizzazione  e  perequazione
regionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto
2026 - Suppl. ordinario - n. 30, per tutte  le  motivazioni  sin  qui
rassegnate. 
    Si depositano, unitamente alla presente memoria  di  costituzione
ed allegata procura speciale, i seguenti documenti: 
        all. A dgr 1321/2026 di autorizzazione alla proposizione  del
ricorso e di conferimento del mandato difensivo; 
        all. B - relazione tecnica Dipartimenti Regione Puglia; 
        all. 1 - relazione tecnica del Governo; 
        all. 1-bis - dossier servizio studi Dip. Finanze; 
        all. 1-ter - dossier servizio bilancio dello Stato; 
        all. 2 - simulazione riparto TPL; 
        all. 3 - memoria ANCI; 
        all. 3-bis_nota Regione Campania del 3 settembre 2026; 
        all.  3-ter_nota  di  convocazione  della  Conferenza   delle
regioni; 
        all. 4_disegno di legge 185/2025 con relazione assessorile; 
        all. 4-bis_DGR 1818/2025. 
    Salvis juribus. 
        Bari-Roma, data del mandato 
 
                    Avv. Fornelli - Avv. Mattera