Reg. ord. n. 177 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto del 05/05/2026
Tra: Lega per l'abolizione della caccia, Lega anti vivisezione, Lega italiana protezione degli uccelli ed altri 2 C/ Regione Veneto, Ministero dell'Agricoltura, Associazione dei migratoristi italiani ed altri 1
Oggetto:
Caccia – Esercizio dell’attività venatoria – Termine di impugnazione dei calendari venatori di trenta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione – Previsione che, in caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio – Denunciata disciplina che manifesta una tensione interna tra l’obiettivo di accelerazione del giudizio e l’appesantimento strutturale dello stesso, ingenerato dalla necessità della notifica del ricorso a tutte le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale – Norma priva di coerenza sistematica, emergendo una frizione tra l’interesse sostanziale (locale) inciso e i soggetti processuali necessari (nazionali), in mancanza di un imprescindibile nesso funzionale – Violazione del principio di ragionevolezza – Imposizione di un onere processuale non proporzionato allo scopo né neutralizzato da strumenti di semplificazione, gravante interamente sulla parte notificante – Previsione che incide direttamente sull’effettività del diritto di difesa in giudizio e, in concreto, sull’accessibilità allo stesso – Previsione di numerose parti necessarie che comporta la moltiplicazione degli scritti difensivi e una dilatazione fisiologica dei tempi decisionali, suscettibile di comprimere in via indiretta la funzione del rito abbreviato – Asimmetria processuale meritevole di scrutinio, essendo sbilanciate le posizioni, gli interessi in gioco e quindi alterata la parità delle parti – Conflitto con il principio del giusto processo – Norma che genera una complessità processuale tale da rendere eccessivamente gravoso l’esercizio dei diritti attribuiti al singolo da norme dell’Unione europea – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, che garantiscono il diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 13
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 47