Ordinanza 187/2026 (ECLI:IT:COST:2026:187)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  VIGANÒ
Camera di Consiglio del 05/10/2026;    Decisione  del 05/10/2026
Deposito de˙l 05/11/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 69 bis, c. 1°, 2° e 3°, della legge 26/07/1975, n. 354, come sostituito dall'art. 5, c. 3°, del decreto-legge 04/07/2024, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 08/08/2024, n. 112.
Massime: 
Atti decisi: ordd. 183 e 190/2025

Pronuncia

ORDINANZA N. 187

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 69-bis, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall’ art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112, promossi dal Magistrato di sorveglianza di Nuoro con ordinanza del 12 agosto 2025 e dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 18 luglio 2025, nei procedimenti di sorveglianza nei confronti, rispettivamente, di F. G. e di M. S., iscritte ai numeri 183 e 190 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 40 e 42, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2026 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 5 ottobre 2026.


Ritenuto che con ordinanza del 12 agosto 2025, iscritta al n. 183 reg. ord. del 2025, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69-bis, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112;

che il rimettente è investito dell’istanza di liberazione anticipata relativa a tre semestri di pena (dal 17 agosto 2023 al 17 febbraio 2025) presentata da F. G., detenuto presso la Casa circondariale di Nuoro in espiazione della pena dell’ergastolo;

che, in punto di rilevanza delle questioni, il giudice a quo osserva che ai termini del novellato art. 69-bis ordin. penit. l’accertamento dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata avviene non più, come in passato, a semplice domanda dell’interessato, presentabile alla scadenza di ciascun semestre di pena espiata, ma solamente nei casi seguenti: in occasione di un’istanza di accesso alle misure alternative o altri benefici analoghi, quando la liberazione anticipata è rilevante ai fini del computo della pena espiata (comma 1); nei novanta giorni antecedenti al fine pena (comma 2); ovvero, in via residuale, su istanza dell’interessato, purché quest’ultima sia sorretta, a pena di inammissibilità, da uno specifico interesse alla valutazione, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 (comma 3);

che, alla luce della novella, l’istanza di F. G. sarebbe inammissibile, non trovandosi l’interessato in alcuna delle situazioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 69-bis ordin. penit., e non avendo egli allegato la sussistenza dello «specifico interesse» ora richiesto dal comma 3 della disposizione; sicché solo l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale consentirebbe al giudice a quo di valutare nel merito l’istanza stessa;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene la disciplina censurata contraria agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., perché essa priverebbe la liberazione anticipata della funzione di «valorizzazione degli sforzi compiuti dal detenuto per un suo più efficace reinserimento sociale», trasformandola «da strumento rieducante a mero calcolo aritmetico di detrazione della pena», in contrasto con i principi enunciati dalla sentenza n. 276 del 1990 di questa Corte, secondo cui la cadenza semestrale della valutazione giudiziale, offrendo al condannato la prospettiva di «un premio da cogliere in breve lasso di tempo», è funzionale all’obiettivo rieducativo;

che, secondo il giudice a quo, il differimento della valutazione penalizzerebbe specialmente «i condannati a pene lunghe con reati ostativi», poiché impedirebbe loro di ottenere un tempestivo riconoscimento dell’impegno profuso nel percorso rieducativo e limiterebbe il dialogo con il magistrato di sorveglianza, il quale, decidendo periodicamente sulle istanze, potrebbe orientare la condotta del detenuto, ammonendolo in caso di rigetto, oppure incoraggiandolo a proseguire il percorso intrapreso in caso di accoglimento;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate;

che, in punto di ammissibilità, la difesa statale eccepisce – in relazione alla censura riferita all’art. 3 Cost. – la mancata individuazione di un tertium comparationis e la mancata sperimentazione di un’interpretazione costituzionalmente orientata, osservando che la nozione di «specifico interesse» sarebbe sufficientemente ampia da consentire al magistrato di sorveglianza di valorizzare tutte le situazioni in cui il provvedimento può rivestire un’utilità per il detenuto;

che, nel merito, l’Avvocatura dello Stato ritiene la novella dell’art. 69-bis ordin. penit. ispirata da esigenze deflattive e di razionalizzazione procedimentale, osservando altresì che la spinta psicologica insita nel meccanismo della liberazione anticipata non sarebbe intaccata, alla luce delle coeve modifiche all’art. 656 del codice di procedura penale, in forza delle quali l’ordine di esecuzione deve ora indicare le detrazioni di pena che potranno essere conseguite a titolo di liberazione anticipata;

che – aggiunge l’Avvocatura dello Stato – le modifiche regolamentari attuative della novella recata dal d.l. n. 92 del 2024, come convertito, imporrebbero di «aggiornare tempestivamente la cartella personale con le valutazioni semestrali e […] di comunicare al detenuto le valutazioni negative», prevedendo altresì che «proprio in quest’ultima situazione va[da] ravvisato uno specifico caso di interesse ad azionare l’intervento del giudice»;

che con ordinanza del 18 luglio 2025, iscritta al n. 190 reg. ord. del 2025, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 (recte: 27, terzo comma,) Cost., questioni di legittimità costituzionale del comma 3 del novellato art. 69-bis, ordin. penit., come convertito, «nella parte in cui consente al condannato di formulare l’istanza di liberazione anticipata solo quando abbia indicato espressamente nell’istanza, a pena di inammissibilità, uno specifico interesse diverso da quello di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo»;

che il giudice a quo è investito del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di liberazione anticipata (relativa a cinque semestri di pena, dal 2 gennaio 2018 al 3 dicembre 2024) presentata da M. S., detenuto presso la Casa circondariale di Prato in esecuzione della pena residua di quattro anni e cinque giorni di reclusione;

che, in ordine alla rilevanza delle questioni, il rimettente evidenzia che in forza della disposizione censurata, l’istanza del condannato dovrebbe essere dichiarata inammissibile, mentre potrebbe essere valutata nel merito a fronte di una declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 69-bis, comma 3, ordin. penit.;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che, sebbene l’art. 54 ordin. penit., che disciplina gli aspetti sostanziali della liberazione anticipata, sia rimasto immutato e continui a configurarla come beneficio «semestralizzato», il procedimento delineato dal novellato art. 69-bis ne avrebbe invertito la logica: la detrazione di pena non opererebbe più come «premio» tempestivamente riconosciuto, e il suo mancato riconoscimento assumerebbe una connotazione essenzialmente sanzionatoria;

che la disposizione censurata frustrerebbe il principio rieducativo enunciato dall’art. 27, terzo comma, Cost., giacché non consentirebbe al condannato di «comprendere il valore o il disvalore dei propri comportamenti attraverso la lettura della motivazione dei provvedimenti del giudice adottati semestre per semestre», e lo priverebbe di «uno dei pochi poteri di “autorieducazione” a diretta disposizione per orientare e indirizzare i propri comportamenti» rendendo «opaco il sistema», dal momento che l’interessato non potrebbe avere «certezza sulla durata della propria pena, che potrà definirsi solo molto tempo dopo»;

che sarebbe altresì violato l’art. 3 Cost., essendo irragionevole «azzera[re] la funzione incentivante del beneficio», mantenendo però «il criterio di computo semestrale», ossia prevedendo una riduzione di pena di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontato, laddove «è viceversa proprio la strettissima relazione tra la quantità della riduzione e il breve periodo di riferimento che fonda la natura incentivante e “premiale” dell’istituto»;

che, quanto all’art. 24 Cost., il giudice a quo lamenta che la posticipazione della valutazione sulla liberazione anticipata, da un lato, priverebbe il detenuto del diritto a «chiedere la riduzione di pena anche solo allo scopo di “presentarsi” al giudice, ai fini dell’ottenimento di una misura alternativa o di un permesso premio, con una pena residua ben inferiore a quella attuale»; dall’altro lato, gli renderebbe più difficile, in caso di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata, presentare reclamo, poiché la facoltà di prova contraria e controdeduzione sono più difficilmente esercitabili a distanza di anni dai periodi di tempo che costituiscono oggetto del vaglio del magistrato di sorveglianza;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate, sulla base di argomenti analoghi a quelli svolti in relazione al merito all’ordinanza iscritta al n. 183 reg. ord. del 2025, e aggiungendo, quanto alle censure formulate in riferimento agli artt. 24 e 27, terzo comma, Cost., che la valutazione sulla concessione della liberazione anticipata, ancorché postergata, dovrebbe essere comunque riferita a ciascun singolo semestre, senza che il giudizio negativo relativo a uno o più periodi possa precludere il riconoscimento della detrazione per quelli nei quali le condizioni di legge si siano verificate.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano questioni sovrapponibili, sicché i relativi giudizi meritano di essere riuniti ai fini della decisione;

che, nonostante la diversa individuazione del bersaglio delle censure nei dispositivi delle rispettive ordinanze (i commi 1, 2 e 3 del novellato art. 69-bis ordin. penit. per il Magistrato di sorveglianza di Nuoro, il solo comma 3 per il Tribunale di sorveglianza di Firenze), entrambi i rimettenti si dolgono in sostanza della necessità per il condannato, ai sensi del comma 3 della disposizione censurata, di allegare uno specifico interesse per proporre istanza di liberazione anticipata, diverso da quello connesso al computo della misura della pena espiata ai fini dell’accesso a misure alternative o altri benefici, ovvero alla determinazione del termine di conclusione della pena in prossimità di essa – interessi, questi ultimi, di cui il magistrato di sorveglianza è tenuto a farsi carico d’ufficio, nelle scansioni temporali indicate dai commi 1 e 2;

che, conseguentemente, le questioni di legittimità costituzionale in esame debbono essere considerate circoscritte al testo oggi vigente dell’art. 69-bis, comma 3, della legge n. 354 del 1975 (sentenza n. 201 del 2025, punto 3 del Considerato in diritto);

che, nella sentenza n. 201 del 2025, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, questa Corte ha ritenuto che il predetto comma 3 dell’art. 69-bis – precludendo al condannato di formulare istanza di liberazione anticipata in assenza di uno «specifico interesse» diverso da quello alla determinazione del fine pena e del termine di accesso a misure alternative o a benefici penitenziari – si ponesse in contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 111, sesto comma, Cost., poiché il meccanismo di valutazione globale dei semestri introdotto dall’art. 5, comma 3, del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, facendo venir meno il riscontro periodico sulla qualità del percorso trattamentale, frustra la finalità rieducativa della pena che la liberazione anticipata è prioritariamente indirizzata a favorire; e sotto diverso profilo, rende arduo, a distanza, in ipotesi, di molti anni dal semestre di riferimento, l’adempimento dell’obbligo di motivazione del provvedimento del giudice e l’esercizio del diritto di difesa da parte del condannato;

che questa Corte ha operato la reductio ad legitimitatem della disciplina censurata mediante l’ablazione, nel comma 3 del novellato art. 69-bis ordin. penit., dell’intera seconda parte della disposizione, che condiziona la possibilità per il condannato di formulare istanza di liberazione anticipata alla sussistenza di uno specifico interesse («quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima»), sicché la sopravvivenza della proposizione iniziale («Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata») assicura ora al condannato la possibilità di formulare in qualsiasi momento l’istanza in relazione al semestre o ai semestri già maturati;

che essendo la disposizione censurata già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nei termini auspicati dai rimettenti, le questioni oggi all’esame di questa Corte debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto (ex multis, ordinanze n. 131 del 2026, n. 87 e n. 78 del 2023).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69-bis, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 24 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Nuoro e dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


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