Reg. ord. n. 162 del 2026 pubbl. su G.U. del 14/10/2026 n. 41
Ordinanza del Tribunale di Ancona del 06/07/2026
Tra: D. L.
Oggetto:
Esecuzione penale – Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi – Esclusione nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 – Omessa previsione di eccezione per i condannati per il delitto di cui all’art. 600-ter cod. pen. (pornografia minorile) ai quali sia stata riconosciuta l’attenuante speciale della minore gravità del fatto, delineata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024 – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.
Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Concessione ai detenuti condannati per determinati delitti solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno – Denunciata applicabilità ai condannati per il delitto di cui all’art. 600-ter cod. pen. (pornografia minorile) ai quali sia stata riconosciuta l’attenuante speciale della minore gravità del fatto, delineata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024 – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1-quater.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 27 Co. 3