ORDINANZA N. 173
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Francesco VIGANÒ; Giudici : Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), promosso dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, nel procedimento vertente tra Cellnex Italia spa e Telecom Infrastructure Partners Italia srl unipersonale, con ordinanza del 3 aprile 2026, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2026.
Visti gli atti di costituzione di Telecom Infrastructure Partners Italia srl unipersonale, Cellnex Italia spa, nonché l’atto di intervento di Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) spa;
udita la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2026, fissata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento di INWIT;
deliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2026.
Ritenuto che, con ordinanza del 3 aprile 2026, iscritta al n. 77 reg. ord. del 2026, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui non prevede l’applicazione degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) anche quando l’atto dispositivo, relativo a beni immobili, o porzioni di essi, su cui insistono impianti di reti di comunicazione elettronica, abbia ad oggetto la costituzione di un diritto reale minore, segnatamente l’usufrutto o la superficie;
che, con atto depositato il 5 giugno 2026, ha chiesto di intervenire in giudizio la società Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) spa (di seguito: INWIT);
che la stessa società ha rappresentato di essere un operatore nazionale nel settore delle infrastrutture passive per le comunicazioni elettroniche, «titolare della medesima posizione giuridica sostanziale» disciplinata dalla disposizione censurata;
che pertanto, secondo INWIT, la relazione tra la sua posizione e le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione sarebbe «diretta, immediata e attuale», posto che l’art. 51, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003 regola «il medesimo tipo di rapporti giuridici dei quali INWIT è parte quotidianamente nell’esercizio della propria attività infrastrutturale» e che dunque la decisione richiesta a questa Corte è «destinata ad incidere immediatamente sul contenuto di tali rapporti»;
che, tanto premesso, ha chiesto di essere ammessa all’intervento ai sensi del vigente art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, con memoria depositata il 24 giugno 2026, ai sensi dell’art. 5 delle Norme integrative, la società Cellnex Italia spa, costituitasi nel presente giudizio con atto del 3 giugno 2026, ha rappresentato di non aver alcun interesse contrario in ordine all’ammissione dell’intervento di INWIT.
Considerato che, ai sensi dell’art. 5 delle Norme integrative, come modificate con deliberazione del 12 marzo 2026, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2026, n. 94 ed entrate in vigore l’8 maggio 2026, questa Corte deve procedere in camera di consiglio alla decisione sull’ammissibilità dell’intervento;
che, quanto alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell’intervento, trova applicazione il nuovo testo dell’art. 4 delle medesime Norme integrative;
che l’interveniente non è parte del giudizio a quo e non può essere qualificato come titolare «di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio», come indicato dall’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, rimasto sostanzialmente invariato in seguito alle menzionate modifiche;
che, per giurisprudenza costante di questa Corte, per «rapporto dedotto in giudizio» deve intendersi quello oggetto del giudizio a quo (recentemente ordinanza n. 113 del 2026) e non è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità di un intervento ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale (ordinanza n. 81 del 2026);
che il rapporto dedotto nel giudizio a quo afferisce al diritto di godimento vantato da Cellnex Italia spa rispetto allo specifico lastrico solare dato in usufrutto a Telecom Infrastructure Partners Italia srl unipersonale ed è estraneo, pertanto, all’interveniente, titolare solo di una analoga posizione giuridica sostanziale;
che non sussistono nemmeno i presupposti di ammissibilità dell’intervento di cui al comma 4 del menzionato art. 4 delle Norme integrative, dal momento che INWIT non ha dimostrato di essere parte di altro giudizio, pendente alla data di pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale (20 maggio 2026), nel quale debba essere applicata la disposizione censurata e sia stata formulata, entro tale termine, una eccezione di illegittimità costituzionale concernente la stessa disposizione (ordinanza n. 168 del 2026);
che, conseguentemente, l’intervento deve essere dichiarato inammissibile.
Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l’intervento spiegato nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, iscritto al n. 77 reg. ord. del 2026 da Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) spa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2026.
F.to:
Francesco VIGANÒ, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA