N. 54
SENTENZA 16 APRILE 1980
Deposito in cancelleria: 22 aprile 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 118 del 30 aprile 1980.
Pres. AMADEI - Rel. ELIA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976, conv. in legge 23 dicembre 1966, n. 1142; del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132, conv. in legge 7 febbraio 1968, n. 27; degli artt. 6 e 9 della legge 28 ottobre 1970, n. 801 (addizionale ai contributi di miglioria), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1974 dal Tribunale di Roma, nel procedimento civile vertente tra la Soc. Generale Immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola e l'Amministrazione delle finanze dello Stato ed il Comune di Roma, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.
Visto l'atto di costituzione della Soc. Immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
1. - Con ordinanza emessa in data 7 ottobre 1974 il Tribunale di Roma, su conforme eccezione di parte attrice, sollevava questione di costituzionalità dell'art. 80 d.l. 18 novembre 1966, n. 976, conv. con modificazioni in legge 23 dicembre 1966, n. 1142; del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132, conv. in legge 7 febbraio 1968, n. 27; degli artt. 6 e 9 della legge 28 ottobre 1970, n. 801, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui, per l'applicazione dell'addizionale ai contributi di miglioria, dette norme fanno riferimento all'anno di esazione del tributo. Tali norme hanno istituito, in seguito alle alluvioni del 1966 (d.l. 18 novembre 1966, n. 976, successivamente prorogato con d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132 e modificato con accrescimento delle aliquote: artt. 6 e 9 legge 28 ottobre 1970, n. 801) una addizionale straordinaria da applicarsi, fra l'altro, anche ai contributi di miglioria comunali e provinciali, limitatamente alla quota di tributo dovuta dapprima per l'anno 1967 e di poi per i successivi. Così disponendo, le norme in questione verrebbero ad applicare l'addizionale, secondo l'interpretazione del Tribunale e contrariamente all'interpretazione sostenuta da parte attrice, con riguardo non al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria, sibbene al momento della esigibilità.
Nella fattispecie all'esame del Tribunale la Società Generale Immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, attrice in proprio e quale avente causa delle società incorporate I.A.N.A. e Immobiliare Via delle Terme di Diocleziano s.p.a., verrebbe a risentire un danno per tale meccanismo legislativo anomalo, in quanto si troverebbe ad essere aggravata dall'addizionale su contributi relativi ad opere eseguite prima del 1967 (fra il 1958 ed il 1963) e divenuti esigibili solo in seguito, a causa delle contestazioni giudiziarie e della utilizzazione della facoltà di rateizzare il debito, riconosciuta dall'art. 9 del r.d.l. 6 luglio 1931, n. 981. In conseguenza dunque dell'esercizio di diritti o facoltà riconosciuti dalla Costituzione e dalla legge, l'attrice dovrebbe pagare un'imposta cui altri soggetti, pur trovandosi in posizione del tutto analoga rispetto agli indici assunti dalla legge come rivelatori della capacità contributiva, non sono tenuti. Ciò concreterebbe appunto una violazione del principio di eguaglianza e del principio secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Condizionare l'insorgere di un'obbligazione tributaria alla maggiore o minore sollecitudine con cui gli uffici finanziari svolgono il loro compito od all'esercizio di diritti da parte del contribuente significherebbe creare un'ingiustificata diversità di trattamento e disancorare l'obbligo stesso da ogni collegamento ragionevole ed uniforme con realtà pur considerate dalla legge indici rivelatori di ricchezza. In questo senso si sarebbe già espressa la sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1963. Ciò sarebbe inoltre in contrasto con lo scopo della normativa sulla composizione delle pendenze tributarie, che non intende in alcun modo penalizzare l'esercizio del diritto di agire.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1975, n. 88.
2. - Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della questione. La sentenza n. 155 del 1963 si riferirebbe ad ipotesi in cui l'addizionale veniva applicata prescindendo dall'anno di riferimento del tributo, mentre nella fattispecie presente tale anno sarebbe rilevante anche se coinciderebbe con quello di iscrizione a ruolo, onde verrebbero ad essere soggetti all'addizionale egualmente tutti i contribuenti che, per gli anni di riferimento, sono obbligati al pagamento di determinate imposte, tasse o contributi. La dissociazione fra anno in cui si è realizzato l'incremento di valore dell'area ed anno di iscrizione a ruolo deriverebbe, d'altra parte, dalle caratteristiche proprie del contributo di miglioria; l'attività dell'ente pubblico in conseguenza della quale aumenta il valore del bene privato può infatti prolungarsi per lungo periodo e la data di istituzione del tributo può spaziare dal momento in cui l'ente pubblico delibera l'esecuzione delle opere ad un anno dopo il collaudo o, addirittura, ad un quinquennio dopo l'ultimazione delle medesime. Nel caso specifico la delibera istitutiva del contributo precede l'esecuzione dell'opera, mentre la determinazione dei valori è successiva al collaudo (articoli 5 e 6 r.d.l. 17 ottobre 1935, n. 1987). La delibera istitutiva del tributo non può peraltro essere assunta come fattore idoneo a determinare il tempo di nascita dell'obbligazione tributaria, non essendo al momento ancora quantificabile il vantaggio che dalle opere si andrà a conseguire; ed allora è evidente che, nel sistema legislativo concernente le opere in esecuzione del piano regolatore di Roma, l'anno cui ci si può riferire, per applicare un'addizionale, non può che essere quello di iscrizione delle quote del contributo medesimo.
Né si potrebbe lamentare una eccessiva discrezionalità dell'ente impositore, perché, invero, viene ad essere discrezionale solo la scelta del momento di istituzione del tributo, mentre i successivi atti risultano del tutto vincolati.
Il diverso trattamento di cui vengono a godere i contribuenti a seconda se abbiano adito le vie giurisdizionali nei confronti dell'accertamento ed in relazione anche alla maggiore o minore complessità delle questioni sollevate sarebbe, del resto, conseguenza di reale diversità e non del mero arbitrio dell'ente impositore; come non sarebbero arbitrarie le differenziazioni normative (concretantisi in una disciplina che abroga le precedenti) le quali conseguono al manifestarsi di nuove esigenze, al mutamento degli indirizzi politici e possono comportare una diversa entità dello stesso tributo base (e non solo dell'addizionale) in relazione a fattispecie pur in sé analoghe (in questo senso si ricorda la sentenza n. 89 del 1966 della Corte costituzionale).
3. - Si costituiva la s.p.a. Società Generale Immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola in proprio e quale avente causa delle incorporate società italo - americane Nuovi Alberghi (I.A.N.A.) ed Immobiliare delle Terme di Diocleziano, attrice nel processo a quo, chiedendo si pronunziasse sentenza di accoglimento.
Ribadiva invero le tesi interpretative sostenute dinanzi al Tribunale secondo cui l'addizionale dovrebbe ritenersi applicabile solo quando e se il presupposto è venuto in essere nel periodo d'imposta 1967 e dunque non con riferimento al tempo di esazione, dovendosi in tal senso desumere argomenti dalla circostanza che l'addizionale medesima si applica anche ad imposte non riscuotibili in base a ruolo e dalla circostanza che il decreto - legge di proroga (d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132) stabilisce che l'addizionale "continua ad applicarsi per i periodi d'imposta successivi", fino a quando, "in attuazione della riforma tributaria, non verranno applicate nuove aliquote per le imposte sul reddito", avendo riguardo chiaramente ai periodi in cui si verifica il presupposto e non a quelli in cui si esige il tributo. In subordine peraltro aderiva alle censure proposte dal Tribunale, rilevando che ingiustificata e contraria agli stessi scopi della legge è una differenziazione normativa ricollegata al fatto di aver interposto gravame contro l'accertamento, di aver dunque esercitato un proprio diritto e che, assumendo il fattore tempo come decisivo per l'applicazione della sovraimposta, si viene a disancorare il tributo medesimo dalla capacità contributiva, in contrasto con quanto esige l'art. 53 della Costituzione.
4. - La parte privata, con successiva memoria, ribadiva i rilievi già svolti, evidenziando inoltre l'eterogeneità dei criteri cui risulta ispirata l'addizionale, atteso che il detto art. 80 la applica in genere a manifestazioni reali della capacità contributiva, che coincidono con i presupposti dei tributi cui si aggiunge, mentre per i soli contributi di miglioria viene applicata con riferimento al tempo dell'esazione. Ciò concreterebbe una violazione del principio di eguaglianza sotto un profilo ulteriore.
L'Avvocatura dello Stato all'udienza del 18 aprile 1979 ribadiva ed approfondiva le argomentazioni accennate.
Considerato in diritto:
1. - È da accertare preliminarmente se l'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976, conv. con legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si possa interpretare in senso diverso da quello accolto nella ordinanza di rimessione; ed in particolare se, secondo quanto sostenuto nelle difese della parte attrice, un differente risultato interpretativo ponga al riparo la norma da ogni censura di incostituzionalità.
Come è noto, l'addizionale straordinaria per far fronte ai danni derivanti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, colpiva nel decreto istitutivo, e "limitatamente al periodo di imposta 1967", una serie di tributi che non includeva l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e i contributi di miglioria. Questi ultimi tributi vennero aggiunti all'elenco in sede di legge di conversione, senza che dai lavori parlamentari possa trarsi ausilio per l'attività dell'interprete; la formula adottata fu la seguente: "imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributi di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria, limitatamente alla quota del tributo dovuto per l'anno 1967".
È ovvio che la disposizione si riferisse ai contributi di miglioria specifica, quelli di miglioria generica essendo stati aboliti dalla legge n. 246 del 1963, che istituiva l'imposta sulle aree fabbricabili. Ma il riferimento "alla quota del tributo dovuto per l'anno 1967" doveva ritenersi equivalente, con portata soltanto specificativa, alla clausola "limitatamente al periodo d'imposta 1967", senza dubbio applicabile a tutti gli altri tributi elencati. Appare più plausibile la risposta negativa data dall'ordinanza, e prima ancora dal Comune di Roma e dall'Amministrazione delle finanze (risol. min. fin. 12 marzo 1971, n. 2/6018). Infatti, mentre per gli altri tributi l'addizionale si rende applicabile soltanto quando il presupposto del tributo si sia verificato nell'anno 1967, per l'imposta sulle aree fabbricabili e per i contributi di miglioria il legislatore ha voluto (probabilmente per ragioni di agevolezza applicativa) tener conto di alcune particolari modalità di esazione dei tributi medesimi (rateazione in 12 o 24 rate bimestrali per l'imposta sulle aree fabbricabili dovuta per decorso del decennio o per utilizzazione edificatoria; rateazione in dieci annualità per i contributi di miglioria): ed ha stabilito che, ove ricorrano queste modalità, l'addizionale straordinaria debba essere applicata a quella parte del tributo che il contribuente, in base all'anzidetta rateazione, è tenuto a corrispondere nell'anno 1967, nessun rilievo attribuendosi a tal fine all'atto o fatto nel quale è ravvisabile il presupposto di ciascun tributo. D'altra parte la limitazione alla quota idealmente riferibile alla annualità 1967 anche nelle ipotesi di versamento diretto in tesoreria (per l'intero ammontare della imposta o del contributo) conferma che il legislatore ha inteso davvero adottare per questi due tributi un criterio differente di applicazione della addizionale: in effetti, se dovesse valere il collegamento con l'anno 1967 dell'aumento di valore realizzatosi o accertato a favore del contribuente, non si vede perché questi non sarebbe tenuto a pagare l'addizionale sull'intero ammontare del contributo, anziché su una sola quota annuale di esso. Il legislatore, dunque, per necessità giuridica (principio di pari trattamento tributario a parità di situazioni) e per necessità pratica (non disincentivare il versamento diretto e integrale in tesoreria), ha assimilato la misura dell'addizionale a carico di chi opera il versamento diretto alla misura di chi paga frazionatamente previa iscrizione a ruolo: ed in relazione ad una singola quota annuale di versamento. D'altra parte, la formula usata in un atto legislativo di proroga dell'addizionale (art. 1 d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132 conv. in legge 7 febbraio 1968, n. 27), secondo la quale questa "continua ad applicarsi per i periodi di imposta successivi...", indica che il legislatore si è sinteticamente riferito alla maggior parte dei tributi elencati nel citato art. 80; e non già che la clausola "limitatamente al periodo di imposta 1967" dovesse valere, in senso proprio, anche per l'imposta sulle aree e per i contributi di miglioria.
Tanto premesso, si deve risolvere la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Roma.
2. - La questione è fondata.
I contributi di miglioria specifica (la cui abolizione, prescritta al legislatore delegato dall'art. 1, n. III, legge 9 ottobre 1971, n. 825, si è poi realizzata con l'art. 32 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643) erano un tipo di tributo caratterizzato dalla coincidenza del presupposto con un vantaggio individualizzato, acquisito in ordine ad un bene immobile, per effetto di un intervento pubblico di utilità generale (incremento di valore del bene dovuto, nella maggior parte dei casi, alla esecuzione di un'opera da parte dello Stato, del Comune, della Provincia). Di particolare rilievo, nell'ambito della normativa vigente fino alla entrata in vigore del cit. d.P.R. n. 643 del 1972, erano poi le disposizioni concernenti i contributi di miglioria collegati all'attuazione del piano regolatore della città di Roma (art. 7 r.d.l. 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 1932, n. 355 e r.d.l. 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni in legge 4 giugno 1936, n. 1210).
È pacificamente riconosciuta, in giurisprudenza ed in dottrina, la natura tributaria di tali contributi, anche se più controversa è la loro caratterizzazione nei confronti delle imposte e delle tasse. Non emergono, comunque, valide ragioni per escludere che ad essi si applichino i principi di cui all'articolo 53, primo comma, Cost. ed in particolare quelli relativi alla capacità contributiva, sia per l'ampiezza della formula costituzionale ("concorrere alle spese pubbliche") sia perché l'esclusione già affermata in ordine a prestazioni di servizi il cui costo si possa determinare divisibilmente (sentenza n. 30 del 1964) va riferita alla particolare fattispecie delle spese processuali previste dagli artt. 488 e 613 c.p.p. In effetti, è da ritenere che gli incrementi di valore o plusvalori patrimoniali di beni immobili costituiscano tipica espressione di nuova ricchezza, e si presentino dunque come indici diretti o immediati di capacità contributiva. Se è vero che contributi o tributi speciali sono conformati dal legislatore sul modello dell'imposta, poiché dal realizzarsi del presupposto sorge l'obbligo del pagamento del tributo, deve del pari riconoscersi che, a differenza che nelle imposte, il vantaggio dell'obbligato rileva come elemento costitutivo del presupposto stesso. Anzi, la specifica natura di questo elemento essenziale del presupposto garantisce di per sé l'effettività del rapporto tra presupposto del tributo e capacità contributiva.
I principi di capacità contributiva, inoltre, debbono farsi valere, per logica derivazione, anche nei confronti della addizionale straordinaria prevista dal citato art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976, come emendato nella legge di conversione e negli atti legislativi di proroga e di aumento.
Se dunque l'art. 53, primo comma, si applica all'imposizione di carattere additivo prevista in via straordinaria, ha una importanza minore chiedersi se anche ai contributi di miglioria (e di conseguenza alla connessa addizionale) possa riferirsi la nozione di "periodo di imposta"; e se sì, con quale significato, almeno in parte diverso da quello di solito attribuito. È evidente infatti che, sia pure con differenze rispetto alle imposte sul reddito (nel quale il presupposto ha carattere ricorrente, dando luogo ogni anno ad autonome obbligazioni) anche per i contributi di miglioria assume specifico rilievo una delimitazione temporale, e cioè l'individuazione del tempo in cui sia venuto in essere una tantum l'incremento di valore del bene. Ma ciò che più importa, dal punto di vista del sindacato di costituzionalità, è l'accertare se la imposizione dell'addizionale è stata o meno collegata dal legislatore al presupposto dell'originario contributo o ad una autonoma e diversa manifestazione di capacità contributiva.
In realtà, sia dall'ordinanza che dagli atti delle parti emerge, anche se non è enucleata in modo esplicito come per il principio di eguaglianza tributaria, la questione logicamente preliminare in ordine al principio di capacità contributiva: quella cioè che attiene all'esistenza di un indice di capacità come presupposto di legittima imposizione. Solo se il presupposto è presente, la capacità contributiva potrà poi farsi valere come limite e come parametro della misura dell'imposizione. orbene, nella fattispecie dell'art. 80 manca il collegamento con un autentico indice di capacità, in quanto si fa riferimento, per l'imposizione dell'addizionale, non già ad un fatto relativo all'incremento del reddito, ma puramente e semplicemente alla iscrizione a ruolo del rateo annuale del contributo di miglioria. Non è necessario in questa sede precisare se il fatto presupposto si realizzi con la ultimazione dell'opera eseguita dal Comune di Roma, con il suo collaudo, o invece con la delibera di giunta municipale nella quale si dichiarano gli incrementi di valore post opus e si formano le relative matricole. Certo è che la disciplina dell'addizionale prescinde da ogni correlazione con questi eventi (tutti anteriori, nella fattispecie sottoposta al giudice a quo, all'anno 1967). Né può dirsi che le particolari caratteristiche dei contributi di miglioria comportino la coincidenza tra "periodo di imposta" (nel senso sopra accolto) e periodo di iscrizione a ruolo: come chiaramente si legge nella ordinanza del Tribunale di Roma, non si può confondere il presupposto del contributo, cui si collega il sorgere della obbligazione tributaria, con la fase della esazione del contributo stesso o dei suoi ratei, condizionata come essa è, anche nel tempo, ad una serie di vicende che non toccano il venir in essere dell'incremento di valore del bene. Si potrebbe eccepire a quanto si è affermato fin qui che tra le caratteristiche dei contributi di miglioria va ravvisata la difficoltà di delimitare temporalmente il vantaggio consistente "nell'aumento effettivo di valore" (art. 7 r.d.l. 6 luglio 1931, n. 981), maturato post opus. Ma - si può rispondere - se il legislatore avesse voluto colpire con l'addizionale la proiezione della sopravvenuta utilità in una certa fascia di anni, avrebbe dovuto raggiungere con l'imposizione additiva anche quei soggetti che avessero realizzato un incremento di valore post opus negli anni immediatamente precedenti al 1967, adempiendo poi all'obbligazione tributaria con il versamento diretto in tesoreria. In fatto il legislatore si è riferito esclusivamente al momento della riscossione, a partire dal 1967, esponendosi così alle censure avanzate nell'ordinanza del Tribunale di Roma.
Né è dato rinvenire un collegamento dell'addizionale con una nuova manifestazione di capacità contributiva: tale non può sicuramente considerarsi l'iscrizione a ruolo (ed il conseguente pagamento) del rateo annuale, come ha già affermato questa Corte nella sentenza n. 219 del 1976, precisando che l'iscrizione del tributo nei ruoli (addizionale pro Calabria) "non rivela - come invece assume l'Avvocatura generale dello Stato - un'autonoma e diversa capacità contributiva". Se davvero l'iscrizione a ruolo di un tributo fosse un elemento dal quale può dedursi l'idoneità dei contribuenti a sopportare l'ulteriore prelievo di una percentuale sull'importo del tributo stesso, potrebbe legittimarsi una serie ad infinitum di addizionali (o, in genere, di maggiorazioni d'imposte o di sovraimposte) con la completa vanificazione del principio di capacità contributiva in quanto presupposto di legittima imposizione.
È poi da presumere che l'art. 53, primo comma, possa essere indirettamente violato sotto il profilo della retroattività della legge tributaria quando quest'ultima (senza tener conto del periodo di tempo in ipotesi assai lungo intercorrente tra realizzazione del presupposto e riscossione del tributo) collega a questo secondo momento l'imposizione dell'addizionale e trascura così il carattere attuale, proprio della capacità contributiva. Innegabilmente, la dissociazione temporale tra il realizzarsi del presupposto e l'iscrizione a ruolo dei ratei annuali di pagamento, tipica dei contributi di miglioria, accentuava (a differenza che per le imposte c.d. periodiche) il pericolo che le imposizioni additive contrastassero con l'art. 53, primo comma, Cost.
Ciò non toglie però che, con diversa disciplina, si possano prevedere "addizionali" a tributi di questa natura in tutto conformi ai precetti degli artt. 53 e 3 Cost.
3. - Le violazioni dell'art. 3 Cost. e dell'art. 53, primo comma, Cost. sotto il profilo della eguaglianza del trattamento tributario, si presentano con carattere conseguenziale rispetto all'inosservanza del principio di capacità contributiva inteso in senso stretto. Infatti, da ciò discendono disparità di trattamento tra obbligati ai contributi, anche a parità di situazioni quanto al tempo in cui sono venuti in essere i presupposti dei contributi stessi. Senza dire della più generale disparità che si realizza tra gli obbligati alle altre imposte di cui all'art. 80 (per i quali è certo il rispetto del principio di capacità contributiva in senso stretto) e gli obbligati alla addizionale sui contributi di miglioria, correlata soltanto, come si è detto, al tempo dell'esazione. Le censure in tema di eguaglianza devono dunque essere accolte a seguito del preliminare giudizio circa l'insussistenza del necessario collegamento tra presupposto di fatto e capacità contributiva. Va pertanto dichiarata l'illegittimità dell'art. 80 e delle altre disposizioni, nei termini e nell'ambito proposti dall'ordinanza di rimessione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
1 - dell'art. 80, primo comma, n. 2, del d.l. 18 novembre 1966, n. 976 (testo modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142), nella parte in cui, per l'applicazione dell'addizionale ai contributi di miglioria, fa riferimento all'anno di esazione dei contributi stessi o di un loro rateo;
2. - del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132 (conv. con legge 7 febbraio 1968, n. 27) e degli artt. 6 e 9 della legge 28 ottobre 1970, n. 801, nelle parti in cui si riferiscono, per gli stessi fini, ai contributi di miglioria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere