Reg. Ric. n. 17 del 2026
pubbl. su G.U. del 14/10/2026 n. 41
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione Emilia-Romagna
Oggetto:
Sanità pubblica – Norme della Regione Emilia-Romagna – Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di suicidio medicalmente assistito – Disposizioni generali sull’accesso – Previsione che la Regione, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, comma terzo, Cost., disciplina le modalità organizzative uniformi per l’attuazione di quanto disposto dalle suddette sentenze della Corte costituzionale – Ricorso del Governo – Denunciato intervento legislativo regionale che non rientra nel genus della normazione operativa e/o organizzativa, incorrendo pertanto nell’effetto di “novazione della fonte”, già ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 204 del 2025 e n. 148 del 2026, in relazione alle leggi regionali della Toscana n. 16 del 2025 e della Sardegna n. 26 del 2025 – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10, art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).
Sanità pubblica – Norme della Regione Emilia-Romagna – Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di suicidio medicalmente assistito – Disposizioni generali sull’accesso – Previsione che il direttore generale regionale competente in materia di salute adotta le istruzioni tecnico-operative attuative delle disposizioni della legge regionale n. 10 del 2026 entro dieci giorni dalla sua entrata in vigore – Ricorso del Governo – Denunciata attribuzione al direttore generale regionale di un potere non meramente esecutivo ma idoneo a integrare, modificare o specificare con efficacia generale la disciplina regionale del procedimento del suicidio medicalmente assistito – Attribuzione a un atto amministrativo di aspetti, sia sostanziali che procedurali, che incidono sui principi individuati dalla Corte costituzionale circa l’ambito applicativo della causa di non punibilità dell’aiuto al suicidio di cui all’art. 580 cod. pen. e sui principi fondamentali della tutela della salute – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e, in via subordinata, della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute.
-Legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo.
Sanità pubblica – Norme della Regione Emilia-Romagna – Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di suicidio medicalmente assistito – Iter istruttorio – Previsione che la Commissione di valutazione multidisciplinare permanente provvede alla verifica della documentazione e procede all’accertamento della ricorrenza dei requisiti per l’accesso alla procedura, tra l’altro, effettuando, di norma, salvo ve ne siano motivate ragioni in senso contrario, una prima visita al paziente, recandosi nel luogo in cui si trova – Ricorso del Governo – Denunciata previsione di limiti alla effettività e concretezza dell’accertamento, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, del consenso pieno, libero e informato in capo al soggetto richiedente l’accesso al suicidio medicalmente assistito – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e dei principi generali in materia di tutela della salute.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10, art. 5, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo; legge 22 dicembre 2017, n. 219, art. 1.
Sanità pubblica – Norme della Regione Emilia-Romagna – Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di suicidio medicalmente assistito – Iter istruttorio – Previsione che la Commissione di valutazione multidisciplinare permanente provvede alla verifica della documentazione e procede all’accertamento della ricorrenza dei requisiti per l’accesso alla procedura, tra l’altro, accertando che il paziente sia stato informato, in maniera chiara e adeguata, prima della presentazione dell’istanza, della possibilità di accedere a percorsi alternativi disponibili, quali, a titolo non esaustivo, percorso di cure palliative, sedazione palliativa profonda continua e terapia del dolore, nonché valutando se possano esservi motivi di ripensamento del paziente, anche attraverso l’offerta di uno specifico supporto psicologico – Ricorso del Governo – Denunciata previsione della mera verifica della possibilità di accesso a percorsi alternativi disponibili – Incidenza sull’effettività di tali percorsi costituente un prerequisito della scelta e un presidio costituzionale contro l’abbandono terapeutico e l’improprio ricorso al suicidio assistito – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e dei principi generali in materia di tutela della salute.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10, art. 5, comma 1, lettera d).
- Costituzione, artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo.
legge della Regione Emilia Romagna del 28/07/2026 Num. 10 Art. 1 Co. 2
legge della Regione Emilia Romagna del 28/07/2026 Num. 10 Art. 5 Co. 1
legge della Regione Emilia Romagna del 28/07/2026 Num. 10 Art. 5 Co. 1
Costituzione Art. 32
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
legge del 22/12/2017 Art. 1
Testo del ricorso
N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 02 ottobre 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 ottobre 2026 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Sanita' pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Modalita'
organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di
suicidio medicalmente assistito - Disposizioni generali
sull'accesso - Previsione che la Regione, nell'esercizio della
potesta' legislativa concorrente in materia di tutela della salute
di cui all'art. 117, comma terzo, Cost., disciplina le modalita'
organizzative uniformi per l'attuazione di quanto disposto dalle
suddette sentenze della Corte costituzionale.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Modalita'
organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di
suicidio medicalmente assistito - Disposizioni generali
sull'accesso - Previsione che il direttore generale regionale
competente in materia di salute adotta le istruzioni
tecnico-operative attuative delle disposizioni della legge
regionale n. 10 del 2026 entro dieci giorni dalla sua entrata in
vigore.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Modalita'
organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di
suicidio medicalmente assistito - Iter istruttorio - Previsione che
la Commissione di valutazione multidisciplinare permanente provvede
alla verifica della documentazione e procede all'accertamento della
ricorrenza dei requisiti per l'accesso alla procedura, tra l'altro,
effettuando, di norma, salvo ve ne siano motivate ragioni in senso
contrario, una prima visita al paziente, recandosi nel luogo in cui
si trova.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Modalita'
organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di
suicidio medicalmente assistito - Iter istruttorio - Previsione che
la Commissione di valutazione multidisciplinare permanente provvede
alla verifica della documentazione e procede all'accertamento della
ricorrenza dei requisiti per l'accesso alla procedura, tra l'altro,
accertando che il paziente sia stato informato, in maniera chiara e
adeguata, prima della presentazione dell'istanza, della
possibilita' di accedere a percorsi alternativi disponibili, quali,
a titolo non esaustivo, percorso di cure palliative, sedazione
palliativa profonda continua e terapia del dolore, nonche'
valutando se possano esservi motivi di ripensamento del paziente,
anche attraverso l'offerta di uno specifico supporto psicologico.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10 (Modalita'
organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024 in materia di suicidio
medicalmente assistito), artt. 1, commi 1 e 2, e 5, comma 1,
lettere b) e d).
(GU n. 41 del 14-10-2026)
Ricorso ex art. 127 Cost nell'interesse del Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato (cod. fiscale 80224030587),
presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato
(fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei confronti della Regione
Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta rgionale pro
tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
legge Regionale 28 luglio 2026, n. 10, recante «Modalita'
organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024 in materia di suicidio
medicalmente assistito», pubblicata sul B.U.R. Emilia Romagna n. 57
del 28 luglio 2025, in particolare dei suoi articoli 1 commi 1 e 2, e
5, comma 1, lettere b) e d), in virtu' della deliberazione del
Consiglio dei ministri in data 24 settembre 2026.
La Regione Emilia-Romagna ha emanato la legge Regionale in
epigrafe indicata, la quale si propone, secondo quanto previsto dalla
sopra riportata rubrica, di dettare «modalita' organizzative per
l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e
n. 135/2024 in materia di suicidio medicalmente assistito». Tale
legge presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale, in
relazione, in particolare, agli articoli precisati in epigrafe: il
Consiglio dei ministri ha pertanto ritenuto di doverla impugnare, e a
tanto in effetti si provvede mediante il presente ricorso, sulla base
dei seguenti motivi.
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L.R.
Emilia Romagna n. 10/2026, per violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost.
1.1 L'art. 1, comma 1, della L.R. Emilia Romagna n. 10/2026,
rubricato «Finalita' e organizzazione della procedura di accesso al
suicidio medicalmente assistito», stabilisce che la Regione
Emilia-Romagna, nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente
in materia di tutela della salute di cui all'art. 117, comma terzo,
della Costituzione, disciplina le modalita' organizzative uniformi
per l'attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte
costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024, relative al Suicidio
Medicalmente Assistito (di seguito «SMA»)».
La disposizione incorre sostanzialmente nelle medesime censure
gia' vagliate da codesta Corte, con la conseguente declaratoria di
incostituzionalita', nelle sentenze n. 204 del 2025 e n. 148 del
2025, in relazione alle leggi regionali della Toscana n. 16/2025 e
della Sardegna n. 26/2025.
Ivi infatti e' dato leggere, sia pure in relazione a disposizioni
aventi differente formulazione letterale, ma dalla portata normativa
sostanzialmente sovrapponibile, tra loro e rispetto a quella ora in
esame, che «questa Corte ha chiarito che «le sentenze n. 242 del 2019
e n. 135 del 2024, definendo l'ambito applicativo della causa di non
punibilita' dell'aiuto al suicidio ed enunciandone i requisiti di
accesso, hanno innovato l'ordinamento civile e penale», per cui il
richiamo, da parte delle leggi regionali, alle proprie sentenze
«realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti,
che produce l'effetto di definire nella legislazione regionale,
irrigidendoli, i requisiti per l'accesso al suicidio assistito e,
indirettamente, i contorni dell'esimente all'art. 580 codice penale
cosi' come individuata dalle sentenze di questa Corte» (sentenza n.
204 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto). Da questo punto di
vista, la legislazione regionale, in relazione ai «delicati
bilanciamenti» che attengono al suicidio medicalmente assistito, «non
puo' pretendere di agire in via suppletiva della legislazione
statale, neppure in via transitoria, per cosi' dire "impossessandosi"
dei principi ordinamentali individuati da questa Corte»,
cristallizzandoli nelle proprie disposizioni (sentenza n. 204 del
2025, punto 4 del Considerato in diritto)».
Nel caso in esame, la Regione Emilia-Romagna pretende dunque,
impropriamente, di dare attuazione (attua quanto disposto) alle
sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024,
laddove invece le stesse, come noto, attengono a tutt'altro oggetto,
ovvero la perimetrazione dell'ambito di punibilita' del reato di
aiuto al suicidio ex art. 580 c.p., nell'ambito di questioni
sollevate in via incidentale dal giudice penale.
In tal modo, la disposizione in esame ha l'effetto di
cristallizzare in una disciplina di rango regionale i principi
affermati (come visto, ad altro fine) da codesta Corte.
L'intervento legislativo regionale non rientra, quindi, nel genus
della normazione operativa e/o organizzativa, cui fa riferimento la
Corte costituzionale con la sentenza 204 del 2025; la norma incorre,
pertanto, nell'effetto di «novazione della fonte» che codesta Corte,
in relazione alle leggi regionali della Toscana e della Sardegna, ha
ritenuto costituzionalmente illegittimo con le sentenze n. 204 del
2025 e n. 148 del 2026 per violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost.
Si determina dunque, anche in questo caso, la gia' rilevata
ingerenza nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello
Stato in materia di ordinamento civile e penale, di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost., con la conseguente illegittimita'
costituzionale della disposizione in esame.
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della L.R.
Emilia Romagna n. 10/2026, per violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost., e dell'art. 117, terzo comma, Cost.
2.1 Lo stesso art. 1 della L.R. Emilia Romagna n. 10/2026, al
comma 2, prevede che «il direttore generale regionale competente in
materia di salute adotta le istruzioni tecnico-operative attuative
delle disposizioni di cui alla presente legge entro dieci giorni
dalla sua entrata in vigore».
In dichiarata attuazione della predetta disposizione, e' stata
pubblicata sul BURERT n. 232 del 26 agosto 2026 la Determinazione del
direttore generale cura della persona, salute e welfare del 3 agosto
2026, n. 15345 («Istruzioni tecnico-operative per l'attuazione della
L.R. 28 luglio 2026, n. 10, recante "Modalita' organizzative per
l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e
n. 135/2024 in materia di suicidio medicalmente assistito"»).
Cio' premesso, la disposizione dettata dall'art. 1, comma 2,
della legge regionale, appare in contrasto con la Costituzione,
laddove finisce per attribuire al direttore generale regionale
competente in materia di salute un potere non meramente esecutivo, ma
idoneo a integrare, modificare o specificare con efficacia generale
la disciplina regionale del procedimento del suicidio medicalmente
assistito, materia nella quale la Corte costituzionale, in
particolare nella recente sentenza n. 148 del 2026, ha individuato
esigenze di uniformita' sul territorio nazionale e principi
fondamentali sottratti al potere legislativo della Regione.
La norma, infatti, attribuisce al direttore generale regionale
una sorta di delega in bianco, riconoscendogli sostanzialmente il
potere di adottare «istruzioni tecnico-operative», ma senza
specificare quali siano i limiti del potere, ne' quali criteri
debbano essere rispettati oltre un generico riferimento alla legge
regionale.
In tal modo la Regione finisce per demandare a un atto
amministrativo diversi aspetti, sia sostanziali che procedurali, che
incidono sui principi individuati dalla Corte costituzionale a
fondamento della non punibilita' dell'art. 580 codice penale e sui
principi fondamentali della tutela della salute, in violazione della
competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento
civile e penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione.
2.2 Difatti, nel concreto e a titolo esemplificativo, alcune
delle previsioni delle citate «istruzioni tecnico-operative» sembrano
riproporre criticita' analoghe a quelle oggetto di scrutinio da parte
del giudice delle leggi con le sentenze n. 204 del 2025 e n. 184 del
2026, riguardanti, rispettivamente e come ricordato, la legge della
Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 e la legge della Regione
autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26.
In particolare, la sentenza n. 204 del 2025 ha ritenuto «la
definizione delle relative modalita' di attuazione» materia sottratta
alla legislazione regionale, in quanto bisognosa di uniformita' a
livello nazionale.
Orbene, le istruzioni tecnico-operative in esame, a dimostrazione
del vulnus inferto dalla disposizione regionale impugnata, non si
limitano a demandare caso per caso alla Commissione di valutazione
multidisciplinare permanente di Area Vasta (di seguito, anche
«CoVam») la determinazione clinica delle modalita' esecutive (il che
sarebbe coerente con una funzione di accertamento tecnico-sanitario,
non di normazione generale), ma fissano esse stesse, in via generale
e astratta, standard operativi minimi validi per tutte le procedure
sul territorio regionale.
In via ulteriormente esemplificativa, va osservato che nelle
citate istruzioni tecnico-operative si «ritiene adeguato» il supporto
di un medico specialista «preferibilmente in anestesia e
rianimazione» e di un infermiere «competente nel posizionamento degli
accessi venosi» (§10), e la relazione della CoVam si configura come
«prescrizione» vincolante per la farmacia ospedaliera quanto a
tipologia di farmaco, dosi e presidi (§12).
Per tale via, si giunge impropriamente a definire standard
clinico-organizzativi di carattere generale, potenzialmente
disomogenei rispetto a quelli che altre Regioni potrebbero adottare
in assenza di una legge statale (o, sulla scorta della stessa, di
linee guida ministeriali).
Proprio questo tipo di intervento regionale e' cio' che la
sentenza n. 204 del 2025 ha ritenuto eccedere la competenza regionale
concorrente in materia di tutela della salute, dovendo tali standard
essere unitari sull'intero territorio nazionale.
2.3 In tal modo, dunque, la Regione Emilia-Romagna, come
ripetuto, finisce per demandare ad un atto amministrativo diversi
aspetti, sia sostanziali che procedurali, che incidono sui principi
individuati dalla Corte costituzionale a fondamento della non
punibilita' dell'art. 580 codice penale, e sui principi fondamentali
della tutela della salute, da un lato in violazione della competenza
legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e
penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione e, in via subordinata, dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione in materia di tutela della salute.
E' appena il caso di rimarcare, al riguardo, che la violazione
costituzionale relativa alla ripartizione di competenze legislative
nella materia del suicidio medicalmente assistito sussiste, con ogni
evidenza, anche ove si debba ritenere che la materia attenga, per il
profilo qui in attenzione, alla «tutela della salute», ascritta alla
competenza concorrente tra Stato e Regione ai sensi del terzo comma
dell'art. 117 Cost.: cio' in quanto la previsione regionale che qui
occupa, allorche' ha demandato - come segnalato - l'adozione di
«istruzioni tecnico-operative attuative delle disposizioni di cui
alla presente legge» ha sostanzialmente «delegificato» elementi di
disciplina, anche sostanziale, della materia, che avrebbero dovuto
essere riservati al livello di normazione primaria.
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera
b), della L.R. Emilia Romagna n. 10/2026, per violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost., dell'art. 117, terzo comma,
Cost., in relazione ai principi generali in materia di tutela della
salute, degli articoli 2 e 32 Cost., nonche' dell'art. 1 della legge
n. 219/2017 (quale norma statale interposta).
L'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale impugnata,
stabilisce che la CoVam provvede alla verifica della documentazione e
procede all'accertamento della ricorrenza dei requisiti per l'accesso
alla procedura di suicidio medicalmente assistito e, a tale scopo, in
via preliminare, «b) effettua di norma, salvo ve ne siano motivate
ragioni in senso contrario, una prima visita al paziente, recandosi
nel luogo in cui si trova».
La previsione si pone in contrasto con quanto stabilito dalla
Corte costituzionale che, con le sentenze n. 242 del 2019, n. 135 del
2024 e n. 66 del 2025, ha chiaramente affermato come il consenso al
suicidio medicalmente assistito debba essere verificato mediante
accertamento della piena capacita' di autodeterminazione del paziente
e una manifestazione personale, documentata e tracciabile della sua
volonta'.
In particolare, la Corte, richiamando l'art. 1, comma 4, della
legge n. 219/2017, ha chiarito che la manifestazione di volonta' deve
essere acquisita «nei modi e con gli strumenti piu' consoni alle
condizioni del paziente», e documentata «in forma scritta o
attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilita',
attraverso dispositivi che le consentano di comunicare»; e, riguardo
al colloquio medico, ha evidenziato che il successivo comma 5
dell'art. 1 della legge n. 219/2017 prevede che «il medico debba
prospettare al paziente le conseguenze di tale decisione e le
possibili alternative», promuovendo «ogni azione di sostegno al
paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza
psicologica» (cfr. Corte costituzionale, n. 242 del 2019, confermata
dalle pronunce successive).
La previsione, contenuta nella legge regionale in esame, di una
«prima» visita che si svolge solo «di norma» e «salvo ve ne siano
motivate ragioni in senso contrario» pone limiti alla effettivita' e
concretezza dell'accertamento, imposto dalla Corte costituzionale,
del consenso pieno, libero e informato in capo al soggetto
richiedente l'accesso al suicidio medicalmente assistito.
Quanto sopra risulta viepiu' costituzionalmente necessario in
ragione della circostanza che alla CoVam, ai sensi della precedente
lettera a) del medesimo art. 5 della L.R. Emilia-Romagna n. 10/2026,
e', per l'appunto, attribuito il compito di «accertare» la volonta'
dell'interessato.
In tal senso, incidendo sui limiti stabiliti dalla Corte
costituzionale con le sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024, la
disposizione in esame viola l'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., con riferimento alle materie dell'ordinamento civile e penale,
e con l'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione ai principi
generali in materia di tutela della salute, con gli articoli 2 e 32
Cost., nonche' con il richiamato art. 1 della legge n. 219/2017,
quale norma statale interposta.
Anche con riguardo alla presente censura, appare il caso di
precisare che proprio l'art. 1, comma 1, della legge n. 219/2017
esprime, con ogni chiarezza, che quell'intera legge statale
costituisce attuazione degli articoli 2, 13 e 32 Cost. (oltre che
degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea), e la sua intenzione di tutelare «il diritto
alla vita, alla salute, alla dignita' e all'auto-determinazione della
persona» e di stabilire «che nessun trattamento sanitario puo' essere
iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della
persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla
legge».
Ne deriva che ognuna delle violazioni costituzionali che si sono
denunziate con il presente motivo di ricorso trae origine e
fondamento in ciascuno dei parametri costituzionali segnatamente
richiamati, i quali hanno ricevuto integrale e non derogabile
attuazione con la legge statale de qua, recante «Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento», in
guisa tale da costituirne parametro interposto di riferimento.
4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera
d), della L.R. Emilia Romagna n. 10/2026, per violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost., dell'art. 117, terzo comma,
Cost., in relazione ai principi generali in materia di tutela della
salute, nonche' degli articoli 2 e 32 Cost.
L'art. 5, comma 1, lettera d), prevede poi che la CoVam, ai fini
dell'accertamento della ricorrenza dei requisiti per l'accesso alla
procedura di suicidio medicalmente assistito, «d) accerta che il
paziente sia stato informato, in maniera chiara e adeguata, prima
della presentazione dell'istanza, della possibilita' di accedere a
percorsi alternativi disponibili, quali, a titolo non esaustivo,
percorso di cure palliative, sedazione palliativa profonda continua e
terapia del dolore, nonche' valuta se possano esservi motivi di
ripensamento del paziente, anche attraverso l'offerta di uno
specifico supporto psicologico».
La previsione regionale finisce per «dequotare», riducendolo a
mero adempimento amministrativo, uno dei requisiti essenziali stabili
dalla Corte costituzionale con le piu' volte citate sentenze n.
242/2019 e n. 135/2024, in cui e' stato chiarito che la richiesta di
suicidio medicalmente assistito puo' essere considerata libera e
autentica solo quando al paziente sia stata preventivamente e
concretamente offerta la possibilita' di accedere ad appropriati
percorsi terapeutici oppure a cure palliative e terapia del dolore
adeguate.
L'effettivita' di tali percorsi costituisce, quindi, un
prerequisito della scelta e un presidio costituzionale contro
l'abbandono terapeutico e l'improprio ricorso al suicidio assistito.
La disposizione della legge regionale, quindi, nell'affidare alla
CoVam il compito, di carattere meramente burocratico, di verificare
che al paziente sia stata offerta la «possibilita' di accedere a
percorsi alternativi disponibili», anziche' verificare che l'offerta
di tali percorsi alternativi sia stata effettiva, concreta e adeguata
in relazione alle condizioni del richiedente, finisce per incidere su
uno dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito
stabiliti dalla Corte costituzionale.
Ne' puo' ritenersi che la mera verifica della «possibilita'» di
accesso a percorsi alternativi disponibili equivalga alla rigorosa
verifica, imposta dalla Corte costituzionale, dell'effettiva e
concreta messa a disposizione di tali percorsi, se solo si pensa alle
preoccupazioni a piu' riprese espresse della stessa Corte, da ultimo
con la sentenza n. 66 del 2025, circa l'adeguatezza ed effettivita'
dell'accesso, nel nostro Paese, alle cure palliative sia nei contesti
domiciliari che ospedalieri: «Gia' nell'ordinanza n. 207 del 2018
questa Corte aveva, peraltro, stigmatizzato il rischio di una
prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire
sempre al paziente medesimo concrete possibilita' di accedere a cure
palliative» (punto 10 del Considerato in diritto), del resto inserite
nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza. Va evidenziato che,
a oggi, in Italia: a) non e' garantito un accesso universale ed equo
alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari che
ospedalieri; b) vi sono spesso lunghe liste di attesa (intollerabili
in relazione a chi versa in situazioni di grave sofferenza); c) si
sconta una mancanza di personale adeguatamente formato e una
distribuzione territoriale dell'offerta troppo divaricata (in tal
senso Comitato nazionale per la bioetica, parere «Cure Palliative»,
approvato il 14 dicembre 2023); d) la stessa effettiva presa in
carico da parte del servizio sociosanitario, per queste persone, e' a
volte insufficiente" (sentenza n. 66 del 2025, punto 7.3 del
«Considerato in diritto»).
La disposizione in esame, pertanto, nel «dequotare» la portata e
ridurre l'effettivita' di uno dei requisiti stabiliti dalla Corte
costituzionale con le sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024, si pone
dunque in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,
con riferimento alle materie dell'ordinamento civile e penale, e con
l'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione ai principi generali in
materia di tutela della salute, oltre che con gli articoli 2 e 32
della Costituzione.
P.Q.M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe
rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre alla Ecc.ma Corte
costituzionale affinche' la stessa voglia dichiarare - in
accoglimento delle suesposte censure - la illegittimita'
costituzionale della L.R. Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10, con
riguardo agli articoli in precedenza indicati, per le ragioni e nei
termini dettagliati nel presente ricorso.
Si deposita la seguente documentazione:
1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla
deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2024, con
allegata relazione;
2) copia della legge della Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n.
10;
3) copia della determinazione del direttore generale cura
della persona, salute e welfare dell'Emilia-Romagna del 3 agosto
2026, n. 15345 («Istruzioni tecnico-operative per l'attuazione della
legge regionale 28 luglio 2026, n. 10, recante "Modalita'
organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024 in materia di suicidio
medicalmente assistito"»), con i relativi due allegati.
Roma, 28 settembre 2026
Gli avvocati dello Stato: Galluzzo - Fiorentino - Caselli - La Greca