Ordinanza 178/2026 (ECLI:IT:COST:2026:178)
Giudizio:  GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: AMOROSO - Redattore:  PATRONI GRIFFI
Camera di Consiglio del 05/10/2026;    Decisione  del 05/10/2026
Deposito de˙l 29/10/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 30/07/2025, che approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-ter, n. 12-A).
Massime: 
Atti decisi: confl. pot. amm. 2/2026

Pronuncia

ORDINANZA N. 178

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 30 luglio 2025, che approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-ter, n. 12-A), promosso dal Tribunale ordinario di Milano, sezione prima civile, in composizione monocratica, con ricorso depositato in cancelleria il 9 aprile 2026 e iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2026, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2026 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

deliberato nella camera di consiglio del 5 ottobre 2026.


Ritenuto che, con ricorso depositato il 9 aprile 2026, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato n. 2 del 2026, il Tribunale ordinario di Milano, sezione prima civile, in composizione monocratica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 30 luglio 2025 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-ter, n. 12-A), si è affermato che le dichiarazioni rese dal senatore Matteo Renzi, nell’edizione aggiornata del libro dal titolo “Il Mostro”, costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, come tali insindacabili;

che il ricorrente espone di essere investito della domanda risarcitoria proposta dalla dott.ssa C. F.V.B., magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, nei confronti del senatore Matteo Renzi e di Mondadori spa per le dichiarazioni rese dal senatore e oggetto della deliberazione del Senato della Repubblica;

che nel ricorso sono riportate per esteso le dichiarazioni del senatore Matteo Renzi, che la parte attrice reputa diffamatorie, e si riferisce che il Senato della Repubblica, con la deliberazione del 30 luglio 2025 oggetto dell’odierno conflitto, ha ritenuto che esse costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari;

che il Tribunale di Milano afferma che tale deliberazione gli impedisce «di esercitare la propria funzione giurisdizionale con esiti diversi dalla declaratoria di esenzione da responsabilità per insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Matteo Renzi o da quello della proposizione del conflitto di attribuzione»;

che, tuttavia, secondo il ricorrente, non sussisterebbe alcun nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l’esercizio delle funzioni parlamentari;

che, infatti, le dichiarazioni del senatore Matteo Renzi non sarebbero corrispondenti a nessuna delle diverse opinioni da questi rese intra moenia e richiamate nella proposta della Giunta approvata con la deliberazione impugnata;

che l’assenza di nesso funzionale integrerebbe «quella sproporzione tra garanzia per la libertà d’opinione del parlamentare [a] tutela delle sue funzioni ed il diritto dei terzi di adire l’autorità giudiziaria che è stata posta a fondamento di più sentenze della C.E.D.U.» (si citano le sentenze 24 febbraio 2009, CGIL e Cofferati contro Italia; 20 aprile 2006, Patrono, Cascini e Stefanelli contro Italia; 3 giugno 2004, De Jorio contro Italia);

che, dunque, la deliberazione del Senato della Repubblica assunta nella seduta del 30 luglio 2025 avrebbe determinato «una illegittima interferenza del Parlamento nelle attribuzioni dell’autorità giudiziaria», con conseguente necessità di promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Considerato che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano, sezione prima civile, in composizione monocratica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 30 luglio 2025 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-ter, n. 12-A), si è affermato che le dichiarazioni rese dal senatore Matteo Renzi, nell’edizione aggiornata del libro dal titolo “Il Mostro”, costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., come tali insindacabili;

che, in questa fase del giudizio, questa Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente Tribunale di Milano a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (da ultimo, ordinanza n. 176 del 2025);

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (da ultimo, ancora ordinanza n. 176 del 2025);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. (da ultimo, ancora ordinanza n. 176 del 2025);

che, dunque, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte;

che, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione del ricorso e della presente ordinanza anche alla Camera dei deputati, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (ex plurimis, ordinanze n. 94 del 2026, n. 168 e n. 133 del 2025, n. 179 del 2023).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Tribunale ordinario di Milano, sezione prima civile, in composizione monocratica, nei confronti del Senato della Repubblica;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Milano, sezione prima civile, in composizione monocratica;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente e alla Camera dei deputati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


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