SENTENZA N. 180
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 168-bis, primo comma, 346-bis e 353-bis del codice penale e dell’art. 550, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Pescara, nel procedimento penale nei confronti di G. D., con ordinanza del 27 novembre 2025, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2026.
Visti l’atto di costituzione di G. D. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell’udienza pubblica del 23 settembre 2026 la Giudice relatrice Maria Alessandra Sandulli;
uditi gli avvocati Marco Spagnuolo e Mirco D’Alicandro per G. D., nonché l’avvocato dello Stato Antonio Trimboli per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 27 novembre 2025 (reg. ord. n. 43 del 2026), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Pescara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 168-bis, primo comma, 346-bis e 353-bis del codice penale e 550, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, i delitti di traffico di influenze illecite e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
2.– In punto di fatto, il rimettente espone di essere chiamato a pronunciarsi sull’istanza con la quale l’imputato G. D., cui sono ascritti i due reati sopra indicati, ha chiesto di essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova. L’ordinanza precisa che alla richiesta è stato allegato il programma di trattamento predisposto dall’ufficio di esecuzione penale esterna e che il pubblico ministero ha espresso parere favorevole al suo accoglimento.
3.– Quanto alla rilevanza, il giudice a quo rimarca che sussisterebbero le condizioni previste dall’art. 464-quater cod. proc. pen. per l’accoglimento della suddetta istanza, in ragione della prognosi favorevole circa la futura astensione dell’imputato dalla commissione di ulteriori reati e dell’assenza di «evidenze che impongano sentenza immediata» di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. L’accesso all’istituto sarebbe, tuttavia, precluso dall’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., che ne circoscrive l’applicazione ai procedimenti per «reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni, oltre alle contravvenzioni, nonché [per i] delitti tassativamente indicati» dall’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., ossia tra quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. I reati contestati all’imputato sono invece puniti, rispettivamente, con la reclusione sino a cinque anni e sino a quattro anni e sei mesi e non rientrano nel novero dei delitti per i quali si procede con citazione diretta a giudizio.
4.– Il giudice rimettente esclude, altresì, la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, poiché «[l]a soglia quadriennale è fissata in termini letterali e non consente estensioni per analogia ‘in bonam partem’ a fini di rito speciale», mentre il rinvio all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. avrebbe natura tassativa e non consentirebbe di assimilare gli artt. 353-bis e 346-bis cod. pen. alle fattispecie ivi elencate.
5.– In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene, anzitutto, che la disciplina censurata, in violazione dell’art. 3 Cost., produca un «effetto selettivo, privo di una chiara coerenza con la ratio premiale e rieducativa» dell’istituto della messa alla prova, consentendone l’accesso per reati assistiti da cornici edittali più elevate rispetto a quelle previste per i delitti oggetto del giudizio a quo. Il diverso trattamento non risponderebbe a esigenze di semplificazione processuale, dal momento che l’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. «elenca reati eterogenei sotto il profilo oggettivo e soggettivo», selezionati in funzione delle «modalità di introduzione del giudizio e non della loro attitudine alla risocializzazione». Il giudice a quo rileva, inoltre, che, in forza del rinvio alla citata disposizione processuale, la messa alla prova è consentita per il reato di ricettazione, punito con la reclusione da due a otto anni e posto a tutela di beni giuridici di rilievo «almeno pari» a quelli protetti dalle fattispecie oggetto del giudizio, nonché per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, quali la violenza o minaccia e la resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 cod. pen.), entrambi puniti con la reclusione sino a cinque anni, e l’oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), caratterizzato da una «cornice edittale significativa». Ne resterebbero, invece, ingiustamente esclusi i delitti di traffico di influenze illecite e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, ancorché analogamente collocati nell’area dei reati contro la pubblica amministrazione e dotati, «per loro natura, di una spiccata attitudine a percorsi riparatori».
6.– A conferma della prospettata irragionevolezza, il giudice a quo richiama la sentenza n. 90 del 2025, con la quale questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis cod. pen., nella parte in cui escludeva dalla messa alla prova il reato di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), il cosiddetto “piccolo spaccio”, fattispecie che l’ordinanza di rimessione ritiene sostanzialmente sovrapponibile alla «situazione odierna». Richiama, inoltre, il più recente contesto legislativo e, in particolare, la legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare), che, all’art. 1, lettere b) ed e), ha abrogato il reato di abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.) e circoscritto l’ambito applicativo del reato di traffico di influenze illecite, nonché la riforma dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che ha escluso una parte consistente dei reati contro la pubblica amministrazione dal «catalogo dei delitti ostativi ai benefici penitenziari». Tali interventi «di rimodulazione del trattamento penale dei reati contro la Pubblica Amministrazione», pur diversi nelle rispettive finalità, rivelerebbero, ad avviso del rimettente, un «comune denominatore», consistente nell’adozione di un «approccio più selettivo e calibrato», incentrato sulla proporzionalità della risposta penale e sulla funzione rieducativa.
7.– Non sarebbe manifestamente infondato anche il dubbio di illegittimità costituzionale prospettato in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost. La sospensione del procedimento con messa alla prova – osserva il rimettente – realizza «in forma anticipata e alternativa la funzione rieducativa», imponendo all’interessato l’assunzione di responsabilità, l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze del reato mediante condotte riparative e risarcitorie, nonché lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e programmi individualizzati concordati con l’ufficio di esecuzione penale esterna. La preclusione derivante dall’art. 168-bis cod. pen. opererebbe, invece, «in modo meccanico, senza alcuna valutazione del caso concreto», impedendo l’accesso a tali percorsi anche agli imputati incensurati, collaborativi e disponibili a condotte riparative, quale sarebbe, secondo il rimettente, l’imputato del giudizio a quo. L’ordinanza di rimessione richiama, inoltre, il principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio quale corollario degli artt. 3 e 27 Cost., reputando «manifestamente sproporzionata» una disciplina che escluda in via generale e assoluta la messa alla prova «per reati con cornice edittale poco superiore ai quattro anni, ma la consent[a] per reati puniti sino a otto anni».
8.– Il giudice a quo prospetta, da ultimo, la violazione dell’art. 76 Cost., rilevando che, in attuazione dei principi di delega previsti dall’art. 1, comma 22, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), il Governo avrebbe dovuto estendere l’ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova «a specifici reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori». Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) ha, invece, mantenuto la soglia generale dei quattro anni e si è limitato ad ampliare, per altra via, l’ambito applicativo dell’istituto mediante il rinvio all’elenco processuale dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., lasciando esclusi i delitti contestati all’imputato, seppur puniti entro il massimo edittale di sei anni e idonei a prestarsi a percorsi di natura riparativa e risocializzante, con il risultato di determinare, secondo il rimettente, un arbitrario abbassamento della soglia fissata dal Parlamento.
9.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la non fondatezza delle suddette questioni.
10.– La difesa statale osserva, in primo luogo, che il criterio indicato nell’art. 168-bis cod. pen. costituirebbe espressione «di una scelta di politica criminale di per sé non manifestamente irragionevole», rientrante nell’ampia discrezionalità del legislatore, e che «[e]ventuali disarmonie» non potrebbero ritenersi automaticamente esistenti per la «sola differenza edittale tra fattispecie ricomprese e fattispecie invece escluse», ma dovrebbero essere valutate alla luce della «struttura e [del]l’oggettività giuridica del reato escluso». Muovendo da tale considerazione, l’Avvocatura rileva che la ricettazione appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio e si configura come reato di danno, caratterizzato dalla necessaria provenienza del bene da un precedente delitto. Aggiunge, inoltre, che i delitti di violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, pur riconducibili all’area dei reati contro la pubblica amministrazione, presentano natura plurioffensiva, essendo posti a tutela anche della libertà fisica e morale, del prestigio o dell’onore del pubblico ufficiale. Per contro, i delitti oggetto del giudizio a quo sarebbero posti a presidio, rispettivamente, dell’immagine di imparzialità dell’amministrazione e della regolarità delle procedure di gara e si caratterizzerebbero per una soglia di tutela particolarmente anticipata. Da tale «sostanziale eterogeneità» delle fattispecie poste a confronto, quanto ai beni giuridici tutelati e alle modalità dell’offesa, discenderebbe l’inidoneità dei tertia comparationis evocati a fondamento della denunciata disparità di trattamento.
11.– Sarebbe da escludere anche il dedotto contrasto con la finalità rieducativa della pena, poiché, nel bilanciamento di interessi «tra il favor per gli istituti di probation e l’esigenza di una risposta punitiva tradizionale» per determinate categorie di reati, «la definizione dell’ampiezza del ventaglio di possibilità di recupero dell’imputato» rientrerebbe nell’uso ragionevole della discrezionalità legislativa, essendo presenti nell’ordinamento anche altri istituti, quali le misure alternative alla detenzione e la sospensione condizionale della pena, «parimenti ispirati ad evitare la condanna ad una pena» percepita come non proporzionata e, quindi, «tale da non favorire la risocializzazione del condannato».
12.– L’Avvocatura sostiene, infine, che l’intento del legislatore delegante non era di «estendere indiscriminatamente» l’ambito applicativo della messa alla prova a tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, bensì di ampliare, entro tali criteri, il novero delle eccezioni al limite ordinario dei quattro anni, con «margini di discrezionalità e di libero apprezzamento» nella selezione delle fattispecie. In questa prospettiva, l’attuazione della delega sarebbe avvenuta mediante l’inclusione di reati ritenuti coerenti con tali presupposti, sicché anche la censura riferita all’art. 76 Cost. dovrebbe ritenersi non fondata.
13.– Si è costituito in giudizio G. D., insistendo per l’accoglimento delle questioni poste all’esame di questa Corte. La difesa della parte sostiene che il d.lgs. n. 150 del 2022 avrebbe disatteso la legge delega, là dove questa imponeva di «estendere l’ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova», oltre i casi di cui all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., a «ulteriori specifici reati» puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni. L’attuale disciplina determinerebbe, altresì, un’irragionevole disparità di trattamento, poiché consentirebbe la messa alla prova per reati «della medesima indole» e talora più gravi, escludendone, invece, i delitti di cui agli artt. 346-bis e 353-bis cod. pen., con una «paradossale inversione della scala di gravità» tra fattispecie omogenee. Sulla scorta delle argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 90 del 2025, l’imputato sostiene, quindi, la violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost.
14.– Quanto al caso concreto, la difesa della parte rimarca che ricorrerebbero le condizioni per l’astratta applicabilità dell’istituto, non avendo l’imputato «mai usufruito in passato della messa alla prova» e non sussistendo nei suoi confronti condizioni ostative. La prognosi favorevole circa la futura astensione dal reato sarebbe, inoltre, corroborata dalla cessazione di ogni rapporto con la società coinvolta nei fatti, dall’assenza di attività lavorativa presso la pubblica amministrazione e dall’accertamento, da parte dell’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), della «sussistenza delle condizioni per l’ammissione all’istituto», essendo già stato acquisito il relativo «programma di trattamento».
15.– Con memoria depositata il 2 settembre 2026, G. D. ha replicato all’atto di intervento dell’Avvocatura, riprendendo e sviluppando taluni degli argomenti già svolti. In particolare, sostiene che l’esclusione del traffico di influenze illecite dalla messa alla prova costituirebbe un «effetto collaterale, meccanico e non ponderato», dell’innalzamento del massimo edittale disposto nel 2019 e che tale esito risulterebbe ancor meno giustificabile alla luce della «incisiva riduzione della sfera di applicazione» dell’art. 346-bis cod. pen. operata dalla legge n. 114 del 2024. Quanto all’art. 76 Cost., deduce che il legislatore delegato avrebbe applicato «un terzo criterio», individuato nell’agevole accertamento processuale, «che la legge delegante non contemplava». Precisa, poi, che il richiamo al delitto di ricettazione non assolverebbe alla funzione di tertium comparationis, ma varrebbe piuttosto «quale indice della disfunzione prodotta dal meccanismo di rinvio nella selezione dei reati ammessi all’istituto». Aggiunge, infine, che l’eventuale intervento additivo dovrebbe investire il solo art. 168-bis, primo comma, cod. pen., non essendo l’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. «in sé, costituzionalmente illegittimo».
Considerato in diritto
16.– Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 168-bis, primo comma, 346-bis e 353-bis cod. pen. e 550, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova i delitti di traffico di influenze illecite e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
17.– Le questioni muovono dal rilievo che l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. consente l’accesso all’istituto «[n]ei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale», ossia tra quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. I delitti di traffico di influenze illecite e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sono, invece, puniti con la reclusione rispettivamente fino a quattro anni e sei mesi e fino a cinque anni e non figurano tra quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.
18.– Ad avviso del rimettente, tale esclusione determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 Cost. Per effetto del rinvio operato dall’art. 168-bis cod. pen. all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., infatti, la messa alla prova sarebbe consentita per fattispecie con cornici edittali più elevate, come la ricettazione, e per taluni delitti contro la pubblica amministrazione, quali la violenza o minaccia, la resistenza e l’oltraggio a pubblico ufficiale, ma resterebbe preclusa per i delitti di cui agli artt. 346-bis e 353-bis cod. pen., benché tali fattispecie presentino cornici edittali analoghe o persino inferiori rispetto a quelle di alcuni reati ammessi all’istituto e risultino, secondo il rimettente, parimenti idonee all’avvio di percorsi di natura riparativa e risocializzante.
19.– L’art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca della disciplina, poiché il criterio selettivo delineato dall’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. non sarebbe coerente né con la finalità «premiale e rieducativa» della messa alla prova, né con il recente indirizzo legislativo di «rimodulazione del trattamento penale» dei reati contro la pubblica amministrazione, incentrato sulla proporzionalità della risposta sanzionatoria.
20.– La disciplina censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost., poiché impedirebbe l’accesso all’istituto anche a imputati incensurati e disponibili a intraprendere percorsi riparativi, senza consentire alcuna valutazione del caso concreto; e, ancora, violerebbe l’art. 76 Cost., per l’incompleta attuazione della legge delega n. 134 del 2021, che prevedeva l’estensione della messa alla prova «a specifici reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni» e ritenuti idonei a «percorsi risocializzanti o riparatori», mentre il decreto legislativo attuativo, mantenendo la soglia dei quattro anni, avrebbe abbassato arbitrariamente quella stabilita dal Parlamento e lasciato esclusi i delitti contestati all’imputato.
21.– Non sono state sollevate eccezioni preliminari e, comunque, alla luce di quanto riportato nell’ordinanza di rimessione, non si pongono dubbi sulla rilevanza delle questioni. Il rimettente, infatti, dà conto della sussistenza di tutti i presupposti per l’accesso all’istituto, ma osserva di non poterlo disporre, dal momento che i reati per i quali si procede non rientrano tra quelli per i quali l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. consente la messa alla prova, essendo puniti con una pena detentiva massima superiore a quattro anni e non figurando tra quelli indicati dall’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. Se la preclusione fosse rimossa, il giudice dovrebbe procedere alle valutazioni di cui all’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. (che il rimettente ritiene suscettibili di esito positivo), mentre se restasse ferma dovrebbe respingere la richiesta per il solo limite normativo di accesso all’istituto. Le questioni incidono, dunque, in modo attuale e diretto sulla definizione del giudizio a quo.
22.– Il rimettente muove, inoltre, da una corretta premessa ermeneutica, laddove ritiene impraticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate. Da un lato, infatti, la soglia edittale prevista dall’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. è fissata in termini oggettivi; dall’altro lato, l’elenco dei reati richiamati dall’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. è tassativo e insuscettibile di ampliamento in via ermeneutica.
23.– Va, tuttavia, delimitato l’oggetto delle questioni.
In linea con quanto affermato dalla sentenza n. 90 del 2025, devono essere, invero, dichiarate inammissibili quelle aventi a oggetto gli artt. 346-bis e 353-bis cod. pen., poiché tali disposizioni sono «estrane[e] e non pertinent[i] al contenuto delle questioni ora in esame, che non concernono la dosimetria sanzionatoria» dei reati in sé considerati (punto 5.2.). Il rimettente, infatti, le richiama soltanto per individuare le fattispecie incriminatrici oggetto del giudizio principale e la conseguente preclusione della messa alla prova, senza contestarne la conformità a Costituzione né le rispettive cornici edittali.
24.– Sono parimenti inammissibili le questioni aventi per oggetto l’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. Come chiarito dalla sentenza appena citata, un intervento additivo su tale disposizione, mediante l’inserimento dei delitti di cui agli artt. 346-bis e 353-bis cod. pen. nel catalogo ivi previsto, «produrrebbe effetti eccedenti il vulnus denunciato», rendendo «applicabile alla fattispecie criminosa in questione l’intera disciplina processuale del rito semplificato della citazione diretta a giudizio, in luogo del solo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova». Del resto, la giurisprudenza costituzionale è salda nel senso che «il petitum dell’ordinanza di rimessione “ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure”, ma non vincola questa Corte, la quale, “ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata” (ex multis, sentenze n. 138, n. 90 e n. 12 del 2024)» (sentenza n. 90 del 2025, punto 5.4.).
25.– L’oggetto delle questioni deve essere, pertanto, circoscritto all’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., che stabilisce, in via generale, i limiti di applicabilità della messa alla prova.
26.– Nel merito, le questioni non sono fondate.
27.– Muovendo in via prioritaria dalla prospettata violazione dell’art. 76 Cost., occorre anzitutto ricostruire il contenuto della delega e le modalità della sua attuazione.
28.– L’art. 1, comma 22, lettera a), della legge n. 134 del 2021 delegava il Governo a estendere l’ambito applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova, oltre ai casi previsti dall’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., a «ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori» compatibili con l’istituto (sentenza n. 146 del 2023, punto 5). Nell’esercizio della delega, quindi, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha ampliato l’elenco dei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio, contenuto nell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. Per effetto del rinvio mobile operato dall’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., tale intervento ha esteso l’applicabilità della messa alla prova a numerose fattispecie punite con la reclusione di durata superiore al limite ordinario di quattro anni.
29.– Come rilevato dalla sentenza n. 146 del 2023, «l’elenco dei reati a citazione diretta […], per i quali […] è anche possibile la messa alla prova, si è [così] arricchito di numerosi reati, tutti puniti mediamente con pena edittale di cinque anni di reclusione, talora anche di sei anni; quindi oltre la soglia di quattro anni di cui all’art. 168-bis, primo comma, cod. pen.» (punto 5). La medesima pronuncia ha osservato che il legislatore, «anche dopo la recente riforma del 2022 (d.lgs. n. 150 del 2022) che ha lasciato invariato, in questa parte, il disposto dell’art. 168-bis cod. pen., è rimasto fermo nell’iniziale scelta di individuare i reati, per i quali è consentita la messa alla prova, sulla base della pena edittale detentiva prevista in misura non superiore nel massimo a quattro anni», qualificandola come «una scelta di politica criminale rimessa alla discrezionalità del legislatore» (sentenza n. 146 del 2023, punto 8). Tale modalità di attuazione trova conferma nella relazione illustrativa al decreto legislativo (sulla cui valenza, ordinanza n. 175 del 2026, che a sua volta richiama le sentenze n. 139 del 2025, n. 81 del 2025 e n. 175 del 2022), la quale chiarisce che «la scelta del Parlamento non [è] stata quella di estendere indiscriminatamente l’ambito di applicabilità dell’istituto ai reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni», bensì di «ampliare il novero delle eccezioni» alla soglia ordinaria dei quattro anni, sulla base di «due concorrenti criteri»: l’attitudine dei reati a percorsi risocializzanti o riparatori e la previsione di una pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni. Per «esigenze di tecnica e di economia legislativa», la delega è stata quindi attuata «coordinando gli interventi» relativi agli artt. 168-bis cod. pen. e 550, comma 2, cod. proc. pen. e ampliando il catalogo previsto da quest’ultima disposizione con reati che, «oltre a non presentare particolari difficoltà di accertamento, si prestano a percorsi risocializzanti o riparatori».
30.– La ricostruzione sin qui svolta depone nel senso che, nel riferirsi a «ulteriori specifici reati» puniti entro il limite massimo di sei anni e idonei a percorsi risocializzanti o riparatori, il criterio direttivo rimettesse al legislatore delegato la selezione delle fattispecie da includere, senza imporgli né di innalzare in via generale la soglia prevista dall’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., né di includere tutti i reati puniti entro tale limite. La mancata inclusione dei delitti di cui agli artt. 346-bis e 353-bis cod. pen. non contrasta, pertanto, con la delega, che non menzionava tali fattispecie, né prescriveva di ricomprendere tutti i delitti contro la pubblica amministrazione puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni. Neppure può ritenersi eccentrica rispetto al criterio direttivo la tecnica normativa prescelta, poiché l’ampliamento del catalogo dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. ha determinato, per effetto del rinvio mobile già operante, la corrispondente estensione dell’ambito applicativo della messa alla prova, realizzando così la finalità perseguita dalla delega.
31.– Anche ove si ritenesse che tale finalità non sia stata integralmente attuata, la censura non sarebbe comunque fondata. Questa Corte, infatti, ha già chiarito che «il mancato o incompleto esercizio della delega non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione». In mancanza di una simile alterazione, l’omissione del legislatore delegato può determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, «non certo una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile» (sentenza n. 81 del 2025, punto 5, che richiama l’ordinanza n. 283 del 2013 e le sentenze n. 304 del 2011, n. 149 del 2005 e n. 8 del 1977).
32.– Nel caso in esame, la mancata inclusione dei delitti di traffico di influenze illecite e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente non determina quello «stravolgimento della legge di delegazione» che assumerebbe rilievo costituzionale. Essa riguarda, infatti, specifici reati non contemplati esplicitamente dalla legge delega e, pertanto, non è idonea «a minare il complessivo disegno del legislatore delegante», né a «pregiudicare in radice» il progetto da essa perseguito (sentenza n. 81 del 2025, punto 5.1.).
33.– Parimenti non fondata è la censura con la quale il rimettente denuncia, in riferimento all’art. 3 Cost., l’irragionevolezza dell’illustrato criterio selettivo adottato dal legislatore per individuare i reati per i quali è consentita la messa alla prova.
34.– In proposito, questa Corte «ha già più volte riconosciuto al legislatore “un’ampia discrezionalità nella definizione dei limiti oggettivi” […] entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del diritto penale punitivo “non carcerario”». Ha altresì precisato che tale discrezionalità può essere esercitata sia mediante il riferimento ai «limiti di pena», sia attraverso l’individuazione di «specifici titoli di reato (individuati nominativamente o, come in questo caso, attraverso il richiamo a una categoria definita da altra disposizione)», sempre che la scelta non risulti «manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparità di trattamento» (sentenza n. 191 del 2025, punto 3.2., che richiama le sentenze n. 157 e n. 139 del 2025).
35.– In applicazione di tali principi, questa Corte ha già ricondotto alla discrezionalità legislativa la scelta di affiancare al criterio del limite edittale il «rinvio mobile a tutti i reati indicati dal comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen.», chiarendo che appartiene alla «logica stessa» di tale tecnica normativa, «comune nell’ordito del codice penale», la possibilità che la messa alla prova sia consentita anche per fattispecie il cui massimo edittale superi la soglia stabilita dall’art. 168-bis cod. pen. Ne ha, quindi, tratto la conclusione che la delimitazione dell’ambito applicativo dell’istituto mediante tale rinvio costituisce «una scelta di politica criminale di per sé non manifestamente irragionevole» (sentenza n. 191 del 2025, punto 3.2., che richiama la sentenza n. 139 del 2025).
36.– Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non può dirsi manifestamente irragionevole la scelta legislativa di individuare i reati per i quali è consentita la messa alla prova mediante il criterio misto delineato dall’art. 168-bis cod. pen.
37.– Né conducono a diversa conclusione gli interventi normativi richiamati nell’ordinanza di rimessione, i quali, pur attestando una tendenza del legislatore a rimodulare il trattamento di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione secondo criteri di maggiore selettività e proporzionalità, attengono a istituti e finalità differenti e, pertanto, non sono idonei a rendere costituzionalmente necessaria l’estensione della messa alla prova ai delitti di cui agli artt. 346-bis e 353-bis cod. pen.
38.– Quanto precede, tuttavia, non esclude che il rinvio a una disposizione dettata per un diverso istituto possa, in concreto, creare «insostenibili disparità di trattamento» o condurre «a risultati manifestamente sproporzionati» rispetto a specifiche ipotesi di reato (sentenza n. 191 del 2025, punto 4, che richiama di nuovo la sentenza n. 139 del 2025). Le fattispecie elencate nell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., infatti, «presentano elementi di notevole disomogeneità, tanto che è problematico individuarne un’univoca e coerente ratio ispiratrice» e sono state selezionate per delimitare l’ambito applicativo della citazione diretta a giudizio, istituto processuale «avente natura e funzione non sovrapponibili a quelle sottese alla messa alla prova» (sentenza n. 191 del 2025, punto 4, che richiama la sentenza n. 157 del 2025). Il relativo catalogo, inoltre, «si è arricchito di numerosi reati, tutti puniti mediamente con pena edittale di cinque anni di reclusione, talora anche di sei anni», e dunque oltre la soglia ordinaria di quattro anni (ancora sentenza n. 191 del 2025, punto 3.2., che richiama la sentenza n. 146 del 2023).
39.– Alle eventuali disarmonie di sistema derivanti da tale tecnica selettiva questa Corte può porre rimedio, come già avvenuto con la sentenza n. 90 del 2025, solo ove verifichi in concreto che il reato escluso dall’ambito applicativo della messa alla prova e sottoposto al suo sindacato «meriti invece di esservi ricompreso, in virtù della sua struttura e della sua oggettività giuridica», anche mediante «un’analisi comparativa con le fattispecie criminose incluse nell’elenco di cui all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen.» (sentenza n. 191 del 2025, punto 4). A detta verifica si procederà infra (punti 44 e seguenti), in sede di esame della questione relativa alla presunta violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento.
40.– La censura sollevata in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost. non è fondata.
41.– Questa Corte, invero, ha già chiarito che la messa alla prova persegue «scopi special-preventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto» (sentenza n. 90 del 2025, punto 5.5.1., che richiama la sentenza n. 91 del 2018) e «disegna un percorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo [oltre che] alla pena […], che conduce, in caso di esito positivo, all’estinzione del reato» (sentenza n. 90 del 2025, punto 5.5.2., che richiama la sentenza n. 146 del 2022). La vocazione risocializzante dell’istituto non comporta, tuttavia, che l’art. 27, terzo comma, Cost. ne imponga l’applicazione a ogni reato astrattamente compatibile con condotte riparatorie o a ogni imputato rispetto al quale sia formulabile una prognosi di astensione dal commettere reati. L’ammissione alla prova richiede, infatti, la verifica dell’idoneità di un programma trattamentale «ampiamente modulabile, [definito] tenendo conto della personalità dell’imputato e dei reati oggetto dell’imputazione» (sentenza n. 90 del 2025, punto 5.5.2.).
42.– La finalità rieducativa non esaurisce, peraltro, le funzioni della messa alla prova, che assolve anche a una finalità «sanzionatoria e deflattiva». Ne consegue che il legislatore, nel determinarne l’ambito applicativo, può tenere conto non soltanto di elementi concernenti la persona dell’imputato, ma anche di «altri fattori, come il bene giuridico tutelato, la condotta incriminata o il trattamento sanzionatorio» (sentenza n. 191 del 2025, punto 3.3.).
43.– Ne deriva che, con riguardo ai delitti in esame, non può ritenersi costituzionalmente necessaria l’estensione della possibilità di disporre la messa alla prova per il solo fatto che questa potrebbe concorrere al perseguimento delle finalità di reinserimento del soggetto. La giurisprudenza costituzionale ha già evidenziato che altri istituti sono «parimenti ispirati ad evitare la condanna ad una pena che possa essere percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire la risocializzazione del condannato» (sentenza n. 157 del 2025, punto 5, che richiama la sentenza n. 146 del 2023). L’esclusione dei delitti di cui agli artt. 346-bis e 353-bis cod. pen. dall’ambito applicativo della messa alla prova non compromette, pertanto, la funzione rieducativa della pena. Né assumono rilievo decisivo gli elementi relativi alla condizione personale dell’imputato e all’idoneità del programma trattamentale richiamati dal rimettente, poiché essi vengono in considerazione soltanto dopo che sia stata accertata l’astratta ammissibilità dell’istituto per il reato contestato.
44.– Resta da esaminare la censura di violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento tra i delitti oggetto del giudizio a quo e le fattispecie, evocate quali tertia comparationis, per le quali la messa alla prova è consentita in forza del rinvio all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. Il raffronto, tuttavia, non può essere condotto sulla sola base delle cornici edittali o della comune appartenenza dei reati a una medesima area sistematica, come sembra adombrare l’ordinanza di rimessione.
45.– Per costante giurisprudenza costituzionale, infatti, «il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative – nel caso di specie in ordine all’ammissibilità, in astratto, alla messa alla prova – deve avere a oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione (sentenze n. 120 del 2023, n. 156 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009)» (sentenza n. 90 del 2025, punto 5.5.1.). A tale fine occorre, anzitutto, esaminare gli elementi costitutivi delle fattispecie poste a confronto, con riguardo al soggetto attivo, ai presupposti, alla condotta, all’oggetto materiale, all’elemento soggettivo, al momento consumativo, alla forma dell’offesa e all’oggettività giuridica. Ove emerga una disomogeneità sul piano strutturale, deve poi verificarsi se il raffronto possa nondimeno proseguire in ragione di una «similitudine di disvalore», desumibile «dall’identità dei beni giuridici e dall’anticipazione della loro tutela penale» (sentenza n. 90 del 2025, punto 5.5.1.). Non è, tuttavia, sufficiente la comune appartenenza dei reati alla medesima categoria generale. Come chiarito dalla sentenza n. 157 del 2025, le fattispecie, pur «presentando tratti comuni e momenti di contatto, che ne giustificano la collocazione nella medesima categoria», possono non avere «carattere omogeneo in rapporto al bene protetto, declinato nella peculiare specificità di ciascuna fattispecie incriminatrice» (punto 4.2.).
46.– Il raffronto, peraltro, non può fondarsi su qualsiasi elemento comune, ma soltanto sui profili che risultino pertinenti rispetto alla concreta questione di costituzionalità. Questa Corte ha, infatti, recentemente precisato che il giudizio di eguaglianza in senso stretto è un «giudizio di relazione» e, più precisamente, un giudizio di pertinenza, poiché «[t]utte le cose, le persone o le situazioni sono simili per qualche profilo e dissimili per qualche altro, sicché, allo scopo di operare tra di esse un raffronto che abbia senso occorre stabilire quale profilo sia rilevante» (sentenza n. 54 del 2026, punto 9.1.). L’idoneità del tertium comparationis deve essere, quindi, apprezzata anzitutto nella prospettiva imposta dalla Costituzione, ossia sulla base dei diritti, dei doveri o degli interessi costituzionali in gioco, poiché «nel giudizio di eguaglianza rilevano […] i soli profili per i quali si discute di tali diritti, doveri o interessi specificamente costituzionali». Devono essere, inoltre, distintamente considerate «le esigenze di coerenza sistematica e le finalità perseguite dalla norma oggetto di controllo di legittimità costituzionale e da quella assunta a tertium», che devono risultare coerenti e almeno non immeritevoli di protezione costituzionale (sentenza n. 54 del 2026, punto 9.1.; nello stesso senso sentenze n. 158, n. 154 e n. 85 del 2026).
47.– Solo ove, all’esito di tale verifica, risultino la sostanziale omogeneità delle fattispecie e la pertinenza del tertium comparationis, può procedersi al confronto delle rispettive cornici edittali, al fine di accertare se la disciplina censurata abbia determinato «un’anomalia, ribaltando la scala di gravità tra le due figure criminose in comparazione», per effetto della quale «[l]’ipotesi meno grave è soggetta a un trattamento più rigoroso» quanto all’ammissibilità della messa alla prova, come rilevato dalla sentenza n. 90 del 2025 nel raffronto tra il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti di lieve entità e quello di istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti (punto 5.5.1.). Quando, invece, le fattispecie, pur presentando «tratti comuni e momenti di contatto» che ne giustificano la collocazione nella medesima categoria, non abbiano «carattere omogeneo in rapporto al bene protetto, declinato nella peculiare specificità di ciascuna fattispecie incriminatrice» (sentenza n. 157 del 2025, punto 4.2.), la loro sostanziale eterogeneità, quanto alla struttura e ai beni giuridici tutelati, «determina l’inidoneità dei tertia comparationis a fungere da termine di riferimento onde verificare la pretesa lesione del principio di uguaglianza», come ribadito dalla citata sentenza n. 157 del 2025 con riguardo al raffronto tra favoreggiamento reale, falsa testimonianza e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (punto 4.3.).
48.– Alla luce dei criteri sin qui delineati, occorre, anzitutto, ricostruire i tratti essenziali dei delitti oggetto del giudizio a quo, per poi verificarne la comparabilità con le fattispecie evocate dal rimettente quali termini di confronto.
49.– Come estesamente evidenziato dalla sentenza n. 185 del 2025, il delitto di traffico di influenze illecite, previsto dall’art. 346-bis cod. pen., è stato introdotto dall’art. 1, comma 75, lettera r), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera e), della legge n. 114 del 2024. Si tratta di un reato comune, a struttura plurisoggettiva necessaria, che presuppone almeno l’accordo tra il mediatore e il soggetto che dà o promette l’utilità economica, entrambi assoggettati alla medesima pena. La condotta consiste nell’utilizzare intenzionalmente «relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis», al fine di farsi indebitamente dare o promettere, per sé o per altri, «denaro o altra utilità economica», destinati a remunerare il pubblico agente in relazione all’esercizio delle sue funzioni o a realizzare un’altra mediazione illecita. Quest’ultima è definita dal secondo comma come la mediazione diretta a indurre il pubblico agente «a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato e dal quale possa derivare un vantaggio indebito». Restano, pertanto, escluse la mera spendita del nome del pubblico agente e le relazioni soltanto vantate o asserite.
50.– La fattispecie si articola, invero, in tre elementi essenziali, costituiti dall’utilizzazione intenzionale di relazioni effettivamente esistenti con il pubblico agente, dalla dazione o promessa indebita di un’utilità economica e dalla destinazione di tale utilità alla remunerazione del pubblico agente o alla realizzazione di una mediazione illecita. Essa risponde all’esigenza di contrastare condotte, relazioni, entrature e accordi che si collocano in una fase preliminare o prodromica rispetto ai patti corruttivi. Il traffico di influenze illecite opera, dunque, come delitto-ostacolo o avamposto di tutela, volto a prevenire la corruzione dei pubblici agenti e a reprimere la mercificazione dell’accesso alla funzione pubblica prima che il patto corruttivo si consolidi o che il pubblico agente venga effettivamente coinvolto. Da ciò discende la sua configurazione come reato di pericolo astratto, posto a presidio dell’autonomia e della non venalità dell’azione amministrativa.
51.– Il secondo delitto oggetto del giudizio a quo è la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall’art. 353-bis cod. pen. La disposizione, introdotta dall’art. 10 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), punisce, «[s]alvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione».
52.– Quanto alla struttura tipica, si tratta di un reato comune, a forma vincolata e a dolo specifico. Il turbamento deve essere realizzato mediante una delle modalità indicate dalla disposizione e deve essere diretto a condizionare le modalità di scelta del contraente. La fattispecie tutela, dunque, la regolarità e l’imparzialità della fase preparatoria della procedura selettiva, impedendo che il contenuto del bando o dell’atto equipollente sia orientato, mediante condotte coattive («violenza o minaccia»), collusive («doni, promesse, collusioni») o fraudolente («altri mezzi fraudolenti»), in favore di un determinato contraente prima ancora dell’indizione o dello svolgimento della gara.
53.– Il traffico di influenze illecite e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente presentano, dunque, significativi tratti comuni. Entrambi appartengono all’area dei delitti contro la pubblica amministrazione e tutelano, per profili diversi, il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, anticipando la tutela penale rispetto alla piena lesione dell’interesse protetto. Il primo interviene nella fase delle relazioni e delle mediazioni illecite prodromiche alla possibile corruzione; il secondo nella fase di formazione degli atti destinati a regolare la scelta del contraente, prima dell’indizione e dello svolgimento della gara. Le due fattispecie presidiano, quindi, snodi particolarmente sensibili della funzione amministrativa, proteggendo, rispettivamente, l’autonomia e la non venalità dell’azione pubblica e la regolarità e l’imparzialità della fase preparatoria della procedura selettiva. Entrambe, inoltre, sono delimitate da clausole di riserva rispetto a più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, coerentemente con la loro funzione di tutela anticipata rispetto a fenomeni corruttivi o perturbativi di maggiore intensità.
54.– I termini di raffronto indicati dal rimettente sono la ricettazione, l’oltraggio, la violenza o minaccia e la resistenza a pubblico ufficiale, tutti reati compresi nel catalogo dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e per i quali è consentito, per questa via, l’accesso alla messa alla prova. Essi presentano, tuttavia, caratteristiche strutturali e offensive diverse da quelle proprie dei delitti oggetto del giudizio a quo.
55.– Quanto alla ricettazione, il raffronto prospettato nell’ordinanza di rimessione sembra fondarsi essenzialmente sulla cornice edittale. L’art. 648 cod. pen. sanziona chi, fuori dei casi di concorso nel reato e al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, «acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare», con «la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329». La pena massima è, dunque, sensibilmente superiore a quelle previste per il traffico di influenze illecite e per la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, ma ciò non è di per sé sufficiente a rendere le fattispecie comparabili.
56.– La ricettazione presuppone, invero, la commissione di un precedente reato, al quale il ricettatore non abbia concorso, e si realizza mediante l’acquisto, la ricezione, l’occultamento di denaro o cose di provenienza delittuosa, ovvero nell’intromissione diretta a favorirne l’acquisto, la ricezione o l’occultamento, nella consapevolezza di tale provenienza e al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. La fattispecie interviene, pertanto, in una fase successiva alla commissione del reato presupposto e tutela un bene giuridico diverso dal buon andamento e dall’imparzialità dell’azione amministrativa.
57.– I delitti oggetto del giudizio, invece, non presuppongono un reato già consumato, né hanno per oggetto denaro o cose di provenienza delittuosa, ma anticipano la tutela penale rispetto alla possibile compromissione dell’imparzialità e della regolarità dell’azione amministrativa. Le analogie ravvisabili nell’attività di intermediazione e nel perseguimento di un vantaggio proprio o altrui non investono, pertanto, gli elementi strutturali e offensivi delle fattispecie e non sono pertinenti rispetto alla specifica questione della eguaglianza di trattamento.
58.– Differente è anche la struttura dell’oltraggio a pubblico ufficiale. L’art. 341-bis cod. pen. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni «[c]hiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni». Si tratta di un reato comune, a forma libera, nel quale l’offesa, commessa nelle particolari condizioni di luogo e di pubblicità richieste dalla norma, deve colpire il pubblico ufficiale nella qualità e nell’autorità connesse all’esercizio della funzione. La fattispecie è generalmente ritenuta plurioffensiva, poiché tutela, accanto all’onore del funzionario, il prestigio della funzione e il regolare svolgimento dell’attività amministrativa.
59.– La comune appartenenza ai delitti contro la pubblica amministrazione e il collegamento con l’esercizio della funzione pubblica non valgono, tuttavia, a superare le differenze tra le fattispecie. L’oltraggio reprime un’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale, arrecata in occasione del compimento di un atto d’ufficio e caratterizzata dalla risonanza derivante dalla presenza di più persone. Il traffico di influenze illecite e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente presidiano, invece, il corretto esercizio della funzione amministrativa, prevenendo, rispettivamente, la mercificazione delle relazioni con il pubblico agente, in una fase prodromica alla possibile corruzione, e l’illecito condizionamento degli atti destinati a regolare la scelta del contraente. I profili comuni restano, pertanto, recessivi rispetto alle differenze concernenti la struttura tipica, l’oggettività giuridica specifica, il momento dell’offesa e la funzione della tutela.
60.– Maggiore prossimità potrebbe, a prima lettura, essere ravvisata con i delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale, entrambi caratterizzati dall’interferenza violenta o minacciosa con l’attività della pubblica amministrazione. L’art. 336 cod. pen. punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni «[c]hiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio»; lo stesso articolo prevede la reclusione fino a tre anni «se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone [anzidette] a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa». L’art. 337 cod. pen. punisce, a sua volta, con la reclusione da sei mesi a cinque anni «[c]hiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza».
61.– Sul piano strutturale, sono entrambi reati comuni a forma vincolata, posti a tutela del regolare svolgimento dell’attività amministrativa e della libertà morale o di azione del pubblico agente. Diverse sono, tuttavia, la direzione e la collocazione temporale dell’interferenza. Nell’art. 336 cod. pen. l’uso della violenza o della minaccia precede l’atto ed è diretto a coartare la formazione della volontà funzionale, inducendo il pubblico agente a compiere od omettere un atto del proprio ufficio, mentre nell’art. 337 cod. pen. il ricorso a tali modalità di condotta è contestuale all’esecuzione di un atto già in corso ed è finalizzato a impedirla od ostacolarla.
62.– Il traffico di influenze illecite presenta una struttura diversa da quella dei delitti appena esaminati, poiché non presuppone l’esercizio di violenza o minaccia nei confronti del pubblico agente, ma un accordo tra il mediatore e il soggetto che dà o promette l’utilità economica, fondato sull’utilizzazione intenzionale di relazioni effettivamente esistenti che il mediatore stesso intrattiene con il primo. La comune appartenenza ai delitti contro la pubblica amministrazione e il collegamento con l’esercizio della funzione pubblica non investono, pertanto, gli elementi strutturali e offensivi rilevanti ai fini della comparazione.
63.– Più articolato è il raffronto tra la violenza o minaccia a pubblico ufficiale e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Entrambi sono reati comuni, richiedono il dolo specifico e contemplano la violenza o la minaccia quali modalità dirette a interferire sulla formazione della volontà amministrativa. Tale prossimità non rende, tuttavia, le fattispecie sostanzialmente omogenee.
64.– Nell’art. 336 cod. pen., l’uso della violenza o della minaccia costituisce la modalità necessaria della condotta ed è rivolto direttamente nei confronti del pubblico agente, al fine di coartarne la libertà di determinazione, inducendolo a compiere od omettere un atto dell’ufficio o del servizio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri. Nell’art. 353-bis cod. pen., invece, la violenza e la minaccia costituiscono soltanto alcuni dei possibili mezzi di realizzazione del turbamento, alternativi ai doni, alle promesse, alle collusioni e agli altri mezzi fraudolenti. L’alterazione del procedimento, quindi, non presuppone necessariamente la coazione esercitata sulla volontà del pubblico agente, potendo derivare anche da condotte collusive o fraudolente.
65.– Le due fattispecie differiscono anche per l’oggetto del condizionamento. Nell’art. 336 cod. pen., la condotta è diretta a coartare la libertà di determinazione del pubblico agente rispetto a un atto dell’ufficio o del servizio non ulteriormente tipizzato. L’art. 353-bis cod. pen. seleziona, invece, uno specifico segmento dell’attività amministrativa, costituito dal procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, e richiede che il turbamento sia finalizzato a condizionare le modalità di scelta del contraente. La fattispecie presenta, dunque, una più specifica connotazione, poiché individua sia il procedimento sul quale deve ricadere l’interferenza, sia il risultato al quale essa deve essere finalizzata.
66.– La prossimità strutturale tra i due reati è, dunque, meramente parziale, poiché riguarda soltanto alcune delle modalità esecutive dell’art. 353-bis cod. pen., non rappresentative dell’intera fattispecie. Le descritte similitudini non sono, peraltro, decisive ai fini del giudizio di eguaglianza, che richiede di verificare se gli elementi comuni siano pertinenti rispetto alla specifica differenza di trattamento censurata, tenendo conto anche delle «esigenze di coerenza sistematica e [del]le finalità perseguite dalla norma oggetto di controllo di legittimità costituzionale e da quella assunta a tertium, che devono essere coerenti e almeno non immeritevoli di protezione costituzionale» (sentenza n. 54 del 2026, punto 9.1.).
67.– Per il suddetto profilo, assume particolare rilievo la circostanza che il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, introdotto nel 2010, ricalchi il modello del delitto di turbata libertà degli incanti, disciplinato dall’art. 353 cod. pen., che punisce chiunque, «con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti». Le due disposizioni impiegano, non casualmente, la medesima elencazione delle modalità illecite della condotta, costituite dalla «violenza o minaccia», dai «doni», dalle «promesse», dalle «collusioni» e dagli «altri mezzi fraudolenti». Esse si distinguono principalmente per il segmento procedimentale sul quale tali modalità incidono. L’art. 353-bis cod. pen. punisce il turbamento del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, realizzato al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; l’art. 353 cod. pen. punisce, invece, chi, mediante gli stessi mezzi, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. La prima fattispecie presidia, dunque, la genuinità della fase genetica della procedura, mentre la seconda ne tutela il libero e regolare svolgimento dopo l’adozione del bando.
68.– La continuità sistematica tra le due condotte trova ulteriore conferma nella disciplina delle relative conseguenze sul contratto stipulato all’esito della procedura. L’art. 122, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) impone alla stazione appaltante di risolvere il contratto qualora nei confronti dell’appaltatore «sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro». Tra tali reati, l’art. 94, comma 1, lettera b), include espressamente i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 353 e 353-bis cod. pen., senza contemplare quello previsto dall’art. 336 cod. pen. Anche la disciplina della messa alla prova accomuna le due fattispecie, dal momento che nessuna di esse è compresa nel catalogo dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. ed entrambe restano escluse dall’ambito applicativo dell’istituto, in quanto anche punite con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni.
69.– L’identità di disciplina, rispetto tanto alla sorte del contratto quanto all’accesso alla messa alla prova, riflette la scelta legislativa di assoggettare al medesimo trattamento le condotte che compromettono la libertà e la regolarità delle procedure di affidamento, sia nella fase preparatoria sia in quella competitiva, confermando la continuità strutturale e funzionale tra le due incriminazioni e il particolare disvalore a esse attribuito. Consentire la messa alla prova del solo delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente incrinerebbe tale coerenza sistematica, aprendo l’accesso all’istituto per il turbamento della fase preparatoria e continuando a escluderlo per la corrispondente condotta incidente sulla gara già indetta.
70.– Alla luce dell’esame comparativo sin qui svolto, le differenze riscontrate nella struttura tipica e nell’oggettività giuridica specifica dei reati considerati, unitamente all’assenza di profili comuni pertinenti rispetto alla disparità di trattamento censurata, determinano l’inidoneità di tutti i tertia comparationis evocati dal rimettente. Non occorre, dunque, procedere al confronto tra le rispettive cornici edittali e i regimi di accesso alla messa alla prova.
71.– Per le ragioni sopra esposte, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per i delitti di traffico di influenze illecite e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost., vanno dichiarate non fondate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 550, comma 2, del codice di procedura penale e degli artt. 346-bis e 353-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Pescara con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost., dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Pescara con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 novembre 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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