Reg. ord. n. 164 del 2026 pubbl. su G.U. del 14/10/2026 n. 41

Ordinanza del Tribunale di Brescia  del 17/07/2026

Tra: A. T.



Oggetto:

Reati e pene – Disposizioni in materia di sicurezza stradale ad opera del decreto-legge n. 23 del 2026, come convertito – Introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice all’art. 192, comma 7-bis, cod. strada (fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4 del medesimo articolo) - Carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza.

- Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2026, n. 54, art. 8.

- Costituzione, art. 77, secondo comma.

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – Preclusione in relazione al reato di cui all’art. 192, comma 7-bis, cod. strada (fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4 del medesimo articolo) – Irragionevole disparità di trattamento rispetto al reato di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), che presenta forti analogie, se non caratteri del tutto sovrapponibili – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 168-bis, primo comma.

- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 24/02/2026  Num. 23  Art. 8 convertito con modificazioni in
legge  del 24/04/2026  Num. 54
codice penale  del  Num.  Art. 168  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 27    Co. 3 
Costituzione   Art. 77    Co. 2