Reg. Ric. n. 19 del 2026
pubbl. su G.U. del 21/10/2026 n. 42
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione autonoma Valle d'Aosta
Oggetto:
Bilancio e contabilità pubblica – Armonizzazione dei bilanci pubblici – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Termini per l’adozione e l’approvazione di documenti contabili e di programmazione dell’Azienda USL per l’anno 2027 – Previsione che l’Azienda USL adotta il bilancio preventivo economico annuale, relativo all’anno 2027, entro il 28 febbraio 2027 con conseguente posticipazione, al 30 aprile 2027, del termine di approvazione del citato bilancio da parte della Giunta regionale – Norma transitoria che autorizza l’Azienda USL, nelle more dell’approvazione dei predetti documenti, alla gestione ordinaria delle attività e dei servizi istituzionali, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione – Ricorso del Governo – Deroga al termine di approvazione dei bilanci di esercizio del servizio sanitario regionale stabilito, dalla legislazione statale, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici – Eccedenza dalla competenza legislativa regionale.
- Legge della Regione Valle d’Aosta 23 luglio 2026, n. 13, art. 6, commi 2 e 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), artt. 2, in particolare lettera b), e 3, in particolare lettera f); decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 32, comma 5.
Bilancio e contabilità pubblica – Armonizzazione dei bilanci pubblici – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Termini per l’adozione e l’approvazione di documenti contabili e di programmazione dell’Azienda USL per l’anno 2027 – Previsione che l’Azienda USL adotta il bilancio preventivo economico annuale, relativo all’anno 2027, entro il 28 febbraio 2027 con conseguente posticipazione, al 30 aprile 2027, del termine di approvazione del citato bilancio da parte della Giunta regionale – Norma transitoria che autorizza l’Azienda USL, nelle more dell’approvazione dei predetti documenti, alla gestione ordinaria delle attività e dei servizi istituzionali, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione – Ricorso del Governo – Deroga al termine di approvazione dei bilanci di esercizio del servizio sanitario regionale stabilito, dalla legislazione statale, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono – Contrasto con i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica – Eccedenza dalla competenza legislativa regionale.
- Legge della Regione Valle d’Aosta 23 luglio 2026, n. 13, art. 6, commi 2 e 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), artt. 2, in particolare lettera b), e 3, in particolare lettera f); decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 32, comma 5.
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 23/07/2026 Num. 13 Art. 6 Co. 4
Costituzione Art. 117 Co. 3
Statuto speciale per la Valle d’Aosta Art. 2
Statuto speciale per la Valle d’Aosta Art. 2
Statuto speciale per la Valle d’Aosta Art. 3
Statuto speciale per la Valle d’Aosta Art. 3
decreto legislativo del 23/06/2011 Art. 32 Co. 5
Testo del ricorso
N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 07 ottobre 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 ottobre 2026 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Bilancio e contabilita' pubblica - Armonizzazione dei bilanci
pubblici - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Termini per
l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di
programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2027 - Previsione che
l'Azienda USL adotta il bilancio preventivo economico annuale,
relativo all'anno 2027, entro il 28 febbraio 2027 con conseguente
posticipazione, al 30 aprile 2027, del termine di approvazione del
citato bilancio da parte della Giunta regionale - Norma transitoria
che autorizza l'Azienda USL, nelle more dell'approvazione dei
predetti documenti, alla gestione ordinaria delle attivita' e dei
servizi istituzionali, nei limiti delle risorse iscritte nel
bilancio di previsione della Regione.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 23 luglio 2026, n. 13 recante
«Disposizioni urgenti per assicurare la regolare erogazione e la
qualita' dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema
sanitario regionale e ulteriori interventi in materia di politiche
sanitarie e sociali. Modificazioni di leggi regionali», art. 6,
commi 2 e 4.
(GU n. 42 del 21-10-2026)
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 (fax: 06/96514000; indirizzo pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei confronti della Regione
autonoma della Valle d'Aosta (c.f. 80002270074) in persona del
Presidente pro tempore, con sede ad Aosta, piazza A. Deffeyes n. 1
con domicilio digitale presso i seguenti indirizzi PEC tratti dal
registro «IPA»: gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it
segretario_generale@pec.regione.vda.it -
avvocatura@pec.regione.vda.it
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
6, commi 2 e 4, della legge regionale 23 luglio 2026, n. 13 della
Regione autonoma Valle d'Aosta, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 4 agosto 2026, giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del
giorno 2 ottobre 2026.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n.
33 del 4 agosto 2026 e' stata pubblicata la legge regionale n. 13 del
23 luglio 2026, intitolata «Disposizioni urgenti per assicurare la
regolare erogazione e la qualita' dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e ulteriori
interventi in materia di politiche sanitarie e sociali».
La legge regionale in esame, composta da tredici articoli,
introduce disposizioni urgenti e interventi normativi coordinati,
volti a supportare il sistema dei servizi pubblici regionali, con
specifico riferimento alla regolare erogazione e alla qualita' dei
Livelli essenziali di assistenza (LEA) ed all'adeguamento delle
misure nei settori delle politiche sanitarie e sociali.
Sotto il profilo finanziario, il provvedimento reca anche
interventi diretti a concorrere alla parziale copertura del disavanzo
registrato sul bilancio preventivo economico annuale dell'Azienda
USL.
Sotto il profilo ordinamentale e amministrativo la legge apporta
modificazioni a diverse leggi regionali vigenti in materia sanitaria,
edilizia e socioassistenziale.
L'art. 6 della legge regionale, rubricato «Proroga di termini per
l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di
programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2027», dispone al comma 2
che «Per l'anno 2027, l'Azienda USL, a seguito dell'assegnazione
degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento di cui al
comma 1, adotta il bilancio preventivo economico annuale entro il 28
febbraio 2027 e, conseguentemente, il termine di approvazione del
bilancio preventivo economico relativo all'anno 2027 dell'Azienda
USL, da parte della Giunta regionale, e' posticipato al 30 aprile
2027».
Il comma 4 del medesimo art. 6 reca una norma transitoria,
disponendo che «Nelle more dell'approvazione dei documenti di cui ai
commi da 1 a 3, l'Azienda USL e' autorizzata alla gestione ordinaria
delle attivita' e dei servizi istituzionali, al fine di garantire
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni
integrative regionali, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio
di previsione della Regione.».
La legge regionale presenta profili di illegittimita'
costituzionale, con riferimento all'art. 6, commi 2 e 4, in quanto,
eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione dal suo statuto
speciale (articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4) e ponendosi in contrasto con la normativa statale di
riferimento di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in
particolare l'art. 32, comma 5), viola l'art. 117, secondo comma,
lettera e) della Costituzione in riferimento alla materia
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, nonche' l'art. 117, terzo
comma della Costituzione, in riferimento alla materia del
coordinamento della finanza pubblica.
Pertanto, le disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 4, della legge
regionale vengono impugnate con il presente ricorso ex art. 127 della
Costituzione affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i
seguenti
Motivi
1. Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in relazione alla
norma interposta costituita dall'art. 32, comma 5, del decreto
legislativo n. 118 del 2011.
La legge regionale in esame, intitolata «Disposizioni urgenti per
assicurare la regolare erogazione e la qualita' dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e
ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e sociali» e
composta da tredici articoli, introduce disposizioni urgenti e
interventi normativi coordinati, volti a supportare il sistema dei
servizi pubblici regionali, con specifico riferimento alla regolare
erogazione e alla qualita' dei Livelli essenziali di assistenza (LEA)
ed all'adeguamento delle misure nei settori delle politiche sanitarie
e sociali.
Sotto il profilo finanziario, il provvedimento reca anche
interventi diretti a concorrere alla parziale copertura del disavanzo
registrato sul bilancio preventivo economico annuale dell'Azienda
USL.
Sotto il profilo ordinamentale e amministrativo la legge apporta
modificazioni a diverse leggi regionali vigenti in materia sanitaria,
edilizia e socioassistenziale.
L'art. 6 della legge regionale, rubricato «Proroga di termini per
l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di
programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2027», dispone al comma 2
che «Per l'anno 2027, l'Azienda USL, a seguito dell'assegnazione
degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento di cui al
comma 1, adotta il bilancio preventivo economico annuale entro il 28
febbraio 2027 e, conseguentemente, il termine di approvazione del
bilancio preventivo economico relativo all'anno 2027 dell'Azienda
USL, da parte della Giunta regionale, e' posticipato al 30 aprile
2027».
L'art. 6, comma 2, introduce una deroga al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ponendosi in
contrasto con il suo art. 32, rubricato «Bilancio consolidato del
Servizio Sanitario Regionale», il quale, al comma 5, dispone che "La
giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli
enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'art. 19
e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al
comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i
bilanci economici preventivi si riferiscono».
La norma regionale, quindi, assunto quale parametro interposto il
richiamato art. 32, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011 in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili, in forza del quale
la giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali
degli enti sanitari entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello cui i bilanci si riferiscono, viola la competenza statale di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che
riserva allo Stato la determinazione unitaria del termine per
l'approvazione dei bilanci da parte delle amministrazioni pubbliche.
Si richiama sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza di
codesta ecc.ma Corte costituzionale in particolare nelle pronunce n.
184 del 2016, n. 80 del 2017 e n. 250 del 2020 (gia' anche le
sentenze n. 60 del 2013, n. 39 e 40 del 2014).
In particolare, con la sentenza n. 250 del 2020 codesta ecc.ma
Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione
della legge della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 2019 che posticipava
al 31 maggio 2019 il termine per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio 2018, in contrasto con il termine stabilito dalla
legislazione statale.
Il principio affermato dalla Corte costituzionale in tale
occasione e' particolarmente stringente: e' esigenza ineludibile, ai
fini dell'attuazione del principio di armonizzazione dei bilanci
pubblici, che sia lo Stato a determinare una data unica e comune per
l'approvazione dei bilanci da parte delle amministrazioni pubbliche.
E' stato, infatti, evidenziato che «la scansione temporale degli
adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale,
risulta funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati
della contabilita' nazionale, e si impone anche alle regioni a
statuto speciale, in quanto parti della "finanza pubblica
allargata"». (Corte costituzionale sentenza n. 250 del 2020 cit.).
La tempistica dettata dal legislatore statale per l'approvazione
dei documenti di bilancio, nel costituire elemento coessenziale per
il conseguimento dell'indicato obiettivo, e' pertanto sottratta alla
possibilita' di interventi anche da parte delle regioni a statuto
speciale.
Di conseguenza, la legislazione regionale non puo' frustrare le
finalita' perseguite dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che,
prevedendo uniche scansioni temporali, costituisce attuazione del
principio costituzionale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.
Nella fattispecie non potrebbero essere invocate le competenze
statutarie della Valle d'Aosta in materia di «ordinamento degli enti
locali» di cui all'art. 2, lettera b) dello statuto speciale (Legge
costituzionale n. 26 febbraio 1948, n. 4), ne' quelle in materia di
«finanze regionali e locali» di cui all'art. 3, lettera f) dello
stesso statuto, posto che dette competenze devono pur sempre essere
esercitate in armonia con la Costituzione e con i principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
Si richiama a conforto quanto affermato da codesta ecc.ma Corte
costituzionale nella sopra citata sentenza n. 80 del 2017, secondo
cui «l'armonizzazione dei bilanci pubblici e' una competenza
esclusiva dello Stato, che non puo' subire deroghe territoriali,
neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente
garantite», a nulla rilevando la esistenza di una potesta' regionale.
Tale materia trova il suo limite esterno nella legislazione statale
ed europea in materia di vincoli finanziari (in tal senso, la
sentenza n. 6 del 2017, riferita alla Regione autonoma Sardegna).
Viene ancora evidenziato che «in sostanza, senza l'uniformita'
dei linguaggi assicurata dall'armonizzazione dei conti pubblici a
livello nazionale non sarebbe possibile alcun consolidamento della
finanza pubblica allargata, il quale, essendo una sommatoria dei
singoli bilanci delle amministrazioni pubbliche, non puo' che
avvenire in un contesto espressivo assolutamente omogeneo» (Corte
costituzionale sentenza n. 80 del 2017 cit.).
Tanto esposto, la modifica del termine da parte della norma
regionale denunciata si pone in contrasto con l'evidenziata esigenza
di uniformita' e armonizzazione, con conseguente violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.
2. Violazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione
dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione
alla norma interposta costituita dall'art. 32, comma 5, del decreto
legislativo n. 118 del 2011.
L'art. 6, comma 2, si pone altresi' in contrasto principi
fondamentali riservati alla legislazione dello Stato in materia di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione in relazione alla medesima norma interposta
costituita dall'art. 32, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del
2011.
Invero, l'art. 32, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del
2011 non contiene una semplice regola procedurale, ma reca una
disciplina funzionale al coordinamento temporale dei bilanci
sanitari, di modo che il termine ivi previsto si pone come una
componente della disciplina unitaria della contabilita' pubblica,
funzionale al coordinamento della stessa ed alla sincronia dei cicli
di bilancio.
Ne discende che, sotto tale diverso ma connesso profilo, la
disposizione regionale si pone in violazione della competenza
concorrente statale in materia di coordinamento della finanza
pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Tale lettura trova conforto anche in quanto affermato da codesta
ecc.ma Corte costituzionale che definisce espressamente
l'armonizzazione dei bilanci come parametro «servente al
coordinamento della finanza pubblica», proprio per la necessaria
sincronia delle procedure di bilancio (Corte costituzionale sentenza
n. 190 del 2022).
Anche nella gia' richiamata sentenza n. 80 del 2017, pur con
riferimento alla rilevante modifica del (diverso) termine per la
presentazione del bilancio di previsione, codesta ecc.ma Corte ha
affermato principi invocabili anche nel caso in esame, in particolare
laddove stabilisce che «la deroga al termine generale previsto dal
decreto legislativo n. 118 del 2011 non costituisce uno scostamento
meramente formale poiche' la norma interposta, pur contenuta nel
decreto di armonizzazione dei bilanci, per effetto delle strette
interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti e' servente al
coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia
delle procedure di bilancio e' collegata alla programmazione
finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilita',
operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa
conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri
complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei"
(sentenza n. 184 del 2016).»
La previsione regionale di un termine diverso determina, quindi,
una disarticolazione della sequenza temporale stabilita dalla
legislazione statale e introduce una scansione non uniforme nel
procedimento di formazione dei bilanci sanitari regionali. Ne risulta
compromessa quella sincronia delle procedure contabili che la Corte
costituzionale in plurime occasioni ha ritenuto funzionale al
coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Le medesime censure dell'art. 6, comma 2, si estendono anche al
successivo comma 4, in forza del quale «Nelle more dell'approvazione
dei documenti di cui ai commi da 1 a 3, l'Azienda USL e' autorizzata
alla gestione ordinaria delle attivita' e dei servizi istituzionali,
al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e delle prestazioni integrative regionali, nei limiti
delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione.»
Si tratta, infatti, di una norma transitoria che ha quale
presupposto la mancata adozione del bilancio preventivo economico
annuale nel termine previsto dalla normativa statale. La caducazione
del censurato art. 6, comma 2, determinerebbe, del resto,
automaticamente il travolgimento del successivo comma 4.
P.Q.M.
Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 4,
della legge regionale 23 luglio 2026, n. 13 della Regione autonoma
Valle d'Aosta, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 4 agosto 2026, recante «Disposizioni
urgenti per assicurare la regolare erogazione e la qualita' dei
livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario
regionale e ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e
sociali», in quanto, eccedendo dalle competenze attribuite alla
regione dal suo statuto speciale (articoli 2 e 3, della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e ponendosi in contrasto con
la normativa statale di riferimento di cui al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (in particolare l'art. 32, comma 5), viola l'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in riferimento
alla materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, nonche' l'art.
117, terzo comma della Costituzione, in riferimento alla materia del
coordinamento della finanza pubblica.
Si allega l'estratto in originale della delibera del Consiglio
dei ministri del 2 ottobre 2026.
Roma, 3 ottobre 2026
L'Avvocato dello Stato: Fiduccia