Reg. ord. n. 164 del 2026 pubbl. su G.U. del 14/10/2026 n. 41
Ordinanza del Tribunale di Brescia del 17/07/2026
Tra: A. T.
Oggetto:
Reati e pene – Disposizioni in materia di sicurezza stradale ad opera del decreto-legge n. 23 del 2026, come convertito – Introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice all’art. 192, comma 7-bis, cod. strada (fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4 del medesimo articolo) - Carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza.
- Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2026, n. 54, art. 8.
- Costituzione, art. 77, secondo comma.
Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – Preclusione in relazione al reato di cui all’art. 192, comma 7-bis, cod. strada (fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4 del medesimo articolo) – Irragionevole disparità di trattamento rispetto al reato di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), che presenta forti analogie, se non caratteri del tutto sovrapponibili – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
- Codice penale, art. 168-bis, primo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.
Norme impugnate:
legge del 24/04/2026 Num. 54
codice penale del Num. Art. 168 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 77 Co. 2