Reg. Ric. n. 18 del 2026
pubbl. su G.U. del 21/10/2026 n. 42

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione Toscana



Oggetto:

Tributi – Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Norme della Regione Toscana – Disciplina sull’ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto – Modifiche alla legge regionale n. 60 del 1996 – Scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 2 per i rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera d) dell’art. 23-bis della citata legge regionale – Previsione che tali riduzioni non si applicano agli scarti e sovvalli prodotti dagli impianti di selezione automatica, di riciclaggio o di compostaggio operanti al di fuori del territorio regionale – Previsione che gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica e provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, derivanti dal territorio della Regione Toscana, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura pari ad euro 3,00 a tonnellata – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina in conflitto con la normativa statale di riferimento sul tributo speciale per il deposito in discarica, qualificato come tributo proprio derivato, che non consente una differenziazione tariffaria o di altra natura fondata sulla provenienza regionale del rifiuto – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario – Normativa che determina una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, interferendo con i principi di prossimità funzionali alla realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti e alla riduzione dei movimenti dei rifiuti – Contrasto con la normativa statale interposta – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema – Ostacolo alla libera circolazione dei rifiuti tra le Regioni.


Norme impugnate:
legge della Regione Toscana  del 31/07/2026  Num. 17  Art. 1  Co. 3
legge della Regione Toscana  del 31/07/2026  Num. 17  Art. 1  Co. 4


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art. 117    Co. 2 
Costituzione   Art. 117    Co. 2 
Costituzione   Art. 120    Co. 1 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 24 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 25 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 26 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 27 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 28 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 29 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 30 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 31 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 32 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 33 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 34 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 35 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 36 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 37 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 38 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 39 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 40 
legge del 28/12/1995    Art. 3    Co. 41 
decreto legislativo del 03/04/2006    Art. 182 
decreto legislativo del 03/04/2006    Art. 182 



Testo del ricorso

                        N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 07 ottobre 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7 ottobre  2026  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Tributi - Tributo speciale per il deposito in discarica  dei  rifiuti
  solidi - Norme della Regione Toscana  -  Disciplina  sull'ammontare
  dell'imposta e determinazione del tributo dovuto -  Modifiche  alla
  legge regionale n. 60 del 1996 - Scarti e sovvalli di  impianti  di
  selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini
  dello smaltimento in discarica, soggetti al pagamento  del  tributo
  nella misura del 20 per cento di quello determinato  ai  sensi  del
  comma 2 per i rifiuti speciali di  cui  al  comma  1,  lettera  d),
  dell'art. 23-bis della citata legge regionale - Previsione che tali
  riduzioni non si applicano agli scarti e  sovvalli  prodotti  dagli
  impianti di selezione automatica, di riciclaggio o di  compostaggio
  operanti al di fuori del territorio regionale - Previsione che  gli
  scarti  e  i  sovvalli  di  impianti   di   selezione   automatica,
  riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento  in
  discarica e provenienti da  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti
  urbani da raccolta differenziata, derivanti  dal  territorio  della
  Regione Toscana, sono  soggetti  al  pagamento  del  tributo  nella
  misura pari ad euro 3,00 a tonnellata. 
- Legge della Regione Toscana 31 luglio 2026, n. 17 (Disposizioni  in
  materia di tributo  speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei
  rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996), art. 1, commi 3 e 4. 


(GU n. 42 del 21-10-2026)

    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
generale dello Stato (codice fiscale 80224030587, per il  ricevimento
degli atti, fax 06/96514000 e PEC  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, alla via  dei  Portoghesi
n. 12 - ricorrente; 
    nei confronti della Regione Toscana, in  persona  del  Presidente
della Giunta Regionale pro tempore - intimata; 
    per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.
1, commi 3 e 4, della legge della Regione Toscana n. 17 del 31 luglio
2026, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42
del 31 luglio 2026,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti  solidi.  Modifiche
alla legge regionale n. 60/1996», giusta delibera del  Consiglio  dei
ministri in data 24 settembre 2026,  per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione  all'art.
3, commi 24 - 41 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; dell'art. 117,
secondo comma, lettera  s),  della  Costituzione  in  relazione  agli
articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo  n.  152/2006  nonche'
dell'art. 120, primo comma, della  Costituzione,  in  relazione  agli
articoli 182 e 182-bis del decreto  legislativo  n.  152/2006  (Testo
unico  dell'Ambiente),  con   riguardo   all'ostacolo   alla   libera
circolazione dei rifiuti tra le Regioni. 
    Con la legge n. 17 del 31  luglio  2026  la  Regione  Toscana  ha
dettato «Disposizioni in materia di tributo speciale per il  deposito
in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla  legge  regionale  n.
60/1996». 
    In  particolare,  l'art.  1,  comma   3,   rubricato   «Ammontare
dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche  all'art.
23-bis della legge regionale n. 60/1996»,  ha  sostituito  il  quarto
comma dell'art. 23-bis della legge regionale n.  60/1996,  contenente
«Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art.  3  della  legge  28
dicembre 1995, n. 54», che oggi prevede che: 
        «Il comma 4 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996
e' sostituito dal seguente: 
          "4. Gli scarti  e  i  sovvalli  di  impianti  di  selezione
automatica, riciclaggio  e  compostaggio,  conferiti  ai  fini  dello
smaltimento in discarica, sono  soggetti  al  pagamento  del  tributo
nella misura del 20 per cento di  quello  determinato  ai  sensi  del
comma 2 per i rifiuti speciali di cui al  comma  1,  lettera  d).  Le
riduzioni previste non si applicano agli scarti e  sovvalli  prodotti
dagli  impianti  di  selezione  automatica,  di  riciclaggio   o   di
compostaggio che operano al di fuori del territorio regionale."». 
    L'art. 1,  quarto  comma,  della  legge  regionale  in  esame  ha
aggiunto all'art. 23-bis della legge regionale n.  60/1996  il  comma
4-bis a mente del quale: 
        «4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30-quater della
legge regionale n. 25/1998 e in deroga a quanto previsto al comma  4,
gli  scarti  e  i  sovvalli  di  impianti  di  selezione  automatica,
riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini  dello  smaltimento  in
discarica e provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani
da raccolta differenziata provenienti dal  territorio  della  Regione
Toscana, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura pari  ad
euro 3,00 a tonnellata». 
    La Regione Toscana ha, dunque,  apportato  modifiche  alla  legge
regionale  29  luglio  1996,  n.   60,   recante   disposizioni   per
l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica  dei
rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28  dicembre  1995,  n.
549 e, nello specifico, all'art. 23-bis  che  disciplina  l'ammontare
dell'imposta. 
    E' avviso del Governo che,  con  le  disposizioni  contenute  nei
commi 3 e 4 dell'art. 1 della  suddetta  legge,  la  Regione  Toscana
abbia travalicato i limiti fissati dalla  Costituzione  alla  propria
competenza legislativa, risultando tali disposizioni in contrasto con
l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  che
riserva alla  competenza  statale  la  materia  relativa  al  sistema
tributario e contabile dello Stato, per il tramite dei commi 24 -  41
della legge n. 549/1995; l'impugnata disciplina si pone  altresi'  in
contrasto con l'art. 117, lettera s), della Costituzione, in  materia
di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni  culturali,  per
il tramite delle norme contenute negli articoli  182  e  182-bis  del
decreto legislativo n 152/2006, quali norme interposte, ed infine con
l'art. 120, primo comma, della Costituzione, che disciplina la libera
circolazione dei rifiuti tra le regioni, come si chiarira' attraverso
l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Illegittimita' dell'art. 1, commi 3  e  4,  legge   della  Regione
Toscana n. 17 del 31  luglio  2026,  per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione  all'art.
3, commi 24 - 41, della legge n. 549/1995. 
    Il comma 4 del predetto art.  23-bis  della  legge  regionale  n.
60/1996, cosi' come novellato, risulta costituito da due periodi: 
        il primo,  con  formulazione  gia'  presente  nella  versione
precedente, stabilisce che gli scarti e i  sovvalli  di  impianti  di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti  ai  fini
dello smaltimento  in  discarica,  sono  soggetti  al  pagamento  del
tributo nella misura ridotta del  20  per  cento  rispetto  a  quello
determinato ai sensi del comma 2 per i rifiuti  speciali  di  cui  al
comma 1, lettera d) (rifiuti speciali non pericolosi); 
        il secondo, aggiunto dal  comma  3  dell'art.  1,  in  esame,
dispone che «le riduzioni previste non si  applicano  agli  scarti  e
sovvalli  prodotti  dagli  impianti  di  selezione   automatica,   di
riciclaggio o di compostaggio che operano al di fuori del  territorio
regionale». 
    Giova rilevare che la norma  statale  di  riferimento,  contenuta
nell'art. 3 della legge  n.  549/1995  (Misure  di  razionalizzazione
della finanza pubblica),  istitutiva  del  tributo  speciale  che  si
applica per il deposito in discarica senza  recupero  energetico  dei
rifiuti solidi - c.d. ecotassa - accorda, al comma  40  del  predetto
art. 3, un trattamento tributario agevolato a  determinate  tipologie
di rifiuti, tra cui gli scarti e i sovvalli, smaltiti in impianti  di
selezione  automatica,   riciclaggio   e   compostaggio,   prevedendo
l'applicazione  del  tributo  nella   misura   del   20   per   cento
dell'ammontare dell'imposta. 
    Ne  discende  che  il  secondo  periodo  del  novellato  comma  4
dell'art.   23-bis,   legge   regionale   n.   60/1996,    escludendo
dall'agevolazione gli scarti e i sovvalli  prodotti  da  impianti  di
selezione automatica, riciclaggio o compostaggio che  operano  al  di
fuori del territorio  regionale,  invade  la  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato in materia  di  sistema  tributario,  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  in
relazione alla previsione contenuta nelle  norme  interposte  di  cui
all'art. 3, commi 24 - 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
    Merita, infatti, rilevare che la normativa statale di riferimento
del tributo speciale per il deposito in discarica, che ha  natura  di
tributo proprio derivato, non contiene  disposizioni  che  consentono
una differenziazione tariffaria  o  di  altra  natura  fondata  sulla
provenienza  del  rifiuto.  L'unico  criterio   di   differenziazione
utilizzato  dal  legislatore  statale  e',  infatti,   quello   della
tipologia di rifiuti (urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi). 
    Il  legislatore  regionale,   invece,   attraverso   il   mancato
riconoscimento della riduzione  tariffaria  agli  scarti  e  sovvalli
prodotti  da  impianti  che  operano  «al  di  fuori  del  territorio
regionale», ha  introdotto  una  fattispecie  del  tutto  nuova,  non
prevista dalla legge statale che disciplina il tributo, in  tal  modo
esorbitando dai limiti imposti dalla legge stessa. 
    Secondo il costante orientamento della Corte  costituzionale  «la
disciplina del tributo speciale per  il  deposito  in  discarica  dei
rifiuti solidi rientra nella competenza  esclusiva  dello  Stato,  ai
sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  della  Costituzione  e,   di
conseguenza, l'esercizio della  potesta'  legislativa  delle  regioni
riguardo a tale tributo e' ammesso solo nei limiti  consentiti  dalla
legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che  va  considerato
statale e non gia' proprio della regione, nel senso di cui al vigente
art. 119 della Costituzione, senza  che  in  contrario  rilevino  ne'
l'attribuzione del gettito alle  regioni  e  alle  province,  ne'  le
determinazioni espressamente attribuite alla  legge  regionale  dalla
legge statale» (ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 335  del
2005). 
    Appare opportuno  richiamare  anche  i  principi  espressi  nelle
sentenze n. 76/2021 e n. 82/2021, con le quali  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale di alcune norme della  Regione  Valle
d'Aosta che prevedevano  trattamenti  diferenziati  a  seconda  della
provenienza regionale dei rifiuti. 
    In particolare, con la sentenza n. 76/2021, con riferimento a una
disposizione regionale (art.  21,  comma  2,  legge  regionale  Valle
d'Aosta  n.  3/2020)  finalizzata  a  contenere  la  realizzazione  e
l'utilizzo di discariche per il conferimento di  rifiuti  provenienti
da altre regioni, e' stato affermato che: 
        «non e' consentito alle regioni individuare tetti percentuali
di trattamento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale, al
fine di limitarne lo smaltimento nel proprio territorio,  trattandosi
di misure incompatibili con le finalita' e con lo stesso concetto  di
rete integrata, che esigono una possibilita' di interconnessione  tra
i vari siti del sistema, privilegiando in  particolare  la  vicinanza
fra luogo di produzione e luogo di raccolta». 
    Con la sentenza n. 82/2021, e' stata dichiarata la illegittimita'
costituzionale dell'art. 10 della legge regionale  Valle  d'Aosta  n.
8/2020, che prevedeva un trattamento fiscale differente per i rifiuti
speciali non pericolosi ammessi in discariche a seconda  che  fossero
prodotti nella regione o provenissero da altre regioni. 
    La Corte ha, infatti, affermato che: 
        «la  differenziazione   del   prelievo   in   ragione   della
provenienza regionale o extraregionale del rifiuto non solo non trova
giustificazione nei valori costituzionali della tutela  ambientale  e
della salute, ma addirittura si pone in contrasto  con  essi  perche'
comporterebbe una maggiore movimentazione dei rifiuti sul  territorio
nazionale ... cio' in quanto, in contraddizione con la stessa nozione
di rete integrata ed adeguata di impianti di  cui  all'art.  182-bis,
codice ambientale, la  discriminazione  in  base  al  criterio  della
provenienza regionale o extraregionale potrebbe pregiudicare  proprio
il conseguimento della finalita' di smaltire i rifiuti in  uno  degli
impianti appropriati piu' vicini ...». 
    Il successivo comma 4 dell'art. 1 della legge regionale in  esame
ha aggiunto all'art. 23-bis, legge  regionale  n.  60/1996  il  comma
4-bis che prevede: 
        «Dopo il comma 4 dell'art. 23-bis della  legge  regionale  n.
60/1996, e' aggiunto il seguente: 
          "4-bis. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  30-quater
della legge regionale n. 25/1998 e in deroga  a  quanto  previsto  al
comma 4, gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini  dello  smaltimento  in
discarica e provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani
da raccolta differenziata provenienti dal  territorio  della  Regione
Toscana, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura pari  ad
euro 3,00 a tonnellata."». 
    Con tale disposizione, il legislatore regionale  ha  previsto  un
trattamento tributario agevolato per  gli  scarti  e  i  sovvalli  di
impianti  di  selezione  automatica,  riciclaggio   e   compostaggio,
provenienti dal territorio  della  Regione  Toscana  e  conferiti  in
discarica dopo il trattamento. 
    In questo caso, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del
comma 4 dell'art. 23-bis, non trova  applicazione  il  pagamento  del
tributo nella misura ridotta del 20 per cento,  ma  lo  stesso  viene
previsto nella misura pari a 3 euro a tonnellata. 
    Anche    questa    disposizione,    pertanto,    determina    una
differenziazione tributaria basata sulla  provenienza  regionale  dei
rifiuti,  in  contrasto  con   la   menzionata   disciplina   statale
dell'ecotassa prevista all'art. 3, commi 24  -  41,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549. 
2. Illegittimita' dell'art .1, commi  3  e  4,  legge  della  Regione
Toscana n. 17 del 31  luglio  2026,  per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera  s)  della  Costituzione,  in  relazione  agli
articoli 182 e 182-bis del decreto  legislativo  n.  152/2006  (Testo
unico dell'ambiente). 
    Le richiamate norme  regionali  subordinando  l'applicazione  del
regime  tributario  agevolato  alla  provenienza   territoriale   dei
rifiuti,   introducono   un   criterio   differenziale   che   incide
indebitamente sull'assetto generale della gestione  dei  rifiuti,  la
cui  disciplina  e'   riconducibile   alla   materia   della   tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema,  riservata  dall'art.  117,  secondo
comma, lettera s), della  Costituzione  alla  competenza  legislativa
esclusiva  dello  Stato.  Nell'esercizio  di  tale   competenza,   il
legislatore statale e' chiamato a dettare una disciplina uniforme sul
territorio nazionale, rispetto alla quale la  legislazione  regionale
non puo' introdurre disposizioni suscettibili di derogare in peius al
livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.  In  particolare,
la  differenziazione  del  trattamento  fiscale  in  funzione   della
provenienza dei rifiuti interferisce con i principi che  regolano  la
rete integrata e adeguata degli impianti  di  gestione  dei  rifiuti,
delineata dagli articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152
del 2006, determinando potenzialmente una maggiore movimentazione dei
rifiuti sul territorio nazionale, in contrasto con  le  finalita'  di
tutela ambientale perseguite dalla disciplina statale. 
    Il citato art. 182-bis del testo unico Ambiente, in  particolare,
configura  la  prossimita'  non  gia'  come  criterio   di   chiusura
territoriale del  sistema  di  gestione  dei  rifiuti,  bensi'  quale
principio funzionale alla  realizzazione  di  una  rete  integrata  e
adeguata di impianti e alla riduzione dei movimenti dei rifiuti. 
    In tale quadro, l'introduzione, attraverso la leva tributaria, di
un trattamento differenziato correlato alla provenienza  territoriale
dei rifiuti o alla localizzazione degli  impianti  potrebbe  incidere
sul funzionamento  della  rete  delineata  dal  legislatore  statale,
orientando i  flussi  di  conferimento  sulla  base  di  un  criterio
ulteriore e diverso rispetto  a  quelli  stabiliti  dalla  disciplina
nazionale. 
    Sotto tale profilo, la circostanza che la disposizione  regionale
intervenga sulla misura  di  un  tributo  non  sembra,  di  per  se',
escludere la rilevanza del parametro di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera s),  della  Costituzione,  ove  l'effetto  sostanziale
della misura tributaria sia suscettibile di condizionare le modalita'
di gestione e di movimentazione dei rifiuti,  incidendo  sull'assetto
unitario  e  sugli  obiettivi  di  tutela  ambientale  fissati  dalla
legislazione statale. 
    La disciplina regionale potrebbe, infatti, produrre un effetto di
incentivazione o disincentivazione dei conferimenti in ragione  della
loro provenienza territoriale e, quindi,  interferire  indirettamente
con criteri di gestione dei rifiuti che  il  legislatore  statale  ha
disciplinato nell'esercizio della  propria  competenza  esclusiva  in
materia ambientale. 
    In tale prospettiva assume rilievo la sopra  richiamata  sentenza
della Corte costituzionale n. 82/2021, nella quale  si  e'  affermato
che la differenziazione del prelievo  in  ragione  della  provenienza
regionale o extraregionale  dei  rifiuti  non  trova  giustificazione
nelle esigenze di  tutela  ambientale  e  della  salute  e  puo',  al
contrario, determinare una maggiore movimentazione  dei  rifiuti  sul
territorio nazionale. 
    La differenziazione del trattamento tributario in  ragione  della
provenienza territoriale dei rifiuti  e',  infatti,  suscettibile  di
disincentivare il conferimento presso  impianti  che,  pur  collocati
fuori dalla regione di produzione, risultino maggiormente prossimi o,
comunque, funzionali all'assetto della rete  integrata  di  gestione,
indirizzando i relativi  flussi  verso  impianti  piu'  distanti.  Ne
potrebbe conseguire un incremento  della  movimentazione  complessiva
dei  rifiuti  sul  territorio  nazionale,  in  senso  contrario  alla
finalita', sottesa  al  principio  di  prossimita'  di  cui  all'art.
182-bis del decreto legislativo n. 152/2006, di ridurre  i  movimenti
dei rifiuti e i connessi impatti ambientali. 
    La medesima pronuncia ha, inoltre, evidenziato che le  competenze
regionali non possono essere esercitate in modo tale  da  determinare
un'alterazione in  peius  degli  standard  ambientali  statali.  Tale
affermazione assume specifico rilievo anche ai fini della valutazione
del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  s),  della
Costituzione, in quanto  consente  di  considerare  non  soltanto  la
finalita' dichiarata della disciplina regionale, ma anche gli effetti
che la stessa e' concretamente suscettibile di produrre  sull'assetto
della  gestione  dei  rifiuti  e  sul  livello  uniforme  di   tutela
ambientale stabilito dalla normativa statale. 
3. Illegittimita' dell'art. 1, commi  3  e  4,  legge  della  Regione
Toscana n. 17 del 31 luglio 2026, per violazione dell'art. 120  della
Costituzione in relazione agli articoli 182  e  182-bis  del  decreto
legislativo n. 152/2006 (Testo Unico dell'ambiente). 
    Le norme di cui ai commi 3 e 4 della legge  regionale  in  esame,
violano anche l'art. 120, primo comma, della Costituzione, in  quanto
le misure ivi previste  sono  sicuramente  idonee  ad  introdurre  un
ostacolo alla libera circolazione dei rifiuti tra le  regioni  (Corte
costituzionale n. 505/2002). 

 
                              P. Q. M. 
 
    Per questi  motivi  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
propone  il  presente  ricorso  e  confida  nell'accoglimento   delle
seguenti conclusioni: 
        «Voglia    l'Ecc.ma    Corte    costituzionale     dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 3  e  4,  della  legge
della Regione Toscana n.  17  del  31  luglio  2026,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 31 luglio  2026,
recante «Disposizioni in materia di tributo speciale per il  deposito
in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla  legge  regionale  n.
60/1996», per violazione degli articoli 117, secondo  comma,  lettera
e) della Costituzione, in relazione all'art. 3, commi 24 -  41  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549; per violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera s) della Costituzione in relazione agli articoli 182 e
182-bis del decreto legislativo n. 152/2006  nonche'  per  violazione
dell'art. 120, primo comma, della  Costituzione,  in  relazione  agli
articoli 182 e 182-bis del decreto legislazione  n.  152/2006  (Testo
unico dell'ambiente)». 
    Si producono: 
        1) copia della legge regionale impugnata; 
        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri
adottata  nella  riunione  del  24   settembre   2026,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
    Roma, 29 settembre 2026 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Spina.