ORDINANZA N. 189
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Francesco VIGANÒ; Giudici : Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, lettera y), 4, comma 1, e 5, comma 1, Allegato A, primo e secondo capoverso, della legge della Regione Umbria 16 ottobre 2025, n. 7 (Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16 dicembre 2025, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2025, iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2026.
Visti l’atto di costituzione della Regione Umbria, nonché l’atto di intervento di RWE Renewables Italia srl;
udita la Giudice relatrice Maria Alessandra Sandulli, alla camera di consiglio del 2 novembre 2026 fissata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento di RWE Renewables Italia srl;
deliberato nella camera di consiglio del 2 novembre 2026.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso, notificato il 16 dicembre 2025 e depositato il giorno 18 dello stesso mese e iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2025, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 3, comma 1, lettera y), nella parte in cui rinvia all’Allegato A; 4, comma 1; e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 16 ottobre 2025, n. 7 (Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», in relazione a plurimi parametri interposti;
che, con atto depositato il 10 febbraio 2026, è intervenuta in giudizio RWE Renewables Italia srl (da ora, anche: società RWE), chiedendo l’accoglimento del ricorso;
che la società RWE dichiara essere attiva nello sviluppo, nella costruzione e nell’esercizio di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile (impianti FER) eolica, fotovoltaica e agrivoltaica e nella realizzazione di impianti di accumulo di energia rinnovabile sul territorio italiano, e asserisce di essere titolare di una posizione giuridica lesa in maniera diretta e immediata dalla normativa oggetto del giudizio;
che, in particolare, la società RWE afferma di essere titolare di diversi progetti nel territorio della Regione Umbria la cui realizzazione non è stata ancora avviata oppure è in fase di valutazione ambientale e di autorizzazione;
che, pertanto, sostiene di essere legittimata all’intervento ad adiuvandum in considerazione del fatto che la legge regionale oggetto del giudizio – nel prevedere la categoria delle aree non idonee alla costruzione e all’esercizio di impianti FER – risulterebbe idonea a compromettere integralmente l’attività d’impresa della società sull’intero territorio regionale, determinando la diretta lesione della libertà di iniziativa economica privata e della sfera patrimoniale riconosciute dagli artt. 41 e 42 Cost.;
che, sempre a detta dell’interveniente, la sua qualifica di società a responsabilità limitata le impedirebbe di depositare un’opinione in veste di amicus curiae, ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che riserverebbe questa facoltà esclusivamente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali «portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità», elemento che ne legittimerebbe l’intervento nel presente giudizio;
che in data 31 luglio 2026 la società RWE ha depositato ulteriore memoria nella quale insiste per l’ammissibilità del proprio intervento.
Considerato che questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudizio in via principale «si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi (ex plurimis, sentenza n. 119 del 2024)» (ordinanza letta all’udienza 8 luglio 2025 e allegata alla sentenza n. 134 del 2025), né «di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione, salva l’ipotesi, in via del tutto eccezionale, in cui la legge impugnata incida specificamente sulla sfera di attribuzione costituzionale di altre regioni o province autonome» (ordinanza letta all’udienza 14 gennaio 2025 e allegata alla sentenza n. 28 del 2025; nello stesso senso, ordinanza letta all’udienza 12 novembre 2024 e allegata alla sentenza n. 192 del 2024);
che tale orientamento deve trovare conferma anche a seguito delle recenti modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (apportate con la delibera di questa Corte 12 marzo 2026), poiché esse non incidono sui requisiti di ammissibilità degli interventi nei giudizi in via principale;
che, dunque, l’intervento della società RWE deve essere dichiarato inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l’intervento spiegato nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, iscritto al n. 48 reg. ric. del 2025, dalla società RWE Renewables Italia srl.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2026.
F.to:
Francesco VIGANÒ, Presidente
Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA