Ordinanza 188/2026 (ECLI:IT:COST:2026:188)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  MARINI F. S.
Camera di Consiglio del 05/10/2026;    Decisione  del 05/10/2026
Deposito de˙l 05/11/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Artt. 2, c. 2°, 3, c. 1°, 4, c. da 1° a 7°, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c. 2° , lett. a), 12, c. 1° e 3° e 13, c. 1° e 2°, della legge della Regione Toscana 20/05/2025, n. 27.
Massime: 
Atti decisi: ric. 26/2025

Pronuncia

ORDINANZA N. 188

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, comma 1, 4, commi da 1 a 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, comma 2 , lettera a), 12, commi 1 e 3, e 13, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 20 maggio 2025, n. 27 (Norme per il coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 luglio 2025, depositato in cancelleria il successivo 30 luglio, iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2026 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;

deliberato nella camera di consiglio del 5 ottobre 2026.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 luglio 2025 e depositato il successivo 30 luglio, iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione Toscana 20 maggio 2025, n. 27 (Norme per il coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello), in riferimento, complessivamente, agli artt. 117, secondo comma, lettera s), in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della legge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello), e 81, terzo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del ricorrente, le dette disposizioni regionali, sovrapponendosi, per un tempo non definito, al modello di governance disegnato dalla legge n. 11 del 2025, per l’area della laguna di Orbetello avrebbero invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e violato le regole contabili fissate dalla legislazione statale quale parametro interposto ai fini del rispetto dell’art. 81 Cost.;

che ne sarebbe, pertanto, derivata la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 81, terzo comma, Cost.;

che la Regione Toscana si è costituita in giudizio, con atto depositato il 3 settembre 2025, chiedendo di dichiarare inammissibile e, comunque, non fondato il ricorso;

che, in vista dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, la Regione ha chiesto un rinvio della causa, cui il ricorrente ha aderito, al fine di consentire l’approvazione di una nuova legge regionale che eliminasse i punti di contrasto con la citata legge statale.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 28 settembre 2026 e notificato in pari data, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 settembre 2026;

che il Presidente della Giunta regionale della Toscana, con atto depositato il 30 settembre 2026, ha dichiarato di accettare detta rinuncia;

che questa Corte ha già chiarito che, con specifico riferimento alle condizioni di ammissibilità della costituzione in giudizio della regione quale parte resistente, né le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, né la legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) richiedono espressamente il requisito della «previa deliberazione» della Giunta regionale, che è evocato dall’art. 32, secondo comma, di tale legge «solo come presupposto dell’iniziativa della Regione contro una legge statale» (ex multis, sentenza n. 37 del 2016);

che tale affermazione si fonda sul principio, di portata generale, per cui le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità, improcedibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate a un regime di stretta legalità;

che questa Corte ha altresì ammesso che, «in ragione della sua generalità, tale principio è applicabile a tutti gli atti per cui le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge 11 marzo 1953, n. 87 non prescrivono formalità e, quindi, anche all’accettazione della rinuncia dell’impugnativa proposta dallo Stato» (ordinanza n. 78 del 2017);

che la legge regionale statutaria, approvata in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e in seconda deliberazione il 19 luglio 2004 (Statuto della Regione Toscana), si limita ad attribuire la rappresentanza dell’ente in giudizio al Presidente della Giunta regionale, senza ulteriori prescrizioni (art. 34, comma 1);

che, pertanto, l’accettazione della rinuncia al ricorso non richiede una previa deliberazione della Giunta regionale;

che, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco Saverio MARINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA