Sentenza  165/2026 (ECLI:IT:COST:2026:165) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: AMOROSO - Redattrice:  SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del 10/06/2026;    Decisione  del 10/06/2026
Deposito de˙l 09/10/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati 08/05/2024, che approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-ter, n. 6-A).
Massime: 
Atti decisi: confl. pot. mer. 3/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 165

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati dell’8 maggio 2024, che approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-ter, n. 6-A), promosso dalla Corte d’appello di Ancona, seconda sezione civile, con ordinanza-ricorso notificata il 21 gennaio 2026, depositata in cancelleria il 23 gennaio successivo, iscritta al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2026, fase di merito.

Visti l’atto di costituzione della Camera dei deputati, nonché l’atto di intervento di Alex Marini;

udita nell’udienza pubblica del 10 giugno 2026 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;

uditi le avvocate Maria Teresa Losasso per la Camera dei deputati e Rosa Michela Rizzi per Alex Marini;

deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Ritenuto in fatto

1.‒ Con ordinanza-ricorso depositata il 23 gennaio 2026 (reg. confl. pot. n. 3 del 2025), la Corte d’appello di Ancona, seconda sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione dell’8 maggio 2024 (doc. IV-ter, n. 6-A), con cui quest’ultima ha dichiarato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi, all’epoca dei fatti deputato, nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook il 6 maggio 2019, nei riguardi di Alex Marini, allora membro del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

1.1.‒ Il conflitto è sorto nell’ambito del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Macerata del 6 aprile 2021. Il giudizio di primo grado si era chiuso con il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall’on. Sgarbi nei confronti di Alex Marini, per le critiche mosse da quest’ultimo, su varie testate giornalistiche locali, on line e cartacee, alla nomina del primo quale Presidente del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART). Era stata accolta, invece, la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dal consigliere Marini, per le dichiarazioni di replica al citato post rese dall’on. Sgarbi.

La Corte ricorrente riferisce che l’on. Sgarbi ha proposto appello verso la sentenza di primo grado deducendo la violazione e omessa applicazione, fra l’altro, dell’art. 68, primo comma, Cost. e dell’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), rappresentando, altresì, di aver inviato egli stesso alla Camera dei deputati la richiesta di deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni oggetto di contestazione.

La Corte d’appello di Ancona espone, inoltre, di aver disposto la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati, con ordinanza del 9-24 giugno 2021, e di aver sospeso, per l’effetto, il giudizio. Nel corso del procedimento era stata depositata la deliberazione della Camera dei deputati dell’8 maggio 2024 con cui, in approvazione della proposta della Giunta per le autorizzazioni, era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

Nell’esporre le ragioni del conflitto, la ricorrente ricorda che l’appellato Alex Marini aveva espresso una serie di critiche alla nomina di Vittorio Sgarbi a Presidente del MART (avvenuta con delibera della Giunta provinciale di Trento 12 aprile 2019, n. 509), ritenendola inopportuna sia in considerazione di una precedente condanna penale per truffa aggravata ai danni dello Stato, riportata dal medesimo in relazione ad attività equiparabili a quella oggetto della nomina, sia perché ritenuta sostanzialmente incompatibile con il ruolo di parlamentare rivestito dallo stesso Vittorio Sgarbi sia, ancora, in quanto motivata da ragioni di vicinanza politica al Presidente della Giunta provinciale allora in carica, con cui peraltro si assumeva che l’on. Sgarbi avesse condiviso una parte dell’attività parlamentare. In replica a tali critiche l’on. Sgarbi, nel citato post di Facebook del 6 maggio 2019, aveva reso alcune dichiarazioni ritenute offensive da Alex Marini, in cui quest’ultimo e un altro consigliere provinciale venivano qualificati come «inetti», «depensanti», «lautamente pagati per la loro assoluta incompetenza», «[u]niti nella loro caparbia ignoranza», «inutilmente e dannosamente pagati».

Secondo la Corte d’appello di Ancona, la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati rivelerebbe «un non corretto esercizio delle attribuzioni riservate a detto organo istituzionale in ordine al potere di valutare la condotta addebitata al Dott. Sgarbi», giacché le opinioni manifestate nel post non sarebbero riconducibili alla critica e denuncia politica rilevante ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, come viceversa asserito dalla Camera. A parere della ricorrente, sarebbe in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia di applicazione e interpretazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (si richiamano le sentenze n. 241 del 2022 e n. 144 del 2015), l’assunto su cui si fonda la citata deliberazione: cioè che le opinioni in questione siano riconducibili a una disputa tra soggetti politici (da un lato, il consigliere provinciale Alex Marini, esponente del Movimento 5 Stelle; dall’altro, il parlamentare Vittorio Sgarbi «affine alla destra e a Fugatti», all’epoca Presidente della Giunta provinciale), nonché all’attività di critica e denuncia politica, che, nella specie, sarebbe riferita alla nomina del Presidente del MART, di competenza della Giunta provinciale. Sarebbe stato, infatti, disatteso, nella specie, il costante orientamento secondo cui, per l’esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, è necessaria la sussistenza anzitutto di un legame di ordine temporale tra l’attività parlamentare e l’attività esterna, tale che quest’ultima venga ad assumere una finalità divulgativa della prima, e poi di una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e gli atti esterni.

Nella specie, le espressioni e le frasi oggetto del post, pronunciate in seguito a una disputa sorta tra le parti concernente la nomina del Presidente del MART, di competenza della Giunta provinciale di Trento, riguarderebbero vicende esulanti dall’ambito parlamentare e dalla relativa attività, come si desumerebbe dalle stesse affermazioni dell’interessato che sostiene di essere stato «scelto culturalmente, per chiara fama» per l’espletamento dell’incarico al MART, nonché dalla stessa relazione della Giunta per le autorizzazioni, priva di «qualsiasi riferimento ad atti parlamentari del dott. Sgarbi ai quali le esternazioni di cui si tratta» possano essere collegate.

Pertanto, le dichiarazioni in questione non sarebbero divulgative di alcun atto riconducibile all’attività del deputato Sgarbi, in quanto rese al di fuori dell’esercizio della funzione parlamentare, come risulterebbe dalla stessa relazione della Giunta per le autorizzazioni, in cui si esprime l’esigenza di pervenire a un «criterio ermeneutico che vada oltre la formalistica ricerca dell’atto tipico pregresso». Esse sarebbero, piuttosto, esercizio del diritto di cronaca e critica riconducibile all’art. 21 Cost., «la sussistenza dei cui limiti è tuttavia demandata all’esclusivo accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria». Accertamento, questo, che sarebbe stato precluso dalla Camera dei deputati con la deliberazione in questione, «in violazione degli artt. 68 e 102 della Costituzione».

Tanto premesso, la Corte d’appello di Ancona ritiene che, «alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale e conformemente a quanto espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità», nella fattispecie in esame non possa operare la prerogativa dell’insindacabilità prevista dall’art. 68 Cost.

Nel promuovere conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, la ricorrente chiede quindi a questa Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati il potere di qualificare come insindacabili le opinioni espresse dall’on. Sgarbi nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook il 6 maggio 2019, in quanto esercitato al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 68, primo comma, Cost. e, conseguentemente, di annullare la relativa deliberazione adottata l’8 maggio 2024.

2.‒ Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 176 del 2025.

3.‒ Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente pro tempore, e ha chiesto che questa Corte rigetti, in quanto non fondato, il ricorso e dichiari che spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti menzionati nella deliberazione dell’Assemblea, nella seduta dell’8 maggio 2024, concernono opinioni espresse dall’on. Sgarbi nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., come tali insindacabili.

Secondo la difesa della Camera, il ricorso per conflitto sarebbe privo di fondamento, in specie alla luce del nuovo indirizzo della giurisprudenza costituzionale in ordine alla configurabilità del nesso funzionale tra dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare ed esercizio delle sue funzioni, tale per cui la corrispondenza delle prime con un atto parlamentare tipico, pur costituendo un indice particolarmente qualificato della sussistenza di tale nesso, non sarebbe più il suo necessario ed esclusivo presupposto.

In particolare, viene rammentato che, a partire dalla sentenza n. 104 del 2024 – confermata dalle sentenze n. 193 e n. 194 del 2024 e n. 19 del 2026 –, questa Corte ha chiarito che sono riconducibili al primo comma dell’art. 68 Cost., e quindi insindacabili, tutte le opinioni espresse, dal parlamentare, pur al di fuori delle assemblee, che siano connesse all’esercizio delle sue funzioni, sempre che si tratti di opinioni e non di meri insulti, minacce, comportamenti materiali o consapevoli affermazioni di fatti oggettivamente falsi, lesivi dell’altrui reputazione.

In presenza di opinioni rese extra moenia che siano effettivamente tali, si è poi affermato che a godere dell’insindacabilità non sono solo le dichiarazioni connesse ad atti parlamentari – che costituiscono esclusivamente indici rivelatori e non elementi costitutivi del nesso funzionale – ma anche quelle per le quali, in assenza di atti parlamentari, si ritenga esistente un «evidente e qualificato nesso con l’esercizio della funzione parlamentare». Tale condizione si verificherebbe ove esse siano riconducibili alla funzione parlamentare di informazione nei confronti dell’elettorato e di assunzione della responsabilità politica per le scelte compiute.

Su queste basi, la difesa della Camera sostiene che la deliberazione con cui sono state qualificate come insindacabili le dichiarazioni espresse da Vittorio Sgarbi nel post pubblicato su Facebook il 6 maggio 2019 sia immune dai vizi prospettati dalla Corte d’appello.

Anzitutto, ritiene che le contestate dichiarazioni non vadano oltre il limite negativo dell’insindacabilità e, cioè, possano configurarsi come opinioni.

Tali dichiarazioni, sebbene «caratterizzate da un registro polemico particolarmente aspro», si inserirebbero in un contesto volto a contrastare, sul piano politico, due specifiche affermazioni del consigliere Marini, «non per esprimere un’offesa personale del tutto autonoma rispetto all’oggetto della polemica, ma per formulare un giudizio critico sulla posizione assunta da consiglieri provinciali rispetto alla vicenda M.A.R.T.».

In secondo luogo, per la difesa della Camera sussisterebbe l’«evidente e qualificato nesso con l’esercizio della funzione parlamentare» comunque richiesto in assenza di un atto parlamentare contestuale e di contenuto corrispondente.

Le dichiarazioni in contestazione, infatti, sarebbero rese da un parlamentare chiamato in causa pubblicamente in ragione del suo mandato; avrebbero, pertanto, a oggetto il rapporto tra tale mandato, l’appartenenza politica e il conferimento di un incarico pubblico in ambito culturale; si inserirebbero in una sfera tematica coltivata in modo particolare dall’on. Sgarbi nella propria risalente attività parlamentare; sarebbero rivolte all’opinione pubblica con finalità di replica e di chiarimento politico.

4.‒ Con atto depositato il 23 febbraio 2026, ha chiesto di intervenire ad adiuvandum nel presente giudizio Alex Marini, all’epoca dei fatti membro del Consiglio provinciale di Trento.

Nell’atto di intervento – dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 99 del 2026 – il consigliere provinciale ribadisce le considerazioni svolte dalla Corte d’appello di Ancona circa l’insussistenza del nesso funzionale a sostegno dell’insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Sgarbi, anzitutto in ragione dell’assenza di qualsivoglia atto parlamentare connesso, come si desumerebbe dalla stessa relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera.

Le dichiarazioni, rese fuori dal Parlamento, riguarderebbero la posizione di Vittorio Sgarbi quale Presidente del MART e personaggio mediatico e si riferirebbero a una vicenda connotata da evidenti intrecci e profili di interesse privato. Dunque, non presenterebbero alcun collegamento funzionale con l’esercizio della funzione parlamentare.

La deliberazione della Camera dei deputati che ne ha dichiarato l’insindacabilità avrebbe, così, determinato una concreta interferenza nella sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria, impedendo la prosecuzione del processo in violazione degli artt. 24, 102 e 113 Cost.

L’estensione dell’insindacabilità parlamentare a condotte prive di nesso funzionale con l’esercizio del mandato determinerebbe una compressione del controllo giurisdizionale incompatibile con i principi dello Stato di diritto indicati dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (cosiddetta Commissione di Venezia) nell’opinione n. 845/2016 («Parameters on the Relationship between the Parliamentary Majority and the Opposition in a Democracy: a Checklist»), adottata in sede plenaria il 21-22 giugno 2019 e successivamente approvata dal Comitato dei Ministri il 5 febbraio 2020, trasformando una prerogativa funzionale in uno strumento idoneo a sottrarre determinati soggetti al sindacato del giudice, in violazione del principio di legalità e dell’equilibrio fra poteri.

Il carattere denigratorio delle esternazioni si porrebbe, infine, in contrasto con l’obbligo, che grava sui cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempiere queste ultime con disciplina e onore, ai sensi dell’art. 54 Cost.

Considerato in diritto

5.‒ La Corte d’appello di Ancona, seconda sezione civile, con l’ordinanza-ricorso indicata in epigrafe (reg. confl. pot. n. 3 del 2025) ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione di quest’ultima dell’8 maggio 2024, che approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-ter, n.6-A) che ha dichiarato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi, all’epoca dei fatti deputato, nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook il 6 maggio 2019, nei riguardi di Alex Marini, allora membro del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ed esponente del Movimento 5 Stelle.

La ricorrente premette che la suddetta deliberazione è stata depositata nell’ambito del giudizio d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata – resa senza previa richiesta alla Camera di deliberare ai sensi dell’art. 3 della legge n. 140 del 2003 – con cui era stata accolta la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal consigliere provinciale Alex Marini per le dichiarazioni diffamatorie rese dall’on. Sgarbi nel citato post. Secondo la Corte d’appello, le espressioni e le frasi contenute in quest’ultimo, pur pronunciate in relazione a un contrasto sorto tra le parti in ordine alla nomina dell’on. Sgarbi a Presidente del MART, di competenza della Giunta provinciale di Trento, non solo non sarebbero divulgative di alcun atto parlamentare riconducibile all’allora deputato Vittorio Sgarbi, ma neppure potrebbero essere ricondotte all’attività di critica e denuncia politica rilevante ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003.

Quest’ultima disposizione, «pur ampliando il concetto di espressione del voto garantito dall’art. 68, comma 1, Cost.», non avrebbe, infatti, inteso escludere la necessità del legame funzionale fra le opinioni espresse e l’esercizio delle funzioni parlamentari ai fini del riconoscimento della loro insindacabilità.

Nella specie, le espressioni di cui si discute non rivelerebbero alcun nesso con l’esercizio delle funzioni di parlamentare. Esse, al contrario, sarebbero state pronunciate nell’ambito di questioni che dalle attività parlamentari esulano, non essendo sufficiente ai fini della riconducibilità alle medesime la «mera esistenza di un contesto politico nel quale le dichiarazioni sono state rese».

Pertanto, la Corte d’appello di Ancona chiede a questa Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati il potere di affermare, con deliberazione dell’8 maggio 2024, l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall’allora deputato Vittorio Sgarbi nel citato post e, conseguentemente, di annullare la deliberazione stessa.

6.‒ In via preliminare, deve essere confermata, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’ammissibilità del conflitto già dichiarata da questa Corte, in limine, con l’ordinanza n. 176 del 2025.

Sussistono, infatti, come già ritenuto in via di prima e sommaria delibazione, i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto tra poteri dello Stato, come identificati dalla costante giurisprudenza costituzionale.

La Corte d’appello, competente a dichiarare in via definitiva, nel procedimento di cui è investita, la volontà del potere cui appartiene, lamenta una lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, cioè della possibilità di esercitare la funzione giurisdizionale, in conseguenza dell’esercizio del potere della Camera dei deputati di dichiarare in modo definitivo la volontà di qualificare come insindacabili le opinioni espresse da un proprio componente, in violazione dei presupposti di cui all’art. 68, primo comma, Cost.

Né incide sull’ammissibilità del conflitto la circostanza che l’atto introduttivo del giudizio rivesta la forma dell’ordinanza in luogo di quella del ricorso.

Da tempo questa Corte ha riconosciuto che, se il conflitto viene promosso con ordinanza, ma questa «possiede i requisiti necessari di un valido ricorso», (sentenza n. 10 del 2000), essa «può ritenersi idonea ad instaurare il giudizio» (sentenza n. 133 del 2018).

Nella specie, l’atto introduttivo del conflitto contiene tutti gli elementi richiesti dall’art. 37 della legge n. 87 del 1953 e dall’art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Più precisamente, nell’ordinanza-ricorso vi è l’identificazione del soggetto ricorrente (l’organo giudiziario procedente) e dell’atto da cui si afferma discendere la lamentata lesione di attribuzioni ad esso spettanti (la deliberazione della Camera dei deputati); vi è la manifestazione della volontà di promuovere il conflitto, con la richiesta di una pronuncia di questa Corte che dichiari non spettare alla Camera la valutazione operata nella deliberazione impugnata e che annulli quest’ultima; vi è l’indicazione delle ragioni del conflitto e delle norme costituzionali che regolano la materia; vi è la sottoscrizione del soggetto ricorrente.

7.‒ Nel merito, il ricorso è fondato.

7.1.‒ Per poter valutare se le dichiarazioni dell’allora deputato Vittorio Sgarbi, espresse nel post pubblicato su Facebook il 6 maggio 2019, in replica alle critiche rivolte dal consigliere provinciale Alex Marini alla sua nomina quale Presidente del MART, costituiscano opinioni rese dal parlamentare nell’esercizio delle funzioni e siano, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., occorre brevemente svolgere alcune premesse inerenti alla ratio e all’ambito di operatività della guarentigia ch’esso assicura, nonché al tipo di sindacato che questa Corte è chiamata a effettuare in relazione alla medesima.

7.1.1.‒ Come di recente è stato ribadito, nell’attuale sistema costituzionale le immunità dei parlamentari sono «strutturate in modo da definire “un equilibrio razionale e misurato tra le istanze dello Stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all’esercizio della giurisdizione (universalità della legge, legalità, rimozione di ogni privilegio, obbligatorietà dell’azione penale, diritto di difesa in giudizio, ecc.) e la salvaguardia di ambiti di autonomia parlamentare sottratti al diritto comune, che valgono a conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di libertà” (sentenza n. 379 del 1996)» (sentenza n. 104 del 2024).

Nell’ambito di tale complesso equilibrio si colloca la previsione del primo comma dell’art. 68 Cost., che, al fine di «salvaguardare – secondo una tradizione consolidata nelle costituzioni moderne – l’autonomia e la libertà delle assemblee parlamentari, quali organi di diretta rappresentanza popolare, dalle possibili interferenze di altri poteri» (sentenza n. 115 del 2014), impedisce che i parlamentari possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni in modo da «rendere pienamente libere le discussioni che si svolgono nelle Camere, per il soddisfacimento del superiore interesse pubblico connessovi» (sentenza n. 104 del 2024, che cita la sentenza n. 81 del 1975), così sollevandoli «dal timore di possibili provvedimenti sanzionatori a loro carico» (sentenza n. 46 del 2008).

L’insindacabilità protegge, dunque, «il “cuore” del mandato parlamentare, il cui svolgimento deve essere libero da condizionamenti per consentire, come delineata dall’art. 67 Cost., una libera rappresentanza, non di interessi di parte o di partito, ma della Nazione» (ancora, sentenza n. 104 del 2024).

Di conseguenza, essa non può coprire «tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali all’esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo, mentre ricadono sotto il dominio delle regole del diritto comune i comportamenti estranei alla ratio giustificativa dell’autonomia costituzionale delle Camere» (sentenza n. 379 del 1996), in considerazione dell’esigenza, di eguale risalto costituzionale, di «garantire ai singoli il diritto alla tutela della loro dignità di persone, presidiato dall’art. 2 della Costituzione oltre che da diverse norme convenzionali» (sentenza n. 115 del 2014, che richiama la sentenza n. 313 del 2013).

Peraltro, diversamente da altre Costituzioni (come, ad esempio, la Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca, all’art. 46, comma 1, e la Costituzione degli Stati Uniti d’America, all’art. I, sezione 6), quella italiana non adotta un criterio spaziale, volto a identificare le opinioni insindacabili solo in quelle rese nel “recinto parlamentare” o comunque in uno degli organi componenti la struttura parlamentare e nell’esercizio dell’attività parlamentare tipica, ma predilige un criterio funzionale, il quale implica che «le opinioni espresse siano caratterizzate dalla esistenza di un nesso stretto con l’esercizio delle funzioni (sentenza n. 11 del 2000)» (sentenza n. 104 del 2024), al fine di evitare che l’immunità si trasformi «da esenzione di responsabilità legata alla funzione in privilegio personale» (ancora, sentenza n. 11 del 2000). L’evidente trasformazione che, nel tempo, ha caratterizzato l’esercizio della funzione rappresentativa, arricchitasi di forme di manifestazione in origine sconosciute, se rende superata una concezione eccessivamente restrittiva della guarentigia dell’insindacabilità, non comporta certo il venir meno della sottesa ratio di tutela dell’autonomia delle istituzioni della rappresentanza, confondendo tra sfera privata e sfera funzionale delle opinioni del singolo parlamentare.

7.1.2.‒ In tale quadro, è compito di questa Corte presidiare, in sede di giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri, la linea di confine, fissata dalla Costituzione attraverso la delimitazione funzionale dell’ambito della guarentigia, «fra la tutela dell’autonomia e della libertà delle Camere, e, a tal fine, della libertà di espressione dei loro membri, da un lato, e la tutela dei diritti e degli interessi, costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi dall’espressione di opinioni, dall’altro lato» (sentenza n. 10 del 2000).

Tale presidio implica che, allorquando questa Corte è chiamata a «verificare la correttezza, sul piano costituzionale, di una pronuncia di insindacabilità», debba farlo accertando «se, nella specie, l’insindacabilità sussista, cioè se l’opinione di cui si discute sia stata espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione (cfr. sentenza in pari data, n. 11 del 2000)» (ancora, sentenza n. 10 del 2000); in altri termini, accertando se sia ravvisabile quel “nesso funzionale” che lega indissolubilmente le opinioni espresse dal parlamentare alle attività svolte in “qualità” di membro delle Camere.

Una simile verifica risulta piuttosto agevole in relazione a opinioni rese nel corso dei lavori delle Camere o dei loro vari organi, come pure in riferimento ad atti, anche individuali, che siano estrinsecazione delle specifiche facoltà del singolo parlamentare (proposte di emendamenti o di interrogazioni o interpellanze): al riguardo, va del resto considerato che i regolamenti parlamentari già assegnano ai Presidenti degli organi collegiali poteri diretti a evitare che, per mezzo di atti tipici, si abusi dell’immunità in discorso.

Una più complessa attività di accertamento è richiesta, invece, quando la suddetta verifica ha per oggetto dichiarazioni espresse extra moenia, anch’esse potenzialmente coperte da insindacabilità giacché l’attività parlamentare per sua natura è destinata «“a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell’interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative” (sentenze n. 321 e n. 320 del 2000) (ancora, sentenze n. 194, n. 193 e n. 104 del 2024)» (sentenza n. 19 del 2026), «tanto più considerando che nella società contemporanea la comunicazione politica si è trasformata (e si continua a trasformare) profondamente» (sentenza n. 104 del 2024), come sopra si è ribadito.

Al precipuo fine di agevolare la verifica dell’esistenza di un nesso funzionale fra le dichiarazioni rese al di fuori delle Camere e l’attività parlamentare, questa Corte ha progressivamente enucleato alcune condizioni che possono costituire «indici rivelatori» di tale nesso: la «sostanziale corrispondenza [delle prime] con opinioni espresse nell’esercizio di attività parlamentare tipica» (sentenze n. 19 del 2026 e n. 104 del 2024) e la «sostanziale contestualità temporale tra tale ultima attività e l’attività esterna» (sentenza n. 104 del 2024). Il ricorrere di tali condizioni – che, per quanto consistenti e qualificate, si è già chiarito non configurare elementi costitutivi di una fattispecie puntualmente delineata dalla Costituzione o dalla legge (sentenza n. 104 del 2024) – può essere, infatti, ritenuto un “sintomo” che semplifica, ma non sostituisce, la verifica del nesso intercorrente fra l’esercizio della funzione parlamentare e le opinioni espresse extra moenia: verifica comunque necessaria ad accertare che queste ultime si mostrino preordinate a «comunicare all’esterno, pur nell’ineliminabile diversità degli strumenti e del linguaggio adoperato nell’atto tipico e nella sua diffusione all’opinione pubblica, il significato dell’attività compiuta nell’esercizio del mandato» (sentenze n. 19 del 2026 e n. 104 del 2024).

Tanto precisato, appare conseguenza evidente che ‒ come peraltro già osservato nella giurisprudenza costituzionale più recente ‒ possono «farsi rientrare nel perimetro di applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. anche dichiarazioni rese extra moenia non necessariamente connesse ad atti parlamentari, per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l’esercizio della funzione parlamentare (sentenze n. 194, n. 193 e n. 104 del 2024 e n. 133 del 2018)» (sentenza n. 19 del 2026).

Soddisfano i richiamati requisiti non solo le dichiarazioni che costituiscono espressione della funzione «di informazione nei confronti dell’elettorato e di assunzione di responsabilità politica per le scelte compiute anch’essa propria del mandato parlamentare» (sentenza n. 19 del 2026), ma anche quelle «di critica e di denuncia politica» che si affiancano a quelle di «divulgazione» (come peraltro stabilisce l’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003). Tutte le suddette dichiarazioni sono coperte dalla insindacabilità se e in quanto sono volte a promuovere la qualità del dibattito pubblico e a convogliare «nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell’esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all’art. 67 Cost., una mediazione tra gli stessi rispondente all’interesse generale» (ancora, sentenza n. 104 del 2024).

È, infatti, innegabile la riconducibilità alla funzione parlamentare di quell’attività di informazione, critica e denuncia politica che sia funzionale a contribuire alla dinamica della “sfera pubblica” (quella della cosiddetta Öffentlichkeit), idonea a incidere sulle scelte operate nella sede della rappresentanza politica nazionale in vista della realizzazione dell’interesse generale, agevolando l’intermediazione tra la società civile e le istituzioni rappresentative.

La mancanza dei sopra rammentati indici sintomatici richiede, però, come già la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato, una verifica puntuale circa l’esistenza del nesso funzionale, così da ravvisarlo solo in presenza di dichiarazioni esterne che costituiscano un’espressione «evidente […], specifica e differenziata, della funzione parlamentare» (sentenza n. 133 del 2018). Tale puntuale verifica è resa necessaria dai contrapposti interessi costituzionali che vengono in gioco e risulta, altresì, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Quest’ultima, nel riconoscere che l’insindacabilità persegue «scopi legittimi, vale a dire la tutela del libero dibattito parlamentare e il mantenimento della separazione dei poteri legislativo e giudiziario», ha, infatti, sottolineato come l’assenza di un legame con un’attività parlamentare tipica «esige un’interpretazione stretta del concetto di proporzionalità tra lo scopo prefissato e i mezzi impiegati» (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 24 febbraio 2009, CGIL e Cofferati contro Italia; in questo senso, già la sentenza n. 104 del 2024).

Di conseguenza, sono riconducibili all’ambito di operatività del primo comma dell’art. 68 Cost. solo quelle dichiarazioni esterne che risultino legate da una stretta strumentalità rispetto all’esercizio delle funzioni parlamentari.

Esse, anzitutto, – muovendo da una visione generale, sebbene di parte, dell’interesse della polis – devono fornire le ragioni degli specifici punti di vista di volta in volta adottati (e proposti) su questioni varie, ma sempre e comunque attinenti all’interesse generale. Punti di vista di cui il parlamentare si è fatto e/o si impegna a farsi portavoce nelle assemblee rappresentative, mediante gli specifici strumenti di cui, in tale qualità, dispone.

È, poi, proprio la necessaria considerazione della importante funzione parlamentare alla stregua di una funzione pubblica che deve essere adempiuta con disciplina ed onore (art. 54 Cost.) a implicare che essa «non tollera manifestazioni che, lungi dall’essere volte a dare rappresentazione ai diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, non sono “improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica” (ancora, sentenza n. 104 del 2024)» (sentenza n. 194 del 2024). Ciò tanto più quando la critica è rivolta a soggetti che non sono a loro volta parlamentari e «quando l’opinione è espressa per mezzo dei moderni mezzi di comunicazione – quali testate giornalistiche on line o social media – che la rendono agevolmente reperibile e oggetto di ulteriore diffusione» (sentenza n. 104 del 2024). Quanto più rilevante è il prestigio di una carica pubblica, tanto più necessario è che il suo titolare agisca coerentemente con l’esigenza di preservarne l’autorevolezza, che deve necessariamente trovare traduzione in adeguati comportamenti individuali.

Pertanto, fuoriescono dal perimetro dell’insindacabilità, in particolare: gli insulti – «di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni» (sentenza n. 59 del 2018) al pari dei meri comportamenti materiali (sentenza n. 218 del 2023) –; l’affermazione di fatti oggettivamente falsi o, comunque, «non suffragat[i] da idonei elementi fattuali, che avvalorino l’esistenza, o quantomeno la plausibilità, della circostanza riferita» (sentenza n. 194 del 2024) e che siano lesivi della reputazione altrui (sentenze n. 19 del 2026 e n. 104 del 2024).

Se, infatti, «[l]’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. “tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento” (sentenza n. 104 del 2024)» (sentenza n. 194 del 2024), il suo raggio d’azione extra moenia non può che riguardare forme espressive proprie della critica e della denuncia politica, basate su dati reali e informazioni correttamente acquisite, di cui sia chiarita la chiave interpretativa posta a fondamento della critica o della denuncia politica: forme espressive che, «lungi dal trasformare l’insindacabilità in una garanzia di impunità e in un privilegio, siano coerenti con il rilievo dell’istituto nel raccordo tra istituzioni parlamentari e opinione pubblica e ne sorreggano la ratio, piuttosto che metterla in crisi» (sentenza n. 104 del 2024).

7.2.‒ Alla luce di quanto premesso, vanno ora vagliate le dichiarazioni rese dall’on. Sgarbi.

7.2.1.‒ Occorre anzitutto evidenziare che, nel caso di specie, non sono ravvisabili indici rivelatori della sussistenza del nesso funzionale fra le dichiarazioni espresse dall’on. Sgarbi nel post del 6 maggio2019 e la sua attività parlamentare.

Come riconosciuto nella stessa relazione della Giunta per le autorizzazioni e, poi, confermato negli atti difensivi della Camera, non risulta, infatti, alcun atto parlamentare, ascrivibile al medesimo deputato e adottato in un lasso di tempo contestuale, che abbia, anche solo in parte, un contenuto nella sostanza corrispondente a quello del post. Nella memoria della difesa della Camera sono, infatti, richiamati atti ispettivi, proposte di legge e interventi in assemblea e commissioni dell’allora deputato Vittorio Sgarbi, che risultano di oggetto non corrispondente, in quanto genericamente inerenti alle modalità di conferimento di incarichi di vertice relativi a istituti culturali, artistici e scientifici. Tali atti non hanno, dunque, alcun legame con la specifica vicenda che qui interessa.

Tuttavia, come chiarito dalla già richiamata giurisprudenza costituzionale più recente, la circostanza che le dichiarazioni oggetto di contestazione non trovino copertura in un atto interno non è, da sé sola, sufficiente a escludere che esse siano «espressive dell’esercizio della funzione parlamentare» (sentenza n. 19 del 2026).

Occorre, dunque, procedere a una verifica puntuale della riconducibilità all’esercizio del mandato parlamentare delle dichiarazioni contenute nel citato post, al fine di ricercare la sussistenza di un evidente e qualificato nesso con la funzione, necessario per affermare l’insindacabilità delle medesime a garanzia del libero dibattito parlamentare e del rispetto del principio della divisione dei poteri.

7.2.2.‒ L’esito di tale scrutinio è, nella specie, negativo.

Nelle difese della Camera dei deputati le contestate dichiarazioni sono ricondotte all’esercizio della funzione parlamentare di critica e denuncia politica, di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, in quanto rese in replica alle critiche alla nomina dell’on. Sgarbi come Presidente del MART, ente pubblico artistico-culturale istituito dalla Provincia autonoma di Trento, espresse su varie testate giornalistiche, on line e cartacee, dal consigliere provinciale Alex Marini. Quest’ultimo aveva contestato tale nomina sostenendo che sarebbe stata favorita da una affinità politica con il Presidente della Giunta provinciale e che sarebbe stata, comunque, inopportuna in ragione delle pregresse condanne riportate dal parlamentare in riferimento ad attività equiparabili a quelle oggetto della nomina, nonché in considerazione della difficile compatibilità con gli impegni di parlamentare e di sindaco del medesimo.

A tali affermazioni – riconosciute dal giudice di prime cure come espressive del diritto di critica politica oltre che di quello di cronaca – l’on. Sgarbi reagiva con il contestato post sulla sua pagina Facebook, in cui si rivolgeva a due dei consiglieri provinciali (fra cui Alex Marini) che avevano espresso critiche nei suoi confronti qualificandoli come «inetti […] pagati 6 mila euro al mese per dire castronerie», «depensanti in carica nel Consiglio provinciale del Trentino, lautamente pagati per la loro assoluta incompetenza». Nel richiamare, poi, il parere positivo dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sulla compatibilità dell’incarico con il ruolo di parlamentare in ragione dell’assenza di deleghe di attività gestionali, lo stesso on. Sgarbi dichiarava anche di essere stato «scelto culturalmente, per chiara fama, come a loro non sarebbe mai toccato, nel buio in cui annaspano le loro menti ottenebrate», contestando che «[c]on i loro argomenti inesistenti essi si rivelano onanisti, con la destra e con la sinistra».

Sebbene le critiche rivolte dal consigliere provinciale Alex Marini alla nomina dell’on. Vittorio Sgarbi a Presidente del MART impingano in questioni di sicuro interesse generale (i criteri e i requisiti per la nomina del presidente di un ente pubblico culturale da parte di un organo politico locale qual è la Giunta provinciale; l’opportunità politica dell’attribuzione di un simile incarico in presenza di condanne penali per determinati reati; la ragionevolezza della previsione della cumulabilità dell’incarico con quello di parlamentare, in assenza della delega di compiti gestionali), cui ben avrebbero potuto far seguito dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare al fine di rendere nota agli elettori-rappresentati-cittadini la propria posizione su tali questioni – posizione in quanto tale riconducibile all’esercizio del suo mandato parlamentare –, il contenuto delle parole e il tenore complessivo del post contestato non consentono di rinvenire quel nesso evidente e qualificato con la funzione parlamentare che è prescritto dal primo comma dell’art. 68 Cost. come necessario ai fini della prerogativa dell’insindacabilità.

Anzitutto, le parole usate dall’on. Sgarbi costituiscono una replica non in grado di attingere la dimensione collettiva degli interessi in gioco, fermandosi al piano della mera difesa di un interesse personale: anche il richiamo al parere dell’ANAC sulla compatibilità, nella specie, del conferimento dell’incarico con il ruolo di parlamentare, si iscrive esclusivamente nei contorni della sua specifica vicenda individuale.

Nel post non si rinviene, infatti, alcuna enunciazione da cui possa desumersi una visione critica dell’allora deputato sulle questioni di interesse generale sottese alle contestazioni della controparte, da sostenere e far valere nell’ambito di un discorso politico che costituisca esercizio della funzione parlamentare. In difetto dell’integrarsi nel testo del post di qualsivoglia argomentazione riferita a posizioni politiche inerenti ai temi toccati dalla vicenda, essenziale per la configurazione dell’esercizio di tale funzione verso l’esterno, le dichiarazioni contestate non risultano perciò qualificabili come espressive di opinioni «che, iscrivendosi in un contesto politico, [sono] funzionali all’esercizio dell’attività parlamentare» (sentenza n. 104 del 2024) e in grado di fornire un contributo al dibattito pubblico.

Accanto alla appena rimarcata mancanza di un argomentare d’interesse generale, a segnare il superamento del «limite estremo della prerogativa dell’insindacabilità, e con ciò stesso delle virtualità interpretative astrattamente ascrivibili all’art. 68» (sentenza n. 120 del 2004), e quindi la trasformazione di detta prerogativa in privilegio personale, si pongono, inoltre, le modalità espressive utilizzate nel post in risposta alle critiche del consigliere provinciale.

Le parole usate dall’on. Sgarbi con riferimento ai consiglieri provinciali – peraltro con un mezzo di comunicazione idoneo ad amplificarne la diffusione in termini di immediatezza – «lungi dall’essere volte a dare rappresentazione ai diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, non sono “improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica” (ancora, sentenza n. 104 del 2024)» (sentenza n. 194 del 2024), che neppure sono parlamentari. Si tratta di espressioni che sono finalizzate non già a contrastare gli argomenti utilizzati per criticare la nomina oggetto di contestazione, ma esclusivamente a denigrare la persona di chi quegli argomenti ha offerto alla valutazione della pubblica opinione. Esse, pertanto, non risultano riconducibili all’esercizio di quella funzione parlamentare che, va ribadito, «per la rilevanza che la Costituzione gli riconosce nell’ordinamento democratico, è funzione pubblica che deve essere adempiuta “con disciplina ed onore” (art. 54 Cost.)» (sentenza n. 194 del 2024).

Se, come si è detto, l’estensione della prerogativa dell’insindacabilità alle opinioni espresse extra moenia obbedisce all’esigenza di fornire un contributo al dibattito pubblico in funzione del libero esercizio dell’attività parlamentare, ove tali opinioni – come nel caso di specie – ne comportino, all’opposto, lo scadimento, detta prerogativa si rivela misura non solo palesemente sproporzionata alla luce della esigenza costituzionale, parimenti primaria, di garantire ai singoli il diritto alla tutela giurisdizionale della loro dignità di persone, ma ancor prima incompatibile con la funzione, dal momento che opinioni espresse, al di fuori delle assemblee parlamentari, in simili forme perdono «ogni connessione con la funzione parlamentare» (ancora, sentenza n. 194 del 2024).

7.3.‒ In conclusione, le dichiarazioni espresse dall’on. Sgarbi, all’epoca deputato, nel post pubblicato sulla pagina Facebook il 6 maggio 2019 non possono, per carenza del nesso funzionale, ritenersi rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi per esse non è invocabile l’immunità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

La Camera dei deputati, adottando la deliberazione di insindacabilità in oggetto, ha perciò interferito, in modo illegittimo, nella sfera di attribuzione dell’autorità giudiziaria ricorrente. Di conseguenza, deve essere disposto l’annullamento della deliberazione impugnata.

Resta estranea all’oggetto del presente giudizio ogni valutazione inerente alla compatibilità delle dichiarazioni in discorso con i limiti che si pongono al diritto di critica politica nell’orizzonte dell’art. 21 Cost.: spetta infatti «al giudice comune “pronunciarsi in concreto sul rapporto fra diritto di libera manifestazione del pensiero, in particolare in campo politico, e diritto all’onore e alla reputazione del soggetto che si ritenga leso dall’opinione espressa” (sentenza n. 10 del 2000)» (sentenza n. 104 del 2024).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi, all’epoca deputato, nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook il 6 maggio 2019, per le quali pende procedimento civile davanti alla Corte d’appello di Ancona, seconda sezione civile, di cui all’ordinanza-ricorso indicata in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per l’effetto, la dichiarazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta dell’8 maggio 2024, che approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-ter, n. 6-A).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI