Reg. Ric. n. 19 del 2026
pubbl. su G.U. del 21/10/2026 n. 42

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione autonoma Valle d'Aosta



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Armonizzazione dei bilanci pubblici – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Termini per l’adozione e l’approvazione di documenti contabili e di programmazione dell’Azienda USL per l’anno 2027 – Previsione che l’Azienda USL adotta il bilancio preventivo economico annuale, relativo all’anno 2027, entro il 28 febbraio 2027 con conseguente posticipazione, al 30 aprile 2027, del termine di approvazione del citato bilancio da parte della Giunta regionale – Norma transitoria che autorizza l’Azienda USL, nelle more dell’approvazione dei predetti documenti, alla gestione ordinaria delle attività e dei servizi istituzionali, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione – Ricorso del Governo – Deroga al termine di approvazione dei bilanci di esercizio del servizio sanitario regionale stabilito, dalla legislazione statale, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici – Eccedenza dalla competenza legislativa regionale. 

- Legge della Regione Valle d’Aosta 23 luglio 2026, n. 13, art. 6, commi 2 e 4.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), artt. 2, in particolare lettera b), e 3, in particolare lettera f); decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 32, comma 5.

 

Bilancio e contabilità pubblica – Armonizzazione dei bilanci pubblici – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Termini per l’adozione e l’approvazione di documenti contabili e di programmazione dell’Azienda USL per l’anno 2027 – Previsione che l’Azienda USL adotta il bilancio preventivo economico annuale, relativo all’anno 2027, entro il 28 febbraio 2027 con conseguente posticipazione, al 30 aprile 2027, del termine di approvazione del citato bilancio da parte della Giunta regionale – Norma transitoria che autorizza l’Azienda USL, nelle more dell’approvazione dei predetti documenti, alla gestione ordinaria delle attività e dei servizi istituzionali, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione – Ricorso del Governo – Deroga al termine di approvazione dei bilanci di esercizio del servizio sanitario regionale stabilito, dalla legislazione statale, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono – Contrasto con i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica – Eccedenza dalla competenza legislativa regionale. 

- Legge della Regione Valle d’Aosta 23 luglio 2026, n. 13, art. 6, commi 2 e 4.

- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), artt. 2, in particolare lettera b), e 3, in particolare lettera f); decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 32, comma 5. 


Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 23/07/2026  Num. 13  Art. 6  Co. 2
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 23/07/2026  Num. 13  Art. 6  Co. 4


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art. 117    Co. 2 
Costituzione   Art. 117    Co. 3 
Statuto speciale per la Valle d’Aosta   Art. 2 
Statuto speciale per la Valle d’Aosta   Art. 2 
Statuto speciale per la Valle d’Aosta   Art. 3 
Statuto speciale per la Valle d’Aosta   Art. 3 
decreto legislativo del 23/06/2011    Art. 32    Co. 5 



Testo del ricorso

                        N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 07 ottobre 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7 ottobre  2026  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Armonizzazione  dei   bilanci
  pubblici - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Termini per
  l'adozione  e  l'approvazione   di   documenti   contabili   e   di
  programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2027  -  Previsione  che
  l'Azienda USL adotta  il  bilancio  preventivo  economico  annuale,
  relativo all'anno 2027, entro il 28 febbraio 2027  con  conseguente
  posticipazione, al 30 aprile 2027, del termine di approvazione  del
  citato bilancio da parte della Giunta regionale - Norma transitoria
  che autorizza  l'Azienda  USL,  nelle  more  dell'approvazione  dei
  predetti documenti, alla gestione ordinaria delle attivita'  e  dei
  servizi  istituzionali,  nei  limiti  delle  risorse  iscritte  nel
  bilancio di previsione della Regione. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 23 luglio  2026,  n.  13  recante
  «Disposizioni urgenti per assicurare la regolare  erogazione  e  la
  qualita' dei livelli essenziali di  assistenza  (LEA)  nel  sistema
  sanitario regionale e ulteriori interventi in materia di  politiche
  sanitarie e sociali. Modificazioni di  leggi  regionali»,  art.  6,
  commi 2 e 4. 


(GU n. 42 del 21-10-2026)

     Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente
del Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in
Roma, via dei Portoghesi n.  12  (fax:  06/96514000;  indirizzo  pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  nei  confronti   della   Regione
autonoma della  Valle  d'Aosta  (c.f.  80002270074)  in  persona  del
Presidente pro tempore, con sede ad Aosta, piazza A.  Deffeyes  n.  1
con domicilio digitale presso i seguenti  indirizzi  PEC  tratti  dal
registro        «IPA»:        gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it
segretario_generale@pec.regione.vda.it                              -
avvocatura@pec.regione.vda.it 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
6, commi 2 e 4, della legge regionale 23 luglio  2026,  n.  13  della
Regione autonoma Valle d'Aosta, pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 4 agosto 2026,  giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri  assunta  nella  seduta  del
giorno 2 ottobre 2026. 
    Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta  n.
33 del 4 agosto 2026 e' stata pubblicata la legge regionale n. 13 del
23 luglio 2026, intitolata «Disposizioni urgenti  per  assicurare  la
regolare  erogazione  e  la  qualita'  dei  livelli   essenziali   di
assistenza  (LEA)  nel  sistema  sanitario  regionale   e   ulteriori
interventi in materia di politiche sanitarie e sociali». 
    La legge  regionale  in  esame,  composta  da  tredici  articoli,
introduce disposizioni urgenti  e  interventi  normativi  coordinati,
volti a supportare il sistema dei  servizi  pubblici  regionali,  con
specifico riferimento alla regolare erogazione e  alla  qualita'  dei
Livelli essenziali  di  assistenza  (LEA)  ed  all'adeguamento  delle
misure nei settori delle politiche sanitarie e sociali. 
    Sotto  il  profilo  finanziario,  il  provvedimento  reca   anche
interventi diretti a concorrere alla parziale copertura del disavanzo
registrato sul bilancio  preventivo  economico  annuale  dell'Azienda
USL. 
    Sotto il profilo ordinamentale e amministrativo la legge  apporta
modificazioni a diverse leggi regionali vigenti in materia sanitaria,
edilizia e socioassistenziale. 
    L'art. 6 della legge regionale, rubricato «Proroga di termini per
l'adozione   e   l'approvazione   di   documenti   contabili   e   di
programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2027», dispone al comma  2
che «Per l'anno 2027,  l'Azienda  USL,  a  seguito  dell'assegnazione
degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento  di  cui  al
comma 1, adotta il bilancio preventivo economico annuale entro il  28
febbraio 2027 e, conseguentemente, il  termine  di  approvazione  del
bilancio preventivo economico  relativo  all'anno  2027  dell'Azienda
USL, da parte della Giunta regionale, e'  posticipato  al  30  aprile
2027». 
    Il comma 4 del  medesimo  art.  6  reca  una  norma  transitoria,
disponendo che «Nelle more dell'approvazione dei documenti di cui  ai
commi da 1 a 3, l'Azienda USL e' autorizzata alla gestione  ordinaria
delle attivita' e dei servizi istituzionali,  al  fine  di  garantire
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni
integrative regionali, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio
di previsione della Regione.». 
    La   legge   regionale   presenta   profili   di   illegittimita'
costituzionale, con riferimento all'art. 6, commi 2 e 4,  in  quanto,
eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione  dal  suo  statuto
speciale (articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n.  4)  e  ponendosi  in  contrasto  con  la  normativa  statale   di
riferimento di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  (in
particolare l'art. 32, comma 5), viola  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera  e)  della   Costituzione   in   riferimento   alla   materia
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, nonche' l'art.  117,  terzo
comma  della  Costituzione,   in   riferimento   alla   materia   del
coordinamento della finanza pubblica. 
    Pertanto, le disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 4,  della  legge
regionale vengono impugnate con il presente ricorso ex art. 127 della
Costituzione   affinche'   ne   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
  1. Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di armonizzazione dei bilanci  pubblici  ai  sensi  dell'art.
117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in relazione  alla
norma interposta  costituita  dall'art.  32,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011. 
    La legge regionale in esame, intitolata «Disposizioni urgenti per
assicurare  la  regolare  erogazione  e  la  qualita'   dei   livelli
essenziali di assistenza (LEA)  nel  sistema  sanitario  regionale  e
ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e  sociali»  e
composta  da  tredici  articoli,  introduce  disposizioni  urgenti  e
interventi normativi coordinati, volti a supportare  il  sistema  dei
servizi pubblici regionali, con specifico riferimento  alla  regolare
erogazione e alla qualita' dei Livelli essenziali di assistenza (LEA)
ed all'adeguamento delle misure nei settori delle politiche sanitarie
e sociali. 
    Sotto  il  profilo  finanziario,  il  provvedimento  reca   anche
interventi diretti a concorrere alla parziale copertura del disavanzo
registrato sul bilancio  preventivo  economico  annuale  dell'Azienda
USL. 
    Sotto il profilo ordinamentale e amministrativo la legge  apporta
modificazioni a diverse leggi regionali vigenti in materia sanitaria,
edilizia e socioassistenziale. 
    L'art. 6 della legge regionale, rubricato «Proroga di termini per
l'adozione   e   l'approvazione   di   documenti   contabili   e   di
programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2027», dispone al comma  2
che «Per l'anno 2027,  l'Azienda  USL,  a  seguito  dell'assegnazione
degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento  di  cui  al
comma 1, adotta il bilancio preventivo economico annuale entro il  28
febbraio 2027 e, conseguentemente, il  termine  di  approvazione  del
bilancio preventivo economico  relativo  all'anno  2027  dell'Azienda
USL, da parte della Giunta regionale, e'  posticipato  al  30  aprile
2027». 
    L'art. 6, comma 2, introduce una deroga al decreto legislativo 23
giugno  2011,  n.  118,   recante   «Disposizioni   in   materia   di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge  5  maggio  2009,  n.  42»,  ponendosi  in
contrasto con il suo art. 32,  rubricato  «Bilancio  consolidato  del
Servizio Sanitario Regionale», il quale, al comma 5, dispone che  "La
giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli
enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'art.  19
e il bilancio preventivo economico  annuale  consolidato  di  cui  al
comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno  precedente  a  quello  cui  i
bilanci economici preventivi si riferiscono». 
    La norma regionale, quindi, assunto quale parametro interposto il
richiamato art. 32, comma 5, del decreto legislativo n.  118/2011  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili, in forza  del  quale
la giunta regionale approva i bilanci  preventivi  economici  annuali
degli enti sanitari entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente  a
quello cui i bilanci si riferiscono, viola la competenza  statale  di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) della  Costituzione,  che
riserva  allo  Stato  la  determinazione  unitaria  del  termine  per
l'approvazione dei bilanci da parte delle amministrazioni pubbliche. 
    Si richiama sul punto quanto affermato  dalla  giurisprudenza  di
codesta ecc.ma Corte costituzionale in particolare nelle pronunce  n.
184 del 2016, n. 80 del 2017  e  n.  250  del  2020  (gia'  anche  le
sentenze n. 60 del 2013, n. 39 e 40 del 2014). 
    In particolare, con la sentenza n. 250 del  2020  codesta  ecc.ma
Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima  una  disposizione
della legge della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 2019 che posticipava
al 31 maggio  2019  il  termine  per  l'approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio 2018, in contrasto  con  il  termine  stabilito  dalla
legislazione statale. 
    Il  principio  affermato  dalla  Corte  costituzionale  in   tale
occasione e' particolarmente stringente: e' esigenza ineludibile,  ai
fini dell'attuazione del  principio  di  armonizzazione  dei  bilanci
pubblici, che sia lo Stato a determinare una data unica e comune  per
l'approvazione dei bilanci da parte delle amministrazioni  pubbliche.
E' stato, infatti, evidenziato  che  «la  scansione  temporale  degli
adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla  normativa  statale,
risulta funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati
della contabilita' nazionale,  e  si  impone  anche  alle  regioni  a
statuto  speciale,  in   quanto   parti   della   "finanza   pubblica
allargata"». (Corte costituzionale sentenza n. 250 del 2020 cit.). 
    La tempistica dettata dal legislatore statale per  l'approvazione
dei documenti di bilancio, nel costituire elemento  coessenziale  per
il conseguimento dell'indicato obiettivo, e' pertanto sottratta  alla
possibilita' di interventi anche da parte  delle  regioni  a  statuto
speciale. 
    Di conseguenza, la legislazione regionale non puo'  frustrare  le
finalita' perseguite dal decreto legislativo n.  118  del  2011  che,
prevedendo uniche scansioni  temporali,  costituisce  attuazione  del
principio costituzionale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Nella fattispecie non potrebbero essere  invocate  le  competenze
statutarie della Valle d'Aosta in materia di «ordinamento degli  enti
locali» di cui all'art. 2, lettera b) dello statuto  speciale  (Legge
costituzionale n. 26 febbraio 1948, n. 4), ne' quelle in  materia  di
«finanze regionali e locali» di cui  all'art.  3,  lettera  f)  dello
stesso statuto, posto che dette competenze devono pur  sempre  essere
esercitate  in  armonia  con  la  Costituzione  e  con   i   principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. 
    Si richiama a conforto quanto affermato da codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale nella sopra citata sentenza n. 80  del  2017,  secondo
cui  «l'armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  e'   una   competenza
esclusiva dello Stato, che  non  puo'  subire  deroghe  territoriali,
neppure  all'interno  delle  autonomie  speciali   costituzionalmente
garantite», a nulla rilevando la esistenza di una potesta' regionale.
Tale materia trova il suo limite esterno nella  legislazione  statale
ed europea in  materia  di  vincoli  finanziari  (in  tal  senso,  la
sentenza n. 6 del 2017, riferita alla Regione autonoma Sardegna). 
    Viene ancora evidenziato che «in  sostanza,  senza  l'uniformita'
dei linguaggi assicurata dall'armonizzazione  dei  conti  pubblici  a
livello nazionale non sarebbe possibile  alcun  consolidamento  della
finanza pubblica allargata, il  quale,  essendo  una  sommatoria  dei
singoli  bilanci  delle  amministrazioni  pubbliche,  non  puo'   che
avvenire in un contesto  espressivo  assolutamente  omogeneo»  (Corte
costituzionale sentenza n. 80 del 2017 cit.). 
    Tanto esposto, la modifica  del  termine  da  parte  della  norma
regionale denunciata si pone in contrasto con l'evidenziata  esigenza
di uniformita' e armonizzazione, con conseguente violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,  che  attribuisce
alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato   la   materia
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. 
  2. Violazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione
dello Stato in materia di coordinamento  della  finanza  pubblica  ai
sensi dell'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione  in  relazione
alla norma interposta costituita dall'art. 32, comma 5,  del  decreto
legislativo n.  118 del 2011. 
    L'art. 6,  comma  2,  si  pone  altresi'  in  contrasto  principi
fondamentali riservati alla legislazione dello Stato  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione in relazione alla medesima norma interposta
costituita dall'art. 32, comma 5, del decreto legislativo n. 118  del
2011. 
    Invero, l'art. 32, comma 5, del decreto legislativo  n.  118  del
2011 non contiene  una  semplice  regola  procedurale,  ma  reca  una
disciplina  funzionale  al  coordinamento   temporale   dei   bilanci
sanitari, di modo che il  termine  ivi  previsto  si  pone  come  una
componente della disciplina  unitaria  della  contabilita'  pubblica,
funzionale al coordinamento della stessa ed alla sincronia dei  cicli
di bilancio. 
    Ne discende che, sotto  tale  diverso  ma  connesso  profilo,  la
disposizione  regionale  si  pone  in  violazione  della   competenza
concorrente  statale  in  materia  di  coordinamento  della   finanza
pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Tale lettura trova conforto anche in quanto affermato da  codesta
ecc.ma   Corte    costituzionale    che    definisce    espressamente
l'armonizzazione   dei   bilanci   come   parametro   «servente    al
coordinamento della finanza  pubblica»,  proprio  per  la  necessaria
sincronia delle procedure di bilancio (Corte costituzionale  sentenza
n. 190 del 2022). 
    Anche nella gia' richiamata sentenza n.  80  del  2017,  pur  con
riferimento alla rilevante modifica  del  (diverso)  termine  per  la
presentazione del bilancio di previsione,  codesta  ecc.ma  Corte  ha
affermato principi invocabili anche nel caso in esame, in particolare
laddove stabilisce che «la deroga al termine  generale  previsto  dal
decreto legislativo n. 118 del 2011 non costituisce  uno  scostamento
meramente formale poiche' la  norma  interposta,  pur  contenuta  nel
decreto di armonizzazione dei  bilanci,  per  effetto  delle  strette
interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti e' servente al
coordinamento della finanza pubblica, dal momento  che  la  sincronia
delle  procedure  di  bilancio  e'  collegata   alla   programmazione
finanziaria statale e alla redazione  della  manovra  di  stabilita',
operazioni  che  presuppongono  da  parte  dello  Stato   la   previa
conoscenza  di  tutti  i  fattori  che   incidono   sugli   equilibri
complessivi  e  sul  rispetto  dei  vincoli  nazionali  ed   europei"
(sentenza n. 184 del 2016).» 
    La previsione regionale di un termine diverso determina,  quindi,
una  disarticolazione  della  sequenza  temporale   stabilita   dalla
legislazione statale e  introduce  una  scansione  non  uniforme  nel
procedimento di formazione dei bilanci sanitari regionali. Ne risulta
compromessa quella sincronia delle procedure contabili che  la  Corte
costituzionale  in  plurime  occasioni  ha  ritenuto  funzionale   al
coordinamento della  finanza  pubblica,  con  conseguente  violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Le medesime censure dell'art. 6, comma 2, si estendono  anche  al
successivo comma 4, in forza del quale «Nelle more  dell'approvazione
dei documenti di cui ai commi da 1 a 3, l'Azienda USL e'  autorizzata
alla gestione ordinaria delle attivita' e dei servizi  istituzionali,
al  fine  di  garantire  l'erogazione  dei  livelli   essenziali   di
assistenza e delle  prestazioni  integrative  regionali,  nei  limiti
delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione.» 
    Si tratta,  infatti,  di  una  norma  transitoria  che  ha  quale
presupposto la mancata adozione  del  bilancio  preventivo  economico
annuale nel termine previsto dalla normativa statale. La  caducazione
del  censurato  art.  6,  comma   2,   determinerebbe,   del   resto,
automaticamente il travolgimento del successivo comma 4. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Alla luce di quanto  sopra  esposto  si  conclude  affinche'  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2 e  4,
della legge regionale 23 luglio 2026, n. 13  della  Regione  autonoma
Valle d'Aosta, pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 4 agosto 2026, recante «Disposizioni
urgenti per assicurare la  regolare  erogazione  e  la  qualita'  dei
livelli  essenziali  di  assistenza  (LEA)  nel   sistema   sanitario
regionale e ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie  e
sociali», in  quanto,  eccedendo  dalle  competenze  attribuite  alla
regione dal suo  statuto  speciale  (articoli  2  e  3,  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e ponendosi in  contrasto  con
la normativa statale di riferimento di cui al decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (in particolare l'art. 32, comma 5), viola l'art.
117, secondo comma, lettera e),  della  Costituzione  in  riferimento
alla materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, nonche' l'art.
117, terzo comma della Costituzione, in riferimento alla materia  del
coordinamento della finanza pubblica. 
    Si allega l'estratto in originale della  delibera  del  Consiglio
dei ministri del 2 ottobre 2026. 
        Roma, 3 ottobre 2026 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Fiduccia