Reg. ord. n. 163 del 2026 pubbl. su G.U. del 14/10/2026 n. 41
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 14/09/2026
Tra: P. D.M.
Oggetto:
Reati e pene – Estinzione della pena – Estinzione della pena della multa – Previsione, secondo l’interpretazione del diritto vivente relativa alla disciplina dell’esecuzione delle pene pecuniarie inflitte antecedentemente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, che l’iscrizione a ruolo individua il momento iniziale dell’esecuzione della pena pecuniaria – Eseguibilità della pena pecuniaria, mediante riscossione o conversione, senza limiti di tempo, conseguentemente all’iscrizione a ruolo – Irragionevolezza intrinseca e illogicità della previsione che espone il condannato, senza alcun limite temporale, a un procedimento di riscossione coattiva ovvero alla compromissione della libertà personale in caso di insolvibilità – Contrasto con i principi di certezza del diritto, ragionevolezza e proporzionalità – Denunciata permanenza indefinita di procedimenti esecutivi – Contrasto con il principio di certezza dei rapporti giuridici e con l’esigenza di prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie – Disparità di trattamento rispetto ai termini di estinzione della pena detentiva – Disparità di trattamento tra il regime applicabile ai condannati per reati commessi prima del 31 dicembre 2022 e quello per reati commessi successivamente a tale data – Contrasto con la finalità rieducativa della pena, con il principio di proporzionalità e con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.
- Codice penale, art. 172, commi primo e quarto, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3 e 27, in particolare terzo comma.
Reati e pene – Estinzione della pena – Preclusione all’estinzione della pena se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole – Mancata applicazione del raddoppio dei termini di prescrizione come previsto per le corrispondenti ipotesi di cui all’art. 173 cod. pen. – Irragionevole previsione dell’imprescrittibilità di una pena in relazione alla ricaduta nel reato senza tener conto della gravità del reato commesso, della condotta del reo posta in essere successivamente alla ricaduta e del decorso del tempo – Contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e con la finalità rieducativa della pena.
- Codice penale, art. 172, ultimo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 172 Co. 4
codice penale del Num. Art. 172 Co. 7
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 27
Costituzione Art. 27 Co. 3