ORDINANZA N. 167
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, promossi dalla Corte d’appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con ordinanze del 14 maggio 2025, dell’11 e del 13 giugno 2025, del 22 e del 29 agosto 2025 e del 4 e dell’8 settembre 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 115, 132, 133, 134, 135, 140, 193, 194, 195, 196, 197 e 198 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 25, 28, 34 e 42, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nella camera di consiglio del 23 marzo 2026 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;
deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2026.
Ritenuto che la Corte d’appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con sette ordinanze, di identico tenore, del 14 maggio 2025 (reg. ord. n. 115 del 2025), dell’11 giugno 2025 (reg. ord. numeri 132, 133, 134 e 135 del 2025), del 13 giugno 2025 (reg. ord. n. 140 del 2025) e del 22 agosto 2025 (reg. ord. n. 195 del 2025), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187;
che, segnatamente, come emerge dalla motivazione delle ordinanze, i giudici a quibus censurano anzitutto gli artt. 16 [commi 1, lettera b), e 2], 18 [comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e b)], 18-bis [comma 1, lettera a)] e 19 del decreto-legge indicato, come convertito, nella parte in cui attribuiscono la competenza a decidere sulla convalida o sulla proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale alla Corte d’appello, ex art. 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica, «in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale»;
che la medesima Corte d’appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con altre cinque ordinanze di identico contenuto, del 29 agosto 2025 (reg. ord. numeri 193 e 194 del 2025), del 4 settembre 2025 (reg. ord. numeri 196 e 198 del 2025) e dell’8 settembre 2025 (reg. ord. n. 197 del 2025), oltre alle disposizioni ora richiamate, ha denunciato anche gli artt. 18 ‒ segnatamente, come emerge dalla motivazione degli stessi atti di promovimento, il comma 1, lettera a), numero 2) ‒ e 18-bis (e in particolare, come si evince dalle ordinanze di rimessione, il comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, del d.l. n. 145 del 2024, come convertito), nella parte in cui prevedono che il provvedimento emesso dalla Corte d’appello sia impugnabile con ricorso per cassazione, proponibile entro cinque giorni dalla sua comunicazione e solo per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale e che «si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4 della legge n. 69/2005». Tali previsioni determinerebbero un vulnus agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 5, paragrafi 1, lettera f), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 9 della direttiva (UE) 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e all’art. 26 della direttiva (UE) 2013/32 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – peraltro abrogati, rispettivamente, dall’art. 36 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), e dall’art. 78, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, con decorrenza dal 12 giugno 2026, e, quindi, applicabili ratione temporis nei giudizi principali – nonché agli artt. 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
che i rimettenti riferiscono di essere chiamati a pronunciarsi in merito alle domande – formulate dal Questore di Brindisi, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) – di convalida (per le ordinanze iscritte ai numeri 115, da 132 a 135, 193, 195 reg. ord. del 2025) e di proroga (per le ordinanze iscritte ai numeri 140, 194, 196, 197 e 198 reg. ord. del 2025) del trattenimento di persone straniere che, già trattenute ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), avevano richiesto la protezione internazionale;
che i giudici a quibus argomentano sulla rilevanza delle questioni sollevate, osservando che l’accoglimento delle stesse comporterebbe la reviviscenza del sistema previgente nel quale la competenza a decidere sulla convalida o sulla proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale era attribuita alle sezioni specializzate, istituite presso i tribunali distrettuali, e le decisioni di primo grado erano impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 del codice di procedura civile;
che, in punto di non manifesta infondatezza, i giudici rimettenti osservano che le disposizioni censurate determinano rilevanti incertezze applicative e si espongono a dubbi di ragionevolezza sotto più profili. In primo luogo, essi reputano non intellegibile la ratio di un’attribuzione «per saltum» alla Corte d’appello di procedimenti che, per struttura e funzione, appartengono ordinariamente al primo grado di giurisdizione. La riforma inciderebbe, altresì, sul carattere unitario della materia della protezione internazionale, determinando una separazione tra il giudice competente a pronunciarsi nel merito sulla domanda di asilo e quello chiamato a sindacare la legittimità del trattenimento disposto nell’ambito della medesima procedura. Tale scissione sarebbe in contrasto con l’esigenza di concentrazione della tutela e di specializzazione del giudice in una materia caratterizzata da elevata complessità tecnica e da diretta incidenza su diritti fondamentali;
che le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l’art. 77, secondo comma, Cost. in quanto introdotte con lo strumento della decretazione di urgenza pur nell’evidente mancanza dei relativi presupposti costituzionali;
che le stesse violerebbero anche gli artt. 3, 25 e 102, secondo comma, Cost. poiché la sottrazione della materia al giudice specializzato precostituito per legge, in difetto di una ragione costituzionalmente apprezzabile, integrerebbe una deroga ingiustificata al principio del giudice naturale. Sul punto, i rimettenti ritengono che sia arbitrario e incoerente rinvenire la giustificazione della riforma in una pretesa affinità con il procedimento in materia di mandato d’arresto europeo (MAE), atteso che quest’ultimo si fonda su una decisione giurisdizionale connessa a fatti penalmente rilevanti, mentre il trattenimento del richiedente protezione internazionale, pur incidendo sulla libertà personale, costituisce misura amministrativa, estranea all’accertamento o all’esecuzione di responsabilità penali;
che, infine, secondo quanto rilevato nelle ordinanze iscritte ai numeri 193, 194, 196, 197 e 198 reg. ord. del 2025, la disciplina del giudizio di cassazione (artt. 18, comma 1, lettera a, numero 2, e 18-bis comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, del d.l. n. 145 del 2024, come convertito), nella parte in cui riduce a cinque giorni il termine per impugnare il decreto e limita i motivi di ricorso alle sole ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen., con esclusione del vizio di motivazione, determinerebbe una irragionevole compressione del diritto di difesa e del diritto all’impugnazione, in contrasto non solo con gli artt. 3 e 24 Cost., ma anche con gli artt. 10, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione ai parametri convenzionali ed eurounitari che esigono, in materia di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, un controllo giurisdizionale effettivo, tempestivo e pienamente accessibile;
che, nei presenti giudizi di legittimità costituzionale, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
che, in via preliminare, la difesa statale ha eccepito l’inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni aventi a oggetto l’art. 18-bis, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nonché l’art. 19 del medesimo decreto-legge;
che, a sostegno di tale eccezione, la difesa statale deduce che le censure relative alle novità sul giudizio di cassazione investirebbero una disciplina destinata a operare solo in un grado successivo rispetto a quello nel quale i giudici a quibus sono chiamati a decidere, mentre, quanto all’art. 19, le ordinanze di rimessione sarebbero prive di una autonoma e specifica motivazione in ordine alla sua rilevanza nei giudizi principali;
che, nel merito, l’Avvocatura generale evidenzia la non fondatezza della questione con riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., osservando che, nel caso di disposizioni introdotte in sede di conversione, un indice sintomatico dell’assenza dei presupposti richiesti dal parametro costituzionale evocato andrebbe ravvisato non tanto nella mancanza di necessità e urgenza, quanto piuttosto nell’eterogeneità o estraneità della materia disciplinata dalla disposizione censurata rispetto al contenuto complessivo del decreto-legge. Tale estraneità non sarebbe ravvisabile nel caso di specie, poiché le disposizioni censurate attengono alla materia della gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale, alla quale è riferibile, sotto vari profili, l’intero d.l. n. 145 del 2024, come convertito;
che, quanto alle censure riferite agli artt. 3, 25 e 102, secondo comma, Cost., la difesa dello Stato osserva che le ordinanze di rimessione muoverebbero da una non corretta ricostruzione del quadro normativo e dei principi costituzionali rilevanti. In particolare, l’art. 25, primo comma, Cost., nel porre una riserva di legge sulla individuazione del giudice competente, impedirebbe spostamenti arbitrari del processo da un giudice a un altro, ma non precluderebbe al legislatore di ridefinire, sulla base di criteri generali fissati in anticipo, con atto avente forza di legge, l’assetto delle competenze giurisdizionali, purché nel rispetto del principio di ragionevolezza. Nella normativa in scrutinio tale principio risulterebbe rispettato, in considerazione della comune matrice costituzionale delle garanzie che presidiano ogni limitazione della libertà personale, qualunque sia la causa di restrizione. Non a caso, soggiunge la difesa statale, la Corte d’appello è già investita di procedimenti che incidono sulla libertà personale, quali quelli in tema di mandato d’arresto europeo e di estradizione. Nella memoria si rilevano altresì profili di affinità tra la materia dell’estradizione e quella dell’asilo, tali da escludere che la cognizione del trattenimento dello straniero sia ontologicamente estranea alla competenza delle Corti d’appello.
Considerato che, con le ordinanze in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e b), 18-bis, comma 1, lettera a), e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma, Cost.;
che la medesima Corte d’appello, inoltre, ha censurato gli artt. 18, comma 1, lettera a), numero 2) e 18-bis, comma 1, lettera b, numeri 1) e 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 5, paragrafi 1, lettera f), e 4, CEDU, agli artt. 9 della direttiva 2013/33/UE e 26 della direttiva 2013/32/UE, e agli artt. 6, 18 e 47 CDFUE (ordinanze iscritte ai numeri 193, 194, 196, 197 e 198 reg. ord. del 2025);
che i giudizi devono essere riuniti, in quanto le ordinanze di rimessione hanno a oggetto disposizioni ed evocano parametri costituzionali parzialmente coincidenti;
che la disciplina oggetto di censura è stata modificata per effetto del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024), convertito nella legge 7 agosto 2026, n. 145, che, per un verso, ha ripristinato la competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea per i procedimenti di convalida del provvedimento che dispone o proroga il trattenimento dello straniero richiedente la protezione internazionale (art. 14) e, per l’altro, ha previsto che contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, sia proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo le modalità indicate all’art. 12, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge;
che, tuttavia, le nuove disposizioni non trovano applicazione nei giudizi a quibus, atteso che il provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento o ne proroga la durata, oggetto dei procedimenti di convalida nell’ambito dei quali sono state sollevate le odierne questioni, va scrutinato, in conformità al principio “tempus regit actum”, «in base alle norme vigenti al momento della [...] adozione» (sul punto, ordinanza di questa Corte n. 30 del 2024), restando indifferente il sopravvenire, nelle more del giudizio di convalida sospeso ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), di un mutamento del quadro normativo di riferimento;
che inoltre, l’art. 17, comma 4, del d.l. n. 100 del 2026, come convertito, dispone espressamente che «[a]i procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi». Tale condizione ricorre pacificamente nei giudizi a quibus, incardinati su domande di protezione internazionale antecedenti alla già menzionata data e tuttora pendenti in ragione della sospensione disposta con le ordinanze di rimessione;
che questa Corte, con la sentenza n. 205 del 2025, depositata il 29 dicembre 2025, data successiva al deposito delle ordinanze di rimessione in esame, ha già dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, identiche questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera a), numero 2), e 18-bis, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui hanno «riformato il giudizio di cassazione sulla convalida di entrambe le figure di trattenimento concernenti, rispettivamente, lo straniero irregolare espulso (art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998) e lo straniero richiedente protezione internazionale (art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015)». La citata sentenza ha considerato «prematuro interrogarsi sulla conformità a Costituzione delle norme» che disciplinano il processo di legittimità considerato che esse non possono trovare applicazione nel grado di giudizio nel quale i giudici a quibus sono chiamati a decidere;
che con la stessa sentenza n. 205 del 2025 è stata dichiarata inammissibile, in quanto priva di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza, la questione concernente «il regime intertemporale delineato dall’art. 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito»;
che, sempre con la medesima sentenza, sono state dichiarate non fondate le questioni «relative alle modifiche della competenza a decidere in prima istanza sulla convalida del trattenimento delle persone straniere richiedenti protezione internazionale disposte dagli artt. 16, commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e b), e 18-bis, comma 1, lettera a), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito»;
che, in particolare, questa Corte ha escluso la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., in quanto le disposizioni censurate, introdotte in sede di conversione del decreto-legge, non presentano un «difetto di omogeneità rispetto all’originario decreto-legge»;
che, a tale riguardo, è stato precisato che «solo la palese “estraneità delle norme impugnate rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto legge” […] o la “evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge” […] possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione»;
che, con la richiamata sentenza n. 205 del 2025, questa Corte ha altresì ritenuto che le disposizioni censurate non si pongono in contrasto con la garanzia sancita dall’art. 25, primo comma, Cost., la quale deve considerarsi rispettata nei casi, come quello odierno, in cui il legislatore introduca «una modifica della competenza relativa ad una categoria di controversie – quella della convalida dei provvedimenti che dispongono o prorogano il trattenimento dello straniero richiedente asilo – mediante l’indicazione di criteri di determinazione ratione materiae e ratione loci predeterminati e astratti e, pertanto, operanti pro futuro»;
che anche le questioni di legittimità costituzionale relative alla denunciata violazione dell’art. 3 Cost., in riferimento al principio di ragionevolezza, e dell’art. 102, secondo comma, Cost., sono state dichiarate non fondate con la stessa sentenza;
che, sul punto, questa Corte ha evidenziato che le nuove regole di determinazione della competenza «risultano dotate di sufficiente precisione e intellegibilità […]. Invero, la novella ha sacrificato l’esigenza di specializzazione ratione materiae – e di conseguenza anche quella di concentrazione – per affidare le controversie in esame a giudici che, in quanto assegnatari di procedimenti di esecuzione del MAE e di estradizione, sono muniti di una specializzazione diversa, ma comunque adusi a trattare procedimenti che coinvolgono la libertà personale degli stranieri e che devono essere decisi entro termini stringenti. Va, al riguardo, ricordato che il trattenimento della persona straniera, pur inscrivendosi tra gli atti di estrinsecazione del potere coattivo della pubblica amministrazione […] si sostanzia in una limitazione della libertà personale»;
che con la stessa sentenza il legislatore è stato invitato a «verificare, nel tempo, la tenuta del nuovo assetto di competenze e operare interventi correttivi nel caso in cui esso si rilevi foriero di difficoltà applicative»;
che le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe ricalcano ‒ nella sostanza, quanto alle norme censurate, ai parametri evocati, al petitum e all’iter argomentativo – quelle sollevate dalle ordinanze di rimessione oggetto della richiamata sentenza n. 205 del 2025, senza addurre nuovi argomenti idonei a modificare le conclusioni già raggiunte;
che, pertanto, vanno dichiarate manifestamente inammissibili le «questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera a), numero 2 e 18-bis del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui ‒ al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) ‒ ha riformato il giudizio di cassazione sulla convalida di entrambe le figure di trattenimento concernenti, rispettivamente, lo straniero irregolare espulso (art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998) e lo straniero richiedente protezione internazionale (art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015)» (sentenza n. 205 del 2025), questioni sollevate dalle ordinanze iscritte ai numeri 193, 194, 196, 197 e 198 reg. ord. del 2025, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 5, paragrafi 1, lettera f), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 9 della direttiva (UE) 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, all’art. 26 della direttiva (UE) 2013/32 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e agli artt. 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
che, in riferimento ai medesimi parametri ora richiamati, va, altresì, dichiarata manifestamente inammissibile la questione concernente «il regime intertemporale delineato dall’art. 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito»;
che devono essere, infine, dichiarate manifestamente infondate le questioni «relative alle modifiche della competenza a decidere in prima istanza sulla convalida del trattenimento delle persone straniere richiedenti protezione internazionale disposte dagli artt. 16, commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e b), e 18-bis, comma 1, lettera a), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito», sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma Cost., con le ordinanze iscritte ai numeri 115, 132, 133, 134, 135, 140 e 195.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera a), numero 2), 18-bis, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione di flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, sollevate ‒ in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione all’art. 5, paragrafi 1, lettera f), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 9 della direttiva (UE) 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, all’art. 26 della direttiva (UE) 2013/32 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e agli artt. 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – dalla Corte d’appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 193, 194, 196, 197 e 198 del registro ordinanze del 2025, e, quanto all’art. 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, anche con le altre ordinanze in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e b), e 18-bis, comma 1, lettera a), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma, Cost., dalla Corte d’appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI