Reg. ord. n. 161 del 2026 pubbl. su G.U. del 07/10/2026 n. 40

Ordinanza del Corte d'appello di Firenze  del 17/07/2026

Tra: A. B.  C/ Ministero della giustizia



Oggetto:

Patrocinio a spese dello Stato – Previsione che l’istanza per l’ammissione contiene l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente – Previsione che il magistrato revoca l'ammissione se, nel termine previsto, l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito – Denunciata previsione che il magistrato revoca l'ammissione in caso di omessa comunicazione, nel termine previsto, delle variazioni rilevanti dei limiti di reddito che non abbiano determinato il venir meno delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Carenza di tassatività e determinatezza dell’obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali rilevanti – Violazione del diritto dei non abbienti all’assistenza legale gratuita e quindi del diritto di difesa – Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’ipotesi di coloro che sin dall’origine abbiano reso dichiarazioni false o incomplete circa le condizioni reddituali, ma avessero comunque un reddito inferiore alla soglia di legge – Violazione del principio di eguaglianza.

Norme impugnate:

decreto del Presidente della Repubblica  del 30/05/2002  Num. 115  Art. 79  Co. 1
decreto del Presidente della Repubblica  del 30/05/2002  Num. 115  Art. 112  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 24    Co. 2 
Costituzione   Art. 24    Co. 3