Ordinanza 168/2026 (ECLI:IT:COST:2026:168)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  PITRUZZELLA
Camera di Consiglio del 05/10/2026;    Decisione  del 05/10/2026
Deposito de˙l 09/10/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 29, c. 5°, del decreto legislativo 13/07/2017, n. 116, come sostituito dall'art. 1, c. 629°, lett. a), della legge 30/12/2021, n. 234.
Massime: 
Atti decisi: ord. 62/2026

Pronuncia

ORDINANZA N. 168

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall’art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), promosso dal Consiglio di Stato, settima sezione, nel procedimento vertente tra D. D.S. e altri e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 24 marzo 2026, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Visti gli atti di costituzione di L. D.B. e altri;

visti gli atti di intervento di F. B e altri e di C. B. e altri;

udito il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2026 fissata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento di F. B e altri e di C. B. e altri;

deliberato nella camera di consiglio del 5 ottobre 2026.


Ritenuto che il Consiglio di Stato, sezione settima, con ordinanza del 24 marzo 2026, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2026, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall’art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), ai sensi del quale la «partecipazione» dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 alle procedure valutative di conferma di cui al comma 3 del medesimo art. 29 «comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso»;

che, con due distinti atti depositati il 18 e il 19 maggio 2026, hanno richiesto di intervenire in giudizio, a ministero dei medesimi difensori, cinquantaquattro giudici onorari di Tribunale (GOT) e vice procuratori onorari della Repubblica (VPO);

che costoro hanno riferito di essere parti appellanti in un diverso giudizio innanzi al Consiglio di Stato (reg. ric. n. 4300 del 2025), proposto per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, 11 novembre 2024, n. 20056;

che in tale giudizio – sospeso con ordinanza 23 marzo 2026, n. 2439, in attesa della pronuncia di questa Corte sulle questioni già sollevate in precedenza dal Consiglio di Stato, sezione settima, con ordinanza del 24 settembre 2025, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2025 – gli appellanti, con memoria depositata il 6 febbraio 2026, hanno eccepito l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione in questa sede censurata, per violazione degli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 19, paragrafo 1, comma 2, del Trattato sull’Unione europea e 47 CDFUE, oltre che all’art. 6, paragrafo 1, CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU;

che, tanto premesso, hanno chiesto di essere ammessi all’intervento ai sensi del vigente art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, con due distinte memorie depositate il 19 giugno 2026, i medesimi soggetti hanno ulteriormente illustrato le ragioni della sussistenza dei presupposti di ammissibilità del loro intervento;

che in data 29 settembre 2026 due dei cinquantaquattro soggetti che hanno richiesto di intervenire hanno depositato una memoria integrativa volta ad argomentare la fondatezza delle questioni sollevate dal rimettente.

Considerato che, con deliberazione di questa Corte del 12 marzo 2026, sono state introdotte modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, entrate in vigore l’8 maggio 2026;

che, ai sensi del nuovo art. 4, comma 4, delle predette Norme integrative, può essere autorizzato «l’intervento delle parti di altri giudizi, pendenti innanzi a un giudice di cui all’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla data di pubblicazione dell’ordinanza di rimessione sulla Gazzetta Ufficiale, nei quali debba essere applicata la disposizione censurata e una delle parti abbia già formulato entro tale termine una eccezione di illegittimità costituzionale concernente la medesima disposizione»;

che questa Corte deve dunque procedere in camera di consiglio alla decisione sull’ammissibilità degli interventi, ai sensi del vigente art. 5, comma 1, delle Norme integrative;

che il comma 2 della disposizione da ultimo citata stabilisce che «[i]l cancelliere dà immediata comunicazione del decreto di fissazione della camera di consiglio di cui al comma 1 all’interveniente, alle parti costituite, nonché agli intervenienti di cui all’art. 4, commi 1 e 2», e che solo «[q]uesti ultimi e le parti costituite, entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione, hanno facoltà di depositare con modalità telematica sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell’ammissibilità dell’intervento» (ordinanze n. 102 e n. 101 del 2026), mentre l’eventuale deposito di memorie integrative nell’imminenza dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 2, delle Norme integrative, è consentito soltanto a coloro il cui intervento sia già stato ritenuto ammissibile da questa Corte (ordinanza n. 101 del 2026);

che, alla luce delle disposizioni da ultimo citate, le memorie depositate il 19 giugno e il 29 settembre 2026 sono inammissibili;

che sussistono, invece, i presupposti di ammissibilità degli interventi di cui al menzionato art. 4, comma 4, dal momento che gli intervenienti: a) sono parti di un altro giudizio pendente, alla data di pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale (29 aprile 2026), innanzi al Consiglio di Stato; b) in quel giudizio hanno proposto domande parzialmente coincidenti con quelle azionate dalle parti dell’odierno giudizio principale, rivendicando diritti pregressi alla loro stabilizzazione, sì che ivi trova applicazione il censurato art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017; c) nel medesimo giudizio, prima della menzionata pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, hanno formulato eccezione di illegittimità costituzionale concernente la stessa disposizione.

Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibili gli interventi spiegati nel giudizio iscritto al n. 62 reg. ord. del 2026;

2) dichiara inammissibili le memorie depositate dagli intervenienti ai sensi dell’art. 5, comma 2, e dell’art. 7, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

3) assegna ai medesimi intervenienti il termine fino al 13 ottobre 2026 per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 7, comma 2, delle Norme integrative.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI


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