Reg. Ric. n. 17 del 2026
pubbl. su G.U. del 14/10/2026 n. 41

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione Emilia-Romagna



Oggetto:

Sanità pubblica – Norme della Regione Emilia-Romagna – Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di suicidio medicalmente assistito – Disposizioni generali sull’accesso – Previsione che la Regione, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, comma terzo, Cost., disciplina le modalità organizzative uniformi per l’attuazione di quanto disposto dalle suddette sentenze della Corte costituzionale – Ricorso del Governo – Denunciato intervento legislativo regionale che non rientra nel genus della normazione operativa e/o organizzativa, incorrendo pertanto nell’effetto di “novazione della fonte”, già ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 204 del 2025 e n. 148 del 2026, in relazione alle leggi regionali della Toscana n. 16 del 2025 e della Sardegna n. 26 del 2025 – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10, art. 1, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).


Sanità pubblica – Norme della Regione Emilia-Romagna – Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di suicidio medicalmente assistito – Disposizioni generali sull’accesso – Previsione che il direttore generale regionale competente in materia di salute adotta le istruzioni tecnico-operative attuative delle disposizioni della legge regionale n. 10 del 2026 entro dieci giorni dalla sua entrata in vigore – Ricorso del Governo – Denunciata attribuzione al direttore generale regionale di un potere non meramente esecutivo ma idoneo a integrare, modificare o specificare con efficacia generale la disciplina regionale del procedimento del suicidio medicalmente assistito – Attribuzione a un atto amministrativo di aspetti, sia sostanziali che procedurali, che incidono sui principi individuati dalla Corte costituzionale circa l’ambito applicativo della causa di non punibilità dell’aiuto al suicidio di cui all’art. 580 cod. pen. e sui principi fondamentali della tutela della salute – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e, in via subordinata, della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute.

-Legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10, art. 1, comma 2.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo.


Sanità pubblica – Norme della Regione Emilia-Romagna – Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di suicidio medicalmente assistito – Iter istruttorio – Previsione che la Commissione di valutazione multidisciplinare permanente provvede alla verifica della documentazione e procede all’accertamento della ricorrenza dei requisiti per l’accesso alla procedura, tra l’altro, effettuando, di norma, salvo ve ne siano motivate ragioni in senso contrario, una prima visita al paziente, recandosi nel luogo in cui si trova – Ricorso del Governo – Denunciata previsione di limiti alla effettività e concretezza dell’accertamento, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, del consenso pieno, libero e informato in capo al soggetto richiedente l’accesso al suicidio medicalmente assistito – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e dei principi generali in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10, art. 5, comma 1, lettera b).

- Costituzione, artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo; legge 22 dicembre 2017, n. 219, art. 1.


Sanità pubblica – Norme della Regione Emilia-Romagna – Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di suicidio medicalmente assistito – Iter istruttorio – Previsione che la Commissione di valutazione multidisciplinare permanente provvede alla verifica della documentazione e procede all’accertamento della ricorrenza dei requisiti per l’accesso alla procedura, tra l’altro, accertando che il paziente sia stato informato, in maniera chiara e adeguata, prima della presentazione dell’istanza, della possibilità di accedere a percorsi alternativi disponibili, quali, a titolo non esaustivo, percorso di cure palliative, sedazione palliativa profonda continua e terapia del dolore, nonché valutando se possano esservi motivi di ripensamento del paziente, anche attraverso l’offerta di uno specifico supporto psicologico – Ricorso del Governo – Denunciata previsione della mera verifica della possibilità di accesso a percorsi alternativi disponibili – Incidenza sull’effettività di tali percorsi costituente un prerequisito della scelta e un presidio costituzionale contro l’abbandono terapeutico e l’improprio ricorso al suicidio assistito – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e dei principi generali in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10, art. 5, comma 1, lettera d).

- Costituzione, artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo.


Norme impugnate:
legge della Regione Emilia Romagna  del 28/07/2026  Num. 10  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Emilia Romagna  del 28/07/2026  Num. 10  Art. 1  Co. 2
legge della Regione Emilia Romagna  del 28/07/2026  Num. 10  Art. 5  Co. 1
legge della Regione Emilia Romagna  del 28/07/2026  Num. 10  Art. 5  Co. 1


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art. 2 
Costituzione   Art. 32 
Costituzione   Art. 117    Co. 2 
Costituzione   Art. 117    Co. 3 
legge del 22/12/2017    Art. 1 



Testo del ricorso

                        N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 02 ottobre 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 2 ottobre  2026  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della  Regione  Emilia-Romagna  -  Modalita'
  organizzative  per  l'attuazione   delle   sentenze   della   Corte
  costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135  del  2024  in  materia  di
  suicidio   medicalmente   assistito   -    Disposizioni    generali
  sull'accesso - Previsione  che  la  Regione,  nell'esercizio  della
  potesta' legislativa concorrente in materia di tutela della  salute
  di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.,  disciplina  le  modalita'
  organizzative uniformi per l'attuazione di  quanto  disposto  dalle
  suddette sentenze della Corte costituzionale. 
Sanita' pubblica - Norme della  Regione  Emilia-Romagna  -  Modalita'
  organizzative  per  l'attuazione   delle   sentenze   della   Corte
  costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135  del  2024  in  materia  di
  suicidio   medicalmente   assistito   -    Disposizioni    generali
  sull'accesso -  Previsione  che  il  direttore  generale  regionale
  competente   in   materia   di   salute   adotta   le    istruzioni
  tecnico-operative  attuative   delle   disposizioni   della   legge
  regionale n. 10 del 2026 entro dieci giorni dalla  sua  entrata  in
  vigore. 
Sanita' pubblica - Norme della  Regione  Emilia-Romagna  -  Modalita'
  organizzative  per  l'attuazione   delle   sentenze   della   Corte
  costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135  del  2024  in  materia  di
  suicidio medicalmente assistito - Iter istruttorio - Previsione che
  la Commissione di valutazione multidisciplinare permanente provvede
  alla verifica della documentazione e procede all'accertamento della
  ricorrenza dei requisiti per l'accesso alla procedura, tra l'altro,
  effettuando, di norma, salvo ve ne siano motivate ragioni in  senso
  contrario, una prima visita al paziente, recandosi nel luogo in cui
  si trova. 
Sanita' pubblica - Norme della  Regione  Emilia-Romagna  -  Modalita'
  organizzative  per  l'attuazione   delle   sentenze   della   Corte
  costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135  del  2024  in  materia  di
  suicidio medicalmente assistito - Iter istruttorio - Previsione che
  la Commissione di valutazione multidisciplinare permanente provvede
  alla verifica della documentazione e procede all'accertamento della
  ricorrenza dei requisiti per l'accesso alla procedura, tra l'altro,
  accertando che il paziente sia stato informato, in maniera chiara e
  adeguata,   prima   della   presentazione    dell'istanza,    della
  possibilita' di accedere a percorsi alternativi disponibili, quali,
  a titolo non esaustivo,  percorso  di  cure  palliative,  sedazione
  palliativa  profonda  continua  e  terapia  del   dolore,   nonche'
  valutando se possano esservi motivi di ripensamento  del  paziente,
  anche attraverso l'offerta di uno specifico supporto psicologico. 
- Legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10 (Modalita'
  organizzative  per  l'attuazione   delle   sentenze   della   Corte
  costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024  in  materia  di  suicidio
  medicalmente assistito), artt. 1, commi  1  e  2,  e  5,  comma  1,
  lettere b) e d). 


(GU n. 41 del 14-10-2026)

     Ricorso ex art.  127  Cost  nell'interesse  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e  difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale  dello  Stato  (cod.  fiscale  80224030587),
presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato
(fax            06.96.51.40.00,             indirizzo             PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  nei  confronti   della   Regione
Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta  rgionale  pro
tempore per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  della
legge  Regionale  28  luglio  2026,   n.   10,   recante   «Modalita'
organizzative   per   l'attuazione   delle   sentenze   della   Corte
costituzionale n. 242/2019 e  n.  135/2024  in  materia  di  suicidio
medicalmente assistito», pubblicata sul B.U.R. Emilia Romagna  n.  57
del 28 luglio 2025, in particolare dei suoi articoli 1 commi 1 e 2, e
5, comma 1, lettere b)  e  d),  in  virtu'  della  deliberazione  del
Consiglio dei ministri in data 24 settembre 2026. 
    La Regione  Emilia-Romagna  ha  emanato  la  legge  Regionale  in
epigrafe indicata, la quale si propone, secondo quanto previsto dalla
sopra riportata rubrica,  di  dettare  «modalita'  organizzative  per
l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019  e
n. 135/2024 in materia  di  suicidio  medicalmente  assistito».  Tale
legge presenta diversi profili di illegittimita'  costituzionale,  in
relazione, in particolare, agli articoli precisati  in  epigrafe:  il
Consiglio dei ministri ha pertanto ritenuto di doverla impugnare, e a
tanto in effetti si provvede mediante il presente ricorso, sulla base
dei seguenti motivi. 
    1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L.R.
Emilia Romagna n. 10/2026,  per  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost. 
    1.1 L'art. 1, comma 1, della  L.R.  Emilia  Romagna  n.  10/2026,
rubricato «Finalita' e organizzazione della procedura di  accesso  al
suicidio  medicalmente  assistito»,   stabilisce   che   la   Regione
Emilia-Romagna, nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente
in materia di tutela della salute di cui all'art. 117,  comma  terzo,
della Costituzione, disciplina le  modalita'  organizzative  uniformi
per l'attuazione  di  quanto  disposto  dalle  sentenze  della  Corte
costituzionale n.  242/2019  e  n.  135/2024,  relative  al  Suicidio
Medicalmente Assistito (di seguito «SMA»)». 
    La disposizione incorre sostanzialmente  nelle  medesime  censure
gia' vagliate da codesta Corte, con la  conseguente  declaratoria  di
incostituzionalita', nelle sentenze n. 204 del  2025  e  n.  148  del
2025, in relazione alle leggi regionali della Toscana  n.  16/2025  e
della Sardegna n. 26/2025. 
    Ivi infatti e' dato leggere, sia pure in relazione a disposizioni
aventi differente formulazione letterale, ma dalla portata  normativa
sostanzialmente sovrapponibile, tra loro e rispetto a quella  ora  in
esame, che «questa Corte ha chiarito che «le sentenze n. 242 del 2019
e n. 135 del 2024, definendo l'ambito applicativo della causa di  non
punibilita' dell'aiuto al suicidio ed  enunciandone  i  requisiti  di
accesso, hanno innovato l'ordinamento civile e penale»,  per  cui  il
richiamo, da parte  delle  leggi  regionali,  alle  proprie  sentenze
«realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti,
che produce  l'effetto  di  definire  nella  legislazione  regionale,
irrigidendoli, i requisiti per l'accesso  al  suicidio  assistito  e,
indirettamente, i contorni dell'esimente all'art. 580  codice  penale
cosi' come individuata dalle sentenze di questa Corte»  (sentenza  n.
204 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto). Da questo punto di
vista,  la  legislazione  regionale,  in   relazione   ai   «delicati
bilanciamenti» che attengono al suicidio medicalmente assistito, «non
puo'  pretendere  di  agire  in  via  suppletiva  della  legislazione
statale, neppure in via transitoria, per cosi' dire "impossessandosi"
dei   principi   ordinamentali   individuati   da   questa    Corte»,
cristallizzandoli nelle proprie disposizioni  (sentenza  n.  204  del
2025, punto 4 del Considerato in diritto)». 
    Nel caso in esame, la  Regione  Emilia-Romagna  pretende  dunque,
impropriamente, di  dare  attuazione  (attua  quanto  disposto)  alle
sentenze della  Corte  costituzionale  n.  242/2019  e  n.  135/2024,
laddove invece le stesse, come noto, attengono a tutt'altro  oggetto,
ovvero la perimetrazione dell'ambito  di  punibilita'  del  reato  di
aiuto  al  suicidio  ex  art.  580  c.p.,  nell'ambito  di  questioni
sollevate in via incidentale dal giudice penale. 
    In  tal  modo,  la  disposizione  in  esame   ha   l'effetto   di
cristallizzare in  una  disciplina  di  rango  regionale  i  principi
affermati (come visto, ad altro fine) da codesta Corte. 
    L'intervento legislativo regionale non rientra, quindi, nel genus
della normazione operativa e/o organizzativa, cui fa  riferimento  la
Corte costituzionale con la sentenza 204 del 2025; la norma  incorre,
pertanto, nell'effetto di «novazione della fonte» che codesta  Corte,
in relazione alle leggi regionali della Toscana e della Sardegna,  ha
ritenuto costituzionalmente illegittimo con le sentenze  n.  204  del
2025 e n. 148 del 2026 per violazione dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera l), Cost. 
    Si determina dunque, anche  in  questo  caso,  la  gia'  rilevata
ingerenza nelle materie di  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia di ordinamento civile e penale, di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost., con la  conseguente  illegittimita'
costituzionale della disposizione in esame. 
    2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della L.R.
Emilia Romagna n. 10/2026,  per  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost., e dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    2.1 Lo stesso art. 1 della L.R. Emilia  Romagna  n.  10/2026,  al
comma 2, prevede che «il direttore generale regionale  competente  in
materia di salute adotta le  istruzioni  tecnico-operative  attuative
delle disposizioni di cui alla  presente  legge  entro  dieci  giorni
dalla sua entrata in vigore». 
    In dichiarata attuazione della predetta  disposizione,  e'  stata
pubblicata sul BURERT n. 232 del 26 agosto 2026 la Determinazione del
direttore generale cura della persona, salute e welfare del 3  agosto
2026, n. 15345 («Istruzioni tecnico-operative per l'attuazione  della
L.R. 28 luglio 2026, n.  10,  recante  "Modalita'  organizzative  per
l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019  e
n. 135/2024 in materia di suicidio medicalmente assistito"»). 
    Cio' premesso, la disposizione  dettata  dall'art.  1,  comma  2,
della legge regionale,  appare  in  contrasto  con  la  Costituzione,
laddove  finisce  per  attribuire  al  direttore  generale  regionale
competente in materia di salute un potere non meramente esecutivo, ma
idoneo a integrare, modificare o specificare con  efficacia  generale
la disciplina regionale del procedimento  del  suicidio  medicalmente
assistito,  materia  nella  quale   la   Corte   costituzionale,   in
particolare nella recente sentenza n. 148 del  2026,  ha  individuato
esigenze  di  uniformita'  sul  territorio   nazionale   e   principi
fondamentali sottratti al potere legislativo della Regione. 
    La norma, infatti, attribuisce al  direttore  generale  regionale
una sorta di delega in  bianco,  riconoscendogli  sostanzialmente  il
potere  di  adottare   «istruzioni   tecnico-operative»,   ma   senza
specificare quali siano  i  limiti  del  potere,  ne'  quali  criteri
debbano essere rispettati oltre un generico  riferimento  alla  legge
regionale. 
    In  tal  modo  la  Regione  finisce  per  demandare  a  un   atto
amministrativo diversi aspetti, sia sostanziali che procedurali,  che
incidono  sui  principi  individuati  dalla  Corte  costituzionale  a
fondamento della non punibilita' dell'art. 580 codice  penale  e  sui
principi fondamentali della tutela della salute, in violazione  della
competenza legislativa esclusiva statale in  materia  di  ordinamento
civile e penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione. 
    2.2 Difatti, nel concreto  e  a  titolo  esemplificativo,  alcune
delle previsioni delle citate «istruzioni tecnico-operative» sembrano
riproporre criticita' analoghe a quelle oggetto di scrutinio da parte
del giudice delle leggi con le sentenze n. 204 del 2025 e n. 184  del
2026, riguardanti, rispettivamente e come ricordato, la  legge  della
Regione Toscana 14 marzo  2025,  n.  16  e  la  legge  della  Regione
autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26. 
    In particolare, la sentenza n.  204  del  2025  ha  ritenuto  «la
definizione delle relative modalita' di attuazione» materia sottratta
alla legislazione regionale, in quanto  bisognosa  di  uniformita'  a
livello nazionale. 
    Orbene, le istruzioni tecnico-operative in esame, a dimostrazione
del vulnus inferto dalla disposizione  regionale  impugnata,  non  si
limitano a demandare caso per caso alla  Commissione  di  valutazione
multidisciplinare  permanente  di  Area  Vasta  (di  seguito,   anche
«CoVam») la determinazione clinica delle modalita' esecutive (il  che
sarebbe coerente con una funzione di accertamento  tecnico-sanitario,
non di normazione generale), ma fissano esse stesse, in via  generale
e astratta, standard operativi minimi validi per tutte  le  procedure
sul territorio regionale. 
    In via ulteriormente  esemplificativa,  va  osservato  che  nelle
citate istruzioni tecnico-operative si «ritiene adeguato» il supporto
di  un   medico   specialista   «preferibilmente   in   anestesia   e
rianimazione» e di un infermiere «competente nel posizionamento degli
accessi venosi» (§10), e la relazione della CoVam si  configura  come
«prescrizione»  vincolante  per  la  farmacia  ospedaliera  quanto  a
tipologia di farmaco, dosi e presidi (§12). 
    Per tale  via,  si  giunge  impropriamente  a  definire  standard
clinico-organizzativi   di   carattere    generale,    potenzialmente
disomogenei rispetto a quelli che altre Regioni  potrebbero  adottare
in assenza di una legge statale (o, sulla  scorta  della  stessa,  di
linee guida ministeriali). 
    Proprio questo tipo  di  intervento  regionale  e'  cio'  che  la
sentenza n. 204 del 2025 ha ritenuto eccedere la competenza regionale
concorrente in materia di tutela della salute, dovendo tali  standard
essere unitari sull'intero territorio nazionale. 
    2.3  In  tal  modo,  dunque,  la  Regione  Emilia-Romagna,   come
ripetuto, finisce per demandare ad  un  atto  amministrativo  diversi
aspetti, sia sostanziali che procedurali, che incidono  sui  principi
individuati  dalla  Corte  costituzionale  a  fondamento  della   non
punibilita' dell'art. 580 codice penale, e sui principi  fondamentali
della tutela della salute, da un lato in violazione della  competenza
legislativa esclusiva statale in  materia  di  ordinamento  civile  e
penale  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione e, in via subordinata, dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione in materia di tutela della salute. 
    E' appena il caso di rimarcare, al riguardo,  che  la  violazione
costituzionale relativa alla ripartizione di  competenze  legislative
nella materia del suicidio medicalmente assistito sussiste, con  ogni
evidenza, anche ove si debba ritenere che la materia attenga, per  il
profilo qui in attenzione, alla «tutela della salute», ascritta  alla
competenza concorrente tra Stato e Regione ai sensi del  terzo  comma
dell'art. 117 Cost.: cio' in quanto la previsione regionale  che  qui
occupa, allorche'  ha  demandato -  come  segnalato -  l'adozione  di
«istruzioni tecnico-operative attuative  delle  disposizioni  di  cui
alla presente legge» ha sostanzialmente  «delegificato»  elementi  di
disciplina, anche sostanziale, della materia,  che  avrebbero  dovuto
essere riservati al livello di normazione primaria. 
    3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 5,  comma  1,  lettera
b), della L.R. Emilia Romagna n. 10/2026,  per  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost., dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost., in relazione ai principi generali in materia di  tutela  della
salute, degli articoli 2 e 32 Cost., nonche' dell'art. 1 della  legge
n. 219/2017 (quale norma statale interposta). 
    L'art. 5, comma 1, lettera b), della legge  regionale  impugnata,
stabilisce che la CoVam provvede alla verifica della documentazione e
procede all'accertamento della ricorrenza dei requisiti per l'accesso
alla procedura di suicidio medicalmente assistito e, a tale scopo, in
via preliminare, «b) effettua di norma, salvo ve  ne  siano  motivate
ragioni in senso contrario, una prima visita al  paziente,  recandosi
nel luogo in cui si trova». 
    La previsione si pone in contrasto  con  quanto  stabilito  dalla
Corte costituzionale che, con le sentenze n. 242 del 2019, n. 135 del
2024 e n. 66 del 2025, ha chiaramente affermato come il  consenso  al
suicidio medicalmente  assistito  debba  essere  verificato  mediante
accertamento della piena capacita' di autodeterminazione del paziente
e una manifestazione personale, documentata e tracciabile  della  sua
volonta'. 
    In particolare, la Corte, richiamando l'art. 1,  comma  4,  della
legge n. 219/2017, ha chiarito che la manifestazione di volonta' deve
essere acquisita «nei modi e con  gli  strumenti  piu'  consoni  alle
condizioni  del  paziente»,  e  documentata  «in  forma   scritta   o
attraverso videoregistrazioni o,  per  la  persona  con  disabilita',
attraverso dispositivi che le consentano di comunicare»; e,  riguardo
al colloquio  medico,  ha  evidenziato  che  il  successivo  comma  5
dell'art. 1 della legge n. 219/2017  prevede  che  «il  medico  debba
prospettare al  paziente  le  conseguenze  di  tale  decisione  e  le
possibili alternative»,  promuovendo  «ogni  azione  di  sostegno  al
paziente  medesimo,  anche  avvalendosi  dei  servizi  di  assistenza
psicologica» (cfr. Corte costituzionale, n. 242 del 2019,  confermata
dalle pronunce successive). 
    La previsione, contenuta nella legge regionale in esame,  di  una
«prima» visita che si svolge solo «di norma» e  «salvo  ve  ne  siano
motivate ragioni in senso contrario» pone limiti alla effettivita'  e
concretezza dell'accertamento, imposto  dalla  Corte  costituzionale,
del  consenso  pieno,  libero  e  informato  in  capo   al   soggetto
richiedente l'accesso al suicidio medicalmente assistito. 
    Quanto sopra risulta  viepiu'  costituzionalmente  necessario  in
ragione della circostanza che alla CoVam, ai sensi  della  precedente
lettera a) del medesimo art. 5 della L.R. Emilia-Romagna n.  10/2026,
e', per l'appunto, attribuito il compito di «accertare»  la  volonta'
dell'interessato. 
    In  tal  senso,  incidendo  sui  limiti  stabiliti  dalla   Corte
costituzionale  con  le  sentenze  n.  242/2019  e  n.  135/2024,  la
disposizione in esame viola l'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),
Cost., con riferimento alle materie dell'ordinamento civile e penale,
e con l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  in  relazione  ai  principi
generali in materia di tutela della salute, con gli articoli 2  e  32
Cost., nonche' con il richiamato art.  1  della  legge  n.  219/2017,
quale norma statale interposta. 
    Anche con riguardo alla  presente  censura,  appare  il  caso  di
precisare che proprio l'art. 1, comma  1,  della  legge  n.  219/2017
esprime,  con  ogni  chiarezza,  che   quell'intera   legge   statale
costituisce attuazione degli articoli 2, 13 e  32  Cost.  (oltre  che
degli articoli  1,  2  e  3  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione Europea), e la sua intenzione  di  tutelare  «il  diritto
alla vita, alla salute, alla dignita' e all'auto-determinazione della
persona» e di stabilire «che nessun trattamento sanitario puo' essere
iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato  della
persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla
legge». 
    Ne deriva che ognuna delle violazioni costituzionali che si  sono
denunziate  con  il  presente  motivo  di  ricorso  trae  origine   e
fondamento in  ciascuno  dei  parametri  costituzionali  segnatamente
richiamati,  i  quali  hanno  ricevuto  integrale  e  non  derogabile
attuazione con la legge statale de qua, recante «Norme in materia  di
consenso informato e di disposizioni anticipate di  trattamento»,  in
guisa tale da costituirne parametro interposto di riferimento. 
    4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 5,  comma  1,  lettera
d), della L.R. Emilia Romagna n. 10/2026,  per  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost., dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost., in relazione ai principi generali in materia di  tutela  della
salute, nonche' degli articoli 2 e 32 Cost. 
    L'art. 5, comma 1, lettera d), prevede poi che la CoVam, ai  fini
dell'accertamento della ricorrenza dei requisiti per  l'accesso  alla
procedura di suicidio medicalmente  assistito,  «d)  accerta  che  il
paziente sia stato informato, in maniera  chiara  e  adeguata,  prima
della presentazione dell'istanza, della possibilita'  di  accedere  a
percorsi alternativi disponibili,  quali,  a  titolo  non  esaustivo,
percorso di cure palliative, sedazione palliativa profonda continua e
terapia del dolore, nonche'  valuta  se  possano  esservi  motivi  di
ripensamento  del  paziente,  anche  attraverso  l'offerta   di   uno
specifico supporto psicologico». 
    La previsione regionale finisce per  «dequotare»,  riducendolo  a
mero adempimento amministrativo, uno dei requisiti essenziali stabili
dalla Corte costituzionale con  le  piu'  volte  citate  sentenze  n.
242/2019 e n. 135/2024, in cui e' stato chiarito che la richiesta  di
suicidio medicalmente assistito  puo'  essere  considerata  libera  e
autentica  solo  quando  al  paziente  sia  stata  preventivamente  e
concretamente offerta la  possibilita'  di  accedere  ad  appropriati
percorsi terapeutici oppure a cure palliative e  terapia  del  dolore
adeguate. 
    L'effettivita'  di  tali   percorsi   costituisce,   quindi,   un
prerequisito  della  scelta  e  un  presidio  costituzionale   contro
l'abbandono terapeutico e l'improprio ricorso al suicidio  assistito.
La disposizione della legge  regionale,  quindi,  nell'affidare  alla
CoVam il compito, di carattere meramente burocratico,  di  verificare
che al paziente sia stata offerta  la  «possibilita'  di  accedere  a
percorsi alternativi disponibili», anziche' verificare che  l'offerta
di tali percorsi alternativi sia stata effettiva, concreta e adeguata
in relazione alle condizioni del richiedente, finisce per incidere su
uno dei requisiti  di  accesso  al  suicidio  medicalmente  assistito
stabiliti dalla Corte costituzionale. 
    Ne' puo' ritenersi che la mera verifica della  «possibilita'»  di
accesso a percorsi alternativi disponibili  equivalga  alla  rigorosa
verifica,  imposta  dalla  Corte  costituzionale,  dell'effettiva   e
concreta messa a disposizione di tali percorsi, se solo si pensa alle
preoccupazioni a piu' riprese espresse della stessa Corte, da  ultimo
con la sentenza n. 66 del 2025, circa l'adeguatezza  ed  effettivita'
dell'accesso, nel nostro Paese, alle cure palliative sia nei contesti
domiciliari che ospedalieri: «Gia' nell'ordinanza  n.  207  del  2018
questa  Corte  aveva,  peraltro,  stigmatizzato  il  rischio  di  una
prematura rinuncia, da parte delle  strutture  sanitarie,  a  offrire
sempre al paziente medesimo concrete possibilita' di accedere a  cure
palliative» (punto 10 del Considerato in diritto), del resto inserite
nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza. Va evidenziato che,
a oggi, in Italia: a) non e' garantito un accesso universale ed  equo
alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari  che
ospedalieri; b) vi sono spesso lunghe liste di attesa  (intollerabili
in relazione a chi versa in situazioni di grave  sofferenza);  c)  si
sconta  una  mancanza  di  personale  adeguatamente  formato  e   una
distribuzione territoriale dell'offerta  troppo  divaricata  (in  tal
senso Comitato nazionale per la bioetica, parere  «Cure  Palliative»,
approvato il 14 dicembre 2023);  d)  la  stessa  effettiva  presa  in
carico da parte del servizio sociosanitario, per queste persone, e' a
volte  insufficiente"  (sentenza  n.  66  del  2025,  punto  7.3  del
«Considerato in diritto»). 
    La disposizione in esame, pertanto, nel «dequotare» la portata  e
ridurre l'effettivita' di uno dei  requisiti  stabiliti  dalla  Corte
costituzionale con le sentenze n. 242/2019 e  n.  135/2024,  si  pone
dunque in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,
con riferimento alle materie dell'ordinamento civile e penale, e  con
l'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione ai principi  generali  in
materia di tutela della salute, oltre che con gli  articoli  2  e  32
della Costituzione. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  come  in  epigrafe
rappresentato,  difeso  e  domiciliato,  ricorre  alla  Ecc.ma  Corte
costituzionale  affinche'  la   stessa   voglia   dichiarare   -   in
accoglimento   delle   suesposte   censure   -   la    illegittimita'
costituzionale della L.R. Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n.  10,  con
riguardo agli articoli in precedenza indicati, per le ragioni  e  nei
termini dettagliati nel presente ricorso. 
    Si deposita la seguente documentazione: 
        1) copia autentica dell'estratto del  verbale  relativo  alla
deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 settembre  2024,  con
allegata relazione; 
        2) copia della legge della Emilia-Romagna 28 luglio 2026,  n.
10; 
        3) copia della determinazione  del  direttore  generale  cura
della persona, salute e  welfare  dell'Emilia-Romagna  del  3  agosto
2026, n. 15345 («Istruzioni tecnico-operative per l'attuazione  della
legge  regionale  28  luglio  2026,   n.   10,   recante   "Modalita'
organizzative   per   l'attuazione   delle   sentenze   della   Corte
costituzionale n. 242/2019 e  n.  135/2024  in  materia  di  suicidio
medicalmente assistito"»), con i relativi due allegati. 
          Roma, 28 settembre 2026 
 
Gli avvocati dello Stato: Galluzzo - Fiorentino - Caselli - La Greca