Reg. ord. n. 163 del 2026 pubbl. su G.U. del 14/10/2026 n. 41

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia  del 14/09/2026

Tra: P. D.M.



Oggetto:

Reati e pene – Estinzione della pena – Estinzione della pena della multa – Previsione, secondo l’interpretazione del diritto vivente relativa alla disciplina dell’esecuzione delle pene pecuniarie inflitte antecedentemente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, che l’iscrizione a ruolo individua il momento iniziale dell’esecuzione della pena pecuniaria – Eseguibilità della pena pecuniaria, mediante riscossione o conversione, senza limiti di tempo, conseguentemente all’iscrizione a ruolo – Irragionevolezza intrinseca e illogicità della previsione che espone il condannato, senza alcun limite temporale, a un procedimento di riscossione coattiva ovvero alla compromissione della libertà personale in caso di insolvibilità – Contrasto con i principi di certezza del diritto, ragionevolezza e proporzionalità – Denunciata permanenza indefinita di procedimenti esecutivi – Contrasto con il principio di certezza dei rapporti giuridici e con l’esigenza di prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie – Disparità di trattamento rispetto ai termini di estinzione della pena detentiva – Disparità di trattamento tra il regime applicabile ai condannati per reati commessi prima del 31 dicembre 2022 e quello per reati commessi successivamente a tale data – Contrasto con la finalità rieducativa della pena, con il principio di proporzionalità e con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

- Codice penale, art. 172, commi primo e quarto, in combinato disposto.

- Costituzione, artt. 3 e 27, in particolare terzo comma.

 

Reati e pene – Estinzione della pena – Preclusione all’estinzione della pena se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole – Mancata applicazione del raddoppio dei termini di prescrizione come previsto per le corrispondenti ipotesi di cui all’art. 173 cod. pen. – Irragionevole previsione dell’imprescrittibilità di una pena in relazione alla ricaduta nel reato senza tener conto della gravità del reato commesso, della condotta del reo posta in essere successivamente alla ricaduta e del decorso del tempo – Contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e con la finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 172, ultimo comma.

- Costituzione, artt. 3 e 27.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 172  Co. 1 in combinato disposto con l'art.
codice penale  del  Num.  Art. 172  Co. 4
codice penale  del  Num.  Art. 172  Co. 7


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 27 
Costituzione   Art. 27    Co. 3