Reg. ord. n. 175 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 02/09/2026
Tra: Simone Eleuteri C/ Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118
Oggetto:
Processo amministrativo – Notificazioni – Azione di annullamento – Notificazione del ricorso, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato – Previsione che tale notificazione deve essere effettuata ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge – Denunciata previsione che non consente al presidente o al collegio di ordinare l’integrazione del contraddittorio, quando il ricorso non è stato proposto nei confronti di alcuno dei controinteressati – Disciplina che, nell’esigere l’immediata notificazione del ricorso al controinteressato quando ve n’è uno soltanto o a un qualsiasi controinteressato quando ve ne sono più di uno, risulta illogica e priva di giustificazione – Irragionevole differenziazione di trattamento, non potendosi ritenere che il contro-interesse al ricorso sia meritevole di una maggior tutela per il solo fatto di essere vantato da un singolo piuttosto che da plurimi soggetti – Previsione che, quando i controinteressati sono più di uno, rimette l’individuazione del concreto destinatario della notifica del ricorso a una scelta del ricorrente casuale e arbitraria – Disparità di trattamento tra i controinteressati, nonostante l’assoluta pari dignità del contro-interesse vantato da ciascuno di essi – Termine di decadenza privo di un’effettiva utilità per tutti i soggetti coinvolti nella vicenda oggetto di giudizio e di una specifica funzione attribuitagli dall’ordinamento – Violazione del principio di ragionevolezza – Inidoneità della disciplina a favorire la rapida instaurazione del contraddittorio, poiché, in presenza di più controinteressati, la notificazione del ricorso all’amministrazione e a uno solo di essi lo rende ammissibile, ma impone l’integrazione del contraddittorio prima della decisione – Disciplina che, contemplando un onere che, se non assolto, implica la definitiva perdita dell’azione, eccede il cosiddetto minimo mezzo – Accelerazione dei tempi processuali perseguita sacrificando il diritto di azione del ricorrente – Violazione del principio di proporzionalità, sotto il profilo dell’idoneità, della necessarietà e in senso stretto – Lesione del diritto di azione e di difesa e del correlato diritto di accesso al giudice, poiché la notifica del ricorso a uno dei controinteressati potrebbe richiedere la ricerca di dati incompatibili con il rispetto del termine decadenziale – Previsione la quale, ove interpretata nel senso che sarebbe sufficiente l’attività del ricorrente volta a ottenere i dati necessari a effettuare la notificazione, pur senza averla materialmente effettuata, confliggerebbe con il principio del giusto processo, regolato dalla legge – Violazione degli obblighi internazionali, che sanciscono il diritto a un equo processo, basato sulla precisione, chiarezza e prevedibilità delle pertinenti regole – Previsione che, se interpretata nel senso che è sufficiente presentare nel ricorso un’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, senza aver prima tentato la notificazione nelle forme ordinarie, presenterebbe un difetto di precisione e chiarezza – Violazione del principio di legalità in materia processuale.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 02/07/2010 Num. 104 Art. 49 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 113
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6