Reg. Ric. n. 18 del 2026
pubbl. su G.U. del 21/10/2026 n. 42
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione Toscana
Oggetto:
Tributi – Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Norme della Regione Toscana – Disciplina sull’ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto – Modifiche alla legge regionale n. 60 del 1996 – Scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 2 per i rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera d) dell’art. 23-bis della citata legge regionale – Previsione che tali riduzioni non si applicano agli scarti e sovvalli prodotti dagli impianti di selezione automatica, di riciclaggio o di compostaggio operanti al di fuori del territorio regionale – Previsione che gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica e provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, derivanti dal territorio della Regione Toscana, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura pari ad euro 3,00 a tonnellata – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina in conflitto con la normativa statale di riferimento sul tributo speciale per il deposito in discarica, qualificato come tributo proprio derivato, che non consente una differenziazione tariffaria o di altra natura fondata sulla provenienza regionale del rifiuto – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario – Normativa che determina una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, interferendo con i principi di prossimità funzionali alla realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti e alla riduzione dei movimenti dei rifiuti – Contrasto con la normativa statale interposta – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema – Ostacolo alla libera circolazione dei rifiuti tra le Regioni.
legge della Regione Toscana del 31/07/2026 Num. 17 Art. 1 Co. 4
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 120 Co. 1
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 24
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 25
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 26
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 27
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 28
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 29
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 30
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 31
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 32
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 33
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 34
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 35
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 36
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 37
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 38
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 39
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 40
legge del 28/12/1995 Art. 3 Co. 41
decreto legislativo del 03/04/2006 Art. 182
decreto legislativo del 03/04/2006 Art. 182
Testo del ricorso
N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 07 ottobre 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 ottobre 2026 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Tributi - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi - Norme della Regione Toscana - Disciplina sull'ammontare
dell'imposta e determinazione del tributo dovuto - Modifiche alla
legge regionale n. 60 del 1996 - Scarti e sovvalli di impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini
dello smaltimento in discarica, soggetti al pagamento del tributo
nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del
comma 2 per i rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera d),
dell'art. 23-bis della citata legge regionale - Previsione che tali
riduzioni non si applicano agli scarti e sovvalli prodotti dagli
impianti di selezione automatica, di riciclaggio o di compostaggio
operanti al di fuori del territorio regionale - Previsione che gli
scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in
discarica e provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti
urbani da raccolta differenziata, derivanti dal territorio della
Regione Toscana, sono soggetti al pagamento del tributo nella
misura pari ad euro 3,00 a tonnellata.
- Legge della Regione Toscana 31 luglio 2026, n. 17 (Disposizioni in
materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996), art. 1, commi 3 e 4.
(GU n. 42 del 21-10-2026)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
generale dello Stato (codice fiscale 80224030587, per il ricevimento
degli atti, fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi
n. 12 - ricorrente;
nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro tempore - intimata;
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.
1, commi 3 e 4, della legge della Regione Toscana n. 17 del 31 luglio
2026, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42
del 31 luglio 2026, recante «Disposizioni in materia di tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche
alla legge regionale n. 60/1996», giusta delibera del Consiglio dei
ministri in data 24 settembre 2026, per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all'art.
3, commi 24 - 41 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; dell'art. 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione in relazione agli
articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 nonche'
dell'art. 120, primo comma, della Costituzione, in relazione agli
articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (Testo
unico dell'Ambiente), con riguardo all'ostacolo alla libera
circolazione dei rifiuti tra le Regioni.
Con la legge n. 17 del 31 luglio 2026 la Regione Toscana ha
dettato «Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n.
60/1996».
In particolare, l'art. 1, comma 3, rubricato «Ammontare
dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all'art.
23-bis della legge regionale n. 60/1996», ha sostituito il quarto
comma dell'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996, contenente
«Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 54», che oggi prevede che:
«Il comma 4 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996
e' sostituito dal seguente:
"4. Gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello
smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo
nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del
comma 2 per i rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera d). Le
riduzioni previste non si applicano agli scarti e sovvalli prodotti
dagli impianti di selezione automatica, di riciclaggio o di
compostaggio che operano al di fuori del territorio regionale."».
L'art. 1, quarto comma, della legge regionale in esame ha
aggiunto all'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996 il comma
4-bis a mente del quale:
«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30-quater della
legge regionale n. 25/1998 e in deroga a quanto previsto al comma 4,
gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in
discarica e provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani
da raccolta differenziata provenienti dal territorio della Regione
Toscana, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura pari ad
euro 3,00 a tonnellata».
La Regione Toscana ha, dunque, apportato modifiche alla legge
regionale 29 luglio 1996, n. 60, recante disposizioni per
l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549 e, nello specifico, all'art. 23-bis che disciplina l'ammontare
dell'imposta.
E' avviso del Governo che, con le disposizioni contenute nei
commi 3 e 4 dell'art. 1 della suddetta legge, la Regione Toscana
abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla propria
competenza legislativa, risultando tali disposizioni in contrasto con
l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che
riserva alla competenza statale la materia relativa al sistema
tributario e contabile dello Stato, per il tramite dei commi 24 - 41
della legge n. 549/1995; l'impugnata disciplina si pone altresi' in
contrasto con l'art. 117, lettera s), della Costituzione, in materia
di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali, per
il tramite delle norme contenute negli articoli 182 e 182-bis del
decreto legislativo n 152/2006, quali norme interposte, ed infine con
l'art. 120, primo comma, della Costituzione, che disciplina la libera
circolazione dei rifiuti tra le regioni, come si chiarira' attraverso
l'illustrazione dei seguenti
Motivi
1. Illegittimita' dell'art. 1, commi 3 e 4, legge della Regione
Toscana n. 17 del 31 luglio 2026, per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all'art.
3, commi 24 - 41, della legge n. 549/1995.
Il comma 4 del predetto art. 23-bis della legge regionale n.
60/1996, cosi' come novellato, risulta costituito da due periodi:
il primo, con formulazione gia' presente nella versione
precedente, stabilisce che gli scarti e i sovvalli di impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini
dello smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del
tributo nella misura ridotta del 20 per cento rispetto a quello
determinato ai sensi del comma 2 per i rifiuti speciali di cui al
comma 1, lettera d) (rifiuti speciali non pericolosi);
il secondo, aggiunto dal comma 3 dell'art. 1, in esame,
dispone che «le riduzioni previste non si applicano agli scarti e
sovvalli prodotti dagli impianti di selezione automatica, di
riciclaggio o di compostaggio che operano al di fuori del territorio
regionale».
Giova rilevare che la norma statale di riferimento, contenuta
nell'art. 3 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), istitutiva del tributo speciale che si
applica per il deposito in discarica senza recupero energetico dei
rifiuti solidi - c.d. ecotassa - accorda, al comma 40 del predetto
art. 3, un trattamento tributario agevolato a determinate tipologie
di rifiuti, tra cui gli scarti e i sovvalli, smaltiti in impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, prevedendo
l'applicazione del tributo nella misura del 20 per cento
dell'ammontare dell'imposta.
Ne discende che il secondo periodo del novellato comma 4
dell'art. 23-bis, legge regionale n. 60/1996, escludendo
dall'agevolazione gli scarti e i sovvalli prodotti da impianti di
selezione automatica, riciclaggio o compostaggio che operano al di
fuori del territorio regionale, invade la competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario, ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in
relazione alla previsione contenuta nelle norme interposte di cui
all'art. 3, commi 24 - 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Merita, infatti, rilevare che la normativa statale di riferimento
del tributo speciale per il deposito in discarica, che ha natura di
tributo proprio derivato, non contiene disposizioni che consentono
una differenziazione tariffaria o di altra natura fondata sulla
provenienza del rifiuto. L'unico criterio di differenziazione
utilizzato dal legislatore statale e', infatti, quello della
tipologia di rifiuti (urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi).
Il legislatore regionale, invece, attraverso il mancato
riconoscimento della riduzione tariffaria agli scarti e sovvalli
prodotti da impianti che operano «al di fuori del territorio
regionale», ha introdotto una fattispecie del tutto nuova, non
prevista dalla legge statale che disciplina il tributo, in tal modo
esorbitando dai limiti imposti dalla legge stessa.
Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale «la
disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione e, di
conseguenza, l'esercizio della potesta' legislativa delle regioni
riguardo a tale tributo e' ammesso solo nei limiti consentiti dalla
legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato
statale e non gia' proprio della regione, nel senso di cui al vigente
art. 119 della Costituzione, senza che in contrario rilevino ne'
l'attribuzione del gettito alle regioni e alle province, ne' le
determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla
legge statale» (ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 335 del
2005).
Appare opportuno richiamare anche i principi espressi nelle
sentenze n. 76/2021 e n. 82/2021, con le quali e' stata dichiarata
l'illegittimita' costituzionale di alcune norme della Regione Valle
d'Aosta che prevedevano trattamenti diferenziati a seconda della
provenienza regionale dei rifiuti.
In particolare, con la sentenza n. 76/2021, con riferimento a una
disposizione regionale (art. 21, comma 2, legge regionale Valle
d'Aosta n. 3/2020) finalizzata a contenere la realizzazione e
l'utilizzo di discariche per il conferimento di rifiuti provenienti
da altre regioni, e' stato affermato che:
«non e' consentito alle regioni individuare tetti percentuali
di trattamento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale, al
fine di limitarne lo smaltimento nel proprio territorio, trattandosi
di misure incompatibili con le finalita' e con lo stesso concetto di
rete integrata, che esigono una possibilita' di interconnessione tra
i vari siti del sistema, privilegiando in particolare la vicinanza
fra luogo di produzione e luogo di raccolta».
Con la sentenza n. 82/2021, e' stata dichiarata la illegittimita'
costituzionale dell'art. 10 della legge regionale Valle d'Aosta n.
8/2020, che prevedeva un trattamento fiscale differente per i rifiuti
speciali non pericolosi ammessi in discariche a seconda che fossero
prodotti nella regione o provenissero da altre regioni.
La Corte ha, infatti, affermato che:
«la differenziazione del prelievo in ragione della
provenienza regionale o extraregionale del rifiuto non solo non trova
giustificazione nei valori costituzionali della tutela ambientale e
della salute, ma addirittura si pone in contrasto con essi perche'
comporterebbe una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio
nazionale ... cio' in quanto, in contraddizione con la stessa nozione
di rete integrata ed adeguata di impianti di cui all'art. 182-bis,
codice ambientale, la discriminazione in base al criterio della
provenienza regionale o extraregionale potrebbe pregiudicare proprio
il conseguimento della finalita' di smaltire i rifiuti in uno degli
impianti appropriati piu' vicini ...».
Il successivo comma 4 dell'art. 1 della legge regionale in esame
ha aggiunto all'art. 23-bis, legge regionale n. 60/1996 il comma
4-bis che prevede:
«Dopo il comma 4 dell'art. 23-bis della legge regionale n.
60/1996, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30-quater
della legge regionale n. 25/1998 e in deroga a quanto previsto al
comma 4, gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in
discarica e provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani
da raccolta differenziata provenienti dal territorio della Regione
Toscana, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura pari ad
euro 3,00 a tonnellata."».
Con tale disposizione, il legislatore regionale ha previsto un
trattamento tributario agevolato per gli scarti e i sovvalli di
impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio,
provenienti dal territorio della Regione Toscana e conferiti in
discarica dopo il trattamento.
In questo caso, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del
comma 4 dell'art. 23-bis, non trova applicazione il pagamento del
tributo nella misura ridotta del 20 per cento, ma lo stesso viene
previsto nella misura pari a 3 euro a tonnellata.
Anche questa disposizione, pertanto, determina una
differenziazione tributaria basata sulla provenienza regionale dei
rifiuti, in contrasto con la menzionata disciplina statale
dell'ecotassa prevista all'art. 3, commi 24 - 41, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
2. Illegittimita' dell'art .1, commi 3 e 4, legge della Regione
Toscana n. 17 del 31 luglio 2026, per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera s) della Costituzione, in relazione agli
articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (Testo
unico dell'ambiente).
Le richiamate norme regionali subordinando l'applicazione del
regime tributario agevolato alla provenienza territoriale dei
rifiuti, introducono un criterio differenziale che incide
indebitamente sull'assetto generale della gestione dei rifiuti, la
cui disciplina e' riconducibile alla materia della tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata dall'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato. Nell'esercizio di tale competenza, il
legislatore statale e' chiamato a dettare una disciplina uniforme sul
territorio nazionale, rispetto alla quale la legislazione regionale
non puo' introdurre disposizioni suscettibili di derogare in peius al
livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. In particolare,
la differenziazione del trattamento fiscale in funzione della
provenienza dei rifiuti interferisce con i principi che regolano la
rete integrata e adeguata degli impianti di gestione dei rifiuti,
delineata dagli articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152
del 2006, determinando potenzialmente una maggiore movimentazione dei
rifiuti sul territorio nazionale, in contrasto con le finalita' di
tutela ambientale perseguite dalla disciplina statale.
Il citato art. 182-bis del testo unico Ambiente, in particolare,
configura la prossimita' non gia' come criterio di chiusura
territoriale del sistema di gestione dei rifiuti, bensi' quale
principio funzionale alla realizzazione di una rete integrata e
adeguata di impianti e alla riduzione dei movimenti dei rifiuti.
In tale quadro, l'introduzione, attraverso la leva tributaria, di
un trattamento differenziato correlato alla provenienza territoriale
dei rifiuti o alla localizzazione degli impianti potrebbe incidere
sul funzionamento della rete delineata dal legislatore statale,
orientando i flussi di conferimento sulla base di un criterio
ulteriore e diverso rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina
nazionale.
Sotto tale profilo, la circostanza che la disposizione regionale
intervenga sulla misura di un tributo non sembra, di per se',
escludere la rilevanza del parametro di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, ove l'effetto sostanziale
della misura tributaria sia suscettibile di condizionare le modalita'
di gestione e di movimentazione dei rifiuti, incidendo sull'assetto
unitario e sugli obiettivi di tutela ambientale fissati dalla
legislazione statale.
La disciplina regionale potrebbe, infatti, produrre un effetto di
incentivazione o disincentivazione dei conferimenti in ragione della
loro provenienza territoriale e, quindi, interferire indirettamente
con criteri di gestione dei rifiuti che il legislatore statale ha
disciplinato nell'esercizio della propria competenza esclusiva in
materia ambientale.
In tale prospettiva assume rilievo la sopra richiamata sentenza
della Corte costituzionale n. 82/2021, nella quale si e' affermato
che la differenziazione del prelievo in ragione della provenienza
regionale o extraregionale dei rifiuti non trova giustificazione
nelle esigenze di tutela ambientale e della salute e puo', al
contrario, determinare una maggiore movimentazione dei rifiuti sul
territorio nazionale.
La differenziazione del trattamento tributario in ragione della
provenienza territoriale dei rifiuti e', infatti, suscettibile di
disincentivare il conferimento presso impianti che, pur collocati
fuori dalla regione di produzione, risultino maggiormente prossimi o,
comunque, funzionali all'assetto della rete integrata di gestione,
indirizzando i relativi flussi verso impianti piu' distanti. Ne
potrebbe conseguire un incremento della movimentazione complessiva
dei rifiuti sul territorio nazionale, in senso contrario alla
finalita', sottesa al principio di prossimita' di cui all'art.
182-bis del decreto legislativo n. 152/2006, di ridurre i movimenti
dei rifiuti e i connessi impatti ambientali.
La medesima pronuncia ha, inoltre, evidenziato che le competenze
regionali non possono essere esercitate in modo tale da determinare
un'alterazione in peius degli standard ambientali statali. Tale
affermazione assume specifico rilievo anche ai fini della valutazione
del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, in quanto consente di considerare non soltanto la
finalita' dichiarata della disciplina regionale, ma anche gli effetti
che la stessa e' concretamente suscettibile di produrre sull'assetto
della gestione dei rifiuti e sul livello uniforme di tutela
ambientale stabilito dalla normativa statale.
3. Illegittimita' dell'art. 1, commi 3 e 4, legge della Regione
Toscana n. 17 del 31 luglio 2026, per violazione dell'art. 120 della
Costituzione in relazione agli articoli 182 e 182-bis del decreto
legislativo n. 152/2006 (Testo Unico dell'ambiente).
Le norme di cui ai commi 3 e 4 della legge regionale in esame,
violano anche l'art. 120, primo comma, della Costituzione, in quanto
le misure ivi previste sono sicuramente idonee ad introdurre un
ostacolo alla libera circolazione dei rifiuti tra le regioni (Corte
costituzionale n. 505/2002).
P. Q. M.
Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei ministri
propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle
seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 3 e 4, della legge
della Regione Toscana n. 17 del 31 luglio 2026, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 31 luglio 2026,
recante «Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n.
60/1996», per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera
e) della Costituzione, in relazione all'art. 3, commi 24 - 41 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549; per violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera s) della Costituzione in relazione agli articoli 182 e
182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 nonche' per violazione
dell'art. 120, primo comma, della Costituzione, in relazione agli
articoli 182 e 182-bis del decreto legislazione n. 152/2006 (Testo
unico dell'ambiente)».
Si producono:
1) copia della legge regionale impugnata;
2) copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 24 settembre 2026, recante la
determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata
relazione illustrativa.
Roma, 29 settembre 2026
L'Avvocato dello Stato: Spina.